Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 22614/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in2014 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2092/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 1987/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16262/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Data pubblicazione 02/07/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delegaverbale avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA.1.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2092 del2025, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza dellaCorte Suprema di Cassazione n. 12688/2024, ha rigettatol’impugnativa del licenziamento per giusta causa, irrogatocon missiva del 28.12.2018 da ABC [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a [OSCURATO:PERSONA], dirigenteresponsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] e Fiscale, pernon avere svolto l’attività di sua competenza consistentenella acquisire, analizzare, istruire ed assumere leconseguenti determinazioni operative per la gestione deglieventuali avvisi di accertamento fiscale, anche conriferimento alla opportunità di contestarli nei modi e neitermini di legge e di non avere proposto, nella qualità di“Direzione competente” ai vertici aziendali la designazionedel professionista esterno cui conferire il mandato difensivoper contenziosi di natura tributaria e fiscale, in riferimentoad un avviso di accertamento del valore di 4.000.000,00 dieuro, notificato il 7.6.2018 nonché per non avere relazionatoai vertici aziendali sulle conseguenze, sulle iniziative daassumere a tutela degli interessi aziendali e sui motivi dellagrave omissione.2.

La Corte partenopea, con riguardo a quanto indicatole nellasentenza rescindente, ha ritenuto, analizzando le risultanzeistruttorie, che fosse di competenza della [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026prescindere dal fatto che pure per gli incarichi in queNsumtieoron dei r,a ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026anche prima del Regolamento del febbraio 2018, eranecessario il visto e/o la delibera del C.d.A. e del Presidentein considerazione dell’importo che veniva in rilievo; inoltre,ha sottolineato che l’Esposito, fin dal giugno 2018, avevaavuto conoscenza dell’esistenza dell’accertamento fiscaleoggetto della contestazione disciplinare e ha, infine, esclusoil collegamento funzionale tra le denunce presentate dallavoratore alla Procura Generale della Corte dei Conti per laCampania e alla Prefettura con l’irrogato licenziamento; inmerito al fatto consistito nell’omessa impugnazione in sedegiudiziaria di un accertamento fiscale di euro 4.000.000,00,ha rilevato la gravità della condotta omissiva, condeterminazione di un ingente danno patrimoniale, senza chefosse fornita idonea giustificazione, e ha opinatocompromesso in maniera irreversibile il vincolo fiduciariosotteso al rapporto di lavoro tra le parti in causa.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso ABC Napoli-[OSCURATO:PERSONA] del Comune diNapoli.4.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.5.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165/2001, 115, 116,132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2712 cod. civ. - art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimo eserciziodella discrezionalità nella valutazione delle prove e perNumero registro generale 16262/2025violazione dell’obbligo di motivazione; error in procedendo -N umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivoData pubblicazione 02/07/2026per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti; - art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c.”.

Si sostiene che la Corte territoriale,disattendendo le indicazioni di cui all’ordinanza dellaCassazione n. 12688/2024 e non prendendo inconsiderazione una serie di circostanze: aveva ignorato cheil recesso era stato irrogato in violazione dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.); non aveva tenutoconto di circostanze decisive, senza motivare le ragioni dellaomissione e valutando, quindi, discrezionalmente le prove(art. 360 n. 4 c.p.c.); aveva omesso l’esame di una serie dicircostanze di fatto (la sussistenza di una fattispecie diwhistleblowing) decisive per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).3.

Con il secondo motivo si censura testualmente la “violazionee falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 7 e18 legge n. 300/1970, 29 e 35 CCNL Dirigenti AziendePubbliche, 115, 116, 132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2119, 2712cod. civ., nonché della disposizione organizzativa n. 7 del2013 di ABC e del Regolamento n. 8 per la gestione deiprofessionisti legali esterni di ABC del 26/02/2018 - art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimoesercizio della discrezionalità nella valutazione delle prove eper violazione dell’obbligo di motivazione; error inprocedendo - art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione trale parti; - art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.”.

Si deduce che la Corteterritoriale: aveva ignorato che, alla luce delladocumentazione in atti e delle disposizioni organizzative eregolamentari di ABC vigenti all’epoca dei fatti, essoNumero registro generale 16262/2025ricorrente non aveva alcuna competenza a gestire iNl umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026contenzioso tributario, rimesso interamente al Direttore diData pubblicazione 02/07/2026ABC Ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto, oltretutto,piena e tempestiva contezza dell’avviso (art. 360, n. 3,c.p.c.); non aveva motivato le ragioni di tale omissione,valutando, quindi, discrezionalmente le prove (art. 360, n. 4,c.p.c.); aveva omesso l’esame di una serie fatti (inparticolare, l’incompetenza del ricorrente a trattare ilcontenzioso tributario) decisivi per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).4.

I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono infondati.5.

La sentenza rescindente della Corte di cassazione, sul puntoche qui rileva, ha statuito quanto segue: “la segnalazione exart. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd.

“whistleblowing”)sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tuttequelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto ilprofilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunziadell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero daresponsabilità disciplinare di cui alla norma invocata (alriguardo, vedi anche: Corte EDU, Grande Camera, Halet c.Lussemburgo del 14 febbraio 2023).

Orbene, nello specifico,se il fatto omissivo contestato all’Esposito non appare in sédirettamente collegabile alle denunce dallo stessopresentate, tuttavia è il contesto in cui l’addebito disciplinaresi inserisce e il dedotto esautoramento di attribuzioni, anchein un’ottica di individuazione delle competenze del predetto,che assumono rilevanza al fine di meglio delineare la relativaresponsabilità.

Le ragioni sottese ai sopra sintetizzati motividi impugnazioni appaiono, dunque, legate l’una all’altra in unrapporto di inscindibile connessione; né poteva la CorteNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026territoriale trattare atomisticamente le questioniN umpeoros dti era ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026dall’appellante, prescindendo da una contestualizzazionedella vicenda all’interno della quale si è inserito ilprovvedimento espulsivo”.6.

Ebbene, è opportuno ribadire che, ai sensi dell’art. 54 bisd.lgs. n. 165/2001, l’esonero dalla responsabilità disciplinarelegittima la segnalazione di condotte illecite di cui ildipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “inragione del rapporto di lavoro”, in occasione e/o a causa dellemansioni espletate ed investe tutte quelle condotte che sianofunzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.7.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopoavere espressamente richiamato e condiviso i principi didiritto enunciati in sede di legittimità e relativiall’interpretazione della denunciata norma, ha ritenuto nondirettamente collegabili le ragioni del licenziamento alledenunce sporte dal Dirigente, anche considerando il contestoin cui si inseriva l’addebito disciplinare, come indicato dallaCorte di Cassazione.8.

Invero, dalla ricostruzione dei fatti effettuata in sede dirinvio, emerge che la Corte territoriale ha considerato ilcontesto dal quale è scaturito l’addebito disciplinare e che,con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità(conforme, peraltro, all’accertamento svolto dal giudice diprimo grado), ha ritenuto di escludere che la sanzioneespulsiva fosse stata la conseguenza delle denunce delDirigente.9.

In particolare, la sentenza ha ribadito che vi era stata unaprima denuncia il 16 aprile 2015 per gravi irregolarità nellagestione di appalti e che una seconda denuncia, risalente al2 ottobre 2018, concerneva sì possibili danni erariali da parteNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026di taluni soggetti dei vertici aziendali, ma era successNiuvmae roa dlli ara ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026condotta di cui alla contestazione disciplinare, che avevariguardato il mancato svolgimento di attività di competenzadell’Esposito in merito ad un avviso di accertamento del qualeaveva avuto comunicazione nel mese di giugno 2018.10.

Tutte le altre doglianze dei sopra indicati motivi tendono,invece, al di là delle denunciate violazioni di legge delledisposizioni indicate, ad ottenere in sostanza la revisione delragionamento decisorio del giudice, come detto nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte diCassazione non può mai procedere ad un'autonomavalutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n.91/2014; Cass.

S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) enon potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fattie delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e laconcludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatoriequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussionedando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007;Cass. n. 4766/2006).11.

In relazione a tale profilo va anche specificato che lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga piùNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se Naulmleergo adi trai ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026dalle parti (Cass. n. 16467/2017).12.

Infine, va precisato che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, più volte espresso ancheSezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia), specificandosi che l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un.n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile lacensura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019).

E’stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cuiomesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) leargomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementiistruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fattie circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) leNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026domande o le eccezioni formulate nella causa di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso,riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis,in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n.26364/2022).13.

Orbene, gli aspetti di cui il ricorrente assume l’omessoesame nel motivo in esame non costituiscono assolutamentefatti storici, principali o secondari rispetto alla valutazionedell’intero quadro probatorio come operato dalla Cortedistrettuale.14.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 282, 384 e 394 c.p.c. edell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 – art. 360 c.p.c.Si rappresenta che la Corte territoriale aveva violato uncostante e incontrastato principio di giurisprudenza, secondocui, in materia di spese di lite, il Giudice del rinvio – cui lacausa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese delgiudizio di Cassazione – si deve attenere al principio dellasoccombenza applicato all’esito globale del giudizio e non aidifferenti gradi del processo ed al loro risultato; inoltre, siprecisa che erroneamente esso ricorrente era statocondannato al pagamento del contributo unificato ai sensidell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non essendo qualificabile ilgiudizio di rinvio quale impugnazione.15.

Anche questo motivo non è meritevole di accoglimentoposto che la Corte di appello si è uniformata al principiopacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ilgiudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deveNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026globale del processo, piuttosto che ai diversi grNaudmie rod dei ral ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la partevittoriosa nel giudizio di Cassazione, e tuttavia soccombentein rapporto all'esito finale della lite, può esserelegittimamente condannata al rimborso delle spese in favoredell'altra parte anche per il grado di Cassazione (tra letante, sentenze 10/3/2004 n. 4909; 17/10/2003 n. 15559;23/8/2003 n. 12425; Cass. n. 2634/2007; Cass. n.19345/2014).16.

Pertanto, alla Corte territoriale, che ha applicato il criteriodella soccombenza e ha rideterminato le spese di ogni gradoe fase, avendo riguardo all’esito complessivo della lite, senzaincorrere nella violazione dei minimi o massimi tariffari esenza disporre alcuna compensazione delle spese di lite, nonsono addebitabili le denunciate violazioni di legge.17.

Va sottolineato, al riguardo, che, in materia di spese,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto trail minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato dilegittimità, sia nella vigenza del D.M. n. 140/2012 (Cass. n.12537/2019) sia con riferimento al D.M. n. 55/2014 (Cass.n. 19989/2021), attenendo pur sempre a parametri fissatidalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquandoil giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, chesiano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamentoe la misura di questo; inoltre, in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nelsenso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - alpagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato all'accertamentoNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026della mancata violazione di detto principio, esulandovNiu mseirao dli ara ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia larelativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti,che restano appannaggio del potere discrezionale del giudicedi merito (Cass. n. 9860/2025).18.

Anche sul disposto pagamento del cd.

“doppio contributo”nel giudizio di rinvio (che non ha carattere impugnatorio) lasentenza è corretta.19.

Questa Corte (Cass. n. 30202/2025) ha proceduto ad unaricostruzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto deldoppio contributo cui si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.20.

Le Sezioni Unite (Cass. n. 20621/2023) hanno chiarito cheè conforme ad un principio di giustizia distributiva allocare ilcosto del processo in capo a colui che ne abbia cagionato losvolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti ladoverosità del contributo unificato e, in particolare, del suoraddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che dinorma regola il diverso profilo della distribuzione delle speseprocessuali.

«È, dunque, proprio e soltanto l’esitointegralmente negativo del giudizio di impugnazione chegiustifica il maggior costo del servizio imposto al richiedente,il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisionemeritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere unulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo».21.

Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenereche il raddoppio del contributo unificato trovi applicazioneanche nella fattispecie del giudizio di rinvio a seguito dellaNumero registro generale 16262/2025sentenza, impugnata dal ricorrente, che ha visto rigettarsi leN umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026originarie domande proposte.Data pubblicazione 02/07/202622.

La ratio della norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, infatti, esige l’applicazione del raddoppiodella tassa nella presente fattispecie, perché la norma èorientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del2015; Cass. n. 19464 del 2014), quale si è rilevata esserequella proposta dal ricorrente principale, il quale nellasostanza ha avuto complessivamente torto, incardinando unintero giudizio risultato infondato sin dal primo grado.23.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.24.

Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2026La PresidenteDott.ssa Caterina MarottaIl Cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in2014 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2092/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 1987/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16262/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Data pubblicazione 02/07/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delegaverbale avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2092 del2025, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza dellaCorte Suprema di Cassazione n. 12688/2024, ha rigettatol’impugnativa del licenziamento per giusta causa, irrogatocon missiva del 28.12.2018 da ABC [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a [OSCURATO:PERSONA], dirigenteresponsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] e Fiscale, pernon avere svolto l’attività di sua competenza consistentenella acquisire, analizzare, istruire ed assumere leconseguenti determinazioni operative per la gestione deglieventuali avvisi di accertamento fiscale, anche conriferimento alla opportunità di contestarli nei modi e neitermini di legge e di non avere proposto, nella qualità di“Direzione competente” ai vertici aziendali la designazionedel professionista esterno cui conferire il mandato difensivoper contenziosi di natura tributaria e fiscale, in riferimentoad un avviso di accertamento del valore di 4.000.000,00 dieuro, notificato il 7.6.2018 nonché per non avere relazionatoai vertici aziendali sulle conseguenze, sulle iniziative daassumere a tutela degli interessi aziendali e sui motivi dellagrave omissione.2. La Corte partenopea, con riguardo a quanto indicatole nellasentenza rescindente, ha ritenuto, analizzando le risultanzeistruttorie, che fosse di competenza della [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026prescindere dal fatto che pure per gli incarichi in queNsumtieoron dei r,a ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026anche prima del Regolamento del febbraio 2018, eranecessario il visto e/o la delibera del C.d.A. e del Presidentein considerazione dell’importo che veniva in rilievo; inoltre,ha sottolineato che l’Esposito, fin dal giugno 2018, avevaavuto conoscenza dell’esistenza dell’accertamento fiscaleoggetto della contestazione disciplinare e ha, infine, esclusoil collegamento funzionale tra le denunce presentate dallavoratore alla Procura Generale della Corte dei Conti per laCampania e alla Prefettura con l’irrogato licenziamento; inmerito al fatto consistito nell’omessa impugnazione in sedegiudiziaria di un accertamento fiscale di euro 4.000.000,00,ha rilevato la gravità della condotta omissiva, condeterminazione di un ingente danno patrimoniale, senza chefosse fornita idonea giustificazione, e ha opinatocompromesso in maniera irreversibile il vincolo fiduciariosotteso al rapporto di lavoro tra le parti in causa.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi cui ha resistito concontroricorso ABC Napoli-[OSCURATO:PERSONA] del Comune diNapoli.4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165/2001, 115, 116,132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2712 cod. civ. - art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimo eserciziodella discrezionalità nella valutazione delle prove e perNumero registro generale 16262/2025violazione dell’obbligo di motivazione; error in procedendo -N umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivoData pubblicazione 02/07/2026per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti; - art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c.”. Si sostiene che la Corte territoriale,disattendendo le indicazioni di cui all’ordinanza dellaCassazione n. 12688/2024 e non prendendo inconsiderazione una serie di circostanze: aveva ignorato cheil recesso era stato irrogato in violazione dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.); non aveva tenutoconto di circostanze decisive, senza motivare le ragioni dellaomissione e valutando, quindi, discrezionalmente le prove(art. 360 n. 4 c.p.c.); aveva omesso l’esame di una serie dicircostanze di fatto (la sussistenza di una fattispecie diwhistleblowing) decisive per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).3. Con il secondo motivo si censura testualmente la “violazionee falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 7 e18 legge n. 300/1970, 29 e 35 CCNL Dirigenti AziendePubbliche, 115, 116, 132, 383, 384 e 394 c.p.c., 2119, 2712cod. civ., nonché della disposizione organizzativa n. 7 del2013 di ABC e del Regolamento n. 8 per la gestione deiprofessionisti legali esterni di ABC del 26/02/2018 - art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per illegittimoesercizio della discrezionalità nella valutazione delle prove eper violazione dell’obbligo di motivazione; error inprocedendo - art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione trale parti; - art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.”. Si deduce che la Corteterritoriale: aveva ignorato che, alla luce delladocumentazione in atti e delle disposizioni organizzative eregolamentari di ABC vigenti all’epoca dei fatti, essoNumero registro generale 16262/2025ricorrente non aveva alcuna competenza a gestire iNl umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026contenzioso tributario, rimesso interamente al Direttore diData pubblicazione 02/07/2026ABC Ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto, oltretutto,piena e tempestiva contezza dell’avviso (art. 360, n. 3,c.p.c.); non aveva motivato le ragioni di tale omissione,valutando, quindi, discrezionalmente le prove (art. 360, n. 4,c.p.c.); aveva omesso l’esame di una serie fatti (inparticolare, l’incompetenza del ricorrente a trattare ilcontenzioso tributario) decisivi per il giudizio e oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).4. I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono infondati.5. La sentenza rescindente della Corte di cassazione, sul puntoche qui rileva, ha statuito quanto segue: “la segnalazione exart. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”)sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tuttequelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto ilprofilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunziadell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero daresponsabilità disciplinare di cui alla norma invocata (alriguardo, vedi anche: Corte EDU, Grande Camera, Halet c.Lussemburgo del 14 febbraio 2023). Orbene, nello specifico,se il fatto omissivo contestato all’Esposito non appare in sédirettamente collegabile alle denunce dallo stessopresentate, tuttavia è il contesto in cui l’addebito disciplinaresi inserisce e il dedotto esautoramento di attribuzioni, anchein un’ottica di individuazione delle competenze del predetto,che assumono rilevanza al fine di meglio delineare la relativaresponsabilità. Le ragioni sottese ai sopra sintetizzati motividi impugnazioni appaiono, dunque, legate l’una all’altra in unrapporto di inscindibile connessione; né poteva la CorteNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026territoriale trattare atomisticamente le questioniN umpeoros dti era ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026dall’appellante, prescindendo da una contestualizzazionedella vicenda all’interno della quale si è inserito ilprovvedimento espulsivo”.6. Ebbene, è opportuno ribadire che, ai sensi dell’art. 54 bisd.lgs. n. 165/2001, l’esonero dalla responsabilità disciplinarelegittima la segnalazione di condotte illecite di cui ildipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “inragione del rapporto di lavoro”, in occasione e/o a causa dellemansioni espletate ed investe tutte quelle condotte che sianofunzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.7. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopoavere espressamente richiamato e condiviso i principi didiritto enunciati in sede di legittimità e relativiall’interpretazione della denunciata norma, ha ritenuto nondirettamente collegabili le ragioni del licenziamento alledenunce sporte dal Dirigente, anche considerando il contestoin cui si inseriva l’addebito disciplinare, come indicato dallaCorte di Cassazione.8. Invero, dalla ricostruzione dei fatti effettuata in sede dirinvio, emerge che la Corte territoriale ha considerato ilcontesto dal quale è scaturito l’addebito disciplinare e che,con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità(conforme, peraltro, all’accertamento svolto dal giudice diprimo grado), ha ritenuto di escludere che la sanzioneespulsiva fosse stata la conseguenza delle denunce delDirigente.9. In particolare, la sentenza ha ribadito che vi era stata unaprima denuncia il 16 aprile 2015 per gravi irregolarità nellagestione di appalti e che una seconda denuncia, risalente al2 ottobre 2018, concerneva sì possibili danni erariali da parteNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026di taluni soggetti dei vertici aziendali, ma era successNiuvmae roa dlli ara ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026condotta di cui alla contestazione disciplinare, che avevariguardato il mancato svolgimento di attività di competenzadell’Esposito in merito ad un avviso di accertamento del qualeaveva avuto comunicazione nel mese di giugno 2018.10. Tutte le altre doglianze dei sopra indicati motivi tendono,invece, al di là delle denunciate violazioni di legge delledisposizioni indicate, ad ottenere in sostanza la revisione delragionamento decisorio del giudice, come detto nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte diCassazione non può mai procedere ad un'autonomavalutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n.91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) enon potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fattie delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e laconcludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatoriequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussionedando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007;Cass. n. 4766/2006).11. In relazione a tale profilo va anche specificato che lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga piùNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se Naulmleergo adi trai ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026dalle parti (Cass. n. 16467/2017).12. Infine, va precisato che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, più volte espresso ancheSezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia), specificandosi che l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un.n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile lacensura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cuiomesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) leargomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementiistruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fattie circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) leNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026domande o le eccezioni formulate nella causa di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso,riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis,in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n.26364/2022).13. Orbene, gli aspetti di cui il ricorrente assume l’omessoesame nel motivo in esame non costituiscono assolutamentefatti storici, principali o secondari rispetto alla valutazionedell’intero quadro probatorio come operato dalla Cortedistrettuale.14. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 282, 384 e 394 c.p.c. edell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 – art. 360 c.p.c.Si rappresenta che la Corte territoriale aveva violato uncostante e incontrastato principio di giurisprudenza, secondocui, in materia di spese di lite, il Giudice del rinvio – cui lacausa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese delgiudizio di Cassazione – si deve attenere al principio dellasoccombenza applicato all’esito globale del giudizio e non aidifferenti gradi del processo ed al loro risultato; inoltre, siprecisa che erroneamente esso ricorrente era statocondannato al pagamento del contributo unificato ai sensidell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non essendo qualificabile ilgiudizio di rinvio quale impugnazione.15. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimentoposto che la Corte di appello si è uniformata al principiopacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ilgiudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deveNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026globale del processo, piuttosto che ai diversi grNaudmie rod dei ral ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la partevittoriosa nel giudizio di Cassazione, e tuttavia soccombentein rapporto all'esito finale della lite, può esserelegittimamente condannata al rimborso delle spese in favoredell'altra parte anche per il grado di Cassazione (tra letante, sentenze 10/3/2004 n. 4909; 17/10/2003 n. 15559;23/8/2003 n. 12425; Cass. n. 2634/2007; Cass. n.19345/2014).16. Pertanto, alla Corte territoriale, che ha applicato il criteriodella soccombenza e ha rideterminato le spese di ogni gradoe fase, avendo riguardo all’esito complessivo della lite, senzaincorrere nella violazione dei minimi o massimi tariffari esenza disporre alcuna compensazione delle spese di lite, nonsono addebitabili le denunciate violazioni di legge.17. Va sottolineato, al riguardo, che, in materia di spese,l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto trail minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato dilegittimità, sia nella vigenza del D.M. n. 140/2012 (Cass. n.12537/2019) sia con riferimento al D.M. n. 55/2014 (Cass.n. 19989/2021), attenendo pur sempre a parametri fissatidalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquandoil giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, chesiano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamentoe la misura di questo; inoltre, in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nelsenso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - alpagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato all'accertamentoNumero registro generale 16262/2025Numero sezionale 2014/2026della mancata violazione di detto principio, esulandovNiu mseirao dli ara ccolta generale 22614/2026Data pubblicazione 02/07/2026valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia larelativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti,che restano appannaggio del potere discrezionale del giudicedi merito (Cass. n. 9860/2025).18. Anche sul disposto pagamento del cd. “doppio contributo”nel giudizio di rinvio (che non ha carattere impugnatorio) lasentenza è corretta.19. Questa Corte (Cass. n. 30202/2025) ha proceduto ad unaricostruzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto deldoppio contributo cui si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.20. Le Sezioni Unite (Cass. n. 20621/2023) hanno chiarito cheè conforme ad un principio di giustizia distributiva allocare ilcosto del processo in capo a colui che ne abbia cagionato losvolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti ladoverosità del contributo unificato e, in particolare, del suoraddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che dinorma regola il diverso profilo della distribuzione delle speseprocessuali. «È, dunque, proprio e soltanto l’esitointegralmente negativo del giudizio di impugnazione chegiustifica il maggior costo del servizio imposto al richiedente,il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisionemeritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere unulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo».21. Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenereche il raddoppio del contributo unificato trovi applicazioneanche nella fattispecie del giudizio di rinvio a seguito dellaNumero registro generale 16262/2025sentenza, impugnata dal ricorrente, che ha visto rigettarsi leN umero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22614/2026originarie domande proposte.Data pubblicazione 02/07/202622. La ratio della norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, infatti, esige l’applicazione del raddoppiodella tassa nella presente fattispecie, perché la norma èorientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del2015; Cass. n. 19464 del 2014), quale si è rilevata esserequella proposta dal ricorrente principale, il quale nellasostanza ha avuto complessivamente torto, incardinando unintero giudizio risultato infondato sin dal primo grado.23. Conclusivamente il ricorso va rigettato.24. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2026La PresidenteDott.ssa Caterina MarottaIl Cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22614/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris