CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 33535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23697-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrenti avverso la sentenza n. 394/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava l'avviso di liquidazione relativo all'anno d'imposta 2014 per imposta di registro con il quale l'Agenzia delle entrate sottoponeva a tassazione il decreto ingiuntivo n. 1542/2014 emesso in data 2 febbraio 2014 dal Tribunale di Piacenza con il quale si intimava allo Stato della Libia di corrispondere alla parte contribuente la somma di euro 1.430.213,00 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria, a fronte di una fornitura di macchinari per l'edilizia, e relativamente al quale l'Ufficio applicava la tassazione in misura proporzionale del 3% sugli interessi sulla somma dovuta anziché in misura fissa, ai sensi dell'arrt. 8, lett. b, della Tarifa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ritenendo gli interessi di natura moratoria e non corrispettiva; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la richiesta di corresponsione degli interessi non seguita da alcuna particolare qualificazione deve essere intesa come rivolta all'ottenimento di interessi compensativi e nel caso di specie dalla lettura del ricorso monitorio si individua la richiesta di condanna al pagamento a favore della parte contribuente di una somma di denaro oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo Ric. 2021 n. 23697 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- e alla rivalutazione monetaria, cosicché l'imposta di registro sugli interessi deve essere versata in misura fissa e non proporzionale. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine infondato. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1219, 1224 e 1282 cod. civ. nonché degli artt. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato gli interessi in questione come compensativi e non come moratori nonostante sia pacifico che il debito fatto valere a mezzo di procedimento monitorio dalla società contribuente nei confronti dello Stato della Libia fosse da tempo scaduto, tanto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società contribuente aveva richiesto gli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dopo la scadenza assumono sempre ed ope legis la natura di interessi moratori in virtù dell'art. 1219 cod. civ. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità, contenuta nel controricorso e ribadita nella memoria, secondo cui il ricorso dell'Agenzia delle entrate avrebbe travisato il significato del dispositivo contenuto nel decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Piacenza perché, in virtù dell'art. 112 cod. proc. civ., il suddetto non potrebbe che avere riconosciuto gli interessi chiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, che hanno natura compensativa e non moratoria, dal momento che non vi sarebbe alcuna richiesta da parte del ricorrente, nel ricorso monitorio in questione, di liquidazione degli Ric. 2021 n. 23697 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- interessi di mora da parte del Tribunale piacentino e pertanto, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il ricorrente non ha chiesto la condanna dello Stato libico al pagamento degli interessi moratori, bensì unicamente di quelli legali, ed il Tribunale ha accolto sic et simpliciter tale domanda. La suddetta eccezione è destituita di fondamento perché, come si ribadirà funditus esaminando la questione nel merito, trattandosi di una richiesta di decreto ingiuntivo comprensiva degli interessi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di una somma di denaro, con il quale si intimava allo Stato della Libia di corrispondere alla parte contribuente la somma di euro 1.430.213,00 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria, gli interessi chiesti ed esigibili erano implicitamente ed evidentemente quelli moratori, ex artt. 1219 cod. civ e 1224 cod. civ, cosicché nessun travisamento del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. può imputarsi al ricorso, che d'altra parte è completo, dal punto di vista dell'autosufficienza, in quanto riporta per esteso sia il ricorso per decreto ingiuntivo che il relativo decreto ingiuntivo, evidenziando al contempo le parti salienti aventi rilievo ai fini della presente controversia, ossia la richiesta degli interessi. Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 14911 del 2019); Ric. 2021 n. 23697 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 8242 del 2012); in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA (Cass. n. 17276 del 2017). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che dalla mancata esplicita qualificazione come moratori degli interessi richiesti dovesse discendere la loro qualificazione come compensativi, quando invece, trattandosi di una richiesta di decreto ingiuntivo comprensivo di interessi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di una Ric. 2021 n. 23697 sez. MT - ud. 19-10-2022 -5- somma di denaro, gli interessi esigibili erano quelli moratori ex artt.1219 cod. civ. (secondo non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine) e 1224 cod. civ. (secondo cui nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali), con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa compo