CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20350/2025Numero sezionale 4915/2026Numero di raccolta generale 20436/2026Data pubblicazione 17/06/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–avverso la sentenza n. 2475/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 10776/2022 della Commissione TributariaProvinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di liquidazione per imposta diregistro, emesso in relazione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione della Banca dinon autosufficienza del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma,n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorsola sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispettodell'art. 366, primo comma, c.p.c. ed avendo la ricorrente corredato l'attodegli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quantodella vicenda processuale (pagg. 2-5 del ricorso), volti a riassumere edillustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con laconseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentirealla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenzadel «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intenderecorrettamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronunciaoggetto di impugnazione, oggetto del motivo di ricorso di seguito illustrato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20350/2025Numero sezionale 4915/2026Numero di raccolta generale 20436/2026Data pubblicazione 17/06/20262.1. Con l’unico motivo, l’Ufficio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 15 D.P.R. n. 633/1972, 40D.P.R. n. 131/1986 ed 8 lett. b) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.Rn. 131/1986 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoerroneamente ritenuto che gli interessi moratori partecipano della stessanatura del capitale e, quindi, vanno tassati, ai fini del registro, in misurafissa se il capitale è assoggettato ad IVA e per cui si applica il principio dialternatività IVA/Registro ex art. 40 DPR n. 131/1986.2.2. Le censure sono fondate.2.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue:« ... Sul punto di cui si discute, relativo al distinguo tra interessimoratori ed interessi convenzionali richiesti nell’ambito di un decretoingiuntivo, esiste giurisprudenza non univoca, distinguendo parte dellastessa, anche se risalente, tra interessi moratori e convenzionali, consottoposizione dei primi all’imposta di registro in misura proporzionale (Cfr.Cass. 4748/2006) ed altra parte, allo stato più attuale, che non distinguetra i due tipi di interesse, non assoggettandoli, comunque, ad imposta diregistro (cfr. Cass. 9502/2018). Ad avviso di questa Corte, gli interessi,comunque li si voglia distinguere, costituiscono dei meri accessoridell’obbligazione principale e come tali, non è giusto assoggettarli ad unatassazione separata rispetto al capitale, il tutto in adesione ad una visionedel S.C., decisamente più attuale, ma anche aderente alla realtà fattuale,e come consacrato e nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 2696/2003e Cass. 9502/2018) ed in quella di merito (Corte tributaria Lazio5929/2024 e Corte tributaria Lazio 5930/2024)».2.4. Ciò posto, occorre considerare che, secondo quanto desumibile exactis, nella specie la tassazione riguarda interessi aventi natura moratoriacon funzione di risarcimento conseguente al colpevole ritardonell’adempimento da parte del debitore.2.5. È orientamento consolidato di questa Corte che le somme dovute atitolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, comma1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare laNumero registro generale 20350/2025Numero sezionale 4915/2026Numero di raccolta generale 20436/2026Data pubblicazione 17/06/2026base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove forminooggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sonoassoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quandoriguardino una somma capitale soggetta ad IVA (in termini: Cass. nn.21107/2022, 11283/2022, 3143/2022, 17869/2021, 12465/2021,12464/2021, 12463/2021, 12013/2020, 22228/2015, 21775/2014,12906/2007).2.6. In coerenza con tale principio, questa Corte ha affermato che lesentenze di condanna che gli istituti di credito ottengono per il recuperodei finanziamenti dalla clientela vanno sottoposte a tassazione fissa, inbase alla previsione della nota II all'art. 8 della tariffa - parte primaannessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza distinzione tra quotacapitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano naturamoratoria, come tali esclusi, a norma dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile IVA, ma siano gli interessiconvenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e lacapitalizzazione trimestrale o annuale) il corrispettivo prodottodall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchéesenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA (tra le tante: cfr. Cass. nn.33535/2022, 15268/2021, 28031/2020, 21702/2020, 17036/2020,33798/2020, 17276/2017).2.7. La sentenza impugnata non si è quindi attenuta ai suddetti principiladdove ha erroneamente omesso di valutare che la ragione del rilievo edella correlata pretesa riguardava la natura, nonché la correttaqualificazione giuridica, degli interessi quali interessi moratori liquidati conla sentenza, trascurando di valutare la portata dell’art. 15 del d.P.R.633/73 che, al comma 1, n. 1), esclude in maniera chiara ed univoca dallacomputabilità della base imponibile IVA gli interessi moratori.2.8. La previsione del detto art. 15 è, invero, la logica conseguenza dellanatura giuridica degli interessi moratori, in quanto essi costituisconoobbligazione autonoma e non un’obbligazione accessoria del creditovantato, ovvero, in sostanza, questa Corte con i richiamati precedenti hastabilito che in tema di imposta di registro la sentenza di condanna che ilNumero registro generale 20350/2025Numero sezionale 4915/2026Numero di raccolta generale 20436/2026Data pubblicazione 17/06/2026creditore ottenga per il recupero delle somme dovutegli per unfinanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacratonell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione in misurafissa, in base alla previsione della Nota II dell’art. 8 della Tariffa, parte I,allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quotainteressi, solo quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, cometali esclusi - ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dalla base imponibileIVA, con conseguente applicabilità, in tale ultima ipotesi, dell’imposta diregistro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, PartePrima, più volte richiamata (cfr. Cass. n. 17962/2025 in motiv.)2.9. Sulla scorta di tali considerazioni non vengono in rilievo leconsiderazioni svolte da Cass. n. 9502/2018 che ha omesso di valutare,nella fattispecie concreta esaminata, la portata e la rilevanza dell’art. 15d.P.R. n. 633 del 1972 che esclude dalla base imponibile ai fini IVA sempree comunque «gli interessi moratori».2.10. Quanto alle doglianze della Banca, oggetto di assorbimento nellasentenza impugnata, relativamente alla violazione dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986 da parte dell’Agenzia è sufficiente evidenziare che l’Ufficio nonha valorizzato, ai fini della (ri)qualificazione degli interessi, elementiextratestuali (peraltro neppure indicati dalla Banca) o negozi collegati, intal guisa incorrendo nella violazione del testo attuale dell’art. 20 D.P.R. n.131/1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio2018), art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), avendo rilevato,contrariamente a quanto asserito dalla Banca, la natura moratoria degliinteressi in questione in relazione alle richieste in atti della Banca (cfr.ricorso monitorio allegato al controricorso) di pagamento delle sommerelative a un debito scaduto, conseguentemente applicando il principio didiritto già affermato al riguardo da questa Corte (cfr. Cass. n.33535/2022).3. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del ricorsocassata, e non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto– risultando, come detto legittimo l’atto impositivo de quo in quantoNumero registro generale 20350/2025Numero sezionale 4915/2026Numero di raccolta generale 20436/2026Data pubblicazione 17/06/2026correlato ad interessi moratori – la causa può essere decisa nel merito conil rigetto del ricorso originario di parte contribuente.3. Le spese dei gradi di merito (mediante applicazione della detrazionedei compensi spettanti all’Amministrazione finanziaria che sia assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti ex art. 15 d.lgs. n.546/1992) e del presente grado seguono la soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsointroduttivo della contribuente;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del primogrado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 2.000,00 ed Euro2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna lacontroricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro2.410,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])