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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20761/2026

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ore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATONumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026-resistente–avverso la sentenza n. 1851/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata l’1/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 12/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANOBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n. 4401/2021 della CommissioneTributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dallaBanca avverso avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso inrelazione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca MPS nei confronti diIsmart S.r.L. e dei suoi tre fidejussori.Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienzadi discussione.Con decreto del 4/1/2026 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la Banca ha proposto opposizione, chiedendo cheil ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, laBanca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt. art. 20 D.P.R. n. 131/1986, 15 D.P.R. n. 633/1972 ed 8 lett. b)della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R n. 131/1986 per avere la CorteNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente qualificato comemoratori gli interessi applicati nel decreto ingiuntivo.2.2.

Le censure sono infondate.2.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue:« ...

In effetti, le fidejussioni enunciate rappresentano garanzieconnesse a due contratti di concessione di linee di credito per i quali è statapagata l’imposta sostitutiva (circostanza a dire il vero provata in questa sede(sono stati prodotti gli atti notarili che danno atto dell’assolvimentodell’imposta sostitutiva; né sono state formalizzate a riguardo querele difalso) ... tali fidejussioni scontano l’imposta di Registro in misura fissa (comechiarito anche da documenti di prassi: risoluzione AE n. 22 del 22.02.2017e n. 70 del 30.07.2019, nonché n. 119/2014.

Quanto agli interessi, postoche nel caso di specie né le parti né il provvedimento del Giudice (come daricorso) indicano la qualificazione giuridica degli stessi come moratori ocorrispettivi, trattandosi di somme relative a un debito scaduto (peraltro nonsoggette a IVA e dunque non subordinate al principio di alternativitàIVA/Registro) sono da doversi necessariamente da ritenere di naturamoratoria (vedi Cass. Ord. n. 33535 del 15.11.2022).

È dunque corretta latassazione in misura proporzionale del 3% (art. 8 lett. b) [OSCURATO:PERSONA])della somma dovuta a titolo di interessi.

Infatti, come chiarito dallaCassazione: in caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarierelative a transazioni commerciali, il creditore ha diritto al pagamento degliinteressi moratori ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dlgs n. 231/2002, senzanecessità della preventiva costituzione in mora; gli interessi, relativi a undebito scaduto, liquido ed esigibile, richiesti in un decreto ingiuntivounitamente alla somma principale, devono essere qualificati come interessimoratori anche se il creditore non ha specificato espressamente la naturadegli interessi stessi; gli interessi di mora sono esclusi dall’applicazionedell’IVA, ai sensi dell’articolo 15 del decreto Iva.

Ne consegue che lasentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha dispostol’annullamento integrale dell’avviso di liquidazione, nella misura in cui lapretesa dell’Ufficio è fondata con riguardo alla imposta di Registro dovuta inNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026misura fissa sulla condanna e sugli atti enunciati (fidejussioni e conticorrente) e in misura proporzionale al 3% sugli interessi».2.4.

Ciò posto, le doglianze vanno disattese richiamando, in primo luogo,quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... iGiudici d’appello non hanno valorizzato, ai fini della (ri)qualificazione degliinteressi, elementi extratestuali (peraltro neppure indicati dalla ricorrente)o negozi collegati, in tal guisa incorrendo nella violazione del testo attualedell’art. 20 D.P.R. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 (leggedi bilancio 2018), art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), avendo rilevato,contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la natura moratoriadegli interessi in questione in relazione alle richieste in atti della Banca dipagamento delle «somme relative a un debito scaduto», conseguentementeapplicando il principio di diritto già affermato al riguardo da questa Corte(cfr. Cass. n. 33535/2022); ... stante la natura moratoria dei detti interessi,gli stessi, essendo classificati dall’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 comeprestazioni fuori campo IVA, non concorrono a formare la base imponibile,sì che per gli stessi non opera il regime di alternatività di cui all’art. 40 deld.P.R. n. 131/1986, atteso che le somme dovute a titolo di interessimoratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con laconseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in unprovvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro inmisura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitalesoggetta ad IVA (cfr. Cass. n. 21775/2014; conf.

Cass. n. 22228/2015) ...2.5.

È opportuno invero considerare che secondo quanto desumibile exactis, nella specie la tassazione riguarda interessi aventi natura moratoriacon funzione di risarcimento conseguente al colpevole ritardonell’adempimento da parte del debitore.2.6.

È orientamento consolidato di questa Corte che le somme dovute atitolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, comma 1,n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la baseimponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggettoNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettateall'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino unasomma capitale soggetta ad IVA (in termini: Cass. nn. 21107/2022,11283/2022, 3143/2022, 17869/2021, 12465/2021, 12464/2021,12463/2021, 12013/2020, 22228/2015, 21775/2014, 12906/2007).2.7.

In coerenza con tale principio, questa Corte ha affermato che lesentenze di condanna che gli istituti di credito ottengono per il recupero deifinanziamenti dalla clientela vanno sottoposte a tassazione fissa, in base allaprevisione della nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi,quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi, anorma dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dallabase imponibile IVA, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con lacommissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale oannuale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento,trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbitadell'IVA (tra le tante: cfr. Cass. nn. 33535/2022, 15268/2021, 28031/2020,21702/2020, 17036/2020, 33798/2020, 17276/2017).2.8.

La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove hacorrettamente qualificato gli interessi quali interessi moratori in quantodell’art. 15 del d.P.R. 633/73, al comma 1, n. 1), esclude in maniera chiaraed univoca dalla computabilità della base imponibile IVA gli interessimoratori, essendo la previsione del detto art.15 la logica conseguenza dellanatura giuridica degli interessi moratori, in quanto essi costituisconoobbligazione autonoma e non un’obbligazione accessoria del credito vantato.2.9.

In sostanza, questa Corte con i richiamati precedenti ha stabilito chein tema di imposta di registro la sentenza di condanna che il creditoreottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, allaluce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R.n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione in misura fissa, in base allaprevisione della Nota II dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al dettodecreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, solo quandoquesti ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi - ex art. 15 delNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026d.P.R. n. 633 del 1972 - dalla base imponibile IVA, con conseguenteapplicabilità, in tale ultima ipotesi, dell’imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, più volterichiamata (cfr. Cass. nn. 24303 e 17962 del 2025 in motiv.).3.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.4.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.5.

Stante la mancanza di attività difensiva della resistente Agenzia, a taleesito segue unicamente la condanna della ricorrente al versamento disomma, liquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende (art.96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 aisensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATONumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026-resistente–avverso la sentenza n. 1851/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata l’1/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 12/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANOBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n. 4401/2021 della CommissioneTributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dallaBanca avverso avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso inrelazione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca MPS nei confronti diIsmart S.r.L. e dei suoi tre fidejussori.Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienzadi discussione.Con decreto del 4/1/2026 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la Banca ha proposto opposizione, chiedendo cheil ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, laBanca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt. art. 20 D.P.R. n. 131/1986, 15 D.P.R. n. 633/1972 ed 8 lett. b)della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R n. 131/1986 per avere la CorteNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente qualificato comemoratori gli interessi applicati nel decreto ingiuntivo.2.2. Le censure sono infondate.2.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue:« ... In effetti, le fidejussioni enunciate rappresentano garanzieconnesse a due contratti di concessione di linee di credito per i quali è statapagata l’imposta sostitutiva (circostanza a dire il vero provata in questa sede(sono stati prodotti gli atti notarili che danno atto dell’assolvimentodell’imposta sostitutiva; né sono state formalizzate a riguardo querele difalso) ... tali fidejussioni scontano l’imposta di Registro in misura fissa (comechiarito anche da documenti di prassi: risoluzione AE n. 22 del 22.02.2017e n. 70 del 30.07.2019, nonché n. 119/2014. Quanto agli interessi, postoche nel caso di specie né le parti né il provvedimento del Giudice (come daricorso) indicano la qualificazione giuridica degli stessi come moratori ocorrispettivi, trattandosi di somme relative a un debito scaduto (peraltro nonsoggette a IVA e dunque non subordinate al principio di alternativitàIVA/Registro) sono da doversi necessariamente da ritenere di naturamoratoria (vedi Cass. Ord. n. 33535 del 15.11.2022). È dunque corretta latassazione in misura proporzionale del 3% (art. 8 lett. b) [OSCURATO:PERSONA])della somma dovuta a titolo di interessi. Infatti, come chiarito dallaCassazione: in caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarierelative a transazioni commerciali, il creditore ha diritto al pagamento degliinteressi moratori ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dlgs n. 231/2002, senzanecessità della preventiva costituzione in mora; gli interessi, relativi a undebito scaduto, liquido ed esigibile, richiesti in un decreto ingiuntivounitamente alla somma principale, devono essere qualificati come interessimoratori anche se il creditore non ha specificato espressamente la naturadegli interessi stessi; gli interessi di mora sono esclusi dall’applicazionedell’IVA, ai sensi dell’articolo 15 del decreto Iva. Ne consegue che lasentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha dispostol’annullamento integrale dell’avviso di liquidazione, nella misura in cui lapretesa dell’Ufficio è fondata con riguardo alla imposta di Registro dovuta inNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026misura fissa sulla condanna e sugli atti enunciati (fidejussioni e conticorrente) e in misura proporzionale al 3% sugli interessi».2.4. Ciò posto, le doglianze vanno disattese richiamando, in primo luogo,quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... iGiudici d’appello non hanno valorizzato, ai fini della (ri)qualificazione degliinteressi, elementi extratestuali (peraltro neppure indicati dalla ricorrente)o negozi collegati, in tal guisa incorrendo nella violazione del testo attualedell’art. 20 D.P.R. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 (leggedi bilancio 2018), art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), avendo rilevato,contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la natura moratoriadegli interessi in questione in relazione alle richieste in atti della Banca dipagamento delle «somme relative a un debito scaduto», conseguentementeapplicando il principio di diritto già affermato al riguardo da questa Corte(cfr. Cass. n. 33535/2022); ... stante la natura moratoria dei detti interessi,gli stessi, essendo classificati dall’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 comeprestazioni fuori campo IVA, non concorrono a formare la base imponibile,sì che per gli stessi non opera il regime di alternatività di cui all’art. 40 deld.P.R. n. 131/1986, atteso che le somme dovute a titolo di interessimoratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con laconseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in unprovvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro inmisura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitalesoggetta ad IVA (cfr. Cass. n. 21775/2014; conf. Cass. n. 22228/2015) ...2.5. È opportuno invero considerare che secondo quanto desumibile exactis, nella specie la tassazione riguarda interessi aventi natura moratoriacon funzione di risarcimento conseguente al colpevole ritardonell’adempimento da parte del debitore.2.6. È orientamento consolidato di questa Corte che le somme dovute atitolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, comma 1,n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la baseimponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggettoNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettateall'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino unasomma capitale soggetta ad IVA (in termini: Cass. nn. 21107/2022,11283/2022, 3143/2022, 17869/2021, 12465/2021, 12464/2021,12463/2021, 12013/2020, 22228/2015, 21775/2014, 12906/2007).2.7. In coerenza con tale principio, questa Corte ha affermato che lesentenze di condanna che gli istituti di credito ottengono per il recupero deifinanziamenti dalla clientela vanno sottoposte a tassazione fissa, in base allaprevisione della nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi,quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi, anorma dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dallabase imponibile IVA, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con lacommissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale oannuale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento,trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbitadell'IVA (tra le tante: cfr. Cass. nn. 33535/2022, 15268/2021, 28031/2020,21702/2020, 17036/2020, 33798/2020, 17276/2017).2.8. La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove hacorrettamente qualificato gli interessi quali interessi moratori in quantodell’art. 15 del d.P.R. 633/73, al comma 1, n. 1), esclude in maniera chiaraed univoca dalla computabilità della base imponibile IVA gli interessimoratori, essendo la previsione del detto art.15 la logica conseguenza dellanatura giuridica degli interessi moratori, in quanto essi costituisconoobbligazione autonoma e non un’obbligazione accessoria del credito vantato.2.9. In sostanza, questa Corte con i richiamati precedenti ha stabilito chein tema di imposta di registro la sentenza di condanna che il creditoreottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, allaluce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R.n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione in misura fissa, in base allaprevisione della Nota II dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al dettodecreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, solo quandoquesti ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esclusi - ex art. 15 delNumero registro generale 236/2024Numero sezionale 4913/2026Numero di raccolta generale 20761/2026Data pubblicazione 18/06/2026d.P.R. n. 633 del 1972 - dalla base imponibile IVA, con conseguenteapplicabilità, in tale ultima ipotesi, dell’imposta di registro in misuraproporzionale ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, più volterichiamata (cfr. Cass. nn. 24303 e 17962 del 2025 in motiv.).3. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.5. Stante la mancanza di attività difensiva della resistente Agenzia, a taleesito segue unicamente la condanna della ricorrente al versamento disomma, liquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende (art.96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 aisensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])