CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 09461/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15761/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE REPUBBLICA FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] ROMAn. 55/2019 depositata i l 23/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 23.1.2020, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del 25 ottobre 2015 dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per tre mesi. Il procedimento disciplinare era stato avviato in data 27.4.2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in seguito al rinvio a giudizio per omicidio colposo ai danni della piccola [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, dove la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] prestava servizio. Il procedimento disciplinare era stato sospeso fino all’esito del giudizio penale, che si era concluso con la condanna, passata in giudicato, alla pena di otto mesi di reclusione. Dopo la condanna in sede penale, con nota n.3650 del 21.9.2015, l’Ordine dei Medici disponeva il riavvio del procedimento disciplinare, fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con concessione del termine di giorni venti alla parte per estrarre copia degli atti e produrre documentazione. La comunicazione ex art.39 del DPR 221/1950 non venne recapitato alla residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA], in Firenze, Via della Villa 15 per due volte perché la destinataria risultava sconosciuta; vennero quindi assunte informazioni sul recapito lavorativo, [OSCURATO:PERSONA] 8, Ponte a Pippi, Arezzo, e, presso tale indirizzo la notifica si perfezionò per compiuta giacenza. Con il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese dichiararsi la nullità della decisione per nullità e/o inesistenza della notifica ex art.39 DPR 221/1950 e, in subordine, la rimessione in termini per la presentazione del ricorso, ex art.53 del DPR 221/1950; la ricorrente sostenne che, essendo risultata sconosciuta all’indirizzo di Firenze ed irreperibile all’indirizzo di Arezzo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme previste dall’art.143 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ritenne valida la notifica ex art.140 c.p.c. presso il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] esercitava l’attività lavorativa e non ritenne che la notifica andasse effettuata nel luogo di residenza anagrafica, ai sensi dell’art.143 c.p.c., perché era conosciuta la residenza del destinatario, come risultava dalla documentazione anagrafica. [OSCURATO:PERSONA] aggiunse che il professionista, una volta comunicata all’Ordine la propria residenza, aveva l’onere di comunicare le successiva variazioni. Per la cassazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze, il Ministero della Giustizia ed il Procuratore della Repubblica di Firenze non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la propria decisione sulla circostanza non contestata dell’omessa notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 presso la propria residenza anagrafica. La ricorrente sostiene che la prima notifica, effettuata presso l’indirizzo di Firenze,in [OSCURATO:PERSONA], 15, non si era perfezionata perché risultava che “di fatto” non era ivi residente, sicché l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essere rinotificato ai sensi dell’art.143 c.p.c. Infatti, secondo la tesi difensiva, poiché dalla relata di notifica dell’[OSCURATO:PERSONA] risultava che la ricorrente possedeva alcuni appartamenti all’indirizzo di Firenze, ma non li abitava,e che ella risiedeva a Firenze “ma non si conosce (va) dove”, ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art.143 c.p.c. Ulteriore censura riguarda l’utilizzo del servizio postale, che non sarebbe consentito nel procedimento disciplinare, e la circostanza che non poteva farsi luogo alla notifica ex artt.140 c.p.c., perché non si trattava di soggetto irreperibile o che si fosse rifiutato di ricevere l’atto. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’assenza della notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950, secondo le modalità prescritte dal codice di procedura civile, che prevederebbe il ricorso alla notifica ex art.143 c.p.c. e non ex art.140 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della decisione, ai sensi degli artt.111, comma 6 Cost, 132, comma 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e per affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto la decisione, dopo aver dato conto dell’esito negativo della notifica, ha concluso che si fosse perfezionata ai sensi dell’art.140 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si denuncia l’apparenza della motivazione sotto il profilo dell’omesso esame dei dati fattuali relativi al difetto di notifica. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Inammissibile è la censura con cui si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa contestazione dell’invalidità della notifica. Il principio di non contestazione, previsto dall’art.115 c.p.c.,ha per oggettoi fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare l’attività valutativa del giudice, né gli errori di diritto, in iudicando ed in procedendo (tra le tante Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6172; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2017, n.30744). Nel caso di specie, il controllo sulla regolarità dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 è riservatoal giudice, che deve verificare d’ufficio la regolarità dello svolgimento della fase procedimentale, indipendentemente dalle contestazioni delle parti. Non è pertinente il denunciato vizio di apparenza della motivazione, che supera la soglia del minimo costituzionale e consente di cogliere l’iter logico seguito dal giudicante; né è fondata la censura relativa all’omesso esame della relata di notifica, dal momento che il vizio di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., ha ad oggetto i fatti storici, intesi in senso naturalistico,e non i vizi di natura processuale. L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ( Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la relata di notifica effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso l’indirizzo di Firenze, in Via della Villa 15, e considerato che la notifica non era andata a buon fine per due volte, perché la destinataria risultava sconosciuta, ha assunte informazioni sul recapito lavorativo, in [OSCURATO:PERSONA] 8, Ponte a Pippi, Arezzo, dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] è corretta in diritto. Innanzitutto, la comunicazione dell’avvio del procedimento può avvenire con libertà di forme e quindi anche a mezzo del servizio postale. Come più volte affermato da questa Corte, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del sanitario, le comunicazioni dirette all'interessato costituiscono atti a forma libera, purché idonea a fare conoscere al destinatario le notizie rilevanti per il procedimento medesimo, indipendentemente dal termine "notificazione" usato dall'art.39 del Regolamento (approvato con d.P.R. 5 aprile1950 n. 221) per la esecuzione del d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante le disposizioni sulla Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse sicché è valida la comunicazione avvenuta a mezzo del servizio postale (Cassazione civile sez. un., 04/05/2006, n.10215; Cassazione civile sez. III, 27/09/1999, n.10698). Quanto al procedimento notificatorio, va rilevato che per ben due volte venne tentata la notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 presso la residenza anagrafica in Via della Villa 15, in Firenze, dove [OSCURATO:PERSONA] risultava sconosciuta; vennero quindi assunte informazioni sul recapito lavorativo, [OSCURATO:PERSONA] 8, Ponte a Pippi, Arezzo, e la notifica si perfezionò per compiuta giacenza. Non vi è stata alcuna violazione delle norme relative al procedimento notificatorio, posto che l’art.139 c.p.c. prevede che se la notifica non avviene a mani proprie presso la casa di abitazione, devono essere fatte ricerche presso il luogo in cui il destinatario della notifica presta la sua attività lavorativa; nel caso di specie, attraverso ricerche via internet, la notifica è stata correttamente effettuata in [OSCURATO:PERSONA] 8, Ponte a Pippi, Arezzo , e si è perfezionata per compiuta giacenza. Non era, pertanto, applicabile l’art.143 c.p.c. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, solo lanotificazione a persona di residenza, dimora o domiciliosconosciuti legittima l'applicabilità della forma dinotificazione disciplinata dall'art.143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove lanotificazione - delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. E' stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti lanotificazione a norma dell'art.143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass.19012/2017; Cass. 20971/2012). Occorre poi ricordare che, mentre lanotificazione effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c."postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. come abilitate a ricevere tale atto", invece "lanotificazione a persona di residenza, dimora o domiciliosconosciuti rientra nella previsione dell'art.143 c.p.c., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza" (Cass.13218/2013). Nel caso di specie, l’avviso per due volte non venne recapitato alla destinataria presso la residenza anagrafica , perché ella risultava sconosciuta,mentre, assunte informazioni sul recapito lavorativo ([OSCURATO:PERSONA] 8, Ponte a Pippi, Arezzo) , la notifica si perfezionò per compiuta giacenza. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e del D.M. 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] condannato la ricorrente alle spese di lite, nonostante l’Ordine dei Medici non avesse depositato alcun atto difensivo e non fosse comparso all’udienza pubblica del 25 giugno 2019. Il motivo è inammissibile. Risulta dalla decisione impugnata che l’adunanza del 25 luglio si era svolta nel contraddittorio con le parti (si legge nell’intestazione “udite le parti come da verbale d’udienza” e , prima della parte in diritto si ripete “sentite le parti”), sicch é l’eventuale errore percettivo ha natura revocatoria e non integra il vizio di violazione di legge. Il ricorso, pertanto,deve essere rigettato. Nessuna statuizione va adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de