CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07486/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27747/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliata in Ro-ma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso l'Avvocatura interna delloente, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flami-nia n. 357, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente principale e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4066/2020, depositata dalla Corte d'Ap-pello di Roma il 3.9.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'[OSCURATO:PERSONA] 2 (all'epoca [OSCURATO:PERSONA] B) emise ordinanza ingiuntiva nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento dell'importo di €1.366.474,79, a titolo di contributi asseritamente dovuti in forzadella convenzione accessoria alla concessione del servizio di te-soreria assegnato a quella banca in esito ad apposita gara.[OSCURATO:SOCIETA]. si oppose all'ordinanza davanti al Tribu-nale di Roma, il quale, rigettata la preliminare eccezione di pre-scrizione, accolse comunque l'opposizione, ritenendo che l'ob-bligo della banca di erogare il contributo fosse condizionato allapresentazione di specifici progetti di spesa, di cui l'ASL nonaveva dato prova.La sentenza di primo grado venne impugnata sia dallabanca che dall'ASL e la Corte d'Appello di Roma, in accoglimentodi entrambi i gravami, riconobbe il diritto dell'Azienda sanitariadi ricevere il contributo a prescindere dall'indicazione dei pro-getti cui intendeva destinare i fondi, ma rilevò l'intervenuta pre-scrizione del diritto per i contributi maturati fino al 2008 e con-dannò [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare l'importo di € 250.000,00, oltreagli interessi.Avverso la sentenza di secondo grado l'Azienda SanitariaRoma 2 ha proposto ricorso per cassazione articolato in due mo-tivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, contenenteanche un motivo di ricorso incidentale, cui l'ASL ha reagito conproprio controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l'[OSCURATO:PERSONA] 2 denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.32 d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 167c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».L'ASL si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto tem-pestiva l'eccezione di prescrizione, quantunque sollevata daUnicredit S.p.A. soltanto alla prima udienza e non nell'atto dicitazione in opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Si osservache la nullità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione erastata sanata dal raggiungimento dello scopo di portare l'atto aconoscenza della destinataria.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d'appello, pur con un improprio riferimento alla«nullità della notificazione dell'atto di ingiunzione», ha intesochiaramente rilevare una carenza dell'atto di ingiunzione stesso,in quanto «caratterizzato da una assenza di specificazione inordine alle causali dell'importo complessivo ingiunto». A tale la-cuna il Giudice del merito ha associato, in modo del tutto perti-nente, l'impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. (non già di fare tem-pestiva opposizione, cosa che in effetti è avvenuta, ma) di sol-levare immediata eccezione di prescrizione; che quindi è statasollevata nella prima difesa successiva al deposito della com-parsa di risposta, nella quale erano stati precisati i termini (an-che cronologici) della pretesa contenuta nell'ingiunzione.Pertanto, trattandosi di una carenza dell'atto notificato enon della notificazione, non può essere invocata la sanatoria delraggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) per ilsemplice fatto che l'atto fu consegnato alla destinataria. Né puòessere fatto valere l'onere del convenuto (in senso sostanziale)Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026di sollevare nella prima difesa le eccezioni non rilevabili d'ufficio(art. 167 c.p.c.), a fronte della incompleta descrizione dellacausa petendi e della inadeguata allegazione dei fatti posti asostegno della domanda da parte dell'attrice (in senso sostan-ziale).Quanto al momento in cui l'eccezione di prescrizionevenne sollevata, la Corte territoriale l'ha espressamente indi-cato «nella prima udienza di comparizione», ovverosia nellaprima occasione utile successiva alla precisazione della do-manda della ASL. E tale esatta indicazione contenuta nella sen-tenza non è smentita nell'illustrazione del motivo e non è statacontestata con il necessario specifico riferimento al contenutodel verbale d'udienza, quantunque l'Azienda sanitaria, nellaparte narrativa del suo ricorso, abbia fatto cenno a una memoriasuccessiva alla prima udienza quale luogo della sollevata ecce-zione.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, la sentenzadella Corte d'Appello di Roma viene censurata, sempre in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsaapplicazione dell'art. 347, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 116,comma 1, c.p.c.».Poiché la Corte territoriale ha rilevato che l'ASL non avevadepositato il proprio fascicolo di primo grado e ne ha tratto laconclusione che non erano stati provati atti interruttivi della pre-scrizione, la ricorrente sostiene che il fascicolo di parte – pernon essere stato ritirato all'esito del giudizio di primo grado –avrebbe dovuto essere trasmesso d'ufficio dal Tribunale allaCorte d'appello.2.1. Anche questo motivo è infondato.La ricorrente principale non nega di non avere prodotto inappello il proprio fascicolo di parte contenente l'atto indicatoNumero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026come interruttivo della prescrizione, ma sostiene che non ce nefosse bisogno, dovendo il cancelliere della Corte chiedere l'inviodel fascicolo d'ufficio al cancelliere del Tribunale (art. 347,comma 3, c.p.c.).Sennonché, in base al diritto vigente ratione temporis, etenuto conto che si tratta di fascicoli e documenti cartacei, i do-cumenti prodotti dalle parti andavano inseriti nell'apposita se-zione del fascicolo di parte (art. 74 disp. att. c.p.c., nel testovigente prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 3,lett. g, del d.lgs. n. 164 del 2024), sicché era onere della parteritirarli e produrli davanti al giudice dell'impugnazione. Infatti,la costituzione in appello avviene «secondo le forme e i terminiper i procedimenti davanti al tribunale» (art. 347, comma 1,c.p.c.), il che significa che i fascicoli di parte, pur essendo cu-stoditi, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo diufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conservano, ri-spetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomiache ne impedisce l'acquisizione d'ufficio nel giudizio di secondogrado (Cass. nn. 2129/2022; 78/2007).3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, UnicreditS.p.A. denuncia il vizio di «violazione e falsa applicazione» di«art. 12 preleggi, art. 1325 c.c., artt. da 1361 (sic) a 1371 c.c.,art. 2041 c.c., art. 97 Cost., art. 3 capitolato allegato alla con-venzione n. 27/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».La banca contesta l'interpretazione data dalla Corte terri-toriale alla convenzione accessoria alla concessione del serviziodi tesoreria. La Corte ha ritenuto che tale convenzione attri-buisse all'ASL il diritto all'erogazione dei contributi annuali iviprevisti a prescindere dalla presentazione di specifici progettisanitari e senza alcuna necessità di rendicontare le spese effet-Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuate con i contributi ricevuti. Secondo la banca, invece, l'ero-gazione dei contributi doveva intendersi condizionata al loro ne-cessario abbinamento con progetti sanitari specificamente indi-cati dall'Azienda sanitaria.3.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento allaviolazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti è ge-nerico, sicché la censura mira palesemente a riproporre una di-versa interpretazione – tra quelle comunque plausibili e compa-tibili con l'applicazione di quei canoni – che la ricorrente prefe-risce rispetto a quella fatta propria dal Giudice d'appello. La ri-chiesta di una diretta interpretazione del contratto è addiritturaesplicita nell'indicazione, in rubrica, della «violazione … [dell']art. 3 capitolato allegato alla convenzione n. 27/2007», ovvero-sia, appunto, di una clausola contrattuale e non di una normadi diritto. Il richiamo al comportamento complessivo delle parti,anche successivo alla stipulazione (art. 1362, comma 2, c.c.),non appare decisivo, a fronte della considerazione del Giudiced'appello secondo cui il fatto che l'ASL abbia talora trasmessoalla banca la documentazione delle spese effettuate utilizzandoi contributi non dimostra che vi fosse, in tal senso, un obbligoche non risulta esplicitato nel testo del capitolato speciale. Deltutto immotivato e non pertinente al caso è, poi, il cenno all'art.1366 c.c. e al criterio ermeneutico della buona fede.Occorre allora ricordare il principio consolidato nella giuri-sprudenza di questa Corte secondo cui l'interpretazione del con-tratto è, di per sé, una questione di fatto riservata al giudice delmerito e la censura di violazione dei canoni legali, per essereammissibile, «chiede d'essere necessariamente dedotta con laspecifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cuiil ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai sud-detti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del conte-Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026nuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpre-tativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; opera-zione, come tale, inammissibile in sede di legittimità» (così, daultimo, e tra le tante, Cass. n. 353/2025).3.2. È poi appena il caso di precisare – per completarel'esame dell'eterogenea rassegna di norme invocate dalla ricor-rente incidentale – che l'interpretazione data alla convenzioneaccessoria dalla Corte territoriale non ha niente a che vederecon l'individuazione di una causa quale requisito necessario delcontratto (art. 1325, n. 2, c.c.; causa che evidentemente an-drebbe ricercata nel rapporto di accessorietà con la concessionedel servizio di tesoreria), né, quindi, con l'arricchimento «senzauna giusta causa» (art. 2041 c.c.), né, infine, con il buon anda-mento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la vigi-lanza sul quale non è affidata alla banca, bensì agli organi pre-posti.4. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibilequello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimitàvengono interamente compensate, in ragione della reciprocasoccombenza.5. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste –a carico di entrambe le parti – il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Contratti pubblici –[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAzienda Sanitaria –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Servizio di tesoreriaLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27747/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliata in Ro-ma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso l'Avvocatura interna delloente, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flami-nia n. 357, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente principale e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4066/2020, depositata dalla Corte d'Ap-pello di Roma il 3.9.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026L'[OSCURATO:PERSONA] 2 (all'epoca [OSCURATO:PERSONA] B) emise ordinanza ingiuntiva nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento dell'importo di €1.366.474,79, a titolo di contributi asseritamente dovuti in forzadella convenzione accessoria alla concessione del servizio di te-soreria assegnato a quella banca in esito ad apposita gara.[OSCURATO:SOCIETA]. si oppose all'ordinanza davanti al Tribu-nale di Roma, il quale, rigettata la preliminare eccezione di pre-scrizione, accolse comunque l'opposizione, ritenendo che l'ob-bligo della banca di erogare il contributo fosse condizionato allapresentazione di specifici progetti di spesa, di cui l'ASL nonaveva dato prova.La sentenza di primo grado venne impugnata sia dallabanca che dall'ASL e la Corte d'Appello di Roma, in accoglimentodi entrambi i gravami, riconobbe il diritto dell'Azienda sanitariadi ricevere il contributo a prescindere dall'indicazione dei pro-getti cui intendeva destinare i fondi, ma rilevò l'intervenuta pre-scrizione del diritto per i contributi maturati fino al 2008 e con-dannò [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare l'importo di € 250.000,00, oltreagli interessi.Avverso la sentenza di secondo grado l'Azienda SanitariaRoma 2 ha proposto ricorso per cassazione articolato in due mo-tivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, contenenteanche un motivo di ricorso incidentale, cui l'ASL ha reagito conproprio controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l'[OSCURATO:PERSONA] 2 denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.32 d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 167c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».L'ASL si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto tem-pestiva l'eccezione di prescrizione, quantunque sollevata daUnicredit S.p.A. soltanto alla prima udienza e non nell'atto dicitazione in opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Si osservache la nullità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione erastata sanata dal raggiungimento dello scopo di portare l'atto aconoscenza della destinataria.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d'appello, pur con un improprio riferimento alla«nullità della notificazione dell'atto di ingiunzione», ha intesochiaramente rilevare una carenza dell'atto di ingiunzione stesso,in quanto «caratterizzato da una assenza di specificazione inordine alle causali dell'importo complessivo ingiunto». A tale la-cuna il Giudice del merito ha associato, in modo del tutto perti-nente, l'impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. (non già di fare tem-pestiva opposizione, cosa che in effetti è avvenuta, ma) di sol-levare immediata eccezione di prescrizione; che quindi è statasollevata nella prima difesa successiva al deposito della com-parsa di risposta, nella quale erano stati precisati i termini (an-che cronologici) della pretesa contenuta nell'ingiunzione.Pertanto, trattandosi di una carenza dell'atto notificato enon della notificazione, non può essere invocata la sanatoria delraggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) per ilsemplice fatto che l'atto fu consegnato alla destinataria. Né puòessere fatto valere l'onere del convenuto (in senso sostanziale)Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026di sollevare nella prima difesa le eccezioni non rilevabili d'ufficio(art. 167 c.p.c.), a fronte della incompleta descrizione dellacausa petendi e della inadeguata allegazione dei fatti posti asostegno della domanda da parte dell'attrice (in senso sostan-ziale).Quanto al momento in cui l'eccezione di prescrizionevenne sollevata, la Corte territoriale l'ha espressamente indi-cato «nella prima udienza di comparizione», ovverosia nellaprima occasione utile successiva alla precisazione della do-manda della ASL. E tale esatta indicazione contenuta nella sen-tenza non è smentita nell'illustrazione del motivo e non è statacontestata con il necessario specifico riferimento al contenutodel verbale d'udienza, quantunque l'Azienda sanitaria, nellaparte narrativa del suo ricorso, abbia fatto cenno a una memoriasuccessiva alla prima udienza quale luogo della sollevata ecce-zione.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, la sentenzadella Corte d'Appello di Roma viene censurata, sempre in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsaapplicazione dell'art. 347, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 116,comma 1, c.p.c.».Poiché la Corte territoriale ha rilevato che l'ASL non avevadepositato il proprio fascicolo di primo grado e ne ha tratto laconclusione che non erano stati provati atti interruttivi della pre-scrizione, la ricorrente sostiene che il fascicolo di parte – pernon essere stato ritirato all'esito del giudizio di primo grado –avrebbe dovuto essere trasmesso d'ufficio dal Tribunale allaCorte d'appello.2.1. Anche questo motivo è infondato.La ricorrente principale non nega di non avere prodotto inappello il proprio fascicolo di parte contenente l'atto indicatoNumero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026come interruttivo della prescrizione, ma sostiene che non ce nefosse bisogno, dovendo il cancelliere della Corte chiedere l'inviodel fascicolo d'ufficio al cancelliere del Tribunale (art. 347,comma 3, c.p.c.).Sennonché, in base al diritto vigente ratione temporis, etenuto conto che si tratta di fascicoli e documenti cartacei, i do-cumenti prodotti dalle parti andavano inseriti nell'apposita se-zione del fascicolo di parte (art. 74 disp. att. c.p.c., nel testovigente prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 3,lett. g, del d.lgs. n. 164 del 2024), sicché era onere della parteritirarli e produrli davanti al giudice dell'impugnazione. Infatti,la costituzione in appello avviene «secondo le forme e i terminiper i procedimenti davanti al tribunale» (art. 347, comma 1,c.p.c.), il che significa che i fascicoli di parte, pur essendo cu-stoditi, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo diufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conservano, ri-spetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomiache ne impedisce l'acquisizione d'ufficio nel giudizio di secondogrado (Cass. nn. 2129/2022; 78/2007).3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, UnicreditS.p.A. denuncia il vizio di «violazione e falsa applicazione» di«art. 12 preleggi, art. 1325 c.c., artt. da 1361 (sic) a 1371 c.c.,art. 2041 c.c., art. 97 Cost., art. 3 capitolato allegato alla con-venzione n. 27/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».La banca contesta l'interpretazione data dalla Corte terri-toriale alla convenzione accessoria alla concessione del serviziodi tesoreria. La Corte ha ritenuto che tale convenzione attri-buisse all'ASL il diritto all'erogazione dei contributi annuali iviprevisti a prescindere dalla presentazione di specifici progettisanitari e senza alcuna necessità di rendicontare le spese effet-Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026tuate con i contributi ricevuti. Secondo la banca, invece, l'ero-gazione dei contributi doveva intendersi condizionata al loro ne-cessario abbinamento con progetti sanitari specificamente indi-cati dall'Azienda sanitaria.3.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento allaviolazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti è ge-nerico, sicché la censura mira palesemente a riproporre una di-versa interpretazione – tra quelle comunque plausibili e compa-tibili con l'applicazione di quei canoni – che la ricorrente prefe-risce rispetto a quella fatta propria dal Giudice d'appello. La ri-chiesta di una diretta interpretazione del contratto è addiritturaesplicita nell'indicazione, in rubrica, della «violazione … [dell']art. 3 capitolato allegato alla convenzione n. 27/2007», ovvero-sia, appunto, di una clausola contrattuale e non di una normadi diritto. Il richiamo al comportamento complessivo delle parti,anche successivo alla stipulazione (art. 1362, comma 2, c.c.),non appare decisivo, a fronte della considerazione del Giudiced'appello secondo cui il fatto che l'ASL abbia talora trasmessoalla banca la documentazione delle spese effettuate utilizzandoi contributi non dimostra che vi fosse, in tal senso, un obbligoche non risulta esplicitato nel testo del capitolato speciale. Deltutto immotivato e non pertinente al caso è, poi, il cenno all'art.1366 c.c. e al criterio ermeneutico della buona fede.Occorre allora ricordare il principio consolidato nella giuri-sprudenza di questa Corte secondo cui l'interpretazione del con-tratto è, di per sé, una questione di fatto riservata al giudice delmerito e la censura di violazione dei canoni legali, per essereammissibile, «chiede d'essere necessariamente dedotta con laspecifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cuiil ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai sud-detti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del conte-Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026nuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpre-tativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; opera-zione, come tale, inammissibile in sede di legittimità» (così, daultimo, e tra le tante, Cass. n. 353/2025).3.2. È poi appena il caso di precisare – per completarel'esame dell'eterogenea rassegna di norme invocate dalla ricor-rente incidentale – che l'interpretazione data alla convenzioneaccessoria dalla Corte territoriale non ha niente a che vederecon l'individuazione di una causa quale requisito necessario delcontratto (art. 1325, n. 2, c.c.; causa che evidentemente an-drebbe ricercata nel rapporto di accessorietà con la concessionedel servizio di tesoreria), né, quindi, con l'arricchimento «senzauna giusta causa» (art. 2041 c.c.), né, infine, con il buon anda-mento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la vigi-lanza sul quale non è affidata alla banca, bensì agli organi pre-posti.4. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibilequello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimitàvengono interamente compensate, in ragione della reciprocasoccombenza.5. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste –a carico di entrambe le parti – il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese relative al presente giudizio di legitti-mità;Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento – da parte sia della ricorrente principale che della ricor-rente incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINOP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese relative al presente giudizio di legitti-mità;Numero registro generale 27747/2020Numero sezionale 3643/2025Numero di raccolta generale 7486/2026Data pubblicazione 29/03/2026dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento – da parte sia della ricorrente principale che della ricor-rente incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO