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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11598/2026

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ale alla PEC: giuseppediaco@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: riccardoromano@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2555/2023depositata il 06/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale di Roma la madreDiana Piaser chiedendone la condanna a restituire un immobile ad usoalbergo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.76 sc.

A. A fondamento dellaNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda l’attore dichiarò che, quale proprietario dell’immobile, avevarilasciato in data 24.3.1997 al padre, [OSCURATO:PERSONA], e alla madre,[OSCURATO:PERSONA], una procura speciale a vendere; in forza di detta procura laconvenuta alienò il bene a sé stessa con atto di compravendita del12.11.2014 al prezzo dichiarato di € 468.720,00, mai versato e comunquenon indicato nella procura e inferiore al reale valore dell’immobile,operando in una situazione di conflitto di interessi giustificante ladeclaratoria di nullità e/o inefficacia del richiamato contratto.La convenuta [OSCURATO:PERSONA] si costituì replicando che l’immobile ad usoalbergo era in realtà di proprietà sua e del marito ed era stato solofiduciariamente intestato al figlio.Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, riconoscendo l’esistenza di unaccordo fiduciario, ma la Corte d’Appello di Roma, adita dal soccombente,in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il contratto divendita e ha condannato la convenuta alla restituzione, per le seguenticonsiderazioni:-non è riscontrabile un patto fiduciario, perché la procura rilasciata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] ai genitori non prevedeva alcuna gestione della suaposizione giuridica secondo modalità predeterminate, in vista dellaretrocessione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], asseritamentefiducianti;-la procura rappresentava unicamente un’autorizzazione a SettimioGuarnieri e [OSCURATO:PERSONA] a vendere l’immobile; l’amplissimaperimetrazione dei poteri conferiti ai mandatari non comprendeva alcunelemento che permettesse di individuare un obbligo di retrocessione,tantomeno una retrocessione senza corrispettivo (anzi, vi era la previsionedi rilascio di quietanza, che presuppone il pagamento di un prezzo); neconsegue che il meccanismo di riacquisto è solo eventuale e rimesso allavolontà del mandatario;Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026-in ogni caso la mancata previsione dell’obbligo di retrocessione delbene escludeva il pactum fiduciae, di cui non vi era prova alcuna tale nonpotendo essere appunto considerata la procura; anche se non è necessariala forma scritta per il pactum fiduciae, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti fondato lasua tesi sulla sola procura, che è invece supporto probatorio inidoneo,senza offrire elementi diversi e ulteriori di riscontro dell’esistenza di unaccordo fiduciario;-il potere della parte appellata di operare una vendita a sé medesimain forza della procura richiamata non era elemento sufficiente di riscontrodell’esistenza del pactum fiduciae, perché non era connotato dallaspecificità necessaria che l’autorizzazione al rappresentante a contrarrecon sé stesso deve avere; nel caso di specie, la procura non conteneva irequisiti minimi del contratto di compravendita dell’immobile, né da altrielementi era possibile affermare l’esistenza di un’autorizzazionepreventiva al rappresentante a stipulare con sé stesso;-il contratto di compravendita del 12.11.2014 doveva pertanto essereannullato perché concluso da [OSCURATO:PERSONA] con sé stessa in assenza deipresupposti richiesti dall’art.1395 c.c., con condanna alla restituzionedell’immobile.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo si denunzia la violazione o falsa applicazione degliartt. 1324, 1362, 1363, 1394, 1395, 1414, 2697 cod. civ. in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 3 Secondo la ricorrente, non sarebbe condivisibile l’interpretazione dellaprocura speciale effettuata dalla Corte d’appello, comportante l’esclusionedel pactum fiduciae.

La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato iprincipi emergenti dalla sentenza di questa Corte a SU n.6459/2020 conNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026riferimento a tre specifici temi: a) natura, modi di conclusione e formadel negozio fiduciario; b) interpretazione della procura speciale rilasciatain data 24.3.1997 da [OSCURATO:PERSONA], in favore dei genitori …; c)distribuzione dell’onere della prova tra le parti nel caso in cui il fiduciariorilasci una dichiarazione in cui riconosce l’esistenza del negozio fiduciario edell’obbligo di ritrasferire il bene immobile acquistato come interpostoreale .

In particolare, non avrebbe dovuto essere valorizzata la mancataprevisione dell’obbligo di retrocessione nella procura speciale perché, ilpatto fiduciario, concluso verbalmente, preesiste, e la dichiarazioneunilaterale, realizzando una promessa di pagamento, si configura comeastrazione processuale ai sensi dell’art.1988 c.c., con conseguenteesonero del fiduciante-interponente, dall’onere di provare il rapportofondamentale che si presume fino a prova contraria ; avendo quindisvolto la ricorrente domanda riconvenzionale per il riconoscimento delnegozio fiduciario, la presunzione di sussistenza del negozio avrebbedovuto essere vinta dalla controparte.

L’attore-appellante avrebbe quindidovuto dare la prova dell’insussistenza dell’interposizione reale provando ilpagamento del prezzo della compravendita del 24.03.1997 e della revocadella procura rilasciata in pari data, al fine di contrastare la sussistenza delnegozio fiduciario desumibile dai due atti contestuali.

Del resto, da unasemplice lettura del contratto preliminare del 3.3.1997, intervenuto conindicazione del prezzo di € 425.000,00 tra la precedente proprietariadell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (per sé o per persona danominare: era seguita il 24.3.1997 la vendita dell’immobile al prezzoindicato a favore di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale rilascio dellaprocura), della procura speciale del 24.3.1997 e del contratto dicompravendita del 12.11.2014 per lo stesso prezzo di € 425.000,00,emergerebbe chiaramente l’esistenza del pactum fiduciae, intervenuto trale parti prima del rilascio della procura speciale, per contrastare il quale lacontroparte avrebbe dovuto dimostrare di aver versato il prezzo diNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026acquisto dell’immobile nel 1997 e di aver revocato la procura rilasciata inpari data.

In sostanza, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello nonavrebbe fatto buon governo delle regole dettate dall’art. 1362 c.c. e 1324cod. civ. in materia di interpretazione degli atti unilaterali, qualeindubbiamente è la procura speciale.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Roma ha correttamente individuato i principi didiritto regolanti la fattispecie, con riferimento alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n.6459/2020 -alla quale le pronunce successive sisono conformate- e, in particolare, non ha affermato che il pactumfiduciae richiede la forma scritta ad substantiam: esaminato il contenutodella procura speciale del 24.3.1997, la Corte ha ritenuto che l’assenzadella previsione di un obbligo di retrocessione dell’immobile, unitamentealla amplissima perimetrazione dei poteri conferiti ai mandatari , nonpermettesse di riscontrare l’esistenza del patto fiduciario affermata daDiana Piaser e che, al di là dell’inidoneo documento esaminato,quest’ultima non avesse fornito alcun supporto idoneo a dimostrarneesistenza e natura.Non è comprensibile il richiamo operato dalla ricorrente al dispostodell’art.1988 c.c. e al principio di diritto indicato nella sentenza delleSezioni Unite di questa Corte sopra richiamata, secondo il quale Ladichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazionefiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante,non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando unapromessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistenterapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero afavore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'oneredella prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a provacontraria : nel caso di specie manca, pacificamente, una dichiarazioneNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026 scritta unilaterale di [OSCURATO:PERSONA] alla quale in tesi attribuirevalenza ex art.1988 c.c., come del resto confermano le argomentazionisvolte dalla ricorrente a giustificazione del motivo di ricorso in esame,volte a prospettare l’esistenza di un patto fiduciario conclusoverbalmente e a lamentare la mancata valutazione del prospettato collegamento strumentale del contratto preliminare in data3.3.1997, della procura del 24.3.1997 contestuale alla compravenditadell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nominato da SettimioGuarnieri, promissario acquirente rispetto al contratto del 3.3.1997) e delcontratto del 12.11.2014, che avrebbe dimostrato appunto l’esistenza delpactum fiduciae negato dal giudice d’appello -evidentemente nonemergente di per sé e in modo univoco da un elemento documentalepreciso-.L’assenza di un atto rilevante ex art.1988 c.c., che non può essereverbale, esclude anche la violazione del disposto dell’art.2697 c.c. -cfr. trale altre, sulla violazione della norma richiamata, rilevante ex art.360 co 1n.3 c.p.c., Cass. n.26739/2024-, prospettata dalla ricorrente proprio inrelazione al preteso esonero, correlato all’applicazione della normarichiamata, del fiduciante-interponente dall’onere di provare il rapportofondamentale che si presume fino a prova contraria .Anche la violazione delle disposizioni degli art.1362 e s. c.c., attribuitadalla ricorrente alla Corte d’Appello di Roma, è riscontrabile solo quandol’attività di interpretazione negoziale, di natura propriamente meritale,violi i canoni di ermeneutica contrattuale che debbono essere dedotti conla specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni:diversamente le critiche della parte ricorrente rappresentano solo unadiversa ricostruzione del contenuto della volontà delle parti rispetto aquella operata nella decisione impugnata, inammissibile in sede dilegittimità -salvo il ricorrere di situazioni inquadrabili nel limitato ambito diNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026operatività dell'art. 360, n. 5, c.p.c.- (l’orientamento interpretativo dilegittimità è consolidato nel senso indicato: cfr., tra le altre, di recente,Cass. n.353/2025).La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non individua quali canoni di ermeneuticanegoziale la Corte di merito avrebbe violato, e in che modo, ma riesaminail contenuto della procura speciale del 24.3.1997 e lo rivaluta, proponendoanche la valorizzazione di specifici profili del contratto del 12.11.2014 edel precedente contratto preliminare (del quale non si dà conto nellasentenza d’appello) del 3.3.1997, intervenuto tra la precedenteproprietaria dell’immobile e [OSCURATO:PERSONA], secondo una lettura eduna correlazione diverse ed alternative rispetto all’interpretazione e allavalorizzazione del contesto probatorio operate in modo plausibile e con unargomentare comprensibile e logico dalla Corte d’Appello.In conclusione, a fronte della corretta individuazione ad opera dellaCorte d’Appello dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di questaCorte in materia di pactum fiduciae e delle norme sostanziali diriferimento, anche riguardanti l’interpretazione negoziale, non sonoprospettabili violazioni di legge sussumibili nell’ambito del dispostodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: la ricorrente critica nella sostanza l’attività diapplicazione delle disposizioni normative e dei principi di diritto di matricegiurisprudenziale alla fattispecie, che è attività propria del Giudice dimerito e che, a fronte di una motivazione effettiva, logica e priva dicontraddittorietà intrinseca, tale da rispettare il minimo costituzionalerichiesto dall’art.111 Cost., non è censurabile in cassazione al di fuori delperimetro delineato dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 1324, 1362, 1703, 1704, 1710,1712, 1713 cod.civ., 112 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Cortepronunciato ultrapetita Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rileva la ricorrente che la Corte di Appello, dopo aver ritenuto laprocura speciale carente della specificazione dell’obbligo di retrocessionee, pertanto, inidonea a comprovare il pactum fiduciae, ha esaminato lacensura afferente la procura speciale quale mandato a vendere e la suaidoneità ex artt. 1394 e 1395 C.C. a fungere da legittima autorizzazionealla mandataria a contrarre con sé stessa e, sul rilievo della sua genericitàe carenza di dettagli relativi al prezzo ed alle condizioni di contratto, haannullato la compravendita.

Tale statuizione, da un lato, presupponel’inesistenza dell’interposizione reale e del pactum fiduciae (censurata submotivo 1) e dall’altro, valorizza la genericità della procura speciale percarenza degli elementi necessari a tutela del rappresentato (prezzo,modalità e tempi del pagamento), ma non considererebbe affatto che laspecifica censura sul punto, articolata sub lett. d) dell’atto di appello,sarebbe stata solo formalmente incentrata sulla circostanza riferita alprezzo non indicato nell’atto: in sostanza, detta censura sarebbe statainvece incentrata sull’inadempimento posto in essere dallarappresentante.

Ed infatti, nella prospettazione dell’appellante AntonioGuarnieri, la rappresentante si sarebbe resa inadempiente a tutti gliobblighi su di lei incombenti ai sensi degli artt. 1703 e ss.

C.c. e per di piùnon avrebbe informato il rappresentato della compravendita avvenuta enemmeno avrebbe reso il conto e versato il corrispettivo, sicchè l’abusodi potere consumato dalla rappresentante, nella prospettazionedell’appellante, era configurato anche come inadempimento agli obblighidiscendenti in capo al medesimo dal mandato a vendere .

La domandaintroduttiva di annullamento sarebbe stata quindi sostenuta da una causapetendi in realtà funzionale alla domanda di risoluzione perinadempimento, mai esplicitata però come tale.

La pronuncia diaccoglimento dell’appello e dell’originaria domanda di annullamentopresupporrebbe ed implicherebbe quindi l’erronea interpretazione delladomanda proposta dall’appellante in sede di gravame.Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile.La difesa della ricorrente fonda la doglianza in esame su una serie diconsiderazioni in fatto e in diritto di cui non vi è traccia nella sentenzaimpugnata e in relazione alle quali non è offerta alcuna indicazione nelricorso, come sarebbe necessario ex art.366 n.4 e 6 c.p.c., sugli atti neiquali le questioni sollevate sarebbero state evidenziate e/o trattate, sulmomento della loro introduzione nel processo e sulla rituale lororeiterazione successiva.

Trova quindi applicazione la regola generale,costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui oveuna determinata questione giuridica - che implichi un accertamento difatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere,al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice dimerito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (tra le varie, cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del24/01/2019).Si aggiunge che la domanda che è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] findall’introduzione del giudizio è, secondo l’interpretazione dei Giudici dimerito emergente dalla sentenza d’appello, una domanda di annullamentoed è questa la domanda valutata e infine accolta dalla Corte d’Appello diRoma.Ove si intenda il motivo di doglianza in esame come rivolto a metterein discussione l’interpretazione della domanda, che è attività propriamentemeritale, operata dalla Corte d’appello, la norma di riferimento nonpotrebbe essere l’art.360 co 1 n.3 c.p.c. ma potrebbe essere l’art.360 co 1n.5 c.p.c.Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Si sarebbe, pertanto, anche in questo caso al di fuori dell’ambito dioperatività della violazione di legge -tantomeno della violazionedell’art.112 c.p.c., che presuppone l’omissione di pronuncia sulle domandeed eccezioni delle parti- poiché sarebbe sottoposto a critica l’esercizio dipoteri tipicamente meritali.3.

Con il terzo motivo di ricorso si afferma l’intervenuta violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 per omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti .Rileva la ricorrente che tra le questioni dibattute tra le parti vi è statoil pagamento del prezzo della compravendita del 24.03.1997, tra MariaVerardi ed [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai genitori dell’acquirente, e ilpagamento del prezzo della compravendita del 12.11.2014, tra larappresentante [OSCURATO:PERSONA] e sé stessa.

Questi punti sono statievidenziati nell’articolazione del primo motivo di ricorso per porre l’accentosull’onere della prova in funzione della qualificazione ed interpretazionedella procura speciale e dell’esistenza del negozio fiduciario, mentre con ilmotivo in esame se ne evidenzia la rilevanza come fatto decisivo,discusso, che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare: ilpagamento del prezzo ad opera dei genitori, comprovato dalladichiarazione contenuta nel preliminare e dal possesso delle matrici degliassegni circolari consegnati alla venditrice in data 24.3.1997, avrebbedovuto indurre la Corte a ritenere certa l’interposizione reale di AntonioGuarnieri nell’acquisto dell’immobile e conseguentemente la relazionestrumentale con la coeva procura rilasciata ai genitori interponenti .Il motivo è inammissibile.Manca qualsivoglia indicazione volta a sottolineare la rilevanzadeterminante del fatto che si assume discusso ed omesso al fine didimostrare il pactum fiduciae, essendo a tal fine il pagamento del prezzodell’acquisto a favore di [OSCURATO:PERSONA] un elemento privo di univocità;Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026inoltre, il ricorso non dice neppure quando e se si è discusso del fatto chesi assume trascurato (cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014): ciòassorbe ogni ulteriore considerazione e rende inutile l’approfondimentodella questione.In conclusione, il ricorso deve essere respinto con inevitabile addebitodi spese alla parte soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale alla PEC: giuseppediaco@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: riccardoromano@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2555/2023depositata il 06/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale di Roma la madreDiana Piaser chiedendone la condanna a restituire un immobile ad usoalbergo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.76 sc. A. A fondamento dellaNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda l’attore dichiarò che, quale proprietario dell’immobile, avevarilasciato in data 24.3.1997 al padre, [OSCURATO:PERSONA], e alla madre,[OSCURATO:PERSONA], una procura speciale a vendere; in forza di detta procura laconvenuta alienò il bene a sé stessa con atto di compravendita del12.11.2014 al prezzo dichiarato di € 468.720,00, mai versato e comunquenon indicato nella procura e inferiore al reale valore dell’immobile,operando in una situazione di conflitto di interessi giustificante ladeclaratoria di nullità e/o inefficacia del richiamato contratto.La convenuta [OSCURATO:PERSONA] si costituì replicando che l’immobile ad usoalbergo era in realtà di proprietà sua e del marito ed era stato solofiduciariamente intestato al figlio.Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, riconoscendo l’esistenza di unaccordo fiduciario, ma la Corte d’Appello di Roma, adita dal soccombente,in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il contratto divendita e ha condannato la convenuta alla restituzione, per le seguenticonsiderazioni:-non è riscontrabile un patto fiduciario, perché la procura rilasciata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] ai genitori non prevedeva alcuna gestione della suaposizione giuridica secondo modalità predeterminate, in vista dellaretrocessione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], asseritamentefiducianti;-la procura rappresentava unicamente un’autorizzazione a SettimioGuarnieri e [OSCURATO:PERSONA] a vendere l’immobile; l’amplissimaperimetrazione dei poteri conferiti ai mandatari non comprendeva alcunelemento che permettesse di individuare un obbligo di retrocessione,tantomeno una retrocessione senza corrispettivo (anzi, vi era la previsionedi rilascio di quietanza, che presuppone il pagamento di un prezzo); neconsegue che il meccanismo di riacquisto è solo eventuale e rimesso allavolontà del mandatario;Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026-in ogni caso la mancata previsione dell’obbligo di retrocessione delbene escludeva il pactum fiduciae, di cui non vi era prova alcuna tale nonpotendo essere appunto considerata la procura; anche se non è necessariala forma scritta per il pactum fiduciae, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti fondato lasua tesi sulla sola procura, che è invece supporto probatorio inidoneo,senza offrire elementi diversi e ulteriori di riscontro dell’esistenza di unaccordo fiduciario;-il potere della parte appellata di operare una vendita a sé medesimain forza della procura richiamata non era elemento sufficiente di riscontrodell’esistenza del pactum fiduciae, perché non era connotato dallaspecificità necessaria che l’autorizzazione al rappresentante a contrarrecon sé stesso deve avere; nel caso di specie, la procura non conteneva irequisiti minimi del contratto di compravendita dell’immobile, né da altrielementi era possibile affermare l’esistenza di un’autorizzazionepreventiva al rappresentante a stipulare con sé stesso;-il contratto di compravendita del 12.11.2014 doveva pertanto essereannullato perché concluso da [OSCURATO:PERSONA] con sé stessa in assenza deipresupposti richiesti dall’art.1395 c.c., con condanna alla restituzionedell’immobile.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo si denunzia la violazione o falsa applicazione degliartt. 1324, 1362, 1363, 1394, 1395, 1414, 2697 cod. civ. in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 3 Secondo la ricorrente, non sarebbe condivisibile l’interpretazione dellaprocura speciale effettuata dalla Corte d’appello, comportante l’esclusionedel pactum fiduciae. La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato iprincipi emergenti dalla sentenza di questa Corte a SU n.6459/2020 conNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026riferimento a tre specifici temi: a) natura, modi di conclusione e formadel negozio fiduciario; b) interpretazione della procura speciale rilasciatain data 24.3.1997 da [OSCURATO:PERSONA], in favore dei genitori …; c)distribuzione dell’onere della prova tra le parti nel caso in cui il fiduciariorilasci una dichiarazione in cui riconosce l’esistenza del negozio fiduciario edell’obbligo di ritrasferire il bene immobile acquistato come interpostoreale . In particolare, non avrebbe dovuto essere valorizzata la mancataprevisione dell’obbligo di retrocessione nella procura speciale perché, ilpatto fiduciario, concluso verbalmente, preesiste, e la dichiarazioneunilaterale, realizzando una promessa di pagamento, si configura comeastrazione processuale ai sensi dell’art.1988 c.c., con conseguenteesonero del fiduciante-interponente, dall’onere di provare il rapportofondamentale che si presume fino a prova contraria ; avendo quindisvolto la ricorrente domanda riconvenzionale per il riconoscimento delnegozio fiduciario, la presunzione di sussistenza del negozio avrebbedovuto essere vinta dalla controparte. L’attore-appellante avrebbe quindidovuto dare la prova dell’insussistenza dell’interposizione reale provando ilpagamento del prezzo della compravendita del 24.03.1997 e della revocadella procura rilasciata in pari data, al fine di contrastare la sussistenza delnegozio fiduciario desumibile dai due atti contestuali. Del resto, da unasemplice lettura del contratto preliminare del 3.3.1997, intervenuto conindicazione del prezzo di € 425.000,00 tra la precedente proprietariadell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (per sé o per persona danominare: era seguita il 24.3.1997 la vendita dell’immobile al prezzoindicato a favore di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale rilascio dellaprocura), della procura speciale del 24.3.1997 e del contratto dicompravendita del 12.11.2014 per lo stesso prezzo di € 425.000,00,emergerebbe chiaramente l’esistenza del pactum fiduciae, intervenuto trale parti prima del rilascio della procura speciale, per contrastare il quale lacontroparte avrebbe dovuto dimostrare di aver versato il prezzo diNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026acquisto dell’immobile nel 1997 e di aver revocato la procura rilasciata inpari data. In sostanza, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello nonavrebbe fatto buon governo delle regole dettate dall’art. 1362 c.c. e 1324cod. civ. in materia di interpretazione degli atti unilaterali, qualeindubbiamente è la procura speciale.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Roma ha correttamente individuato i principi didiritto regolanti la fattispecie, con riferimento alla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n.6459/2020 -alla quale le pronunce successive sisono conformate- e, in particolare, non ha affermato che il pactumfiduciae richiede la forma scritta ad substantiam: esaminato il contenutodella procura speciale del 24.3.1997, la Corte ha ritenuto che l’assenzadella previsione di un obbligo di retrocessione dell’immobile, unitamentealla amplissima perimetrazione dei poteri conferiti ai mandatari , nonpermettesse di riscontrare l’esistenza del patto fiduciario affermata daDiana Piaser e che, al di là dell’inidoneo documento esaminato,quest’ultima non avesse fornito alcun supporto idoneo a dimostrarneesistenza e natura.Non è comprensibile il richiamo operato dalla ricorrente al dispostodell’art.1988 c.c. e al principio di diritto indicato nella sentenza delleSezioni Unite di questa Corte sopra richiamata, secondo il quale Ladichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazionefiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante,non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando unapromessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistenterapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero afavore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'oneredella prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a provacontraria : nel caso di specie manca, pacificamente, una dichiarazioneNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026 scritta unilaterale di [OSCURATO:PERSONA] alla quale in tesi attribuirevalenza ex art.1988 c.c., come del resto confermano le argomentazionisvolte dalla ricorrente a giustificazione del motivo di ricorso in esame,volte a prospettare l’esistenza di un patto fiduciario conclusoverbalmente e a lamentare la mancata valutazione del prospettato collegamento strumentale del contratto preliminare in data3.3.1997, della procura del 24.3.1997 contestuale alla compravenditadell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nominato da SettimioGuarnieri, promissario acquirente rispetto al contratto del 3.3.1997) e delcontratto del 12.11.2014, che avrebbe dimostrato appunto l’esistenza delpactum fiduciae negato dal giudice d’appello -evidentemente nonemergente di per sé e in modo univoco da un elemento documentalepreciso-.L’assenza di un atto rilevante ex art.1988 c.c., che non può essereverbale, esclude anche la violazione del disposto dell’art.2697 c.c. -cfr. trale altre, sulla violazione della norma richiamata, rilevante ex art.360 co 1n.3 c.p.c., Cass. n.26739/2024-, prospettata dalla ricorrente proprio inrelazione al preteso esonero, correlato all’applicazione della normarichiamata, del fiduciante-interponente dall’onere di provare il rapportofondamentale che si presume fino a prova contraria .Anche la violazione delle disposizioni degli art.1362 e s. c.c., attribuitadalla ricorrente alla Corte d’Appello di Roma, è riscontrabile solo quandol’attività di interpretazione negoziale, di natura propriamente meritale,violi i canoni di ermeneutica contrattuale che debbono essere dedotti conla specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni:diversamente le critiche della parte ricorrente rappresentano solo unadiversa ricostruzione del contenuto della volontà delle parti rispetto aquella operata nella decisione impugnata, inammissibile in sede dilegittimità -salvo il ricorrere di situazioni inquadrabili nel limitato ambito diNumero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026operatività dell'art. 360, n. 5, c.p.c.- (l’orientamento interpretativo dilegittimità è consolidato nel senso indicato: cfr., tra le altre, di recente,Cass. n.353/2025).La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non individua quali canoni di ermeneuticanegoziale la Corte di merito avrebbe violato, e in che modo, ma riesaminail contenuto della procura speciale del 24.3.1997 e lo rivaluta, proponendoanche la valorizzazione di specifici profili del contratto del 12.11.2014 edel precedente contratto preliminare (del quale non si dà conto nellasentenza d’appello) del 3.3.1997, intervenuto tra la precedenteproprietaria dell’immobile e [OSCURATO:PERSONA], secondo una lettura eduna correlazione diverse ed alternative rispetto all’interpretazione e allavalorizzazione del contesto probatorio operate in modo plausibile e con unargomentare comprensibile e logico dalla Corte d’Appello.In conclusione, a fronte della corretta individuazione ad opera dellaCorte d’Appello dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di questaCorte in materia di pactum fiduciae e delle norme sostanziali diriferimento, anche riguardanti l’interpretazione negoziale, non sonoprospettabili violazioni di legge sussumibili nell’ambito del dispostodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: la ricorrente critica nella sostanza l’attività diapplicazione delle disposizioni normative e dei principi di diritto di matricegiurisprudenziale alla fattispecie, che è attività propria del Giudice dimerito e che, a fronte di una motivazione effettiva, logica e priva dicontraddittorietà intrinseca, tale da rispettare il minimo costituzionalerichiesto dall’art.111 Cost., non è censurabile in cassazione al di fuori delperimetro delineato dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 1324, 1362, 1703, 1704, 1710,1712, 1713 cod.civ., 112 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Cortepronunciato ultrapetita Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Rileva la ricorrente che la Corte di Appello, dopo aver ritenuto laprocura speciale carente della specificazione dell’obbligo di retrocessionee, pertanto, inidonea a comprovare il pactum fiduciae, ha esaminato lacensura afferente la procura speciale quale mandato a vendere e la suaidoneità ex artt. 1394 e 1395 C.C. a fungere da legittima autorizzazionealla mandataria a contrarre con sé stessa e, sul rilievo della sua genericitàe carenza di dettagli relativi al prezzo ed alle condizioni di contratto, haannullato la compravendita. Tale statuizione, da un lato, presupponel’inesistenza dell’interposizione reale e del pactum fiduciae (censurata submotivo 1) e dall’altro, valorizza la genericità della procura speciale percarenza degli elementi necessari a tutela del rappresentato (prezzo,modalità e tempi del pagamento), ma non considererebbe affatto che laspecifica censura sul punto, articolata sub lett. d) dell’atto di appello,sarebbe stata solo formalmente incentrata sulla circostanza riferita alprezzo non indicato nell’atto: in sostanza, detta censura sarebbe statainvece incentrata sull’inadempimento posto in essere dallarappresentante. Ed infatti, nella prospettazione dell’appellante AntonioGuarnieri, la rappresentante si sarebbe resa inadempiente a tutti gliobblighi su di lei incombenti ai sensi degli artt. 1703 e ss. C.c. e per di piùnon avrebbe informato il rappresentato della compravendita avvenuta enemmeno avrebbe reso il conto e versato il corrispettivo, sicchè l’abusodi potere consumato dalla rappresentante, nella prospettazionedell’appellante, era configurato anche come inadempimento agli obblighidiscendenti in capo al medesimo dal mandato a vendere . La domandaintroduttiva di annullamento sarebbe stata quindi sostenuta da una causapetendi in realtà funzionale alla domanda di risoluzione perinadempimento, mai esplicitata però come tale. La pronuncia diaccoglimento dell’appello e dell’originaria domanda di annullamentopresupporrebbe ed implicherebbe quindi l’erronea interpretazione delladomanda proposta dall’appellante in sede di gravame.Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è inammissibile.La difesa della ricorrente fonda la doglianza in esame su una serie diconsiderazioni in fatto e in diritto di cui non vi è traccia nella sentenzaimpugnata e in relazione alle quali non è offerta alcuna indicazione nelricorso, come sarebbe necessario ex art.366 n.4 e 6 c.p.c., sugli atti neiquali le questioni sollevate sarebbero state evidenziate e/o trattate, sulmomento della loro introduzione nel processo e sulla rituale lororeiterazione successiva. Trova quindi applicazione la regola generale,costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui oveuna determinata questione giuridica - che implichi un accertamento difatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere,al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice dimerito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (tra le varie, cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del24/01/2019).Si aggiunge che la domanda che è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] findall’introduzione del giudizio è, secondo l’interpretazione dei Giudici dimerito emergente dalla sentenza d’appello, una domanda di annullamentoed è questa la domanda valutata e infine accolta dalla Corte d’Appello diRoma.Ove si intenda il motivo di doglianza in esame come rivolto a metterein discussione l’interpretazione della domanda, che è attività propriamentemeritale, operata dalla Corte d’appello, la norma di riferimento nonpotrebbe essere l’art.360 co 1 n.3 c.p.c. ma potrebbe essere l’art.360 co 1n.5 c.p.c.Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026Si sarebbe, pertanto, anche in questo caso al di fuori dell’ambito dioperatività della violazione di legge -tantomeno della violazionedell’art.112 c.p.c., che presuppone l’omissione di pronuncia sulle domandeed eccezioni delle parti- poiché sarebbe sottoposto a critica l’esercizio dipoteri tipicamente meritali.3. Con il terzo motivo di ricorso si afferma l’intervenuta violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 per omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti .Rileva la ricorrente che tra le questioni dibattute tra le parti vi è statoil pagamento del prezzo della compravendita del 24.03.1997, tra MariaVerardi ed [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai genitori dell’acquirente, e ilpagamento del prezzo della compravendita del 12.11.2014, tra larappresentante [OSCURATO:PERSONA] e sé stessa. Questi punti sono statievidenziati nell’articolazione del primo motivo di ricorso per porre l’accentosull’onere della prova in funzione della qualificazione ed interpretazionedella procura speciale e dell’esistenza del negozio fiduciario, mentre con ilmotivo in esame se ne evidenzia la rilevanza come fatto decisivo,discusso, che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare: ilpagamento del prezzo ad opera dei genitori, comprovato dalladichiarazione contenuta nel preliminare e dal possesso delle matrici degliassegni circolari consegnati alla venditrice in data 24.3.1997, avrebbedovuto indurre la Corte a ritenere certa l’interposizione reale di AntonioGuarnieri nell’acquisto dell’immobile e conseguentemente la relazionestrumentale con la coeva procura rilasciata ai genitori interponenti .Il motivo è inammissibile.Manca qualsivoglia indicazione volta a sottolineare la rilevanzadeterminante del fatto che si assume discusso ed omesso al fine didimostrare il pactum fiduciae, essendo a tal fine il pagamento del prezzodell’acquisto a favore di [OSCURATO:PERSONA] un elemento privo di univocità;Numero registro generale 15743/2023Numero sezionale 2857/2025Numero di raccolta generale 11598/2026Data pubblicazione 28/04/2026inoltre, il ricorso non dice neppure quando e se si è discusso del fatto chesi assume trascurato (cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014): ciòassorbe ogni ulteriore considerazione e rende inutile l’approfondimentodella questione.In conclusione, il ricorso deve essere respinto con inevitabile addebitodi spese alla parte soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 11598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris