CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pale e controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026Condominio [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale e controricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Isa-controricorrente incidentale e ricorrente principale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 336/2020 depositata il05/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace diCasale Monferrato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], piazza S.Stefano 5-6, onde sentirlo condannare alla rideterminazione dei valorimillesimali relativi alle singole unità immobiliari costituenti lo stesso, allaconsegna all’attore delle chiavi del cancello d’accesso all’androne-passaggio carraio condominiale e al risarcimento dei danni provocati dainfiltrazioni di acqua provenienti dall’impianto fognario condominiale.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e hachiamato in causa la sua compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., ondeessere garantito dalla stessa in caso di soccombenza.La terza chiamata è rimasta contumace.Numero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la domanda dell’attore relativa alla rideterminazione delle tabellemillesimali, ha accertato la sussistenza, a favore dell’unità immobiliare delpredetto attore, della servitù di passaggio veicolare attraverso l’andronecondominiale, condannando parte convenuta a consegnare all’attore lechiavi del cancello, e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni patiti dall’attore nella misura di euro 650,00 oltre interessi, oltre alpagamento di un mezzo delle spese processuali.Detta sentenza è stata appellata sia da [OSCURATO:PERSONA], sia dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita nel giudizio di secondo grado,concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigettodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, riunite le impugnazioni, con sentenza n. 336/2020 pubblicatail giorno 05.08.2020, ha rigettato entrambi gli appelli, ha modificato laqualificazione giuridica del diritto di passaggio vantato da [OSCURATO:PERSONA] condominiale, ha compensato le spese processuali delgravame tra i due appellanti e ha condannato questi ultimi, in via tra lorosolidale, a rifondere le spese di lite ad [OSCURATO:SOCIETA]Nella motivazione, per quanto di interesse in questa sede, si è ritenutoche: - la delibera assembleare del 06.10.2014, con cui erano stateapprovate le nuove tabelle millesimali, aveva natura convenzionale; - nelformulare la domanda di risarcimento dei danni, l’appellante non avevaindicato gli elementi essenziali per la ricostruzione in fatto dei vizi e deidanni lamentati; - il titolo di acquisto del 1950 prevedeva il diritto dipassaggio carraio per tutti i condomini attraverso l’androne oggetto dicausa, sicché non si poneva alcun problema di riconoscimento di unaservitù.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale sulla scorta di due motivi.Numero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto, a suavolta, ricorso incidentale affidato a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato autonomicontroricorsi.È poi intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di successore, a seguito difusione per incorporazione, nei rapporti sostanziali e processuali giàfacenti capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:SOCIETA] NextS.p.A.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato come segue: ex art.360, I comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge degliarticoli 1118, 1123 c.c., articoli 1428 e 1442 c.c. e segg. e degli articoli 68e 69 disp. att. c.c.Il ricorrente contesta l’interpretazione, effettuata dal giudice del merito,della delibera assembleare del 06.10.2014 di approvazione della tabellamillesimale e sostiene che, non trattandosi di atto di naturaconvenzionale, era ammissibile la rettifica della stessa per errore dicalcolo, dimostrato dalla produzione di una relazione tecnica di parte.Il motivo è infondato.Per quanto disposto dal primo comma dell’art. 69 disp. att. c.c., i valoriproporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabellamillesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati,anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza previstadall'articolo 1136, secondo comma, del codice, quando risulta che sonoconseguenza di un errore.Al riguardo, in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità èstato affermato che, in tema di revisione e modificazione delle tabellemillesimali, qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia,Numero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nelcondominio vengano determinate in modo difforme da quanto previstonegli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla "diversaconvenzione" di cui all'art. 1123, 1° co., ultima parte, c.c., la dichiarazionedi accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegnoirrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce diottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., che attribuiscerilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo dellesingole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esseanche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da partedell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirentidelle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tuttii condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nellanormalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti edobblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinarequantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazionedelle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), lasemplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, conla conseguenza che l'errore il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c.,giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errorevizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, perl'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singoleunità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito (cfr.: Cass.n. 11846/2020; Cass. n. 1848/2018; Cass. n. 7300/2010).Alla luce di quanto precede, la decisione su tale questione presupponenecessariamente l’interpretazione della volontà dei condomini.Ciò è avvenuto nella sentenza impugnata a pag. 5 (cfr.: righe da 8 a 15),ravvisandosi la natura convenzionale delle tabelle approvate dalla deliberaassembleare del 06.10.2014, e la censura del ricorrente riguarda proprioNumero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026tale interpretazione da parte del giudice del merito (cfr. ricorso a pag. 17:«l’errore del Magistrato è di tipo sussuntivo/interpretativo e di errataapplicazione di legge»).Ora, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare unerrore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di unaclausola contrattuale, oltre a dover richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., ha anche l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.:Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018); la violazione dei canoni diermeneutica contrattuale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità (cfr.: Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2003).In concreto, la parte, nel criticare l’interpretazione della delibera da partedel Tribunale, si limita a contrapporle la propria, senza dedurre laviolazione di alcuno degli artt. 1362 ss. c.c.Il ricorrente censura anche la decisione di primo grado, fondata sullamancanza di prova dell’errore, e deduce di averne dimostrato l’esistenza,rinviando a una relazione tecnica di parte, senza, tuttavia, indicarecompiutamente alcun elemento oggettivo da cui la sussistenza dell’errorestesso dovrebbe trarsi, con ciò contravvenendo al principio secondo cui laparte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali,benché non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivie quelli accertati in tabella - spettando al giudice di verificare i valori diNumero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026ciascuna delle porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, qualila superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sulvalore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando glierrori riscontrati - deve, comunque, fornire la prova anche implicita disiffatta difformità (cfr.: Cass. n. 11290/2018).In definitiva, la pronuncia impugnata non contiene alcuna affermazione indiritto contraria ad una corretta interpretazione delle norme richiamate ela doglianza della parte si risolve nella richiesta di riesame di unaccertamento in fatto, che è precluso in questa sede, salvo vizio dimotivazione, nella specie non dedotto.2. Il secondo motivo del ricorso principale è rubricato come segue: exart. 360, I comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di leggedegli artt. 2043 e 2051 c.c., ed in subordine ex 360, I comma, n. 5, e132, comma II, n. 4, quale erronea motivazione in ordine alla mancatadisposizione della CTU.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenutanon applicabile alla fattispecie la norma di cui all’art. 2051 c.c. con ilrelativo regime probatorio, evidenzia di aver fornito prova presuntiva deglielementi costitutivi della domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni provocati da infiltrazioni derivanti dall’impiantofognario condominiale - domanda, peraltro, accolta parzialmente in primogrado - e lamenta la mancata ammissione di una consulenza tecnicad’ufficio percipiente.Il motivo è infondato.In proposito, deve premettersi che la responsabilità per danni derivanti daimpianti condominiali è astrattamente sussumibile nel disposto dell’art.2051 c.c.È stato affermato, in materia, che ai sensi dell'art. 2051 c.c. laresponsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul merorapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosaNumero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, ilpossessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa,restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; atal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito deldinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processodannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che lacosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o laconcausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nessocausale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di unrapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto devedimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il caratteredell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nessodi causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa laresponsabilità del custode (cfr.: Cass. Sez. Un. n. 20943/2022).Posta tale premessa di carattere generale, deve rilevarsi, in concreto, che,come emerge dal ricorso principale, con la sentenza di primo grado, nonriformata in appello, in relazione ai danni oggetto di causa era già statariconosciuta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, era statocondannato al risarcimento dei danni in favore dell’attore nella misura dieuro 650,00.Pertanto, la doglianza dell’odierno ricorrente riguarda unicamente ilmancato riconoscimento da parte del Tribunale di un maggior dannorispetto a quello già liquidato dal Giudice di Pace.In relazione a ciò, deve rilevarsi che il rigetto dell’appello proposto sulpunto dall’odierno ricorrente si fonda in sostanza sull’affermata carenza diallegazione dei fatti costitutivi della domanda, che è stata ritenuta «deltutto generica e priva degli elementi essenziali per la ricostruzione in fattodei vizi e danni lamentati», il che costituisce valutazione di merito e non èin contrasto con le norme di cui il ricorrente assume la violazione.Numero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026La parte, premesso che la prova del danno e del nesso di causalità puòessere fornita tramite presunzioni, sostiene di aver adempiuto all’onere asuo carico, indicando, in proposito, l’avvenuta denuncia del sinistro daparte del [OSCURATO:PERSONA] alla sua compagnia di assicurazioni, il pagamentoparziale effettuato da parte di quest’ultima, la produzione di preventivi euna comunicazione intervenuta tra il suo legale e l’amministratore delCondominio.Al riguardo, considerato che il ricorrente ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si osserva che tali elementi nonhanno carattere decisivo nel determinare il riconoscimento di unrisarcimento ulteriore rispetto a quello già liquidato all’esito del primogrado di giudizio, né contraddicono le affermazioni contenute nellasentenza impugnata, posto che essi non sono idonei, di per sé, aidentificare alcuno specifico danno correlato alle parti comuni delcondominio.Quanto alla C.T.U., di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione,essa non può valere a colmare le lacune della parte nell’allegazione deifatti costitutivi della domanda.Infatti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominatodal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza delcontraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggettodella lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere aiquesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che èonere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni esalvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabilid'ufficio (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 3086/2022).3. Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoincidentale, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] alla luce del fatto che dettaimpugnazione riguarda un capo della sentenza autonomo rispetto a quellioggetto del ricorso principale.Numero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026Al riguardo, deve osservarsi che, come più volte affermato in sede dilegittimità, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, atutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta indiscussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte nonimpugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse adimpugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità chel'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico(cfr.: Cass. Sez. Un., n. 8486/2024; Cass. Sez. Un. n. 24627/2007).4. L’unico motivo del ricorso incidentale è rubricato come segue:violazione e falsa applicazione degli artt. 832-1102-1139, 1362 e ss. –1376 cod. civ. in relazione al motivo di cui al n. 3 dell’art. 360 c. 1 c.p.c.In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui siè ritenuto che a [OSCURATO:PERSONA] spettasse il diritto di passaggio carraionell’androne condominiale. Invero, a dire del [OSCURATO:PERSONA], il titolo diacquisto del 1950 consentiva ai condomini unicamente il passo pedonalesull’area e il titolo di acquisto del ricorrente principale escludevaespressamente il passaggio carraio, spettando esso soltanto ad alcunicondomini proprietari di un’area adiacente.Sul punto, deve osservarsi quanto segue.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’odierno ricorrente, nel giudiziodi primo grado, ha domandato il riconoscimento di un diritto di passaggiocarraio nell’androne condominiale, fondato su titolo convenzionale.Sia che detta domanda venga qualificata come diretta ad ottenerel’accertamento di una servitù sulla parte comune in favore della proprietàesclusiva di [OSCURATO:PERSONA] (così come intesa dal Giudice di pace), sia cheessa miri ad ottenere un accertamento dello speciale diritto di passaggionell'androne fondato su titolo che dispone altrimenti ex art. 1118, primocomma, c.c., il contraddittorio non può essere ritenuto integro.Invero, la decisione della controversia postula una statuizione in ordine atitoli di proprietà confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenzaNumero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseritipartecipi del preteso unico condominio in discussione (cfr.: Cass. n.28336/2024; Cass. n. 28268/2024).Ora, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non hadisposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che nonha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354,comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede digiudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunceemesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, anorma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un. n. 24172/2025;n. 23315/2020; Cass. n. 4665/2021; Cass. n. 5571/2025).5. Alla luce di quanto precede, limitatamente alla domanda avente adoggetto l’accertamento del diritto di passaggio attraverso l’andronecondominiale in favore dell’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], deveessere dichiarata la nullità della sentenza impugnata, nonché dell’interoprocedimento, disponendosi la rimessione degli atti al giudice di primogrado, in persona di diverso magistrato, perché provveda ad una nuovadecisione sulla medesima domanda, previa integrazione del contraddittorionei confronti dei condomini.6. La natura della pronuncia resa e la particolarità delle questioni fattevalere in giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre lacompensazione delle spese del processo di legittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e, pronunciando sul ricorsoincidentale, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’interogiudizio limitatamente alla domanda avente ad oggetto l’accertamento deldiritto di passaggio attraverso l’androne condominiale in favore dell’unitàimmobiliare di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la relativa causa al Giudice diNumero registro generale 6682/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8432/2026Data pubblicazione 03/04/2026pace di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato; compensa trale parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa