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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20122/2026

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difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2247/2018, depositata il 17 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20261. – L’Agenzia delle dogane, Ufficio di Milano 1, in data 2febbraio 2012, avviava una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] EuropeSagl, società licenziataria del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in relazione alleoperazioni di importazione di prodotti di abbigliamento recanti ilmarchio [OSCURATO:PERSONA], eseguite nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31dicembre 2012.

L’attività ispettiva era volta, in particolare, averificare la correttezza degli elementi assunti a base delladeterminazione del valore dichiarato in dogana.

All’esito delcontrollo, i verificatori rilevavano che al valore delle merciimportate non era stato addizionato il diritto di licenza (royalty) cheGuess [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, corrispondeva allacapogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA]., determinato in percentualesulle vendite effettuate in Europa.

Al fine di accertare se ilpagamento delle royalties si riferisse alle merci oggetto divalutazione e se costituisse una condizione di vendita, venivanoesaminati, tra gli altri, il contratto di licenza (Trademark LicenseAgreement) tra [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], il codice dicondotta (Code of Conduct and Standards of [OSCURATO:PERSONA])con il relativo [OSCURATO:PERSONA], nonché i contratti dicompravendita ([OSCURATO:PERSONA]) intercorrenti tra GuessEurope Sagl e i produttori extra-UE.

In tale contesto, l’Ufficionotificava alla società il processo verbale di constatazione.Successivamente, in data 24 settembre 2013, emetteva l’avviso direttifica dell’accertamento n. 27242/RU, notificato il 30 settembre2013, per un importo di euro 887.537,19 a titolo di dazio e IVA,oltre interessi, più il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n.311/2013, per l’anno 2010, emesso ai sensi dell’art. 303 del d.P.R.n. 43 del 1973, per un importo di euro 844.844,24.

Analogamente,l’Ufficio ha emesso atti impositivi per ciascuna società di spedizioniche - in virtù della rappresentanza indiretta conferitaNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’importatrice [OSCURATO:PERSONA] - aveva presentato in doganale bollette riprese a tassazione col verbale indicato, con laconseguenza che sono contestualmente sorti tanti giudizi tributariquante sono le società coinvolte.Avverso gli atti di accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva iricorsi con sentenza n. 950/2016, depositata il 25 gennaio 2016,annullando l’avviso di rettifica prot. n. 27242/RU del 24 settembre2013 e la sanzione n. 311/2013.2. – Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello,chiedendo la riforma della decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiaaccoglieva l’appello, con sentenza n. 2247/7/18, depositata il 17maggio 2018.3. – Avverso detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e deimonopoli.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità complessivamente formulata dall'Agenzia delledogane e dei monopoli, essendo il ricorso ammissibile nel suocomplesso, mentre diverso discorso riguarda l'esame dei singolimotivi che appaiono strutturati in conformità alla disciplinaapplicabile del rito di cassazione.Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20262. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.,nonché degli artt. 32, paragrafo 1, lettera c), 157, paragrafo 2, e160 delle disposizioni di applicazione del codice doganalecomunitario (reg.

CEE n. 2454 del 1993), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

La censura investe la ricostruzione delgiudice di appello sul rapporto contrattuale tra la licenziante (GuessInc.) e la licenziataria europea ([OSCURATO:PERSONA]), da cui è statadesunta l’esistenza di un controllo indiretto della prima sullaproduzione e sui subappaltatori, tale da far ritenere il pagamentodelle royalties condizione di vendita delle merci importate.

Inparticolare, la ricorrente espone che la decisione impugnata sifonderebbe su una lettura delle clausole contrattuali che nonrispecchia né il loro tenore letterale né la comune intenzione delleparti, avendo la Commissione tributaria regionale desunto, dadisposizioni contrattuali volte esclusivamente a disciplinare obblighitra licenziante e licenziatario, effetti giuridici incidenti sui rapporticon i terzisti in realtà inesistenti.

Sotto tale profilo vienerappresentato che le clausole richiamate in sentenza disciplinanoobblighi gravanti sulla licenziataria, la quale assume laresponsabilità della produzione e del rispetto degli standardqualitativi da parte dei subappaltatori, senza che da esse possaricavarsi alcuna ingerenza diretta o indiretta della licenziante neiconfronti dei produttori.

La ricorrente deduce inoltre che leprevisioni contrattuali in tema di rispetto di standard qualitativi, dicontrollo sulla qualità dei prodotti, di monitoraggio dei fornitori e diverifica della conformità ai requisiti tecnici sarebbero funzionaliesclusivamente alla tutela del marchio e non integrerebbero alcunaforma di controllo sostanziale idonea a incidere sulla libertànegoziale dei terzisti o a condizionare la vendita delle merci alNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026pagamento delle royalties.

Viene altresì esposto che, secondol’interpretazione offerta dalla Commissione tributaria regionale, taliclausole sarebbero state valorizzate oltre il loro significato letterale,profilo, la ricorrente prospetta la violazione della normativaunionale in materia di determinazione del valore in dogana,sostenendo che la Commissione tributaria regionale avrebberitenuto sussistenti i presupposti per l’inclusione delle royalties nelvalore delle merci in assenza delle condizioni previste.

Inparticolare, viene rappresentato che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente ravvisato un collegamento tale tralicenziante e produttori da configurare il pagamento delle royaltiesquale condizione di vendita, senza verificare l’esistenza di uneffettivo potere di controllo idoneo a vincolare i terzisti.

Laricorrente evidenzia inoltre che la Commissione tributaria regionalesi sarebbe discostata dai criteri interpretativi elaborati dalla prassicomunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo diconsiderare gli indicatori individuati dal Comitato del codicedoganale ai fini della qualificazione del controllo di fatto, esussistenza di tale controllo, consistenti in obblighi contrattualiriconducibili a un ordinario controllo di qualità.Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la Commissionetributaria regionale avrebbe fondato l’accertamento del controllo difatto su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza e, al contempo, avrebbe svalutato la rilevanza degliindicatori elaborati in sede comunitaria (Commento n. 11 delComitato del codice doganale) quali elementi indiziari qualificantiNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026per ricostruire la sussistenza o l’assenza di un controllo sostanziale.La ricorrente assume che, una volta riconosciuta l’insussistenzadegli indicatori richiamati, l’esistenza del controllo di fatto potrebbeessere affermata solo mediante un ragionamento induttivo sorrettodai requisiti propri delle presunzioni semplici e dalla considerazionedi elementi ulteriori effettivamente idonei a prevaleresull’impostazione interpretativa comune.

Nell’articolazione delmotivo, la società richiama il passaggio motivazionale dellasentenza impugnata nel quale la Commissione tributaria regionaleavrebbe ritenuto non decisiva, ai fini della prova della mancanza dicontrollo di fatto, la dedotta assenza degli indicatori del Commenton. 11, e deduce che tale affermazione contrasterebbe conl’esigenza di uniformità applicativa delle norme doganali e con larilevanza interpretativa della regola unionale, pure valorizzata nellagiurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa ricorrente.

Lacensura, quindi, si concentra sul fatto che gli elementi valorizzatidalla Commissione tributaria regionale (incentrati su obblighi diconformazione a standard qualitativi, etici e normativi) sarebbero,secondo la prospettazione della parte, elementi “fisiologici” delrapporto di licenza e, pertanto, non idonei a integrare, nemmenonel loro complesso, una presunzione grave, precisa e concordantedi controllo di fatto sulla produzione e sui produttori, né a superarela valenza indiziaria di segno contrario che la società collegaall’assenza degli indicatori comunitari.2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di diritti doganali, i corrispettivi e i diritti di licenza(cd. royalties), dovuti dall'importatore in relazione alle merciimportate, costituiscono una «condizione della vendita» ai fini dellarilevanza degli stessi quale componente del valore della merce inNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026dogana ex art. 32 del codice doganale comunitario e,conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettificadell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinataespressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza,all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando il rapporto disubordinazione si evince dal tenore complessivo delle clausolecontrattuali (Cass. n. 842/2025).Tanto premesso in punto di diritto, le censure prospettatevertono sull'interpretazione del rapporto contrattuale tra lalicenziante ([OSCURATO:PERSONA].) e la licenziataria europea ([OSCURATO:PERSONA] EuropeSagl), da cui è stata desunta l’esistenza di un controllo indirettodella prima sulla produzione e sui subappaltatori, tale da farritenere il pagamento delle royalties condizione di vendita dellemerci importate.L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di meritoed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con laspecifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversada quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità(Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2003).Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente chelamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazioneletterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica,dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto cheavrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici dimerito e, al contrario, imposto una interpretazione in sensoNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relativeall'interpretazione del contratto offerta dal giudice di meritopossono essere prospettate solo in relazione al profilo dellamancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale odella radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricercadella comune intenzione dei contraenti, mentre la meracontrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente equella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai finidell'annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995/2021).Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia ha deciso la controversia ritenendo sussistente uncontrollo della licenziante sulla licenziataria sulla base di unavalutazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali,dalle quali emergeva un potere di ingerenza incisivo sull’interoprocesso produttivo e commerciale.In particolare, la Commissione ha osservato che le previsionicontrattuali non si limitavano a disciplinare l’uso del marchio, maimponevano alla licenziataria un obbligo stringente di conformarsiagli standard stabiliti dalla licenziante, tanto sotto il profiloqualitativo dei prodotti quanto sotto quello organizzativo dellaproduzione.

La licenziataria, infatti, era tenuta non solo a garantiredirettamente la conformità dei prodotti, ma anche a vigilare suisubappaltatori, assicurando che questi rispettassero i requisititecnici, normativi e di condotta imposti dalla casa madre.

LaCommissione ha poi valorizzato il fatto che la licenziante si fosseriservata specifici poteri di intervento, tra cui quello di imporrel’utilizzo di soggetti terzi indipendenti, da essa approvati, per ilmonitoraggio dei prodotti.

Ulteriore elemento è stato individuatonei poteri di verifica attribuiti alla licenziante: i prodotti dovevanoessere sottoposti al suo esame e, in caso di difformità rispetto agliNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026standard, essa poteva imporre adeguamenti o addiritturadeterminare la rimozione del marchio. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltrerilevato che il controllo della licenziante si estendeva anche allafase commerciale, poiché la licenziataria doveva ottenere ilpreventivo consenso per la partecipazione a fiere e per le modalitàdi presentazione dei prodotti, dovendo altresì fornire informazionisu tali attività.Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che leclausole contrattuali evidenziavano un controllo indiretto dellalicenziante sia sulla produzione sia sui produttori, ritenendo che iproduttori non avrebbero potuto vendere le merci senza il rispettodelle direttive della licenziante e, quindi, senza il pagamento delleroyalties, con conseguente configurabilità della «condizione divendita» richiesta dalla normativa doganale (cfr., in relazione aimportazioni del medesimo periodo, Cass. n. 12985/2025; Cass. n.13026/2025; Cass. n. 13489/2025).A fronte di tale puntuale interpretazione, la ricorrente mira aconseguire una rivalutazione dell'attività interpretativa condotta inpunto di fatto dalla Commissione tributaria regionale,prospettando, dietro al richiamo della comune intenzione delle partie del senso letterale, una diversa ricostruzione dei fatti, nonammessa in sede di legittimità.Né assume autonoma consistenza, sotto tale profilo, la dedottaviolazione dell’art. 2729 c.c., poiché la censura non individua unerrore di sussunzione rispetto al paradigma legale dellapresunzione semplice, ma contesta, nella sostanza, la valutazionecomplessiva degli elementi indiziari operata dal giudice di merito ela prevalenza da questo attribuita al contenuto del regolamentonegoziale rispetto agli indicatori richiamati dalla parte.Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20263. – Con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo e oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che laCommissione tributaria regionale avrebbe omesso di considerareche il Codice di condotta e il relativo [OSCURATO:PERSONA],utilizzati nella ricostruzione del rapporto tra licenziante,licenziataria e terzisti, provenivano da [OSCURATO:PERSONA] e non daGuess Inc.; la ricorrente collega tale omissione a un errorepercettivo che avrebbe inciso sulla valutazione della sussistenza delcontrollo di fatto e, quindi, sulla legittimità del teorema accertativo.A sostegno, la società rappresenta di avere sollevato la questionegià in primo grado (memoria illustrativa depositata il 20 novembre2015) e di averla riproposta in appello (controdeduzioni depositateil 23 settembre 2016), evidenziando anche l’esistenza di un distintocodice di condotta «americano» in capo alla capogruppo e lapeculiarità degli allegati ([OSCURATO:PERSONA] e ulterioridocumenti tecnici) riferiti alle forniture europee.

Nello sviluppo delterzo motivo, la società espone che la corretta individuazione dellaprovenienza degli standard qualitativi e delle direttive tecnichesarebbe connessa anche alla ricostruzione dell’autonomia dellafiliera europea, allegando che i modelli destinati ai terzisti per ilmercato europeo sarebbero creati tramite l’ufficio stile di Firenzeper conto di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di rapporti di serviziinfragruppo, mentre la capogruppo statunitense opererebbe su undiverso centro stile ([OSCURATO:PERSONA]) per il mercato americano; su talebase, la ricorrente sostiene che l’omessa considerazione di talicircostanze avrebbe impedito al giudice di appello di confrontarsicon elementi fattuali prospettati come incompatibili conl’affermazione di un controllo indiretto della licenziante americanasui produttori terzi e con la conclusione secondo cui essi nonNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026avrebbero potuto vendere le merci in mancanza del pagamentodelle royalties.3.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni.In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di unaquestione riguardante l'interpretazione del contratto, noncostituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano intale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi (Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 5795/2017).Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026Anche sotto tale profilo, si cerca di conseguire una diversainterpretazione dei fatti, così come considerati nella pronunciaimpugnata che ha provveduto a esaminare la documentazioneprodotta in giudizio.La dedotta provenienza del Codice di condotta e del QualityStandards Manual da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non risulta decisiva insé, poiché la sentenza impugnata ha fondato l’accertamento delcontrollo su una valutazione complessiva del sistema contrattuale edei poteri attribuiti alla licenziante, che impone il pagamento delleroyalties come condizione di vendita.4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2247/2018, depositata il 17 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20261. – L’Agenzia delle dogane, Ufficio di Milano 1, in data 2febbraio 2012, avviava una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] EuropeSagl, società licenziataria del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in relazione alleoperazioni di importazione di prodotti di abbigliamento recanti ilmarchio [OSCURATO:PERSONA], eseguite nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31dicembre 2012. L’attività ispettiva era volta, in particolare, averificare la correttezza degli elementi assunti a base delladeterminazione del valore dichiarato in dogana. All’esito delcontrollo, i verificatori rilevavano che al valore delle merciimportate non era stato addizionato il diritto di licenza (royalty) cheGuess [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria, corrispondeva allacapogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA]., determinato in percentualesulle vendite effettuate in Europa. Al fine di accertare se ilpagamento delle royalties si riferisse alle merci oggetto divalutazione e se costituisse una condizione di vendita, venivanoesaminati, tra gli altri, il contratto di licenza (Trademark LicenseAgreement) tra [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], il codice dicondotta (Code of Conduct and Standards of [OSCURATO:PERSONA])con il relativo [OSCURATO:PERSONA], nonché i contratti dicompravendita ([OSCURATO:PERSONA]) intercorrenti tra GuessEurope Sagl e i produttori extra-UE. In tale contesto, l’Ufficionotificava alla società il processo verbale di constatazione.Successivamente, in data 24 settembre 2013, emetteva l’avviso direttifica dell’accertamento n. 27242/RU, notificato il 30 settembre2013, per un importo di euro 887.537,19 a titolo di dazio e IVA,oltre interessi, più il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n.311/2013, per l’anno 2010, emesso ai sensi dell’art. 303 del d.P.R.n. 43 del 1973, per un importo di euro 844.844,24. Analogamente,l’Ufficio ha emesso atti impositivi per ciascuna società di spedizioniche - in virtù della rappresentanza indiretta conferitaNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’importatrice [OSCURATO:PERSONA] - aveva presentato in doganale bollette riprese a tassazione col verbale indicato, con laconseguenza che sono contestualmente sorti tanti giudizi tributariquante sono le società coinvolte.Avverso gli atti di accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva iricorsi con sentenza n. 950/2016, depositata il 25 gennaio 2016,annullando l’avviso di rettifica prot. n. 27242/RU del 24 settembre2013 e la sanzione n. 311/2013.2. – Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello,chiedendo la riforma della decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiaaccoglieva l’appello, con sentenza n. 2247/7/18, depositata il 17maggio 2018.3. – Avverso detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e deimonopoli.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità complessivamente formulata dall'Agenzia delledogane e dei monopoli, essendo il ricorso ammissibile nel suocomplesso, mentre diverso discorso riguarda l'esame dei singolimotivi che appaiono strutturati in conformità alla disciplinaapplicabile del rito di cassazione.Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20262. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.,nonché degli artt. 32, paragrafo 1, lettera c), 157, paragrafo 2, e160 delle disposizioni di applicazione del codice doganalecomunitario (reg. CEE n. 2454 del 1993), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. La censura investe la ricostruzione delgiudice di appello sul rapporto contrattuale tra la licenziante (GuessInc.) e la licenziataria europea ([OSCURATO:PERSONA]), da cui è statadesunta l’esistenza di un controllo indiretto della prima sullaproduzione e sui subappaltatori, tale da far ritenere il pagamentodelle royalties condizione di vendita delle merci importate. Inparticolare, la ricorrente espone che la decisione impugnata sifonderebbe su una lettura delle clausole contrattuali che nonrispecchia né il loro tenore letterale né la comune intenzione delleparti, avendo la Commissione tributaria regionale desunto, dadisposizioni contrattuali volte esclusivamente a disciplinare obblighitra licenziante e licenziatario, effetti giuridici incidenti sui rapporticon i terzisti in realtà inesistenti. Sotto tale profilo vienerappresentato che le clausole richiamate in sentenza disciplinanoobblighi gravanti sulla licenziataria, la quale assume laresponsabilità della produzione e del rispetto degli standardqualitativi da parte dei subappaltatori, senza che da esse possaricavarsi alcuna ingerenza diretta o indiretta della licenziante neiconfronti dei produttori. La ricorrente deduce inoltre che leprevisioni contrattuali in tema di rispetto di standard qualitativi, dicontrollo sulla qualità dei prodotti, di monitoraggio dei fornitori e diverifica della conformità ai requisiti tecnici sarebbero funzionaliesclusivamente alla tutela del marchio e non integrerebbero alcunaforma di controllo sostanziale idonea a incidere sulla libertànegoziale dei terzisti o a condizionare la vendita delle merci alNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026pagamento delle royalties. Viene altresì esposto che, secondol’interpretazione offerta dalla Commissione tributaria regionale, taliclausole sarebbero state valorizzate oltre il loro significato letterale,profilo, la ricorrente prospetta la violazione della normativaunionale in materia di determinazione del valore in dogana,sostenendo che la Commissione tributaria regionale avrebberitenuto sussistenti i presupposti per l’inclusione delle royalties nelvalore delle merci in assenza delle condizioni previste. Inparticolare, viene rappresentato che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente ravvisato un collegamento tale tralicenziante e produttori da configurare il pagamento delle royaltiesquale condizione di vendita, senza verificare l’esistenza di uneffettivo potere di controllo idoneo a vincolare i terzisti. Laricorrente evidenzia inoltre che la Commissione tributaria regionalesi sarebbe discostata dai criteri interpretativi elaborati dalla prassicomunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo diconsiderare gli indicatori individuati dal Comitato del codicedoganale ai fini della qualificazione del controllo di fatto, esussistenza di tale controllo, consistenti in obblighi contrattualiriconducibili a un ordinario controllo di qualità.Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la Commissionetributaria regionale avrebbe fondato l’accertamento del controllo difatto su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza e, al contempo, avrebbe svalutato la rilevanza degliindicatori elaborati in sede comunitaria (Commento n. 11 delComitato del codice doganale) quali elementi indiziari qualificantiNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026per ricostruire la sussistenza o l’assenza di un controllo sostanziale.La ricorrente assume che, una volta riconosciuta l’insussistenzadegli indicatori richiamati, l’esistenza del controllo di fatto potrebbeessere affermata solo mediante un ragionamento induttivo sorrettodai requisiti propri delle presunzioni semplici e dalla considerazionedi elementi ulteriori effettivamente idonei a prevaleresull’impostazione interpretativa comune. Nell’articolazione delmotivo, la società richiama il passaggio motivazionale dellasentenza impugnata nel quale la Commissione tributaria regionaleavrebbe ritenuto non decisiva, ai fini della prova della mancanza dicontrollo di fatto, la dedotta assenza degli indicatori del Commenton. 11, e deduce che tale affermazione contrasterebbe conl’esigenza di uniformità applicativa delle norme doganali e con larilevanza interpretativa della regola unionale, pure valorizzata nellagiurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa ricorrente. Lacensura, quindi, si concentra sul fatto che gli elementi valorizzatidalla Commissione tributaria regionale (incentrati su obblighi diconformazione a standard qualitativi, etici e normativi) sarebbero,secondo la prospettazione della parte, elementi “fisiologici” delrapporto di licenza e, pertanto, non idonei a integrare, nemmenonel loro complesso, una presunzione grave, precisa e concordantedi controllo di fatto sulla produzione e sui produttori, né a superarela valenza indiziaria di segno contrario che la società collegaall’assenza degli indicatori comunitari.2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di diritti doganali, i corrispettivi e i diritti di licenza(cd. royalties), dovuti dall'importatore in relazione alle merciimportate, costituiscono una «condizione della vendita» ai fini dellarilevanza degli stessi quale componente del valore della merce inNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026dogana ex art. 32 del codice doganale comunitario e,conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettificadell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinataespressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza,all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando il rapporto disubordinazione si evince dal tenore complessivo delle clausolecontrattuali (Cass. n. 842/2025).Tanto premesso in punto di diritto, le censure prospettatevertono sull'interpretazione del rapporto contrattuale tra lalicenziante ([OSCURATO:PERSONA].) e la licenziataria europea ([OSCURATO:PERSONA] EuropeSagl), da cui è stata desunta l’esistenza di un controllo indirettodella prima sulla produzione e sui subappaltatori, tale da farritenere il pagamento delle royalties condizione di vendita dellemerci importate.L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di meritoed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con laspecifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversada quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità(Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2003).Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente chelamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazioneletterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica,dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto cheavrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici dimerito e, al contrario, imposto una interpretazione in sensoNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relativeall'interpretazione del contratto offerta dal giudice di meritopossono essere prospettate solo in relazione al profilo dellamancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale odella radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricercadella comune intenzione dei contraenti, mentre la meracontrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente equella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai finidell'annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995/2021).Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia ha deciso la controversia ritenendo sussistente uncontrollo della licenziante sulla licenziataria sulla base di unavalutazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali,dalle quali emergeva un potere di ingerenza incisivo sull’interoprocesso produttivo e commerciale.In particolare, la Commissione ha osservato che le previsionicontrattuali non si limitavano a disciplinare l’uso del marchio, maimponevano alla licenziataria un obbligo stringente di conformarsiagli standard stabiliti dalla licenziante, tanto sotto il profiloqualitativo dei prodotti quanto sotto quello organizzativo dellaproduzione. La licenziataria, infatti, era tenuta non solo a garantiredirettamente la conformità dei prodotti, ma anche a vigilare suisubappaltatori, assicurando che questi rispettassero i requisititecnici, normativi e di condotta imposti dalla casa madre. LaCommissione ha poi valorizzato il fatto che la licenziante si fosseriservata specifici poteri di intervento, tra cui quello di imporrel’utilizzo di soggetti terzi indipendenti, da essa approvati, per ilmonitoraggio dei prodotti. Ulteriore elemento è stato individuatonei poteri di verifica attribuiti alla licenziante: i prodotti dovevanoessere sottoposti al suo esame e, in caso di difformità rispetto agliNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026standard, essa poteva imporre adeguamenti o addiritturadeterminare la rimozione del marchio. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltrerilevato che il controllo della licenziante si estendeva anche allafase commerciale, poiché la licenziataria doveva ottenere ilpreventivo consenso per la partecipazione a fiere e per le modalitàdi presentazione dei prodotti, dovendo altresì fornire informazionisu tali attività.Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che leclausole contrattuali evidenziavano un controllo indiretto dellalicenziante sia sulla produzione sia sui produttori, ritenendo che iproduttori non avrebbero potuto vendere le merci senza il rispettodelle direttive della licenziante e, quindi, senza il pagamento delleroyalties, con conseguente configurabilità della «condizione divendita» richiesta dalla normativa doganale (cfr., in relazione aimportazioni del medesimo periodo, Cass. n. 12985/2025; Cass. n.13026/2025; Cass. n. 13489/2025).A fronte di tale puntuale interpretazione, la ricorrente mira aconseguire una rivalutazione dell'attività interpretativa condotta inpunto di fatto dalla Commissione tributaria regionale,prospettando, dietro al richiamo della comune intenzione delle partie del senso letterale, una diversa ricostruzione dei fatti, nonammessa in sede di legittimità.Né assume autonoma consistenza, sotto tale profilo, la dedottaviolazione dell’art. 2729 c.c., poiché la censura non individua unerrore di sussunzione rispetto al paradigma legale dellapresunzione semplice, ma contesta, nella sostanza, la valutazionecomplessiva degli elementi indiziari operata dal giudice di merito ela prevalenza da questo attribuita al contenuto del regolamentonegoziale rispetto agli indicatori richiamati dalla parte.Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/20263. – Con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo e oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che laCommissione tributaria regionale avrebbe omesso di considerareche il Codice di condotta e il relativo [OSCURATO:PERSONA],utilizzati nella ricostruzione del rapporto tra licenziante,licenziataria e terzisti, provenivano da [OSCURATO:PERSONA] e non daGuess Inc.; la ricorrente collega tale omissione a un errorepercettivo che avrebbe inciso sulla valutazione della sussistenza delcontrollo di fatto e, quindi, sulla legittimità del teorema accertativo.A sostegno, la società rappresenta di avere sollevato la questionegià in primo grado (memoria illustrativa depositata il 20 novembre2015) e di averla riproposta in appello (controdeduzioni depositateil 23 settembre 2016), evidenziando anche l’esistenza di un distintocodice di condotta «americano» in capo alla capogruppo e lapeculiarità degli allegati ([OSCURATO:PERSONA] e ulterioridocumenti tecnici) riferiti alle forniture europee. Nello sviluppo delterzo motivo, la società espone che la corretta individuazione dellaprovenienza degli standard qualitativi e delle direttive tecnichesarebbe connessa anche alla ricostruzione dell’autonomia dellafiliera europea, allegando che i modelli destinati ai terzisti per ilmercato europeo sarebbero creati tramite l’ufficio stile di Firenzeper conto di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di rapporti di serviziinfragruppo, mentre la capogruppo statunitense opererebbe su undiverso centro stile ([OSCURATO:PERSONA]) per il mercato americano; su talebase, la ricorrente sostiene che l’omessa considerazione di talicircostanze avrebbe impedito al giudice di appello di confrontarsicon elementi fattuali prospettati come incompatibili conl’affermazione di un controllo indiretto della licenziante americanasui produttori terzi e con la conclusione secondo cui essi nonNumero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026avrebbero potuto vendere le merci in mancanza del pagamentodelle royalties.3.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni.In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di unaquestione riguardante l'interpretazione del contratto, noncostituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano intale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi (Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 5795/2017).Numero registro generale 372/2019Numero sezionale 4422/2026Numero di raccolta generale 20122/2026Data pubblicazione 16/06/2026Anche sotto tale profilo, si cerca di conseguire una diversainterpretazione dei fatti, così come considerati nella pronunciaimpugnata che ha provveduto a esaminare la documentazioneprodotta in giudizio.La dedotta provenienza del Codice di condotta e del QualityStandards Manual da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non risulta decisiva insé, poiché la sentenza impugnata ha fondato l’accertamento delcontrollo su una valutazione complessiva del sistema contrattuale edei poteri attribuiti alla licenziante, che impone il pagamento delleroyalties come condizione di vendita.4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]