CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n data 8.7.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Coop. [Integra] presentò domandadi ammissione al passivo della liquidazione del FondoImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] HB [il fondo in liquidazione] di unNumero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026cospicuo credito privilegiato (art. 2751-bis, n. 5, c.c.), vantatoa titolo di saldo del corrispettivo e risarcimento dei danniasseritamente subiti nella esecuzione di un contratto d’appaltoavente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione diopere di urbanizzazione primaria.La domanda venne accolta soltanto nella parte relativa alsaldo del corrispettivo (€ 43.151,62), oltre alla ritenuta ingaranzia, ammessa con riserva (€ 3.194,33), e respinta, invece,per il resto (riserve iscritte in contabilità per risarcimento dannida illegittima sospensione dei lavori, pari a € 1.187.170,45).Integra propose opposizione allo stato passivo, che ilTribunale di Roma, in composizione collegiale, accolse solo inminima parte (eliminazione della riserva sull’ammissione di €3.194,33) e rigettò per tutto il resto (nel decreto si dà atto che,nel ricorso in opposizione, la domanda relativa al risarcimentodei danni era stata elevata a € 1.846.077,03).Contro il decreto del tribunale Integra ha proposto ricorsoper cassazione articolato in quattro motivi.Il fondo in liquidazione si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione trale parti con riferimento alla mancata sottoscrizione delle CGC[Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.]. In subordine, violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. [Art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.]. Sussistenza dei presupposti per l’ammissione allo statopassivo del credito vantato dal ricorrente a titolo di “riserverisarcitorie”».Numero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026La ricorrente rileva che il tribunale ha ritenuto legittima lasospensione dei lavori (e conseguentemente non dovuto alcunrisarcimento) valorizzando quanto previsto nell’art. 52 di undocumento allegato al contratto d’appalto («condizioni generalidi contratto») che non era stato sottoscritto dalle parti. Lamancanza delle sottoscrizioni viene indicata come un «fattodecisivo» di cui il giudice del merito avrebbe omesso l’esame,incorrendo anche nella violazione della norma che gli impone divalutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.1.1. Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, vengono denunciati in modo promiscuo vizidiversi tra loro (omesso esame di un fatto decisivo e violazionedi norma di diritto), il che non è consentito, perché così si miraa rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare formae contenuto giuridici alle eterogenee lagnanze della partericorrente (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).Inoltre, il motivo è carente di specificità nella indicazione,quale «fatto decisivo», della mancanza di sottoscrizioni suldocumento contenente le condizioni generali di contratto, postoche si tratta di documento comunque allegato al contrattod’appalto e in questo espressamente menzionato, al pari di altriallegati che fanno parte integrante del contratto sottoscritto.Infine, la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c., nellasua assoluta genericità, rende palese la pretesa di sollecitaredalla Corte un riesame del fatto, il cui accertamento è inveceriservato al giudice del merito.2. Il secondo motivo denuncia «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 52 CGC, inapplicabile al caso di specie.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158, 159 e 160Numero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026D.P.R. 207/2010, nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c. Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1355 c.c. [Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.]. Sussistenzadei presupposti per l’ammissione allo stato passivo del creditovantato dal ricorrente a titolo di “riserve risarcitorie”».La ricorrente sostiene che la clausola contenuta nel citatoart. 52 delle condizioni generali di contratto avrebbe dovutoessere considerata nulla o comunque inefficace, per violazionedi norme imperative in materia di appalto di opere pubbliche,per vessatorietà non specificamente approvata e perché dettavauna condizione meramente potestativa a vantaggio del fondocommittente.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, sotto diversiprofili.Si nota, innanzitutto, la denuncia della violazione di unanorma contrattuale (il già citato art. 52 CGC), la cui lettura einterpretazione compete al giudice del merito, potendosidenunciare in sede di legittimità soltanto, e in modosufficientemente specifico, un’eventuale errata applicazione deicriteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.p.c. (ex multis, Cass.n. 353/2025).Il motivo, poi, manca della necessaria specificità (art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c.) nella descrizione del contenuto normativodella clausola, di cui si assume l’invalidità senza riportarne iltesto integrale. Ciò rende impossibile formulare un giudizio sullacompatibilità della clausola con le molteplici e variegate normeindicate nella rubrica e sull’affermazione secondo cui ilcontenuto della clausola sarebbe «fortemente limitativo deidiritti dell’appaltatore» (della riproduzione integrale dell’art. 52si è fatta carico, invece, la controricorrente, mettendo inNumero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026evidenza correttivi e limiti ivi previsti al potere di sospensionedella committente, non menzionati nel ricorso e nemmeno nellariproduzione parziale del testo contenuta nel decretoimpugnato).3. Il terzo motivo di ricorso censura «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115-116 c.p.c., nonché dell’art. 1223c.c. [Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.]. Omessa valutazione dielementi probatori decisivi. [Art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.].Piena sussistenza della prova del danno patito dal Consorzio afronte delle sospensioni illegittime ordinate dalla Committente».La censura è volta, con questo motivo, contro l’autonomaratio decidendi del decreto basata sull’assenza di prova deldanno risarcibile, che si aggiunge all’accertamento della liceitàcontrattuale delle sospensioni disposte dal committente.3.1. Data l’inammissibilità dei motivi precedenti, questomotivo deve intendersi assorbito (assorbimento improprio), inquanto l’esclusione in radice del diritto al risarcimento rendesuperflua la discussione sull’esistenza e sulla prova dei danni.4. Il quarto motivo prospetta «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2751-bis c.c. [Art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.]. Diritto al riconoscimento ai crediti ammessi e daammettere alla collocazione in privilegio ex art. 2751-bis,comma 1, n. 5, c.c.».La ricorrente si duole che non le sia stato riconosciuto ilprivilegio spettante ai crediti «delle società e degli enticooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei serviziprestati e della vendita dei manufatti» (art. 2751-bis, n. 5, c.c.).4.1. Il motivo – che rimane rilevante, data la dichiaratainammissibilità dei precedenti, con limitato riferimento al creditogià ammesso al passivo in chirografo dal giudice del merito – èa sua volta inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.,Numero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni didiritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte dicassazione e l’esame del motivo non offre elementi per mutarel’orientamento consolidato.Infatti, all’impresa cooperativa non spetta il privilegio peri crediti sorti in esecuzione di un contratto d’appalto d’opera(Cass. n. 4383/2015, citata nel decreto, la quale ha anchedichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. nella parte in cui essolimita il privilegio delle società ed enti cooperativi di produzionee lavoro ai crediti «per i corrispettivi dei servizi prestati e dellavendita dei manufatti»; l’orientamento è stato poi ribadito, trale altre, da Cass. nn. 4184/2018 e 25699/2025).Né può giovare alla ricorrente la proposta qualificazionedel contratto d’appalto come contratto misto, d’opera e diservizi, perché la valutazione sul carattere prevalentedell’attività di progettazione o della costruzione delle opere diurbanizzazione, e sulla riferibilità dei crediti insinuati all’una oall’altra di tali attività, sono aspetti che attengonoall’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito neilimiti di quanto allegato e dedotto tempestivamente dalle parti.5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico della ricorrente, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 17869/2024Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 23662/2026Data pubblicazione 21/07/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, che liquida in €10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3.6.2026.Il Presidente