CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].com--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: attanasiomario.ranalli@pec-avvocatiteramo.it--ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 2314/2018depositata il 10/12/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025dal [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni del SostitutoNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e le difese reiterate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -per delega orale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ranalli-, per [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva adito il Tribunale di Teramo, sez.dist. di Atri, chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare ilresiduo dovuto di € 5.061,28, oltre accessori, per l’acquisto di attrezzatureper la lavorazione delle olive e la produzione di olio; la convenuta avevacontestato la domanda lamentando l’esistenza di vizi e difetti dei beniforniti e aveva instato per la condanna della controparte al risarcimentodei danni e al rimborso delle somme pagate in più.Il Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri, aveva accolto la domandadella società attrice, salvo che per la richiesta, pure formulata, dicondanna ex art.96 c.p.c., e respinto le richieste della convenuta. Il primoGiudice aveva, in particolare, escluso l’esistenza di un unico rapporto dicompravendita asseritamente intervenuto tra le parti nel 1997, rispetto alquale la successiva fornitura intervenuta nel 2000 avrebbe rappresentatol’intervento di eliminazione dei vizi e difetti emersi sui beni inizialmenteforniti (in particolare, nel 1997 erano state consegnate due pompe, l’una atre corpi e l’altra ad unico corpo, ed esse erano state poi sostituite nel2000 con un’unica pompa a quattro corpi), riconoscendo natura difornitura autonoma a quella effettuata nel 2000, e aveva rilevato l’assenzadi prova dell’intervento di pagamenti per importi maggiori rispetto a quelliche l’attrice affermava di aver ricevuto.Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’[OSCURATO:PERSONA]Aquila lo aveva parzialmente accolto, riducendo ad € 2.995,45 lasomma dovuta dall’appellante alla controparte, sulla base della seguentemotivazione: -va sottolineata la genericità delle allegazioni della DiSilvestre in ordine a modalità e tempi della asserita denuncia dei vizi dellaNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026merce acquistata nel 1997; per contro, i riscontri documentalipoiché è in atti la fattura n.262/2000 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], chedocumenta il riacquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. delle due pompe fornitenel 1997 a fronte dell’acquisto da parte dell’appellante della pompa aquattro corpi (fatturato da [OSCURATO:SOCIETA] con la fattura n.21/2000), quindiquest’ultima non fu consegnata in sostituzione delle altre due; è vero cheil contratto scritto del 1997 prevedeva ab origine l’acquisto di una pompaa quattro corpi ma, per facta concludentia, le parti operaronodiversamente; -confermata la prova dei fatti costitutivi del credito, non èstato però correttamente quantificato il residuo dovuto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto £ 5.800.000 per la nuova fornitura e £ 4.000.000come residuo dovuto collegato alla prima fornitura; risulta invece ilversamento da parte dell’appellante di due assegni circolari percomplessive £ 15.000.000, regolarmente incassati e datati 7.5.1997, chenon possono essere imputati alla seconda fornitura (anche per l’assenza diun’esplicita domanda di compensazione) ma che escludono la debenza delresiduo per la prima; -quanto ai conteggi svolti dalla parte appellante, essisono privi di chiarezza espositiva e fanno riferimento a somme di cui nonvi è contezza adeguata in atti.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a nove motivi, proposti in viaprogressivamente subordinata quanto ai motivi dal quinto al settimo equanto al motivo sub nove.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e ha propostoricorso incidentale, affidandolo a tre motivi.La pubblica udienza fissata inizialmente per la discussione è statadifferita a quella del 5.6.2025 per un legittimo impedimento dell’unicodifensore di [OSCURATO:PERSONA] a parteciparvi.Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che aveva depositato requisitoriascritta, in relazione alla prima udienza pubblica fissata, ne ha richiamatosostanzialmente l’iter argomentativo e le conclusioni nella requisitoriascritta pure depositata in considerazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Le parti hanno depositato memorie illustrative nei termini previsti inrelazione alla prima udienza e poi in relazione a quella successivaeffettivamente svoltasi il 5.6.2025 (dopo il rigetto dell’istanza di partecontroricorrente per lo svolgimento dell’udienza ex art.127 c.p.c.,trattandosi di disposizione non applicabile alla pubblica udienza nelgiudizio di cassazione): La società ricorrente ha richiamato nella secondamemoria le difese già svolte, rimandando alla memoria già depositato,mentre la controricorrente incidentale ha nuovamente esplicitato in odoesteso le difese articolate in precedenza.All’udienza hanno partecipato il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che harichiamato le conclusioni già prese, e i difensori delle parti, che hannorichiamato le rispettive argomentazioni difensive e conclusioni: l’avv.scritta, ha rilevato, nell’interesse della società ricorrente, l’irritualità deldeposito della seconda memoria da parte della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere affermata l’infondatezza delle doglianze della societàricorrente in ordine alla prospettata irritualità del deposito della secondamemoria illustrativa nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazionealla data dell’udienza pubblica differita per legittimo impedimento deldifensore della stessa parte: il deposito della memoria, che ripercorre lestesse argomentazioni difensive già svolte, è stato effettuato nell’ambito enel rispetto del disposto dell’art.378 c.p.c. e, del resto, anche la difesa direlazione all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -a nulla rilevando che ilNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026difensore abbia scelto di richiamare per relationem le tesi difensive giàesposte o le abbia nuovamente ripetute in modo esteso nell’atto-.2. Le modalità peculiari di redazione del ricorso per cassazione, conformulazione di una serie di motivi -in particolare, i motivi da 5 a 7-progressivamente subordinati ognuno al mancato accoglimento delprecedente, non violano in concreto le indicazioni emergenti dall’art.366c.p.c. e non incidono di conseguenza sull’ammissibilità dell’impugnazione.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perchè, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quellodella esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuial n. 4 della norma richiamata, essi permettono comunque alla Corte dicomprendere i plurimi motivi di ricorso formulati -anche in via gradata-,così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenzenecessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr. , alriguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021, che ben evidenzia come ladeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può essere pronunciatasoltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti dicausa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenzagravata, solo in tal caso risultando violati i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.-.3. Con il primo motivo di critica la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.lamenta la violazione degli art.1362-1371 c.c., in relazione all’art.360 n.3c.p.c., perché la Corte di merito, con l’affermare che il versamento dei dueassegni circolari escludeva il credito residuo maturato prima del 2000sarebbe giunta ad un risultato interpretativo irrazionale; i versamentianteriori alla data indicata si sarebbero riferiti, infatti, alla fornituraNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026pregressa del 7.5.1997 e non alle forniture successive, per le quali laricorrente aveva agito in giudizio.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto che il residuo richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]., correlato alla prima fornitura, per £ 4.000,00 (perché,sottolinea la Corte, a fronte di un totale di £ 10.620.000 erano stateversate solo £ 6.620.000) non poteva essere riconosciuto perché per dettafornitura risultavano essere già stati versati due assegni circolari di £15.000.000 complessivi in data 7.5.1997 (importo prospettato comesuperiore al dovuto: questa circostanza, secondo la Corte di merito, nonpoteva però essere valorizzata a favore di [OSCURATO:PERSONA] inassenza di esplicita domanda di compensazione con il diverso debitorelativo alla seconda fornitura ). La Corte di merito ha quindi ritenuto,in adesione alla decisione sul punto del Tribunale di Teramo, sez. dist. diAtri, espressamente richiamata al riguardo -cfr. pag.2 della sentenza-, chevi fossero stati -non uno, non plurimi ma- due rapporti negoziali separatitra le parti, il primo nel 1997 e il secondo nel 2000; per il primo rapporto,per il quale l’ammontare complessivo del prezzo pattuito era stato ritenutocorrispondere a £ 10.620.000 -con richiamo non al testo negoziale del1997 al quale fa riferimento la ricorrente ma al complesso delladocumentazione prodotta-, la Corte ha considerato (diversamente daquanto effettuato dal primo Giudice) non dovuto il residuo richiesto di £4.000.000 perché per esso risultavano essere già state pagate £15.000.000; residuavano £ 5.800.000, dovute per il secondo rapporto del2000, rispetto alle quali non poteva essere operata alcuna compensazioneper il di più ritenuto già versato da [OSCURATO:PERSONA] per la primafornitura per assenza di richiesta sul punto.La ricorrente lamenta la violazione, ad opera della Corte di merito, deicriteri ermeneutici di interpretazione dei contratti, rilevante comeviolazione di legge.Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026Secondo [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte d’Appello non avrebbe consideratoche il contratto del 7.5.1997, prodotto tempestivamente in atti, prevedevaun corrispettivo di £ 75.000.000, e che le forniture successive furono piùdi una, perché ve ne furono anche nel 1998; il residuo di £ 4.000.000richiesto sarebbe stato da imputare alla fornitura del 1998. Secondo laricorrente solo con un’interpretazione in manifesta violazione e falsaapplicazione dei criteri ermeneutici di cui agli art.1362-1371, la Corteterritoriale può aver ritenuto che i pagamenti portati dai due assegniandassero imputati alle forniture (il cui saldo veniva rivendicato incitazione) documentate dalle fatture del 1998, successive alla dataportata dagli assegni; la Corte d’Appello, facendo corretta applicazionedelle norme ermeneutiche, avrebbe[ro] dovuto imputare il pagamento deidue citati assegni (come ha fatto il Giudice di I° grado) al saldo dellapregressa fornitura inter partes del 07/05/1997 .La società ricorrente non individua gli atti del processo nei qualiavrebbe sottolineato, non nell’ambito del giudizio di primo grado maavanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, che i rapporti negoziali tra le partinon intervennero solo nel 1997 e poi nel 2000 ma che ve ne furono anchedi intermedi, e di quale importo-prezzo si sarebbe dovuto tenere conto pervalutare l’imputazione delle somme versate ante 2000 dalla controparte -se adeguatamente riscontrate-.Ora, è vero che l’interpretazione dei documenti negoziali effettuatariservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimitàunicamente per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la qualedeve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione delmodo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetticanoni, oppure nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi diomesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellaNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026volontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversa daquella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità -così, direcente, Cass. n.353/2025; nello stesso senso Cass. n.24461/2005, Cass.n.2560/2007, Cass. n.14355/2016, Cass. n.11254/2018, Cass.n.7954/2020, Cass. n.3580/2021, Cass. n.10745/2022-.Le disposizioni degli art.1362 e s. c.c. riguardano però, appunto,l’interpretazione dei contratti, non l’interpretazione degli elementi istruttoriacquisiti nel loro complesso: e non risulta dalla motivazione della sentenzad’appello, né dall’articolazione del motivo di doglianza in esame e delricorso nel suo insieme, che la Corte di merito abbia specificamenteesaminato e valutato il contratto del 7.5.1997 -o altri contratti-, fondandosolo o principalmente su detta interpretazione la decisione per il profilocontestato.La doglianza della ricorrente principale non coglie quindi appieno laratio decidendi della sentenza ricorsa, perché [OSCURATO:SOCIETA]. fariferimento a plurimi rapporti negoziali intervenuti tra le parti, mentre laCorte d’Appello, conformemente al Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri -secondo l’interpretazione offerta dalla stessa Corte della sentenza di primogrado-, ha ritenuto esistenti solo due rapporti negoziali senza fare alcunriferimento a rapporti negoziali diversi sorti nel 1998, e non offreindicazioni specifiche sul modo in cui la Corte d’Appello di L’Aquila, che, siripete, non ha svolto valutazioni riguardanti il contenuto del contrattoscritto del 1997 ma ha considerato il complesso dell’istruttoria -chericomprendeva tra la documentazione prodotta anche il contratto nonvalorizzato-, si sarebbe discostata, nel suo ragionamento, dai canoniermeneutici dettati dagli art.1362-1371 c.c., genericamente richiamati nelloro insieme: manca cioè totalmente non solo una indicazione puntuale delmodo in cui i canoni ermeneutici dettati dagli art.1362 e s. c.c. sarebberostati violati ma, prima ancora, quale specifico atto negoziale sia stato malNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026interpretato e come questa violazione abbia in concreto inciso sulladecisione.inquadrare, interpretare e valutare ad opera della Corte di merito glielementi istruttori acquisiti, sia documentali negoziali, sia documentaliconsequenziali -come le fatture-, sia emergenti dalle prove orali assunte,proponendone una propria interpretazione e valorizzazione alternativaprospettata come l’unica corretta. Il motivo in esame è costruito quindisolo apparentemente come un’ipotesi di violazione di legge e tende arimettere invece in discussione, inammissibilmente in sede di legittimità,l’attività interpretativo/valutativa delle prove, di pertinenza del Giudice dimerito.3. Il secondo motivo di critica prospetta la violazione dell’art.132 n.4c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., per aver la Corte d’Appello diL’Aquila prima affermato che le allegazioni di pagamenti ulteriori ad operadi [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e prive di adeguato riscontro epoi effettuato il ricalcolo del dovuto con esclusione della debenza residuaimputabile alla prima fornitura.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni sopra svolte quanto al ragionamentoassegni, effettivamente avvenuto, alla precedente fornitura, e ha ritenutodi non poter tenere conto ai fini dell’individuazione del dovuto dell’importoapparentemente pagato in più da [OSCURATO:PERSONA]; questo importo è ilsolo che la Corte di merito riconosce e non si pone in contrasto con ilrigetto della domanda riconvenzionale della controparte -peraltroesplicitata come richiesta di risarcimento dei danni, in relazione a vizi chela Corte afferma non essere mai stati chiaramente allegati dallainteressata e che, ancora nel giudizio di appello, erano rimasti sconosciuti-fondato sull’assunto che quanto ai conteggi svolti dalla parteNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026appellante, occorre chiarire che gli stessi sono privi di chiarezza espositivae fanno riferimento a somme di cui non vi è un adeguato riscontro inriconoscimento come versato in più, per quanto sopra detto, del soloimporto di £ 4.000.000, di cui la Corte ha ritenuto di non tenere conto pernon avere la controricorrente chiesto la compensazione, mentre delmancato riconoscimento anche a fronte dell’intervenuto rigetto, neitermini indicati, della domanda riconvenzionale, quantomeno dell’importodi £ 4.000.000 in restituzione non se ne duole [OSCURATO:PERSONA],come si vedrà esaminando il secondo motivo di ricorso incidentale, e nonse ne può dolere la ricorrente che, sul punto, non è soccombente.È consolidato l’orientamento interpretativo di questa Corte nel sensoche -dopo la riformulazione dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., dovuta all’art.54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134- ilsindacato di legittimità sulla motivazione deve essere interpretato, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di"mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibilecontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile": al difuori di queste situazioni il vizio di motivazione può essere dedotto soloper omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto didiscussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione dellacontroversia. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. -cfr. Cass. a SU n.8053/2014, allaNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026quale si sono conformate le pronunce successive e, tra le tante, Cass.n.23940/2017-.Nel caso di specie la Corte offre una motivazione effettiva,comprensibile e non intrinsecamente e oggettivamente contraddittoria asupporto della decisione presa: non è pertanto possibile affermarne lanullità nei termini prospettati dalla ricorrente e non ne è possibile larevisione critica sotto il profilo di una pretesa insufficienza e/oinadeguatezza meritale -non più ammessa in sede di legittimità nemmenonell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.-.4. Il terzo motivo di ricorso riguarda la violazione ad opera della Cortedi merito degli art.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., edegli art.1498, 1193 co 2 e 1218 c.c., per aver attribuito gli assegnicircolari in data 7.5.1997, riguardanti la maxifornitura originaria di £75.000.000, alle forniture successive.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni sopra svolte sulla ricostruzione in fattoeffettuata dalla Corte d’Appello di L’Aquila e sulle valutazioni in diritto chene ha tratto per la decisione, e si ribadisce che la Corte ha, all’esito dellavalutazione delle emergenze istruttorie svolta, ritenuto che i due assegnicircolari di complessive £ 15.000.000 fossero da imputare all’unicorapporto negoziale intervenuto tra le parti prima di quello, il secondo, del2000: quindi gli assegni sono stati proprio imputati alla fornitura del 1997in relazione alla quale, però, la Corte ha identificato un altro importo daprendere a riferimento quale prezzo pattuito.Si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiprincipi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: - Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento dellaNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. ; In tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione .Nel caso di specie la Corte d’Appello di L’Aquila non ha posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, acquisited’ufficio al di fuori dei poteri conferitile dalla legge, né ha riconosciutovalore di prova legale ad elementi istruttori liberamente valutabili, oviceversa, con la conseguenza che quello che la ricorrente lamenta è unprospettato cattivo esercizio dei poteri di libero apprezzamento dellaprova, propriamente meritale e non sindacabile in sede di legittimità afronte di un impianto motivazionale esistente, comprensibile logicamentee non contraddittorio.Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/20265. Il quarto motivo di ricorso prospetta l’omessa considerazione di unfatto decisivo, ex art.360 n.5 c.p.c., consistente nell’esistenza dellamaxifornitura di £ 75.000.000, antecedente alle forniture oggetto delpresente giudizio.Anche questo motivo è infondatoLa società ricorrente ripropone la questione della pretesa omessaconsiderazione della maxifornitura di £ 75.000.000 inquadrandolanell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Si devono ancora una volta richiamare le considerazioni sopra svolteper ribadire che la Corte di merito non ha omesso di considerare lafornitura del 1997 -perché, si ribadisce, è questa la data alla quale è fattorisalire, come già evidenziato, per quanto si accerta in sentenza d’appello,dal Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri, il primo rapporto negoziale, didue e non di plurimi come vorrebbe la parte ricorrente, intervenuto tra leparti- ma ha considerato per essa un prezzo diverso da quello espostodalla ricorrente.Secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte,n.5792/2024, Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale .Nel caso di specie non è stata omessa la considerazione delprecedente rapporto negoziale e non risulta dagli atti -non avendo laricorrente individuato dove e in che termini la questione del prezzo dellaNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026maxifornitura sarebbe stata evidenziata, valorizzata e discussa nei duegradi del giudizio di merito- che l’importo del prezzo per esso pattuito siastata oggetto di controversia specificamente risolta avanti al Tribunale epoi in sede di appello.6. Il quinto motivo di ricorso viene formulato in via subordinata, perl’ipotesi di mancato accoglimento del quarto motivo, e lamenta che,7.5.1997, vi sarebbe stata ad opera della Corte d’Appello di L’Aquila unanon corretta ricostruzione della quaestio facti, con violazione degli art.115e 116 c.p.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., e degli art.1498, 1193 co 2e 1218 c.c.Il motivo è infondato.La società ricorrente ripropone ancora una volta la tesi della noncorretta valutazione ad opera della Corte d’Appello dell’imputazione deidue assegni circolari di complessive £ 15.000.000, proponendo laviolazione degli art.1498, 1193 e 1218 c.c. e degli art.115 e 116 c.p.c. e,per le stesse considerazioni esposte nel valutare il terzo e il quarto motivodi critica, deve essere respinto anche il profilo di critica in esame.7. Anche il sesto motivo di ricorso viene articolato in via subordinata almancato accoglimento del quinto motivo di ricorso e prospetta laviolazione dell’art.132 n.4 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., permotivazione illogica, per aver la Corte di merito escluso il saldo relativoalla prima fornitura dopo aver affermato che i conteggi dei pagamentieffettuati dalla controparte erano privi di chiarezza.Il motivo è infondato.Si richiamano le ragioni già esposte nell’esaminare il secondo motivodi ricorso, che non permettono di rilevare le contraddizioni affermate dallasocietà ricorrente in merito al mancato riconoscimento dell’importo delrichiesto saldo di £ 4.000.000 e, nel contempo, al rigetto della pretesa diNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026controparte fondato sulla genericità e non comprensibilità dei conteggiesposti.8. Il settimo motivo, ancora una volta subordinato al rigetto delmotivo precedente, lamenta la violazione dell’art.116 c.p.c., 1498,1193 co 2 e 1218 c.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. per travisamentodella prova .Secondo la società ricorrente la Corte di merito avrebbe operato ungrave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione delfatto che avrebbe condotto ad una violazione di legge. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia che dagli atti dei gradi di merito sarebbero emersele seguenti circostanze: -coincidenza di datazione tra i due assegnicircolari e il contratto del 7.5.1997; -le dichiarazioni dei testi Feliciani,[OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, così come gli esiti degliinterrogatori formali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] confermato rapporti negoziali tra le parti anche dopo il 1997; -[OSCURATO:PERSONA]Ignazio avrebbe confermato la conclusione del contratto del1997 per un corrispettivo di £ 75.000.000 e la conclusione di rapportinegoziali successivi tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. che, se la Corte dimerito avesse ben esaminato il materiale istruttorio, sarebbe giunta aduna diversa ricostruzione della quaestio facti, imputando il pagamento deidue assegni alla pregressa fornitura del 7.5.1997.Il motivo è inammissibile.Sotto l’apparenza di una critica al deciso della Corte d’Appello diL’Aquila prospettata come di violazione di legge la società ricorrente tentadi ottenere inammissibilmente in sede di legittimità una totale revisionedell’interpretazione e della valorizzazione degli elementi istruttori acquisiti,tipicamente meritale e preclusa in presenza di una motivazione esistente,logicamente comprensibile e non contraddittoria.9. Con l’ottavo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art.92 co 2 c.p.c., ai sensi dell’art.360Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026co 1 n.3 c.p.c.: la Corte di merito avrebbe errato nel compensare per il50% le spese di primo e di secondo grado, senza proporzione rispetto allamisura della reciproca soccombenza data l’entità della domandariconvenzionale riproposta dalla controparte e respinta.10. L’ultimo motivo di critica è subordinato al mancato accoglimentodel motivo precedente e lamenta la contraddittorietà della motivazionedella sentenza d’appello nella parte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] DiSilvestre è comunque soccombente rispetto alla parte in cui compensaparzialmente in ragione dell’esito della lite, senza considerare il rigettoimplicito della domanda riconvenzionale di controparte.I due ultimi motivi, che si esaminano congiuntamente perché soloapparentemente subordinati, dato che propongono da diversi punti di vistale stesse questioni, sono infondati.Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, come ènel caso di specie in cui alla società attrice, ricorrente in questa sede, èstato riconosciuto un importo inferiore rispetto a quanto richiesto, ilgiudice di merito può compensare le spese di lite attraverso unavalutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio dicausalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3438/2016; Cass. n.18183/2021-.Nel caso di specie la Corte di merito ha giustificato la compensazionedisposta nella misura della metà per le spese processuali di primo e disecondo grado, rilevando il riconoscimento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. diuna somma inferiore al richiesto e valorizzando la soccombenza maggiore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una valutazionedi merito espressa che non può essere rivisitata in questa sede.Quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo articolato [OSCURATO:PERSONA] MariaDi Silvestre prospetta una violazione e/o falsa applicazione degli art.1362e 1363 c.c., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026Secondo la ricorrente sarebbero esistiti agli atti documenti tali chenon potevano far pensare ad un contratto successivo all’originariointercorso tra le parti nel 1997 , e nemmeno sarebbe stato preso inconsiderazione il comportamento successivo delle parti, ex art.1363 c.c.emergente dalle testimonianze acquisite (delle quali il Giudice nonavrebbe effettuato la comparazione, né avrebbe fornito alcun elemento dinatura quantitativa circa la minore o maggiore consistenza numerica delledeposizioni) e dalle fatture in atti. Inoltre, la fattura n.262/2000richiamata in sentenza non avrebbe rilevanza perché la pompa a quattrocorpi avrebbe dovuto essere fornita fin dall’inizio e perché quindi essatestimonierebbe solo la sostituzione delle pompe provvisoriamenteconsegnate con quella concordata. Nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] DiSilvestre, la Corte avrebbe quindi omesso di considerare la reale volontàdelle parti che, anche tenendo conto del comportamento successivo dellestesse, giustificherebbe le fatture emesse reciprocamente nel contesto diun unico rapporto negoziale: sarebbe stato così violato il disposto degliart.1362 co 2 c.c. e 1363 c.c., senza dare adeguato conto delle chiareemergenze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni, edella comparazione tra loro, ai fini della corretta interpretazione degliaccordi.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di L’Aquila, in adesione alla decisione del [OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Atri, espressamente richiamata al riguardo, haritenuto che dal contesto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, non viera stato un unico contratto, nel 1997, rispetto al quale l’attività negozialeintervenuta nel 2000 potesse porsi come rimedio ai vizi presentati dallamerce fornita con quel primo acquisto (la pretesa esistenza di vizi è stataaltresì considerata dalla Corte non solo non provata ma neanchecompiutamente allegata dalla controricorrente); escluso quindi che laconsegna della pompa a quattro corpi effettuata nel 2000 fosse inNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026sostituzione di quanto fornito nel 1997, pur diverso da quanto inizialmenteconcordato per una modifica consensuale delle pattuizioni al riguardo,detta consegna fu invece la conseguenza di un secondo, nuovo, rapportonegoziale.Si richiamano le considerazioni esposte nell’esaminare il primo motivodi ricorso principale per l’individuazione di ipotesi di violazione di legge inriferimento agli art.1362 e s. c.c. alla luce delle indicazioni emergenti dalconsolidato orientamento interpretativo in sede di legittimità.Anche per il motivo di ricorso incidentale in esame le critiche espostevogliono ottenere attraverso la prospettazione di inesistenti violazioni dilegge una rivisitazione dell’attività di interpretazione e di valutazione delleprove propria del Giudice di merito e preclusa in sede di legittimità.12. Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta una pretesa illogicità omissione errore di motivazione rilevante ex art.360 n.5 c.p.c.sulle prove acquisite sulla domanda riconvenzionale e omessa pronunciasulla stessa, rilevante ex art.360 n.4 c.p.c. .Secondo la ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato lequietanze, le copie di assegni e le dichiarazioni testimoniali di SantinoD’Ignazio, tutti elementi dai quali sarebbe stato possibile trarre confermadelle somme che sarebbero state elargite alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. oltreil dovuto; inoltre, sempre secondo [OSCURATO:PERSONA], la contropartesarebbe stata da considerare inadempiente, per la presenza di vizi e difetticomportanti una serie di danni per i quali sarebbe stato chiesto ilrisarcimento, senza che sul punto vi sia stata pronuncia -in proposito laricorrente incidentale richiama, a riscontro della sua prospettazione, letestimonianze di Santino e [OSCURATO:PERSONA]Ignazio, sia per dimostrarel’esistenza di vizi e dell’impegno della società ad eliminarli, sia perriscontrare l’esistenza dei danni. La ricorrente incidentale non svolgealcuna critica al deciso della Corte di merito nella parte in cui riconosce ilversamento di £ 4.000.000 ritenute in supero rispetto al dovuto ma nonNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026mancata richiesta di portare l’importo apparentemente non dovuto incompensazione con il credito effettivo riconosciuto a favore dellacontroparte.Il motivo è inammissibile.Si esclude ogni rilevanza al preteso vizio di omessa pronuncia.La Corte d’Appello ha respinto integralmente la domandariconvenzionale della ricorrente incidentale, con una motivazione sinteticama chiaramente riferibile a tutte le pretese fatte valere in sede diimpugnazione da [OSCURATO:PERSONA] -la reiterazione della domandarisarcitoria è ben precisata nella sentenza impugnata- osservando che latotale inefficacia dell’illustrazione dei vizi, ancora sconosciuti anche nelgiudizio di impugnazione (pag.4 della sentenza), e che, quanto aiconteggi svolti dalla parte appellante, occorre chiarire che gli stessi sonoprivi di chiarezza espositiva e fanno riferimento a somme di cui non vi èadeguato riscontro in atti : la Corte di merito ha quindi rilevato, pur -siripete- in modo sintetico, che la domanda riconvenzionale (senzadistinzioni tra la domanda di restituzione e quella risarcitoria) non erastata adeguatamente costruita sotto il profilo delle allegazioni e non erastata in alcun modo riscontrata in sede istruttoria.Si deve disattendere anche la prospettata assenza o apparenza dellamotivazione, tale da integrare un’ipotesi di nullità della sentenza perviolazione dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c. perché, come appena evidenziato, lamotivazione c’è e rende ragione in modo comprensibile delle ragioni postedalla Corte a giustificazione dell’operato rigetto, nel pieno rispetto delminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -cfr. ancora Cass. a SUn.8053/2014-.Esclusi sia il vizio di omessa pronuncia, sia la pretesa nullità dellasentenza -rilevanti nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.4 c.p.c.,deve essere dichiarata inammissibile la critica al deciso d’appelloNumero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026riguardante profili che coinvolgono la correttezza delle valutazioniistruttorie, che potrebbero essere rilevanti solo in quanto inquadrabilinell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Infatti, sulle questioni che si vorrebbero nuovamente sottoporre aquesta Corte con il motivo in esame sia il Tribunale di Teramo, sez. dist. diAtri, sia la Corte d’Appello di L’Aquila hanno espresso valutazioni conformisulla totale genericità delle allegazioni quanto alla pretesa esistenza di vizie di danni ad essi correlabili, sulla mancanza di chiarezza e di riscontri deiconteggi prodotti e, in conclusione, sull’assenza di riscontro probatoriodelle pretese svolte. Essendo stato il giudizio di appello introdotto nel2013, trova infatti applicazione ratione temporis il disposto dell’art.348 teru.c. c.p.c., che esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione aisensi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. in ipotesi di cd doppia conforme -senza necessità quindi di approfondire se, nel caso di specie, siano statirealmente individuati dalla ricorrente incidentale uno o più fatti omessi,discussi e autonomamente decisivi, perché ognuno di essi avrebbedeterminato un diverso esito della valutazione della domandariconvenzionale, tali da giustificare la formulazione del profilo di doglianzadichiarato inammissibile-.13. Il terzo motivo di ricorso incidentale colpisce la sentenza dellaCorte d’Appello di L’Aquila per il profilo della disposta compensazione dellespese di lite, prospettata come erronea ex art.92 c.p.c.Il motivo è infondato, per le stesse ragioni esposte nell’esaminare glianaloghi motivi di critica svolti, pur da un opposto punto di vista, con ilricorso principale.In conclusione, debbono essere respinti integralmente sia il ricorsoprincipale, sia il ricorso incidentale.Sussistono giustificati motivi per una compensazione integrale dellespese di lite del presente giudizio di legittimità, per la soccombenzareciproca.Numero registro generale 19061/2019Numero sezionale 1673/2025Numero di raccolta generale 15823/2026Data pubblicazione 22/05/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione sia principale che incidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e quelloincidentale, compensando tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 5 giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA]