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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15323/2026

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rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Siciliasezione staccata di Catania n. 1421/2022 depositata il 18/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania, la societàcooperativa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, perl’anno 2008, maggiore IVA per complessivi € 452.935.La CTP rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appelloproposto dalla cooperativa ed annullava l’avviso di accertamento,osservando che l’Amministrazione aveva fondato la propria pretesasull’inapplicabilità della disciplina dell’IVA differita, prevista dall’art. 6,comma 5, d.P.R. 633/1972, alla fattispecie in esame per le prestazionirese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società che si occupavadell’organizzazione e della gestione della mobilità nelle aree urbane edextraurbane; tuttavia tale soggetto, fino al 7/7/2011, era un’aziendamunicipalizzata in relazione alla quale operava la disciplina dell’IVAdifferita.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito con controricorso la curatela del fallimento (nelfrattempo dichiarato) della Società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA], rimanendointimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ivizi di cui agli artt. 360, comma 1°, nn. 4) e 5) c.p.c. per violazione degliartt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.e 112 c.p.c..

La ricorrente ha dedotto che la CTR non aveva rilevato che lapretesa si fondava sull’inapplicabilità del regime dell’IVA differita solo inrelazione all’importo di € 52.515,90 e per tale motivo non aveva assuntoalcuna decisione in ordine alla rimanente parte della pretesa di €Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026400.719,09 che era dovuta al fatto che la cooperativa, al momentodell’incasso, non aveva provveduto a rendere esigibile l’IVA oggetto dellefatture per le quali aveva già beneficiato del regime previsto dall’art. 6,comma 5°, d.P.R. 633/1972.

Tale circostanza era stata chiaramenterappresentata anche nelle controdeduzioni depositate nel giudizio disecondo grado (allegato 5 al ricorso), tuttavia il giudice d’appello non siera pronunciato al riguardo, limitandosi a dichiarare «assorbiti gli altrimotivi».La sentenza, quindi, ad avviso dell’Amministrazione non conterrebbel’indicazione delle ragioni dell’annullamento dell’avviso anche in relazionea tale parte della pretesa, risultando così viziata da motivazioneapparente; sarebbe ravvisabile altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonessendovi alcuna statuizione in ordine alla questione indicata.Inoltre, tale circostanza, secondo la ricorrente, costituirebbe anche unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti trascurato dal giudiced’appello, che determina il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.1.2 Il motivo è fondato.Ricorre, nel caso di specie, il vizio di motivazione apparente, non diomessa pronuncia, giacché la CTR ha deciso in ordine all’intera pretesa,annullando in toto l’atto impugnato, senza però di fatto motivare sulleragioni che hanno determinato l’annullamento dello stesso anche conriguardo alla pretesa relativa alle fatture per le quali era intervenuto ilpagamento.Va osservato, infatti, che il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).1.3 Nel caso di specie la motivazione adottata dalla CTR non puòestendersi all’intera pretesa proprio perché una parte significativa dellastessa presuppone l’applicazione del regime dell’IVA differita riconosciutain sentenza e riguarda il momento successivo dell’incasso.

L’unica fraseastrattamente riferibile alla pretesa nella sua interezza potrebbe esserequella con la quale la CTR afferma che «l’avviso di accertamento è nulloper violazione dell’art. 54 5 comma del dpr 633/71 e dell’art. 2729 c.c. perdifetto di motivazione» che, comunque, appare del tutto slegata dal restodella motivazione e non consente di comprendere le ragioni delladecisione, dal momento che la disciplina sulle presunzioni nulla ha a chevedere con la parte della pretesa in esame.È appena il caso di aggiungere che la questione era stataespressamente affrontata dall’Amministrazione nelle controdeduzionidepositate nel giudizio di secondo grado, alle pagine 6 e 7 - trattandosi diviolazione di norma processuale è consentito a questa Corte esaminare glianche se il giudice d’appello avrebbe dovuto motivare in ogni caso inordine a tale aspetto, per pervenire all’annullamento integrale dell’atto chesi fondava su due pretese di natura differente.Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per quanto esposto, dunque, non sono comprensibili le ragioni chehanno condotto all’annullamento dell’atto anche con riguardo alla pretesadi € 400.719,09.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.P.R. 633/1972, dell’art. 14 delle disposizioni sullalegge in generale e dell’art. 53 Cost..Ad avviso della ricorrente, non ricorrerebbero i presupposti perl’applicazione dell’art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972; tale norma, di strettainterpretazione, conterrebbe un’elencazione tassativa dei soggetti ai qualisarebbe applicabile la disciplina in questione, tra le quali nonrientrerebbero le cd. aziende ex municipalizzate che, a seguito dellariforma intervenuta con la legge 445/2001, avrebbero dovuto trasformarsiin società.

Peraltro, già l’art. 22, comma 3°, l. 142/1990 e l’art. 114 d.lgs.267/2000 prevedevano che le aziende speciali fossero enti strumentalidell’ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomiaimprenditoriale e di un proprio statuto.2.2 Il motivo è infondato.L’art. 6, comma 5°, d.P.R. 633/1972, prevede il riconoscimentodell'esigibilità differita dell’imposta per le cessioni di beni e le prestazionidi servizi «fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati dipersonalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essicostituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, allecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istitutiuniversitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli entipubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli entipubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza».In ordine a tale norma, questa Corte ha osservato che «In tema diIVA, l'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni diNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026servizi effettuate in favore dei soggetti da esso indicati l'imposta divieneesigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, in deroga al principiogenerale posto dalla prima parte della medesima disposizione, chericollega l'esigibilità dell'imposta all'effettuazione dell'operazione, nontrova fondamento nell'oggetto o nella causa del contratto di cessione, manella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottopostoall'osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, e mira aporre il cedente al riparo da ritardi o impedimenti nell'esecuzione deipagamenti, derivanti dall'applicazione di detta normativa» (Cass. n.20540/2006).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha affermato che «l’AMT CataniaS.p.A: è stata costituita in data 7 luglio 2011 quale società strumentaledel Comune di Catania» che si occupa dell’organizzazione e della gestionedella mobilità; in precedenza - e dunque nel 2008 - «l’AMT era aziendamunicipalizzata e, pertanto, Ente che opera all’interno della pubblicaamministrazione, privo di personalità giuridica autonoma, introdotto con lal. 103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comunidella gestione dei principali servizi di pubblica utilità».Tale affermazione, alla quale consegue l’applicazione dell’art. 6,comma 5°, d.P.R. 633/1972, non viene in alcun modo contrastata dalmotivo di ricorso in esame, con il quale si afferma che il recupero erastato compiuto in quanto tale soggetto aveva «natura giuridica di societàper azioni, di conseguenza non rientrava tra i soggetti considerati “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti dei quali l’imposta può considerarsi adesigibilità differita»; tale considerazione risulta però smentitadall’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine almomento della trasformazione in S.p.A. di tale soggetto.La ricorrente ha sostenuto, quindi, che la l. 445/2000 aveva stabilitoche tali enti dovessero trasformarsi in società per azioni, ma ciò non valead escludere che, nel 2008, la AMT era ancora un’azienda municipalizzataNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026priva di personalità giuridica autonoma, come accertato dalla CTR, allaquale trovava senz’altro applicazione l’art. 6, comma 5°, d.P.R. 633/1972.Infine, l’Amministrazione ha rilevato che anche le aziendemunicipalizzate costituirebbero strutture imprenditoriali autonome,richiamando giurisprudenza di questa Corte che riguarda però la naturadel rapporto di lavoro alle dipendenze delle stesse, ai fini delladeterminazione della giurisdizione e che, dunque, è irrilevante in ordinealla presente controversia (Cass. Sez.

U. 5685/2011).

In ogni caso, la CTRha riconosciuto che tale ente, nel 2008, operava «all’interno della pubblicaamministrazione» ed era «privo di personalità giuridica autonoma»; sitratta, giova ribadirlo, di un accertamento in fatto, non sindacabile inquesta sede se non sotto i profili del vizio di motivazione (nei limiti in cuiciò è ancora consentito) o dell’erronea interpretazione – per violazionedegli artt. 1362 e ss. c.c. - dell’atto costitutivo o dello statuto (cfr., exmultis, Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2023) che però non sono statidedotti.3.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre varigettato il secondo.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Siciliasezione staccata di Catania n. 1421/2022 depositata il 18/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania, la societàcooperativa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, perl’anno 2008, maggiore IVA per complessivi € 452.935.La CTP rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appelloproposto dalla cooperativa ed annullava l’avviso di accertamento,osservando che l’Amministrazione aveva fondato la propria pretesasull’inapplicabilità della disciplina dell’IVA differita, prevista dall’art. 6,comma 5, d.P.R. 633/1972, alla fattispecie in esame per le prestazionirese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società che si occupavadell’organizzazione e della gestione della mobilità nelle aree urbane edextraurbane; tuttavia tale soggetto, fino al 7/7/2011, era un’aziendamunicipalizzata in relazione alla quale operava la disciplina dell’IVAdifferita.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito con controricorso la curatela del fallimento (nelfrattempo dichiarato) della Società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA], rimanendointimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ivizi di cui agli artt. 360, comma 1°, nn. 4) e 5) c.p.c. per violazione degliartt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.e 112 c.p.c.. La ricorrente ha dedotto che la CTR non aveva rilevato che lapretesa si fondava sull’inapplicabilità del regime dell’IVA differita solo inrelazione all’importo di € 52.515,90 e per tale motivo non aveva assuntoalcuna decisione in ordine alla rimanente parte della pretesa di €Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026400.719,09 che era dovuta al fatto che la cooperativa, al momentodell’incasso, non aveva provveduto a rendere esigibile l’IVA oggetto dellefatture per le quali aveva già beneficiato del regime previsto dall’art. 6,comma 5°, d.P.R. 633/1972. Tale circostanza era stata chiaramenterappresentata anche nelle controdeduzioni depositate nel giudizio disecondo grado (allegato 5 al ricorso), tuttavia il giudice d’appello non siera pronunciato al riguardo, limitandosi a dichiarare «assorbiti gli altrimotivi».La sentenza, quindi, ad avviso dell’Amministrazione non conterrebbel’indicazione delle ragioni dell’annullamento dell’avviso anche in relazionea tale parte della pretesa, risultando così viziata da motivazioneapparente; sarebbe ravvisabile altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonessendovi alcuna statuizione in ordine alla questione indicata.Inoltre, tale circostanza, secondo la ricorrente, costituirebbe anche unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti trascurato dal giudiced’appello, che determina il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.1.2 Il motivo è fondato.Ricorre, nel caso di specie, il vizio di motivazione apparente, non diomessa pronuncia, giacché la CTR ha deciso in ordine all’intera pretesa,annullando in toto l’atto impugnato, senza però di fatto motivare sulleragioni che hanno determinato l’annullamento dello stesso anche conriguardo alla pretesa relativa alle fatture per le quali era intervenuto ilpagamento.Va osservato, infatti, che il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).1.3 Nel caso di specie la motivazione adottata dalla CTR non puòestendersi all’intera pretesa proprio perché una parte significativa dellastessa presuppone l’applicazione del regime dell’IVA differita riconosciutain sentenza e riguarda il momento successivo dell’incasso. L’unica fraseastrattamente riferibile alla pretesa nella sua interezza potrebbe esserequella con la quale la CTR afferma che «l’avviso di accertamento è nulloper violazione dell’art. 54 5 comma del dpr 633/71 e dell’art. 2729 c.c. perdifetto di motivazione» che, comunque, appare del tutto slegata dal restodella motivazione e non consente di comprendere le ragioni delladecisione, dal momento che la disciplina sulle presunzioni nulla ha a chevedere con la parte della pretesa in esame.È appena il caso di aggiungere che la questione era stataespressamente affrontata dall’Amministrazione nelle controdeduzionidepositate nel giudizio di secondo grado, alle pagine 6 e 7 - trattandosi diviolazione di norma processuale è consentito a questa Corte esaminare glianche se il giudice d’appello avrebbe dovuto motivare in ogni caso inordine a tale aspetto, per pervenire all’annullamento integrale dell’atto chesi fondava su due pretese di natura differente.Numero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per quanto esposto, dunque, non sono comprensibili le ragioni chehanno condotto all’annullamento dell’atto anche con riguardo alla pretesadi € 400.719,09.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.P.R. 633/1972, dell’art. 14 delle disposizioni sullalegge in generale e dell’art. 53 Cost..Ad avviso della ricorrente, non ricorrerebbero i presupposti perl’applicazione dell’art. 6, comma 5, d.P.R. 633/1972; tale norma, di strettainterpretazione, conterrebbe un’elencazione tassativa dei soggetti ai qualisarebbe applicabile la disciplina in questione, tra le quali nonrientrerebbero le cd. aziende ex municipalizzate che, a seguito dellariforma intervenuta con la legge 445/2001, avrebbero dovuto trasformarsiin società. Peraltro, già l’art. 22, comma 3°, l. 142/1990 e l’art. 114 d.lgs.267/2000 prevedevano che le aziende speciali fossero enti strumentalidell’ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomiaimprenditoriale e di un proprio statuto.2.2 Il motivo è infondato.L’art. 6, comma 5°, d.P.R. 633/1972, prevede il riconoscimentodell'esigibilità differita dell’imposta per le cessioni di beni e le prestazionidi servizi «fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati dipersonalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essicostituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, allecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istitutiuniversitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli entipubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli entipubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza».In ordine a tale norma, questa Corte ha osservato che «In tema diIVA, l'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni diNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026servizi effettuate in favore dei soggetti da esso indicati l'imposta divieneesigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, in deroga al principiogenerale posto dalla prima parte della medesima disposizione, chericollega l'esigibilità dell'imposta all'effettuazione dell'operazione, nontrova fondamento nell'oggetto o nella causa del contratto di cessione, manella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottopostoall'osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, e mira aporre il cedente al riparo da ritardi o impedimenti nell'esecuzione deipagamenti, derivanti dall'applicazione di detta normativa» (Cass. n.20540/2006).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha affermato che «l’AMT CataniaS.p.A: è stata costituita in data 7 luglio 2011 quale società strumentaledel Comune di Catania» che si occupa dell’organizzazione e della gestionedella mobilità; in precedenza - e dunque nel 2008 - «l’AMT era aziendamunicipalizzata e, pertanto, Ente che opera all’interno della pubblicaamministrazione, privo di personalità giuridica autonoma, introdotto con lal. 103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comunidella gestione dei principali servizi di pubblica utilità».Tale affermazione, alla quale consegue l’applicazione dell’art. 6,comma 5°, d.P.R. 633/1972, non viene in alcun modo contrastata dalmotivo di ricorso in esame, con il quale si afferma che il recupero erastato compiuto in quanto tale soggetto aveva «natura giuridica di societàper azioni, di conseguenza non rientrava tra i soggetti considerati “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti dei quali l’imposta può considerarsi adesigibilità differita»; tale considerazione risulta però smentitadall’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine almomento della trasformazione in S.p.A. di tale soggetto.La ricorrente ha sostenuto, quindi, che la l. 445/2000 aveva stabilitoche tali enti dovessero trasformarsi in società per azioni, ma ciò non valead escludere che, nel 2008, la AMT era ancora un’azienda municipalizzataNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026priva di personalità giuridica autonoma, come accertato dalla CTR, allaquale trovava senz’altro applicazione l’art. 6, comma 5°, d.P.R. 633/1972.Infine, l’Amministrazione ha rilevato che anche le aziendemunicipalizzate costituirebbero strutture imprenditoriali autonome,richiamando giurisprudenza di questa Corte che riguarda però la naturadel rapporto di lavoro alle dipendenze delle stesse, ai fini delladeterminazione della giurisdizione e che, dunque, è irrilevante in ordinealla presente controversia (Cass. Sez. U. 5685/2011). In ogni caso, la CTRha riconosciuto che tale ente, nel 2008, operava «all’interno della pubblicaamministrazione» ed era «privo di personalità giuridica autonoma»; sitratta, giova ribadirlo, di un accertamento in fatto, non sindacabile inquesta sede se non sotto i profili del vizio di motivazione (nei limiti in cuiciò è ancora consentito) o dell’erronea interpretazione – per violazionedegli artt. 1362 e ss. c.c. - dell’atto costitutivo o dello statuto (cfr., exmultis, Cass. n. 353/2025; Cass. n. 17427/2023) che però non sono statidedotti.3. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre varigettato il secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteNumero registro generale 20691/2022Numero sezionale 2676/2026Numero di raccolta generale 15323/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tania Hmeljak