CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15547/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n.120, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Luca -domicilio digitale alla PE: avvdomenicoercolino@legalmail.it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale Mazzini n.121, è elettivamente domiciliata - domicilio digitale alla PEC: avvfrancescobuonanno@puntopec.it- -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2065/2021 depositata il 18/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo prezzo, dovuto per le opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto in essere tra le parti, stipulato il 25 marzo 2008 ed interrottosi prima del completamento dell’intervento concordato. L’ingiunta, che prima del ricorso in sede monitoria aveva ritualmente esperito la procedura di accertamento tecnico preventivo, aveva proposto opposizione, contestando per vari profili le pretese della società. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. dist. di [OSCURATO:PERSONA] aveva –con la sentenza n. 149/2015 - accolto parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo da corrispondere all’impresa ad € 3.577,00, oltre accessori. La Corte d’Appello di Roma, adita dalla committente, aveva – con la sentenza qui impugnata n. 2065/2021 – ritenuto fondato per quanto di ragione il gravame e, nel confermare la revoca del decreto ingiuntivo, riformava la sentenza di primo grado, non riconoscendo il pagamento del credito residuo all’impresa appaltatrice e condannando la stessa a risarcire alla controparte il danno, pari a € 8.197,07. La Corte di merito aveva rilevato che era risultata non eseguita a regola d’arte la posa del massetto per il parquet, effettuata senza collocazione della rete elettrosaldata e, di conseguenza, aveva ritenuto dovesse essere riconosciuto alla committente l’importo necessario al rifacimento dell’opera. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., opposta dalla ricorrente con richiesta di decisione. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; la ricorrente ha successivamente integrato la memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. deducendo l’irritualità del controricorso e della memoria difensiva della controparte per omessa notificazione tempestiva del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La memoria integrativa di [OSCURATO:SOCIETA]., allegata dopo il deposito della memoria illustrativa effettuato ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., è inammissibile perché non trova giustificazione in alcuna disposizione normativa. La questione della contestata ritualità del controricorso è comunque valutabile d’ufficio ed è infondata: il controricorso è stato infatti tempestivamente notificato alla società ricorrente (cfr. la documentazione prodotta nel fascicolo cartaceo: il ricorso è stato iscritto a ruolo nel 2021); ne consegue la ritualità pure del deposito della memoria illustrativa della controricorrente, effettuato nel rispetto dei termini di legge in relazione all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione. 2. Con il primo motivo di ricorso la società appaltatrice lamenta, ex art. 360, n. 5 cpc, e/o n. 3. violazione degli artt. 116 cpc, in riferimento all’art. 1372 c.c. e 1362 c.c. Omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio. Travisamento di clausola pattizia decisiva nella sua portata. Esatto adempimento . La ricorrente afferma che la Corte di merito avrebbe fondato la valutazione dell’inesatto adempimento della società sul convincimento erroneo che il massetto dovesse essere finalizzato alla realizzazione di riscaldamento a pavimento e che lo stesso dovesse essere realizzato con fondamentale elemento strutturale di rete elettrosaldata ; in tal modo la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame della pattuizione contrattuale di cui al punto n. 6 del preventivo lavori allegato al contratto di appalto riferito all’esecuzione del massetto, sulla quale si era formato invece l’accordo, con cui era stata concordata una lavorazione differente da quella erroneamente valorizzata; l’accordo avrebbe previsto, infatti, la sola realizzazione del massetto per il parquet con materiale ecocompatibile della biocalce , senza alcuna previsione di posa di rete elettrosaldata e senza alcuna finalizzazione alla realizzazione di riscaldamento a terra. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello di Roma ha fondato la decisione su quanto è emerso dal complesso dell’istruttoria svolta, all’esito della quale è risultato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, ad esclusione del massetto isolante (necessario per l’impianto di riscaldamento a pavimento). In particolare, è stato affermato che, concordata verbalmente tra le parti (appaltatore, committente e direttore dei lavori) la posa in opera di un tipo di massetto a presa rapida diverso da quello preventivato (Mapei tipo Topcem, anziché Biocalce), come riportato anche nella relazione tecnica del D.L. del 22.12.2008 (punto a.6), non vi è stata esecuzione a perfetta regola d’arte, mancando adeguata rete elettrosaldata in ferro, richiesta dalle schede tecniche della ditta fornitrice (così la sentenza, a pag.10): è stato quindi considerato non l’intervento originariamente previsto ma quello che si è ritenuto concordato, in modifica, nel corso dei lavori ed effettivamente realizzato senza la necessaria rete elettrosaldata. La Corte di merito ha ritenuto, cioè, di valorizzare come prevalente sul dato testuale del preventivo allegato al contratto l’accordo successivamente intervenuto tra le parti per la modifica di quel lavoro. Quanto alla possibilità di ipotizzare una violazione dell’art. 116 c.p.c. inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art. 360 n.3 c.p.c., basta richiamare l’orientamento interpretativo di questa Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 nel seguente principio di diritto, al quale si sono attenute varie pronunce successive: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione . È evidente che, nel caso di specie, si è al di fuori dell’ipotizzabilità di una violazione del disposto del citato art. 116 c.p.c. come violazione di legge, perché quello che la ricorrente contesta alla Corte di merito è l’omessa/inadeguata valutazione del testo negoziale, specificamente della clausola 6 del contratto, ai fini della risoluzione della controversia. Nemmeno è ipotizzabile una violazione degli art. 1372 c.c. e 1362 e s. c.c., pure prospettata nella rubrica del motivo in esame dalla ricorrente. L'interpretazionedel contratto, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge solo ove si affermi il mancato rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli art. 1362 e ss. c.c., che si deve dedurre con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni legali: altrimenti la diversa ricostruzione del contenuto della volontà delle parti affermata dalla parte ricorrente di traduce nella proposta di un'interpretazionediversa da quella censurata, che non rientra nell’ambito di operatività del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e che è inammissibile in sede di legittimità, salvo il ricorrere di una situazione inquadrabile nel disposto dell’art.360 n.5 c.p.c. L’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte è consolidato nel senso esposto: cfr., da ultimo, Cass. n. 353/2025. La ricorrente non individua alcun profilo di critica ricollegato direttamente ad una pretesa violazione del disposto dell’art. 1372 c.c. da parte della Corte di merito, né specifica in che modo il ragionamento della stessa si sia discostato dal disposto dell’art. 1362 c.c. violandolo direttamente. In concreto, sia il profilo di doglianza denunciato come violazione dell’art. 116 c.p.c., sia i profili di doglianza prospettati come violazioni degli art.1372, 1362 c.c., sono altresì costruiti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., intorno all’omesso esame di un fatto decisivo discusso che, secondo le argomentazioni difensive della ricorrente, sarebbe rappresentato dall’omessa considerazione della clausola 6 del contratto di appalto. Si deve ancora una volta richiamare l’orientamento interpretativo di questa Corte, che è consolidato nel ritenere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale applicabile alla presente controversia, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni: non sono quindi ammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr. Cass. n. 26305/2018 e Cass. 22397/2019). La decisività del fatto omesso - che, se esaminato, avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia - deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integrata da un generico riferimento all'omessoesame di elementi istruttori (anche in considerazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenza di tutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato e comprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraverso l’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare, senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato) - cfr. ancora, tra le altre, Cass.n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass. n.27415/2018-. Ora, se si esamina il motivo di ricorso in esame alla luce delle indicazioni che precedono, si deve escludere l’esistenza anche dei presupposti di censura delineati dall’art. 360 n.5 c.p.c. Il contenuto del punto 6 del preventivo allegato al contratto di appalto, la cui esistenza non è mai stata messa in dubbio, non è un fatto ma un elemento istruttorio da valutare: la Corte di merito ha tratto la necessità della posa della rete elettrosaldata non per non aver considerato il contenuto della clausola richiamata ma per averla ritenuta di fatto superata dagli accordi di modifica intervenuti nel corso dell’intervento appaltato. In conclusione, il punto 6 del preventivo allegato al contratto di appalto non costituisce una circostanza di fatto omessa, e tantomeno una circostanza decisiva, dato che il suo contenuto è stato sostanzialmente considerato superato dal complesso degli elementi istruttori acquisiti, dimostranti secondo la Corte di merito - che non era tenuta a motivare specificamente sul ritenuto superamento della clausola e che segue nella sentenza un percorso motivazionale logicamente comprensibile e privo di contraddizioni -l’intervenuta modifica degli accordi sul punto. 3. Con il secondo motivo di doglianza [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia ex art.360, n. 5 cpc, e/o n. 3. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cpc, in riferimento agli artt. 1455 c.c. 1667 c.c. omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, in contrasto con le risultanze processuali, consistite nella mancata contestazione delle opere riferite al “massetto”. Accettazione delle stesse. Esatto adempimento. Esclusione del risarcimento del danno . [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’omesso esame ed accertamento, da parte del giudice di appello, della “mancata contestazione” della lavorazione riferita al “massetto”: sulla realizzazione del massetto non vi sarebbero mai stati rilievi, né da parte del Direttore dei lavori, né da parte della committente, con la conseguenza che si tratterebbe di un vizio mai fatto valere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 c.c. La ricorrente precisa, nelle ultime difese, di non aver inteso eccepire la decadenza dall’azione per vizi ex art. 1667 c.c. ma di voler sottolineare come la questione dei vizi della posa del massetto non fosse stata sollevata dalla controparte. Anche questo motivo è infondato. A prescindere dal fatto che l’appalto è stato interrotto prima che le opere concordate fossero state completamente realizzate -con conseguente non applicabilità del disposto dell’art. 1667 c.c.: cfr., sul punto, Cass. n. 1748/2018 -, sono circostanze pacifiche che il vizio è emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, che la committente se ne è doluta in sede giudiziaria e che l’assenza di una tempestiva eccezione di decadenza - che avrebbe comunque trovato il limite della mancata ultimazione delle opere e che, sotto un profilo processuale, avrebbe richiesto nel ricorso per cassazione la necessaria precisazione sul se, dove e come essa era stata sollevata - ne permetteva al Giudice la valutazione sotto l’aspetto risarcitorio azionato senza necessità di affrontare specificamente il profilo della pretesa mancata segnalazione. 4. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta, ex art. 360, n. 3 cpc, e/o n. 4. Nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 cpc, 163 n. 3. genericità della domanda risarcitoria. Nullità della citazione. Pronuncia della corte territoriale su domanda generica, non determinata nei suoi elementi essenziali. Ultra petitum . Vi sarebbe, secondo la ricorrente, un profilo di nullità della sentenza in relazione agli art. 112 c.p.c. e 163 n. 3 c.p.c., per la genericità e nullità della domanda risarcitoria da parte della controricorrente, tale da comportare un vizio di ultrapetizione; la domanda risarcitoria introdotta sarebbe stata cioè formulata in modo del tutto generico e non sarebbe mai stata specificata in relazione al massetto e al preteso rifacimento delle relative lavorazioni; la conseguenza dei rilievi svolti sarebbe che il risarcimento del danno sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di merito sulla base di fatti mai tempestivamente allegati. Il motivo è palesemente infondato. Non vi è alcuna genericità della domanda - che non si specifica dove e come sia stata evidenziata nelle fasi di merito - né vi è vizio di pronuncia ultra petita: la Corte di merito ha valutato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], che fin dall’introduzione del giudizio di cognizione piena aveva chiaramente contestato vizi nelle opere eseguite dall’appaltatrice contestandone la richiesta di pagamento e chiedendo di essere risarcita, l’ha ritenuta fondata alla luce delle emergenze istruttorie acquisite e vagliate - comprensive della relazione tecnica formata in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam che proprio in relazione alla posa del massetto aveva rilevato criticità -e, in particolare, quanto all’entità del danno subito, l’ha ritenuta documentata dai doc. da 7 a 11 allegati all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - cfr. a pag .12 della sentenza: spese per il rifacimento del massetto documentate in € 6.600,00, oltre Iva al 4% (Iva ridotta trattandosi di ristrutturazione della prima casa –v. preventivo, fatture e bonifici bancari, docc. 7 e 11 atto di citazione in opposizione), per un totale di € 6.864,00 -. 5. Il quarto motivo di critica proposto lamenta, ex art. 360, n. 5 cpc, e/o n. 3. error in iudicando. Vizio di omessa motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cpc, in riferimento all’art. 1241 c.c. Omessa compensazione parziale dei debiti. Estinzione obbligazione . In via subordinata la società ricorrente afferma che, comunque, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1241 cc., per omessa compensazione delle ragioni di debito/credito tra le parti, ovvero per omessa compensazione tra il residuo dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per le lavorazioni eseguite (che sarebbe stato riconosciuto nell’ambito del giudizio) e l’importo, pur contestato alla luce delle considerazioni svolte nei motivi precedenti, attribuito a favore della controricorrente a titolo di ristoro dei danni per la lavorazione del massetto. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non ha omesso di operare la compensazione nei rapporti di dare-avere tra le parti ma: - ha escluso la debenza del residuo importo di € 3.770,00, in accoglimento dell’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla committente; -ha riconosciuto il diritto della committente al risarcimento del danno. Le critica della ricorrente non coglie la ratio della decisione sul punto, che non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità attraverso il motivo di ricorso come formulato. 6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA], altresì, la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della predetta controricorrente, di una somma ulteriore, pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei pre