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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20473/2026

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eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2960/2020depositata il 13/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026Claudio Fiorani e [OSCURATO:PERSONA] -soci dell’associazione nonriconosciuta [OSCURATO:PERSONA]-, avevano adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo ladeclaratoria di inefficacia del contratto con il quale [OSCURATO:PERSONA], giàlegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] l’unicoaeromobile della società al prezzo di € 10.000,00. [OSCURATO:PERSONA] avevagiustificato i propri poteri avanti al notaio con un verbale del consigliodirettivo dell’associazione in concreto inesistente, perché gli attori non viavevano mai partecipato. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito chiedendo ilrigetto della domanda o, in subordine, la condanna dell’associazione arimborsargli il prezzo pagato e a rifondergli tutte le spese successivesostenute. [OSCURATO:PERSONA] non si era costituito.Disposto il sequestro giudiziario del velivolo e svolta istruttoria conassunzione di prove e disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inefficace nei confronti degliLa Corte d’Appello di Bologna, adita da [OSCURATO:PERSONA], aveva riformatola sentenza di primo grado respingendo le domande degli attori, per leseguenti motivazioni:-in base a quanto previsto nello statuto dell’associazione, il presidentene aveva la legale rappresentanza, anche di fronte ai terzi, conconseguente possibilità di concludere contratti dovendosi applicare, inassenza di disposizioni specifiche per la rappresentanza, l’art.2298 c.c.;-il fatto che l’aeromobile venduto fosse l’unico dell’associazione nonera rilevante, essendo plausibile, dato lo stato dell’aeromobile acquistato,che la stessa lo volesse rivendere per acquistarne poi un altro (a fronte diuna spesa di € 10.000,00 per l’acquisto il nuovo proprietario avrebbe poisostenuto esborsi per oltre € 50.000,00 per sistemarlo); non vi eranoquindi motivi per ritenere che la vendita di un aeromobile in fase diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026manutenzione ad un prezzo doppio rispetto al costo di acquisto fosseoperazione contraria all’oggetto sociale, specie se si considera chel’Associazione era da lungo tempo inattiva per carenza di mezzi finanziari,come riconosciuto dagli stessi attori/appellati ;-dal contratto di acquisto dell’aeromobile emerge che [OSCURATO:PERSONA] autorizzato a contrarre senza bisogno preventivo dell’autorizzazionedell’assemblea dei soci, in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto; taliconsiderazioni non incidono sul comportamento tenuto dallo stesso neiconfronti degli altri associati o sulla commissione di illeciti da parte sua, ma riguardano solo la tutela del terzo che ha acquistato il bene da coluiche, quale Presidente dell’Associazione e suo legale rappresentante, avevail potere di contrarre con potere vincolante nei confronti essa e dei suoisoci .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in termini rispettoalla data dell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in discussione la sentenza d’appello per omessa, insufficientee contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia quali ilcontenuto integrale dello Statuto associativo in ordine ai poteri delpresidente e dell’assemblea ed il confronto tra gli art.13 e 15 delloStatuto .Secondo i ricorrenti, la Corte non avrebbe considerato il contenutodegli articoli richiamati né avrebbe tenuto conto del contenuto delloNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026Statuto nel suo complesso; diversamente, si sarebbe resa conto chel’art.13 attribuisce tutti i poteri e le decisioni inerenti alle operazioni e gliesclusione, non al presidente, al quale l’art.15 non attribuisce alcunpotere, salva la rappresentanza legale della società.Il fatto omesso, decisivo e discusso che i ricorrenti evidenziano e cheaffermano (nel corpo delle argomentazioni a sostegno del motivo)rilevante ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. sarebbe, appunto, la previsione dellatitolarità di tutti i poteri in capo all’assemblea, ai sensi dell’art.13 dellostatuto: il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’assemblea dei soci (che erano tre: i ricorrenti eGiancarlo [OSCURATO:PERSONA]) non si riunì e tantomeno ebbe a deliberare e autorizzarela vendita di cui si discute.Il motivo è inammissibile.L’orientamento interpretativo di questa Corte è consolidato nel ritenereche l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un vizio specifico -incidentesulla motivazione della decisione- denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, daintendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni o valutazioni: non sono quindi ammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo ai profili rilevati -cfr.Cass. n.22397/2019-.

La decisività del fatto omesso -che, se esaminato,avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia- deve essereevidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integrata da ungenerico riferimento all'omesso esame di elementi istruttori (anche inconsiderazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenza ditutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato ecomprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraversol’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare,senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato) -Numero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.27415/2018-.Ora, se si esamina il motivo di ricorso in esame alla luce delleindicazioni che precedono, si deve escludere l’esistenza dei presupposti dicensura delineati dall’art.360 n.5 c.p.c.La Corte di merito ha tenuto conto dell’esistenza dello Statuto, versato in atti , affermando che dalla sua lettura si apprende che”il Presidente è eletto dall’Assemblea ed ha la legale rappresentanzadell’Associazione”, ma nulla viene detto circa i suoi poteri dirappresentanza, né si fa cenno a limitazioni di sorta .Non è l’esistenza dell’art.13 dello statuto che viene in considerazionenella critica in esame ma la sua valorizzazione e interpretazione, che, se laCorte avesse, nella prospettazione dei ricorrenti, effettuato correttamentesecondo le loro indicazioni avrebbe posto in evidenza il ruolo centraledell’Assemblea e i limiti conseguenti del potere rappresentativo delPresidente.Non c’è un fatto storico omesso, nei termini richiesti dall’art.360 co 1n. 5 c.p.c., ma si mette in discussione l’attività interpretativa e valutativaoperata sullo Statuto dalla Corte, che non ne ha valorizzato quello che iricorrenti ritengono sia il suo reale contenuto con particolare riferimentoalla clausola

13.2. Con il secondo motivo di critica i ricorrenti lamentano l’ omessa oinsufficiente motivazione con violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale nell’interpretazione delle disposizioni dello Statuto associativoin particolare gli art.13 e 15 .Lo statuto dell’associazione non riconosciuta è espressione diautonomia negoziale ed è un accordo tra privati: quindi si applicano gliart.1362 e s. c.c.

La Corte di merito non avrebbe considerato il “contegno post-contrattuale” delle parti (in questo caso dei socifondatori) per dedurre la “volontà Comune” dei soci .

E’ un fattoNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026incontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia allegato alla vendita una deliberafalsa, ma proprio l’averlo fatto dimostra che, diversamente, egli nonavrebbe potuto vincolare l’associazione: la volontà dei soci nel prevederela necessità di un’autorizzazione a monte da parte dell’organo socialetitolare di tutti i poteri -l’Assemblea- a favore del Presidente, legalerappresentante ex art.15 dello Statuto, perché questi potesse porre inessere una qualche attività rilevante per l’associazione, avrebbe dovutocostituire il criterio guida per la Corte d’Appello.Il motivo è infondato, sia se lo si inquadri nell’ambito di operativitàdell’art.360 co 1 n. 3 c.p.c., sia se lo si inquadri, ancora, nel contesto dellacritica delineata dall’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.Si rileva che l’interpretazione dei documenti negoziali, effettuatatipicamente meritale, è quindi riservata al giudice del merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente per violazione -rilevante aisensi dell’art.360 n.3 c.p.c.- dei canoni di ermeneutica contrattuale, dadedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo incui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,oppure -nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.- in ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: al di fuoridelle situazioni indicate la critica alla ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti operata dal Giudice di merito si traduce nella meraproposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come taleinammissibile in sede di legittimità -così, di recente, Cass. n.353/2025;nello stesso senso Cass. n.24461/2005, Cass. n.2560/2007, Cass.n.14355/2016, Cass. n.11254/2018, Cass. n.7954/2020, Cass.n.3580/2021, Cass. n.10745/2022-.In concreto, la Corte d’Appello di Bologna: ha ritenuto che dalloStatuto della [OSCURATO:PERSONA] risultasse riconosciuto il potere di legalerappresentanza del Presidente ma nulla viene detto dei suoi poteri diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026rappresentanza, né si fa cenno a limitazioni di sorta , nemmeno inordine alla inibizione degli atti di straordinaria amministrazione, inquanto se davvero fosse stato questo l’intento dell’Associazione talelimitazione doveva essere espressamente prevista dallo Statuto ; haritenuto irrilevante il fatto che l’aeromobile venduto fosse l’unicodell’associazione, attese le sue condizioni e i costi di intervento per lamanutenzione necessaria, in considerazione del valore dato al bene dalconsulente tecnico d’ufficio all’epoca della vendita e dei costi sostenutidall’acquirente per ripararlo; ha ritenuto la non contrarietà della venditaall’oggetto sociale a fronte della situazione economica non ottimaledell’associazione; ha ritenuto smentita la carenza dei poteri del Presidentedal fatto che l’acquisto dell’aeromobile era stato effettuato il 23.4.2002 daGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dallo StatutoSociale , a dimostrazione della sua autorizzazione a contrarre senzanecessità di preventiva autorizzazione dell’Assemblea.Ora, sotto il profilo della violazione di legge, occorre dedurre l'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge.

Nel caso di specie, la prospettataviolazione del canone interpretativo di cui all’art.1362 co 2 c.c.,riguardante il comportamento complessivo delle parti anche posteriore allaapprovazione dello Statuto dell’Associazione non emerge dalragionamento della Corte d’Appello, né è adeguatamente individuata dairicorrenti, le cui critiche mirano più propriamente a colpire l’argomentaredel Giudice d’appello sotto il profilo dell'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione dei poteri degli organi dell’Associazione e, in particolare,ai limiti dei poteri rappresentativi del Presidente emergenti dalle clausolestatutarie- che è invece esterna all'esatta interpretazione della normarichiamata e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità al di fuori delle ipotesi di configurabilità di viziNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026inquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -cfr.

Cass. n.3340/2019e, di recente, Cass. n.7871/2025-.Sotto questo secondo profilo, richiamate le considerazioni svoltenell’esaminare il primo motivo di ricorso su che cosa si debba intendereper fatto omesso decisivo, se il fatto omesso si deve individuare nellafalsità della delibera assembleare allegata da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dicompravendita, non ne emerge la decisività ai fini della decisione: la Cortedi merito non ha ritenuto necessario l’assenso assembleare per operare lavendita e quindi non ha omesso di valorizzare la falsità del verbaleportante la delibera richiamata, bensì ne ha escluso la rilevanza, inquanto, appunto, non necessaria per giustificare i poteri, comunqueesistenti, del Presidente rispetto alla vendita effettuata.La Corte d’Appello di Bologna ha interpretato gli elementi istruttori ene ha dato una ricostruzione effettivamente motivata e plausibile,rientrante nell’esercizio delle sue prerogative meritali che, in assenza -perquanto sopra detto- di profili di violazione di legge, di omissioni rilevanti edi contraddizioni intrinseche insuperabili, non può essere rimessa indiscussione in sede di legittimità: nella sostanza le critiche solte dairicorrenti vorrebbero sostituire alla ricostruzione dei fatti e alla lorovalutazione, operate dalla Corte d’Appello, la propria ricostruzione e lapropria diversa valutazione, richiedendo a questa Corte una rivalutazionedel merito inammissibile in questa sede.3.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ Erronea classificazione dell’atto di vendita come inerenteall’oggetto sociale, ritenuta preminente rispetto alla classificazione comeRilevano i ricorrenti che l’ampiezza dei poteri riconosciuta dalla Corted’Appello al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], senza distinzione di limititra ordinaria e straordinaria amministrazione, priverebbe di senso, di ruoloe di funzione gli altri organi associativi. [OSCURATO:PERSONA], invece, nonNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026estenderebbe i poteri del Presidente al compimento di atti eccedentil’ordinaria amministrazione, poiché il mandato conferitogli sarebbegenerale, ex art.1708 co 2 c.c.

La vendita del velivolo avrebbe spogliato ilpatrimonio associativo del mezzo con cui raggiungere lo scopo sociale (eral’unico velivolo e, dopo l’acquisto, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenutoparecchie spese, per circa € 30.000,00: non si trattava affatto, quindi, diun rottame), una tale vendita andava inquadrata nella categoria degli attidi straordinaria amministrazione e sarebbe stata contraria alla volontàcomune dei contraenti.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non individuano in quale delle ipotesi a critica vincolatacontemplate dall’art.360 co 1 c.p.c. rientrerebbe la doglianza in esamema, sia che la si inquadri nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3c.p.c. (violazione o falsa applicazione di legge), sia che la si inquadrinell’ambito dell’art. 360 co 1 n.5 c.p.c., essa non può trovareaccoglimento.Sotto il primo profilo, i ricorrenti non individuano una specifica normache sarebbe stata violata o falsamente applicata dalla Corte di merito: nonè utile il richiamo al disposto dell’art. 1708 c.c., perché i poteri delPresidente dell’Associazione sono stati modellati dal Giudice d’appello, inprospettata assenza di indicazioni di senso diverso presenti nello Statuto,sul disposto dell’art. 2298 c.c. - senza proposizione di una critica specifica-; gli argomenti spesi nell’articolazione del motivo contestanol’interpretazione degli elementi istruttori e la ricostruzione dei fatti operatadalla Corte distrettuale e sarebbero potuto rientrare in un ambito criticorilevante ex art. 1362 e s. c.p.c., per il quale però non sono rispettate lenecessarie modalità di rilevazione esposte nell’esaminare il precedentemotivo di ricorso.Sotto il secondo profilo, non è identificato uno specifico fatto storicoomesso, discusso e di carattere decisivo ma, se questo si intendesseNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026individuato nell’essere il velivolo ceduto l’unico di proprietàdell’Associazione, non si tratterebbe di fatto omesso: la Corte d’Appello haspecificamente esaminato questa circostanza, ritenendola irrilevante, cosìcome ha dedotto le condizioni non ottimali del velivolo, tali da giustificareil prezzo di cessione, con richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio.Anche la critica in esame vorrebbe rimettere in discussione il meritodella decisione, con sostituzione della ricostruzione degli elementiistruttori proposta dai ricorrenti a quella operata dalla Corte con supportoargomentativo idoneo a costituire il minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014-: anche inquesto caso la rivalutazione che si chiede a questa Corte è meritale ed èinammissibile in sede di legittimità.4.

Con il quarto motivo di critica i ricorrenti contestano la sentenzadella Corte d’Appello di Bologna per Omessa contraddittoria ed erroneamotivazione su un fatto decisivo della controversia, quale la legittimazionedel presidente dell’associazione a partecipare all’atto di vendita delvelivolo se munito della medesima legittimazione avuta per partecipareall’atto di acquisto del medesimo velivolo .Rilevano i ricorrenti che, contrariamente a quanto risulta dalladecisione, nell’atto di acquisto dell’aeromobile si allegava specificamentela fonte del potere di rappresentanza del Presidente come autorizzato invirtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale ed in esecuzione delladelibera del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2002 ; la Corte d’Appelloavrebbe dato conto di questa precisazione, riportando solo la prima parte;così facendo essa avrebbe omesso di rilevare che la prima partedell’espressione, effettivamente riportata, si riferiva al potere di firma delPresidente quale legale rappresentante dell’Associazione, mentre laseconda parte, rimasta negletta, si riferiva alla necessaria legittimazioneproveniente dagli organi sociali che il Presidente doveva avere; questaspecificazione riporterebbe all’art.13 dello Statuto, a nulla rilevando che viNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026si parli di Consiglio Direttivo invece che di Assemblea, dato che icomponenti erano gli stessi soci fondatori.Il motivo, inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5c.p.c., è infondato.Anche la critica in esame non identifica un reale fatto storico omesso,decisivo, ma sollecita una diversa interpretazione del contenutogiustificativo dei poteri del Presidente dell’Associazione riportato nell’attodi acquisto dell’aeromobile, funzionale a confermarne i limiti nonriconosciuti dalla Corte d’Appello, limiti da riscontrare, invece (secondo laparte ricorrente), anche in relazione alla vendita oggetto di controversia.Se anche, infatti, si ritenesse di poter qualificare come fatto storicoomesso il riferimento, nell’atto, pure all’ esecuzione della deliberadel Consiglio Direttivo del 26 marzo 2002 , come fonte giustificativa deipoteri del Presidente, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, larilevanza del fatto non sarebbe diretta, ma richiederebbe una suavalutazione nell’ambito delle disposizioni statutarie, in particolare, dell’art.13 cit., con l’ulteriore necessario passaggio, ancora valutativo, dellaassimilazione all’Assemblea dell’Associazione del [OSCURATO:PERSONA].5.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Cavinato, in solido fra loro, al pagamento in favore di MircoMelloni e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2960/2020depositata il 13/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026Claudio Fiorani e [OSCURATO:PERSONA] -soci dell’associazione nonriconosciuta [OSCURATO:PERSONA]-, avevano adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo ladeclaratoria di inefficacia del contratto con il quale [OSCURATO:PERSONA], giàlegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] l’unicoaeromobile della società al prezzo di € 10.000,00. [OSCURATO:PERSONA] avevagiustificato i propri poteri avanti al notaio con un verbale del consigliodirettivo dell’associazione in concreto inesistente, perché gli attori non viavevano mai partecipato. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito chiedendo ilrigetto della domanda o, in subordine, la condanna dell’associazione arimborsargli il prezzo pagato e a rifondergli tutte le spese successivesostenute. [OSCURATO:PERSONA] non si era costituito.Disposto il sequestro giudiziario del velivolo e svolta istruttoria conassunzione di prove e disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inefficace nei confronti degliLa Corte d’Appello di Bologna, adita da [OSCURATO:PERSONA], aveva riformatola sentenza di primo grado respingendo le domande degli attori, per leseguenti motivazioni:-in base a quanto previsto nello statuto dell’associazione, il presidentene aveva la legale rappresentanza, anche di fronte ai terzi, conconseguente possibilità di concludere contratti dovendosi applicare, inassenza di disposizioni specifiche per la rappresentanza, l’art.2298 c.c.;-il fatto che l’aeromobile venduto fosse l’unico dell’associazione nonera rilevante, essendo plausibile, dato lo stato dell’aeromobile acquistato,che la stessa lo volesse rivendere per acquistarne poi un altro (a fronte diuna spesa di € 10.000,00 per l’acquisto il nuovo proprietario avrebbe poisostenuto esborsi per oltre € 50.000,00 per sistemarlo); non vi eranoquindi motivi per ritenere che la vendita di un aeromobile in fase diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026manutenzione ad un prezzo doppio rispetto al costo di acquisto fosseoperazione contraria all’oggetto sociale, specie se si considera chel’Associazione era da lungo tempo inattiva per carenza di mezzi finanziari,come riconosciuto dagli stessi attori/appellati ;-dal contratto di acquisto dell’aeromobile emerge che [OSCURATO:PERSONA] autorizzato a contrarre senza bisogno preventivo dell’autorizzazionedell’assemblea dei soci, in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto; taliconsiderazioni non incidono sul comportamento tenuto dallo stesso neiconfronti degli altri associati o sulla commissione di illeciti da parte sua, ma riguardano solo la tutela del terzo che ha acquistato il bene da coluiche, quale Presidente dell’Associazione e suo legale rappresentante, avevail potere di contrarre con potere vincolante nei confronti essa e dei suoisoci .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in termini rispettoalla data dell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in discussione la sentenza d’appello per omessa, insufficientee contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia quali ilcontenuto integrale dello Statuto associativo in ordine ai poteri delpresidente e dell’assemblea ed il confronto tra gli art.13 e 15 delloStatuto .Secondo i ricorrenti, la Corte non avrebbe considerato il contenutodegli articoli richiamati né avrebbe tenuto conto del contenuto delloNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026Statuto nel suo complesso; diversamente, si sarebbe resa conto chel’art.13 attribuisce tutti i poteri e le decisioni inerenti alle operazioni e gliesclusione, non al presidente, al quale l’art.15 non attribuisce alcunpotere, salva la rappresentanza legale della società.Il fatto omesso, decisivo e discusso che i ricorrenti evidenziano e cheaffermano (nel corpo delle argomentazioni a sostegno del motivo)rilevante ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. sarebbe, appunto, la previsione dellatitolarità di tutti i poteri in capo all’assemblea, ai sensi dell’art.13 dellostatuto: il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’assemblea dei soci (che erano tre: i ricorrenti eGiancarlo [OSCURATO:PERSONA]) non si riunì e tantomeno ebbe a deliberare e autorizzarela vendita di cui si discute.Il motivo è inammissibile.L’orientamento interpretativo di questa Corte è consolidato nel ritenereche l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un vizio specifico -incidentesulla motivazione della decisione- denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, daintendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni o valutazioni: non sono quindi ammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo ai profili rilevati -cfr.Cass. n.22397/2019-. La decisività del fatto omesso -che, se esaminato,avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia- deve essereevidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integrata da ungenerico riferimento all'omesso esame di elementi istruttori (anche inconsiderazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenza ditutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato ecomprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraversol’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare,senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato) -Numero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.27415/2018-.Ora, se si esamina il motivo di ricorso in esame alla luce delleindicazioni che precedono, si deve escludere l’esistenza dei presupposti dicensura delineati dall’art.360 n.5 c.p.c.La Corte di merito ha tenuto conto dell’esistenza dello Statuto, versato in atti , affermando che dalla sua lettura si apprende che”il Presidente è eletto dall’Assemblea ed ha la legale rappresentanzadell’Associazione”, ma nulla viene detto circa i suoi poteri dirappresentanza, né si fa cenno a limitazioni di sorta .Non è l’esistenza dell’art.13 dello statuto che viene in considerazionenella critica in esame ma la sua valorizzazione e interpretazione, che, se laCorte avesse, nella prospettazione dei ricorrenti, effettuato correttamentesecondo le loro indicazioni avrebbe posto in evidenza il ruolo centraledell’Assemblea e i limiti conseguenti del potere rappresentativo delPresidente.Non c’è un fatto storico omesso, nei termini richiesti dall’art.360 co 1n. 5 c.p.c., ma si mette in discussione l’attività interpretativa e valutativaoperata sullo Statuto dalla Corte, che non ne ha valorizzato quello che iricorrenti ritengono sia il suo reale contenuto con particolare riferimentoalla clausola 13.2. Con il secondo motivo di critica i ricorrenti lamentano l’ omessa oinsufficiente motivazione con violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale nell’interpretazione delle disposizioni dello Statuto associativoin particolare gli art.13 e 15 .Lo statuto dell’associazione non riconosciuta è espressione diautonomia negoziale ed è un accordo tra privati: quindi si applicano gliart.1362 e s. c.c. La Corte di merito non avrebbe considerato il “contegno post-contrattuale” delle parti (in questo caso dei socifondatori) per dedurre la “volontà Comune” dei soci . E’ un fattoNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026incontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia allegato alla vendita una deliberafalsa, ma proprio l’averlo fatto dimostra che, diversamente, egli nonavrebbe potuto vincolare l’associazione: la volontà dei soci nel prevederela necessità di un’autorizzazione a monte da parte dell’organo socialetitolare di tutti i poteri -l’Assemblea- a favore del Presidente, legalerappresentante ex art.15 dello Statuto, perché questi potesse porre inessere una qualche attività rilevante per l’associazione, avrebbe dovutocostituire il criterio guida per la Corte d’Appello.Il motivo è infondato, sia se lo si inquadri nell’ambito di operativitàdell’art.360 co 1 n. 3 c.p.c., sia se lo si inquadri, ancora, nel contesto dellacritica delineata dall’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.Si rileva che l’interpretazione dei documenti negoziali, effettuatatipicamente meritale, è quindi riservata al giudice del merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente per violazione -rilevante aisensi dell’art.360 n.3 c.p.c.- dei canoni di ermeneutica contrattuale, dadedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo incui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,oppure -nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.- in ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: al di fuoridelle situazioni indicate la critica alla ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti operata dal Giudice di merito si traduce nella meraproposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come taleinammissibile in sede di legittimità -così, di recente, Cass. n.353/2025;nello stesso senso Cass. n.24461/2005, Cass. n.2560/2007, Cass.n.14355/2016, Cass. n.11254/2018, Cass. n.7954/2020, Cass.n.3580/2021, Cass. n.10745/2022-.In concreto, la Corte d’Appello di Bologna: ha ritenuto che dalloStatuto della [OSCURATO:PERSONA] risultasse riconosciuto il potere di legalerappresentanza del Presidente ma nulla viene detto dei suoi poteri diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026rappresentanza, né si fa cenno a limitazioni di sorta , nemmeno inordine alla inibizione degli atti di straordinaria amministrazione, inquanto se davvero fosse stato questo l’intento dell’Associazione talelimitazione doveva essere espressamente prevista dallo Statuto ; haritenuto irrilevante il fatto che l’aeromobile venduto fosse l’unicodell’associazione, attese le sue condizioni e i costi di intervento per lamanutenzione necessaria, in considerazione del valore dato al bene dalconsulente tecnico d’ufficio all’epoca della vendita e dei costi sostenutidall’acquirente per ripararlo; ha ritenuto la non contrarietà della venditaall’oggetto sociale a fronte della situazione economica non ottimaledell’associazione; ha ritenuto smentita la carenza dei poteri del Presidentedal fatto che l’acquisto dell’aeromobile era stato effettuato il 23.4.2002 daGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dallo StatutoSociale , a dimostrazione della sua autorizzazione a contrarre senzanecessità di preventiva autorizzazione dell’Assemblea.Ora, sotto il profilo della violazione di legge, occorre dedurre l'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge. Nel caso di specie, la prospettataviolazione del canone interpretativo di cui all’art.1362 co 2 c.c.,riguardante il comportamento complessivo delle parti anche posteriore allaapprovazione dello Statuto dell’Associazione non emerge dalragionamento della Corte d’Appello, né è adeguatamente individuata dairicorrenti, le cui critiche mirano più propriamente a colpire l’argomentaredel Giudice d’appello sotto il profilo dell'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione dei poteri degli organi dell’Associazione e, in particolare,ai limiti dei poteri rappresentativi del Presidente emergenti dalle clausolestatutarie- che è invece esterna all'esatta interpretazione della normarichiamata e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità al di fuori delle ipotesi di configurabilità di viziNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026inquadrabili nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -cfr. Cass. n.3340/2019e, di recente, Cass. n.7871/2025-.Sotto questo secondo profilo, richiamate le considerazioni svoltenell’esaminare il primo motivo di ricorso su che cosa si debba intendereper fatto omesso decisivo, se il fatto omesso si deve individuare nellafalsità della delibera assembleare allegata da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dicompravendita, non ne emerge la decisività ai fini della decisione: la Cortedi merito non ha ritenuto necessario l’assenso assembleare per operare lavendita e quindi non ha omesso di valorizzare la falsità del verbaleportante la delibera richiamata, bensì ne ha escluso la rilevanza, inquanto, appunto, non necessaria per giustificare i poteri, comunqueesistenti, del Presidente rispetto alla vendita effettuata.La Corte d’Appello di Bologna ha interpretato gli elementi istruttori ene ha dato una ricostruzione effettivamente motivata e plausibile,rientrante nell’esercizio delle sue prerogative meritali che, in assenza -perquanto sopra detto- di profili di violazione di legge, di omissioni rilevanti edi contraddizioni intrinseche insuperabili, non può essere rimessa indiscussione in sede di legittimità: nella sostanza le critiche solte dairicorrenti vorrebbero sostituire alla ricostruzione dei fatti e alla lorovalutazione, operate dalla Corte d’Appello, la propria ricostruzione e lapropria diversa valutazione, richiedendo a questa Corte una rivalutazionedel merito inammissibile in questa sede.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ Erronea classificazione dell’atto di vendita come inerenteall’oggetto sociale, ritenuta preminente rispetto alla classificazione comeRilevano i ricorrenti che l’ampiezza dei poteri riconosciuta dalla Corted’Appello al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], senza distinzione di limititra ordinaria e straordinaria amministrazione, priverebbe di senso, di ruoloe di funzione gli altri organi associativi. [OSCURATO:PERSONA], invece, nonNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026estenderebbe i poteri del Presidente al compimento di atti eccedentil’ordinaria amministrazione, poiché il mandato conferitogli sarebbegenerale, ex art.1708 co 2 c.c. La vendita del velivolo avrebbe spogliato ilpatrimonio associativo del mezzo con cui raggiungere lo scopo sociale (eral’unico velivolo e, dopo l’acquisto, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenutoparecchie spese, per circa € 30.000,00: non si trattava affatto, quindi, diun rottame), una tale vendita andava inquadrata nella categoria degli attidi straordinaria amministrazione e sarebbe stata contraria alla volontàcomune dei contraenti.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non individuano in quale delle ipotesi a critica vincolatacontemplate dall’art.360 co 1 c.p.c. rientrerebbe la doglianza in esamema, sia che la si inquadri nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 3c.p.c. (violazione o falsa applicazione di legge), sia che la si inquadrinell’ambito dell’art. 360 co 1 n.5 c.p.c., essa non può trovareaccoglimento.Sotto il primo profilo, i ricorrenti non individuano una specifica normache sarebbe stata violata o falsamente applicata dalla Corte di merito: nonè utile il richiamo al disposto dell’art. 1708 c.c., perché i poteri delPresidente dell’Associazione sono stati modellati dal Giudice d’appello, inprospettata assenza di indicazioni di senso diverso presenti nello Statuto,sul disposto dell’art. 2298 c.c. - senza proposizione di una critica specifica-; gli argomenti spesi nell’articolazione del motivo contestanol’interpretazione degli elementi istruttori e la ricostruzione dei fatti operatadalla Corte distrettuale e sarebbero potuto rientrare in un ambito criticorilevante ex art. 1362 e s. c.p.c., per il quale però non sono rispettate lenecessarie modalità di rilevazione esposte nell’esaminare il precedentemotivo di ricorso.Sotto il secondo profilo, non è identificato uno specifico fatto storicoomesso, discusso e di carattere decisivo ma, se questo si intendesseNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026individuato nell’essere il velivolo ceduto l’unico di proprietàdell’Associazione, non si tratterebbe di fatto omesso: la Corte d’Appello haspecificamente esaminato questa circostanza, ritenendola irrilevante, cosìcome ha dedotto le condizioni non ottimali del velivolo, tali da giustificareil prezzo di cessione, con richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio.Anche la critica in esame vorrebbe rimettere in discussione il meritodella decisione, con sostituzione della ricostruzione degli elementiistruttori proposta dai ricorrenti a quella operata dalla Corte con supportoargomentativo idoneo a costituire il minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014-: anche inquesto caso la rivalutazione che si chiede a questa Corte è meritale ed èinammissibile in sede di legittimità.4. Con il quarto motivo di critica i ricorrenti contestano la sentenzadella Corte d’Appello di Bologna per Omessa contraddittoria ed erroneamotivazione su un fatto decisivo della controversia, quale la legittimazionedel presidente dell’associazione a partecipare all’atto di vendita delvelivolo se munito della medesima legittimazione avuta per partecipareall’atto di acquisto del medesimo velivolo .Rilevano i ricorrenti che, contrariamente a quanto risulta dalladecisione, nell’atto di acquisto dell’aeromobile si allegava specificamentela fonte del potere di rappresentanza del Presidente come autorizzato invirtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale ed in esecuzione delladelibera del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2002 ; la Corte d’Appelloavrebbe dato conto di questa precisazione, riportando solo la prima parte;così facendo essa avrebbe omesso di rilevare che la prima partedell’espressione, effettivamente riportata, si riferiva al potere di firma delPresidente quale legale rappresentante dell’Associazione, mentre laseconda parte, rimasta negletta, si riferiva alla necessaria legittimazioneproveniente dagli organi sociali che il Presidente doveva avere; questaspecificazione riporterebbe all’art.13 dello Statuto, a nulla rilevando che viNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026si parli di Consiglio Direttivo invece che di Assemblea, dato che icomponenti erano gli stessi soci fondatori.Il motivo, inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5c.p.c., è infondato.Anche la critica in esame non identifica un reale fatto storico omesso,decisivo, ma sollecita una diversa interpretazione del contenutogiustificativo dei poteri del Presidente dell’Associazione riportato nell’attodi acquisto dell’aeromobile, funzionale a confermarne i limiti nonriconosciuti dalla Corte d’Appello, limiti da riscontrare, invece (secondo laparte ricorrente), anche in relazione alla vendita oggetto di controversia.Se anche, infatti, si ritenesse di poter qualificare come fatto storicoomesso il riferimento, nell’atto, pure all’ esecuzione della deliberadel Consiglio Direttivo del 26 marzo 2002 , come fonte giustificativa deipoteri del Presidente, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, larilevanza del fatto non sarebbe diretta, ma richiederebbe una suavalutazione nell’ambito delle disposizioni statutarie, in particolare, dell’art.13 cit., con l’ulteriore necessario passaggio, ancora valutativo, dellaassimilazione all’Assemblea dell’Associazione del [OSCURATO:PERSONA].5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Cavinato, in solido fra loro, al pagamento in favore di MircoMelloni e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio diNumero registro generale 15415/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 20473/2026Data pubblicazione 17/06/2026legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso