CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 2026
Cassazione n. 24669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via C. Poma n. 2, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7, presso loNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026studio legale Frisina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bongiorno- controricorrente principale e ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], (cheha incorporato [OSCURATO:SOCIETA].)elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 88, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamentedomiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lostudio Grez, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l.- intimata -avverso la sentenza n. 1076/2018 della Corte d’Appello diBologna, depositata il 19.4.2018;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento parziale dei ricorsi;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] (per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per delegadell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (per delegadell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Giacometti [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA],dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Rimini del9.10.2003, propose azione revocatoria ex art. 67, comma 2,legge fall. (e art. 49 d.lgs. n. 270 del 1998) nei confronti diEfibanca S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e di altre banche([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Monte dei Paschi di SienaS.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA].), facenti parte diun pool che aveva erogato alla debitrice, mediante accredito inconto corrente, un finanziamento per complessivi 17 miliardi dilire (pari ad € 8.779.767,28), in virtù di un contratto di stipulatoin data 15.5.2001.La procedura attrice allegò, a sostegno della domanda,che la debitrice aveva eseguito rimborsi del finanziamento in piùoccasioni, tra il 15.11.2002 e il 6.12.2002 per circa € 9.000.000,con pagamenti effettuati a [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcapofila del pool, di cui deduceva che fosse a conoscenza dellostato di insolvenza, al pari delle altre banche, nei cui confrontila domanda venne proposta in via alternativa e in misuralimitata agli importi a ciascuna poi riversati da [OSCURATO:SOCIETA]Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice raggiunsecon la sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un accordo transattivo,avente ad oggetto un più ampio contenzioso tra le due parti.Il Tribunale di Rimini, fatte proprie le conclusioni dellaesperita c.t.u., rigettò la domanda, ritenendo non provata laconoscenza dello stato di insolvenza prima del 6.3.2003, datadi pubblicazione sul sito della CONSOB della relazionetrimestrale di gruppo al 31.12.2002; relazione nella quale quellostato dell’impresa era risultato palese.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026La Corte di appello di Bologna, accogliendo l’impugnazionedell’[OSCURATO:PERSONA], ritenne invece fondata ladomanda svolta nei confronti della banca capofila,condannandola a pagare l’importo capitale di € 8.992.196, oltreagli interessi legali dalla domanda al saldo, retrodatando laconoscenza dello stato di insolvenza al secondo semestre del2002 e, quindi, in data precedente rispetto ai pagamentieffettuali nel novembre e nel dicembre di quell’anno.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] BPMS.p.A. (subentrato a [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso percassazione articolato in sei motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SportS.p.A. si è difesa con controricorso, contenente anche un motivodi ricorso incidentale condizionato (rivolto nei confronti dellealtre banche, per il caso in cui dovesse essere rimessa indiscussione la legittimazione passiva esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] BPMS.p.A.).[OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata a Cassa di Risparmio diSavona S.p.A.), si è difesa con controricorso e ha propostoricorso incidentale articolato anch’esso in sei motivi.Altrettanto hanno fatto [OSCURATO:SOCIETA]., il cui ricorsoincidentale è articolato in sette motivi, e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata già in appello anche nelle posizionidi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] ToscanaS.p.A.), con cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa da ciascunricorso incidentale con altrettanti controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato unsecondo controricorso.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha incorporatoCassa di [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Tutte le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa prima della camera di consiglio originariamentefissata per il 27.2.2025.A seguito di un rinvio a nuovo ruolo, l’AmministrazioneStraordinaria e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. hannopresentato ulteriore memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 30681/2025, è statafissata l’odierna udienza pubblica di discussione, essendosiritenute di particolare rilevanza nomofilattica le questioni didiritto concernenti, da un lato, l’individuazione del soggettopassivo dell’azione revocatoria dei pagamenti nel caso difinanziamento concesso da un pool di banche guidate da unacapofila e, dall’altro lato, gli effetti dell’accordo transattivointervenuto tra la procedura concorsuale e una delle banchepartecipanti al pool, diversa dalla capofila.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero harassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento parziale delricorso principale e dei ricorsi incidentali delle banche, nonchéper l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato dellaAmministrazione Straordinaria, mentre le parti costituite hannotutte depositato ulteriore memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi quattro motivi del ricorso principale sono volti acontestare la sentenza impugnata nella parte in cui la corteterritoriale ha accertato la conoscenza dello stato di insolvenzadi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel tempo in cui [OSCURATO:SOCIETA].,quale capofila del pool, ricevette i pagamenti oggetto di azionerevocatoria.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Essi sono così rubricati:1.1. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e2729 c.c., nonché dell’art. 67 legge fall., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. (error in iudicando)»;1.2. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (error in procedendo)»;1.3. «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (error in procedendo)»;1.4. «nullità della sentenza e del procedimento perviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonchédell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (error in procedendo)».2. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 70 legge fall.,nonché dell’art. 1188 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. (error in iudicando)».Con questo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. pone la questionedella legittimazione passiva nell’azione revocatoria esperitadall’[OSCURATO:PERSONA], che, secondo la ricorrente,avrebbe dovuto essere accolta, tutt’al più, nei confronti diciascuna banca partecipante al pool e per gli importi ad ognunariversati.3. Il sesto e ultimo motivo del ricorso principale denuncia«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.».Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026La ricorrente principale si duole che la corte d’appello nonabbia «minimamente considerato», ai fini della decisioneassunta, il fatto pacifico che tra la procedura concorsuale eIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuto un accordo transattivo,di cui l’attrice non ha prodotto in giudizio il testo integrale.4. [OSCURATO:SOCIETA]., nel mentre dichiara di«condividere i motivi di impugnazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]»,propone a sua volta propri motivi di ricorso incidentale diretti aottenere la cassazione dell’accoglimento della domanda dellaprocedura concorsuale.Bisogna preliminarmente precisare che le banchecontroricorrenti, sebbene non soccombenti rispetto alladomanda proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (che èstata accolta solo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].), sonolegittimate ad impugnare la sentenza, in quanto parti delprocesso, e hanno interesse a farlo, sia perché la decisione sullaloro legittimazione passiva è ancora sub iudice (quinto motivodel ricorso principale), sia comunque perché nella sentenza si fa«salvo il regresso nei rapporti interni con le altre banchefinanziatrici» (regresso che non potrebbe esserci in caso dirigetto dell’azione revocatoria).I ricorsi incidentali della banche vanno dunque qualificaticome ricorsi adesivi, quanto alle censure corrispondenti a quelleproposte dalla ricorrente principale (Cass. n. 6154/2024), fermala facoltà di chiedere la cassazione anche per ragioni diverse eaggiuntive (Cass. nn. 24155/2017; 26505/2009).4.1. Ed è appunto su un profilo diverso da quelli coltivatida [OSCURATO:SOCIETA]. che si concentrano i primi due motivi delricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].:Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/20264.1.1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 69-bis legge fall. e degli artt. 150 e 153d.lgs. n. 5 del 2006 (art. 360, n. 3, c.p.c.) – decadenza eprescrizione dell’azione revocatoria»;4.1.2. Il secondo motivo prospetta «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2903 c.c. e dell’art. 49 d.lgs. n. 270 del1999 (art. 360, n. 3, c.p.c.) – prescrizione quinquennale».4.2. Il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. riprende la questione degli effetti sul presenteprocesso della transazione intervenuta tra l’AmministrazioneStraordinaria e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed è così rubricato:«violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. e dell’art.2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».4.3. I motivi quarto, quinto e sesto aggrediscono lasentenza impugnata con riferimento alla decisione assunta sullaconoscenza dello stato di insolvenza al tempo dei pagamentioggetto di azione revocatoria.4.3.1. In particolare, il quarto motivo prospetta «nullitàdella sentenza per violazione e degli artt. 2697 c.c., 101, 115 e116 c.p.c. e degli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost, (art. 360, n. 4,c.p.c.)».4.3.2. Il quinto motivo denuncia «omessa motivazione suun punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.)».4.3.3. Il sesto motivo censura «violazione dell’art. 2929c.c. – nella parte in cui impone che gli indizi siano “concordanti”e “gravi” – e dell’art. 67 legge fall. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».4.4. Il settimo e ultimo motivo del ricorso incidentale diICCREA [OSCURATO:SOCIETA]. è volto a contestare la condanna,Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026pronunciata anche nei suoi confronti, alla rifusione delle spesedi lite e, infatti, è così rubricato: «violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. premette al ricorsoincidentale l’affermazione di «condividere i motivi diimpugnazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA].», ma formulandouna esplicita eccezione per il quinto motivo, con cui la ricorrenteprincipale intende rimettere in discussione la proprialegittimazione passiva in via esclusiva, affermata dalla corted’appello.5.1. I primi cinque motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. censurano tutti, sotto diversi profili,l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza,premessa dell’accoglimento dell’azione revocatoria nei confrontidella banca capofila del pool:5.1.1. il primo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 101, 115 e 116 c.p.c., 24 e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115e 118 disp. att. c.p.c., 345 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.»;5.1.2. il secondo motivo prospetta «violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(quest’ultimo, sotto il profilo dell’inesistenza e/o meraapparenza della motivazione)»;5.1.3. il terzo motivo prosegue denunciando «omessoesame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggettoNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.»;5.1.4. il quarto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.»;5.1.5. il quinto motivo conclude la serie denunciando«violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, leggefall., nonché dell’art. 2929 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».5.2. Il sesto e ultimo motivo concerne, invece, laquestione degli effetti della transazione intervenuta con [OSCURATO:SOCIETA]. sull’esito dell’azione svolta dalla proceduraconcorsuale ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1304 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.».6. Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A. dedica una parte della illustrazione alla confutazione delquinto motivo di ricorso principale e contiene cinque motivi diricorso incidentale di contenuto analogo a quello dei ricorsi dellealtre banche.6.1. I primi quattro motivi riguardano e censuranol’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza:6.1.1. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., 115 c.p.c., 67 legge fall. con riguardo airequisiti della gravità, precisione e concordanza degli indizi sucui la Corte d’appello di Bologna ha fondato il proprio giudiziopresuntivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»;6.1.2. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la CorteNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026d’appello di Bologna omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»6.1.3. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e132 [c.p.c.], per la sussistenza di una motivazione apparente(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;6.1.4. «violazione degli artt. 115, 345 c.p.c. e 118 disp.Corte d’appello di Bologna ritenuto esistente la scientiadecoctionis sulla scorta di precedenti giurisprudenziali non6.2. Il quinto motivo riprende la questione sollevata conriguardo alla transazione conclusa con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edenuncia «omesso esame del fatto decisivo costituitodall’intervenuta transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».7. Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] SportS.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], svolto «per ladenegata ipotesi di accoglimento del quinto motivo di ricorso[principale]», denuncia «violazione e/o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 1703, 1388, 1188 c.c. e dell’art.67 legge fall. nella alternativa interpretazione possibile, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».8. Occorre prendere le mosse dall’esame dei primi duemotivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., in quantopotenzialmente idonei – ove accolti – ad assorbire ogni altraquestione.I due motivi sono infondati.8.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 69-bislegge fall., sul presupposto che esso trovi applicazione, nel casodi specie, alla luce delle norme transitorie contenute negli artt.150 e 153 d.lgs. n. 5 del 2006.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Sennonché non vi è alcun motivo per discostarsi dal giàaffermato orientamento secondo cui «la mancanza di unespresso riferimento, nell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006,(anche) alle procedure di amministrazione straordinaria,accanto alle procedure fallimentari e di concordato preventivo,non impedisce di ritenere, secondo una interpretazionesistematica degli istituti, che anche esse, in quanto procedureconcorsuali, continuino ad essere regolate, per quanto quirileva, dalla legge anteriore, laddove instaurate, come le altre,anteriormente al 16.7.2006, con conseguente esclusionedell’applicabilità degli innovativi termini di prescrizione edecadenza dell’azione revocatoria introdotti nell’art. 69-bisl.fall.» (Cass. n. 27454/2024, pronunciata proprio su altroricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della medesimaAmministrazione Straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).A ulteriore conferma della correttezza del decisum dellacorte d’appello felsinea, è stato di recente statuito che «ladisciplina dell’amministrazione straordinaria costituiscedisciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplinagenerale del fallimento; sicché una norma generale entrata invigore successivamente (luglio 2006) non può derogare a unaprecedente disciplina speciale, che pertanto sopravvive nellasua portata regolatoria»; con la conseguenza che«all’Amministrazione straordinaria non è applicabile alcuntermine di cui all’art. 69-bis comma 1 l. fall., per la proposizionedi azioni di massa. Si rende, invero, applicabile la disciplina dellaprescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, per la quale –in difetto del regime dell’art. 69-bis l. fall. o di altra normaspecifica – deve operarsi (come per i fallimenti dichiarati sottoil vigore della disciplina previgente il d. lgs. n. 5/2006) un rinvioalla disciplina della prescrizione di cui all’art. 2903 cod. civ.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026previsto per l’azione revocatoria ordinaria, rinvio operato “in viaanalogica”» (Cass. n. 7056/2025).8.2. Il secondo motivo prospetta, appunto, la violazionedell’art. 2903 c.c. e dell’art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999,sostenendo che il dies a quo della prescrizione quinquennaledell’azione revocatoria avrebbe dovuto essere individuato nelladata della dichiarazione dello stato di insolvenza (9.10.2003) enon in quella della nomina dei commissari straordinari, comeritenuto dal giudice del merito.Ma il motivo è infondato, perché la decisione impugnata èconforme a diritto, pur dovendosene correggere la motivazione(art. 384, comma 4, c.p.c.).Infatti, si deve anche in questo caso tenere fermol’orientamento già espresso da questa Corte, laddove si èstatuito che «il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azionerevocatoria da parte di una società in amministrazionestraordinaria decorre dal momento dell’approvazione delprogramma di cessione dei beni aziendali e non dalla nominadel commissario straordinario, come invece avveniva in basealla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979; difattil’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l’azionerevocatoria fallimentare può essere proposta dal commissariostraordinario “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di unprogramma di cessione dei complessi aziendali”, prevedel’avveramento di una specifica condizione per l’eserciziodell’azione stessa» (Cass. 35272/2023; conf. Cass. nn.31194/2018; 21516/2017).La motivazione può e deve essere corretta in questa sede,perché ciò non richiede un diverso apprezzamento del fatto,posto che l’approvazione del programma di cessione dei beniaziendali non può che essere successivo alla nomina deiNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026commissari straordinari (che quel programma hanno il compitodi redigere: art. 54 d.lgs. n. 270 del 1999) e che l’ulteriorespostamento in avanti nel tempo del dies a quo per ladecorrenza del termine di prescrizione non può che confortare,a fortiori, il rigetto della relativa eccezione.Né si può sostenere, come propone [OSCURATO:SOCIETA].,che l’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999 contenga unaspecifica ed esplicita disposizione sulla decorrenza del terminedi prescrizione, individuandola proprio nel giorno della«dichiarazione dello stato di insolvenza». Quella disposizione,infatti, non è diretta a regolare il termine di prescrizione dellaazione revocatoria, bensì il computo del termine a ritroso per ladelimitazione del periodo sospetto entro il quale devono esserecompiuti gli atti dell’imprenditore per essere potenzialmenterevocabili.9. La seconda questione da trattare, in ordine di priorità,è quella relativa all’individuazione del soggetto passivodell’azione revocatoria dei pagamenti nel caso di finanziamentoin pool di banche guidate da una capofila.Viene quindi in esame il quinto motivo del ricorsoprincipale, che contesta la soluzione adottata in proposito dallaCorte d’appello di Bologna, che ha individuato proprio in [OSCURATO:SOCIETA]. l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria, inquanto «“[OSCURATO:PERSONA]” e primo accipiens destinatario deipagamenti», salva la possibilità di ridistribuire tra le altrebanche, «secondo gli accordi interni», le somme di rispettivaspettanza.9.1. Il motivo è inammissibile, perché la questione postala ricorrente principale non denuncia la violazione dei canonilegali di ermeneutica contrattuale.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Il contratto di finanziamento bancario in pool, non avendouna disciplina legale propria, può ben essere congegnato dalleparti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della«[OSCURATO:PERSONA]», in modo che questa rimanga l’unicainterlocutrice diretta nei confronti della parte finanziata, puragendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici. In talcaso, anche il pagamento delle somme a titolo di restituzionedel mutuo risulta imputabile alla banca capofila del pool e, diconseguenza, essa sarà l’unica legittimata passiva dell’azionerevocatoria volta al recupero di quelle somme.La sentenza qui impugnata presuppone un’interpretazionein questo senso del contratto da cui origina la presente causa,che avrebbe potuto essere eventualmente impugnata perviolazione degli artt. 1362 e ss. c.c. oppure sotto il profilo dellacarenza motivazionale (nei limiti e nei modi in cui tali vizipossono essere denunciati in sede di legittimità: v., ex multis,Cass. n. 353/2025 e Cass. S.u. n. 8053/2014). Ma, senza talepassaggio intermedio, la sentenza impugnata, proprio perchéincentrata su una determinata interpretazione del contratto,non può essere censurata per (nel senso che non incorre in)violazione dell’art. 67 legge fall., né tanto meno dell’art. 70,comma 1, legge fall., che non è applicabile, ratione temporis,nel presente processo, sempre in virtù dell’art. 150 d.lgs. n. 5del 2006.10. In base all’esito riservato al quinto motivo del ricorsoprincipale, rimane assorbito l’esame del ricorso incidentaleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA], in quantocondizionato all’eventuale accoglimento proprio di quel motivodel ricorso avversario.11. Sempre per seguire un ordine logico di priorità,vengono in rilievo, per un esame congiunto, il terzo motivo delNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il sesto motivo delricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., che pongono laquestione degli effetti sull’azione promossa dalla proceduraconcorsuale della transazione intervenuta tra questa e [OSCURATO:SOCIETA]. (la stessa questione è posta anche dal sestomotivo del ricorso principale e dal quinto motivo del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ma intermini ben diversi, sicché su questi motivi si torneràbrevemente in seguito).Secondo le due ricorrenti incidentali, il fatto chel’[OSCURATO:PERSONA] non abbia prodotto il testointegrale della transazione stipulata «avrebbe dovutocomportare il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]» ai sensi dell’art. 1304 c.c. (così, in particolare, il ricorsodi [OSCURATO:SOCIETA]., a pag. 24).11.1. I due motivi sono inammissibili, perché nonspiegano in che modo dovrebbe trovare applicazione, nellapresente controversia, una disposizione che fa parte delladisciplina codicistica delle «obbligazioni in solido» (art. 1304c.c.).Oggetto del processo è la revoca di pagamenti effettuatidall’imprenditore nel periodo sospetto anteriore all’aperturadella procedura concorsuale. Secondo quanto deciso dal giudicedel merito, legittimata passiva dell’azione era la sola [OSCURATO:PERSONA] BPMS.p.A. Il che esclude, di per sé, che possa discorrersi diobbligazione solidale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre banche delpool, tra le quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.12. Vengono quindi in esame le contestazioni relativeall’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza,dovendosi dare priorità ai motivi terzo e quarto del ricorsoprincipale, quarto e quinto del ricorso incidentale di ICCREANumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Banca S.p.A., primo e secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché terzo e quarto del ricorso incidentale diBanca [OSCURATO:SOCIETA]Tutti questi motivi – che si prestano a una trattazionecongiunta, perché censurano la motivazione in parte qua dellasentenza impugnata – sono fondati.12.1. Nonostante l’impegno profuso dalla corte territorialeper giustificare l’affermazione che l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. fossea conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] SportS.p.A., quando questa effettuò i pagamenti oggetto direvocatoria (il tema è trattato da pag. 10 a pag. 24 dellasentenza), si deve rilevare tuttavia che la motivazione nonrispetta quel «minimo costituzionale» al di sotto del quale ildeficit motivazionale integra gli estremi di un vizio sindacabilein sede di legittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).Occorre ricordare che il c.t.u., nominato in primo gradoproprio per raccogliere e valutare i sintomi di insolvenza da cuidesumere la prova dell’elemento soggettivo dell’azionerevocatoria, aveva concluso che, anche per la banca convenuta,la conoscenza dello stato di insolvenza poteva essere fattarisalire al momento in cui era stata pubblicata sul sito dellaCONSOB la quarta relazione trimestrale di gruppo del 2002 e,quindi, al 6.3.2003, data successiva rispetto a tutti i pagamenti,effettuati tra il 15.11.2002 e il 6.12.2002.La Corte d’appello di Bologna – pur stimando «che l’iterlogico argomentativo del c.t.u. sia estremamente convincente econdivisibile» (pag. 15) – ha ritenuto invece «non condivisibilela conclusione a cui è pervenuto il c.t.u. di primo grado» (pag.11), e ha retrodatato la (prova della) conoscenza dello stato diinsolvenza «già nell’estate (luglio/agosto) del 2002» (pag. 23).Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/202612.1.1. Fondata è, innanzitutto, la censura control’esordio della motivazione sul punto della sentenza impugnata,laddove il giudice osserva che «la pluralità dei casi aventi adoggetto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sottoposti all’esame di questa corte… ha portato i vari collegi all’individuazione del momentodeterminante della scientia decoctionis, in una data anteriore aquella individuata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Rimini inquesta causa» (pag. 10); il che ha indotto poi il giudice d’appelloa ritenere che «le evidenze in atti e l’analisi già effettuata neglialtri propri precedenti … conducano a retrodatare il positivoaccertamento della scientia decoctionis nel modo di seguitodescritto» (pag. 11).Sia pure con qualche dichiarazione prudenziale dicontorno («fermo restando che ogni processo riflette i risultatidel singolo thema decidendum e probandum, e può avere unesito in tutto o in parte divergente rispetto ad altri similari aseconda delle prova raccolte e della posizione soggettiva delleparti»: ivi), nella sostanza la corte territoriale ha utilizzato ipropri precedenti e si è posta uno scrupolo di uniformità delleproprie decisioni, non con riguardo alla soluzione delle questionigiuridiche (il che sarebbe consentito e finanche auspicatodall’art. 118 disp. att. c.p.c.), ma a fini probatori, ovverosia alloscopo di giustificare un determinato esito dell’accertamento diun fatto rilevante per la decisione della lite.Si tratta di una operazione non consentita dagli artt. 115e 116 c.p.c., in quanto una cosa (legittima) è utilizzare, qualeprova atipica, il materiale istruttorio proveniente da un diversoprocesso (ex multis, Cass. nn. 9055/2022; 31600/2021;19521/2019); altra cosa (illegittima) sarebbe considerareprovato un fatto semplicemente perché un diverso processo haavuto un determinato esito.Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/202612.1.2. Ma non è questo il solo, né il principale, difettodella motivazione della sentenza impugnata.Per quanto vengano indicati numerosi fatti valorizzaticome indizi da cui desumere la conoscenza dello stato diinsolvenza (quali la «cronica sottocapitalizzazione» della societàe del gruppo, l’andamento negativo del titolo in borsa, le notiziedi stampa sulle prospettive negative derivanti dall’acquisizionedi altra società – tale Longoni – del medesimo compartocommerciale, l’emissione di un prestito obbligazionario diingente importo), un tassello fondamentale del ragionamentopresuntivo rimane il riferimento alle relazioni trimestrali digruppo, di cui si scrive – riportando quanto letto nella c.t.u. –che «diventano inequivocabili e preoccupanti nel secondosemestre (2002) per effetto dell’acquisto LONGONI» (p. 22).Sennonché, proprio su questo aspetto essenziale lamotivazione si rivela soltanto apparente, perché non simenzionano in modo particolare la seconda e la terza relazionetrimestrale (né per dire quale fosse il loro contenuto, né perriferire quando divennero conoscibili per le banche), mentre laquarta relazione, per forza di cose, non può essere stata redatta(né quindi resa conoscibile all’esterno) prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sicché – anche a non condividere la tesi del c.t.u. della suaconoscibilità solo dal 6.3.2003 (data di pubblicazione presso ilsito della CONSOB) – certamente non poteva essere nota il6.12.2002, data dell’ultimo dei pagamenti oggetto di azionerevocatoria.12.1.3. Contraddittoria è poi la motivazione laddove fariferimento alla conoscibilità dell’insolvenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. e ad altre banche del pool ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eBanca [OSCURATO:SOCIETA].). Infatti, una volta individuata (per effettoNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026del contratto di finanziamento) in [OSCURATO:SOCIETA]. l’unicalegittimata passiva dell’azione revocatoria, solo la prova dellascientia decoctionis in capo a quest’ultima poteva essereconsiderata rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda. Ilche non esclude, naturalmente, che il fatto noto dellaconoscenza dell’insolvenza da parte di altre banche del poolpossa essere utilizzato per risalire in via presuntiva al fattoignorato della medesima conoscenza anche in capo alla bancacapofila, ma purché questo passaggio venga fatto oggetto dispecifica motivazione, anche curando di evitare di cadere nelvizio di praesumptio de praesumpto.12.1.4. Priva di un effettivo contenuto logico-motivazionale è anche la particolare importanza data, nelragionamento presuntivo, agli obblighi informativi che ilcontratto di finanziamento poneva a carico della societàfinanziata (pag. 22: «soprattutto considerando i pressanti eampi obblighi informativi»). Infatti, manca qualsiasi spiegazionedel perché si sia ritenuta verosimile l’ipotesi, rimasta sottintesanella motivazione, che gli esponenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.avessero effettivamente adempiuto quegli obblighi, notiziandospontaneamente [OSCURATO:SOCIETA]. delle difficoltà in cui versava lasocietà prima che queste fossero altrimenti percepibiliall’esterno.12.1.5. Infine, vistosamente contraddittorio è, nellamotivazione della sentenza, il riferimento al fatto che le risorsederivanti dal prestito obbligazionario attivato da [OSCURATO:SOCIETA]. «non furono utilizzate per ridurre l’indebitamentobancario ma per corrispondere una parte del prezzo di acquistodella Longoni».Numero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026Infatti, non si comprende come ciò dovrebbe portareconforto alla tesi della conoscenza dello stato di insolvenza delladebitrice, mentre sarebbe stato sospetto piuttosto il casocontrario, ovverosia l’utilizzo del denaro di ignari obbligazionistiper far rientrare le banche (meglio informate) dalle loroesposizioni verso l’imprenditore ormai in difficoltà.13. Con l’accoglimento dei motivi indicati nel precedenteparagrafo 12., rimangono assorbiti gli ulteriori motivi volti arimettere in discussione, sotto altri profili, l’accertamento dellascientia decoctionis, ovverosia: il primo e il secondo motivo delricorso principale, il sesto motivo del ricorso incidentale diICCREA [OSCURATO:SOCIETA]., il terzo, il quarto e il quinto motivo delricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il primo e ilsecondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.14. Poiché viene cassata la condanna pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. rimangono assorbiti anche il sestomotivo del ricorso principale e il quinto del ricorso incidentale diBanca [OSCURATO:SOCIETA]., che pongono laquestione della transazione intervenuta con Intesa SanpaoloS.p.A., ma non al fine di negare la possibilità stessa di unaccoglimento dell’azione revocatoria, bensì per censurare lasentenza che non ha tenuto conto – in particolare nel dispositivo– della conseguente riduzione della domanda da parte dellaprocedura attrice, la quale di tale riduzione ha dato atto anchenella parte narrativa del controricorso al ricorso principale (pag.14).15. Assorbito è infine anche il settimo motivo del ricorsoincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., che riguarda la decisioneNumero registro generale 31383/2018Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 24669/2026Data pubblicazione 17/08/2026sulle spese di lite, la quale rimane travolta dalla presentedecisione.16. In definitiva, accolti i motivi terzo e quarto del ricorsoprincipale, quarto e quinto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., primo e secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CARIGES.p.A., nonché terzo e quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]., disattesi tutti i rimanenti motivi, neitermini di cui sopra, la sentenza impugnata deve esserecassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesimaCorte d’appello di Bologna, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso principale,quarto e quinto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].,primo e secondo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéterzo e quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A., disattesi tutti i rimanenti motivi nei termini di cui inmotivazione;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’appello di Bologna, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 13.7.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente