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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06154/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16216-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) Agente della riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] contributi R.G.N.16216/2018 Cron.

Rep.

Ud.21/12/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 371/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 299/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.5.2018, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per premi non pagati iscritto a ruolo dall’INAIL nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che l’INAIL si è costituito con controricorso adesivo al ricorso principale; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con i tre motivi del ricorso principale, la società concessionaria dei servizi di riscossione ha lamentato violazione dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, degli artt. 2946, 2953 e 2944 c.c. nonché degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che i premi non pagati fossero assoggettati a prescrizione quinquennale, omettendo qualsiasi pronuncia in ordine all’efficacia dell’istanza di rateizzazione a suo tempo presentata dal Comune, da reputarsi quanto meno significativa della volontà di rinunciare alla prescrizione, e contravvenendo altresì al principio secondo cui, non avendo il Comune medesimo impugnato tempestivamente la cartella esattoriale, sarebbe stata preclusa ogni deduzione concernente la prescrizione del credito; che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali, dopo aver correttamente premesso che, a seguito della mancata tempestiva opposizione di una cartella esattoriale validamente notificata, l’unica eccezione di prescrizione che può essere proposta daldebitore concerne quella eventualmente maturata dopo la notifica del titolo, hanno dato atto che il primo atto con cui la società concessionaria dei servizi di riscossione aveva fatto valere nei confronti del Comune controricorrente il credito iscritto a ruolo e di cui alla cartella esattoriale notificata il 17.1.2005 era costituito dall’intimazione di pagamento notificata il 31.1.2014 e, ritenuta a quel tempo maturata la prescrizione quinquennale, hanno reputato inidonee a qualsiasi effetto interruttivo tanto l’iscrizione ipotecaria del 27.10.2010 quanto l’istanza di rateizzazione presentata dal Comune in data 17.5.2012; che, trattandosi di statuizioni concernenti il merito della pretesa creditoria, deve anzitutto rilevarsi il difetto d’interesse ad impugnare della società concessionaria dei servizi di riscossione, avendo Cass.

S.U. n. 7514 del 2022 definitivamente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore e non essendo consentito, nel nostro ordinamento processuale, di esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso già Cass. n. 8829 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 18812 del 2022); che, conseguentemente, il ricorso della società concessionaria dei servizi di riscossione va dichiarato inammissibile; che, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità mediante controricorso, l’INAIL non ha contestato il ricorso della concessionaria dei servizi di riscossione, ma – pur dando atto dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte circa la natura quinquennale della prescrizione di contributi e premi iscritti a ruolo e oggetto di cartella non tempestivamente opposta – ha rimarcato la plausibilità delle doglianze di cui al secondo motivo del ricorso della concessionaria, censurando la sentenza di merito per non aver considerato che l’istanza di rateizzazione, pur non potendo valere come fatto interruttivo della prescrizione, ben poteva rilevare come rinunzia alla prescrizione già maturata; che questa Corte ha reiteratamente affermato che il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1°, c.p.c.) ma anzi –come nella specie –ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr. fra le tante Cass. nn. 12764 del 2003, 26505 del 2009, 24155 del 2017); che, sebbene si sia obiettato al riguardo che quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamento totale e parziale della decisione sfavorevole, si sarebbe in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale (così Cass. n. 7564 del 2006, seguita sul punto da Cass. n. 10329 del 2016), reputa il Collegio che a tale interpretazione estensiva dell'art. 370 c.p.c., secondo la quale la facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implicherebbe necessariamente l'assunzione di una posizione contrastante con quella dell'impugnante ma comprenderebbe anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle sue richieste, non possa darsi continuità in ragione della netta contrarietà manifestata sul punto da Cass.

S.U. n. 28052 del 2008, la quale, nel richiamare adesivamente Cass. n. 12764 del 2003, cit., ha testualmente escluso che il controricorso possa avere un contenuto adesivo al proposto gravame; che alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale non osta la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ben potendo quest’ultima essere anche implicita (cfr. Cass. nn. 20454 del 2005 e 41008 del 2021) e tanto in specie desumendosi vuoi dall’espressa censura rivolta alla sentenza impugnata, vuoi dal conclusum con cui si chiede di tenere indenne l’Istituto dalle spese di lite del presente giudizio “qualora codesta Suprema Corte dovesse ritenere infondate le censure della ricorrente”, nella quale affermazione ben può reputarsi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dalla ricorrente principale; che, non essendo stata da alcuno notificata la sentenza impugnata nel presente giudizio, il ricorso incidentale adesivo dell’INAIL deve infine reputarsi affatto tempestivo, siccome notificato in data 28.6.2018 e dunque entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non rilevando per il ricorrente adesivo il termine di cui all’art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24155 del 2017, cit.);che, nel merito, l’INAIL ha richiamato a proprio favore il dictum di Cass. n. 5 del 2016, che –sulla scorta di Cass. n. 26013 del 2015 e, ancor prima, di Cass. nn. 3752 del 1977 e 4829 del 1982 – ha effettivamente affermato la configurabilità di una rinuncia del datore di lavoro alla prescrizione dei crediti per premi e contributi dovuti agli enti previdenziali, demandando al giudice del merito l’indagine circa la valenza che all’uopo posseggano eventuali istanze di rateazione e/o di dilazione dei pagamenti; che, ad avviso del Collegio, tale orientamento non appare compatibile con la lettera dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono e non possono essere versate” con il decorso del termine di cinque anni; che, nell’interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall’art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto” (così Cass.

S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione);che tali affermazioni, che il Collegio condivide appieno, escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione o di dilazione che siano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l’ulteriore principio secondo cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio; che il ricorso incidentale adesivo va pertanto rigettato; che, avuto riguardo alla circostanza che Cass.

S.U. n. 7514 del 2022 è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e che l’orientamento richiamato dall’INAIL a sostegno delle proprie difese può ritenersi compiutamente superato soltanto in virtù della presente decisione, non figurando tra i principi diritto enunciati ex art. 384 c.p.c. le affermazioni che sopra si son tratte dalla parte motiva di Cass.

S.U. n. 23397 del 2016, cit., si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e del rigetto del controricorso qualificato come ricorso incidentale adesivo, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale adesivo e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16216-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) Agente della riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] contributi R.G.N.16216/2018 Cron. Rep. Ud.21/12/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 371/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 299/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.5.2018, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per premi non pagati iscritto a ruolo dall’INAIL nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che l’INAIL si è costituito con controricorso adesivo al ricorso principale; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con i tre motivi del ricorso principale, la società concessionaria dei servizi di riscossione ha lamentato violazione dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, degli artt. 2946, 2953 e 2944 c.c. nonché degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che i premi non pagati fossero assoggettati a prescrizione quinquennale, omettendo qualsiasi pronuncia in ordine all’efficacia dell’istanza di rateizzazione a suo tempo presentata dal Comune, da reputarsi quanto meno significativa della volontà di rinunciare alla prescrizione, e contravvenendo altresì al principio secondo cui, non avendo il Comune medesimo impugnato tempestivamente la cartella esattoriale, sarebbe stata preclusa ogni deduzione concernente la prescrizione del credito; che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali, dopo aver correttamente premesso che, a seguito della mancata tempestiva opposizione di una cartella esattoriale validamente notificata, l’unica eccezione di prescrizione che può essere proposta daldebitore concerne quella eventualmente maturata dopo la notifica del titolo, hanno dato atto che il primo atto con cui la società concessionaria dei servizi di riscossione aveva fatto valere nei confronti del Comune controricorrente il credito iscritto a ruolo e di cui alla cartella esattoriale notificata il 17.1.2005 era costituito dall’intimazione di pagamento notificata il 31.1.2014 e, ritenuta a quel tempo maturata la prescrizione quinquennale, hanno reputato inidonee a qualsiasi effetto interruttivo tanto l’iscrizione ipotecaria del 27.10.2010 quanto l’istanza di rateizzazione presentata dal Comune in data 17.5.2012; che, trattandosi di statuizioni concernenti il merito della pretesa creditoria, deve anzitutto rilevarsi il difetto d’interesse ad impugnare della società concessionaria dei servizi di riscossione, avendo Cass. S.U. n. 7514 del 2022 definitivamente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore e non essendo consentito, nel nostro ordinamento processuale, di esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso già Cass. n. 8829 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 18812 del 2022); che, conseguentemente, il ricorso della società concessionaria dei servizi di riscossione va dichiarato inammissibile; che, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità mediante controricorso, l’INAIL non ha contestato il ricorso della concessionaria dei servizi di riscossione, ma – pur dando atto dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte circa la natura quinquennale della prescrizione di contributi e premi iscritti a ruolo e oggetto di cartella non tempestivamente opposta – ha rimarcato la plausibilità delle doglianze di cui al secondo motivo del ricorso della concessionaria, censurando la sentenza di merito per non aver considerato che l’istanza di rateizzazione, pur non potendo valere come fatto interruttivo della prescrizione, ben poteva rilevare come rinunzia alla prescrizione già maturata; che questa Corte ha reiteratamente affermato che il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1°, c.p.c.) ma anzi –come nella specie –ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr. fra le tante Cass. nn. 12764 del 2003, 26505 del 2009, 24155 del 2017); che, sebbene si sia obiettato al riguardo che quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamento totale e parziale della decisione sfavorevole, si sarebbe in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale (così Cass. n. 7564 del 2006, seguita sul punto da Cass. n. 10329 del 2016), reputa il Collegio che a tale interpretazione estensiva dell'art. 370 c.p.c., secondo la quale la facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implicherebbe necessariamente l'assunzione di una posizione contrastante con quella dell'impugnante ma comprenderebbe anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle sue richieste, non possa darsi continuità in ragione della netta contrarietà manifestata sul punto da Cass. S.U. n. 28052 del 2008, la quale, nel richiamare adesivamente Cass. n. 12764 del 2003, cit., ha testualmente escluso che il controricorso possa avere un contenuto adesivo al proposto gravame; che alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale non osta la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ben potendo quest’ultima essere anche implicita (cfr. Cass. nn. 20454 del 2005 e 41008 del 2021) e tanto in specie desumendosi vuoi dall’espressa censura rivolta alla sentenza impugnata, vuoi dal conclusum con cui si chiede di tenere indenne l’Istituto dalle spese di lite del presente giudizio “qualora codesta Suprema Corte dovesse ritenere infondate le censure della ricorrente”, nella quale affermazione ben può reputarsi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dalla ricorrente principale; che, non essendo stata da alcuno notificata la sentenza impugnata nel presente giudizio, il ricorso incidentale adesivo dell’INAIL deve infine reputarsi affatto tempestivo, siccome notificato in data 28.6.2018 e dunque entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non rilevando per il ricorrente adesivo il termine di cui all’art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24155 del 2017, cit.);che, nel merito, l’INAIL ha richiamato a proprio favore il dictum di Cass. n. 5 del 2016, che –sulla scorta di Cass. n. 26013 del 2015 e, ancor prima, di Cass. nn. 3752 del 1977 e 4829 del 1982 – ha effettivamente affermato la configurabilità di una rinuncia del datore di lavoro alla prescrizione dei crediti per premi e contributi dovuti agli enti previdenziali, demandando al giudice del merito l’indagine circa la valenza che all’uopo posseggano eventuali istanze di rateazione e/o di dilazione dei pagamenti; che, ad avviso del Collegio, tale orientamento non appare compatibile con la lettera dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono e non possono essere versate” con il decorso del termine di cinque anni; che, nell’interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall’art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto” (così Cass. S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione);che tali affermazioni, che il Collegio condivide appieno, escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione o di dilazione che siano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l’ulteriore principio secondo cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio; che il ricorso incidentale adesivo va pertanto rigettato; che, avuto riguardo alla circostanza che Cass. S.U. n. 7514 del 2022 è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e che l’orientamento richiamato dall’INAIL a sostegno delle proprie difese può ritenersi compiutamente superato soltanto in virtù della presente decisione, non figurando tra i principi diritto enunciati ex art. 384 c.p.c. le affermazioni che sopra si son tratte dalla parte motiva di Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cit., si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e del rigetto del controricorso qualificato come ricorso incidentale adesivo, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale adesivo e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente