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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20695/2026

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.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. già UNICREDIT - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e dNifuemsearo registro generale 1080/2021Numero sezionale 1890/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 20695/2026- controricorrente –Da ta pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 2711/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi,di rigetto dell’opposizione a cartella di pagamento e ad avvisi diaddebito, per crediti INPS di cui il ricorrente chiedeva accertarsila prescrizione e, in via subordinata, il diritto a beneficiare deglisgravi contributivi per gli anni dal 1994 al 1997 per avere egliaderito ai contratti di riallineamento provinciali ed il diritto aripetere la somma di € 123.100,00 - pari al 42% della suaposizione debitoria - corrisposta il 6/9/2012 alla Unicredit CreditManagement Bank di Verona concessionaria dei crediti INPS, inforza di accordo di ristrutturazione di crediti agricoli, concondanna di INPS e Unicredit al pagamento della sommaversata in eccedenza rispetto al dovuto.Il Tribunale respingeva l’opposizione proposta oltre 40 gg. dallanotifica dei titoli impugnati, non potendo il ricorrente far valerele eccezioni di esistenza del credito vantato da INPS antecedentialla maturata irretrattabilità dei titoli; inoltre, con laristrutturazione del credito, il ricorrente aveva riconosciuto ilproprio debito rinunciando a far valere eccezioni o a contestarela fondatezza del credito.Il ricorrente appellava la sentenza di primo grado rilevando checon l’adesione alla ristrutturazione del credito non avevaNumero registro generale 1080/2021riconosciuto il debito contributivo e che anche d’ufficio ilN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026Tribunale avrebbe potuto verificare la prescrizione, che Dèa ta pubblicazione 18/06/2026irrinunciabile.

La Corte territoriale ha respinto le doglianzerilevando in primo luogo che l’appellante non aveva mossoalcuna contestazione in ordine alla decadenza dall’opposizioneche costituisce il fulcro della decisione di primo grado; inoltre ilricorrente non aveva negato, ed anzi aveva espressamentericonosciuto, di aver ricevuto la notifica regolare della cartelladi pagamento (il 17/6/2006) e degli avvisi di addebito (il9/6/2012 ed il 24/11/2012) per cui il ricorso introduttivo digiudizio del 9/6/2014 era tardivo, poiché depositato oltre i 40gg. ex art. 24 d.lgs. 46/1999.

L’opposizione era dunqueinammissibile sia rispetto alla cartella di pagamento che agliavvisi di addebito.

La Corte territoriale rileva che per una partedei crediti v’era stato un atto interruttivo del 2010 documentatoda INPS e che nell’agosto 2012 era intervenuto l’accordo diristrutturazione di crediti agricoli, valevole comecomportamento incompatibile con la volontà di contestare lasussistenza dei debiti e di avvalersi della prescrizione; e tuttavianon si comprendeva la ragione per la quale il debitore, eseguitoun pagamento a suo dire non dovuto nel 2012, abbia attesooltre due anni per far accertare la prescrizione in giudizio.

Harichiamato, infine, il disposto dell’art. 8 del d.P.R. n. 818/1957a tenore del quale rimangono acquisiti alle singole gestioni icontributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamentosia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento èstato eseguito; per cui, quand’anche fosse stata accertata laprescrizione, la domanda di ripetizione sarebbe tardiva rispettoalla data di versamento.

La Corte di merito, per tutte questeragioni, ha respinto l’appello.Numero registro generale 1080/20212.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NicolaN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026Rosato affidandosi a due motivi, illustrati da successivDaa ta pubblicazione 18/06/2026memoria, a cui entrambe le avverse parti resistono concontroricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 16 aprile2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Premesso di aver domandato la ripetizione delle sommeindebitamente percepite da INPS per contributi prescritti, e dinon aver tempestivamente impugnato gli avvisi di addebitoreputando l’inesigibilità della pretesa, il ricorrente rappresentadi aver aderito alla soluzione negoziale con le banche, cheavevano cartolarizzato il credito INPS, nella misura del 42% aseguito della preannunciata azione esecutiva di Equitalia suicrediti iscritti a ruolo dell’istituito.

Deduce quindi:-con il primo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, 4, 5,c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., motivazioneapparente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta in primoluogo che la motivazione della sentenza si pone al di sotto delminimo costituzionale, non comprendendosene l’iterargomentativo ed i principi di diritto seguiti; la sentenza si eradiscostata dalla giurisprudenza di legittimità su prescrizioneprevidenziale e ripetizione di indebito, malgrado le specificheargomentazioni presenti in ricorso in appello e quanto rilevatonelle note autorizzate del 14/1/2020, mancando il deposito didell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ragion per cui non si comprendeva su qualiprove la Corte d’appello avesse deciso, restandone preclusa laNumero registro generale 1080/2021verifica a causa di una motivazione apparente, perplessa,N umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026incomprensibile, con contrasto irriducibile con affermazioni trDaa ta pubblicazione 18/06/2026loro inconciliabili, in violazione del minimo costituzionale.Richiama inoltre i principi di Cass.

S.U. n. 23397/2016 sullanatura di ordine pubblico della prescrizione, irrinunciabile, nonregolarizzabile, per cui il relativo credito era da non versare,derivandone la legittima restituzione di quantospontaneamente pagato, ed essendo l’efficacia estintivarilevabile d’ufficio.

Dalla sentenza non si comprenderebbe,inoltre, quali fossero gli atti interruttivi del 2010, peraltro icrediti degli anni ’80-’90 erano già tutti prescritti prima dellanotifica della cartella del 2006.

E nuovamente dopo la notificadella cartella (del 2006) erano decorsi altri 5 anni diprescrizione, non interrotti, fino alla notifica degli avvisi diaddebito (del 2012) a nulla rilevando la caotica produzionedocumentale di INPS e l’enunciazione generica riportata insentenza circa l’esistenza di un atto interruttivo compiuto nel2010; né si comprendeva da quali documenti dovesseemergere la regolarità della notifica.- con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento agli artt. 3 co.9, lett.

B, e 10 L.335/1995, in materia di prescrizione e ripetizione di indebito,ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Avrebbe errato la Corted’appello nel ritenere che con l’adesione alla ristrutturazioneesplicitata nella missiva del 31/7/2012 vi sarebbe statoriconoscimento di debito e rinuncia alla prescrizione.

È statoomesso l’esame delle note autorizzate in cui si contestava ilvalore di atto ricognitivo del condono previdenziale e lapossibilità di far valere la prescrizione del diritto a proceduraNumero registro generale 1080/2021già iniziata, e del fatto che il riconoscimento abbia effettoN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026interruttivo.

Infine, era improprio il richiamo all’art. 8 del d.P.RD.a ta pubblicazione 18/06/2026n. 818/1957.2.

Nel suo controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità deimotivi che cumulano vizi di legge e vizi di motivazione e perdoppia conforme; denuncia l’ improcedibilità del ricorso che nonriporta il ricorso di primo grado né il testo dell’accordo diristrutturazione, e di nuovo l’inammissibilità perché si richiedeuna rivalutazione della domanda di adesione allaristrutturazione.2.1 - Si costituisce anche doValue s.p.a. (subentrata adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa) che eccepiscel’inammissibilità del ricorso per pronuncia doppia conforme afronte della quale il ricorrente avrebbe dovuto indicare leragioni diverse poste a base delle due decisioni.

Eccepisce poi,che le violazioni ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c. sono fra di loroincompatibili, non si distinguono le ragioni nei motivi di ricorso:manca la denuncia di vizi logici per ritenere fondata la censuradi omesso esame su un irrazionale ragionamento decisorio.Ribadisce la decadenza da impugnazione degli atti.

Per lacarenza di legittimazione passiva, rammenta che con contrattodi mandato con SCCCI del 9/3/07 la Unicredit aveva inoltratoun monitoraggio sull’andamento del recupero dei credititrasferiti da INPS con verifica di adesione dei contribuenti egestione stragiudiziale dei crediti, ma INPS restava titolare delcredito.

Sull’avvenuto riconoscimento del debito eccepiscel’infondatezza della domanda, essendo l’adesione unriconoscimento di debito, confermativo di un preesistenterapporto fondamentale, e la domanda era stata accolta conversamento della somma di 123mila euro; ritiene dunque cheNumero registro generale 1080/2021con il riconoscendo il debito, la parte aveva rinunciato aN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026contestarne la debenza.

Data pubblicazione 18/06/20263.

Il ricorso è infondato e va respinto.

I due motivi possonoessere trattati congiuntamente stante l’intimainterconnessione, anche speculare, dei rilievi proposti.4.

In primo luogo va osservato, sulla eccepita inammissibilitàdell’impugnazione della sentenza d’appello in quanto pronuncia“doppia conforme”, che il ricorrente nelle memorie difensive hareplicato adducendone l’insussistenza per avere la Corted’appello pronunciato su un motivo di appello a suo dire maiproposto dal ricorrente, “privo di completezza in relazione allespecifiche doglianze formulate con i motivi di gravame”, ereputando che l’omesso esame di un fatto decisivo abbia restodi conseguenza la decisione come fondata su una motivazioneapparente.

L’argomento difensivo, privo di specificità, nonconsente di comprendere le diverse ragioni, che è onere diparte ricorrente dimostrare (cfr. Cass. ord. n. 26934/2023),sulle quali si fondano le due pronunce, al fine di rendereammissibile il motivo di ricorso prospettato ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., a fronte, benvero, di una pronuncia, in primo grado, dirigetto per tardività della proposta opposizione, e di unapronuncia di appello confermativa della rilevata tardività,ancorché alla medesima soluzione la Corte di merito siapervenuta attraverso l’ulteriore argomento della irrilevanzadella domanda di restituzione di quanto pagato in adempimentodi un accordo di ristrutturazione che, a monte, denota larinuncia a far valere eccezioni ed a contestare la fondatezza delcredito. [OSCURATO:PERSONA]. n. 32019/2024 che ricorre l'ipotesi dicd.

“doppia conforme”, con conseguente operatività dellapreclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. eNumero registro generale 1080/2021Numero di raccolta generale 20695/2026la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano statDea ta pubblicazione 18/06/2026delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice disecondo grado, pur confermando quella di primo grado, siaargomentata su ragioni di natura processuale, in quanto talecircostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione,sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta averificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle duedecisioni di merito.4.1 - Non può non rilevarsi, ad ogni modo, che i due motivi diricorso non confutano la circostanza, centrale nella risoluzionedella controversia, che il ricorso introduttivo di giudizio fossetardivo e che l’affermazione della decadenza dall’impugnazionenon costituisce il nucleo delle doglianze del ricorrente, l’unamirata sul vizio motivazionale e sulla rilevabilità d’ufficio dellaprescrizione, l’altra sul valore ricognitivo del debito attribuitoall’accordo di ristrutturazione a cui non farebbe seguito unaderoga alla irrinunciabilità della prescrizione.5.

E sotto questo profilo si osserva che i due ulteriori rilievi,sostanziale e processuale, non contestano la primaria ratiodecidendi sul tema della decadenza.

Questa Corte ha altre volteosservato che “Qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmenteidonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenutainfondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. Cass.Numero registro generale 1080/2021ord. n. 5102/2024).

Ed invero, la sentenza del giudice diN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione dDia ta pubblicazione 18/06/2026decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, alfine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la primapossa risultare erronea (come avveratosi nel giudizio diappello), non incorre nel vizio di contraddittorietà dellamotivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto diargomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nécontiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata,un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nelgiudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronunciabasata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sésufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n.17182/2020, e n. 10815/2019).6.

Si deve, tuttavia, evidenziare che attraverso i rilievi diinesigibilità della pretesa creditoria e la doluta violazionedell’art. 3 comma 9 lett. b) della L. n. 335/1995, la partericorrente ha ripreso la questione sulla irrinunciabilità dellaprescrizione che aveva introdotto sin dal primo gradoadducendo la ripetibilità della prestazione adempiuta ancorchéin seguito all’accordo di ristrutturazione, coinvolgente creditiprescritti.

Rileva la Corte che in tal modo il motivo di violazionedi legge riapre la delibazione dell’accertamento negativo delcredito in un ambito di giudizio oppositorio governato dal rigidocriterio decadenziale di cui all’art. 24 d.lgs. 44/1999 che, intema di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali,prevede la possibilità di proporre opposizione al giudice dellavoro, secondo le regole degli artt. 442 e ss. c.p.c., entro iltermine di quaranta giorni dalla notifica della cartella dipagamento (a cui è equiparato l’avviso di addebito cheN ul’mhearo registro generale 1080/2021Numero sezionale 1890/2026sostituita ex art. art. 30 co. 2 d.l. n. 78/2010 ed ha Nvumaelroo rdie ra ccolta generale 20695/2026esecutivo).

Data pubblicazione 18/06/20266.1 - In sostanza, la maturata decadenza dall’opposizione acartella ed avvisi di addebito per mancata proposizione diricorso entro 40 giorni dalla loro notifica (del 9/6/2012 e del24/11/2012) ha precluso la proponibilità di questioni ad essaantecedenti, compresa la prescrizione eventualmente maturataprima della notifica.

La mancata opposizione nei terminiproduce l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito: sulpunto, si rammenta quanto affermato da questa Corte (Cass.SS.UU. n. 23397/2016) secondo la quale “la scadenza deltermine - pacificamente perentorio - per proporre opposizionea cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dallapossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effettosostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senzadeterminare anche l'effetto della c.d.

"conversione" del terminedi prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ..

Tale ultimadisposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cuiintervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre lasuddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è privadell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Lo stesso valeper l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, hasostituito la cartella di pagamento per i crediti di naturaprevidenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.Numero registro generale 1080/20217.

In tal senso anche il compimento di atti interruttiviN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026antecedenti all’ultima notifica non assume più rilevanzDaa ta pubblicazione 18/06/2026dovendosi ritenere che almeno dall’ultima notifica riprenda adecorrere un nuovo termine di prescrizione, di durataquinquennale, non decorso alla data di proposizione del ricorsointroduttivo di primo grado (9/6/2014).

Nel caso in esame,l’accordo di ristrutturazione intervenuto nel luglio 2012 se daun lato assume valenza ricognitiva del debito (circostanza noncontestata) non implica rinuncia alla prescrizione per i creditigià prescritti (su questione analoga in tema di rateazione, cfr.Cass. n. 6154/2024), dall’altro non impedisce gli effettidecadenziali già maturati derivanti dall’omesso eserciziodell’azione di opposizione; effetti decadenziali, di irretrattabilitàdei crediti portati nei due avvisi di addebito non opposti,risalenti a due anni addietro, non avendo la parte sollevato viziformali e di merito avverso i due titoli emessi da INPS nel 2012,di cui non è stata contestata la regolare notifica e, quindi,emergendo la consapevole rinuncia alla tutela giurisdizionaleaccordata dall’ordinamento avverso di essi.8.

L’impugnata sentenza, che ha illustrato entrambi i profili didecadenza e di prescrizione, di irretrattabilità del credito e dellanatura ed effetti dell’atto di ristrutturazione del credito, vaesente da censure, anche sul piano del contestato viziomotivazionale, non riscontrabile nel senso dedotto di carenzadel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che resta integrato (cfr. Cass. n. 7090/2022) qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeNumero registro generale 1080/2021processuali.

Trattasi di censure non attinenti al percorsoN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026motivazionale svolto nella impugnata pronuncia, neppure iDna ta pubblicazione 18/06/2026termini doluta motivazione apparente; quest’ultima è causa dinullità della sentenza “in quanto priva di riferimenti ai fattidedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazioneastratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non consentendo di individuare le ragionidella decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudiceper pervenire alla decisione” (di recente, cfr. Cass. n.8309/2026).9.

Il ricorso va pertanto complessivamente respinto.

Seguonola pronuncia di condanna al pagamento delle spese processualia carico del ricorrente soccombente, e del pari la statuizione suldoppio del contributo unificato, come per legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamentoin favore di ciascuna delle parti costituite, delle speseprocessuali liquidate in € 5.000,00 per compensi, 15% perspese forfetarie, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Roma, 16 aprile 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. già UNICREDIT - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e dNifuemsearo registro generale 1080/2021Numero sezionale 1890/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 20695/2026- controricorrente –Da ta pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 2711/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi,di rigetto dell’opposizione a cartella di pagamento e ad avvisi diaddebito, per crediti INPS di cui il ricorrente chiedeva accertarsila prescrizione e, in via subordinata, il diritto a beneficiare deglisgravi contributivi per gli anni dal 1994 al 1997 per avere egliaderito ai contratti di riallineamento provinciali ed il diritto aripetere la somma di € 123.100,00 - pari al 42% della suaposizione debitoria - corrisposta il 6/9/2012 alla Unicredit CreditManagement Bank di Verona concessionaria dei crediti INPS, inforza di accordo di ristrutturazione di crediti agricoli, concondanna di INPS e Unicredit al pagamento della sommaversata in eccedenza rispetto al dovuto.Il Tribunale respingeva l’opposizione proposta oltre 40 gg. dallanotifica dei titoli impugnati, non potendo il ricorrente far valerele eccezioni di esistenza del credito vantato da INPS antecedentialla maturata irretrattabilità dei titoli; inoltre, con laristrutturazione del credito, il ricorrente aveva riconosciuto ilproprio debito rinunciando a far valere eccezioni o a contestarela fondatezza del credito.Il ricorrente appellava la sentenza di primo grado rilevando checon l’adesione alla ristrutturazione del credito non avevaNumero registro generale 1080/2021riconosciuto il debito contributivo e che anche d’ufficio ilN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026Tribunale avrebbe potuto verificare la prescrizione, che Dèa ta pubblicazione 18/06/2026irrinunciabile. La Corte territoriale ha respinto le doglianzerilevando in primo luogo che l’appellante non aveva mossoalcuna contestazione in ordine alla decadenza dall’opposizioneche costituisce il fulcro della decisione di primo grado; inoltre ilricorrente non aveva negato, ed anzi aveva espressamentericonosciuto, di aver ricevuto la notifica regolare della cartelladi pagamento (il 17/6/2006) e degli avvisi di addebito (il9/6/2012 ed il 24/11/2012) per cui il ricorso introduttivo digiudizio del 9/6/2014 era tardivo, poiché depositato oltre i 40gg. ex art. 24 d.lgs. 46/1999. L’opposizione era dunqueinammissibile sia rispetto alla cartella di pagamento che agliavvisi di addebito. La Corte territoriale rileva che per una partedei crediti v’era stato un atto interruttivo del 2010 documentatoda INPS e che nell’agosto 2012 era intervenuto l’accordo diristrutturazione di crediti agricoli, valevole comecomportamento incompatibile con la volontà di contestare lasussistenza dei debiti e di avvalersi della prescrizione; e tuttavianon si comprendeva la ragione per la quale il debitore, eseguitoun pagamento a suo dire non dovuto nel 2012, abbia attesooltre due anni per far accertare la prescrizione in giudizio. Harichiamato, infine, il disposto dell’art. 8 del d.P.R. n. 818/1957a tenore del quale rimangono acquisiti alle singole gestioni icontributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamentosia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento èstato eseguito; per cui, quand’anche fosse stata accertata laprescrizione, la domanda di ripetizione sarebbe tardiva rispettoalla data di versamento. La Corte di merito, per tutte questeragioni, ha respinto l’appello.Numero registro generale 1080/20212. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NicolaN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026Rosato affidandosi a due motivi, illustrati da successivDaa ta pubblicazione 18/06/2026memoria, a cui entrambe le avverse parti resistono concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 16 aprile2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Premesso di aver domandato la ripetizione delle sommeindebitamente percepite da INPS per contributi prescritti, e dinon aver tempestivamente impugnato gli avvisi di addebitoreputando l’inesigibilità della pretesa, il ricorrente rappresentadi aver aderito alla soluzione negoziale con le banche, cheavevano cartolarizzato il credito INPS, nella misura del 42% aseguito della preannunciata azione esecutiva di Equitalia suicrediti iscritti a ruolo dell’istituito. Deduce quindi:-con il primo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, 4, 5,c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., motivazioneapparente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta in primoluogo che la motivazione della sentenza si pone al di sotto delminimo costituzionale, non comprendendosene l’iterargomentativo ed i principi di diritto seguiti; la sentenza si eradiscostata dalla giurisprudenza di legittimità su prescrizioneprevidenziale e ripetizione di indebito, malgrado le specificheargomentazioni presenti in ricorso in appello e quanto rilevatonelle note autorizzate del 14/1/2020, mancando il deposito didell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ragion per cui non si comprendeva su qualiprove la Corte d’appello avesse deciso, restandone preclusa laNumero registro generale 1080/2021verifica a causa di una motivazione apparente, perplessa,N umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026incomprensibile, con contrasto irriducibile con affermazioni trDaa ta pubblicazione 18/06/2026loro inconciliabili, in violazione del minimo costituzionale.Richiama inoltre i principi di Cass. S.U. n. 23397/2016 sullanatura di ordine pubblico della prescrizione, irrinunciabile, nonregolarizzabile, per cui il relativo credito era da non versare,derivandone la legittima restituzione di quantospontaneamente pagato, ed essendo l’efficacia estintivarilevabile d’ufficio. Dalla sentenza non si comprenderebbe,inoltre, quali fossero gli atti interruttivi del 2010, peraltro icrediti degli anni ’80-’90 erano già tutti prescritti prima dellanotifica della cartella del 2006. E nuovamente dopo la notificadella cartella (del 2006) erano decorsi altri 5 anni diprescrizione, non interrotti, fino alla notifica degli avvisi diaddebito (del 2012) a nulla rilevando la caotica produzionedocumentale di INPS e l’enunciazione generica riportata insentenza circa l’esistenza di un atto interruttivo compiuto nel2010; né si comprendeva da quali documenti dovesseemergere la regolarità della notifica.- con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento agli artt. 3 co.9, lett. B, e 10 L.335/1995, in materia di prescrizione e ripetizione di indebito,ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Avrebbe errato la Corted’appello nel ritenere che con l’adesione alla ristrutturazioneesplicitata nella missiva del 31/7/2012 vi sarebbe statoriconoscimento di debito e rinuncia alla prescrizione. È statoomesso l’esame delle note autorizzate in cui si contestava ilvalore di atto ricognitivo del condono previdenziale e lapossibilità di far valere la prescrizione del diritto a proceduraNumero registro generale 1080/2021già iniziata, e del fatto che il riconoscimento abbia effettoN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026interruttivo. Infine, era improprio il richiamo all’art. 8 del d.P.RD.a ta pubblicazione 18/06/2026n. 818/1957.2. Nel suo controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità deimotivi che cumulano vizi di legge e vizi di motivazione e perdoppia conforme; denuncia l’ improcedibilità del ricorso che nonriporta il ricorso di primo grado né il testo dell’accordo diristrutturazione, e di nuovo l’inammissibilità perché si richiedeuna rivalutazione della domanda di adesione allaristrutturazione.2.1 - Si costituisce anche doValue s.p.a. (subentrata adUnicredit [OSCURATO:PERSONA] spa) che eccepiscel’inammissibilità del ricorso per pronuncia doppia conforme afronte della quale il ricorrente avrebbe dovuto indicare leragioni diverse poste a base delle due decisioni. Eccepisce poi,che le violazioni ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c. sono fra di loroincompatibili, non si distinguono le ragioni nei motivi di ricorso:manca la denuncia di vizi logici per ritenere fondata la censuradi omesso esame su un irrazionale ragionamento decisorio.Ribadisce la decadenza da impugnazione degli atti. Per lacarenza di legittimazione passiva, rammenta che con contrattodi mandato con SCCCI del 9/3/07 la Unicredit aveva inoltratoun monitoraggio sull’andamento del recupero dei credititrasferiti da INPS con verifica di adesione dei contribuenti egestione stragiudiziale dei crediti, ma INPS restava titolare delcredito. Sull’avvenuto riconoscimento del debito eccepiscel’infondatezza della domanda, essendo l’adesione unriconoscimento di debito, confermativo di un preesistenterapporto fondamentale, e la domanda era stata accolta conversamento della somma di 123mila euro; ritiene dunque cheNumero registro generale 1080/2021con il riconoscendo il debito, la parte aveva rinunciato aN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026contestarne la debenza. Data pubblicazione 18/06/20263. Il ricorso è infondato e va respinto. I due motivi possonoessere trattati congiuntamente stante l’intimainterconnessione, anche speculare, dei rilievi proposti.4. In primo luogo va osservato, sulla eccepita inammissibilitàdell’impugnazione della sentenza d’appello in quanto pronuncia“doppia conforme”, che il ricorrente nelle memorie difensive hareplicato adducendone l’insussistenza per avere la Corted’appello pronunciato su un motivo di appello a suo dire maiproposto dal ricorrente, “privo di completezza in relazione allespecifiche doglianze formulate con i motivi di gravame”, ereputando che l’omesso esame di un fatto decisivo abbia restodi conseguenza la decisione come fondata su una motivazioneapparente. L’argomento difensivo, privo di specificità, nonconsente di comprendere le diverse ragioni, che è onere diparte ricorrente dimostrare (cfr. Cass. ord. n. 26934/2023),sulle quali si fondano le due pronunce, al fine di rendereammissibile il motivo di ricorso prospettato ex art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., a fronte, benvero, di una pronuncia, in primo grado, dirigetto per tardività della proposta opposizione, e di unapronuncia di appello confermativa della rilevata tardività,ancorché alla medesima soluzione la Corte di merito siapervenuta attraverso l’ulteriore argomento della irrilevanzadella domanda di restituzione di quanto pagato in adempimentodi un accordo di ristrutturazione che, a monte, denota larinuncia a far valere eccezioni ed a contestare la fondatezza delcredito. [OSCURATO:PERSONA]. n. 32019/2024 che ricorre l'ipotesi dicd. “doppia conforme”, con conseguente operatività dellapreclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. eNumero registro generale 1080/2021Numero di raccolta generale 20695/2026la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano statDea ta pubblicazione 18/06/2026delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice disecondo grado, pur confermando quella di primo grado, siaargomentata su ragioni di natura processuale, in quanto talecircostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione,sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta averificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle duedecisioni di merito.4.1 - Non può non rilevarsi, ad ogni modo, che i due motivi diricorso non confutano la circostanza, centrale nella risoluzionedella controversia, che il ricorso introduttivo di giudizio fossetardivo e che l’affermazione della decadenza dall’impugnazionenon costituisce il nucleo delle doglianze del ricorrente, l’unamirata sul vizio motivazionale e sulla rilevabilità d’ufficio dellaprescrizione, l’altra sul valore ricognitivo del debito attribuitoall’accordo di ristrutturazione a cui non farebbe seguito unaderoga alla irrinunciabilità della prescrizione.5. E sotto questo profilo si osserva che i due ulteriori rilievi,sostanziale e processuale, non contestano la primaria ratiodecidendi sul tema della decadenza. Questa Corte ha altre volteosservato che “Qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmenteidonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenutainfondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamentefatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitivitàdelle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. Cass.Numero registro generale 1080/2021ord. n. 5102/2024). Ed invero, la sentenza del giudice diN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione dDia ta pubblicazione 18/06/2026decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, alfine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la primapossa risultare erronea (come avveratosi nel giudizio diappello), non incorre nel vizio di contraddittorietà dellamotivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto diargomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nécontiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata,un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nelgiudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronunciabasata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sésufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con ilconseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, apena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n.17182/2020, e n. 10815/2019).6. Si deve, tuttavia, evidenziare che attraverso i rilievi diinesigibilità della pretesa creditoria e la doluta violazionedell’art. 3 comma 9 lett. b) della L. n. 335/1995, la partericorrente ha ripreso la questione sulla irrinunciabilità dellaprescrizione che aveva introdotto sin dal primo gradoadducendo la ripetibilità della prestazione adempiuta ancorchéin seguito all’accordo di ristrutturazione, coinvolgente creditiprescritti. Rileva la Corte che in tal modo il motivo di violazionedi legge riapre la delibazione dell’accertamento negativo delcredito in un ambito di giudizio oppositorio governato dal rigidocriterio decadenziale di cui all’art. 24 d.lgs. 44/1999 che, intema di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali,prevede la possibilità di proporre opposizione al giudice dellavoro, secondo le regole degli artt. 442 e ss. c.p.c., entro iltermine di quaranta giorni dalla notifica della cartella dipagamento (a cui è equiparato l’avviso di addebito cheN ul’mhearo registro generale 1080/2021Numero sezionale 1890/2026sostituita ex art. art. 30 co. 2 d.l. n. 78/2010 ed ha Nvumaelroo rdie ra ccolta generale 20695/2026esecutivo). Data pubblicazione 18/06/20266.1 - In sostanza, la maturata decadenza dall’opposizione acartella ed avvisi di addebito per mancata proposizione diricorso entro 40 giorni dalla loro notifica (del 9/6/2012 e del24/11/2012) ha precluso la proponibilità di questioni ad essaantecedenti, compresa la prescrizione eventualmente maturataprima della notifica. La mancata opposizione nei terminiproduce l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito: sulpunto, si rammenta quanto affermato da questa Corte (Cass.SS.UU. n. 23397/2016) secondo la quale “la scadenza deltermine - pacificamente perentorio - per proporre opposizionea cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dallapossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effettosostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senzadeterminare anche l'effetto della c.d. "conversione" del terminedi prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale ultimadisposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cuiintervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre lasuddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è privadell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso valeper l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, hasostituito la cartella di pagamento per i crediti di naturaprevidenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.Numero registro generale 1080/20217. In tal senso anche il compimento di atti interruttiviN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026antecedenti all’ultima notifica non assume più rilevanzDaa ta pubblicazione 18/06/2026dovendosi ritenere che almeno dall’ultima notifica riprenda adecorrere un nuovo termine di prescrizione, di durataquinquennale, non decorso alla data di proposizione del ricorsointroduttivo di primo grado (9/6/2014). Nel caso in esame,l’accordo di ristrutturazione intervenuto nel luglio 2012 se daun lato assume valenza ricognitiva del debito (circostanza noncontestata) non implica rinuncia alla prescrizione per i creditigià prescritti (su questione analoga in tema di rateazione, cfr.Cass. n. 6154/2024), dall’altro non impedisce gli effettidecadenziali già maturati derivanti dall’omesso eserciziodell’azione di opposizione; effetti decadenziali, di irretrattabilitàdei crediti portati nei due avvisi di addebito non opposti,risalenti a due anni addietro, non avendo la parte sollevato viziformali e di merito avverso i due titoli emessi da INPS nel 2012,di cui non è stata contestata la regolare notifica e, quindi,emergendo la consapevole rinuncia alla tutela giurisdizionaleaccordata dall’ordinamento avverso di essi.8. L’impugnata sentenza, che ha illustrato entrambi i profili didecadenza e di prescrizione, di irretrattabilità del credito e dellanatura ed effetti dell’atto di ristrutturazione del credito, vaesente da censure, anche sul piano del contestato viziomotivazionale, non riscontrabile nel senso dedotto di carenzadel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che resta integrato (cfr. Cass. n. 7090/2022) qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeNumero registro generale 1080/2021processuali. Trattasi di censure non attinenti al percorsoN umero sezionale 1890/2026Numero di raccolta generale 20695/2026motivazionale svolto nella impugnata pronuncia, neppure iDna ta pubblicazione 18/06/2026termini doluta motivazione apparente; quest’ultima è causa dinullità della sentenza “in quanto priva di riferimenti ai fattidedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazioneastratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non consentendo di individuare le ragionidella decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudiceper pervenire alla decisione” (di recente, cfr. Cass. n.8309/2026).9. Il ricorso va pertanto complessivamente respinto. Seguonola pronuncia di condanna al pagamento delle spese processualia carico del ricorrente soccombente, e del pari la statuizione suldoppio del contributo unificato, come per legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentoin favore di ciascuna delle parti costituite, delle speseprocessuali liquidate in € 5.000,00 per compensi, 15% perspese forfetarie, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Roma, 16 aprile 2026La Presidente
Sentenza Cassazione n. 20695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris