CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24171/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente2026 pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA3311 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -Numero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026avverso la sentenza n. 429/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 28/07/2026MILANO, depositata il 27/07/2022 R.G.N. 59/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti al Tribunale diPavia una intimazione di pagamento notificata dall’ADER in data25 ottobre 2019 per un importo complessivo di € 161.741,36limitatamente a una cartella di pagamento (n.07920110038971122 di importo di € 18.388,30, notificata il 12gennaio 2012) e tre avvisi di addebito (n.37920160001952669000 di importo di € 20.106,11, notificato il21 ottobre 2016, n. 37920180000351419000 di importo di €14.590,20, notificato il 5 giugno 2018 e n. 3720180001822233000di importo di € 1.767,13, notificato il 17 luglio 2018) riportanticrediti contributivi vantati dall’INPS.Il Tribunale di Pavia ha dichiarato il difetto di giurisdizionerelativamente alle cartelle esattoriali riguardanti tributi e, nelmerito, ha rigettato l’opposizione.2.- La Corte di appello di Milano ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo le contestazioniformali all’intimazione di pagamento e l’eccezione di prescrizionedei contributi previdenziali sollevata dall’appellante.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sette motivi di censura.4.- L’Agenzia delle entrate riscossione resiste concontroricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni Nsucmreirto tdei r.a ccolta generale 24171/2026Data pubblicazione 28/07/20266.- Parte ricorrente in data 25 giugno 2026 ha inviato allacancelleria della Sezione Lavoro una mail contenente memoriaillustrativa nella quale si chiedeva la parziale cessazione dellamateria del contendere in ragione della presentazione delladomanda di definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022(rottamazione quater) e n. 199/2025 (rottamazione quinquies).7.- All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Si deve preliminarmente rilevare che, a prescindere dallemodalità di trasmissione della memoria contenente la richiesta diparziale cessazione della materia del contendere, avvenuta viamail e non regolarizzata attraverso un successivo depositotelematico, non può tenersi conto delle domande di definizioneagevolata presentate dalla ricorrente, che riguarderebbero tre deiquattro atti impositivi impugnati, in quanto le stesse non sonoaccompagnate dalla prova del versamento, entro la data fissata,della prima rata, circostanza neppure dedotta nella memoria.Infatti, ai sensi dell’art. 12 bis del decreto-legge n. 84/2025,introdotto dalla legge di conversione n. 108/2025, nonché ai sensidell’art. 1, comma 87, della legge n. 199/2025 “Ai soli finidell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica ratadelle somme dovute”.Pertanto, considerato che, allo stato, non vi è alcuna prova chela parte ricorrente abbia effettivamente versato almeno la primarata di quanto dovuto, non si può produrre alcun effetto estintivo,seppure parziale, del presente giudizio.2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 e 9 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 26600/2022per avere la Corte di appello dichiarato il difetto di giurisdizNioumneero sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026relativamente alle cartelle esattoriali riportanti crediti tributariData pubblicazione 28/07/2026nonostante tali atti non fossero stati impugnati davanti al giudiceordinario.3.- Con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte di appello dichiaratoillegittima l’intimazione di pagamento in relazione al fatto che lacartella esattoriale n. 07920150019148403 dell’importo di €27.569,56 era stata sospesa nella sua efficacia esecutiva.4.- Il primo e il settimo motivo, essendo tra loro correlati,possono essere esaminati insieme.In sostanza la ricorrente si duole del fatto che la Corte diappello, confermando la decisione del giudice di primo grado, nonha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento nellaparte in cui indicava, tra le altre, una cartella esattoriale inrelazione alla quale era stata disposta la sospensione dell’efficaciaesecutiva.Tuttavia, poiché nella sostanza il contribuente contesta ladebenza di un credito di natura tributaria, risulta immune dacensure la pronuncia del giudice di merito che, limitatamente aicrediti di natura tributaria, ha declinato la giurisdizione in favoredel giudice tributario.5.- Sul presupposto che l’intimazione di pagamento ex art. 50d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e silimita a preannunciarla, le Sezioni Unite di questa Corte (n.26817/2024) hanno precisato che “Spetta alla giurisdizione delgiudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamentocon la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi(nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostitutod'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente allanotifica delle relative cartelle di pagamento”.Numero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/20266.- Con il secondo motivo deduce violazionNeu meero di rfaacclosltaa generale 24171/2026Data pubblicazione 28/07/2026applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 156 c.p.c., peravere la Corte di appello operato una inversione dell’onere dellaprova ritenendo che spettasse alla contribuente provarel’incompletezza dell’intimazione di pagamento notificata.7.- La censura non merita accoglimento, in quanto nel ritenereregolare la notifica dell’intimazione di pagamento, la Corte diappello si è attenuta al costante orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale in tema di notifica della cartella di pagamentomediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio deldestinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, aisensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanzadella prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ilquale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lostesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato dellarelativa prova (Cass. n. 16528/2018).8.- A tale considerazione si aggiunga che poiché l’intimazionedi pagamento riguarda non solo la cartella di pagamento e i treavvisi di addebito contenenti crediti contributivi INPS, ma anchealtri atti impositivi, l’eventuale incompletezza dell’intimazioneavrebbe dovuto riguardare i quattro documenti oggetto delpresente giudizio, allegazione neppure contenuta nel ricorso.9.- Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 214, 215 e 221 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c. in materia didisconoscimento dei documenti e mancata produzionedell’originale da parte di ADER.10.- Il motivo non è fondato.La ricorrente censura la sentenza della Corte di appello nellaparte in cui non ha ritenuto rilevante il disconoscimento delladocumentazione effettuato dalla parte in quanto espresso inNumero registro generale 26600/2022maniera generica; con il secondo l’omessa pronuncia sNumlelaro sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026mancata attivazione del giudizio di verificazione.Data pubblicazione 28/07/2026Tuttavia, la censura non si confronta in concreto con lasentenza che ha affermato la genericità del disconoscimento,l’omessa indicazione degli aspetti di difformità dall’originale dellerelate di notifica, la mancanza di querela di falso a contestarel’efficacia probatoria privilegiata degli avvisi di ricevimento ex art.2700 c.c.: nulla dice a contrasto della valutazione di genericità deldisconoscimento, ma presuppone che il disconoscimento sia statocorrettamente effettuato (nello stesso senso di recente Cass. n.25162/2025).11.- Di contro, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione di principi espressi da questa Corte (Cass. n.37186/2022) secondo cui «rappresenta principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in tema diprova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso diformule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini delridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazionigeneriche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009;tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimentodelle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che lacontestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intendecontestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stileNumero registro generale 26600/2022né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 20Nu1m9er;o sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deveData pubblicazione 28/07/2026contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmentecontraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il lorocontenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda deicasi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi,almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presentanella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 conla giurisprudenza ivi citata)».Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione indiritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata,ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operatodall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e -secondoquesta Corte- tale valutazione costituisce giudizio di fatto riservatoal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (così Cass.n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022).Alla luce di tali principi, il disconoscimento deve essere chiaro,specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtàfattuale e realtà rappresentata (Cass. n. 24613/19); comecondivisibilmente affermato da Cass. n. 18491/24 “Ildisconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, aisensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere icaratteri della specificità e della determinatezza, e non puòcostituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativavalutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamentemotivato” (nello stesso senso, Cass. n. 28373/24).12.- A ciò si aggiunga quanto affermato da Cass. n.13425/2014 (in senso conforme Cass. nn. 4476/2009, 4053/2018,9533/2022, 37186/2022) secondo cui «L'art. 2719 cod. civ. esigel'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delleNumero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/2026copie fotografiche o fotostatiche e si applica Numtaerno dtiora ccoaltal generale 24171/2026Data pubblicazione 28/07/2026disconoscimento della conformità della copia al suo originalequanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o disottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresseindicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alladisciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Ne consegueche la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta,tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura esottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modospecifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella primarisposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimentoonera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltàdel giudice di accertare tale conformità anche "aliunde"».13.- Applicando tali principi al caso in esame (di recenteribaditi da Cass. sez. trib, 11 dicembre 2025, n. 32382), lasentenza della Corte di appello, che sul punto ha confermato lapronuncia di primo grado, risulta immune da censure in quanto laCorte territoriale nel ritenere generico il disconoscimento ha fattocorretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enucleati.La circostanza che la ricorrente abbia “disconosciuto” una seriedi documenti sotto una pluralità di profili (contenuto deldocumento, sottoscrizioni, conformità all’originale) non collegati alsingolo documento, rende certamente generico e privo delrequisito della specificità tale disconoscimento, non essendoquesto riferito a un documento particolare, ad una scritturaindividuata o ad una precisa motivazione (non conformità dellacopia all’originale), precludendo così per i soggetti convenuti nelgiudizio la possibilità di chiedere la verificazione dei documenti,non comprendendosi il motivo per il quale ogni singolo documentosia stato disconosciuto.Numero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/202614.- Con il quarto motivo deduce violazionNeu meero di rfaacclosltaa generale 24171/2026Data pubblicazione 28/07/2026applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1977 con riferimento all’art.2945 c.c. e all’art. 1334 c.c., per non avere dichiarato prescritti icrediti indicati nella cartella esattoriale n. 07920110038971122 enell’avviso di addebito n. 37920160001952669.15.- La censura non può essere condivisa.La ricorrente afferma l’intervenuta prescrizione dei crediticontributivi riportati nella cartella di pagamento n.07920110038971122 notificata il 12 gennaio 2012 relativa acontributi anno 2008 e nell’avviso di addebito n.37920160001952669000 notificato il 21 ottobre 2016 relativo acontributi dal 2009 al 2011.La Corte di appello, nel disattendere l’eccezione sul rilievodell’incontrovertibilità del credito contenuto nella cartella dipagamento e nell’avviso di addebito non più impugnabile, si èsecondo il quale nel caso di mancata proposizione di opposizionea cartella esattoriale la pretesa contributiva previdenziale ad essasottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione perprescrizione, con la conseguenza che l’unica eccezione diprescrizione che può essere proposta dal debitore concerne quellaeventualmente maturata dopo la notifica del titolo cosìdefinitivamente formatosi (Cass. n. 6154/2024; Cass. n.5060/2016: in senso conforme, sul punto, Cass. SU n.23397/2016).Vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità(vedi, da ultimo, Cass. n. 3743/2020), alla stregua del qualeun'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamentonotificata e non impugnata può essere contestata solo per vizipropri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabilela cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704/2013;Numero registro generale 26600/2022Cass. n. 9219/2018); che pertanto, nell'ambito di dNeumttearo sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026inoppugnabilità, è ricompresa, altresì, l'eccezione di prescrizioneData pubblicazione 28/07/2026verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata,eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella; che inmancanza di detta impugnazione, la notifica degli atti diriscossione coattiva è da ritenere che abbia interrotto i terminiprescrizionali, i quali sono, pertanto, iniziati nuovamente adecorrere dalla data della loro notifica.16.- La sentenza impugnata risulta immune da censure ancherelativamente alla prescrizione maturata successivamente allanotifica della cartella di pagamento, in quanto la Corte di appellonell’attribuire rilevanza alla domanda di rateizzazione del debito eal pagamento delle rate si è attenuta ai principi affermati da questaCorte secondo cui la domanda di rateizzazione del debitocontributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia diriconoscimento del suddetto debito ai fini dell'interruzione dellaprescrizione (Cass. n. 1679/2025 e Cass. n. 16110/2025).17.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 212 del2000 e dell’art. 3, comma terzo, della legge n. 241 del 1990 permancanza nell’intimazione di pagamento dell’indicazionedell’autorità giudiziaria cui fare ricorso, dell’allegazione dellecartelle esattoriali e delle modalità di calcolo degli interessi.18.- La censura non coglie nel segno in quanto, convalutazione conforme operata da entrambi i giudici di merito, laCorte di appello ha dato atto della regolarità formale dell’atto diintimazione, in quanto conforme al modello ministeriale approvatocon d.m. 28 giugno 1999, n. 321.19.- Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, per non avere la Corte diNumero registro generale 26600/2022Numero sezionale 3311/2026appello dichiarato nulli gli atti impugnati perché emessi Nduam edroi rdii graeccnoltai generale 24171/2026Data pubblicazione 28/07/2026dichiarati illegittimi.20.- La censura è inammissibile in quanto la Corte di appelloha disatteso la contestazione sul presupposto che “si tratta di unaeccezione non proposta in primo grado e quindi inammissibile,poiché introduce un ampliamento dell’indagine su fatti estranei alprocesso di primo grado (identità e qualità del soggetto che hasottoscritto l’atto)”.21.- Orbene, la censura della ricorrente non si confronta inalcun modo con tale argomento, limitandosi ad insistere sullanullità dell’atto in quanto sottoscritto da dirigente la cui nominadovrebbe essere annullata.22.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore dell’Agenzia delle entrate riscossione secondo il principio disoccombenza.Nulla sulle spese nei confronti dell’INPS non avendo l’istitutosvolto difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dell’esistenzadei presupposti processuali dell’obbligo della ricorrente di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenziadelle entrate riscossione, che liquida in € 5.000,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaNumero registro generale 26600/2022impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.RNu.m ner.o sezionale 3311/2026Numero di raccolta generale 24171/2026115 del 2002, ove dovuto.Data pubblicazione 28/07/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026La Presidente