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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 16110/2025

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso 26699-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] avviso di addebito R.G.N. 2 6699 /20 19 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 281/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22699/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.3.2019 n. 171, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della parte avverso l’avviso di addebito con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.861,58 per contributi IVS eccedenti i l minimaledovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo gennaio 2007– dicembre 2009 .

Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso in ragione della dichiarazione-resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di richiesta di rateizzazione del debito- di riconoscimento incondizionato del debito e di rinuncia alle eccezioni nonché ai giudizi di opposizione.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] , ha ritenuto irrilevanti il riconoscimento incondizionato del debito e la rinuncia ad esperire azioni volte ad opporsi alla pretesa, in quanto aventi adoggetto diritti indisponibili.

Nel merito,ha a ccerta to che il ricorrente era socio di una snc che non gestiva alcuna attività commerciale ma si limitava a riscuotere i canoni di locazione di un immobile(capannone) di cui era proprietaria, dovendo quindi escludersi la ricorrenza di un’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla gestione commercianti (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata).

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1341, 1965 e 1988 c.c. e dell’art. 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che erroneament e la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all’azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti , per la indisponibilità della obbligazione contributiva.

Il motivo èinfondato.

Èinvero corretto l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la domanda di rateizzazionedel debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile , quale quello previdenziale relativo al recupero dell a contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21).

Essendo la obbligazione contributiva indisponibile , non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte dell’INPS, né l a rinuncia all’azione (nel caso del contribuente, alla opposizione); in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini della interruzione della prescrizione e della inversione dell’onere della prova.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generalied accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 26699-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] avviso di addebito R.G.N. 2 6699 /20 19 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 281/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22699/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.3.2019 n. 171, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della parte avverso l’avviso di addebito con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.861,58 per contributi IVS eccedenti i l minimaledovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo gennaio 2007– dicembre 2009 . Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso in ragione della dichiarazione-resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di richiesta di rateizzazione del debito- di riconoscimento incondizionato del debito e di rinuncia alle eccezioni nonché ai giudizi di opposizione. La Corte d’appello, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] , ha ritenuto irrilevanti il riconoscimento incondizionato del debito e la rinuncia ad esperire azioni volte ad opporsi alla pretesa, in quanto aventi adoggetto diritti indisponibili. Nel merito,ha a ccerta to che il ricorrente era socio di una snc che non gestiva alcuna attività commerciale ma si limitava a riscuotere i canoni di locazione di un immobile(capannone) di cui era proprietaria, dovendo quindi escludersi la ricorrenza di un’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla gestione commercianti (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata). Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1341, 1965 e 1988 c.c. e dell’art. 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che erroneament e la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all’azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti , per la indisponibilità della obbligazione contributiva. Il motivo èinfondato. Èinvero corretto l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la domanda di rateizzazionedel debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile , quale quello previdenziale relativo al recupero dell a contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21). Essendo la obbligazione contributiva indisponibile , non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte dell’INPS, né l a rinuncia all’azione (nel caso del contribuente, alla opposizione); in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini della interruzione della prescrizione e della inversione dell’onere della prova. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis d
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