CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE1871ROSE;- resistente con mandato –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandNautmoer o– re gistro generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13450/2026ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personaD ata pubblicazione 09/05/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 706/2019 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 685/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte di appello di L’Aquila, previa declaratoria dicessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelledi pagamento relative a premi [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato, per le restantiparti, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il suo ricorsoavverso una intimazione di pagamento relativa a cartelle dipagamento per contributi previdenziali [OSCURATO:PERSONA] e premi assicurativiINAIL.La Corte di appello ha, in particolare, confermato la sentenzadi primo grado ritenendo non maturata la prescrizionequinquennale sul presupposto della regolare notifica di tutte lecartelle di pagamento e degli atti successivi; la mancataimpugnazione delle cartelle di pagamento nel termine di cui all’art.24 d.lgs. n. 46 del 1999 ha precluso contestazioni nel merito dellapretesa contributiva e sulla prescrizione dei crediti eventualmentematurata.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Carlo GiuNsumeeprop reeg isDtroi generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026Nardo con sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13450/20263.- L’Agenzia delle entrate riscossione resiste Datca opunbb licazione 09/05/2026controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b) bis d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 139 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), peravere la Corte di appello ritenuto che la qualità di persona difamiglia si presume dalle dichiarazioni recepite dall’ufficialegiudiziario e per avere ritenuto che in caso di consegna del plico asoggetto diverso dal destinatario non fosse necessario l’avviso aquest’ultimo dell’avvenuta consegna.Con il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fattodecisivo consistente nella circostanza che “la dichiarazionedattiloscritta presente nelle relate di notifica delle cartelle dipagamento e delle successive intimazioni di pagamentoconsegnate in data 28.10.2004 alla moglie convivente del tenore‘della consegna ho informato il contribuente con racc. nei casi incui all’art. 139 comma 4 c.p.c.’ non poteva essere in alcun modoriferita alle ipotesi di consegna dei plichi ai soggetti di cui all’art.139 comma 2 c.p.c.” (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).Con il terzo motivo afferma la nullità della sentenza permotivazione inesistente, apparente o contraddittoria per nonessersi pronunciata sulla contestazione in relazione alla eccepitanullità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successiveintimazioni di pagamento del 28.10.2004, per il mancatocompimento delle formalità di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600N udmeelr o1 re9gi7str3o generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026della non riferibilità dell’attestazione contenuta in relata ‘dellaNumero di raccolta generale 13450/2026consegna ho informato il contribuente con racc. nei casi iDna tac puubib licazione 09/05/2026all’art. 139 comma 4 c.p.c.’ alle attività di notifica avvenute aisensi dell’art. 139 comma 2 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.).2.- I primi tre motivi possono essere esaminaticongiuntamente, trattandosi di identiche censure alle stessenotifiche delle cartelle di pagamento e delle successive intimazionidi pagamento del 28 ottobre 2004 proposte sotto profili differenti.Premesso che la censura non risulta pertinente rispetto allenotifiche avvenute a mani proprie del destinatario, il ricorrentecontesta la regolarità delle notifiche di quattro cartelle dipagamento avvenute il 14 maggio 2001, il 21 marzo 2002, il 2aprile 2003 e il 12 maggio 2003 e delle intimazioni di pagamentoavvenute il 28 ottobre 2004 consegnate al coniuge convivente,affermando la violazione della disposizione di cui all’art. 60, primocomma, lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che impone in casodi consegna del plico da notificare a soggetto diverso daldestinatario di darne avviso a quest’ultimo.2.1.- L’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella sua originariaformulazione, disponeva che la notificazione degli avvisi e deglialtri atti che per legge devono essere notificati al contribuente èeseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c.Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile inmateria di notifica comportava che nel caso in cui la notifica nonvenisse eseguita a mani proprie del destinatario ai sensi dell’art.138 c.p.c., l’atto da notificare potesse essere consegnato apersona di famiglia presso la residenza, dimora o domicilio deldestinatario, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c. In talcaso la notifica non deve essere seguita dall’ulteriore formalitàdell’avviso al destinatario della consegna dell’atto imposta dalquarto comma dell’art. 139 c.p.c. solo nel caso di conNsumeegron reag isatrol generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026portiere o al vicino.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13450/2026Tale principio, cui la Corte di appello si è correttamDaetan ptuebb licazione 09/05/2026delle norme citate, è stato affermato costantemente da questaCorte, secondo cui in tema di procedimento di notifica della cartellaesattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso diconsegna del plico a persona di famiglia ai sensi dell'art. 139,secondo comma, c.p.c. non è necessario l'ulteriore adempimentodell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata,dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quartocomma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o alvicino di casa (Cass. n. 12181/2013).2.2.- Sul punto, tuttavia, si deve rilevare che l’attualeprevisione dell’invio della comunicazione al destinatario diavvenuta consegna del plico anche nel caso di consegna alfamiliare disposta dalla lett. b-bis del citato art. 60, è stataintrodotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dunque, non è applicabilealle notifiche in questione, eseguite tra il 2001 e il 2004, per lequali si applica il regime previgente che, come rilevato attraversoil rinvio all’art. 139 c.p.c., imponeva l’adempimento solo nel casodi consegna al portiere o al vicino.In definitiva se attualmente si deve affermare che “in tema diavviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, purrinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, adifferenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'inviodella raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnatonelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenzialedella notifica eseguita dai messi comunali o dai messi specialiautorizzati dall'ufficio delle imposte” (Cass. n. 30821/2024), taleadempimento, introdotto dal d.l. n. 223 del 2006, non può trovareapplicazione per le notifiche, come quelle in conteNsutmaerzo iroegnisetro, generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026eseguite anteriormente l’entrata in vigore della norma.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13450/20262.3.- Quanto agli ulteriori profili in contestazione, la CoDrtaeta pdubib licazione 09/05/2026appello si è esplicitamente attenuta al principio di diritto secondoil quale in tema di procedimento di notifica della cartella esattorialedi cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile peranalogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso dinotificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., laqualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio oall'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalledichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata dinotifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti lavalidità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e,in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario,comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalitàdella presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 53/2024).3.- Con il quarto motivo di deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenutonon esaminabile il profilo dell’intervenuta prescrizionequinquennale dei crediti previdenziali in epoca antecedente allanotifica delle cartelle di pagamento non opposte dal ricorrente.3.1.- La censura non merita accoglimento.Assodata la regolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento, senza che queste ultime siano state opposte neltermine di quaranta giorni previsto dall’art. 24 del d. lgs. n. 46 del1999, il ricorrente ha eccepito il decorso del termine di prescrizionedei contributi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] maturato antecedentemente lanotifica della cartella di pagamento.La Corte di appello, nel disattendere l’eccezione sul rilievodell’incontrovertibilità del credito contenuto nella cartella dipagamento non più impugnabile, si è attenuta al consolidatoNumero registro generale 19004/2020principio affermato da questa Corte secondo il quale nel casNoum deroi sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13450/2026mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale laData pubblicazione 09/05/2026pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa divieneintangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, conla conseguenza che l’unica eccezione di prescrizione che puòessere proposta dal debitore concerne quella eventualmentematurata dopo la notifica del titolo così definitivamente formatosi(Cass. n. 6154/2024; Cass. n. 5060/2016: in senso conforme, sulpunto, Cass. SU n. 23397/2016).Vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità(vedi, da ultimo, Cass. n. 3743/2020), alla stregua del qualeun'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamentonotificata e non impugnata può essere contestata solo per vizipropri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabilela cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704/2013;Cass. n. 9219/2018); che pertanto, nell'ambito di dettainoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizioneverificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata,eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella; che inmancanza di detta impugnazione, la notifica della cartella è daritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sonopertanto iniziati nuovamente a decorrere dalla data della notifica.4.- Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esamedi un fatto decisivo della controversia per avere i giudici di meritoritenuto regolare la notifica dell’intimazione di pagamentoconsegnata a mezzo posta il 12 settembre 2012 presso un indirizzodiverso dal luogo di residenza anagrafica del destinatario (art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.); con il sesto motivo deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 139, comma secondo, c.p.c. per averela Corte di appello ritenuto valide le notifiche delle intimazioni dipagamento consegnate il 12 settembre 2012 a mani del figlioNumero registro generale 19004/2020convivente [OSCURATO:PERSONA], nonostante che il destinatNaumrieoro sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13450/2026risiedesse nella medesima via ma in un civico diverso (art. 360,Data pubblicazione 09/05/2026comma 1, n. 3, c.p.c.).4.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente,trattandosi di identiche censure alle stesse notifiche del 12settembre 2012 proposte sotto profili differenti.La censura risulta inammissibile in quanto dietro lo schermodella violazione di legge il ricorrente si prefigge, in ultima analisi,di contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corted’appello, in senso convergente con quello già espresso dal giudicedi prime cure, circa le modalità concrete di esecuzione dellanotifica, senza che sia stata neppure rappresentata una violazionedi legge.4.2.- Altrettanto inammissibile è il vizio inquadrato nell’ambitodell’art. 360, primo comma, n. 5, posto che in caso di conformevalutazione di fatto circa le corrette modalità di esecuzione dellanotifica presso la residenza, domicilio o dimora del ricorrentemediante consegna dell’atto a familiare convivente, la censura diomessa motivazione è preclusa, ai sensi del quarto comma dellostesso art. 360 c.p.c. in virtù della c.d. doppia conforme.Inoltre, il fatto decisivo dedotto dal ricorrente non risulta inalcun modo provato.4.3.- Le censure in ogni caso non colgono nel segno, avendola Corte di appello fatto corretta applicazione del principio secondocui «la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quantoproviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziariocertifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute(limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentementedalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza,risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nelluogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazioneNumero registro generale 19004/2020prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubbNulmicearo sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13450/2026privilegiata, ex art. 2700 c.c. (Cass., 9 giugno 1987,Data pubblicazione 09/05/2026n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass., 20 luglio 1999,n. 7763), per contrastare la quale l'unico strumento è la quereladi falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo,ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficialegiudiziario» (Cass. n. 9793/2015).Ne consegue che, in difetto della proposizione della querela difalso, non risultano più contestabili nel presente giudizio, in quantoassistite da tale fede privilegiata, l'attestazione dell'identità delsoggetto che ha ricevuto l'atto, trattandosi di circostanza fruttodella diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività diidentificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione, ledichiarazioni da questo rese in ordine alla sua qualità di "familiareconvivente” con il destinatario, dichiarazione che in maniera deltutto legittima consente di ipotizzare un collegamento tra ildestinatario e il luogo ove è stata eseguita la notifica.5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore dell’Agenzia delle entrate riscossione secondo il principio disoccombenza.Nulla sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avendosvolto difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenziadelle entrate riscossione, che liquida in € 4.500,00 per cNoummerpo erengisstrio, generale 19004/2020Numero sezionale 1871/2026oltre spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13450/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamentDoa,ta dpuabb licazione 09/05/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese