CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caracciolo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2872/2024 depositata il 4/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano,Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026Giancarlo Vicedomini impugnava due avvisi di liquidazione con i qualil’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’applicazione dell’aliquota IVAagevolata (4% in luogo del 10%) per l’acquisto della prima casa realizzatocon atto di compravendita del 15/4/2019, nonché le agevolazioni perl’imposta sostitutiva sul relativo mutuo (0,2% in luogo del 2%).La revoca era dovuta al fatto che il contribuente era già titolaredell’1% della nuda proprietà di un altro appartamento acquistato nel 2005beneficiando delle agevolazioni in questione.Il ricorrente deduceva che si trattava di un acquisto compiuto dai suoigenitori - che di fatto gli avevano donato la quota della nuda proprietà dicui era titolare - quando era diciottenne.La CGT di primo grado rigettava il ricorso, escludendo chel’attribuzione della quota della nuda proprietà fosse dovuta allo spirito diliberalità dei genitori del contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate.Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado dellaLombardia rigettava il ricorso osservando che solo qualora il precedenteimmobile fosse stato acquistato per successione o donazione conl’agevolazione prevista dall’art. 69, commi 3 e 4, l. 342/2000 ilcontribuente avrebbe potuto beneficiare anche dell’agevolazione inquestione; tuttavia, «l'acquisto a titolo oneroso del diritto di nudaproprietà e il relativo contratto di mutuo, entrambi del 2005, risultano da3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. Infine, ha chiesto, qualora nonfossero accolte le doglianze proposte, che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale in relazione alla disciplina in esame.Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026L’Amministrazione non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 769, 829 e 1322 c.c..Ad avviso del ricorrente, la CGT di secondo grado si sarebbe fermata aldato letterale che emergeva dal contratto, sebbene in realtà si trattasse diuna donazione indiretta, come indicato con l’atto di appello con il quale sisollecitava «l’intervento interpretativo del giudice teso al relativoaccertamento». Il giudice d’appello, quindi, «non si sarebbe dovutofermare dinnanzi al dato formale, ma avrebbe dovuto procedereall’accertamento richiesto in ordine al negozio-fine (sostanziale) sottesoall’atto di compravendita del 2005 e, pertanto, accertare l’effettivoarricchimento del donatario, l’impoverimento del donante e verificare lapresenza dei requisiti di cui all’art. 769 c.c.».Le prove al riguardo erano state «compiutamente fornite già dal primogrado» ed a tal fine era stata formulata la richiesta di prova testimoniale.1.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. «in relazione all’art. 69 l. 342/2000,alla nota II bis dell'art.1 della tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986 eall’art. 20, comma 4, del d.p.r. n. 601/1973».Con tale motivo il ricorrente ha dedotto che, ove la CGT di secondogrado avesse correttamente interpretato il contratto come una donazioneindiretta, avrebbe dovuto ritenere che le relative agevolazioni rientravanotra quelle di cui all’art. 69, commi 3 e 4, l. 342/2000 che, secondo quantoriconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, non precludeva lapossibilità di fruire del beneficio in occasione del successivo acquisto atitolo oneroso.Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/20261.3 I due motivi che, attesa la loro stretta connessione, possonoessere valutati congiuntamente, sono inammissibili.La CGT di secondo grado ha infatti provveduto all’interpretazione delcontratto del 2005 ritenendo che tale acquisto, anche in considerazionedel contratto di mutuo che lo accompagnava, fosse a titolo oneroso. Lastessa ha osservato infatti che «dalla produzione documentale risulta -con natura fidefacente trattandosi di atti pubblici - l'onerosità dell'atto diacquisto del diritto di nuda proprietà, peraltro confermato dal relativocontratto di mutuo. Manca pertanto qualunque indicazione volta aevidenziare la gratuità del suddetto atto e lo spirito di liberalità, di talchéquesta Corte non può che evidenziare l'incoerenza del presente rilievo».Orbene, va ricordato che l’interpretazione dei contratti e più ingenerale degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente neilimiti consentiti dal testo dell’art. 360, comma 1°, n. 5), c.p.c., ovvero neicasi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c.; in tale ultimo caso,peraltro, la violazione denunciata deve essere necessariamente dedottacon la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui ilragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delleparti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispettoall’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sededi legittimità (cfr. Cass. n. 17427/2003; Cass. n. 2560/2007; Cass. n.353/2025).Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto sostanzialmente di procederead una nuova interpretazione del contratto; peraltro, non solo non haindicato le norme sull’interpretazione del contratto che sarebbero violate,ma addirittura ha sostenuto che la gratuità dello stesso dovrebbe trarsi daelementi estranei al contratto (quali la circostanza che gli oneri delNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026contratto ed il mutuo vennero pagati interamente dai genitori),richiedendo così una nuova valutazione di merito.Non è invece ravvisabile la denuncia del vizio di sussunzione(rientrante nella violazione di legge) che, ferma restando l’interpretazionedel contratto compiuta dal giudice di merito, è volta ad ottenere lacorretta qualificazione giuridica dello stesso (Cass. n. 15603/2021; Cass.n. 3115/2021; Cass. n. 9996/2019)1.4 Infine, il ricorrente sembrerebbe dolersi della mancata ammissionedella prova testimoniale a tal fine richiesta - che avrebbe dovuto essereresa dai genitori del contribuente e che è stata esclusa dalla CGT disecondo grado - senza indicare però le violazioni di legge in cui il giudiced’appello sarebbe incorso con tale diniego (la questione verrà comunqueriproposta, più specificamente, in relazione al quarto motivo, al cui esamesi rinvia).Sono del pari valutazioni di merito quelle relative alla circostanza, chesarebbe stata trascurata dal giudice d’appello, che nel 2005 il ricorrente«non aveva alcuna garanzia patrimoniale da offrire, né era dotato dellapossibilità concreta di poter apportare il proprio contributo economico, chenel corso degli anni non ha mai sostenuto alcun onere economico e chenon vi fosse dovere giuridico e/o extragiuridico antecedente, coevo osuccessivo alla compravendita del 2005 tra egli e i genitori e/o nei confronti della banca erogante il mutuo».Appare opportuno ricordare che con il ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale restariservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, lavalutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza ela scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee aNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n.9097/2017).2.1 Con il terzo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 3, 42, 47e 53 della Costituzione, nonché della «ratio legis delle norme sulleagevolazioni prima casa».Il ricorrente ha lamentato che gli avvisi impugnati e la decisione delgiudice ledono gli articoli della Costituzione indicati in quanto «in relazioneall’atto del 2005 si è fornita ampia prova che fosse diretto a soddisfare leesigenze abitative, quindi l’accesso alla proprietà, al risparmio e acompensare la situazione di svantaggio economico (il dover acquistare laprima casa mediante un’operazione economica particolarmente gravosacaratterizzata dallo spoglio di immobili e dall’accesso al credito bancario)dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non certo deifigli), i quali erano gli unici soggetti dotati di una propria capacitàcontributiva». All’odierno ricorrente sarebbe quindi preclusa la possibilitàdi avvalersi di tale beneficio, pur non avendo goduto dell’agevolazione inoccasione del precedente atto (a seguito del quale aveva ottenuto soltantola quota dell’1% della nuda proprietà).Ha infine citato la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente,Cass. n. 21289/2014; Cass. n. 13291/2011, Cass. n. 10984/2007, Cass.n. 9647/1999) che, ai fini di quanto previsto dalla nota II bis, commi 1 e4, dell’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986,esclude la rilevanza di quote di altri immobili così esigue da non consentireal titolare di fruirne come propria abitazione.2.2 Il motivo è infondato.Con riguardo alla prima questione, la stessa si esaurisce nella denunciadi una generica contrarietà della decisione ai principi costituzionali. Sitratta di una considerazione puramente fattuale e dunque irrilevante; ilcontribuente, del resto, ha poi chiesto, nell’ultima parte del ricorso, diNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme inquestione.2.3 Va poi osservato che la giurisprudenza richiamata è irrilevante;essa, infatti, non riguarda l’ipotesi della lett. c), bensì quella della letterab) del 1° comma o la fattispecie di cui al 4° comma della nota II bis.Appare opportuno premettere che la normativa di riferimento va nellaspecie individuata in quella propria dell'imposta di registro, posto chel'agevolazione in oggetto (IVA 4 %) è prevista in una disposizione (d.P.R.633/72, Tab. A parte II, n. 21) che richiama espressamente la disciplina dicui al d.P.R. 131/86, Tar. I parte, nota II bis dell'art. 1; aggiungendo che:«in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivenditanel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicatenella predetta nota». Quest’ultima, a sua volta, richiama l'agevolazione(aliquota 4 %) spettante nell'ipotesi in cui il cedente sia soggetto IVA,prescrivendo altresì direttamente l'azione di recupero dell'agenzia delleentrate nei confronti dell'acquirente per quanto concerne la maggiorimposta IVA eventualmente dovuta allorché sia emersa l'insussistenza deipresupposti del beneficio. «La soluzione così accolta - tale da unificare, inassenza di sostanziali ragioni di diversificazione, il regime dei benefici“prima casa” indipendentemente dalla circostanza che questi siano attuaticon l'abbattimento dell'imposta di registro ovvero dell'IVA (conseguente,quest'ultimo, al dato puramente contingente della qualità soggettiva diuna parte, il venditore, estranea al rapporto tributario agevolato) - si ponein linea con l'orientamento di legittimità. Quest'ultimo è infatti segnato davarie decisioni affermative del fatto che, nell'ipotesi in cui l'agevolazione“prima casa” abbia ad oggetto l'aliquota IVA ridotta, il rapporto si instauradirettamente - anche per quanto concerne la decadenza dal beneficio ed ilrecupero del maggior dovuto - tra l’amministrazione finanziaria el'acquirente (così come previsto dalla nota II bis cit., punto 4), nellaformulazione risultante dal d.l. 269/03, conv.in 1.326/03); essendoNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026l'applicazione dell'aliquota più favorevole la (provvisoria) conseguenza diquanto dichiarato (in forza di dichiarazione poi risultata mendace oinadempiuta) dall'acquirente al venditore-soggetto IVA. Con l'ulterioreconseguenza della unificazione della disciplina di recupero ai sensi diquanto previsto dalla nota II bis cit. (Cass. ord.21908/15;sent.26259/10)». (Cass. n. 13418/2016)2.4 Tanto premesso, va rilevato che la nota II bis dispone che «1. Aifini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolooneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli attitraslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso edell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cuil'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propriaresidenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propriaha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso incui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile siaacquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di volerstabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deveessere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolareesclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cuiè situato l'immobile da acquistare;c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare,neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto ilterritorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione enuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggettoo dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero […]».Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il comma 4 stabilisce che «4. In caso di dichiarazione mendace o ditrasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistaticon i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine dicinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte diregistro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché unasovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta dicessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delleentrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare neiconfronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in baseall'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultantedall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzioneamministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sonodovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presentetesto unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui ilcontribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con ibenefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobileda adibire a propria abitazione principale».Orbene, è chiaro che i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devonosussistere cumulativamente ed hanno natura differente. La lettera b)richiede infatti che il contribuente non disponga di un altro immobile in cuipossa abitare nello stesso Comune, per tale motivo si fa riferimento aidiritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e, dunque, non rileva latitolarità di quote minime che non consentono la disponibilità dell’immobileal fine di abitarvi, come indicato nelle pronunce richiamate dal ricorrente.La lettera c) richiede invece che il contribuente non abbia già fruito deimedesimi benefici in relazione ad altro immobile su tutto il territorionazionale e, per tale motivo, fa riferimento anche a diritti che nonconsentono di godere del bene come la nuda proprietà, nonché allatitolarità di quote senza alcuna specificazione, così che non può esservidubbio in ordine al fatto che rilevano anche quelle di entità minima.Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026Analoghe considerazioni valgono con riguardo al 4° comma in cui ciòche viene in rilievo è la disponibilità dell’immobile onde potervi abitare,sicché restano irrilevanti le quote minime acquistate nel termine iviindicato.È solo a tali ipotesi (comma 1°, lett. b) e comma 4°) che si riferisce lagiurisprudenza richiamata dal contribuente.Dunque, anche la titolarità di minime quote di immobili acquistatibeneficiando dell’agevolazione in questione costituisce causa ostativa, aisensi della lettera c) del comma 1°, come si evince, del resto, dalla stessaformulazione letterale della norma che fa riferimento alla necessità chel’acquirente «dichiari di non essere titolare, neppure per quote» dei dirittinella stessa indicati acquistati beneficiando delle agevolazioni elencate.3.1 Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt.115, comma 1°, c.p.c. e 2697 c.c. per «violazione del giudicato interno –lesione del diritto di difesa – mancata assunzione di un mezzo di prova».Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello avrebbe violato il giudicatointerno formatosi sull’accertamento della gratuità dell’atto del 2005 che lostesso trae dalla seguente espressione contenuta nella sentenza di primogrado: «Deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto idoneadocumentazione attestante quanto affermato in ordine alla giovane età almomento della stipula della compravendita del 19/12/2005, dellaabitazione acquista che fu adibita a residenza dell'intero nucleo familiare,del pagamento delle rate del mutuo effettuate, in generale, dai genitorianche mediante vendita di altro immobile».Avrebbe inoltre violato il diritto di difesa dell’odierno ricorrente, nonammettendo neppure la prova testimoniale richiesta sul punto.3.2 In ordine alla questione del giudicato – per la quale, trattandosi diquestione processuale è consentito a questa Corte l’esame degli atti e deidocumenti (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014) - va innanziNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026tutto osservato che, leggendo per intero l’espressione contenuta nellasentenza di primo grado, è da escludere che la stessa contenga unastatuizione in ordine alla gratuità del contratto in questione: «Deverilevarsi che il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestantequanto affermato in ordine alla giovane età al momento della stipula dellacompravendita del 19/12/2005, della abitazione acquista che fu adibita aresidenza dell'intero nucleo familiare, del pagamento delle rate del mutuoeffettuate, in generale, dai genitori anche mediante vendita di altroimmobile. Non risulta provato ma neppure logico, che l'intestazione dellanuda proprietà della quota dell'1% fosse dovuto allo spirito di liberalità deigenitori, anzi lo stesso ricorrente espone nel ricorso che la richiesta diinclusione nella compravendita e nel stipula del mutuo provenisse dallabanca come maggiore garanzia sull'adempimento delle obbligazioniderivanti dal contratto stipulato con i genitori del ricorrente, unosessantenne, l'altra inoccupata».È evidente, quindi, che il giudice di primo grado non ha accertato lagratuità dell’acquisto del 2005.3.3 In ogni caso, un’affermazione di tal genere è inidonea a dar luogoal giudicato interno; infatti questa Corte ha più volte affermato che «Ilgiudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltantodegli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspettiche, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti,neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (Cass. n. 30728/2022;nello stesso senso, Cass. n. 32563/2024).Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/20263.4 Quanto all’ammissibilità della prova testimoniale, il giudiced’appello l’ha esclusa rilevando che «non sono ravvisabili dubbi in meritoalla onerosità dell'atto di compravendita e alla mancanza di qualsivogliaspirito di liberalità, data peraltro la sua natura di atto pubblico. Se anche igenitori lo avessero ritenuto, ben avrebbero potuto ricorrere ad un attoricognitivo volto a definire l'assenza di onerosità per il ricorrente e lapresenza in testa a loro dello spirito di liberalità».Tanto premesso, va rilevato che «Il provvedimento reso sulle richiesteistruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione deldiritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquandoil giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovveroaffermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano dauna valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio dimotivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti aifini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso chenon illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancataammissione» (Cass. n. 30810/2023).La doglianza del ricorrente sul punto è generica e non risulta articolatacon le modalità appena indicate; non contiene alcun riferimento aviolazioni di legge, ma si esaurisce nel richiamo ad una pronuncia diquesta Corte (Cass. n. 19400/2019), relativa all’ammissibilità della provatestimoniale del negotium mixtum cum donatione nell’ambito dell’azionedi collazione ed alla dedotta sostanziale opportunità dell’ammissione dellaprova.3.5 Anche ove volesse prescindersi da tali considerazioni, è sufficientecomunque osservare che, nel processo tributario, la prova testimoniale –vietata fino alle modifiche introdotte con l. 130/2022 - è disciplinatadall’art. 7, comma 4°, d.lgs. 546/1992, in maniera autonoma rispetto alprocesso civile, sicché il richiamo alla giurisprudenza relativaNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026all’ammissibilità della prova nel processo civile non appare appropriata.Tale norma espressamente stabilisce che «Nei casi in cui la pretesatributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela difalso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse daquelle attestate dal pubblico ufficiale». Se ne deve trarre il principiogenerale per il quale non è ammissibile – in considerazione della naturadel processo tributario e degli interessi che ne costituiscono oggetto - laprova testimoniale su circostanze, sulle quali si fonda la pretesa tributaria,che risultano da documenti aventi efficacia probatoria privilegiata.A ciò deve aggiungersi che, anche ove volesse applicarsi la disciplinacivilistica, in base agli artt. 2722 e 1417 c.c., sarebbe esclusa la provarichiesta dal contribuente; né varrebbe richiamare la giurisprudenzaindicata nel ricorso, cui si è fatto riferimento in precedenza, riferibileall’ipotesi singolare menzionata, certamente non paragonabile a quella inesame, in cui, attraverso la prova testimoniale, si intenderebbe ottenereun’agevolazione fiscale in contrasto con le risultanze di un atto pubblico.4. Infine, il ricorrente ha chiesto che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale «della disposizione di cui alla nota II bis dell'art.1della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 e dell’art. 69 L. 342/2000,in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost., nella parte in cui nonprevedono che le agevolazioni cc.dd. “prima casa” spettino ancheall’acquirente a titolo oneroso che abbia precedentemente acquistato altroimmobile, usufruendo delle medesime agevolazioni, a titolo gratuito e/oper mezzo di donazione indiretta e/o per una quota di diritto non idonea asoddisfare esigenze abitative e/o speculative, in ogni caso se inferiore ouguale al 5%. Inoltre, pure nei casi in cui non prevedono la possibilità direiterare la richiesta di agevolazioni per il successivo atto a titolo oneroso,nel caso in cui l’acquirente, nell’acquisto precedente a titolo gratuito e/ocome sopra, fosse privo di capacità patrimoniale e contributiva e abbiaNumero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026partecipato al precedente atto agevolato senza sostenere oneri di alcungenere».Orbene, a parte la formulazione della questione di legittimitàcostituzionale che sembra interferire con la discrezionalità del legislatore,è sufficiente osservare che la stessa appare manifestamente infondata, inquanto l’ordinamento contiene già una disposizione che consente di farfronte ai problemi indicati dal ricorrente; il comma 4 bis (introdottodall’art. 1, comma 55, l. 208/2015) della nota II bis della tariffa stabilisceinfatti che: «L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquistoper i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) delcomma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimocomma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con leagevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimoimmobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza didetta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quantoprevisto dal comma 4» (il termine è stato portato a due anni a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per effetto dell’art. 1, comma 116, l. 207/2024).Il ricorrente avrebbe quindi potuto beneficiare dell’agevolazioneliberandosi della quota dell’1% della nuda proprietà del precedenteimmobile anche dopo l’acquisto dell’abitazione. Tale previsione costituisceun adeguato contemperamento delle esigenze del contribuente e di quelledell’Erario che esclude in radice ogni dubbio sulla legittimità costituzionaledella disciplina.5. Il ricorso va quindi rigettato.Non occorre provvedere in ordine alle spese in quantol’Amministrazione non ha resistito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 10984/2025Numero sezionale 3981/2026Numero di raccolta generale 19010/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida