CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 23791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O STATO;2026 - ricorrente -2936 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1531/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 1602/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diBari rigettava il gravame proposto dall’AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] avversosentenza del Tribunale di Bari del 20/9/2021.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto in giudizio il3/10/2018 esponendo quanto segue: professore ordinario diprima fascia a tempo definito presso la Facoltà di Ingegneria delPolitecnico di Bari, fino al 1/8/2014, quando era stato posto inquiescenza, dal novembre 2006 al febbraio 2017 aveva altresìsvolto le funzioni di Segretario generale dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA], con contratto di diritto privato stipulato il16/11/2006. [OSCURATO:PERSONA], con delibera rettorale del14/11/2006, lo aveva posto in aspettativa con assegni. Il2/8/2010, era stato confermato nell’incarico fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA],mediante stipula il 23/9/2010 di nuovo contratto di lavoro,preceduta il 15/9/2010 da nuovo decreto rettorale di aspettativacon assegni, al quale era seguito decreto rettorale del22/10/2010, che aveva stabilito che l’assegno per l’aspettativaera a carico dell’Autorità. Ne era sorto un contenzioso tra questaed il Politecnico, composto in via transattiva, a seguito disentenza n.736/2013 del Tar della [OSCURATO:PERSONA], cheaveva stabilito, rigettando il ricorso proposto dall’Autoritàavverso il decreto rettorale del 2010, che l’assegno era dovutoed a carico dell’Autorità, tenuta a rimborsarlo all’Universitàanticipataria, dal novembre 2006 al pensionamento del luglioNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/20262014. Il 23/7/2018 l’Autorità in questione gliene aveva Ncuhmieeros dti ora ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026la restituzione, per €. 568.016,98 oltre interessi, assumendoneil carattere indebito.Nelle more, con delibera del 22/12/2015, egli era statoconfermato nell’incarico per un anno, cui era seguìto contrattostipulato il 26/1/2016, non prevedente alcuna retribuzione,infatti mai erogata.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto in accertamento negativo del dirittoalla pretesa restitutoria, assumendo che per il caso in questionel’art.7, comma 3, della L.R. Puglia 19/2002, rinviante all’art. 13della legge n.253/1990, prevedeva la cumulabilità dei duecompensi, in ragione del mantenimento di gran parte dellafunzione docente; eccependo in subordine l’insussistenza deldiritto a ripetere per buona fede-legittimo affidamento; laprescrizione estintiva quinquennale; la ripetibilità del solo netto.Aveva inoltre rivendicato, ed in subordine eccepito incompensazione, controcredito di €. 87.300,00 per indennità dirisultato maturata dal 2012 al 2016, e un equo compenso perl’attività svolta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/2/2017.4. L’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] dell’AppenninoMeridionale aveva resistito e lo aveva riconvenuto per larestituzione dell’indebito.5. Il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamentonegativo, respinto la riconvenzionale speculare, accolto ladomanda inerente all’indennità di risultato e rigettato quella diequo compenso.6. L’Autorità aveva proposto appello su entrambe lestatuizioni per le quali era risultata soccombente.Quanto al preteso indebito, aveva assunto che l’art. 13 dellalegge n.253/1990 non poteva trovare applicazione come regolaeccezionale, posto che prevedeva il collocamento in aspettativaNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026con assegni, e non anche il doppio emolumento. L’art.7, Ncuommerom di ara ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/20262, della L.R. Puglia n.19/2002, istitutiva dell’Autorità, prevedevail collocamento dell’incaricato fuori ruolo, ai sensi e per gli effettidelle disposizioni vigenti per l’amministrazione di appartenenza,con conseguente applicabilità dell’art. 59 del D.P.R. n.3/1957,prevedente che il personale fuori ruolo fosse retribuito solodall’ente presso il quale andava a prestare servizio. Avevaancora insistito nell’assunto di avere stipulato i contratti del2006 e del 2010 nel convincimento, fondato su precedenti delgiudice amministrativo e contabile, di non dover pagarel’assegno, onere rispetto al quale si sarebbe altrimenti tutelatain contratto.7. La Corte di appello disattendeva entrambe le censure.Quanto all’indebito, assumeva che l’art. 13 della leggen.253/1990 dovesse trovare applicazione, essendo del tuttospecifico e chiaro nel suo significato nel senso che l’aspettativafosse con assegni e quindi spettassero due compensi, eriguardando specificamente la figura del segretario generale dicui all’art. 12, comma 2, lett. c), della legge n.133/80, ossia ilsegretario generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale.Per l’aggiunta, l’art. 13 prevedeva il collocamento fuori ruolo peri funzionari, e l’aspettativa con assegni per i professori. Per iprimi, rinviava, quindi, agli artt. 57, 58 e 59 del D.P.R. n.3/57(per i quali il costo era a carico dell’Università), per i secondi,invece, al D.P.R. n. 352/1980. Corroborava l’assunto l’art.11 didetto D.P.R., che consentiva al professore di optare per il tempopieno o quello definito, e prevedeva che questo secondo regime,a differenza del primo, era compatibile con l’assunzione diincarichi retribuiti, il che implicava che, posto in aspettativa “conassegni”, aveva diritto al doppio compenso.Numero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/20268. Quanto alla L.R. Puglia n.19/2002, l’assunto,N umtrearo tdti ora ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026dall’art.7, comma 2, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esserecollocato fuori ruolo, trascurava che il comma 3 rimandavaall’art. 13 della legge n. 253/1990, il cui comma 5 prevedeva,appunto, il regime sopra indicato. Anche l’Autorità aveva di fattooperato in conformità nel proprio Regolamento diamministrazione e contabilità.Ancora infondato era l’assunto di inapplicabilità della legge n.253/1990 a seguito della soppressione delle Autorità di bacinodi rilievo nazionale operata dal d.lgs. n. 152/2006, posto chel’art. 63 del citato decreto prevedeva che le relative funzionifossero esercitate dalle istituite Autorità di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, in fatto, la stessa appellante, nel gestire il rapporto,aveva più volte richiamato la legge n.253/1990. Né potevarilevare il fatto che solo nell’ottobre 2010 il Rettore si fosseespresso nel senso che l’aspettativa fosse con assegni, essendociò previsto dalla legge.8. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Autorità di BacinoDistrettuale dell’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tremotivi.9. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,assistito da memoria.10. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni diinammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente sulrilievo che: a) esso è rivolto “Alla Corte Suprema di Cassazione”senza l’indicazione della sezione; b) nella relata di notifical’Avvocatura Generale dello Stato dichiara di notificare per contodell’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/20262. Le eccezioni sono infondate. Numero di raccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026La prima perché la legge processuale non prevede affatto chesia indicata la sezione (l’art. 366 c.p.c. non richiede nemmenol’indicazione della Corte, che si ricava dalla regola generale dicui all’art. 125, comma 1, c.p.c.), ed anzi l’art. 376, comma 1,c.p.c. prevede che sia il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ad assegnare i ricorsialle sezioni. Peraltro, la rilevanza processuale di eventuali errorinell’assegnazione dei ricorsi alle varie sezioni è stata sempreesclusa in ragione dell’unicità del rito di cassazione (Cass. nn.12396/97, 9148/2013, 17761/2014).La seconda, perché l'irritualità della notificazione di un atto amezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullitàse la consegna telematica ha comunque prodotto il risultatodella conoscenza dell'atto in questione e determinato così ilraggiungimento dello scopo legale (Cass SU n.7665/2016,23620/2018; Cass. nn. 20625/2017, 3805/2018, 14042/2018).Nella specie, malgrado al plico telematico sia stata allegata unarelata di notifica estranea al procedimento, l’atto è statonotificato all’indirizzo Pec del procuratore dell’intimato estrattoda Reginde, con allegato un messaggio indicante che la notificaera operata nell’interesse della reale ricorrente ed al realeintimato, circostanze incontroverse, sicché il vizio si risolve inun difetto di certificazione reso ininfluente dalla mancanza dideduzione di pregiudizio del diritto a difesa.3. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 7, commi 2 e 3, della L.R. Puglia n.19/2002, dell’art. 13della legge n.253/1990, dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità edell’art. 4 del Regolamento di Organizzazione della stessa.L’art.13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 prevedeva che diregola l’ufficio di professore non potesse essere cumulato conNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026altri impieghi pubblici o privati, ma dettava eccezioni. [OSCURATO:PERSONA] dvi ora ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 3 prevedeva in tale ultima ipotesi che salvo il caso, nonricorrente, di cui all’art. 47, comma 2, della legge n.146/1980,l’aspettativa fosse senza assegni.L’art.13, comma 1, della legge n. 253/1990 faceva eccezioneper gli incarichi di segretario generale di cui all’art.12, comma2, lett.c), della legge n.183/1989, che si riferiva alle soleAutorità di bacino di rilievo nazionale e non alle altre purepreviste dagli artt. da 12 a 16 della stessa legge. In tal senso ilTar Puglia aveva errato, richiamando precedenti non pertinenti.Né ciò vincolava il giudizio, posto che il Tar si era limitato asancire l’obbligo della ricorrente a rimborsare il Policlinico e nonaveva accertato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la doppiaretribuzione.Per altro verso, l’art.7, comma 3, della L.R. Puglia n.19/2002 silimitava a prevedere che il trattamento economico complessivodel segretario generale fosse determinato secondo i criteri di cuiall’art. 13 della legge n.253/1990, il che non consentiva diaffermare che tale disposizione fosse come tale applicabileanche quanto al diritto all’assegno; né, d'altronde, il contrattoaveva previsto alcun trattamento aggiuntivo rispetto a quellostabilito per l’incarico. D’altro canto, solo così interpretata lalegge regionale era costituzionalmente compatibile, posto chel’ordinamento della docenza universitaria era oggetto di riservalegislativa statale. Meno ancora poteva validamente derogarealla legge statale l’ordinamento interno dell’Ente.4. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 11 e 13 del D.P.R. n.382/1990, 2, comma 3, e 70, comma12, del d.lgs n. 165/2001, e dell’art.7, comma 3, della L.R.Puglia n. 19/2002.Numero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026La circostanza, valutata dalla Corte territoriale come espNruemsersoi dvi ara ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026di volontà negoziale, che il contratto di lavoro prevedesse laconservazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] delle prerogative diprofessore universitario a tempo definito, era irrilevante,richiamando una regola contenuta nell’art.13, comma 6, delD.P.R. n.382/1980, che a sua volta non faceva alcun riferimentoall’assegno.La Corte territoriale aveva altresì errato nell’attribuire alrichiamo all’art. 11 del D.P.R. operato dall’art. 13 della leggen.253/1990 il significato di una deroga agli artt. 58 e 59 delD.P.R. n.3/1957, mirando la disposizione solo a consentire alprofessore di esercitare il diritto di opzione.Aveva poi errato nel non considerare che l’aspettativa avevasospeso il rapporto di servizio con l’Università, sicché l’assegnopoteva trovare titolo solo nel rapporto con l’Ente, che non eratenuto a corrisponderlo. Ne conseguiva che l’espressione“aspettativa con assegni” significava, secondo l’art. 70, comma12, del d.lgs. n.165/2001, che l’Università doveva anticiparel’onere poi posto a carico dell’utilizzatore, ma non pureconsentiva al lavoratore di lucrare un doppio compenso.5. I due motivi, esaminabili congiuntamente nelle partivertenti sul regime giuridico legale del professore, come talipassibili di sindacato di legittimità per violazione di legge (sottogli altri aspetti, si rimanda all’esame del terzo motivo), sonoinfondati.6. L’art. 13 della legge n.253/1990 prevede, al comma 1,che:«Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, letterac), della legge 18 maggio 1989, n.183, presta la propria attivitàa tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti allapubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruoloNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unicNuom edroe dlli era ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delloStato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professoriuniversitari è disposto il collocamento in aspettativa conassegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,n.382»; ed al comma 5 che:«La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità dibacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni delpresente articolo».7. La L.R. Puglia n.19/2002, istitutiva dell’Autoritàricorrente, prevede all’art.7 comma 2 che: «[OSCURATO:PERSONA] è... collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e pergli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione diappartenenza»; ed al comma 3 che «Il rapporto di lavoro delSegretario generale è disciplinato da un contratto di dirittoprivato che, congiuntamente al relativo trattamento economicocomplessivo, viene stabilito dal [OSCURATO:PERSONA], secondoi criteri di cui all'articolo 13 della legge 253/90».8. Il riferimento al collocamento fuori ruolo contenutonell’art.7, comma 2, si deve ritenere atecnico, come palesatodalla locuzione «ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigentiper l'amministrazione di appartenenza», che già rinvia al regimegiuridico dei professori universitari quale posto dall’art. 13 dellalegge n.253/1990 (l’aspettativa con assegni) e come peraltroconfermato dal rinvio operato dall’art. 7, comma 3, della leggeregionale allo stesso articolo 13, quanto al «trattamentoeconomico complessivo».In tal senso l’esame dell’art. 7 nella sua interezza palesal’intenzione del legislatore regionale di esercitare il potere diNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026conformazione all’art. 13, comma 1, previsto dal sucNcuemsersoi dvi ora ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 5 della stessa disposizione statale. D’altro canto, comela ricorrente riconosce, il regime giuridico (aspettativa conassegni o collocamento fuori ruolo) del dipendente universitarioincaricato di ricoprire la funzione di Segretario Generale di unaAutorità di Bacino, afferendo al rapporto di pubblico impiego, èregolato dalla legge statale, e questa, all’art. 13, comma 5,aveva attribuito alla legge regionale unicamente un potere diconformazione.La circostanza che l’adeguamento sia stato previsto dalla leggeregionale istitutiva dell’Autorità ricorrente rende del tuttoirrilevante il fatto che l’art. 13 comma 1 si riferisse agli incarichidi segretario generale di cui all’art.12, comma 2, lett.c), dellalegge n.183/1989, applicabile alle Autorità di bacino di rilievonazionale e non alle altre pure previste dagli artt. da 12 a 16 (dirilievo interregionale o regionale) della stessa legge; tanto piùche all’epoca dell’attribuzione del primo incarico, tale tipo diclassificazione delle Autorità di Bacino era stato superato dald.lgs. n. 152/2006, prevedente solo Autorità distrettuali.L’assunto secondo il quale l’aspettativa aveva sospeso ilrapporto di servizio con l’Università, sicché l’assegno non potevatrovare alcun altro titolo che nel rapporto con l’Ente, e chel’espressione “aspettativa con assegni” significherebbe bensìche l’Università doveva anticipare l’onere poi posto a caricodell’utilizzatore, ma non pure consentiva al lavoratore di lucrareun doppio compenso, è privo di fondamento.Le regola legale che stabilisce il collocamento del professoreuniversitario in aspettativa con assegni significainequivocabilmente che lo stesso mantiene il trattamentoeconomico fondamentale universitario, cumulandolo con quelloprevisto per l’incarico conferito. Tale speciale regime trovaNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026giustificazione nel fatto, previsto dall’art. 13, commaN u6m,e rod dei ral ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026D.P.R. n. 382/1980 che essi "conservano il titolo a partecipareagli organi universitari cui appartengono, con le modalitàpreviste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per laformazione delle commissioni di concorso e per l'elezione dellecariche accademiche previste dal precedente secondo commaed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attivitàdidattica programmata dal consiglio di corso di laurea, didottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dellescuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivitàseminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento,d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loropreclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità disvolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità dadeterminare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà esentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e diaccedere ai fondi per la ricerca scientifica", il che implica che illoro rapporto di servizio con l’Università non è totalmentesospeso.9. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 1362, 1366 e 1371 c.c.La Corte territoriale aveva errato nell’interpretare i contratti nelsenso che l’Autorità avesse assunto per via negoziale l’obbligodi corrispondere l’assegno, omettendo di valutare i criteriprevisti dalle surrichiamate disposizioni. In particolare, avevaomesso di valorizzare il fatto che il Rettore, nei decreti del 2006e del 2010, si era riservato di valutare se l’aspettativa fosse cono senza assegni, per poi risolversi nel primo senso solo dopo laNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026stipula del secondo contratto, peraltro “nelle more della Nvuemreirof idci ara ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026che gli stessi fossero dovuti o meno”.10. Il motivo è inammissibile.11. E’ affermazione costante di questa Corte chel'interpretazione del contratto, avendo contenuto fattuale, èriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede dilegittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5,c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazionenel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, incaso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delleparti nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass.n. 353/2025, 9461/2021, 18214/2024, 27136/2017). Il motivonon soddisfa tali requisiti, limitandosi a prospettare, a fronte delgiudizio di merito che l’Autorità aveva ripetutamentericonosciuto per via negoziale il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a percepireil trattamento previsto dall’art. 13, la possibilità (e pretesanecessità) di una diversa esegesi, sulla base di un fattocomunque non decisivo, quale quello che, fino al 2010,l’Università (un terzo rispetto ai contraenti) non avesse stabilitose l’aspettativa fosse con assegni o meno.12. In conclusione, il ricorso va rigettato.13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 8.000,00 per compensi, €. 200,00Numero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1Nu5m%ero edi dra ccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienzapubblica del 16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 1738/2025Numero sezionale 2936/2026Numero di raccolta generale 23791/2026Data pubblicazione 22/07/2026