CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isabetta [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentate e difese dall'avvocatoDavide Marcolli e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le sentenze della Corte d'Appello di Milano non definitiva n.1540/2020 depositata il 25/6/2020 e definitiva n. 3395/2023 depositata il01/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Secondo quanto risulta dalle sentenze qui impugnate, nel 2013 [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto d'appal-to per la costruzione di un compendio immobiliare a uso commerciale inNumero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026Novedrate (CO), per il corrispettivo pattuito a corpo di € 1.530.000,00.Nel settembre 2014 l'appaltatrice Zecca emetteva fattura per i lavori ese-guiti sino a quel momento, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo peril recupero del credito residuo. Il 22 aprile 2016 le parti sottoscrivevanoun atto denominato «Prospetto rate», in forza del quale la committenteThe Wizards si impegnava al pagamento del residuo debito in rate mensili,versando contestualmente € 200.000,00; nel contempo la committente di-chiarava di rinunciare agli atti e alle azioni della pendente opposizione aldecreto ingiuntivo; l'appaltatrice, a sua volta, rinunciava al decreto ingiun-tivo. Le parti concordavano altresì la ripresa dei lavori, che avveniva conl'intervento dell'appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era affidato, con contrattoautonomo del 22 aprile 2016, il rivestimento esterno delle facciate in pan-nelli prefabbricati.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurava dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] una serie di procedimenti monitori per il pagamento del corri-spettivo, che la committente contrastava. I sette giudizi di opposizione adecreto ingiuntivo venivano riuniti e il Tribunale, con sentenza n.412/2018, li dichiarava improcedibili per intervenuta rinuncia all'azione. Ilmedesimo Tribunale, con sentenza n. 225/2019, rigettava l'opposizione adecreto ingiuntivo proposta dalla committente avverso l'appaltatrice Piz.La committente proponeva appello avverso entrambe le sentenze di-nanzi alla Corte di appello di Milano, che ne disponeva la riunione.La Corte, con sentenza non definitiva n. 1540/2020, in riforma dellasentenza n. 412/2018, ha rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivoproposte dalla committente contro l'appaltatrice Zecca, confermando i de-creti ingiuntivi; ha qualificato il Prospetto rate come transazione non nova-tiva e ha stabilito che la domanda riconvenzionale per vizi poteva essereesaminata esclusivamente per gli eventuali vizi non coperti dalla transa-zione e, quindi, limitatamente a quelli che riguardassero opere successiveall'ultima fattura azionata.Numero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con la sentenza definitiva n. 3395/2023 la Corte territoriale, all'esitodella consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che non sussistevano viziimputabili all'appaltatrice Zecca per le opere successive alla data dell'ulti-ma fattura azionata (n. 8 del 22 gennaio 2015): i vizi relativi alle lattone-rie e ai pannelli di rivestimento non erano ascrivibili alla medesima appal-tatrice, essendo stati i lavori eseguiti quando la stessa non era più in can-tiere, da maestranze a essa non riferibili con certezza. Ha rigettato la do-manda risarcitoria proposta dalla committente nei confronti dell'appaltatri-ce Zecca. Quanto al giudizio tra le società [OSCURATO:PERSONA] e Piz, la Corte diappello ha parzialmente riformato la sentenza n. 225/2019, accertando vi-zi nell'installazione dei pannelli di rivestimento imputabili all'appaltatricePiz e condannando quest'ultima al pagamento di € 36.755,47, previacompensazione con il credito da decreto ingiuntivo.2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi, illustrati damemoria, impugnando sia la sentenza non definitiva n. 1540/2020, sia lasentenza definitiva n. 3395/2023.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. con unico controricorso.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 1460 cod. civ.per avere la Corte d'appello, con la sentenza non definitiva n. 1540/2020,confermata dalla sentenza definitiva, erroneamente escluso che la com-mittente potesse opporre all'appaltatrice Zecca l'eccezione di inadempi-mento del contratto d'appalto. La censura si articola in tre profili: il pro-spetto rate del 22 aprile 2016 è un mero prospetto privo di efficacia tran-sattiva; la rinuncia ivi contenuta riguarderebbe esclusivamente gli atti e leazioni del giudizio di opposizione n. 172/2016 e le relative domande ricon-venzionali; l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., formulata qua-le semplice eccezione di merito e non in via di domanda riconvenzionale,Numero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026non è coperta dalla rinuncia e deve poter essere esaminata dalla Corted'appello.1.1. Il motivo è infondato.La sentenza non definitiva ha accertato: (a) il prospetto rate era unatransazione non novativa; (b) la rinuncia all'azione era ipotizzabile solocon riguardo a chi aveva azionato una pretesa giudiziale, non a chi rivesti-va qualità di convenuto sostanziale; (c) le opposizioni non erano preclusedalla rinuncia, mentre lo erano le domande riconvenzionali; (d) essendostato chiesto dal creditore l'adempimento della transazione, il debitore nonpoteva opporre eventuali vizi o inadempimenti del contratto d'appalto rife-riti a lavori fatturati su cui si era innestata la transazione stessa. La sen-tenza definitiva, sulla base di tale impianto e all'esito della consulenzatecnica d'ufficio disposta per i lavori non coperti dalla transazione, ha ac-certato che non vi erano vizi imputabili all'appaltatrice Zecca per le operesuccessive all'ultima fattura azionata.Al cospetto di questo contenuto delle sentenze impugnate, la censura —ancorché formalmente veicolata come violazione dell'art. 1460 c.c. —aspira a sovrapporre il proprio apprezzamento ricostruttivo della vicendaall'accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazioneche non si espone a censure. In particolare, l’accertamento che un con-tratto integri transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. — comprendendo l'ac-certamento dell'esistenza dell'animus transigendi e delle reciproche con-cessioni — costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito, sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione delleregole legali di ermeneutica contrattuale o per erronea sussunzione delfatto accertato nella fattispecie astratta (Cass. n. 11632/2010); si trattadell’applicazione alla transazione di principio acquisito, valevole con ri-guardo all’interpretazione di qualsiasi contratto (Cass. n. 353/2025, Cass.n. 17427/2003, per tutte). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato inNumero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026fatto che il prospetto rate conteneva tutti gli elementi essenziali dellatransazione non novativa: la regolazione del debito residuo mediante ra-teizzazione, il versamento contestuale di € 200.000, la rinuncia reciproca,la ripresa dei lavori. L'accertamento è sorretto da motivazione immune davizi logici e giuridici, mentre la ricorrente si limita a proporre una diversalettura del documento.Quanto alla censura che investe l'effetto preclusivo della transazionesull'eccezione di inadempimento, il precedente invocato — Cass.21472/2016, secondo il quale l'inammissibilità della domanda riconvenzio-nale non impedisce al giudice di esaminare i medesimi fatti come eccezio-ne — non è pertinente al caso concreto. La Corte d'appello non ha esclusol'eccezione di inadempimento in ragione della sua riqualificazione comedomanda riconvenzionale, ma ha ravvisato nella transazione un autonomoe diverso fondamento preclusivo: essendo stato chiesto dal creditore l'a-dempimento della transazione, il debitore non può opporre vizi o inadem-pimenti relativi a lavori sui quali si è innestata la transazione stessa. Lapreclusione non discende dalla rinuncia all'eccezione — che la Corte nonha affermato — bensì dall'effetto compositivo proprio della transazione: lereciproche concessioni pongono fine alla lite e le pretese coperte dall'ac-cordo non sono più azionabili, né in via di domanda né in via di eccezione.La distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale è dunque irrile-vante, poiché la preclusione ha natura sostanziale, non processuale. Sirammenta che, in caso di transazione non novativa, la mancata estinzionedel rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia rego-lata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo,bensì soltanto che, all’eventuale venire meno di quest’ultimo, rivivano lepattuizioni originarie (Cass. n. 645/2024, Cass. n. 24377/2006, Cass. n.1690/2006).D'altra parte, la sentenza non definitiva ha espressamente riconosciutoche l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale per viziNumero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026non erano precluse per i lavori non coperti dalla transazione; la sentenzadefinitiva ha dato atto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta per ac-certare i vizi relativi a tali opere non aveva accertato alcun vizio imputabi-le all'appaltatrice Zecca per le opere successive alla data dell'ultima fattu-ra azionata. Quindi, l'eccezione di inadempimento non è stata pretermes-sa: è stata esaminata nei limiti in cui il suo oggetto non era coperto dallatransazione, con esito sfavorevole alla ricorrente sul piano probatorio.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. inquanto la Corte di appello, erroneamente escludendo la possibilità per laricorrente di sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., haimpropriamente sollevato l'appaltatrice Zecca dal proprio onus probandi.Si assume che, ove la Corte d'appello avesse dato ingresso all'eccezione diinadempimento, l'appaltatrice Zecca avrebbe dovuto dimostrare di avercorrettamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.2.1. Il motivo è privo di autonoma consistenza, giacché la violazionedell'art. 2697 c.c. è dedotta in via meramente consequenziale rispetto allapretesa violazione dell'art. 1460 c.c.: la censura si fonda sul presuppostoche la Corte d'appello abbia erroneamente escluso l'ammissibilità dell'ec-cezione di inadempimento e, su tale premessa, sostiene l'erronea alloca-zione dell'onere della prova. Quindi, rigettato il primo motivo, il secondone segue la sorte: ove la transazione preclude l'eccezione di inadempi-mento per i lavori anteriori, non si pone alcuna questione di onere dellaprova in ordine all'esatto adempimento dell'appaltatore relativamente aquei lavori.3. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida-no in dispositivo.In considerazione dell’esito del ricorso, sussistono i presupposti proces-suali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 11803/2024Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 13990/2026Data pubblicazione 13/05/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovu-to, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200,00 di cui €200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misuradel 15% del compenso e agli accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino