CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dients srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 658/2021depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendone la condanna a risarcireNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026i danni, pari al prezzo di € 14.280,00 convenuto per la vendita conclusatra le parti e non onorata dalla convenuta o, in subordine, pari a €10.000,00. La società attrice affermava che attraverso uno scambio dimail era intercorsa tra le parti una trattativa che era esitata nellaconclusione di un contratto di vendita di 1.000 kg di dolcificante;acquistata la merce da consegnare, [OSCURATO:SOCIETA]. si era tirata indietroingiustificatamente. La società convenuta si era costituita negandol’intervento della conclusione del contratto, essendo il quantitativo di 1000kg di dolcificante esorbitante rispetto alle sue necessità: [OSCURATO:SOCIETA]aveva fatto valere comunque, in via subordinata, il disposto dell’art.1227c.c. in ordine alla quantificazione del preteso danno subito dallacontroparte. Il Tribunale di Mantova aveva respinto le domande.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato la pronuncia di primogrado e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Brescia aveva accolto l’appello principale e respinto l’appelloincidentale per le seguenti considerazioni:-è provato dalla documentazione prodotta che le parti raggiunsero viamail l’accordo sugli elementi essenziali della vendita (tipo e qualità dimerce, prezzo: la proposta del 9.2.2016 era stata accettata il 25.3.2016,quando [OSCURATO:SOCIETA]. aveva confermato il quantitativo della fornitura erichiamato il prezzo già convenuto); nell’intervallo di tempo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 25.3.2016 le parti si erano accordate per l’invio di un quantitativo di 20kg di prodotto per prova, a conferma che il 25.3.2016, dopo la prova, ilprodotto era stato gradito e il prezzo accettato, pure se la modalità dipagamento era stata concordata in seguito;-sussiste la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. per esserevenuta meno agli obblighi assunti con il contratto concluso il 25.3.2016,né il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva effettuatosubito l’ordine della merce che avrebbe dovuto consegnare, si potevaNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026considerare azzardato; -il danno di Naturalia si doveva considerare pari almancato guadagno di € 14.280,00, oltre rivalutazione ed interessi.motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in terminirispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione di legge in conseguenza dell’errata applicazione degliart.1326, 1362, 1470 c.c., degli art.115 e 116 in relazione all’art.360 n.3c.p.c. .Sarebbero state applicate male, secondo la ricorrente, sia le normesulla conclusione del contratto, sia le norme sull’interpretazione negozialein relazione alle mail attraverso le quali la volontà negoziale si sarebbeformata: perché si possa considerare effettivamente concluso il contrattol’accordo deve essere raggiunto su tutti gli elementi che lo definiscono,altrimenti ogni modifica prospettata vale come nuova proposta e, inconcreto, questo necessario presupposto non si sarebbe verificato. Il testodella mail, che avrebbe dovuto rappresentare la conferma, comportante laconclusione del contratto, è il seguente: “…Buongiorno, con la presentesiamo a richiedere tutti i vostri dati per procedere finalmente con il primoordine di miscela eritriolo+stelvia. La quotazione per la tipologia ERYLITE400 [OSCURATO:PERSONA] 14€/KG per ordini di 1000 Kg consegnati presso nostrostabilimento. Per il pagamento facciamo 60 gg data fattura fine mese, puòandare bene per voi? Attendo risposta in merito. Cordiali saluti SabrinaNegrini…”; sarebbe evidente secondo la ricorrente, l’errore della Corte dimerito, non potendosi considerare le modalità di consegna della forniturae le modalità di pagamento elementi marginali dell’accordo. Anche gli altriNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026elementi acquisiti dall’istruttoria esperita, analiticamente verificatinell’esposizione del motivo in esame, confermerebbero, secondo laricorrente, l’errata applicazione ad opera della Corte distrettuale dellenorme richiamate in premessa, sia sulla conclusione del contratto, siasulla sua interpretazione.Il motivo è infondato.Occorre in primo luogo ricordare che, secondo l’orientamentointerpretativo consolidato di questa Corte, il vizio di violazione di legge(quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi dierronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di unanorma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato,ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nellasussunzione della fattispecie concreta in una fattispecie astratta nonpertinente, perché la norma, rettamente individuata e interpretata, siriferisce ad altro; od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione (cfr. Cass. n.18782/2005; Cass. n.23851/2019; Cass. n.3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n.24155/2017; Cass.n.7187/2022). Dalla violazione o falsa applicazione dinorme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizionedella fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizioneche si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione dellanorma di legge. Il discrimine tra le due ipotesi — violazione di legge insenso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecienormativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — èsegnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. -cfr. daultimo, in tal senso, Cass. n.8635/2024-.Numero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026Anche la materia della interpretazione dei documenti negoziali,effettuata attraverso i canoni ermeneutici dettati dagli art.1362 e s. c.c., ètipicamente meritale, è quindi riservata al giudice del merito: essa ècensurabile in sede di legittimità unicamente per violazione -rilevante aisensi dell’art.360 n.3 c.p.c.- dei canoni di ermeneutica contrattuale, laquale si deve dedurre con la specifica indicazione nel ricorso percassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato daisuddetti canoni, oppure -nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.- inipotesi di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra leparti: al di fuori delle situazioni indicate la critica alla ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti operata dal Giudice di merito si traducenella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata,come tale inammissibile in sede di legittimità -così, di recente, Cass.n.353/2025; nello stesso senso Cass. n.24461/2005, Cass. n.2560/2007,Cass. n.14355/2016, Cass. n.11254/2018, Cass. n.7954/2020, Cass.n.3580/2021, Cass. n.10745/2022-.Infine, i limiti di rilevanza degli art.115 e 116 c.p.c. come ipotesi diviolazione di legge ricorribili ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. sono statiperimetrati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.20867/2020, allaquale si sono conformate le pronunce successive, come segue: laviolazione dell’art.115 c.p.c. sussiste quando il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);quanto alla violazione dell’art.116 c.p.c., essa è riscontrabile ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, le abbia attribuito il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola diNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento. Al di fuori delle situazioni evidenziate, l’avere il Giudice dimerito attribuito nella valutazione delle prove ritualmente acquisitemaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, rientranell’attività valutativa usuale consentita dall'art. 116 c.p.c. nell’ambito delprudente apprezzamento del materiale istruttorio, necessario per il liberoconvincimento ai fini della decisione: ove sia questo l’oggetto dellacensura, non è l’art.360 n.3 c.p.c. la norma di riferimento ma l’ art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -si richiama, inproposito, Cass. a SU n.8053/2014-.Se si esamina il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla lucedelle indicazioni che precedono appare evidente che oggetto delle critichedella ricorrente non è l’identificazione e l’interpretazione delle norme diriferimento in materia di conclusione del contratto da parte della Corte dimerito (anche alla luce dell’interpretazione di legittimità: si richiama, inproposito, in particolare, Cass. n.30851/2018 sull’individuazione deglielementi sui quali deve essersi formato l’accordo delle parti al fine diconsiderare concluso un contratto), né l’addebito di essersi discostata, e inche termini, dai canoni ermeneutici dettati dagli art.1362 e s. c.c., nél’esercizio irrituale dei poteri istruttori officiosi o l’erronea attribuzione divalenza legale a prove che non l’avevano, o viceversa: viene rimessa indiscussione l’attività di interpretazione, valorizzazione e valutazione delmateriale istruttorio, orale e documentale, operata dalla Corte d’Appello,di legittimità o per profili inerenti alla totale carenza, apparenza ointrinseca contraddittorietà della motivazione (art.360 n.4 c.p.c.), o aisensi dell’art.360 n.5 c.p.c. nei limiti dell’omessa valutazione di un fattostorico discusso, decisivo. Nessuna di queste situazioni è stata allegataperaltro nel caso di specie, né è verificabile in concreto, perché la Corte diNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026merito ha argomentato in modo effettivo e logico il deciso, offrendo unaricostruzione plausibile dell’occorso -nel rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall’art.111 Cost.: cfr., ancora, Cass. SU n.8053/2014, alla qualesi sono conformate tutte le pronunce successive-.Nel contesto delineato, le critiche che [OSCURATO:SOCIETA]. rivolge al decisodella Corte d’Appello di Brescia riesaminando analiticamente tutto ilmateriale istruttorio acquisito si risolvono nella proposizione di una diversalettura e valorizzazione degli elementi probatori agli atti, dei quali sipropone una valutazione ai fini della ricostruzione dell’occorso diversa daquella operata dalla Corte di merito e ad essa alternativa, utile a fondarepositivamente la tesi difensiva della ricorrente: ma questa interpretazionealternativa comporta una scelta valutativa propriamente meritale,inammissibile in sede di legittimità -al di fuori, si ripete, delle possibilità diintervento sulla motivazione sopra indicate, per le quali nel caso di speciemancano i presupposti-.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta laviolazione, affermata rilevante ex art.360 n.4 c.p.c., degli art.112 e 115c.p.c., per vizio di omessa pronuncia sull’eccezione ex art.1227 c.c.formulata dalla ricorrente in entrambi i gradi di giudizio.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha escluso una rilevanza negativa delcomportamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per aver sùbito acquistato ilprodotto da fornire a [OSCURATO:SOCIETA]. -cfr. la sentenza a pag.10: non fuazzardato quindi il comportamento di Naturalia che l’1 aprile ordinò ilquantitativo di 1000 g di prodotto alla propria fornitrice svizzera -.Non è pertanto integrato il vizio di omessa pronuncia sull’eccezionerichiamata.La ricorrente prospetta in questa sede anche la opportunità di tenereconto, per l’operatività del disposto dell’art.1227 co 2 c.c., del fatto cheNaturalia [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto rivendere il prodotto, ma siNumero registro generale 21819/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 19427/2026Data pubblicazione 12/06/2026tratta di un profilo che, a fronte della pronuncia d’appello nei terminiindicati, richiama una rivalutazione di merito sull’adeguatezza dell’operatodella Corte che -al di fuori dei limiti sopra richiamati: cfr. ancora Cass. SUn.8053/2014- non è possibile in questa sede.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso