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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14565/2026

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ontroCoedit [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1607/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Palermo undecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere larestituzione della caparra, versata in relazione ad un contratto preliminaredi compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti il 27.11.2011; lapretesa di pagamento era supportata da una comunicazione del legaleNumero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026della controparte che si affermava costituire il riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con disponibilità a restituire lacaparra in un tempo in concreto non rispettato.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, contestando che la letterainviata dal proprio legale potesse avere un qualsiasi rilievo e lamentandol’inadempimento della controparte rispetto alla clausola 2 del contratto, daleggere nel senso che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto anticipare tutte lespese e tutti gli oneri fino alla stipula del definitivo.La società opposta si era costituita chiedendo, in via riconvenzionale,che fosse accertata la legittimità del proprio recesso con restituzione deldoppio della caparra.Il Tribunale di Palermo aveva revocato il decreto ingiuntivo e accolto ladomanda riconvenzionale e la Corte d’Appello di Palermo avevaconfermato la pronuncia, rigettando l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], perle seguenti motivazioni: - tenuto conto non solo delle espressioni utilizzatema dell’intero contesto contrattuale mediante il coordinamento dellesingole clausole, l’interpretazione della clausola 2 del contratto preliminareè, come già evidenziato dal primo Giudice, nel senso che gli onericoncessori dovevano essere anticipati da [OSCURATO:PERSONA], con rimborso almomento della stipula del definitivo; -la missiva del legale dell’appellantecostituiva risposta alla comunicazione di recesso della società,rappresentando l’impossibilità del promittente venditore di far fronte allaprima rata degli oneri concessori e alla stipula delle due polizzefideiussorie richieste dal Comune per il prosieguo della pratica edichiarando la disponibilità a restituire l’importo ricevuto a titolo di caparraentro un anno, con rinuncia dell’acquirente alla pretesa del doppio; dettamissiva, pur priva di valore confessorio, era stata correttamente ritenutaespressione di un comportamento significativo ai fini ermeneutici.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026Non è stato depositato controricorso, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. rimastaintimata.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa in termini per l’adunanza in camera di consigliofissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.183 co 5 c.p.c. (art.360 co 1 n.3c.p.c.) La domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamentodel doppio della caparra non sarebbe stata ammissibile, trattandosi didomanda nuova rispetto a quella originaria azionata in via monitoria.Il motivo è inammissibile.Poiché la domanda di condanna al pagamento del doppio dellacaparra, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito del giudizio di primo grado,era stata accolta dal Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoproporre uno specifico motivo di appello, ex art.342 c.p.c., per farnevalere la tesi dell’inammissibilità, erroneamente non rilevata dal primoGiudice.Nella sentenza non c’è alcun cenno ad un motivo di appello di PietroSalerno del contenuto indicato; nel motivo di ricorso in esame, che nonlamenta l’omessa pronuncia su un motivo di critica proposto e nonvalutato, nemmeno è in alcun modo precisato quando, dove e in chetermini la questione, solo genericamente richiamata, sarebbe stata posta,come sarebbe stato necessario per il rispetto delle indicazioni emergentidall’art.366, in particolare nn. 4 e 6, c.p.c.Si rileva comunque che, trattandosi di questione di rilievo processuale,la Corte ha esaminato l’atto d’appello formato dal ricorrente e,Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026contrariamente a quanto genericamente affermato dallo stesso nell’ambitodello svolgimento del processo contenuto nel ricorso per cassazione, l’attorichiamato non contiene alcun riferimento, tantomeno specifico comeprevede l’art.342 c.p.c., al fatto che il Tribunale di Palermo avesse decisosu una domanda inammissibile perché nuova -in particolare, al fatto cheavesse riconosciuto € 40.000,00 sulla base della domandariconvenzionale, che avrebbe dovuto invece essere inammissibile perchénuova a fronte dell’originaria domanda di € 20.000,00 nel ricorsomonitorio-.Ogni questione ulteriore sulla fondatezza o meno della doglianza èultronea.2.Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione degli art.1362, 1363, 1375 c.c. (art.360co 1 n.3 c.p.c.) La Corte avrebbe violato i canoni ermeneutici in materia di contrattinell’interpretare la clausola 2 del contratto preliminare intervenuto tra leparti, il cui contenuto sarebbe chiaro e univocamente interpretabilesecondo l’indicazione del ricorrente.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte,l'interpretazione del contratto, che è attività propria del giudice di merito,è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art.360, n. 5, c.p.c., oppure per la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. n.353/2025-.Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026A fronte di una motivazione che argomenta con ampiezza e in modologico il procedimento attraverso il quale la Corte di merito è giuntaall’interpretazione della clausola contrattuale nel senso posto afondamento della decisione, le critiche del ricorrente non offrono -comesarebbe stato necessario- alcuna individuazione del canone interpretativoche si assume sarebbe stato violato, e in che modo, dal ragionamento delGiudice d’appello, proponendo semplicemente un’interpretazione dellaclausola 2, a sé favorevole ed alternativa a quella, esplicitata e plausibile,effettuata dai Giudici di merito concordemente tenendo conto delcomplesso dell’accordo negoziale.Non è pertanto riscontrabile nella critica in esame alcun profiloqualificabile come violazione di legge: essa è volta ad una rivalutazionedel merito dell’iter interpretativo seguito dalla Corte per ricostruire lavolontà negoziale delle parti che, al di fuori della non riscontratasituazione sopra esposta, è preclusa in sede di legittimità.3.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1385 c.c. (in relazione all’art.360co 1 n.3 c.p.c., per mancato riconoscimento del diritto di Salerno direcedere dal contratto per grave inadempimento della controparte .Il ricorrente lamenta che sia stata riconosciuta a suo carico dai Giudicidi merito l’esistenza di un inadempimento grave, colpevole e di non scarsaimportanza, tale da giustificare il recesso esercitato dalla contropartenegoziale, quando invece inadempiente sarebbe stata proprio [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il contenutodella missiva del 22.12.2013, indirizzata dal legale del ricorrente al legaledella promissaria acquirente, che invece avrebbe al più potuto rilevarecome manifestazione di volontà di pervenire ad una soluzione bonariadella vicenda.Il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., non considerato, sarebbederivato dall’inottemperanza della stessa all’obbligo di pagare gli oneri diNumero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026concessione entro il termine indicato dal Comune di Palermo, inadempimento alla clausola 2 del contratto.Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione l’identificazione del soggettoinadempiente al contratto preliminare -fondando peraltro il graveinadempimento della controparte sulla propria interpretazione dellaclausola 2, in contrasto con quella operata dai Giudici di merito-, che èquestione di fatto e che non ha nulla a che vedere con il rispetto deldisposto dell’art.1385 c.c. sulla cui interpretazione sotto il profilonormativo non vengono sollevati dubbi.Il ricorrente, cioè, non individua propriamente una reale violazione dilegge, perché non deduce l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge, ma allega più propriamente un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione della parte inadempiente ai fini della valutazione digiustificatezza del recesso operato da [OSCURATO:SOCIETA].- che è invece esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr.

Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento diuna somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende (cfr.S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/202613.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCoedit [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1607/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Palermo undecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere larestituzione della caparra, versata in relazione ad un contratto preliminaredi compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti il 27.11.2011; lapretesa di pagamento era supportata da una comunicazione del legaleNumero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026della controparte che si affermava costituire il riconoscimentodell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con disponibilità a restituire lacaparra in un tempo in concreto non rispettato.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, contestando che la letterainviata dal proprio legale potesse avere un qualsiasi rilievo e lamentandol’inadempimento della controparte rispetto alla clausola 2 del contratto, daleggere nel senso che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto anticipare tutte lespese e tutti gli oneri fino alla stipula del definitivo.La società opposta si era costituita chiedendo, in via riconvenzionale,che fosse accertata la legittimità del proprio recesso con restituzione deldoppio della caparra.Il Tribunale di Palermo aveva revocato il decreto ingiuntivo e accolto ladomanda riconvenzionale e la Corte d’Appello di Palermo avevaconfermato la pronuncia, rigettando l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], perle seguenti motivazioni: - tenuto conto non solo delle espressioni utilizzatema dell’intero contesto contrattuale mediante il coordinamento dellesingole clausole, l’interpretazione della clausola 2 del contratto preliminareè, come già evidenziato dal primo Giudice, nel senso che gli onericoncessori dovevano essere anticipati da [OSCURATO:PERSONA], con rimborso almomento della stipula del definitivo; -la missiva del legale dell’appellantecostituiva risposta alla comunicazione di recesso della società,rappresentando l’impossibilità del promittente venditore di far fronte allaprima rata degli oneri concessori e alla stipula delle due polizzefideiussorie richieste dal Comune per il prosieguo della pratica edichiarando la disponibilità a restituire l’importo ricevuto a titolo di caparraentro un anno, con rinuncia dell’acquirente alla pretesa del doppio; dettamissiva, pur priva di valore confessorio, era stata correttamente ritenutaespressione di un comportamento significativo ai fini ermeneutici.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026Non è stato depositato controricorso, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. rimastaintimata.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa in termini per l’adunanza in camera di consigliofissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.183 co 5 c.p.c. (art.360 co 1 n.3c.p.c.) La domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamentodel doppio della caparra non sarebbe stata ammissibile, trattandosi didomanda nuova rispetto a quella originaria azionata in via monitoria.Il motivo è inammissibile.Poiché la domanda di condanna al pagamento del doppio dellacaparra, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito del giudizio di primo grado,era stata accolta dal Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoproporre uno specifico motivo di appello, ex art.342 c.p.c., per farnevalere la tesi dell’inammissibilità, erroneamente non rilevata dal primoGiudice.Nella sentenza non c’è alcun cenno ad un motivo di appello di PietroSalerno del contenuto indicato; nel motivo di ricorso in esame, che nonlamenta l’omessa pronuncia su un motivo di critica proposto e nonvalutato, nemmeno è in alcun modo precisato quando, dove e in chetermini la questione, solo genericamente richiamata, sarebbe stata posta,come sarebbe stato necessario per il rispetto delle indicazioni emergentidall’art.366, in particolare nn. 4 e 6, c.p.c.Si rileva comunque che, trattandosi di questione di rilievo processuale,la Corte ha esaminato l’atto d’appello formato dal ricorrente e,Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026contrariamente a quanto genericamente affermato dallo stesso nell’ambitodello svolgimento del processo contenuto nel ricorso per cassazione, l’attorichiamato non contiene alcun riferimento, tantomeno specifico comeprevede l’art.342 c.p.c., al fatto che il Tribunale di Palermo avesse decisosu una domanda inammissibile perché nuova -in particolare, al fatto cheavesse riconosciuto € 40.000,00 sulla base della domandariconvenzionale, che avrebbe dovuto invece essere inammissibile perchénuova a fronte dell’originaria domanda di € 20.000,00 nel ricorsomonitorio-.Ogni questione ulteriore sulla fondatezza o meno della doglianza èultronea.2.Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione degli art.1362, 1363, 1375 c.c. (art.360co 1 n.3 c.p.c.) La Corte avrebbe violato i canoni ermeneutici in materia di contrattinell’interpretare la clausola 2 del contratto preliminare intervenuto tra leparti, il cui contenuto sarebbe chiaro e univocamente interpretabilesecondo l’indicazione del ricorrente.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte,l'interpretazione del contratto, che è attività propria del giudice di merito,è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art.360, n. 5, c.p.c., oppure per la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. n.353/2025-.Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026A fronte di una motivazione che argomenta con ampiezza e in modologico il procedimento attraverso il quale la Corte di merito è giuntaall’interpretazione della clausola contrattuale nel senso posto afondamento della decisione, le critiche del ricorrente non offrono -comesarebbe stato necessario- alcuna individuazione del canone interpretativoche si assume sarebbe stato violato, e in che modo, dal ragionamento delGiudice d’appello, proponendo semplicemente un’interpretazione dellaclausola 2, a sé favorevole ed alternativa a quella, esplicitata e plausibile,effettuata dai Giudici di merito concordemente tenendo conto delcomplesso dell’accordo negoziale.Non è pertanto riscontrabile nella critica in esame alcun profiloqualificabile come violazione di legge: essa è volta ad una rivalutazionedel merito dell’iter interpretativo seguito dalla Corte per ricostruire lavolontà negoziale delle parti che, al di fuori della non riscontratasituazione sopra esposta, è preclusa in sede di legittimità.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1385 c.c. (in relazione all’art.360co 1 n.3 c.p.c., per mancato riconoscimento del diritto di Salerno direcedere dal contratto per grave inadempimento della controparte .Il ricorrente lamenta che sia stata riconosciuta a suo carico dai Giudicidi merito l’esistenza di un inadempimento grave, colpevole e di non scarsaimportanza, tale da giustificare il recesso esercitato dalla contropartenegoziale, quando invece inadempiente sarebbe stata proprio [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il contenutodella missiva del 22.12.2013, indirizzata dal legale del ricorrente al legaledella promissaria acquirente, che invece avrebbe al più potuto rilevarecome manifestazione di volontà di pervenire ad una soluzione bonariadella vicenda.Il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., non considerato, sarebbederivato dall’inottemperanza della stessa all’obbligo di pagare gli oneri diNumero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/2026concessione entro il termine indicato dal Comune di Palermo, inadempimento alla clausola 2 del contratto.Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione l’identificazione del soggettoinadempiente al contratto preliminare -fondando peraltro il graveinadempimento della controparte sulla propria interpretazione dellaclausola 2, in contrasto con quella operata dai Giudici di merito-, che èquestione di fatto e che non ha nulla a che vedere con il rispetto deldisposto dell’art.1385 c.c. sulla cui interpretazione sotto il profilonormativo non vengono sollevati dubbi.Il ricorrente, cioè, non individua propriamente una reale violazione dilegge, perché non deduce l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge, ma allega più propriamente un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordineall’identificazione della parte inadempiente ai fini della valutazione digiustificatezza del recesso operato da [OSCURATO:SOCIETA].- che è invece esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento diuna somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende (cfr.S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 7431/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 14565/2026Data pubblicazione 16/05/202613. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 infavore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso