CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07126/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10697/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grammegna-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa-intimato-Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3421/2020depositata il 07/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]. quale correntista e debitrice principale nonchéMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori, hanno citato ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo l'applicazione dicondizioni illegittime quanto al contratto di conto corrente e la nullità deidue contratti di finanziamento per euro 185.000 € e 115.000 € destinati aripianare le scoperture relative al predetto conto che dovevano considerarsiinesistenti in ragione delle predette ragioni di nullità delle appostazionepassive. I fideiussori hanno dedotto anche l'invalidità delle garanziefideiussorie in quanto firmate fuori dai locali commerciali della banca e,quanto, alla Ciaravola per apocrifia della firma dalla medesima. Oltre allarestituzione delle somme indebitamente pagate, gli attori avevano chiesto ilrisarcimento del danno per illegittima segnalazione della debitrice principalealla [OSCURATO:PERSONA]. La banca in via riconvenzionale ha chiesto ilpagamento del credito derivante dai saldi del conto corrente e del contoanticipi e dei ratei ancora dovuti per i due mutui concessi.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – all’esito di CTU sia contabile chegrafologica - ha accertato che il saldo del conto corrente, espunti gliillegittimi addebiti per interessi anatocistici e CMS, era pari ad euro12.064,87 a credito della società correntista, ed ha respinto ogni altradoglianza; ha, poi, accolto la domanda riconvenzionale per la restituzionedei ratei di ammortamento dei finanziamenti concessi, condannando lasocietà in solido con i fideiussori al pagamento della somma di euro270.835,47 previo scomputo da quella dovuta a titolo di ripetizionedell'indebito sopraindicata. In particolare -per quanto ancora interessa- haritenuto: a) infondato il rilievo di usurarietà per genericità dellaNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestazione, non accompagnata dalla produzione dei decreti ministerialidi rilevazione dei tassi soglia; b) l'infondatezza della domanda di nullità deicontratti di mutuo, in quanto rispondenti all'interesse del mutuatario dibeneficiare in tal modo di una rateizzazione dell'obbligo di rientrare dallanotevole esposizione debitoria accumulata dalla debitrice principale (pari adeuro 302.215,10); c) la natura di contratto autonomo di garanzia dellefideiussioni prestate, stante la deroga pattizia a quanto stabilito dagliarticoli 1955 -1957 c.c.3.- La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dalladebitrice principale e dai fideiussori, osservando che:a) gli appellanti avevano ignorato completamente il passo motivazionalecon cui il primo giudice aveva adeguatamente spiegato le ragionidell'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca e cioè lapermanenza dell'obbligo di restituzione dei ratei relativi ai due contratti dimutuo dedotti in lite, rispetto al quale del tutto infondate erano le ragioni dinullità derivanti dallo scopo per il quale i mutui erano stati contratti,essendo condivisibili la motivazione del giudice di prime cure cui andavasolo aggiunto che una cosa è il saldo del conto corrente rideterminato aseguito della espunzione dei illegittimi addebiti e altro il pianod'ammortamento che scandisce l'obbligo di restituzione delle sommeconcesse a mutuo, effettivamente ricevute sia pure per ripianare debitipregressi;b) era rimasto del tutto generico il rilievo di usurarietà degli interessiapplicati nel piano d'ammortamento;c) pienamente adeguata la motivazione della decisione di prime curecirca la qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia,ferma la contraddittorietà e l'illogicità dell'assunto che, da una parte,confermava la deroga agli artt. 1955 -1957 c.c. e, dall'altra, pretendevafosse dichiarata la decadenza della banca dalla garanzia per mancatoavvertimento del modificarsi in peggio delle condizioni economiche dellaNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026debitrice principale (peraltro sul solo presupposto che la fedeiubenteCiaravola era estranea alla compagine societaria);d) erano rimasti del tutto generici e apodittici i rilievi circa la violazionedei tassi soglia usura, non essendo stato specificato nulla circa i periodi incui il fenomeno si sarebbe verificato e circa l'incidenza che avrebbe avuto;e) del tutto infondata era risultata la domanda di risarcimento del danno:sia perché si fondava sulla sola deduzione della partecipazione delladebitrice principale ad una fiera nella quale sarebbero intervenuti contatticommerciali con un imprenditore cinese che avrebbe desistito dalconcludere l'affare perché venuto a conoscenza dell'iscrizione, senza chefosse specificato il concreto affare perduto e la modalità di propagarsi dellanotizia; sia perché era risultato infondato il presupposto dell’illegittimitàdella segnalazione vista l'effettiva sussistenza dell'esposizione debitoriadella società.4. Contro la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a cinque motivicorredato di memoria; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - divenuta titolare del credito in lite pereffetto di scissione parziale di [OSCURATO:SOCIETA]. del 25.11.2020 - tramite lamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 112c.p.c. 115 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. Iricorrenti si dolgono che la Corte avrebbe omesso completamente ilpercorso motivazionale cosiddetto dinamico giungendo ad una motivazioneapparente.In sintesi sostengono che la sentenza della Corte d'appello conterrebbe ilsolo contenuto «statico» della dichiarazione motivazionale omettendo ladescrizione del processo cognitivo attraverso il quale il secondo giudice «èNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazionefinale costituita dal giudizio» in punto usurarietà dei tassi, nullità deifinanziamenti, contratto autonomo di garanzia, rigetto della domanda per ilrisarcimento del danno per indebita segnalazione alla centrale dei rischi,estinzione della fideiussione della Ciaravola ex artt. 1956- 1957 c.c.,rispetto ai quali punti decisori, i ricorrenti nel motivo rinviano all'attointroduttivo dell’appello «da ritenersi ripetuto e trascritto». Infine, lamotivazione sarebbe apparente, perché non sarebbe percepibile la ragionedi fondo che sorregge la decisione, riferendosi il giudice d’appelloesclusivamente in termini di adesione alla sentenza del primo giudice.1.1- Il motivo è chiaramente inammissibile per carenza di specificitàin violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. Costituisce, infatti, principiofermo di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 17224/2020) che ilgiudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolatodai motivi di ricorso, che richiede, per ogni motivo, l'indicazione dellarubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchél'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata el'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo,come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia. Quindi i principi di tassatività e specificità del motivo di censuraper cassazione della sentenza esigono una formulazione del motivo che -evidentemente - nella specie non è stata rispettata, avendo i ricorrenticumulato in un unico motivo ragioni di nullità della sentenza permotivazione apparente con riguardo a quasi tutti i punti della decisione erinviando per le censure cui la Corte d’appello avrebbe risposto in modoincomprensibile o solo apparente all’atto d’appello da intendersi «ripetuto etrascritto».Si può solo aggiungere che per consolidato orientamento di questa Corte(si veda per tutte Cass. n. 27171/2024) la motivazione è meramenteapparente quando «non costituisce espressione di un autonomo processoNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senzaalcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n.27112/2018)», in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli«così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solomenzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria delgiudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n.2397/2021); o quando le argomentazioni del giudice di merito siano deltutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentanol'identificazione dell'iter logico seguito. E ciò, nel caso in esame, non èavvenuto – come si evince dalla sintesi della motivazione poco soprariportata - poiché la Corte territoriale ha dato conto della motivazione diprimo grado, delle ragioni di gravame, e di quelle per cui condivideva leconclusioni cui era giunto il primo giudice, anche rafforzandone - overitenuto opportuno- il percorso logico giuridico con autonomeconsiderazioni.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. nonché degli artt. 1955-1957 c.c. inrelazione alla mancata estinzione della fideiussione del c.d. estraneoAnnamaria Ciaravola. Secondo i ricorrenti la presenza in atti di un testofideiussorio con clausole di deroga all'articolo 1957 c.c. (articolo 5)«nonché di deroga alla nullità dell'obbligazione principale (articolo 8)»imponeva di effettuare una valutazione «del complesso delle pattuizionidella fideiussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o del 2.8.2010» onde correttamentestatuire che il testo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era certamente una fideiussione, inquanto se fosse stato un contratto autonomo di garanzia quelle clausolenon avevano ragione di esistere. Inoltre - se ben si comprende - il fatto chevi fossero gravi anomalie di andamento dei conti della società e dei relativiNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026finanziamenti, e che la banca aveva continuato a erogare credito allasocietà, agendo soltanto in data 2013 e senza preavvertire la sig.Ciaravola, «avrebbero integrato le fattispecie previste dall'art. 1955 c.c.nonché dell’ 1956 e 1957 c.c.», e comportato l'estinzione della fideiussione.In altre parole la Corte d'appello sarebbe incorsa – in relazione allenorme di cui agli artt. 1955-1957 c.c. in un vizio di sussunzione,riconducendo erroneamente il fatto materiale nella fattispecie legale, inquanto nella vicenda per cui è causa il secondo giudice non si era avvedutodi essere di fronte ad una fideiussione e non a un contratto autonomo digaranzia, in quanto le deroghe previste alla normativa del contratto tipicodi fideiussione erano incompatibili con il contratto autonomo di garanzia;fermo, comunque, il fatto che la concessione del credito senzal'autorizzazione era avvenuta in violazione dell'articolo 1956 c.c.2.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è necessario ribadire il principio noto e consolidato per cui intema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge - quale èdedotto nel caso di specie al di là della mancata indicazione in rubrica delvizio tipico dedotto - consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità. Ciò posto è evidente nellaspecie la parte ricorrente lamenta la erronea applicazione delle normeindicate in ragione della inammissibile pretesa- in questa sede dilegittimità- di una difforme valutazione degli esiti istruttori e, dunque, nondenuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dallanorma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) bensì un vizio-motivo, deducibile, semmai,Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. che locircoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul puntoCass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al «minimo costituzionale» ilsindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).Inoltre è inammissibile la dedotta censura di violazione dell’art. 1362c.c., poiché non solo è del tutto carente di illustrazione, ma non rispetta ilimiti entro cui detta violazione può essere invocata in sede di legittimità,essendo consolidato il principio per cui: «L'interpretazione del contratto èriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimitàunicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero perviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi conla specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontàdelle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità» (Cass. n.353/2025; conforme a numerosi precedenti conformi v. per tutti tra lemassimate Cass. n. 10745/022; Cass. n. 14355/2016; Cass. n.2465/2015: «in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati»).3.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 1362 c.c., nonché 2697 c.c. in relazione «all'errataquantizzazione della condanna da parte della sentenza impugnata».Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026Reputano i ricorrenti che sarebbe pacifico e documentale che MPS nulladoveva avere né a titolo di saldo di conto corrente e conto anticipi, né atitolo di saldo derivante dai finanziamenti del 26.3.2010 e dll’[OSCURATO:DATA_NASCITA],perché il CTU aveva provveduto a riclassificare il conto corrente ordinarioaccertando che, per effetto della depurazione dell'anatocismo e della CMS,vi era un credito della società correntista e non un debito, nel senso chel'accertamento del credito per euro 12.064,87 € avrebbe prodottol'annullamento del saldo contabile negativo esistente sul conto ordinario3753 (pari a euro 119.818,07) nonché l'annullamento del saldo contabilenegativo esistente sul conto anticipi (pari ad euro 82.245,56) oltre che delsaldo negativo derivante dai due finanziamenti (per la complessiva sommadi euro 282.900,34), e ciò per effetto della riclassificazione del contocorrente in cui tutti i finanziamenti erano stati canalizzati. Quindi la Corted'appello sarebbe incorsa in un vizio di sussunzione, effettuando un'erroneariconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarnela disciplina in quanto nella vicenda in oggetto il secondo giudice dovevadichiarare che nulla è dovuto alla MPS.3.1- Il motivo è inammissibile.Ribadito quanto osservato a proposito del secondo motivo circa laconfigurabilità del vizio di violazione di legge, è evidente che i ricorrentideducono un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quellaastratta prevista dalla norma – che peraltro non è neppure specificatoquale avrebbe dovuto essere – censurando in effetti la valutazione e laricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito allaluce delle risultanze processuali, riproponendo in questa sede una nuovavalutazione delle stesse del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità.Inoltre – come la Corte d’appello sul punto aveva già osservato – iricorrenti ignorano completamente il fatto della permanenza dell'obbligo direstituzione dei ratei relativi ai due contratti di mutuo dedotti in lite e ilfatto che l’accertato indebito pagamento di poste passive addebitate sulNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto corrente per euro 12.064,87 da parte della correntista nonrappresenta altro che un credito da porre in compensazione con il ben piùampio debito accertato.4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo1418 c.c. in combinato disposto con l'articolo 2697 cc nonché dell’art. 115c.p.c. con riguardo al rigetto della dedotta nullità dei contratti difinanziamento in quanto destinati a ripianare passività pregresse.Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe errato ad escludere lanullità di tali finanziamenti perché alla data del 25.3.2010 lo scoperto delconto corrente e del conto anticipi era pari complessivamente ad euro302.215,10 e l'importo erogato a titolo di finanziamento andava adestinguere - non per intero - la predetta esposizione debitoria della società.La destinazione della somma mutuata conduceva ad una deviazione daltipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. per cui i due contratti sarebberostati privi sin dall'origine della causa del mutuo4.1 - Il motivo è infondato.Va premesso che la censura ignora la ratio decidendi del rigetto dellaprospettata nullità, giacché il giudice di merito – condividendo le ragioni delgiudice di prime cure – ha ritenuto infondata la domanda di nullità deicontratti di mutuo, in quanto rispondenti all'interesse del mutuatario dibeneficiare in tal modo di una rateizzazione dell'obbligo di rientrare dallanotevole esposizione debitoria accumulata dalla debitrice principale (pari adeuro 302.215,10) aggiungendo che altro era il saldo negativo del conto purdepurato di poste indebite, altro il piano d'ammortamento per larestituzione delle somme concesse ed effettivamente ricevute, sia pure perripianare debiti pregressi.Ciò precisato il motivo è infondato giacché la statuizione della Corted’appello risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità maggioritariarecepita da ultimo dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025che, a proposito del mutuo c.d. solutorio, ha affermato il principio di dirittoNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026per cui: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguentenascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nelmomento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnatamaterialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatariomedesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando incontrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianarepregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti edestranei alla fattispecie contrattuale»; arresto che si fonda sulle seguentichiare considerazioni:a) l’accredito sul conto di per sé in altro non consiste se non in unaoperazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione comesinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto arappresentare semanticamente, una reale vicenda economica e giuridica, indefinitiva costituita dall’inserimento di una posta attiva in capo alcorrentista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti neirapporti di dare avere con la banca mutuante;b) con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo èda intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica dellasomma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego dellesomme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse chesorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dalprimo;c) il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattualevalenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo;d) né si tratta di un mutuo di scopo, in cui una parte si obbliga a fornirele risorse economiche necessarie - per il conseguimento di una finalitàlegislativamente prevista o convenzionalmente pattuita - ad un'altra parte,Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026la quale si impegna, non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche asvolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicchél'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattualeassumendo rilevanza sotto il profilo causale; mentre nel mutuo solutorio,l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto dimutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamentesuccessivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto insenso logico e giuridico, dal momento che proprio la disponibilità giuridicadelle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica edeconomica dei movimenti contabili successivi;e) non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristicastigmatizzazione dell’operazione in termini di nullità negoziale, poiché ladestinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione diesposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinsecaillegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuoseridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità essendo, anzi, essastessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltrotipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dallal. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765];f) ove in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto infrode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, una tale finalizzazionedell’operazione rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria ofallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione dinorme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del2018), fermo restando che a fronte di atti negoziali pregiudizievoli neiconfronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode aicreditori) non illeciti né nulli, è data tutela risarcitoria nei casi di colpevoleconcorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass.Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n.11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022);g) nemmeno può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuoordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento didebiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendoessa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, e l'utilizzoconcreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitivagiuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validitàdel contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagmacontrattuale.5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1715, 1374, 1375 c.c. e 2043 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c. con riguardo al rigetto della domanda di risarcimentodanni per illegittima segnalazione della società ricorrente alla CentraleRischi. Secondo le ricorrenti anche in tal caso vi sarebbe stata un’erroneasussunzione del fatto materiale nella fattispecie legale di cui all'art. 1375 e2043 c.c. posto che: nel mese di marzo la società aveva partecipato ad unafiera in Cina; MPS avrebbe riconosciuto di avere illegittimamente segnalatoalla [OSCURATO:PERSONA] la società (come risultava dal doc. 7 prodotto); lasocietà aveva documentato oltre 250 incontri in fiera, con potenziali ordinidi merce prepagata che non venivano effettuati in quanto la contropartecinese scopriva che la società era «bancariamente negativa» ed «avevapaura di mandare soldi».5.1- Il motivo è evidentemente inammissibile.Premesso che la Corte d’appello- confermando la decisione di primogrado - sul punto ha rilevato: (a) che non era specificato il concreto affareperduto, la modalità di propagarsi della notizia; (b) che era risultatoinfondato il presupposto dell’illegittimità della segnalazione vista l'effettivasussistenza dell'esposizione debitoria della società, argomento quest’ultimoche costituisce autonoma ratio decidendi che le ricorrenti ignorano eNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026neppure aggrediscono, non può che rilevarsi anche in questo caso che iricorrenti deducono un vizio di sussunzione della fattispecie concreta inquella astratta prevista dalla norma (l’art. 2043 c.c.) censurando in effettila valutazione e la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dalgiudice di merito alla luce delle risultanze processuali, riproponendo inquesta sede una nuova valutazione delle stesse del tutto incompatibile conil giudizio di legittimità.6.- Il ricorso in definitiva va respinto. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto.Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAUd.11/03/2026 CCMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10697/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grammegna-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa-intimato-Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3421/2020depositata il 07/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]. quale correntista e debitrice principale nonchéMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori, hanno citato ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo l'applicazione dicondizioni illegittime quanto al contratto di conto corrente e la nullità deidue contratti di finanziamento per euro 185.000 € e 115.000 € destinati aripianare le scoperture relative al predetto conto che dovevano considerarsiinesistenti in ragione delle predette ragioni di nullità delle appostazionepassive. I fideiussori hanno dedotto anche l'invalidità delle garanziefideiussorie in quanto firmate fuori dai locali commerciali della banca e,quanto, alla Ciaravola per apocrifia della firma dalla medesima. Oltre allarestituzione delle somme indebitamente pagate, gli attori avevano chiesto ilrisarcimento del danno per illegittima segnalazione della debitrice principalealla [OSCURATO:PERSONA]. La banca in via riconvenzionale ha chiesto ilpagamento del credito derivante dai saldi del conto corrente e del contoanticipi e dei ratei ancora dovuti per i due mutui concessi.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – all’esito di CTU sia contabile chegrafologica - ha accertato che il saldo del conto corrente, espunti gliillegittimi addebiti per interessi anatocistici e CMS, era pari ad euro12.064,87 a credito della società correntista, ed ha respinto ogni altradoglianza; ha, poi, accolto la domanda riconvenzionale per la restituzionedei ratei di ammortamento dei finanziamenti concessi, condannando lasocietà in solido con i fideiussori al pagamento della somma di euro270.835,47 previo scomputo da quella dovuta a titolo di ripetizionedell'indebito sopraindicata. In particolare -per quanto ancora interessa- haritenuto: a) infondato il rilievo di usurarietà per genericità dellaNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026contestazione, non accompagnata dalla produzione dei decreti ministerialidi rilevazione dei tassi soglia; b) l'infondatezza della domanda di nullità deicontratti di mutuo, in quanto rispondenti all'interesse del mutuatario dibeneficiare in tal modo di una rateizzazione dell'obbligo di rientrare dallanotevole esposizione debitoria accumulata dalla debitrice principale (pari adeuro 302.215,10); c) la natura di contratto autonomo di garanzia dellefideiussioni prestate, stante la deroga pattizia a quanto stabilito dagliarticoli 1955 -1957 c.c.3.- La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dalladebitrice principale e dai fideiussori, osservando che:a) gli appellanti avevano ignorato completamente il passo motivazionalecon cui il primo giudice aveva adeguatamente spiegato le ragionidell'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca e cioè lapermanenza dell'obbligo di restituzione dei ratei relativi ai due contratti dimutuo dedotti in lite, rispetto al quale del tutto infondate erano le ragioni dinullità derivanti dallo scopo per il quale i mutui erano stati contratti,essendo condivisibili la motivazione del giudice di prime cure cui andavasolo aggiunto che una cosa è il saldo del conto corrente rideterminato aseguito della espunzione dei illegittimi addebiti e altro il pianod'ammortamento che scandisce l'obbligo di restituzione delle sommeconcesse a mutuo, effettivamente ricevute sia pure per ripianare debitipregressi;b) era rimasto del tutto generico il rilievo di usurarietà degli interessiapplicati nel piano d'ammortamento;c) pienamente adeguata la motivazione della decisione di prime curecirca la qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia,ferma la contraddittorietà e l'illogicità dell'assunto che, da una parte,confermava la deroga agli artt. 1955 -1957 c.c. e, dall'altra, pretendevafosse dichiarata la decadenza della banca dalla garanzia per mancatoavvertimento del modificarsi in peggio delle condizioni economiche dellaNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026debitrice principale (peraltro sul solo presupposto che la fedeiubenteCiaravola era estranea alla compagine societaria);d) erano rimasti del tutto generici e apodittici i rilievi circa la violazionedei tassi soglia usura, non essendo stato specificato nulla circa i periodi incui il fenomeno si sarebbe verificato e circa l'incidenza che avrebbe avuto;e) del tutto infondata era risultata la domanda di risarcimento del danno:sia perché si fondava sulla sola deduzione della partecipazione delladebitrice principale ad una fiera nella quale sarebbero intervenuti contatticommerciali con un imprenditore cinese che avrebbe desistito dalconcludere l'affare perché venuto a conoscenza dell'iscrizione, senza chefosse specificato il concreto affare perduto e la modalità di propagarsi dellanotizia; sia perché era risultato infondato il presupposto dell’illegittimitàdella segnalazione vista l'effettiva sussistenza dell'esposizione debitoriadella società.4. Contro la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a cinque motivicorredato di memoria; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - divenuta titolare del credito in lite pereffetto di scissione parziale di [OSCURATO:SOCIETA]. del 25.11.2020 - tramite lamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 112c.p.c. 115 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. Iricorrenti si dolgono che la Corte avrebbe omesso completamente ilpercorso motivazionale cosiddetto dinamico giungendo ad una motivazioneapparente.In sintesi sostengono che la sentenza della Corte d'appello conterrebbe ilsolo contenuto «statico» della dichiarazione motivazionale omettendo ladescrizione del processo cognitivo attraverso il quale il secondo giudice «èNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazionefinale costituita dal giudizio» in punto usurarietà dei tassi, nullità deifinanziamenti, contratto autonomo di garanzia, rigetto della domanda per ilrisarcimento del danno per indebita segnalazione alla centrale dei rischi,estinzione della fideiussione della Ciaravola ex artt. 1956- 1957 c.c.,rispetto ai quali punti decisori, i ricorrenti nel motivo rinviano all'attointroduttivo dell’appello «da ritenersi ripetuto e trascritto». Infine, lamotivazione sarebbe apparente, perché non sarebbe percepibile la ragionedi fondo che sorregge la decisione, riferendosi il giudice d’appelloesclusivamente in termini di adesione alla sentenza del primo giudice.1.1- Il motivo è chiaramente inammissibile per carenza di specificitàin violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. Costituisce, infatti, principiofermo di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 17224/2020) che ilgiudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolatodai motivi di ricorso, che richiede, per ogni motivo, l'indicazione dellarubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchél'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata el'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo,come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia. Quindi i principi di tassatività e specificità del motivo di censuraper cassazione della sentenza esigono una formulazione del motivo che -evidentemente - nella specie non è stata rispettata, avendo i ricorrenticumulato in un unico motivo ragioni di nullità della sentenza permotivazione apparente con riguardo a quasi tutti i punti della decisione erinviando per le censure cui la Corte d’appello avrebbe risposto in modoincomprensibile o solo apparente all’atto d’appello da intendersi «ripetuto etrascritto».Si può solo aggiungere che per consolidato orientamento di questa Corte(si veda per tutte Cass. n. 27171/2024) la motivazione è meramenteapparente quando «non costituisce espressione di un autonomo processoNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senzaalcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n.27112/2018)», in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli«così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solomenzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria delgiudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n.2397/2021); o quando le argomentazioni del giudice di merito siano deltutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentanol'identificazione dell'iter logico seguito. E ciò, nel caso in esame, non èavvenuto – come si evince dalla sintesi della motivazione poco soprariportata - poiché la Corte territoriale ha dato conto della motivazione diprimo grado, delle ragioni di gravame, e di quelle per cui condivideva leconclusioni cui era giunto il primo giudice, anche rafforzandone - overitenuto opportuno- il percorso logico giuridico con autonomeconsiderazioni.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. nonché degli artt. 1955-1957 c.c. inrelazione alla mancata estinzione della fideiussione del c.d. estraneoAnnamaria Ciaravola. Secondo i ricorrenti la presenza in atti di un testofideiussorio con clausole di deroga all'articolo 1957 c.c. (articolo 5)«nonché di deroga alla nullità dell'obbligazione principale (articolo 8)»imponeva di effettuare una valutazione «del complesso delle pattuizionidella fideiussione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o del 2.8.2010» onde correttamentestatuire che il testo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era certamente una fideiussione, inquanto se fosse stato un contratto autonomo di garanzia quelle clausolenon avevano ragione di esistere. Inoltre - se ben si comprende - il fatto chevi fossero gravi anomalie di andamento dei conti della società e dei relativiNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026finanziamenti, e che la banca aveva continuato a erogare credito allasocietà, agendo soltanto in data 2013 e senza preavvertire la sig.Ciaravola, «avrebbero integrato le fattispecie previste dall'art. 1955 c.c.nonché dell’ 1956 e 1957 c.c.», e comportato l'estinzione della fideiussione.In altre parole la Corte d'appello sarebbe incorsa – in relazione allenorme di cui agli artt. 1955-1957 c.c. in un vizio di sussunzione,riconducendo erroneamente il fatto materiale nella fattispecie legale, inquanto nella vicenda per cui è causa il secondo giudice non si era avvedutodi essere di fronte ad una fideiussione e non a un contratto autonomo digaranzia, in quanto le deroghe previste alla normativa del contratto tipicodi fideiussione erano incompatibili con il contratto autonomo di garanzia;fermo, comunque, il fatto che la concessione del credito senzal'autorizzazione era avvenuta in violazione dell'articolo 1956 c.c.2.1- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è necessario ribadire il principio noto e consolidato per cui intema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge - quale èdedotto nel caso di specie al di là della mancata indicazione in rubrica delvizio tipico dedotto - consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità. Ciò posto è evidente nellaspecie la parte ricorrente lamenta la erronea applicazione delle normeindicate in ragione della inammissibile pretesa- in questa sede dilegittimità- di una difforme valutazione degli esiti istruttori e, dunque, nondenuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dallanorma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) bensì un vizio-motivo, deducibile, semmai,Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. che locircoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul puntoCass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al «minimo costituzionale» ilsindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).Inoltre è inammissibile la dedotta censura di violazione dell’art. 1362c.c., poiché non solo è del tutto carente di illustrazione, ma non rispetta ilimiti entro cui detta violazione può essere invocata in sede di legittimità,essendo consolidato il principio per cui: «L'interpretazione del contratto èriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimitàunicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero perviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi conla specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontàdelle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità» (Cass. n.353/2025; conforme a numerosi precedenti conformi v. per tutti tra lemassimate Cass. n. 10745/022; Cass. n. 14355/2016; Cass. n.2465/2015: «in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati»).3.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 1362 c.c., nonché 2697 c.c. in relazione «all'errataquantizzazione della condanna da parte della sentenza impugnata».Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026Reputano i ricorrenti che sarebbe pacifico e documentale che MPS nulladoveva avere né a titolo di saldo di conto corrente e conto anticipi, né atitolo di saldo derivante dai finanziamenti del 26.3.2010 e dll’[OSCURATO:DATA_NASCITA],perché il CTU aveva provveduto a riclassificare il conto corrente ordinarioaccertando che, per effetto della depurazione dell'anatocismo e della CMS,vi era un credito della società correntista e non un debito, nel senso chel'accertamento del credito per euro 12.064,87 € avrebbe prodottol'annullamento del saldo contabile negativo esistente sul conto ordinario3753 (pari a euro 119.818,07) nonché l'annullamento del saldo contabilenegativo esistente sul conto anticipi (pari ad euro 82.245,56) oltre che delsaldo negativo derivante dai due finanziamenti (per la complessiva sommadi euro 282.900,34), e ciò per effetto della riclassificazione del contocorrente in cui tutti i finanziamenti erano stati canalizzati. Quindi la Corted'appello sarebbe incorsa in un vizio di sussunzione, effettuando un'erroneariconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarnela disciplina in quanto nella vicenda in oggetto il secondo giudice dovevadichiarare che nulla è dovuto alla MPS.3.1- Il motivo è inammissibile.Ribadito quanto osservato a proposito del secondo motivo circa laconfigurabilità del vizio di violazione di legge, è evidente che i ricorrentideducono un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quellaastratta prevista dalla norma – che peraltro non è neppure specificatoquale avrebbe dovuto essere – censurando in effetti la valutazione e laricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito allaluce delle risultanze processuali, riproponendo in questa sede una nuovavalutazione delle stesse del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità.Inoltre – come la Corte d’appello sul punto aveva già osservato – iricorrenti ignorano completamente il fatto della permanenza dell'obbligo direstituzione dei ratei relativi ai due contratti di mutuo dedotti in lite e ilfatto che l’accertato indebito pagamento di poste passive addebitate sulNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026conto corrente per euro 12.064,87 da parte della correntista nonrappresenta altro che un credito da porre in compensazione con il ben piùampio debito accertato.4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo1418 c.c. in combinato disposto con l'articolo 2697 cc nonché dell’art. 115c.p.c. con riguardo al rigetto della dedotta nullità dei contratti difinanziamento in quanto destinati a ripianare passività pregresse.Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe errato ad escludere lanullità di tali finanziamenti perché alla data del 25.3.2010 lo scoperto delconto corrente e del conto anticipi era pari complessivamente ad euro302.215,10 e l'importo erogato a titolo di finanziamento andava adestinguere - non per intero - la predetta esposizione debitoria della società.La destinazione della somma mutuata conduceva ad una deviazione daltipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. per cui i due contratti sarebberostati privi sin dall'origine della causa del mutuo4.1 - Il motivo è infondato.Va premesso che la censura ignora la ratio decidendi del rigetto dellaprospettata nullità, giacché il giudice di merito – condividendo le ragioni delgiudice di prime cure – ha ritenuto infondata la domanda di nullità deicontratti di mutuo, in quanto rispondenti all'interesse del mutuatario dibeneficiare in tal modo di una rateizzazione dell'obbligo di rientrare dallanotevole esposizione debitoria accumulata dalla debitrice principale (pari adeuro 302.215,10) aggiungendo che altro era il saldo negativo del conto purdepurato di poste indebite, altro il piano d'ammortamento per larestituzione delle somme concesse ed effettivamente ricevute, sia pure perripianare debiti pregressi.Ciò precisato il motivo è infondato giacché la statuizione della Corted’appello risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità maggioritariarecepita da ultimo dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025che, a proposito del mutuo c.d. solutorio, ha affermato il principio di dirittoNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026per cui: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguentenascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nelmomento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnatamaterialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatariomedesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando incontrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianarepregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti edestranei alla fattispecie contrattuale»; arresto che si fonda sulle seguentichiare considerazioni:a) l’accredito sul conto di per sé in altro non consiste se non in unaoperazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione comesinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto arappresentare semanticamente, una reale vicenda economica e giuridica, indefinitiva costituita dall’inserimento di una posta attiva in capo alcorrentista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti neirapporti di dare avere con la banca mutuante;b) con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo èda intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica dellasomma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego dellesomme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse chesorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dalprimo;c) il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattualevalenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo;d) né si tratta di un mutuo di scopo, in cui una parte si obbliga a fornirele risorse economiche necessarie - per il conseguimento di una finalitàlegislativamente prevista o convenzionalmente pattuita - ad un'altra parte,Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026la quale si impegna, non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche asvolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicchél'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattualeassumendo rilevanza sotto il profilo causale; mentre nel mutuo solutorio,l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto dimutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamentesuccessivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto insenso logico e giuridico, dal momento che proprio la disponibilità giuridicadelle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica edeconomica dei movimenti contabili successivi;e) non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristicastigmatizzazione dell’operazione in termini di nullità negoziale, poiché ladestinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione diesposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinsecaillegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuoseridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità essendo, anzi, essastessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltrotipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dallal. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765];f) ove in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto infrode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, una tale finalizzazionedell’operazione rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria ofallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione dinorme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del2018), fermo restando che a fronte di atti negoziali pregiudizievoli neiconfronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode aicreditori) non illeciti né nulli, è data tutela risarcitoria nei casi di colpevoleconcorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass.Numero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n.11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022);g) nemmeno può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuoordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento didebiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendoessa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, e l'utilizzoconcreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitivagiuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validitàdel contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagmacontrattuale.5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1715, 1374, 1375 c.c. e 2043 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c. con riguardo al rigetto della domanda di risarcimentodanni per illegittima segnalazione della società ricorrente alla CentraleRischi. Secondo le ricorrenti anche in tal caso vi sarebbe stata un’erroneasussunzione del fatto materiale nella fattispecie legale di cui all'art. 1375 e2043 c.c. posto che: nel mese di marzo la società aveva partecipato ad unafiera in Cina; MPS avrebbe riconosciuto di avere illegittimamente segnalatoalla [OSCURATO:PERSONA] la società (come risultava dal doc. 7 prodotto); lasocietà aveva documentato oltre 250 incontri in fiera, con potenziali ordinidi merce prepagata che non venivano effettuati in quanto la contropartecinese scopriva che la società era «bancariamente negativa» ed «avevapaura di mandare soldi».5.1- Il motivo è evidentemente inammissibile.Premesso che la Corte d’appello- confermando la decisione di primogrado - sul punto ha rilevato: (a) che non era specificato il concreto affareperduto, la modalità di propagarsi della notizia; (b) che era risultatoinfondato il presupposto dell’illegittimità della segnalazione vista l'effettivasussistenza dell'esposizione debitoria della società, argomento quest’ultimoche costituisce autonoma ratio decidendi che le ricorrenti ignorano eNumero registro generale 10697/2021Numero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 7126/2026Data pubblicazione 25/03/2026neppure aggrediscono, non può che rilevarsi anche in questo caso che iricorrenti deducono un vizio di sussunzione della fattispecie concreta inquella astratta prevista dalla norma (l’art. 2043 c.c.) censurando in effettila valutazione e la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dalgiudice di merito alla luce delle risultanze processuali, riproponendo inquesta sede una nuova valutazione delle stesse del tutto incompatibile conil giudizio di legittimità.6.- Il ricorso in definitiva va respinto. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dallaI. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 11.3.2026Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dallaI. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 11.3.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]