CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16679/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viaCola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap-presenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza n. 741/2020, depositata dalla Corte d'ap-pello di Roma il 30.1.2020.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].all'esito di apposita gara, concluse con [OSCURATO:SOCIETA]. contrattod'appalto avente ad oggetto i servizi di censimento, conserva-zione e custodia dell'archivio cartaceo della società commit-tente.Al termine della durata quinquennale del rapporto, sorsecontroversia tra le parti in ordine alla restituzione della docu-mentazione, per la quale l'appaltatrice pretendeva di concor-dare un «prezzo unitario» non previsto nel contratto, mentre lacommittente riteneva che la restituzione finale fosse da consi-derare un onere già incluso nel corrispettivo concordato per glialtri servizi.[OSCURATO:SOCIETA]. si rivolse quindi al Tribunale di Roma, ilquale, in parziale accoglimento della domanda, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 8.984,99, in lineacapitale, sensibilmente inferiore a quella pretesa dalla societàd'appello capitolina.pello incidentale, insistendo anche per l'accoglimento della do-manda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del dannoda inadempimento dell'obbligo di restituire la documentazioneal termine del rapporto contrattuale.La Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello principale edaccolse quello incidentale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pa-gamento della somma di € 12.100,00 in linea capitale, a titolodi risarcimento danni, e alla rifusione delle spese legali.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applica-zione di norme di diritto. Falsa applicazione artt. 1362 e ss. c.c.,in relazione all'art. 1657 c.c.».La ricorrente attribuisce alla Corte d'appello una errata in-terpretazione del bando di gara e del contratto d'appalto, nonconforme alla comune intenzione delle parti, laddove ha ritenutoche la restituzione della documentazione al termine del rapportofosse un servizio dovuto dall'appaltatrice e, tuttavia, privo di unsuo specifico compenso.1.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento allaviolazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti è deltutto generico («artt. 1362 e ss. c.c.») e, quindi, palesementemira in sostanza a riproporre una diversa interpretazione, traquelle comunque plausibili e compatibili con l'applicazione diquei canoni, che la ricorrente preferisce rispetto a quella fattapropria dal Giudice d'appello.Ma è principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che l'interpretazione del contratto è, di per sé, una que-stione di fatto riservata al giudice del merito e che la censura diviolazione dei canoni legali, per essere ammissibile, «chieded'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione,nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento delNumero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducen-dosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delleparti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispettoall'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammis-sibile in sede di legittimità» (così, da ultimo, e tra le tante, Cass.n. 353/2025).La stessa ricorrente ammette che la Corte d'appello harisolto per via interpretativa una «obiettiva incertezza del datoletterale del contratto», posto che la restituzione della docu-mentazione era prevista tra le attività dovute dalla appaltatricee che per tale prestazione le parti non avevano concordato unospecifico compenso. Non potendo indicare un preciso criterio le-gale violato dal giudice, [OSCURATO:SOCIETA]. invoca genericamente«l'intenzione delle parti» (senza spiegare perché non potrebbeessere quella loro attribuita dal giudice del merito) e, «in viaresiduale», il canone della interpretazione «nel senso meno gra-voso per l'obbligato» (canone che, peraltro, l'art. 1371 c.c. rife-risce ai contratti a titolo gratuito, mentre quello qui stipulatodalle parti è all'evidenza un contratto a titolo oneroso).Nemmeno possono venire in soccorso della ricorrente gliartt. 1657 e 1774, comma 2, c.c. Si tratta, infatti, di disposizioniestranee alla tematica dell'interpretazione del contratto e nonpertinenti rispetto alla presente fattispecie anche sotto altroprofilo. L'art. 1657 c.c. disciplina il caso in cui, nel contrattod'appalto, «le parti non hanno determinato la misura del corri-spettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo»; mentre inquesto caso le parti hanno stabilito il corrispettivo e si trattasoltanto di interpretare le relative clausole del contratto, perstabilire se il corrispettivo era parziale o se comprendeva tutti iservizi oggetto dell'accordo. L'art. 1774, comma 2, c.c. pone acarico del depositante le «spese per la restituzione» delle coseNumero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026depositate; ma si tratta di norma che fa parte della disciplinalegale di un altro contratto tipico, ovverosia il deposito, che èun contratto naturalmente a titolo gratuito (art. 1767 c.c.), ciòche giustifica la previsione che il depositario – la cui prestazionedi custodia non viene retribuita – sia tenuto indenne dalle spese.2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Roma viene censurata, sempre ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsa applicazionedi norme di diritto. Falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223c.c.».Il motivo è volto a contestare la condanna della ricorrenteal risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di re-stituire la documentazione al termine del rapporto.2.1. Il motivo risulta inammissibile, trattandosi, perespressa dichiarazione contenuta nel ricorso, soltanto di una«logica conseguenza» della tesi infruttuosamente proposta asostegno del motivo precedente.Se il contratto d'appalto fosse stato interpretato nel sensodi prevedere un ulteriore compenso – quantunque non ancoradeterminato – per la restituzione della documentazione, alloraItalarchivi S.r.l. si sarebbe legittimamente rifiutata di eseguirequella prestazione senza corrispettivo. Ma poiché, invece, il con-tratto è stato interpretato dal Giudice del merito nel senso chequella prestazione era dovuta e compensata nei corrispettivi giàconcordati – e poiché tale interpretazione non è censurabile inquanto tale in sede di legittimità – nemmeno sono censurabili ilconseguente accertamento dell'inadempimento e la condannaal risarcimento del danno provocato alla committente.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Contratti pubbliciGUIDO [OSCURATO:PERSONA] Presidente– Appalto di ser-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. vizi - Interpreta-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere zioneUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16679/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viaCola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap-presenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza n. 741/2020, depositata dalla Corte d'ap-pello di Roma il 30.1.2020.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].all'esito di apposita gara, concluse con [OSCURATO:SOCIETA]. contrattod'appalto avente ad oggetto i servizi di censimento, conserva-zione e custodia dell'archivio cartaceo della società commit-tente.Al termine della durata quinquennale del rapporto, sorsecontroversia tra le parti in ordine alla restituzione della docu-mentazione, per la quale l'appaltatrice pretendeva di concor-dare un «prezzo unitario» non previsto nel contratto, mentre lacommittente riteneva che la restituzione finale fosse da consi-derare un onere già incluso nel corrispettivo concordato per glialtri servizi.[OSCURATO:SOCIETA]. si rivolse quindi al Tribunale di Roma, ilquale, in parziale accoglimento della domanda, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 8.984,99, in lineacapitale, sensibilmente inferiore a quella pretesa dalla societàd'appello capitolina.pello incidentale, insistendo anche per l'accoglimento della do-manda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del dannoda inadempimento dell'obbligo di restituire la documentazioneal termine del rapporto contrattuale.La Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello principale edaccolse quello incidentale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pa-gamento della somma di € 12.100,00 in linea capitale, a titolodi risarcimento danni, e alla rifusione delle spese legali.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applica-zione di norme di diritto. Falsa applicazione artt. 1362 e ss. c.c.,in relazione all'art. 1657 c.c.».La ricorrente attribuisce alla Corte d'appello una errata in-terpretazione del bando di gara e del contratto d'appalto, nonconforme alla comune intenzione delle parti, laddove ha ritenutoche la restituzione della documentazione al termine del rapportofosse un servizio dovuto dall'appaltatrice e, tuttavia, privo di unsuo specifico compenso.1.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento allaviolazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti è deltutto generico («artt. 1362 e ss. c.c.») e, quindi, palesementemira in sostanza a riproporre una diversa interpretazione, traquelle comunque plausibili e compatibili con l'applicazione diquei canoni, che la ricorrente preferisce rispetto a quella fattapropria dal Giudice d'appello.Ma è principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che l'interpretazione del contratto è, di per sé, una que-stione di fatto riservata al giudice del merito e che la censura diviolazione dei canoni legali, per essere ammissibile, «chieded'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione,nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento delNumero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducen-dosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delleparti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispettoall'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammis-sibile in sede di legittimità» (così, da ultimo, e tra le tante, Cass.n. 353/2025).La stessa ricorrente ammette che la Corte d'appello harisolto per via interpretativa una «obiettiva incertezza del datoletterale del contratto», posto che la restituzione della docu-mentazione era prevista tra le attività dovute dalla appaltatricee che per tale prestazione le parti non avevano concordato unospecifico compenso. Non potendo indicare un preciso criterio le-gale violato dal giudice, [OSCURATO:SOCIETA]. invoca genericamente«l'intenzione delle parti» (senza spiegare perché non potrebbeessere quella loro attribuita dal giudice del merito) e, «in viaresiduale», il canone della interpretazione «nel senso meno gra-voso per l'obbligato» (canone che, peraltro, l'art. 1371 c.c. rife-risce ai contratti a titolo gratuito, mentre quello qui stipulatodalle parti è all'evidenza un contratto a titolo oneroso).Nemmeno possono venire in soccorso della ricorrente gliartt. 1657 e 1774, comma 2, c.c. Si tratta, infatti, di disposizioniestranee alla tematica dell'interpretazione del contratto e nonpertinenti rispetto alla presente fattispecie anche sotto altroprofilo. L'art. 1657 c.c. disciplina il caso in cui, nel contrattod'appalto, «le parti non hanno determinato la misura del corri-spettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo»; mentre inquesto caso le parti hanno stabilito il corrispettivo e si trattasoltanto di interpretare le relative clausole del contratto, perstabilire se il corrispettivo era parziale o se comprendeva tutti iservizi oggetto dell'accordo. L'art. 1774, comma 2, c.c. pone acarico del depositante le «spese per la restituzione» delle coseNumero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/2026depositate; ma si tratta di norma che fa parte della disciplinalegale di un altro contratto tipico, ovverosia il deposito, che èun contratto naturalmente a titolo gratuito (art. 1767 c.c.), ciòche giustifica la previsione che il depositario – la cui prestazionedi custodia non viene retribuita – sia tenuto indenne dalle spese.2. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Roma viene censurata, sempre ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsa applicazionedi norme di diritto. Falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223c.c.».Il motivo è volto a contestare la condanna della ricorrenteal risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di re-stituire la documentazione al termine del rapporto.2.1. Il motivo risulta inammissibile, trattandosi, perespressa dichiarazione contenuta nel ricorso, soltanto di una«logica conseguenza» della tesi infruttuosamente proposta asostegno del motivo precedente.Se il contratto d'appalto fosse stato interpretato nel sensodi prevedere un ulteriore compenso – quantunque non ancoradeterminato – per la restituzione della documentazione, alloraItalarchivi S.r.l. si sarebbe legittimamente rifiutata di eseguirequella prestazione senza corrispettivo. Ma poiché, invece, il con-tratto è stato interpretato dal Giudice del merito nel senso chequella prestazione era dovuta e compensata nei corrispettivi giàconcordati – e poiché tale interpretazione non è censurabile inquanto tale in sede di legittimità – nemmeno sono censurabili ilconseguente accertamento dell'inadempimento e la condannaal risarcimento del danno provocato alla committente.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.Numero registro generale 16679/2020Numero sezionale 3642/2025Numero di raccolta generale 7478/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese relative al presente giudizio di legitti-mità, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese ge-nerali al 15%, a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINOP.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese relative al presente giudizio di legitti-mità, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese ge-nerali al 15%, a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO