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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07354/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24191/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 137568810028), inpersona del Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8022403058);-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 576/2021, depositata il 16/02/2021.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica di unacomunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia,deduceva di aver richiesto, a seguito di tale notifica, l’estratto di ruolo dalquale risultavano i debiti indicati in quattro cartelle di pagamento (n.07920120002366103, n. 07920150010824289, n. 07920160020260843,n. 07920180004580807) e un avviso di accertamento (n.T9V01F701152/2014); impugnava pertanto l’estratto di ruolo e tutti ipredetti atti, affermando di non averne mai ricevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che resisteva al ricorso; intervenivaaltresì l’Agenzia delle Entrate.La CTP rigettava il ricorso.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, ribadendo lecontestazioni in ordine alle notifiche nonché il disconoscimento dellaconformità agli originali delle copie dei documenti depositate dallecontroparti per dimostrare la regolarità delle notifiche.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello;osservava che il disconoscimento delle copie agli originali andavacompiuto in maniera specifica, indicando le ragioni per le quali si ritenevasussistente la difformità, mentre le contestazioni del contribuente eranodel tutto generiche.

Rilevava altresì che le notifiche tramite postaelettronica certificata erano regolari e che il contribuente aveva prestatoacquiescenza all’avviso di accertamento, chiedendo la rateizzazione deldebito.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Hanno resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione el’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Preliminarmente occorre rilevare che il contribuente ha impugnato glinotificatogli il 7/12/2018, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente.In ordine all’impugnazione degli atti conosciuti tramite l’estratto di ruolo,questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato che «il contribuente puòimpugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invaliditàdella relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estrattodi ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; aciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone diritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamenteall'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - noncostituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di unconoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invaliditàstessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove nonricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo,rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»(Cass. Sez.

U. n. 19704/2015).1.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».1.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti al momento della loro entrata in vigore.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez.

U. n. 12459/2024).

È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez.

U. n. 10553/2017).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie il contribuente non ha indicato, nel termine di cui all’art.372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sono indicatinella comunicazione di iscrizione ipotecaria e, segnatamente, alle cartellenn. 07920120002366103 e 07920180004580807 (trattandosi di questioneprocessuale, questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr. Cass.sez.

U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a queste, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c.

«in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica».

In particolare, il contribuente ha lamentato che laCTR non ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente compiuto con la memoria illustrativa depositata dopo laproduzione dei documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diverificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente ha dedotto,sostanzialmente, che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze deldisconoscimento e della mancata istanza di verificazione da partedell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.2.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha preso inconsiderazione il disconoscimento eseguito dal contribuente, ritenendoperò che lo stesso fosse sostanzialmente privo di effetti (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 2).2.4 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta».

L’art. 2719 stabilisce che lecopie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale, siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».In ordine alle modalità con le quali va compiuto il disconoscimento dellacopia all’originale, è stato osservato che «in tema di prova documentale,l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e lacopia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamentel'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si haper riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce inmodo formale e specifico nella prima udienza o nella prima rispostaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva alla sua produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso sensocfr., ex multis, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n.27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021; Cass. n.40750/2021; Cass. n. 8604/2025).

Ciò si spiega in quanto ildisconoscimento non determina automaticamente l’inefficacia probatoriadei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod.proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentodella riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026meno che, dopo la produzione del documento, non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. 2290/1996; Cass.3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire ilriconoscimento tacito a condizione, però, che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.6890/2021).Infine, deve tenersi presente che «il disconoscimento di una scritturaprivata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritornodella raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo dellaprescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ.,una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione di stile,risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato» (Cass. 18042/2014; nello stesso senso, Cass.24456/2011; Cass. 18491/2024).2.5 Nel caso di specie, comunque, il disconoscimento, purtempestivamente formulato nella memoria illustrativa depositata nelprocesso di primo grado dopo l’esibizione dei documenti, non è statocorrettamente eseguito.Ed infatti, in tale memoria (il cui contenuto è stato in parte qua riprodottonel ricorso, alle pagg. 19 e 20), il disconoscimento con riguardo allarelazione di notifica di ogni atto - sia quelli consegnati personalmente aldestinatario, sia quelli consegnati a persone con lui conviventi, sia quellinotificati tramite posta elettronica certificata - è stato eseguito semprecon la stessa formula che di seguito si riporta: «dalla parzialedocumentazione depositata, si evince chiaramente che sussistono glistessi tipi di vizi di notifica, pertanto, per mera economia processuale, laNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026presente difesa precisa quanto segue: Si disconosce ai sensi degli artt.214 e 215 e 2719 c.c. la sottoscrizione poiché la cartella di pagamentonon è mai stata ricevuta personalmente.

Infatti, come da documentazionedi controparte, dallo stesso prodotto in un’unica facciata, non è leggibile lafirma dell’incaricato della distribuzione, non risulta decifrabile il bollodell’ufficio della distribuzione né il timbro del calendario unico elementodue sottoscrizioni indecifrabili del presunto soggetto che ha ritirato lanotifica.

Nella fattispecie, le fotocopie prodotte dall’ufficio non sonoautenticate e risultano, ictu oculi, sfocate, difficilmente leggibili ototalmente illeggibili, parzialmente cancellate nelle date e nellesottoscrizioni del destinatario o delle persone a tale scopo autorizzate,tanto da ritenere giustificata e legittima la richiesta di produzione deglioriginali».Tale circostanza è sufficiente per escludere la specificità.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 139, comma 4°, c.p.c. e 60, comma 1 lett. b -bis), del d.P.R.600/1973 «per aver ritenuto regolare la notifica della cartella dipagamento n. 07920150010824289, effettuate tramite messo notificatore-, in caso di cd irreperibilità relativa.

Inesistenza per mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa».3.2 Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per «nullità della sentenza per avere la CTRritenuto notificata la cartella di pagamento n. 07920150010824289,(effettuata tramite messo notificatore al destinatario irreperibile - cdirreperibilità relativa -), nonostante l’Ente non avesse provato la notifica ela medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbenteomissione.

Inesistenza per mancata produzione degli avvisi di ricevimentodelle raccomandate informative».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/20263.3 Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, ilricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe affrontato esclusivamente i vizirelativi alle notifiche tramite posta elettronica certificata, mentre conriguardo alle rimanenti si sarebbe limitata ad osservare che «Comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata le cartelle sono stateregolarmente notificate al contribuente, che dopo avere prestatoacquiescenza all'avviso di accertamenti ha richiesto la rateizzazione delpagamento».

La stessa, dunque, non avrebbe rilevato, secondo ilcontribuente, che la notifica della cartella n. 07920150010824289 eraviziata, in quanto essa era stata consegnata dal messo notificatore apersona diversa dal destinatario senza che vi fosse prova della ricezionedella raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuta consegnadell’atto.3.4 I motivi sono infondati.Va innanzi tutto osservato che non è ravvisabile il vizio di omessapronuncia, in quanto la CTR ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle,anche alla luce della richiesta di rateizzazione formulata dal contribuente.3.5 Anche nel merito la questione della validità della notifica non èfondata.

L’art. 60, comma 1°, lett. b bis) d.P.R. 600/1973 (al quale rinvial’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle di pagamento, perquanto nello stesso non espressamente previsto) stabilisce infatti che: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'attostesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possadesumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere unaricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto odell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026La formula è analoga a quelle contenute nell’art. 139, comma 4°, c.p.c. enell’art. 7, comma 3°, l. 890/1982.Orbene, è evidente già dal testo della norma che l’avviso della notificadeve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso diricevimento.Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a SezioniUnite, che da un lato ha affermato che «in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità dialtre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione ingiudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal finesufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatainformativa»; dall’altro ha però precisato che la fattispecie che costituisceoggetto della massima appena riportata - prevista dall’art. 8 l. 890/1982,sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 140 c.p.c. – “sidifferenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovverodella L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal casoprevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice"che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto chenei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevoleaspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personaledi servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con loNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneoa questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma dicomunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass.Sez.

U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo allaconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass.2377/2022, secondo la quale «La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandatainformativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senzaulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificatanella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto allaricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine»).In tali casi è dunque sufficiente la prova dell’invio della raccomandata.Nel caso di specie l’invio della raccomandata non è mai stato posto indubbio, sicché è corretta la decisione della CTR in ordine alla regolaritàdella notifica.

Può altresì aggiungersi che la stessa ricorrente ha riprodottonel ricorso il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singoleraccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.”, proveniente da PosteItaliane e recante in calce il timbro dell’ufficio postale attestante la datadell’accettazione; tale documento contiene l’indicazione, per ciascunaraccomandata, del destinatario e del numero dell’atto dell’esecuzionemediante ruolo al quale l’invio si riferisce ed è dunque idoneo mezzo diprova della spedizione, consentendo di porre in relazione ciascunaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026raccomandata con il destinatario e l’atto al quale si riferisce (arg. da Cass.n. 23194/2024 e Cass. n. 18472/2018).4.1 Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente.

Inesistenza delle notifiche».

In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente inquanto i messaggi sono stati inviati da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, ed in particolare nel registro IPA, in violazionedell’art. 3 bis l. 53/1994.4.2 Va preliminarmente rilevato che sono stati notificati tramite postaelettronica certificata le cartelle nn. 07920180004580807 e07920160020260843 e la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria.

In ordine alla cartella n. 07920180004580807 è statadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse adagire.

Dunque, il motivo riguarda esclusivamente gli altri due atti.Esso è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.

Con l’attodi appello era stata infatti sollevata solo quella della validità della notificatramite posta elettronica certificata delle cartelle esattoriali, mancando laregolare sottoscrizione digitale, dovendo il relativo documento informaticorispettare il formato PAdES o CAdES, e l’attestazione della riferibilità aldestinatario dell’indirizzo di posta elettronica al quale erano stati inviati imessaggi.

Non si faceva invece menzione della questione della necessitàdell’inclusione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblicielenchi.4.3 Il motivo, in ogni caso, è infondato.La notifica della cartella tramite messaggio di posta elettronica certificataspedito da un indirizzo non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile, quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totalemancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez.

U. n. 14916/2016).

Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Esclusa l’inesistenza, non può ritenersi neppure che ricorra il vizio dellanullità.

L’unica norma che richiede che l’indirizzo del mittente siacontenuto negli elenchi di cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l,221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994 che però riguarda la specifica materiadelle notifiche eseguite dagli avvocati, e stabilisce che questi ultimidebbano inviare il messaggio “utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Con riguardo allenotifiche compiute dalla P.A. ed in particolare nell’ambito delprocedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplina contenutanell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente (la normacontiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che disciplina piùNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026compiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo, ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).5.

Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.

«per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] daindirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA.

Inesistenza delle notifiche».La nullità della sentenza, ad avviso del ricorrente, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quinto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conl’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) della sottoscrizione del documento informatico, sullaquale la CTR si è pronunciata, e della riferibilità dell’indirizzo di postaelettronica certificata al destinatario; ciò si evince chiaramente anche dalledifese del contribuente riportate nel ricorso per cassazione (pagg. 30 –40).In ogni caso, la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquinto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).6.

Con il settimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza «per mancanza dellamotivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. perché le argomentazioni dai giudici del secondo grado non sonoidonee a rivelare la ratio decidendi in quanto tra di loro logicamenteinconciliabili, o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili».Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazioneapparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche che non dannoconto delle motivazioni per le quali le notifiche sono state ritenute regolarie che, comunque, non forniscono risposta ai motivi di appello.Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie la CTR ha esposto le ragioni per le quali ha ritenutoprivo di effetti il disconoscimento operato dal contribuente e regolare lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata, non essendo a suoavviso necessario che le copie digitali degli atti, originariamente cartacei,notificati con tale mezzo, dovessero recare la firma digitale.

Ha infineevidenziato la regolarità delle altre cartelle e dell’avviso di accertamento alquale a suo avviso il contribuente aveva prestato acquiescenza chiedendola rateizzazione.La motivazione è dunque presente e consente di comprenderne la ratiodecidendi, sicché il vizio lamentato non sussiste.7.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alle cartelle nn. 07920120002366103 e 07920180004580807, inrelazione alle quali va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; ilricorso va invece rigettato con riguardo alle altre cartelle e all’avviso diaccertamento.8.

In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota della metà, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alle cartelle nonindicate nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento giurisprudenziale formatosi circal’applicabilità di tale disciplina ai giudizi pendenti; il ricorrente,soccombente all’esito del giudizio in relazione agli altri atti, va condannatoNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026al pagamento della rimanente metà, in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata con riguardo alle due cartelle sopra indicate.

Questa Corte hainfatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidentePAGAMENTO –- [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24191/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 137568810028), inpersona del Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8022403058);-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 576/2021, depositata il 16/02/2021.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica di unacomunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia,deduceva di aver richiesto, a seguito di tale notifica, l’estratto di ruolo dalquale risultavano i debiti indicati in quattro cartelle di pagamento (n.07920120002366103, n. 07920150010824289, n. 07920160020260843,n. 07920180004580807) e un avviso di accertamento (n.T9V01F701152/2014); impugnava pertanto l’estratto di ruolo e tutti ipredetti atti, affermando di non averne mai ricevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che resisteva al ricorso; intervenivaaltresì l’Agenzia delle Entrate.La CTP rigettava il ricorso.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, ribadendo lecontestazioni in ordine alle notifiche nonché il disconoscimento dellaconformità agli originali delle copie dei documenti depositate dallecontroparti per dimostrare la regolarità delle notifiche.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello;osservava che il disconoscimento delle copie agli originali andavacompiuto in maniera specifica, indicando le ragioni per le quali si ritenevasussistente la difformità, mentre le contestazioni del contribuente eranodel tutto generiche.

Rilevava altresì che le notifiche tramite postaelettronica certificata erano regolari e che il contribuente aveva prestatoacquiescenza all’avviso di accertamento, chiedendo la rateizzazione deldebito.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Hanno resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione el’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Preliminarmente occorre rilevare che il contribuente ha impugnato glinotificatogli il 7/12/2018, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente.In ordine all’impugnazione degli atti conosciuti tramite l’estratto di ruolo,questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato che «il contribuente puòimpugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invaliditàdella relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estrattodi ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; aciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone diritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamenteall'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - noncostituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di unconoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invaliditàstessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove nonricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo,rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»(Cass. Sez.

U. n. 19704/2015).1.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».1.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti al momento della loro entrata in vigore.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez.

U. n. 12459/2024).

È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez.

U. n. 10553/2017).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie il contribuente non ha indicato, nel termine di cui all’art.372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sono indicatinella comunicazione di iscrizione ipotecaria e, segnatamente, alle cartellenn. 07920120002366103 e 07920180004580807 (trattandosi di questioneprocessuale, questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr. Cass.sez.

U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a queste, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c.

«in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica».

In particolare, il contribuente ha lamentato che laCTR non ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente compiuto con la memoria illustrativa depositata dopo laproduzione dei documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diverificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente ha dedotto,sostanzialmente, che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze deldisconoscimento e della mancata istanza di verificazione da partedell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.2.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha preso inconsiderazione il disconoscimento eseguito dal contribuente, ritenendoperò che lo stesso fosse sostanzialmente privo di effetti (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 2).2.4 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta».

L’art. 2719 stabilisce che lecopie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale, siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».In ordine alle modalità con le quali va compiuto il disconoscimento dellacopia all’originale, è stato osservato che «in tema di prova documentale,l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e lacopia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamentel'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si haper riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce inmodo formale e specifico nella prima udienza o nella prima rispostaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva alla sua produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso sensocfr., ex multis, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n.27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021; Cass. n.40750/2021; Cass. n. 8604/2025).

Ciò si spiega in quanto ildisconoscimento non determina automaticamente l’inefficacia probatoriadei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod.proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentodella riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026meno che, dopo la produzione del documento, non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. 2290/1996; Cass.3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire ilriconoscimento tacito a condizione, però, che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.6890/2021).Infine, deve tenersi presente che «il disconoscimento di una scritturaprivata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritornodella raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo dellaprescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ.,una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione di stile,risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato» (Cass. 18042/2014; nello stesso senso, Cass.24456/2011; Cass. 18491/2024).2.5 Nel caso di specie, comunque, il disconoscimento, purtempestivamente formulato nella memoria illustrativa depositata nelprocesso di primo grado dopo l’esibizione dei documenti, non è statocorrettamente eseguito.Ed infatti, in tale memoria (il cui contenuto è stato in parte qua riprodottonel ricorso, alle pagg. 19 e 20), il disconoscimento con riguardo allarelazione di notifica di ogni atto - sia quelli consegnati personalmente aldestinatario, sia quelli consegnati a persone con lui conviventi, sia quellinotificati tramite posta elettronica certificata - è stato eseguito semprecon la stessa formula che di seguito si riporta: «dalla parzialedocumentazione depositata, si evince chiaramente che sussistono glistessi tipi di vizi di notifica, pertanto, per mera economia processuale, laNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026presente difesa precisa quanto segue: Si disconosce ai sensi degli artt.214 e 215 e 2719 c.c. la sottoscrizione poiché la cartella di pagamentonon è mai stata ricevuta personalmente.

Infatti, come da documentazionedi controparte, dallo stesso prodotto in un’unica facciata, non è leggibile lafirma dell’incaricato della distribuzione, non risulta decifrabile il bollodell’ufficio della distribuzione né il timbro del calendario unico elementodue sottoscrizioni indecifrabili del presunto soggetto che ha ritirato lanotifica.

Nella fattispecie, le fotocopie prodotte dall’ufficio non sonoautenticate e risultano, ictu oculi, sfocate, difficilmente leggibili ototalmente illeggibili, parzialmente cancellate nelle date e nellesottoscrizioni del destinatario o delle persone a tale scopo autorizzate,tanto da ritenere giustificata e legittima la richiesta di produzione deglioriginali».Tale circostanza è sufficiente per escludere la specificità.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 139, comma 4°, c.p.c. e 60, comma 1 lett. b -bis), del d.P.R.600/1973 «per aver ritenuto regolare la notifica della cartella dipagamento n. 07920150010824289, effettuate tramite messo notificatore-, in caso di cd irreperibilità relativa.

Inesistenza per mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa».3.2 Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per «nullità della sentenza per avere la CTRritenuto notificata la cartella di pagamento n. 07920150010824289,(effettuata tramite messo notificatore al destinatario irreperibile - cdirreperibilità relativa -), nonostante l’Ente non avesse provato la notifica ela medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbenteomissione.

Inesistenza per mancata produzione degli avvisi di ricevimentodelle raccomandate informative».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/20263.3 Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, ilricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe affrontato esclusivamente i vizirelativi alle notifiche tramite posta elettronica certificata, mentre conriguardo alle rimanenti si sarebbe limitata ad osservare che «Comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata le cartelle sono stateregolarmente notificate al contribuente, che dopo avere prestatoacquiescenza all'avviso di accertamenti ha richiesto la rateizzazione delpagamento».

La stessa, dunque, non avrebbe rilevato, secondo ilcontribuente, che la notifica della cartella n. 07920150010824289 eraviziata, in quanto essa era stata consegnata dal messo notificatore apersona diversa dal destinatario senza che vi fosse prova della ricezionedella raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuta consegnadell’atto.3.4 I motivi sono infondati.Va innanzi tutto osservato che non è ravvisabile il vizio di omessapronuncia, in quanto la CTR ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle,anche alla luce della richiesta di rateizzazione formulata dal contribuente.3.5 Anche nel merito la questione della validità della notifica non èfondata.

L’art. 60, comma 1°, lett. b bis) d.P.R. 600/1973 (al quale rinvial’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle di pagamento, perquanto nello stesso non espressamente previsto) stabilisce infatti che: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'attostesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possadesumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere unaricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto odell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026La formula è analoga a quelle contenute nell’art. 139, comma 4°, c.p.c. enell’art. 7, comma 3°, l. 890/1982.Orbene, è evidente già dal testo della norma che l’avviso della notificadeve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso diricevimento.Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a SezioniUnite, che da un lato ha affermato che «in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità dialtre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione ingiudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal finesufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatainformativa»; dall’altro ha però precisato che la fattispecie che costituisceoggetto della massima appena riportata - prevista dall’art. 8 l. 890/1982,sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 140 c.p.c. – “sidifferenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovverodella L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal casoprevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice"che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto chenei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevoleaspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personaledi servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con loNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneoa questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma dicomunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass.Sez.

U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo allaconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass.2377/2022, secondo la quale «La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandatainformativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senzaulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificatanella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto allaricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine»).In tali casi è dunque sufficiente la prova dell’invio della raccomandata.Nel caso di specie l’invio della raccomandata non è mai stato posto indubbio, sicché è corretta la decisione della CTR in ordine alla regolaritàdella notifica.

Può altresì aggiungersi che la stessa ricorrente ha riprodottonel ricorso il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singoleraccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.”, proveniente da PosteItaliane e recante in calce il timbro dell’ufficio postale attestante la datadell’accettazione; tale documento contiene l’indicazione, per ciascunaraccomandata, del destinatario e del numero dell’atto dell’esecuzionemediante ruolo al quale l’invio si riferisce ed è dunque idoneo mezzo diprova della spedizione, consentendo di porre in relazione ciascunaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026raccomandata con il destinatario e l’atto al quale si riferisce (arg. da Cass.n. 23194/2024 e Cass. n. 18472/2018).4.1 Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente.

Inesistenza delle notifiche».

In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente inquanto i messaggi sono stati inviati da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, ed in particolare nel registro IPA, in violazionedell’art. 3 bis l. 53/1994.4.2 Va preliminarmente rilevato che sono stati notificati tramite postaelettronica certificata le cartelle nn. 07920180004580807 e07920160020260843 e la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria.

In ordine alla cartella n. 07920180004580807 è statadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse adagire.

Dunque, il motivo riguarda esclusivamente gli altri due atti.Esso è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.

Con l’attodi appello era stata infatti sollevata solo quella della validità della notificatramite posta elettronica certificata delle cartelle esattoriali, mancando laregolare sottoscrizione digitale, dovendo il relativo documento informaticorispettare il formato PAdES o CAdES, e l’attestazione della riferibilità aldestinatario dell’indirizzo di posta elettronica al quale erano stati inviati imessaggi.

Non si faceva invece menzione della questione della necessitàdell’inclusione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblicielenchi.4.3 Il motivo, in ogni caso, è infondato.La notifica della cartella tramite messaggio di posta elettronica certificataspedito da un indirizzo non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile, quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totalemancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez.

U. n. 14916/2016).

Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Esclusa l’inesistenza, non può ritenersi neppure che ricorra il vizio dellanullità.

L’unica norma che richiede che l’indirizzo del mittente siacontenuto negli elenchi di cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l,221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994 che però riguarda la specifica materiadelle notifiche eseguite dagli avvocati, e stabilisce che questi ultimidebbano inviare il messaggio “utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Con riguardo allenotifiche compiute dalla P.A. ed in particolare nell’ambito delprocedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplina contenutanell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente (la normacontiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che disciplina piùNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026compiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo, ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).5.

Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.

«per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] daindirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA.

Inesistenza delle notifiche».La nullità della sentenza, ad avviso del ricorrente, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quinto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conl’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) della sottoscrizione del documento informatico, sullaquale la CTR si è pronunciata, e della riferibilità dell’indirizzo di postaelettronica certificata al destinatario; ciò si evince chiaramente anche dalledifese del contribuente riportate nel ricorso per cassazione (pagg. 30 –40).In ogni caso, la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquinto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).6.

Con il settimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza «per mancanza dellamotivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. perché le argomentazioni dai giudici del secondo grado non sonoidonee a rivelare la ratio decidendi in quanto tra di loro logicamenteinconciliabili, o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili».Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazioneapparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche che non dannoconto delle motivazioni per le quali le notifiche sono state ritenute regolarie che, comunque, non forniscono risposta ai motivi di appello.Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie la CTR ha esposto le ragioni per le quali ha ritenutoprivo di effetti il disconoscimento operato dal contribuente e regolare lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata, non essendo a suoavviso necessario che le copie digitali degli atti, originariamente cartacei,notificati con tale mezzo, dovessero recare la firma digitale.

Ha infineevidenziato la regolarità delle altre cartelle e dell’avviso di accertamento alquale a suo avviso il contribuente aveva prestato acquiescenza chiedendola rateizzazione.La motivazione è dunque presente e consente di comprenderne la ratiodecidendi, sicché il vizio lamentato non sussiste.7.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alle cartelle nn. 07920120002366103 e 07920180004580807, inrelazione alle quali va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; ilricorso va invece rigettato con riguardo alle altre cartelle e all’avviso diaccertamento.8.

In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota della metà, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alle cartelle nonindicate nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento giurisprudenziale formatosi circal’applicabilità di tale disciplina ai giudizi pendenti; il ricorrente,soccombente all’esito del giudizio in relazione agli altri atti, va condannatoNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026al pagamento della rimanente metà, in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata con riguardo alle due cartelle sopra indicate.

Questa Corte hainfatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione cartelle nn. 07920120002366103 e07920180004580807 e dichiara inammissibile con riguardo alle stessel’originario ricorso; rigetta il ricorso per il resto; compensa per la quotadella metà le spese del primo e del secondo grado di giudizio nonché delpresente giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, della rimanente metà che liquida (in misuragià ridotta della metà) in € 4.500 per il giudizio di primo grado, in € 4.800per il giudizio di appello ed in € 2.900 per quello di legittimità, oltre allespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAKP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione cartelle nn. 07920120002366103 e07920180004580807 e dichiara inammissibile con riguardo alle stessel’originario ricorso; rigetta il ricorso per il resto; compensa per la quotadella metà le spese del primo e del secondo grado di giudizio nonché delpresente giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, della rimanente metà che liquida (in misuragià ridotta della metà) in € 4.500 per il giudizio di primo grado, in € 4.800per il giudizio di appello ed in € 2.900 per quello di legittimità, oltre allespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24191/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 137568810028), inpersona del Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8022403058);-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 576/2021, depositata il 16/02/2021.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica di unacomunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia,deduceva di aver richiesto, a seguito di tale notifica, l’estratto di ruolo dalquale risultavano i debiti indicati in quattro cartelle di pagamento (n.07920120002366103, n. 07920150010824289, n. 07920160020260843,n. 07920180004580807) e un avviso di accertamento (n.T9V01F701152/2014); impugnava pertanto l’estratto di ruolo e tutti ipredetti atti, affermando di non averne mai ricevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che resisteva al ricorso; intervenivaaltresì l’Agenzia delle Entrate.La CTP rigettava il ricorso.2. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, ribadendo lecontestazioni in ordine alle notifiche nonché il disconoscimento dellaconformità agli originali delle copie dei documenti depositate dallecontroparti per dimostrare la regolarità delle notifiche.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello;osservava che il disconoscimento delle copie agli originali andavacompiuto in maniera specifica, indicando le ragioni per le quali si ritenevasussistente la difformità, mentre le contestazioni del contribuente eranodel tutto generiche. Rilevava altresì che le notifiche tramite postaelettronica certificata erano regolari e che il contribuente aveva prestatoacquiescenza all’avviso di accertamento, chiedendo la rateizzazione deldebito.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Hanno resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione el’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Preliminarmente occorre rilevare che il contribuente ha impugnato glinotificatogli il 7/12/2018, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente.In ordine all’impugnazione degli atti conosciuti tramite l’estratto di ruolo,questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato che «il contribuente puòimpugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invaliditàdella relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estrattodi ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; aciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone diritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamenteall'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - noncostituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di unconoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invaliditàstessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove nonricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo,rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»(Cass. Sez. U. n. 19704/2015).1.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».1.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti al momento della loro entrata in vigore.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez. U. n. 12459/2024). È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez. U. n. 10553/2017).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie il contribuente non ha indicato, nel termine di cui all’art.372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sono indicatinella comunicazione di iscrizione ipotecaria e, segnatamente, alle cartellenn. 07920120002366103 e 07920180004580807 (trattandosi di questioneprocessuale, questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr.  Cass.sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a queste, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. «in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica». In particolare, il contribuente ha lamentato che laCTR non ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente compiuto con la memoria illustrativa depositata dopo laproduzione dei documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diverificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente ha dedotto,sostanzialmente, che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze deldisconoscimento e della mancata istanza di verificazione da partedell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.2.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha preso inconsiderazione il disconoscimento eseguito dal contribuente, ritenendoperò che lo stesso fosse sostanzialmente privo di effetti (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 2).2.4 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta». L’art. 2719 stabilisce che lecopie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale, siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».In ordine alle modalità con le quali va compiuto il disconoscimento dellacopia all’originale, è stato osservato che «in tema di prova documentale,l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e lacopia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamentel'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si haper riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce inmodo formale e specifico nella prima udienza o nella prima rispostaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva alla sua produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso sensocfr., ex multis, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n.27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021; Cass. n.40750/2021; Cass. n. 8604/2025). Ciò si spiega in quanto ildisconoscimento non determina automaticamente l’inefficacia probatoriadei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod.proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentodella riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026meno che, dopo la produzione del documento, non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. 2290/1996; Cass.3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire ilriconoscimento tacito a condizione, però, che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.6890/2021).Infine, deve tenersi presente che «il disconoscimento di una scritturaprivata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritornodella raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo dellaprescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ.,una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione di stile,risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato» (Cass. 18042/2014; nello stesso senso, Cass.24456/2011; Cass. 18491/2024).2.5 Nel caso di specie, comunque, il disconoscimento, purtempestivamente formulato nella memoria illustrativa depositata nelprocesso di primo grado dopo l’esibizione dei documenti, non è statocorrettamente eseguito.Ed infatti, in tale memoria (il cui contenuto è stato in parte qua riprodottonel ricorso, alle pagg. 19 e 20), il disconoscimento con riguardo allarelazione di notifica di ogni atto - sia quelli consegnati personalmente aldestinatario, sia quelli consegnati a persone con lui conviventi, sia quellinotificati tramite posta elettronica certificata - è stato eseguito semprecon la stessa formula che di seguito si riporta: «dalla parzialedocumentazione depositata, si evince chiaramente che sussistono glistessi tipi di vizi di notifica, pertanto, per mera economia processuale, laNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026presente difesa precisa quanto segue: Si disconosce ai sensi degli artt.214 e 215 e 2719 c.c. la sottoscrizione poiché la cartella di pagamentonon è mai stata ricevuta personalmente. Infatti, come da documentazionedi controparte, dallo stesso prodotto in un’unica facciata, non è leggibile lafirma dell’incaricato della distribuzione, non risulta decifrabile il bollodell’ufficio della distribuzione né il timbro del calendario unico elementodue sottoscrizioni indecifrabili del presunto soggetto che ha ritirato lanotifica. Nella fattispecie, le fotocopie prodotte dall’ufficio non sonoautenticate e risultano, ictu oculi, sfocate, difficilmente leggibili ototalmente illeggibili, parzialmente cancellate nelle date e nellesottoscrizioni del destinatario o delle persone a tale scopo autorizzate,tanto da ritenere giustificata e legittima la richiesta di produzione deglioriginali».Tale circostanza è sufficiente per escludere la specificità.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 139, comma 4°, c.p.c. e 60, comma 1 lett. b -bis), del d.P.R.600/1973 «per aver ritenuto regolare la notifica della cartella dipagamento n. 07920150010824289, effettuate tramite messo notificatore-, in caso di cd irreperibilità relativa. Inesistenza per mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa».3.2 Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per «nullità della sentenza per avere la CTRritenuto notificata la cartella di pagamento n. 07920150010824289,(effettuata tramite messo notificatore al destinatario irreperibile - cdirreperibilità relativa -), nonostante l’Ente non avesse provato la notifica ela medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbenteomissione. Inesistenza per mancata produzione degli avvisi di ricevimentodelle raccomandate informative».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/20263.3 Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, ilricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe affrontato esclusivamente i vizirelativi alle notifiche tramite posta elettronica certificata, mentre conriguardo alle rimanenti si sarebbe limitata ad osservare che «Comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata le cartelle sono stateregolarmente notificate al contribuente, che dopo avere prestatoacquiescenza all'avviso di accertamenti ha richiesto la rateizzazione delpagamento». La stessa, dunque, non avrebbe rilevato, secondo ilcontribuente, che la notifica della cartella n. 07920150010824289 eraviziata, in quanto essa era stata consegnata dal messo notificatore apersona diversa dal destinatario senza che vi fosse prova della ricezionedella raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuta consegnadell’atto.3.4 I motivi sono infondati.Va innanzi tutto osservato che non è ravvisabile il vizio di omessapronuncia, in quanto la CTR ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle,anche alla luce della richiesta di rateizzazione formulata dal contribuente.3.5 Anche nel merito la questione della validità della notifica non èfondata. L’art. 60, comma 1°, lett. b bis) d.P.R. 600/1973 (al quale rinvial’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle di pagamento, perquanto nello stesso non espressamente previsto) stabilisce infatti che: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'attostesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possadesumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere unaricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto odell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026La formula è analoga a quelle contenute nell’art. 139, comma 4°, c.p.c. enell’art. 7, comma 3°, l. 890/1982.Orbene, è evidente già dal testo della norma che l’avviso della notificadeve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso diricevimento.Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a SezioniUnite, che da un lato ha affermato che «in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità dialtre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione ingiudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal finesufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatainformativa»; dall’altro ha però precisato che la fattispecie che costituisceoggetto della massima appena riportata - prevista dall’art. 8 l. 890/1982,sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 140 c.p.c. – “sidifferenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovverodella L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal casoprevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice"che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto chenei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevoleaspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personaledi servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con loNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneoa questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma dicomunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass.Sez. U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo allaconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass.2377/2022, secondo la quale «La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandatainformativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senzaulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificatanella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto allaricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine»).In tali casi è dunque sufficiente la prova dell’invio della raccomandata.Nel caso di specie l’invio della raccomandata non è mai stato posto indubbio, sicché è corretta la decisione della CTR in ordine alla regolaritàdella notifica. Può altresì aggiungersi che la stessa ricorrente ha riprodottonel ricorso il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singoleraccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.”, proveniente da PosteItaliane e recante in calce il timbro dell’ufficio postale attestante la datadell’accettazione; tale documento contiene l’indicazione, per ciascunaraccomandata, del destinatario e del numero dell’atto dell’esecuzionemediante ruolo al quale l’invio si riferisce ed è dunque idoneo mezzo diprova della spedizione, consentendo di porre in relazione ciascunaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026raccomandata con il destinatario e l’atto al quale si riferisce (arg. da Cass.n. 23194/2024 e Cass. n. 18472/2018).4.1 Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente. Inesistenza delle notifiche». In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente inquanto i messaggi sono stati inviati da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, ed in particolare nel registro IPA, in violazionedell’art. 3 bis l. 53/1994.4.2 Va preliminarmente rilevato che sono stati notificati tramite postaelettronica certificata le cartelle nn. 07920180004580807 e07920160020260843 e la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria. In ordine alla cartella n. 07920180004580807 è statadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse adagire. Dunque, il motivo riguarda esclusivamente gli altri due atti.Esso è inammissibile in quanto introduce una questione nuova. Con l’attodi appello era stata infatti sollevata solo quella della validità della notificatramite posta elettronica certificata delle cartelle esattoriali, mancando laregolare sottoscrizione digitale, dovendo il relativo documento informaticorispettare il formato PAdES o CAdES, e l’attestazione della riferibilità aldestinatario dell’indirizzo di posta elettronica al quale erano stati inviati imessaggi. Non si faceva invece menzione della questione della necessitàdell’inclusione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblicielenchi.4.3 Il motivo, in ogni caso, è infondato.La notifica della cartella tramite messaggio di posta elettronica certificataspedito da un indirizzo non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile, quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totalemancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez. U. n. 14916/2016). Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Esclusa l’inesistenza, non può ritenersi neppure che ricorra il vizio dellanullità. L’unica norma che richiede che l’indirizzo del mittente siacontenuto negli elenchi di cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l,221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994 che però riguarda la specifica materiadelle notifiche eseguite dagli avvocati, e stabilisce che questi ultimidebbano inviare il messaggio “utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Con riguardo allenotifiche compiute dalla P.A. ed in particolare nell’ambito delprocedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplina contenutanell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente (la normacontiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che disciplina piùNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026compiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo, ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).5. Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. «per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] daindirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche».La nullità della sentenza, ad avviso del ricorrente, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quinto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conl’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) della sottoscrizione del documento informatico, sullaquale la CTR si è pronunciata, e della riferibilità dell’indirizzo di postaelettronica certificata al destinatario; ciò si evince chiaramente anche dalledifese del contribuente riportate nel ricorso per cassazione (pagg. 30 –40).In ogni caso, la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquinto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).6. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza «per mancanza dellamotivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. perché le argomentazioni dai giudici del secondo grado non sonoidonee a rivelare la ratio decidendi in quanto tra di loro logicamenteinconciliabili, o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili».Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazioneapparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche che non dannoconto delle motivazioni per le quali le notifiche sono state ritenute regolarie che, comunque, non forniscono risposta ai motivi di appello.Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie la CTR ha esposto le ragioni per le quali ha ritenutoprivo di effetti il disconoscimento operato dal contribuente e regolare lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata, non essendo a suoavviso necessario che le copie digitali degli atti, originariamente cartacei,notificati con tale mezzo, dovessero recare la firma digitale. Ha infineevidenziato la regolarità delle altre cartelle e dell’avviso di accertamento alquale a suo avviso il contribuente aveva prestato acquiescenza chiedendola rateizzazione.La motivazione è dunque presente e consente di comprenderne la ratiodecidendi, sicché il vizio lamentato non sussiste.7. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alle cartelle nn. 07920120002366103 e 07920180004580807, inrelazione alle quali va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; ilricorso va invece rigettato con riguardo alle altre cartelle e all’avviso diaccertamento.8. In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota della metà, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alle cartelle nonindicate nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento giurisprudenziale formatosi circal’applicabilità di tale disciplina ai giudizi pendenti; il ricorrente,soccombente all’esito del giudizio in relazione agli altri atti, va condannatoNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026al pagamento della rimanente metà, in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata con riguardo alle due cartelle sopra indicate. Questa Corte hainfatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidentePAGAMENTO –- [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24191/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 137568810028), inpersona del Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 8022403058);-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 576/2021, depositata il 16/02/2021.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica di unacomunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia,deduceva di aver richiesto, a seguito di tale notifica, l’estratto di ruolo dalquale risultavano i debiti indicati in quattro cartelle di pagamento (n.07920120002366103, n. 07920150010824289, n. 07920160020260843,n. 07920180004580807) e un avviso di accertamento (n.T9V01F701152/2014); impugnava pertanto l’estratto di ruolo e tutti ipredetti atti, affermando di non averne mai ricevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che resisteva al ricorso; intervenivaaltresì l’Agenzia delle Entrate.La CTP rigettava il ricorso.2. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, ribadendo lecontestazioni in ordine alle notifiche nonché il disconoscimento dellaconformità agli originali delle copie dei documenti depositate dallecontroparti per dimostrare la regolarità delle notifiche.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello;osservava che il disconoscimento delle copie agli originali andavacompiuto in maniera specifica, indicando le ragioni per le quali si ritenevasussistente la difformità, mentre le contestazioni del contribuente eranodel tutto generiche. Rilevava altresì che le notifiche tramite postaelettronica certificata erano regolari e che il contribuente aveva prestatoacquiescenza all’avviso di accertamento, chiedendo la rateizzazione deldebito.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Hanno resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione el’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Preliminarmente occorre rilevare che il contribuente ha impugnato glinotificatogli il 7/12/2018, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente.In ordine all’impugnazione degli atti conosciuti tramite l’estratto di ruolo,questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato che «il contribuente puòimpugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invaliditàdella relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estrattodi ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; aciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone diritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamenteall'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - noncostituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di unconoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invaliditàstessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove nonricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo,rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»(Cass. Sez. U. n. 19704/2015).1.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella diNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».1.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti al momento della loro entrata in vigore.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez. U. n. 12459/2024). È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez. U. n. 10553/2017).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026giurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie il contribuente non ha indicato, nel termine di cui all’art.372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sono indicatinella comunicazione di iscrizione ipotecaria e, segnatamente, alle cartellenn. 07920120002366103 e 07920180004580807 (trattandosi di questioneprocessuale, questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr.  Cass.sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a queste, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. «in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica». In particolare, il contribuente ha lamentato che laCTR non ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente compiuto con la memoria illustrativa depositata dopo laproduzione dei documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diverificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente ha dedotto,sostanzialmente, che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze deldisconoscimento e della mancata istanza di verificazione da partedell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.2.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha preso inconsiderazione il disconoscimento eseguito dal contribuente, ritenendoperò che lo stesso fosse sostanzialmente privo di effetti (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 2).2.4 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta». L’art. 2719 stabilisce che lecopie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale, siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».In ordine alle modalità con le quali va compiuto il disconoscimento dellacopia all’originale, è stato osservato che «in tema di prova documentale,l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e lacopia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamentel'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si haper riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce inmodo formale e specifico nella prima udienza o nella prima rispostaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva alla sua produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso sensocfr., ex multis, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n.27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021; Cass. n.40750/2021; Cass. n. 8604/2025). Ciò si spiega in quanto ildisconoscimento non determina automaticamente l’inefficacia probatoriadei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod.proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentodella riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026meno che, dopo la produzione del documento, non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. 2290/1996; Cass.3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire ilriconoscimento tacito a condizione, però, che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.6890/2021).Infine, deve tenersi presente che «il disconoscimento di una scritturaprivata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritornodella raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo dellaprescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ.,una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione di stile,risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente elogicamente motivato» (Cass. 18042/2014; nello stesso senso, Cass.24456/2011; Cass. 18491/2024).2.5 Nel caso di specie, comunque, il disconoscimento, purtempestivamente formulato nella memoria illustrativa depositata nelprocesso di primo grado dopo l’esibizione dei documenti, non è statocorrettamente eseguito.Ed infatti, in tale memoria (il cui contenuto è stato in parte qua riprodottonel ricorso, alle pagg. 19 e 20), il disconoscimento con riguardo allarelazione di notifica di ogni atto - sia quelli consegnati personalmente aldestinatario, sia quelli consegnati a persone con lui conviventi, sia quellinotificati tramite posta elettronica certificata - è stato eseguito semprecon la stessa formula che di seguito si riporta: «dalla parzialedocumentazione depositata, si evince chiaramente che sussistono glistessi tipi di vizi di notifica, pertanto, per mera economia processuale, laNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026presente difesa precisa quanto segue: Si disconosce ai sensi degli artt.214 e 215 e 2719 c.c. la sottoscrizione poiché la cartella di pagamentonon è mai stata ricevuta personalmente. Infatti, come da documentazionedi controparte, dallo stesso prodotto in un’unica facciata, non è leggibile lafirma dell’incaricato della distribuzione, non risulta decifrabile il bollodell’ufficio della distribuzione né il timbro del calendario unico elementodue sottoscrizioni indecifrabili del presunto soggetto che ha ritirato lanotifica. Nella fattispecie, le fotocopie prodotte dall’ufficio non sonoautenticate e risultano, ictu oculi, sfocate, difficilmente leggibili ototalmente illeggibili, parzialmente cancellate nelle date e nellesottoscrizioni del destinatario o delle persone a tale scopo autorizzate,tanto da ritenere giustificata e legittima la richiesta di produzione deglioriginali».Tale circostanza è sufficiente per escludere la specificità.3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 139, comma 4°, c.p.c. e 60, comma 1 lett. b -bis), del d.P.R.600/1973 «per aver ritenuto regolare la notifica della cartella dipagamento n. 07920150010824289, effettuate tramite messo notificatore-, in caso di cd irreperibilità relativa. Inesistenza per mancata produzionedell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa».3.2 Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per «nullità della sentenza per avere la CTRritenuto notificata la cartella di pagamento n. 07920150010824289,(effettuata tramite messo notificatore al destinatario irreperibile - cdirreperibilità relativa -), nonostante l’Ente non avesse provato la notifica ela medesima CTR non abbia rilevato tale preliminare ed assorbenteomissione. Inesistenza per mancata produzione degli avvisi di ricevimentodelle raccomandate informative».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/20263.3 Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, ilricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe affrontato esclusivamente i vizirelativi alle notifiche tramite posta elettronica certificata, mentre conriguardo alle rimanenti si sarebbe limitata ad osservare che «Comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata le cartelle sono stateregolarmente notificate al contribuente, che dopo avere prestatoacquiescenza all'avviso di accertamenti ha richiesto la rateizzazione delpagamento». La stessa, dunque, non avrebbe rilevato, secondo ilcontribuente, che la notifica della cartella n. 07920150010824289 eraviziata, in quanto essa era stata consegnata dal messo notificatore apersona diversa dal destinatario senza che vi fosse prova della ricezionedella raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuta consegnadell’atto.3.4 I motivi sono infondati.Va innanzi tutto osservato che non è ravvisabile il vizio di omessapronuncia, in quanto la CTR ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle,anche alla luce della richiesta di rateizzazione formulata dal contribuente.3.5 Anche nel merito la questione della validità della notifica non èfondata. L’art. 60, comma 1°, lett. b bis) d.P.R. 600/1973 (al quale rinvial’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notifica delle cartelle di pagamento, perquanto nello stesso non espressamente previsto) stabilisce infatti che: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'attostesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possadesumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere unaricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto odell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026La formula è analoga a quelle contenute nell’art. 139, comma 4°, c.p.c. enell’art. 7, comma 3°, l. 890/1982.Orbene, è evidente già dal testo della norma che l’avviso della notificadeve essere dato con raccomandata semplice e, dunque, senza avviso diricevimento.Tale circostanza è stata sottolineata anche da questa Corte a SezioniUnite, che da un lato ha affermato che «in tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità dialtre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazionecostituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione ingiudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal finesufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandatainformativa»; dall’altro ha però precisato che la fattispecie che costituisceoggetto della massima appena riportata - prevista dall’art. 8 l. 890/1982,sostanzialmente coincidente con quella di cui all’art. 140 c.p.c. – “sidifferenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovverodella L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegnadell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal casoprevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice"che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto chenei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevoleaspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto daldestinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personaledi servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con loNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneoa questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma dicomunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass.Sez. U. n. 10012/2021; nello stesso senso, con specifico riguardo allaconsegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, cfr. Cass.2377/2022, secondo la quale «La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandatainformativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett.b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senzaulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificatanella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto allaricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine»).In tali casi è dunque sufficiente la prova dell’invio della raccomandata.Nel caso di specie l’invio della raccomandata non è mai stato posto indubbio, sicché è corretta la decisione della CTR in ordine alla regolaritàdella notifica. Può altresì aggiungersi che la stessa ricorrente ha riprodottonel ricorso il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singoleraccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.”, proveniente da PosteItaliane e recante in calce il timbro dell’ufficio postale attestante la datadell’accettazione; tale documento contiene l’indicazione, per ciascunaraccomandata, del destinatario e del numero dell’atto dell’esecuzionemediante ruolo al quale l’invio si riferisce ed è dunque idoneo mezzo diprova della spedizione, consentendo di porre in relazione ciascunaNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026raccomandata con il destinatario e l’atto al quale si riferisce (arg. da Cass.n. 23194/2024 e Cass. n. 18472/2018).4.1 Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente. Inesistenza delle notifiche». In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente inquanto i messaggi sono stati inviati da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, ed in particolare nel registro IPA, in violazionedell’art. 3 bis l. 53/1994.4.2 Va preliminarmente rilevato che sono stati notificati tramite postaelettronica certificata le cartelle nn. 07920180004580807 e07920160020260843 e la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria. In ordine alla cartella n. 07920180004580807 è statadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di interesse adagire. Dunque, il motivo riguarda esclusivamente gli altri due atti.Esso è inammissibile in quanto introduce una questione nuova. Con l’attodi appello era stata infatti sollevata solo quella della validità della notificatramite posta elettronica certificata delle cartelle esattoriali, mancando laregolare sottoscrizione digitale, dovendo il relativo documento informaticorispettare il formato PAdES o CAdES, e l’attestazione della riferibilità aldestinatario dell’indirizzo di posta elettronica al quale erano stati inviati imessaggi. Non si faceva invece menzione della questione della necessitàdell’inclusione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblicielenchi.4.3 Il motivo, in ogni caso, è infondato.La notifica della cartella tramite messaggio di posta elettronica certificataspedito da un indirizzo non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile, quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totalemancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez. U. n. 14916/2016). Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Esclusa l’inesistenza, non può ritenersi neppure che ricorra il vizio dellanullità. L’unica norma che richiede che l’indirizzo del mittente siacontenuto negli elenchi di cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l,221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994 che però riguarda la specifica materiadelle notifiche eseguite dagli avvocati, e stabilisce che questi ultimidebbano inviare il messaggio “utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Con riguardo allenotifiche compiute dalla P.A. ed in particolare nell’ambito delprocedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplina contenutanell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente (la normacontiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che disciplina piùNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026compiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo, ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).5. Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. «per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] daindirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche».La nullità della sentenza, ad avviso del ricorrente, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quinto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conl’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) della sottoscrizione del documento informatico, sullaquale la CTR si è pronunciata, e della riferibilità dell’indirizzo di postaelettronica certificata al destinatario; ciò si evince chiaramente anche dalledifese del contribuente riportate nel ricorso per cassazione (pagg. 30 –40).In ogni caso, la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquinto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).6. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza «per mancanza dellamotivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. perché le argomentazioni dai giudici del secondo grado non sonoidonee a rivelare la ratio decidendi in quanto tra di loro logicamenteinconciliabili, o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili».Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazioneapparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche che non dannoconto delle motivazioni per le quali le notifiche sono state ritenute regolarie che, comunque, non forniscono risposta ai motivi di appello.Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie la CTR ha esposto le ragioni per le quali ha ritenutoprivo di effetti il disconoscimento operato dal contribuente e regolare lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata, non essendo a suoavviso necessario che le copie digitali degli atti, originariamente cartacei,notificati con tale mezzo, dovessero recare la firma digitale. Ha infineevidenziato la regolarità delle altre cartelle e dell’avviso di accertamento alquale a suo avviso il contribuente aveva prestato acquiescenza chiedendola rateizzazione.La motivazione è dunque presente e consente di comprenderne la ratiodecidendi, sicché il vizio lamentato non sussiste.7. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alle cartelle nn. 07920120002366103 e 07920180004580807, inrelazione alle quali va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; ilricorso va invece rigettato con riguardo alle altre cartelle e all’avviso diaccertamento.8. In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota della metà, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alle cartelle nonindicate nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento giurisprudenziale formatosi circal’applicabilità di tale disciplina ai giudizi pendenti; il ricorrente,soccombente all’esito del giudizio in relazione agli altri atti, va condannatoNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026al pagamento della rimanente metà, in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata con riguardo alle due cartelle sopra indicate. Questa Corte hainfatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025). P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione cartelle nn. 07920120002366103 e07920180004580807 e dichiara inammissibile con riguardo alle stessel’originario ricorso; rigetta il ricorso per il resto; compensa per la quotadella metà le spese del primo e del secondo grado di giudizio nonché delpresente giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, della rimanente metà che liquida (in misuragià ridotta della metà) in € 4.500 per il giudizio di primo grado, in € 4.800per il giudizio di appello ed in € 2.900 per quello di legittimità, oltre allespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAKP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione cartelle nn. 07920120002366103 e07920180004580807 e dichiara inammissibile con riguardo alle stessel’originario ricorso; rigetta il ricorso per il resto; compensa per la quotadella metà le spese del primo e del secondo grado di giudizio nonché delpresente giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, della rimanente metà che liquida (in misuragià ridotta della metà) in € 4.500 per il giudizio di primo grado, in € 4.800per il giudizio di appello ed in € 2.900 per quello di legittimità, oltre allespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 24191/2021Numero sezionale 8720/2025Numero di raccolta generale 7354/2026Data pubblicazione 26/03/2026quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK