CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 16719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9818/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n.2729/2023 depositata il 25/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 13320229000138284000, relativa a 20 cartelle di pagamento ed un accertamento esecutivo. In particolare, il contribuente eccepiva l’inesistenza della notifica dell’intimazionedi pagamento impugnata, in quanto effettuata da un indirizzo PEC dell’Agente della riscossione non presente nei [OSCURATO:PERSONA]; la mancata notificazionedegli atti presupposti; la maturata prescrizione quinquennale dei crediti. 2. Con sentenza n. 331/1/2022 la CTP di Crotone accoglieva in parte il ricorso,evidenziando, in particolare, come fosse stata data prova della correttezza della notificasolamente di tre delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento opposta, nonché della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell’intimazione dipagamento. 3. Avverso detta sentenza l’Agente della riscossione interponeva appello, ribadendo la documentata ritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata; l’intervenuta interruzione della prescrizione dei crediti a seguito della notifica al contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel corso del 2015, di un’ulteriore intimazione di pagamento nel corso del 2017 nonché di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel corso del 2020; l’applicabilità ai crediti erariali del termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. 4. Con sentenza n. 2729/1/2023, depositata in data 25.10.2023, la CGT di Secondo grado della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agente della riscossione. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente, con due motivi,e resiste l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. … in merito alla notificazione degli attigiudiziari con espresso riferimento all’art. 360, n.ro 3) c.p.c.». 1.1. Il ricorrente, senza peraltro indicare la norma di cui assume la violazione,censura il capo della sentenza impugnata con cui è stata affermata, in relazione ad alcune cartelle, meglio identificate in atti, la regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC dall’Agente della riscossione utilizzando un indirizzo non inserito in pubblici registri. Ad avviso del ricorrente, in tale ipotesi , l’ Amministrazione avrebbe dovuto «dare prova della conoscenza dell’atto da parte del destinatario per dar seguito alle sue difese». 1.2. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti ilmittente e il destinatario dell’atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare,stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblicielenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificatadel notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del d. lgs. n. 217/2017, ha previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quatere 62 del d. lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stessodecreto, dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 2/2009, nonché il ReGIndE, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. 1.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito «nei pubblici registri informatici». 1.4. Tuttavia, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973 ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo aldestinatario della notifica e non al notificante. Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcunadisparità; le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per ildestinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparatol’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per ilmittente. 1.5. In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica (v. da ultimo, Cass . n. 12050del 07/05/2025). 1.6. Quanto di recente affermato è conform e al principio dettato dalla S.U. di questa Corte secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». (Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979). 1.7. Viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai pubblici registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento daun indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculila provenienza (così Cass. n. 982/2023 ) . 1.8. Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione, nella specie limitandosi a ventilare un ipotetico rischio di essere vittima di frode informatica, ed anzi va rilevato l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], in quanto contenente il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it" ; non ravvisandosi alcuna nullità del procedimento notificatorio, non incombe quindi in capo all’Amministrazione alcunonere in merito alla prova delraggiungimento dello scopo della notificazione . 1.9.In continuità con i richiamati precedenti , va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui «Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registrinon inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculila provenienza». 1.10. In conclusione, non avendo il ricorrente in alcun modo indicato quali concreti pregiudizi al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza della ricezione della notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell’Agenzia risultante dapubblici registri, ne consegue il rilievo di infondatezza della censura sotto il profilo evidenziato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 cpc in merito alla notificazione degli atti giudiziari con espresso riferimento all’art. 360, n.ro 3) c.p.c.», il contribuente censura la sentenza impugnatanel capo in cui il giudice di seconde cure ha ritenuto regolarmente notificate le cartelle nn. 13320120004274552000, 13320120013564949000, 13320140020079561000, 13320150002550155000, 13320140002633973000, 13320160004640719000. Per quanto attiene alle prime quattro delle cartelle indicate, notificatea «mani di familiare convivente» , il ricorrente osserva che «salvala considerazione per la quale non è nemmeno identificabile il familiare per incomprensibilità della scrittura, manca la prova, in tutti questi casi della notifica della successiva raccomandata informativa». In relazione alle ultime due, assume che «Non vi è prova della raccomandata informativa nemmeno per le cartelle che si presume siano state notificate per «compiuta giacenza». 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Il ricorrente non trascrive compiutamente le relate di notifica di cui fa menzione, limitandosi a richiamare genericamente la «documentazione di cui al fascicolo di primo e secondo grado», per cui la mancata trascrizione degli atti processuali sui quali si è formato l’accertamento del giudice di appello (le relate di notifica) non consente di verificare in quali termini l’informazione probatoria dedotta dal ricorrente sarebbe determinante, ai fini dell’accertamento dell’erroneità del procedimento notificatorio. 2.3. Va, quindi, ribadito il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; di recente v. Cass, Sez. 5, n. 6288 del 09/03/2025). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti