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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13480/2026

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iaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate – Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi inpersona del Direttore pro tempore;Agenzia Delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona dellegale Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrenti-Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Comm. [OSCURATO:PERSONA] di Genova n.217/2023 depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con due distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di LaSpezia, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n. 0562017 0003154079 000 e la successiva comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria (che su tale cartella si fondava) n. 056 76 201800000003 000, facendo valere diversi vizi di natura formale relativi allamotivazione ed alla notifica, nonché l’illegittimità degli oneri di riscossionerichiesti.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.2.

La società proponeva appello al quale resistevano l’Agenzia delleEntrate e l’Agente della riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria rigettaval’appello, osservando che la cartella era sufficientemente motivata e glioneri di riscossione erano dovuti, anche alla luce dell’art. 1, comma 17, l.234/2021, in quanto la pretesa era anteriore al 1° gennaio 2022; inoltre laquestione dell’inesistenza della notifica degli atti, provenienti da unacasella di posta elettronica certificata non indicata nei pubblici elenchi, erainammissibile in quanto dedotta per la prima volta in appello e comunqueinfondata.3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Hanno resistito, con un unico controricorso, l’Agenzia delle Entrate el’Agente della riscossione.In data 16/2/2026, il difensore della ricorrente ha depositato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 18-[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con la quale èNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della R.E.A.

CarS.r.l. - «significando quindi il venir meno del proprio mandatoprofessionale e chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione adita Vogliaadottare i provvedimenti ritenuti più opportuni».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di aperturadella liquidazione giudiziale della ricorrente non determina l’interruzionedel giudizio di legittimità.

Costituisce infatti principio pacifico quello per ilquale «Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio diCassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss.c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con laconseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio neiconfronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che ilcuratore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazionegiudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gliinteressi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltàdifensive riconosciute dalla legge» (Cass. n. 30785/2023; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 6642/2024; Cass. n. 7477/2017; Cass. n.21153/2010).Può quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, la società ha denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente, in quanto la CGTdi secondo grado si sarebbe pronunciata in ordine alla questione del viziodi motivazione della cartella con espressioni di stile, senza affrontare leproblematiche sollevate dalla contribuente.2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorreNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. n.

U. 22232/2016;nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).Nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha osservato che «gli attiimpugnati sono sufficientemente motivati in quanto il contribuente si trovagià nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione èassolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla riscossione frazionata».

Lamotivazione, seppur breve, è idonea a far comprendere le ragioni delladecisione; è infatti evidente che il giudice d’appello ha ritenuto sufficienteil richiamo agli atti impositivi già noti alla contribuente.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20263.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000.

Ad avviso della contribuente,contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza d’appello, lamotivazione della cartella non sarebbe sufficiente, in quanto si esaurirebbenel richiamo ai tre atti impositivi da cui deriva il credito, mentre solo peruno di essi si fa riferimento al provvedimento di autotutela parziale con cuierano stati rideterminati gli importi; in particolare, nulla veniva indicato inordine alla riduzione delle sanzioni per effetto del d.lgs. 158/2015, allemodalità di determinazione degli interessi, sebbene la loro misura avessesubito nel tempo rilevanti variazioni, nonché agli effetti delle sentenze nn.22, 23 e 24 del 16/1/2017 con le quali la CTR della Liguria, purriformando le sentenze di primo grado favorevoli alla società, avevaaccolto solo parzialmente gli appelli dell’Amministrazione.

Ha altresìdedotto, quale ulteriore argomento a conferma della correttezza delleproprie affermazioni, che nella motivazione della sentenza di primo gradosi fa riferimento al prospetto riepilogativo depositato in giudiziodall’Agenzia delle Entrate, che aveva così di fatto riconosciuto la necessitàdi integrazione della motivazione della cartella.3.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che questa Corte ha più volte affermato ilprincipio secondo il quale «ove si censuri la sentenza di merito sotto ilprofilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella dipagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, ilricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso» (Cass. n. 19764/2025; cfr. anche Cass. n. 28570/2019; Cass.16010/2015).Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026Nel caso di specie manca la riproduzione della cartella.3.3 Se anche si volesse ritenere superato tale vizio, in considerazionedell’allegazione della cartella, la doglianza sarebbe comunque da rigettare.Infatti, l'indicazione nella cartella di pagamento degli estremi degli atticostituenti il presupposto della stessa soddisfa l’esigenza del contribuentedi controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa neisuoi confronti (cfr., ex multis, Cass. n. 1111/2018 Cass. n. 11466/2011).È stato al riguardo chiarito che «per la validità del ruolo e della cartellaesattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi odella data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al qualedetti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione dicircostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al finedi tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica dellaprocedura di riscossione promossa nei suoi confronti» (Cass. n.25343/2018; nello stesso senso, ex multis, cfr. Cass. n. 12261/2016).Nel caso di specie, la cartella conteneva i richiami agli atti impositivigià notificati alla contribuente, nonché, per la pretesa oggetto di uno diessi, al provvedimento di autotutela parziale, sicché tali riferimenti sonosufficienti all’individuazione della pretesa.

Irrilevante appare poi il richiamoalle sentenze d’appello sopra menzionate, giacché nulla viene indicato inordine al contenuto delle stesse, né all’incertezza che deriverebbedall’omessa indicazione di tali pronunce che, secondo quanto sostenutodall’Agenzia delle Entrate, non avrebbero affatto modificato il contenutodella pretesa, giacché l’appello sarebbe stato rigettato per la sola parterelativa alla statuizione sulle spese.3.4 In ordine poi alla motivazione relativa all’importo richiesto a titolodi interessi, questa Corte, a Sezioni Unite, è intervenuta distinguendol’ipotesi in cui con la cartella si reclama per la prima volta il credito daquella in cui la «cartella segua un atto prodromico nel quale sono già staticomputati gli interessi per il ritardato pagamento».

Contrariamente aNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026quanto ritenuto dalla contribuente, la fattispecie in esame rientra proprionel secondo caso e cioè quello in cui «la cartella di pagamento svolge lafunzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove lastessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base allanormativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi - attodivenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perchédefinitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale ocomunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispettoall’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio -, l’accertamentoformatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dalcontribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartellaordinariamente riprodurrà.

Per tali ragioni la motivazione in similievenienze- alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r.n. 602/1973 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente lacartella, se non il riferimento - diretto e specifico -, all’atto fiscale e/o allasentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degliinteressi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’attoprodromico.

Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscrittoall’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità deldebito fiscale di interessi.13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione diuna diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato atitolo di interessi nell’atto prodromico, la cartella di pagamento non dovràche limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in mododettagliato e completo nell’atto genetico.

Sarà semmai onere delcontribuente contestare la quantificazione degli interessi operata incartella ove risulti incoerente rispetto all’originaria pretesa per interessi,evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenutodell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto genetico e sarà, perNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenutodell’obbligazione azionata con la cartella.13.4.2 Questione che, dunque, non attiene alla legittimità dellamotivazione, ma piuttosto al merito della domanda di interessi, sulla qualeil giudice dotato di competenza giurisdizionale ha il compito di intervenire,nel contraddittorio delle parti, in quanto giudice del rapporto tributario»(Cass. Sez.

U. n. 22281/2022).La contribuente avrebbe quindi dovuto, nel giudizio di merito,contestare specificamente l’ammontare degli interessi dovuto e nondolersi della carenza di motivazione sul punto.4.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla«richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per lo scrutiniodi legittimità dell’art. 17, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3) D.lgs.112/1999 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9,comma 1, D.lgs. 159/2015, applicabile ratione temporis) e del combinatodisposto tra l’art. 17 D.lgs. 112/1999 (nel testo attualmente vigente) el’art. 1, comma 17, Legge 234/2021».La CGT di secondo grado si sarebbe infatti limitata ad osservare che lemodifiche apportate dall’art. 1, comma 17, l. 234/2021 (a seguito dellasentenza della Corte Costituzionale n. 120/2021) all’art. 17d.lgs.112/1999 (che disciplina gli oneri di riscossione) operavano solo apartire dal 1° gennaio 2022.

Ad avviso della ricorrente, tuttavia, non erain dubbio che al caso di specie si applicasse l’art. 17 d.lgs. 112/1999 neltesto precedente, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 9, comma1, d.lgs. 159/2015; proprio per questo aveva dedotto l’illegittimità dellanuova normativa, non applicabile con riguardo ai ruoli trasmessi fino al 31dicembre 2021, ma su tale questione il giudice d’appello non si erapronunciato.

Ha comunque riproposto la questione di legittimitàcostituzionale.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20264.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che non sussiste il vizio di omessapronuncia; questa Corte, infatti, ha osservato che «La questione dilegittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alladomanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non puòcostituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto diesame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso dicensure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) unvizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché larelativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi delgiudizio, ove rilevante ai fini della decisione» (Cass. n. 8777/2018; Cass.n. 1311/2018).4.3 In ogni caso, in ordine alla richiesta di sollevare la predettaquestione, va osservato che la stessa è stata già risolta dalla CorteCostituzionale con la sentenza n. 46/2025 (che riguarda la norma nellaformulazione risultante dalle modifiche introdotte con d.l. 185/2008 conv.in l. 2/2009, ma i cui principi sono applicabili anche alla fattispecie inesame) con la quale ha osservato che: «È bensì vero che la nuovaformulazione dell'art. 17 non è applicabile al giudizio a quo perché l'art. 1,comma 17, della legge n. 234 del 2021 ha espressamente disposto che«[p]er i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nellamisura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alladata di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri diriscossione dell'agente della riscossione [...]».La circostanza che il legislatore non abbia conferito efficacia retroattivaa tale modifica non inficia, tuttavia, la legittimità costituzionale dellanorma censurata dal rimettente (che quindi continua a essere applicabileal giudizio a quo).La richiamata sentenza n. 120 del 2021 di questa Corte, infatti,appartiene al genus delle pronunce qualificate dalla dottrina diNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026"inammissibilità di sistema", in quanto, pur riscontrando una dubbiacompatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono conuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in primabattuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze n.130 e n. 71 del 2023 e n. 22 del 2022) il quomodo del necessariointervento - che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili- finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus.Da questo presupposto deriva che, nel caso di specie, per dare seguitoallo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, illegislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come inveceritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplinadell'efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità.5.1.- Al rilievo del carattere dirimente di questa considerazione deve,in ogni caso, essere aggiunto che una valutazione retrospettiva non è,peraltro, del tutto mancata nel complessivo intervento del legislatore.Nel regime introdotto dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n.197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle dipagamento, il comma 231 prevede, infatti, che: «[f]ermo restando quantoprevisto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichiaffidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agentedella riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora dicui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dicui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute atitolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per leprocedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026In questi termini è stato quindi consentito al debitore di estinguere ilproprio debito pregresso provvedendo solo al pagamento delle sommedovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso speseper le procedure esecutive e di notificazione della cartella, senza, invece,dovere corrispondere gli interessi, le sanzioni, la mora e, per quel che quirileva, l'aggio e gli oneri di riscossione.Tale possibilità di procedere alla cosiddetta "rottamazione" senzadovere corrispondere, tra l'altro, l'aggio e gli oneri di riscossione concerneproprio le cartelle di pagamento - come quelle in considerazione nelgiudizio a quo - che continuano a essere sottoposte al precedente regime,fondato, appunto, sulla remunerazione del servizio di riscossione a caricodel contribuente.In altre parole, se, da un lato, il legislatore non ha rimosso in modoretroattivo l'aggio, ha comunque consentito, dall'altro, che, l'aggiorichiesto secondo il precedente regime possa non essere corrispostoqualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina difavore».5.1 Con il quarto motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 57 d.lgs. 546/1992.Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 26, comma 2, d.P.R.602/1973 e degli artt. 4 e 16 d.P.R. 68/2005.Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, inconsiderazione della loro stretta connessione, la società si è lamentatainnanzi tutto del fatto che la CGT abbia ritenuto inammissibile, perchénuova, la questione relativa alla validità della notifica eseguita tramiteposta elettronica certificata.

La ricorrente ha osservato che, in realtà, findall’introduzione del giudizio aveva dedotto l’invalidità della notifica,dell’intimazione e della cartella in quanto ai messaggi di posta elettronicaerano allegati atti sottoscritti in formato PAdES, anziché CAdES.

Nel corsoNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026del giudizio era tuttavia intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n.10266/2018 che ha riconosciuto l’equipollenza tra i due formati ed haquindi fatto valere il vizio della notifica tramite posta elettronica certificataderivante dall’indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici elenchi;non si tratterebbe, quindi, di una domanda nuova, ma diun’argomentazione nuova posta a sostegno del medesimo vizio giàdedotto nel giudizio di primo grado e, comunque, integrante un’ipotesi diinesistenza o nullità insanabile e per tale motivo rilevabile anche d’ufficio.Ha quindi ribadito che la notifica degli atti con un messaggio di postaelettronica certificata proveniente da un indirizzo non indicato negli elenchiindicati dalla legge ed in particolare nel registro IPA determinerebbel’inesistenza insanabile della notifica stessa; ha altresì osservato che ilrichiamo contenuto nella sentenza di primo grado all’art. 4, comma 2,d.P.R. 68/2005 è inappropriato in quanto tale norma è stata abrogatadall’art. 56, comma 1, lettera a), d.lgs. 235/2010; anche il primo commadell’art. 16 d.P.R. 68/2005 è irrilevante, in quanto stabilisce solo che leamministrazioni possono rivolgersi a servizi privati o pubblici di postaelettronica certificata ovvero gestirli in autonomia.5.2 Entrambi i motivi sono infondati.La stessa ricorrente ha ammesso, infatti, che nel giudizio di primogrado era stata proposta unicamente la questione delle modalità disottoscrizione digitale degli atti, con la conseguenza che si riconosceva,sostanzialmente, la validità della consegna degli stessi attraverso imessaggi di posta elettronica certificata che li conteneva; dunque, hamodificato radicalmente il vizio lamentato.

Correttamente, quindi, la CGTha affermato la novità della questione.Né appare possibile ritenere che si tratti di un vizio rilevabile d’ufficio,giacché la cartella non costituisce un atto di natura processuale e non visono norme che specificamente dispongono la rilevabilità d’ufficio dei vizidi notifica della stessa.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20265.3 In ogni caso, non può ritenersi che la notifica sia viziata.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza, giacché la stessa è ravvisabile,quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totale mancanza materialedell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività privadegli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un attoqualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformitàdal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a)nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, inmodo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di unoqualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (invirtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege",eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto vengarestituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputarela notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,omessa» (Cass. Sez.

U. n. 14916/2016).

Tali principi, di caratteregenerale, enunciati in ordine alla notifica degli atti processuali, appaionoapplicabili anche alle notifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Deve dunque escludersi che il vizio denunciato dalla ricorrente possa darluogo all’inesistenza.5.4 Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità.

L’unicanorma che richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchidi cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l.53/1994 che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguitedagli avvocati, e stabilisce che questi ultimi devono inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi».Con riguardo alle notifiche compiute dalla P.A. ed in particolarenell’ambito del procedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplinaNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente(la norma, a seguito delle modifiche introdotte con d.lgs. 13/2024,contiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che regola piùcompiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base delle medesime considerazioni, questa Corte ha rilevato chela notifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludereche gli stessi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un soggetto pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nulla, ma valida ed efficace (cfr. Cass. Sez.U. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).Né del resto potrebbe ritenersi che la soluzione prospettata siaeccessivamente rigorosa nei confronti del destinatario che avrà sempre lapossibilità, qualora l’indirizzo di provenienza l’abbia tratto in inganno inordine all’individuazione del mittente, di chiedere, ove ne ricorrano iNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026presupposti, di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., perl’impugnazione dell’atto così notificato, analogamente a quanto affermatodalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 175/2018) con riguardo allanotifica della cartella compiuta con raccomandata inviata direttamentedall’Agente della riscossione.Non si ravvisa dunque neppure la necessità di rimettere la questionealle Sezioni Unite, come richiesto espressamente dalla ricorrente.6.

Con il sesto motivo di ricorso la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 156, comma3°, e 160 c.p.c. in quanto la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto in ogni caso sanato il vizio di notificazione per effetto delraggiungimento dello scopo – dimostrato dalla tempestiva impugnazionedegli atti – sebbene si trattasse di un vizio di inesistenza e dunque nonsanabile.Il motivo è infondato per le stesse ragioni per le quali sono statirigettati il quarto ed il quinto, dal momento che la notifica non è viziata.7.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore delle controricorrenti, in considerazione della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredelle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in € 23.500 per compenso professionale oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iaratosi legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate – Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi inpersona del Direttore pro tempore;Agenzia Delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona dellegale Direttore pro tempore;entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrenti-Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Comm. [OSCURATO:PERSONA] di Genova n.217/2023 depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con due distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di LaSpezia, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n. 0562017 0003154079 000 e la successiva comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria (che su tale cartella si fondava) n. 056 76 201800000003 000, facendo valere diversi vizi di natura formale relativi allamotivazione ed alla notifica, nonché l’illegittimità degli oneri di riscossionerichiesti.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.2. La società proponeva appello al quale resistevano l’Agenzia delleEntrate e l’Agente della riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria rigettaval’appello, osservando che la cartella era sufficientemente motivata e glioneri di riscossione erano dovuti, anche alla luce dell’art. 1, comma 17, l.234/2021, in quanto la pretesa era anteriore al 1° gennaio 2022; inoltre laquestione dell’inesistenza della notifica degli atti, provenienti da unacasella di posta elettronica certificata non indicata nei pubblici elenchi, erainammissibile in quanto dedotta per la prima volta in appello e comunqueinfondata.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Hanno resistito, con un unico controricorso, l’Agenzia delle Entrate el’Agente della riscossione.In data 16/2/2026, il difensore della ricorrente ha depositato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 18-[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con la quale èNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della R.E.A. CarS.r.l. - «significando quindi il venir meno del proprio mandatoprofessionale e chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione adita Vogliaadottare i provvedimenti ritenuti più opportuni».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve osservarsi che la dichiarazione di aperturadella liquidazione giudiziale della ricorrente non determina l’interruzionedel giudizio di legittimità. Costituisce infatti principio pacifico quello per ilquale «Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio diCassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss.c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con laconseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio neiconfronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che ilcuratore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazionegiudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gliinteressi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltàdifensive riconosciute dalla legge» (Cass. n. 30785/2023; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 6642/2024; Cass. n. 7477/2017; Cass. n.21153/2010).Può quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, la società ha denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente, in quanto la CGTdi secondo grado si sarebbe pronunciata in ordine alla questione del viziodi motivazione della cartella con espressioni di stile, senza affrontare leproblematiche sollevate dalla contribuente.2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorreNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. n. U. 22232/2016;nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).Nel caso di specie, la CGT di secondo grado ha osservato che «gli attiimpugnati sono sufficientemente motivati in quanto il contribuente si trovagià nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione èassolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla riscossione frazionata». Lamotivazione, seppur breve, è idonea a far comprendere le ragioni delladecisione; è infatti evidente che il giudice d’appello ha ritenuto sufficienteil richiamo agli atti impositivi già noti alla contribuente.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20263.1 Con il secondo motivo di ricorso, la società ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000. Ad avviso della contribuente,contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza d’appello, lamotivazione della cartella non sarebbe sufficiente, in quanto si esaurirebbenel richiamo ai tre atti impositivi da cui deriva il credito, mentre solo peruno di essi si fa riferimento al provvedimento di autotutela parziale con cuierano stati rideterminati gli importi; in particolare, nulla veniva indicato inordine alla riduzione delle sanzioni per effetto del d.lgs. 158/2015, allemodalità di determinazione degli interessi, sebbene la loro misura avessesubito nel tempo rilevanti variazioni, nonché agli effetti delle sentenze nn.22, 23 e 24 del 16/1/2017 con le quali la CTR della Liguria, purriformando le sentenze di primo grado favorevoli alla società, avevaaccolto solo parzialmente gli appelli dell’Amministrazione. Ha altresìdedotto, quale ulteriore argomento a conferma della correttezza delleproprie affermazioni, che nella motivazione della sentenza di primo gradosi fa riferimento al prospetto riepilogativo depositato in giudiziodall’Agenzia delle Entrate, che aveva così di fatto riconosciuto la necessitàdi integrazione della motivazione della cartella.3.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che questa Corte ha più volte affermato ilprincipio secondo il quale «ove si censuri la sentenza di merito sotto ilprofilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella dipagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, ilricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente ilcontenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato opretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte dicassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame delricorso» (Cass. n. 19764/2025; cfr. anche Cass. n. 28570/2019; Cass.16010/2015).Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026Nel caso di specie manca la riproduzione della cartella.3.3 Se anche si volesse ritenere superato tale vizio, in considerazionedell’allegazione della cartella, la doglianza sarebbe comunque da rigettare.Infatti, l'indicazione nella cartella di pagamento degli estremi degli atticostituenti il presupposto della stessa soddisfa l’esigenza del contribuentedi controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa neisuoi confronti (cfr., ex multis, Cass. n. 1111/2018 Cass. n. 11466/2011).È stato al riguardo chiarito che «per la validità del ruolo e della cartellaesattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi odella data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al qualedetti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione dicircostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al finedi tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica dellaprocedura di riscossione promossa nei suoi confronti» (Cass. n.25343/2018; nello stesso senso, ex multis, cfr. Cass. n. 12261/2016).Nel caso di specie, la cartella conteneva i richiami agli atti impositivigià notificati alla contribuente, nonché, per la pretesa oggetto di uno diessi, al provvedimento di autotutela parziale, sicché tali riferimenti sonosufficienti all’individuazione della pretesa. Irrilevante appare poi il richiamoalle sentenze d’appello sopra menzionate, giacché nulla viene indicato inordine al contenuto delle stesse, né all’incertezza che deriverebbedall’omessa indicazione di tali pronunce che, secondo quanto sostenutodall’Agenzia delle Entrate, non avrebbero affatto modificato il contenutodella pretesa, giacché l’appello sarebbe stato rigettato per la sola parterelativa alla statuizione sulle spese.3.4 In ordine poi alla motivazione relativa all’importo richiesto a titolodi interessi, questa Corte, a Sezioni Unite, è intervenuta distinguendol’ipotesi in cui con la cartella si reclama per la prima volta il credito daquella in cui la «cartella segua un atto prodromico nel quale sono già staticomputati gli interessi per il ritardato pagamento». Contrariamente aNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026quanto ritenuto dalla contribuente, la fattispecie in esame rientra proprionel secondo caso e cioè quello in cui «la cartella di pagamento svolge lafunzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove lastessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base allanormativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi - attodivenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perchédefinitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale ocomunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispettoall’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio -, l’accertamentoformatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dalcontribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartellaordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in similievenienze- alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r.n. 602/1973 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente lacartella, se non il riferimento - diretto e specifico -, all’atto fiscale e/o allasentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degliinteressi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’attoprodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscrittoall’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità deldebito fiscale di interessi.13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione diuna diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato atitolo di interessi nell’atto prodromico, la cartella di pagamento non dovràche limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in mododettagliato e completo nell’atto genetico. Sarà semmai onere delcontribuente contestare la quantificazione degli interessi operata incartella ove risulti incoerente rispetto all’originaria pretesa per interessi,evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenutodell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto genetico e sarà, perNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’effetto, compito del giudice tributario acclarare il reale contenutodell’obbligazione azionata con la cartella.13.4.2 Questione che, dunque, non attiene alla legittimità dellamotivazione, ma piuttosto al merito della domanda di interessi, sulla qualeil giudice dotato di competenza giurisdizionale ha il compito di intervenire,nel contraddittorio delle parti, in quanto giudice del rapporto tributario»(Cass. Sez. U. n. 22281/2022).La contribuente avrebbe quindi dovuto, nel giudizio di merito,contestare specificamente l’ammontare degli interessi dovuto e nondolersi della carenza di motivazione sul punto.4.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla«richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per lo scrutiniodi legittimità dell’art. 17, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3) D.lgs.112/1999 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9,comma 1, D.lgs. 159/2015, applicabile ratione temporis) e del combinatodisposto tra l’art. 17 D.lgs. 112/1999 (nel testo attualmente vigente) el’art. 1, comma 17, Legge 234/2021».La CGT di secondo grado si sarebbe infatti limitata ad osservare che lemodifiche apportate dall’art. 1, comma 17, l. 234/2021 (a seguito dellasentenza della Corte Costituzionale n. 120/2021) all’art. 17d.lgs.112/1999 (che disciplina gli oneri di riscossione) operavano solo apartire dal 1° gennaio 2022. Ad avviso della ricorrente, tuttavia, non erain dubbio che al caso di specie si applicasse l’art. 17 d.lgs. 112/1999 neltesto precedente, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 9, comma1, d.lgs. 159/2015; proprio per questo aveva dedotto l’illegittimità dellanuova normativa, non applicabile con riguardo ai ruoli trasmessi fino al 31dicembre 2021, ma su tale questione il giudice d’appello non si erapronunciato. Ha comunque riproposto la questione di legittimitàcostituzionale.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20264.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che non sussiste il vizio di omessapronuncia; questa Corte, infatti, ha osservato che «La questione dilegittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alladomanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non puòcostituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto diesame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso dicensure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) unvizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché larelativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi delgiudizio, ove rilevante ai fini della decisione» (Cass. n. 8777/2018; Cass.n. 1311/2018).4.3 In ogni caso, in ordine alla richiesta di sollevare la predettaquestione, va osservato che la stessa è stata già risolta dalla CorteCostituzionale con la sentenza n. 46/2025 (che riguarda la norma nellaformulazione risultante dalle modifiche introdotte con d.l. 185/2008 conv.in l. 2/2009, ma i cui principi sono applicabili anche alla fattispecie inesame) con la quale ha osservato che: «È bensì vero che la nuovaformulazione dell'art. 17 non è applicabile al giudizio a quo perché l'art. 1,comma 17, della legge n. 234 del 2021 ha espressamente disposto che«[p]er i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nellamisura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alladata di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri diriscossione dell'agente della riscossione [...]».La circostanza che il legislatore non abbia conferito efficacia retroattivaa tale modifica non inficia, tuttavia, la legittimità costituzionale dellanorma censurata dal rimettente (che quindi continua a essere applicabileal giudizio a quo).La richiamata sentenza n. 120 del 2021 di questa Corte, infatti,appartiene al genus delle pronunce qualificate dalla dottrina diNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026"inammissibilità di sistema", in quanto, pur riscontrando una dubbiacompatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono conuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in primabattuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze n.130 e n. 71 del 2023 e n. 22 del 2022) il quomodo del necessariointervento - che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili- finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus.Da questo presupposto deriva che, nel caso di specie, per dare seguitoallo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, illegislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come inveceritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplinadell'efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità.5.1.- Al rilievo del carattere dirimente di questa considerazione deve,in ogni caso, essere aggiunto che una valutazione retrospettiva non è,peraltro, del tutto mancata nel complessivo intervento del legislatore.Nel regime introdotto dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n.197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle dipagamento, il comma 231 prevede, infatti, che: «[f]ermo restando quantoprevisto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichiaffidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agentedella riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora dicui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dicui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute atitolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per leprocedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026In questi termini è stato quindi consentito al debitore di estinguere ilproprio debito pregresso provvedendo solo al pagamento delle sommedovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso speseper le procedure esecutive e di notificazione della cartella, senza, invece,dovere corrispondere gli interessi, le sanzioni, la mora e, per quel che quirileva, l'aggio e gli oneri di riscossione.Tale possibilità di procedere alla cosiddetta "rottamazione" senzadovere corrispondere, tra l'altro, l'aggio e gli oneri di riscossione concerneproprio le cartelle di pagamento - come quelle in considerazione nelgiudizio a quo - che continuano a essere sottoposte al precedente regime,fondato, appunto, sulla remunerazione del servizio di riscossione a caricodel contribuente.In altre parole, se, da un lato, il legislatore non ha rimosso in modoretroattivo l'aggio, ha comunque consentito, dall'altro, che, l'aggiorichiesto secondo il precedente regime possa non essere corrispostoqualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina difavore».5.1 Con il quarto motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 57 d.lgs. 546/1992.Con il quinto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 26, comma 2, d.P.R.602/1973 e degli artt. 4 e 16 d.P.R. 68/2005.Con tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, inconsiderazione della loro stretta connessione, la società si è lamentatainnanzi tutto del fatto che la CGT abbia ritenuto inammissibile, perchénuova, la questione relativa alla validità della notifica eseguita tramiteposta elettronica certificata. La ricorrente ha osservato che, in realtà, findall’introduzione del giudizio aveva dedotto l’invalidità della notifica,dell’intimazione e della cartella in quanto ai messaggi di posta elettronicaerano allegati atti sottoscritti in formato PAdES, anziché CAdES. Nel corsoNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026del giudizio era tuttavia intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n.10266/2018 che ha riconosciuto l’equipollenza tra i due formati ed haquindi fatto valere il vizio della notifica tramite posta elettronica certificataderivante dall’indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici elenchi;non si tratterebbe, quindi, di una domanda nuova, ma diun’argomentazione nuova posta a sostegno del medesimo vizio giàdedotto nel giudizio di primo grado e, comunque, integrante un’ipotesi diinesistenza o nullità insanabile e per tale motivo rilevabile anche d’ufficio.Ha quindi ribadito che la notifica degli atti con un messaggio di postaelettronica certificata proveniente da un indirizzo non indicato negli elenchiindicati dalla legge ed in particolare nel registro IPA determinerebbel’inesistenza insanabile della notifica stessa; ha altresì osservato che ilrichiamo contenuto nella sentenza di primo grado all’art. 4, comma 2,d.P.R. 68/2005 è inappropriato in quanto tale norma è stata abrogatadall’art. 56, comma 1, lettera a), d.lgs. 235/2010; anche il primo commadell’art. 16 d.P.R. 68/2005 è irrilevante, in quanto stabilisce solo che leamministrazioni possono rivolgersi a servizi privati o pubblici di postaelettronica certificata ovvero gestirli in autonomia.5.2 Entrambi i motivi sono infondati.La stessa ricorrente ha ammesso, infatti, che nel giudizio di primogrado era stata proposta unicamente la questione delle modalità disottoscrizione digitale degli atti, con la conseguenza che si riconosceva,sostanzialmente, la validità della consegna degli stessi attraverso imessaggi di posta elettronica certificata che li conteneva; dunque, hamodificato radicalmente il vizio lamentato. Correttamente, quindi, la CGTha affermato la novità della questione.Né appare possibile ritenere che si tratti di un vizio rilevabile d’ufficio,giacché la cartella non costituisce un atto di natura processuale e non visono norme che specificamente dispongono la rilevabilità d’ufficio dei vizidi notifica della stessa.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/20265.3 In ogni caso, non può ritenersi che la notifica sia viziata.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza, giacché la stessa è ravvisabile,quanto alle notifiche, «oltre che in caso di totale mancanza materialedell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività privadegli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un attoqualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformitàdal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, inmodo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di unoqualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (invirtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege",eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto vengarestituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputarela notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,omessa» (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). Tali principi, di caratteregenerale, enunciati in ordine alla notifica degli atti processuali, appaionoapplicabili anche alle notifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Deve dunque escludersi che il vizio denunciato dalla ricorrente possa darluogo all’inesistenza.5.4 Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità. L’unicanorma che richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchidi cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l.53/1994 che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguitedagli avvocati, e stabilisce che questi ultimi devono inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi».Con riguardo alle notifiche compiute dalla P.A. ed in particolarenell’ambito del procedimento di esecuzione mediante ruolo, la disciplinaNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testo ratione temporis vigente(la norma, a seguito delle modifiche introdotte con d.lgs. 13/2024,contiene oggi un rinvio all’art. 60 ter d.P.R. 600/1973 che regola piùcompiutamente la notifica tramite posta elettronica certificata, macomunque non richiede che l’indirizzo del mittente risulti dai pubblicielenchi), stabiliva che «la notifica della cartella può essere eseguita, con lemodalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo deldestinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base delle medesime considerazioni, questa Corte ha rilevato chela notifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludereche gli stessi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo), da parte di un soggetto pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nulla, ma valida ed efficace (cfr. Cass. Sez.U. n. 15979/2022; Cass. n. 31160/2022; Cass. n. 16719/2025).Né del resto potrebbe ritenersi che la soluzione prospettata siaeccessivamente rigorosa nei confronti del destinatario che avrà sempre lapossibilità, qualora l’indirizzo di provenienza l’abbia tratto in inganno inordine all’individuazione del mittente, di chiedere, ove ne ricorrano iNumero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026presupposti, di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., perl’impugnazione dell’atto così notificato, analogamente a quanto affermatodalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 175/2018) con riguardo allanotifica della cartella compiuta con raccomandata inviata direttamentedall’Agente della riscossione.Non si ravvisa dunque neppure la necessità di rimettere la questionealle Sezioni Unite, come richiesto espressamente dalla ricorrente.6. Con il sesto motivo di ricorso la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 156, comma3°, e 160 c.p.c. in quanto la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto in ogni caso sanato il vizio di notificazione per effetto delraggiungimento dello scopo – dimostrato dalla tempestiva impugnazionedegli atti – sebbene si trattasse di un vizio di inesistenza e dunque nonsanabile.Il motivo è infondato per le stesse ragioni per le quali sono statirigettati il quarto ed il quinto, dal momento che la notifica non è viziata.7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità infavore delle controricorrenti, in considerazione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredelle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida in € 23.500 per compenso professionale oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 13867/2023Numero sezionale 3710/2026Numero di raccolta generale 13480/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida