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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23171/2026

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avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 4006/2025 depositata il 3 giugno2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava alla Olireds.r.l., beneficiaria della scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvenutaNumero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026in data 27 maggio 2019, intimazione di pagamento delle somme portateda dieci prodromiche cartelle esattoriali relative a imposte varie (IRPEF,IRES, IVA) dovute dalla società scissa in relazione agli anni dal 2010 al2019.1.1 La pretesa riscossiva si fondava sulla previsione contenuta nell’art.173, comma 13, terzo periodo, del t.u.i.r., che sancisce la responsabilitàsolidale delle società beneficiarie della scissione parziale per le imposte, lesanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito della società scissariguardanti i periodi d’imposta anteriori alla scissione.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la predetta intimazione dinanzi alla Cortedi giustizia tributaria (CGT) di primo grado di Napoli, la quale respingeva ilsuo ricorso.3.

La decisione veniva successivamente confermata dalla CGT disecondo grado della Campania, che con sentenza n. 4006/2025 del 3giugno 2025 rigettava l’appello della parte privata.4.

Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5.

L’ADER ha resistito con controricorso.6.

Ravvisata l’inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso, ilConsigliere delegato dal Presidente di Sezione, ha formulato, ai sensidell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., una sintetica proposta didefinizione accelerata del giudizio.7.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, conistanza sottoscritta dal suo difensore, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto ladecisione.8.

La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Tutti e tre i motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c.1.1 Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 16-ter del d.l.n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, dell’art. 6 del d.lgs. n.217 del 2017 e dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo gradonell’escludere l’inesistenza giuridica della notificazione dell’impugnataintimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di postaelettronica certificata dell’ADER non risultante dai pubblici registri.1.3 Il motivo è infondato.1.4 Come già più volte statuito da questa Corte regolatrice, nessunanullità si verifica laddove l’agente della riscossione abbia effettuato lanotifica di una cartella di pagamento per mezzo di un indirizzo p.e.c. nonrisultante dai pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), poiché talecircostanza non fa venir meno la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto dal quale essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall’indirizzo del mittente.Al fine di inficiare la validità della notifica occorre, pertanto, che ilcontribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivantidall’utilizzo di un indirizzo diverso da quello telematico indicato in taliregistri (cfr. Cass. n. 982/2023, Cass. n. 12050/2025, Cass. n.16719/2025, Cass. n. 1/2026).1.5 Nel caso di specie, l’indirizzo p.e.c. di provenienza riportato nelcorpo del ricorso per cassazione([OSCURATO:EMAIL]) si riferivachiaramente all’ADER e inoltre la ricorrente non ha assolto l’onerededuttivo anzidetto.1.6 Per le ragioni esposte, la doglianza in esame deve essere respinta.2.

Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/20262.1 Si rimprovera alla Corte territoriale di non aver sancito l’invaliditàderivata dell’intimazione di pagamento in conseguenza dell’omessanotifica delle prodromiche cartelle esattoriali.2.2 Il motivo è infondato.2.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, la società beneficiariadella scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscalidella società scissa inerenti a periodi d’imposta anteriori alla scissionemedesima e può essere destinataria della pretesa erariale senza necessitàdi ulteriori avvisi o adempimenti specifici da parte dell’AmministrazioneÈ stato, al riguardo, precisato che gli enunciati contenuti nell’arrestodelle Sezioni Unite n. 28709/2020 - e in particolare l’affermazione secondocui, ai fini della procedura di riscossione ed esecuzione dei tributi a mezzodi ruolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile o delcessionario/conferitario d’azienda, è sufficiente notificare a questi ultimi lacartella di pagamento o anche soltanto l’avviso di mora (ora l’intimazionedi pagamento), costituenti atti giuridicamente dipendenti dal ruolo giàformatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (società o cedente)- si prestano ad essere estesi, per identità di ratio, all’ipotesi dellascissione societaria parziale con riferimento alla posizione della societàbeneficiaria (cfr. Cass. n. 10103/2023).2.4 In linea con le surriferite regulae iuris, una volta appurato chetutte le cartelle di pagamento presupposte erano state regolarmentenotificate a mezzo p.e.c. alla scissa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CGT di secondogrado ha escluso che il descritto incombente dovesse essere rinnovato neiconfronti della coobbligata solidale [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria della scissione.2.5 Non sussiste, dunque, il dedotto error in iudicando.3.

Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della leggen. 241 del 1990.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/20263.1 Si imputa ai giudici regionali di aver a torto ritenuto che l’obbligodi motivazione dell’atto impugnato fosse stato adeguatamente assoltodall’Ufficio mediante il rinvio per relationem alle sottese cartelle esattoriali,mai notificate alla [OSCURATO:SOCIETA]3.2 Anche quest’ultimo motivo è destituito di fondamento.3.3 Giova anzitutto rammentare che, per consolidato orientamento diquesto [OSCURATO:PERSONA], l’avviso ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602del 1973 è un atto vincolato, redatto su modello approvatodall’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha come contenuto esclusivo l’intimazionead adempiere l’obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni.Esso non necessita, perciò, di particolare e analitica motivazione (cfr.Cass. n. 4312/2026), essendo sufficiente che faccia riferimento allacartella di pagamento precedentemente notificata (cfr. Cass. n.21065/2022, Cass. n. 22246/2024, Cass. 8614/2025).3.4 L’applicabilità al caso di specie del principio di diritto sopraespresso non è impedita dalla circostanza che le cartelle di pagamentopresupposte non fossero state notificate anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., bensì allasola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non potendo dubitarsi del fatto che la societàbeneficiaria della scissione avesse la possibilità di acquisire, tramite ipropri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della societàscissa, ivi comprese le pendenze tributarie (cfr. Cass. n. 16710/2019,Cass. n. 16561/2022, Cass. n. 15503-15504/2025).4.

In definitiva, il ricorso va integralmente respinto.5.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, con la precisazione che, in base all’art. 4, comma 2, del d.m.n. 55 del 2014, è dovuto un compenso unico all’Avvocatura Generale delloStato per l’attività difensiva svolta in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’ADER, aventi la stessa posizione processuale.6.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesinormativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez.

U. n. 27433/2023), ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.6.1 La ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento:(a) di una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte;(b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti dilegge, in favore della cassa delle ammende.6.2 Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.7.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei riguardi della parteche l’ha proposta l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore:(a) a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito;(b) a pagare a favore delle stesse controricorrenti, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., l’ulteriore somma equitativamente determinata in10.000 euro;(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di 5.000 euro.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 4006/2025 depositata il 3 giugno2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava alla Olireds.r.l., beneficiaria della scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvenutaNumero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026in data 27 maggio 2019, intimazione di pagamento delle somme portateda dieci prodromiche cartelle esattoriali relative a imposte varie (IRPEF,IRES, IVA) dovute dalla società scissa in relazione agli anni dal 2010 al2019.1.1 La pretesa riscossiva si fondava sulla previsione contenuta nell’art.173, comma 13, terzo periodo, del t.u.i.r., che sancisce la responsabilitàsolidale delle società beneficiarie della scissione parziale per le imposte, lesanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito della società scissariguardanti i periodi d’imposta anteriori alla scissione.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la predetta intimazione dinanzi alla Cortedi giustizia tributaria (CGT) di primo grado di Napoli, la quale respingeva ilsuo ricorso.3. La decisione veniva successivamente confermata dalla CGT disecondo grado della Campania, che con sentenza n. 4006/2025 del 3giugno 2025 rigettava l’appello della parte privata.4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’ADER ha resistito con controricorso.6. Ravvisata l’inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso, ilConsigliere delegato dal Presidente di Sezione, ha formulato, ai sensidell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., una sintetica proposta didefinizione accelerata del giudizio.7. Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, conistanza sottoscritta dal suo difensore, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto ladecisione.8. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Tutti e tre i motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c.1.1 Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 16-ter del d.l.n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, dell’art. 6 del d.lgs. n.217 del 2017 e dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo gradonell’escludere l’inesistenza giuridica della notificazione dell’impugnataintimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di postaelettronica certificata dell’ADER non risultante dai pubblici registri.1.3 Il motivo è infondato.1.4 Come già più volte statuito da questa Corte regolatrice, nessunanullità si verifica laddove l’agente della riscossione abbia effettuato lanotifica di una cartella di pagamento per mezzo di un indirizzo p.e.c. nonrisultante dai pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), poiché talecircostanza non fa venir meno la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto dal quale essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall’indirizzo del mittente.Al fine di inficiare la validità della notifica occorre, pertanto, che ilcontribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivantidall’utilizzo di un indirizzo diverso da quello telematico indicato in taliregistri (cfr. Cass. n. 982/2023, Cass. n. 12050/2025, Cass. n.16719/2025, Cass. n. 1/2026).1.5 Nel caso di specie, l’indirizzo p.e.c. di provenienza riportato nelcorpo del ricorso per cassazione([OSCURATO:EMAIL]) si riferivachiaramente all’ADER e inoltre la ricorrente non ha assolto l’onerededuttivo anzidetto.1.6 Per le ragioni esposte, la doglianza in esame deve essere respinta.2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/20262.1 Si rimprovera alla Corte territoriale di non aver sancito l’invaliditàderivata dell’intimazione di pagamento in conseguenza dell’omessanotifica delle prodromiche cartelle esattoriali.2.2 Il motivo è infondato.2.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, la società beneficiariadella scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscalidella società scissa inerenti a periodi d’imposta anteriori alla scissionemedesima e può essere destinataria della pretesa erariale senza necessitàdi ulteriori avvisi o adempimenti specifici da parte dell’AmministrazioneÈ stato, al riguardo, precisato che gli enunciati contenuti nell’arrestodelle Sezioni Unite n. 28709/2020 - e in particolare l’affermazione secondocui, ai fini della procedura di riscossione ed esecuzione dei tributi a mezzodi ruolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile o delcessionario/conferitario d’azienda, è sufficiente notificare a questi ultimi lacartella di pagamento o anche soltanto l’avviso di mora (ora l’intimazionedi pagamento), costituenti atti giuridicamente dipendenti dal ruolo giàformatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (società o cedente)- si prestano ad essere estesi, per identità di ratio, all’ipotesi dellascissione societaria parziale con riferimento alla posizione della societàbeneficiaria (cfr. Cass. n. 10103/2023).2.4 In linea con le surriferite regulae iuris, una volta appurato chetutte le cartelle di pagamento presupposte erano state regolarmentenotificate a mezzo p.e.c. alla scissa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CGT di secondogrado ha escluso che il descritto incombente dovesse essere rinnovato neiconfronti della coobbligata solidale [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria della scissione.2.5 Non sussiste, dunque, il dedotto error in iudicando.3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della leggen. 241 del 1990.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/20263.1 Si imputa ai giudici regionali di aver a torto ritenuto che l’obbligodi motivazione dell’atto impugnato fosse stato adeguatamente assoltodall’Ufficio mediante il rinvio per relationem alle sottese cartelle esattoriali,mai notificate alla [OSCURATO:SOCIETA]3.2 Anche quest’ultimo motivo è destituito di fondamento.3.3 Giova anzitutto rammentare che, per consolidato orientamento diquesto [OSCURATO:PERSONA], l’avviso ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602del 1973 è un atto vincolato, redatto su modello approvatodall’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha come contenuto esclusivo l’intimazionead adempiere l’obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni.Esso non necessita, perciò, di particolare e analitica motivazione (cfr.Cass. n. 4312/2026), essendo sufficiente che faccia riferimento allacartella di pagamento precedentemente notificata (cfr. Cass. n.21065/2022, Cass. n. 22246/2024, Cass. 8614/2025).3.4 L’applicabilità al caso di specie del principio di diritto sopraespresso non è impedita dalla circostanza che le cartelle di pagamentopresupposte non fossero state notificate anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., bensì allasola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non potendo dubitarsi del fatto che la societàbeneficiaria della scissione avesse la possibilità di acquisire, tramite ipropri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della societàscissa, ivi comprese le pendenze tributarie (cfr. Cass. n. 16710/2019,Cass. n. 16561/2022, Cass. n. 15503-15504/2025).4. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto.5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, con la precisazione che, in base all’art. 4, comma 2, del d.m.n. 55 del 2014, è dovuto un compenso unico all’Avvocatura Generale delloStato per l’attività difensiva svolta in favore dell’Agenzia delle Entrate edell’ADER, aventi la stessa posizione processuale.6. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesinormativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.6.1 La ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento:(a) di una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte;(b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti dilegge, in favore della cassa delle ammende.6.2 Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei riguardi della parteche l’ha proposta l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore:(a) a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito;(b) a pagare a favore delle stesse controricorrenti, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., l’ulteriore somma equitativamente determinata in10.000 euro;(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di 5.000 euro.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Numero registro generale 17199/2025Numero sezionale 5259/2026Numero di raccolta generale 23171/2026Data pubblicazione 14/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro