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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2020

Cassazione n. 16561/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27658-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in CATANZARO, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 245/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. una cartella di pagamento portante vari debiti tributari emessa dall'Agente della riscossione ed intestata alla società contribuente, quale beneficiaria a seguito della scissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]. e coobbligata solidale della società scissa, per riprese relative all'anno di imposta 2010, accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 2371/2017, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE — ADER propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 245/2020, depositata il 21/01/2020, rigettò l'appello ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'Ufficio decaduto dal potere impositivo, per essere stata la cartella notificata alla contribuente, quale società beneficiaria della scissione, nel 2015, per debiti della società scissa [OSCURATO:SOCIETA]. relativi all'anno 2010, e, dunque, ad oltre due anni dalla scissione medesima, in violazione dei termini previsti dall'art 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE — ADER h ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 27658 sez.

Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 173 del T.U.I.R., dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1992, nonché dell'art 1310 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il rispetto del termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 debba essere valutato avuto riguardo al momento della notificazione della cartella nei confronti della società beneficiaria, anziché nei confronti della società scissa; che il motivo è manifestamente fondato; che, effettivamente, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 21.6.2019, n. 16710, Rv. 654508-01); che, pertanto, notificato l'avviso di accertamento (ovvero, come nella specie, la cartella di pagamento) nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti della società beneficiaria (arg. da Cass., Sez. 5, 16.11.2016, n. 23342, Rv. 641878-01); che la C.T.R. non si è conformata a tali principi, avendo erroneamente valutato decaduta l'azione nei confronti della Ric. 2020 n. 27658 sez.

Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- beneficiaria, senza considerare la notifica della cartella nei confronti della società scissa, che - ove tempestiva - esimeva l'Amministrazione dalla notificazione dell'atto nei riguardi della odierna intimata; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente .

Luci uciot • tL (IN) o, Lt,,«) DEPOSìTATO [OSCURATO:PERSONA].:i [OSCURATO:PERSONA] 23 MAG 202 gi, _____________ --------------- [OSCURATO:PERSONA] i. l b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27658-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in CATANZARO, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 245/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. una cartella di pagamento portante vari debiti tributari emessa dall'Agente della riscossione ed intestata alla società contribuente, quale beneficiaria a seguito della scissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]. e coobbligata solidale della società scissa, per riprese relative all'anno di imposta 2010, accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 2371/2017, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE — ADER propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 245/2020, depositata il 21/01/2020, rigettò l'appello ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'Ufficio decaduto dal potere impositivo, per essere stata la cartella notificata alla contribuente, quale società beneficiaria della scissione, nel 2015, per debiti della società scissa [OSCURATO:SOCIETA]. relativi all'anno 2010, e, dunque, ad oltre due anni dalla scissione medesima, in violazione dei termini previsti dall'art 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE — ADER h ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 27658 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 173 del T.U.I.R., dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1992, nonché dell'art 1310 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il rispetto del termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 debba essere valutato avuto riguardo al momento della notificazione della cartella nei confronti della società beneficiaria, anziché nei confronti della società scissa; che il motivo è manifestamente fondato; che, effettivamente, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 21.6.2019, n. 16710, Rv. 654508-01); che, pertanto, notificato l'avviso di accertamento (ovvero, come nella specie, la cartella di pagamento) nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti della società beneficiaria (arg. da Cass., Sez. 5, 16.11.2016, n. 23342, Rv. 641878-01); che la C.T.R. non si è conformata a tali principi, avendo erroneamente valutato decaduta l'azione nei confronti della Ric. 2020 n. 27658 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- beneficiaria, senza considerare la notifica della cartella nei confronti della società scissa, che - ove tempestiva - esimeva l'Amministrazione dalla notificazione dell'atto nei riguardi della odierna intimata; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente . Luci uciot • tL (IN) o, Lt,,«) DEPOSìTATO [OSCURATO:PERSONA].:i [OSCURATO:PERSONA] 23 MAG 202 gi, _____________ --------------- [OSCURATO:PERSONA] i. l b