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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24234/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.7/2022 depositata il 13/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. diGiulio e Alberto l’intimazione di pagamento n. 08020199005988320000,relativa al mancato pagamento di plurime cartelle di pagamento e avvisi diaddebito, per un importo complessivo indicato dalla contribuente in euro1.062.079,17, dei quali euro 738.401,66 riferiti alle cartelle di naturatributaria specificamente contestate.

La società impugnò l’intimazioneinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo, daun lato, l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle presupposte, ancheper essere state alcune di esse trasmesse a mezzo posta elettronicacertificata da indirizzi non risultanti dai pubblici registri, e, dall’altro,l’intervenuta prescrizione delle pretese, nonché delle sanzioni e degliinteressi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituì, chiedendo ilrigetto del ricorso e sostenendo la ritualità delle notificazioni, oltre che laconoscenza degli atti da parte della contribuente per effetto di pregresseistanze di rateizzazione e di ulteriori atti riscossivi notificati.

LaCommissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n.152/2/2020, depositata il 2 luglio 2020, rigettò il ricorso, ritenendoregolarmente notificate le cartelle e interrotti i termini di prescrizione.Avverso tale decisione la contribuente propose appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, insistendo, in particolare,sull’inesistenza o nullità delle notificazioni eseguite via PEC da indirizzi noncensiti nei pubblici elenchi, nonché sulla prescrizione delle preteseazionate.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituì nel giudizio disecondo grado, eccependo anche l’inammissibilità delle deduzioniintrodotte in appello e difendendo, nel merito, la validità delle notifichetelematiche. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, consentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata il 27 settembre 2021 e depositata il 13gennaio 2022, rigettò l’appello e confermò la pronuncia di primo grado,condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Contro laNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. di Giulio e Alberto ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso, chiedendo il rigettodell’avversaria impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, per avere laCommissione tributaria regionale ritenuto che la disciplina richiamatariguardasse esclusivamente le notificazioni eseguite dagli avvocati conmodalità telematica e non anche le notifiche degli atti tributari effettuatedagli enti pubblici.

La ricorrente assume, in particolare, che la notificadelle cartelle di pagamento a mezzo PEC dovrebbe essere eseguita nelrispetto delle norme che regolano le notificazioni telematiche e cheimpongono l’utilizzo di indirizzi risultanti da pubblici elenchi, al fine digarantire la certezza della riferibilità dell’atto all’amministrazioneprocedente; deduce, quindi, che le cartelle indicate in ricorso sarebberostate trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti neiregistri INI-PEC, REGINDE e IPA, con conseguente inesistenza o nullitàdelle relative notificazioni.Il primo motivo è infondato.La censura muove dall’assunto secondo cui la regola posta dall’art. 3-bis,comma 1, secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, là dove stabilisceche la notificazione con modalità telematica può essere eseguitaesclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata delnotificante risultante da pubblici elenchi, costituirebbe principio generaleimmediatamente applicabile anche alle notificazioni delle cartelle dipagamento eseguite direttamente dall’agente della riscossione.

Talepresupposto interpretativo non può essere condiviso, poiché non tieneNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026conto né dell’ambito soggettivo e funzionale proprio della legge n. 53 del1994, né della disciplina speciale dettata, per la notificazione della cartelladi pagamento, dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.La legge n. 53 del 1994 disciplina, infatti, la facoltà di notificazione di atticivili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e deiprocuratori legali, delineando un modulo notificatorio che abilita ildifensore, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, a procederedirettamente alla notificazione dell’atto, senza l’intermediazionedell’ufficiale giudiziario.

L’art. 3-bis della medesima legge, introdotto perregolare l’esercizio di tale facoltà mediante posta elettronica certificata, sicolloca coerentemente in questo sistema e presidia, con riferimentoall’attività notificatoria del difensore, i requisiti soggettivi e formalidell’indirizzo telematico utilizzabile dal notificante.

La sua previsione,dunque, non può essere isolata dal contesto normativo cui appartiene, nétrasformata, per via interpretativa, in regola generale di validità diqualunque notificazione telematica compiuta da qualsiasi soggettopubblico.Diversa è la fattispecie in esame, nella quale la notificazione non è stataeseguita da un avvocato nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dallalegge n. 53 del 1994, ma dall’agente della riscossione nell’ambito delprocedimento di riscossione mediante ruolo.

Per tale ipotesi opera ladisposizione speciale contenuta nell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n.602 del 1973, secondo cui la notifica della cartella può essere eseguita,con le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronicacertificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degliindirizzi di posta elettronica certificata.

La disposizione individua, quindi, ilparametro legale di riferimento della notificazione telematica della cartellae concentra espressamente la prescrizione della risultanza dal pubblicoelenco sull’indirizzo del destinatario dell’atto, non già su quello delsoggetto mittente.Numero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026Il dato letterale è significativo.

L’art. 26 citato non si limita a consentiregenericamente la notificazione a mezzo PEC, ma specifica che essa deveessere indirizzata alla casella del destinatario risultante dall’INI-PEC,ovvero, nei casi previsti, all’indirizzo dichiarato dall’interessato.

La norma,pertanto, mostra di ricollegare la funzione di certezza e conoscibilitàdell’atto alla corretta individuazione del domicilio digitale del destinatario,che è il luogo telematico legalmente deputato alla ricezione della cartella.Da tale assetto non può desumersi, in assenza di un’espressa previsione,l’ulteriore requisito invalidante della necessaria iscrizione nei pubblicielenchi anche dell’indirizzo PEC di provenienza dell’agente dellariscossione.La specialità della disciplina della riscossione impedisce, del resto, disovrapporre meccanicamente regole dettate per un diverso procedimentonotificatorio.

L’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 regola la notificazionedella cartella quale atto tipico della riscossione, emesso da un soggettopubblico investito di specifiche funzioni e destinato a portare a conoscenzadel contribuente una pretesa iscritta a ruolo.

In tale ambito il legislatoreha predisposto una disciplina autonoma, che richiama le modalità tecnichedella posta elettronica certificata e individua il domicilio digitale deldestinatario quale elemento necessario del procedimento.

Non èconsentito, pertanto, integrare tale disciplina con un requisito ulteriore,tratto da una normativa avente diverso oggetto e diversa sfera soggettivadi applicazione, fino a farne discendere l’inesistenza o la nullità dellanotificazione.Né conduce a diversa conclusione l’argomento, valorizzato dalla ricorrente,secondo cui l’utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchipregiudicherebbe la certezza della provenienza dell’atto.

Tale esigenza,certamente rilevante nel sistema delle comunicazioni digitali, non giustificatuttavia l’estensione analogica di una causa di invalidità non prevista dalladisciplina speciale applicabile.

La questione della riconducibilità delNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026messaggio al soggetto pubblico notificante può assumere rilievo ove sialleghi e si dimostri una situazione di effettiva e assoluta incertezza circala provenienza dell’atto, tale da impedire al destinatario di comprendernel’origine e di esercitare consapevolmente le proprie difese.

Essa nonconsente, invece, di affermare in via generale che ogni notifica di cartellaproveniente da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi sia per ciò soloinesistente o nulla, quando il procedimento si sia svolto mediante postaelettronica certificata e l’atto sia stato indirizzato al domicilio digitale deldestinatario secondo la previsione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.Va aggiunto che l’inesistenza della notificazione è configurabile, secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, solo nei casi in cui manchi deltutto un’attività riconoscibile come notificazione, perché priva deglielementi essenziali idonei a identificarla come tale, mentre ogni altradifformità dal modello legale, ove non determini assoluta incertezzasull’atto o sul suo destinatario, si colloca nell’area della nullità, suscettibiledi sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez.

U., n.14916/2016; Cass., Sez.

U., n. 23620/2018).

In questa prospettiva, ladedotta mancata iscrizione dell’indirizzo PEC mittente nei pubblici elenchi,anche ove ritenuta irregolarità del procedimento notificatorio, non integradi per sé un’ipotesi di inesistenza della notificazione, non venendo menoné l’attività di trasmissione a mezzo PEC, né l’individuazione deldestinatario, né la riferibilità dell’atto al procedimento di riscossione.

Taleconclusione è coerente con l’indirizzo espresso da questa Corte, secondocui l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali non inficia, diper sé, la regolare provenienza dell’attività notificatoria da indirizzo PECcomunque riconducibile all’amministrazione, ove non vi sia incertezza sullaprovenienza dell’atto e la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo(Cass., Sez.

U., n. 15979/2022; conf.

Cass. n. 16719/2025; in termini,Cass. n. 18684/2023, secondo cui, quando l’indirizzo del mittente siacomunque ictu oculi riferibile all’agente della riscossione, la mancataNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026risultanza nei pubblici registri non determina ex se nullità della notifica,occorrendo l’allegazione di uno specifico pregiudizio difensivo).La decisione impugnata si è dunque correttamente sottrattaall’applicazione diretta dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 allanotificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall’agente della riscossionee ha individuato nell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 la disposizioneregolatrice della fattispecie.

Essa ha altresì coerentemente rilevato che lanorma speciale richiede la risultanza nei pubblici elenchi dell’indirizzo deldestinatario, non anche di quello del mittente.

Ne consegue che il primomotivo, fondato sull’erronea premessa della immediata applicabilità alcaso di specie della disciplina dettata per le notificazioni telematiche degliavvocati, deve essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che l’art. 26 del d.P.R. n. 602del 1973 richiede la risultanza nei pubblici elenchi del solo indirizzo PECdel destinatario e non anche di quello del mittente.

Secondo la ricorrente,i pubblici elenchi assolvono anche alla funzione di consentire aldestinatario di verificare la provenienza dell’atto, sicché la notificazionetelematica dovrebbe provenire da un indirizzo PEC del notificante inseritonei pubblici registri; diversamente, il destinatario non sarebbe posto incondizione di accertare con certezza l’autenticità del messaggio ricevuto,con pregiudizio delle esigenze di sicurezza, affidabilità e riconoscibilitàdella comunicazione telematica.Anche il secondo motivo è infondato.La doglianza, pur prendendo le mosse da un diverso parametro normativo,ripropone nella sostanza la medesima tesi invalidante, assumendo chel’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 imporrebbe, quale condizione diefficacia della notificazione telematica, l’utilizzo, da parteNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’amministrazione notificante, di un indirizzo PEC previamente inseritonell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestoridi pubblici servizi.

Tale lettura attribuisce, però, alla disposizionerichiamata una portata sanzionatoria che il suo testo non esprime e chenon può essere ricavata in via sistematica.L’art. 6-ter del codice dell’amministrazione digitale è norma diorganizzazione e di pubblicità dei riferimenti telematici delleamministrazioni.

Esso istituisce il pubblico elenco dei domicili digitalidestinato a rendere conoscibili gli indirizzi utilizzabili per le comunicazioni,lo scambio di informazioni e l’invio di documenti tra pubblicheamministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati.

La sua funzioneprimaria è dunque quella di assicurare reperibilità, trasparenza eaffidabilità dei canali digitali dell’ente pubblico; non quella di introdurre, invia generale, una causa di invalidità della notificazione ogniqualvolta l’attosia spedito da una casella PEC non coincidente con quella risultantedall’indice.La disposizione, infatti, non contiene alcuna previsione espressa di nullità,né qualifica l’iscrizione dell’indirizzo del mittente nell’indice come elementocostitutivo della fattispecie notificatoria.

Essa contempla obblighi dialimentazione, aggiornamento e gestione dell’elenco, riconducibili alcorretto funzionamento dell’amministrazione digitale, ma non stabilisceche l’eventuale disallineamento tra indirizzo utilizzato e indirizzo censitodetermini automaticamente l’inesistenza o la nullità degli atti trasmessi.La violazione di obblighi organizzativi o di corretta tenuta degli indicipubblici non può, pertanto, essere convertita, senza una specifica basenormativa, in un vizio radicale della notificazione.Il rilievo è confermato dall’impostazione seguita dalle Sezioni Unite, lequali, con riferimento alla notificazione proveniente da indirizzo PECistituzionale non risultante dal registro evocato dalla parte, hannoprecisato che l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali puòNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026assumere rilievo sul piano della responsabilità dell’amministrazione tenutaall’aggiornamento, ma non incide, di per sé, sulla regolare provenienzadell’attività notificatoria da un indirizzo comunque riferibile all’entepubblico, specie quando non sia ravvisabile incertezza sulla provenienzadell’atto e la parte destinataria abbia potuto esercitare le proprie difese(Cass., Sez.

U., n. 15979/2022).

Il principio, benché affermato in uncontesto processuale diverso, esprime una regola di portata generale inordine al rapporto tra pubblici elenchi, provenienza della comunicazionedigitale e validità dell’attività notificatoria.Neppure l’argomento relativo alla funzione di garanzia svolta dai pubbliciregistri consente di approdare alla conclusione prospettata dallaricorrente.

È vero che la pubblicità degli indirizzi telematici concorre allasicurezza delle comunicazioni digitali e agevola l’identificazionedell’amministrazione mittente; tuttavia, nel sistema della posta elettronicacertificata, la riconducibilità della trasmissione non dipendeesclusivamente dall’inserimento della singola casella nell’indice, ma puòrisultare anche dal complesso degli elementi tecnici e documentali propridel messaggio certificato, delle ricevute di accettazione e consegna, deldominio utilizzato, nonché dal contenuto e dalla forma dell’atto trasmesso.La mancanza di iscrizione dell’indirizzo mittente nel pubblico elenco nonequivale, dunque, automaticamente a impossibilità di identificare ilsoggetto da cui l’atto proviene.Nel caso della cartella di pagamento, poi, l’atto notificato si inserisce in unprocedimento tipizzato, riferibile all’agente della riscossione e regolato dauna disciplina speciale.

L’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel consentirela notifica a mezzo PEC, individua il domicilio digitale del destinatariocome presidio essenziale della conoscibilità dell’atto e non subordina lavalidità della notificazione alla preventiva iscrizione del singolo indirizzomittente in un pubblico registro.

L’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, lettoin coordinamento con tale disciplina, non può essere inteso come fonte diNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026un requisito ulteriore di validità, destinato a operare in via automatica egeneralizzata per tutti gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni oda soggetti incaricati di funzioni pubbliche.La prospettazione della ricorrente, là dove richiama i rischi connessi afenomeni di phishing o di invio di messaggi apparentemente provenientidall’amministrazione finanziaria, valorizza un’esigenza di prudenzacertamente avvertita nelle comunicazioni digitali, ma resta estranea alpiano della qualificazione giuridica della notificazione qui in esame.

Talirischi possono assumere rilievo solo ove si traducano, nel caso concreto,in un’effettiva incertezza sull’origine dell’atto, in un’incapacità deldestinatario di riconoscere la comunicazione come proveniente dalsoggetto pubblico competente, ovvero in una lesione del diritto di difesa.Non è invece sufficiente il richiamo astratto alla necessità di prevenirepossibili abusi informatici per introdurre una nullità non prevista dallalegge e per trasformare ogni difformità dell’indirizzo mittente rispetto aglielenchi pubblici in vizio invalidante della notificazione.La stessa vicenda processuale esclude, peraltro, che la contribuente siarimasta priva della possibilità di riconoscere l’atto o di contestarlo.

Laquestione concernente la provenienza delle PEC è stata dedotta nei giudizidi merito e riproposta in sede di legittimità, segno che l’atto è statoricondotto al procedimento di riscossione e al soggetto pubblicoprocedente.

In difetto di un’allegazione specifica di assoluta incertezzasulla provenienza della notificazione o di concreto pregiudizio difensivo, lamera non coincidenza dell’indirizzo di spedizione con quello indicato neipubblici elenchi non è idonea a travolgere gli effetti della notificazione (v.Cass. n. 18684/2023 cit., secondo cui occorre indicare il pregiudiziosostanziale derivato dalla ricezione della cartella da un indirizzo diverso daquello presente nei registri pubblici).Ne deriva che la sentenza impugnata ha correttamente escluso chedall’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 possa ricavarsi l’obbligo, assistitoNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026da sanzione di invalidità, di utilizzare, per la notificazione delle cartelle,esclusivamente un indirizzo PEC del mittente risultante dai pubblicielenchi.

Anche sotto tale profilo, la censura non individua un errore didiritto nella decisione della Commissione tributaria regionale e deve,pertanto, essere respinta.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.700,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.7/2022 depositata il 13/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. diGiulio e Alberto l’intimazione di pagamento n. 08020199005988320000,relativa al mancato pagamento di plurime cartelle di pagamento e avvisi diaddebito, per un importo complessivo indicato dalla contribuente in euro1.062.079,17, dei quali euro 738.401,66 riferiti alle cartelle di naturatributaria specificamente contestate. La società impugnò l’intimazioneinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo, daun lato, l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle presupposte, ancheper essere state alcune di esse trasmesse a mezzo posta elettronicacertificata da indirizzi non risultanti dai pubblici registri, e, dall’altro,l’intervenuta prescrizione delle pretese, nonché delle sanzioni e degliinteressi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituì, chiedendo ilrigetto del ricorso e sostenendo la ritualità delle notificazioni, oltre che laconoscenza degli atti da parte della contribuente per effetto di pregresseistanze di rateizzazione e di ulteriori atti riscossivi notificati. LaCommissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n.152/2/2020, depositata il 2 luglio 2020, rigettò il ricorso, ritenendoregolarmente notificate le cartelle e interrotti i termini di prescrizione.Avverso tale decisione la contribuente propose appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, insistendo, in particolare,sull’inesistenza o nullità delle notificazioni eseguite via PEC da indirizzi noncensiti nei pubblici elenchi, nonché sulla prescrizione delle preteseazionate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituì nel giudizio disecondo grado, eccependo anche l’inammissibilità delle deduzioniintrodotte in appello e difendendo, nel merito, la validità delle notifichetelematiche. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, consentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata il 27 settembre 2021 e depositata il 13gennaio 2022, rigettò l’appello e confermò la pronuncia di primo grado,condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro laNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. di Giulio e Alberto ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso, chiedendo il rigettodell’avversaria impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, per avere laCommissione tributaria regionale ritenuto che la disciplina richiamatariguardasse esclusivamente le notificazioni eseguite dagli avvocati conmodalità telematica e non anche le notifiche degli atti tributari effettuatedagli enti pubblici. La ricorrente assume, in particolare, che la notificadelle cartelle di pagamento a mezzo PEC dovrebbe essere eseguita nelrispetto delle norme che regolano le notificazioni telematiche e cheimpongono l’utilizzo di indirizzi risultanti da pubblici elenchi, al fine digarantire la certezza della riferibilità dell’atto all’amministrazioneprocedente; deduce, quindi, che le cartelle indicate in ricorso sarebberostate trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti neiregistri INI-PEC, REGINDE e IPA, con conseguente inesistenza o nullitàdelle relative notificazioni.Il primo motivo è infondato.La censura muove dall’assunto secondo cui la regola posta dall’art. 3-bis,comma 1, secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, là dove stabilisceche la notificazione con modalità telematica può essere eseguitaesclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata delnotificante risultante da pubblici elenchi, costituirebbe principio generaleimmediatamente applicabile anche alle notificazioni delle cartelle dipagamento eseguite direttamente dall’agente della riscossione. Talepresupposto interpretativo non può essere condiviso, poiché non tieneNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026conto né dell’ambito soggettivo e funzionale proprio della legge n. 53 del1994, né della disciplina speciale dettata, per la notificazione della cartelladi pagamento, dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.La legge n. 53 del 1994 disciplina, infatti, la facoltà di notificazione di atticivili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e deiprocuratori legali, delineando un modulo notificatorio che abilita ildifensore, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, a procederedirettamente alla notificazione dell’atto, senza l’intermediazionedell’ufficiale giudiziario. L’art. 3-bis della medesima legge, introdotto perregolare l’esercizio di tale facoltà mediante posta elettronica certificata, sicolloca coerentemente in questo sistema e presidia, con riferimentoall’attività notificatoria del difensore, i requisiti soggettivi e formalidell’indirizzo telematico utilizzabile dal notificante. La sua previsione,dunque, non può essere isolata dal contesto normativo cui appartiene, nétrasformata, per via interpretativa, in regola generale di validità diqualunque notificazione telematica compiuta da qualsiasi soggettopubblico.Diversa è la fattispecie in esame, nella quale la notificazione non è stataeseguita da un avvocato nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dallalegge n. 53 del 1994, ma dall’agente della riscossione nell’ambito delprocedimento di riscossione mediante ruolo. Per tale ipotesi opera ladisposizione speciale contenuta nell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n.602 del 1973, secondo cui la notifica della cartella può essere eseguita,con le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronicacertificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degliindirizzi di posta elettronica certificata. La disposizione individua, quindi, ilparametro legale di riferimento della notificazione telematica della cartellae concentra espressamente la prescrizione della risultanza dal pubblicoelenco sull’indirizzo del destinatario dell’atto, non già su quello delsoggetto mittente.Numero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026Il dato letterale è significativo. L’art. 26 citato non si limita a consentiregenericamente la notificazione a mezzo PEC, ma specifica che essa deveessere indirizzata alla casella del destinatario risultante dall’INI-PEC,ovvero, nei casi previsti, all’indirizzo dichiarato dall’interessato. La norma,pertanto, mostra di ricollegare la funzione di certezza e conoscibilitàdell’atto alla corretta individuazione del domicilio digitale del destinatario,che è il luogo telematico legalmente deputato alla ricezione della cartella.Da tale assetto non può desumersi, in assenza di un’espressa previsione,l’ulteriore requisito invalidante della necessaria iscrizione nei pubblicielenchi anche dell’indirizzo PEC di provenienza dell’agente dellariscossione.La specialità della disciplina della riscossione impedisce, del resto, disovrapporre meccanicamente regole dettate per un diverso procedimentonotificatorio. L’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 regola la notificazionedella cartella quale atto tipico della riscossione, emesso da un soggettopubblico investito di specifiche funzioni e destinato a portare a conoscenzadel contribuente una pretesa iscritta a ruolo. In tale ambito il legislatoreha predisposto una disciplina autonoma, che richiama le modalità tecnichedella posta elettronica certificata e individua il domicilio digitale deldestinatario quale elemento necessario del procedimento. Non èconsentito, pertanto, integrare tale disciplina con un requisito ulteriore,tratto da una normativa avente diverso oggetto e diversa sfera soggettivadi applicazione, fino a farne discendere l’inesistenza o la nullità dellanotificazione.Né conduce a diversa conclusione l’argomento, valorizzato dalla ricorrente,secondo cui l’utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchipregiudicherebbe la certezza della provenienza dell’atto. Tale esigenza,certamente rilevante nel sistema delle comunicazioni digitali, non giustificatuttavia l’estensione analogica di una causa di invalidità non prevista dalladisciplina speciale applicabile. La questione della riconducibilità delNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026messaggio al soggetto pubblico notificante può assumere rilievo ove sialleghi e si dimostri una situazione di effettiva e assoluta incertezza circala provenienza dell’atto, tale da impedire al destinatario di comprendernel’origine e di esercitare consapevolmente le proprie difese. Essa nonconsente, invece, di affermare in via generale che ogni notifica di cartellaproveniente da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi sia per ciò soloinesistente o nulla, quando il procedimento si sia svolto mediante postaelettronica certificata e l’atto sia stato indirizzato al domicilio digitale deldestinatario secondo la previsione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.Va aggiunto che l’inesistenza della notificazione è configurabile, secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, solo nei casi in cui manchi deltutto un’attività riconoscibile come notificazione, perché priva deglielementi essenziali idonei a identificarla come tale, mentre ogni altradifformità dal modello legale, ove non determini assoluta incertezzasull’atto o sul suo destinatario, si colloca nell’area della nullità, suscettibiledi sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. U., n.14916/2016; Cass., Sez. U., n. 23620/2018). In questa prospettiva, ladedotta mancata iscrizione dell’indirizzo PEC mittente nei pubblici elenchi,anche ove ritenuta irregolarità del procedimento notificatorio, non integradi per sé un’ipotesi di inesistenza della notificazione, non venendo menoné l’attività di trasmissione a mezzo PEC, né l’individuazione deldestinatario, né la riferibilità dell’atto al procedimento di riscossione. Taleconclusione è coerente con l’indirizzo espresso da questa Corte, secondocui l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali non inficia, diper sé, la regolare provenienza dell’attività notificatoria da indirizzo PECcomunque riconducibile all’amministrazione, ove non vi sia incertezza sullaprovenienza dell’atto e la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo(Cass., Sez. U., n. 15979/2022; conf. Cass. n. 16719/2025; in termini,Cass. n. 18684/2023, secondo cui, quando l’indirizzo del mittente siacomunque ictu oculi riferibile all’agente della riscossione, la mancataNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026risultanza nei pubblici registri non determina ex se nullità della notifica,occorrendo l’allegazione di uno specifico pregiudizio difensivo).La decisione impugnata si è dunque correttamente sottrattaall’applicazione diretta dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 allanotificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall’agente della riscossionee ha individuato nell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 la disposizioneregolatrice della fattispecie. Essa ha altresì coerentemente rilevato che lanorma speciale richiede la risultanza nei pubblici elenchi dell’indirizzo deldestinatario, non anche di quello del mittente. Ne consegue che il primomotivo, fondato sull’erronea premessa della immediata applicabilità alcaso di specie della disciplina dettata per le notificazioni telematiche degliavvocati, deve essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che l’art. 26 del d.P.R. n. 602del 1973 richiede la risultanza nei pubblici elenchi del solo indirizzo PECdel destinatario e non anche di quello del mittente. Secondo la ricorrente,i pubblici elenchi assolvono anche alla funzione di consentire aldestinatario di verificare la provenienza dell’atto, sicché la notificazionetelematica dovrebbe provenire da un indirizzo PEC del notificante inseritonei pubblici registri; diversamente, il destinatario non sarebbe posto incondizione di accertare con certezza l’autenticità del messaggio ricevuto,con pregiudizio delle esigenze di sicurezza, affidabilità e riconoscibilitàdella comunicazione telematica.Anche il secondo motivo è infondato.La doglianza, pur prendendo le mosse da un diverso parametro normativo,ripropone nella sostanza la medesima tesi invalidante, assumendo chel’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 imporrebbe, quale condizione diefficacia della notificazione telematica, l’utilizzo, da parteNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell’amministrazione notificante, di un indirizzo PEC previamente inseritonell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestoridi pubblici servizi. Tale lettura attribuisce, però, alla disposizionerichiamata una portata sanzionatoria che il suo testo non esprime e chenon può essere ricavata in via sistematica.L’art. 6-ter del codice dell’amministrazione digitale è norma diorganizzazione e di pubblicità dei riferimenti telematici delleamministrazioni. Esso istituisce il pubblico elenco dei domicili digitalidestinato a rendere conoscibili gli indirizzi utilizzabili per le comunicazioni,lo scambio di informazioni e l’invio di documenti tra pubblicheamministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati. La sua funzioneprimaria è dunque quella di assicurare reperibilità, trasparenza eaffidabilità dei canali digitali dell’ente pubblico; non quella di introdurre, invia generale, una causa di invalidità della notificazione ogniqualvolta l’attosia spedito da una casella PEC non coincidente con quella risultantedall’indice.La disposizione, infatti, non contiene alcuna previsione espressa di nullità,né qualifica l’iscrizione dell’indirizzo del mittente nell’indice come elementocostitutivo della fattispecie notificatoria. Essa contempla obblighi dialimentazione, aggiornamento e gestione dell’elenco, riconducibili alcorretto funzionamento dell’amministrazione digitale, ma non stabilisceche l’eventuale disallineamento tra indirizzo utilizzato e indirizzo censitodetermini automaticamente l’inesistenza o la nullità degli atti trasmessi.La violazione di obblighi organizzativi o di corretta tenuta degli indicipubblici non può, pertanto, essere convertita, senza una specifica basenormativa, in un vizio radicale della notificazione.Il rilievo è confermato dall’impostazione seguita dalle Sezioni Unite, lequali, con riferimento alla notificazione proveniente da indirizzo PECistituzionale non risultante dal registro evocato dalla parte, hannoprecisato che l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali puòNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026assumere rilievo sul piano della responsabilità dell’amministrazione tenutaall’aggiornamento, ma non incide, di per sé, sulla regolare provenienzadell’attività notificatoria da un indirizzo comunque riferibile all’entepubblico, specie quando non sia ravvisabile incertezza sulla provenienzadell’atto e la parte destinataria abbia potuto esercitare le proprie difese(Cass., Sez. U., n. 15979/2022). Il principio, benché affermato in uncontesto processuale diverso, esprime una regola di portata generale inordine al rapporto tra pubblici elenchi, provenienza della comunicazionedigitale e validità dell’attività notificatoria.Neppure l’argomento relativo alla funzione di garanzia svolta dai pubbliciregistri consente di approdare alla conclusione prospettata dallaricorrente. È vero che la pubblicità degli indirizzi telematici concorre allasicurezza delle comunicazioni digitali e agevola l’identificazionedell’amministrazione mittente; tuttavia, nel sistema della posta elettronicacertificata, la riconducibilità della trasmissione non dipendeesclusivamente dall’inserimento della singola casella nell’indice, ma puòrisultare anche dal complesso degli elementi tecnici e documentali propridel messaggio certificato, delle ricevute di accettazione e consegna, deldominio utilizzato, nonché dal contenuto e dalla forma dell’atto trasmesso.La mancanza di iscrizione dell’indirizzo mittente nel pubblico elenco nonequivale, dunque, automaticamente a impossibilità di identificare ilsoggetto da cui l’atto proviene.Nel caso della cartella di pagamento, poi, l’atto notificato si inserisce in unprocedimento tipizzato, riferibile all’agente della riscossione e regolato dauna disciplina speciale. L’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel consentirela notifica a mezzo PEC, individua il domicilio digitale del destinatariocome presidio essenziale della conoscibilità dell’atto e non subordina lavalidità della notificazione alla preventiva iscrizione del singolo indirizzomittente in un pubblico registro. L’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, lettoin coordinamento con tale disciplina, non può essere inteso come fonte diNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026un requisito ulteriore di validità, destinato a operare in via automatica egeneralizzata per tutti gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni oda soggetti incaricati di funzioni pubbliche.La prospettazione della ricorrente, là dove richiama i rischi connessi afenomeni di phishing o di invio di messaggi apparentemente provenientidall’amministrazione finanziaria, valorizza un’esigenza di prudenzacertamente avvertita nelle comunicazioni digitali, ma resta estranea alpiano della qualificazione giuridica della notificazione qui in esame. Talirischi possono assumere rilievo solo ove si traducano, nel caso concreto,in un’effettiva incertezza sull’origine dell’atto, in un’incapacità deldestinatario di riconoscere la comunicazione come proveniente dalsoggetto pubblico competente, ovvero in una lesione del diritto di difesa.Non è invece sufficiente il richiamo astratto alla necessità di prevenirepossibili abusi informatici per introdurre una nullità non prevista dallalegge e per trasformare ogni difformità dell’indirizzo mittente rispetto aglielenchi pubblici in vizio invalidante della notificazione.La stessa vicenda processuale esclude, peraltro, che la contribuente siarimasta priva della possibilità di riconoscere l’atto o di contestarlo. Laquestione concernente la provenienza delle PEC è stata dedotta nei giudizidi merito e riproposta in sede di legittimità, segno che l’atto è statoricondotto al procedimento di riscossione e al soggetto pubblicoprocedente. In difetto di un’allegazione specifica di assoluta incertezzasulla provenienza della notificazione o di concreto pregiudizio difensivo, lamera non coincidenza dell’indirizzo di spedizione con quello indicato neipubblici elenchi non è idonea a travolgere gli effetti della notificazione (v.Cass. n. 18684/2023 cit., secondo cui occorre indicare il pregiudiziosostanziale derivato dalla ricezione della cartella da un indirizzo diverso daquello presente nei registri pubblici).Ne deriva che la sentenza impugnata ha correttamente escluso chedall’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 possa ricavarsi l’obbligo, assistitoNumero registro generale 20099/2022Numero sezionale 5554/2026Numero di raccolta generale 24234/2026Data pubblicazione 29/07/2026da sanzione di invalidità, di utilizzare, per la notificazione delle cartelle,esclusivamente un indirizzo PEC del mittente risultante dai pubblicielenchi. Anche sotto tale profilo, la censura non individua un errore didiritto nella decisione della Commissione tributaria regionale e deve,pertanto, essere respinta. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.700,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]