Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07353/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24716/2021 R.G. proposto da:G.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneMaria Guerra dichiaratisi «ex soci ed amministratori», rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA (sezione distaccata di Brescia) n. 665/2021 depositata il18/02/2021.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La GM Transport di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, in data15/6/2017, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da partedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Con ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo deduceva di aver quindi richiestol’estratto di ruolo dal quale risultavano i debiti indicati in tre cartelle dipagamento (n. 01920160002255375, n. 01920160022268672 e n.01920160037105109) e due avvisi di accertamento esecutivi (n.T9K02EH02095/2014 e n.

T9K02EH01842/2014) ed impugnava pertantol’estratto di ruolo e tutti i predetti atti, affermando di non averne mairicevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che eccepiva la propria carenza dilegittimazione passiva in relazione ai due avvisi di accertamento edepositava documentazione attestante la regolare notifica degli atti.La CTP dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento erigettava il ricorso con riguardo agli altri atti.2.

Proponeva appello la società contribuente, deducendo che lamotivazione della sentenza di primo grado era del tutto insufficiente e cheerroneamente era stata ritenuta la regolarità della notifica degli attiimpugnati.L’Agente della riscossione si costituiva e resisteva all’appello.Con sentenza n. 665/2021, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava l’appello, rilevando che la motivazione della sentenzaimpugnata era condivisibile e che era stata prodotta la documentazioneche dimostrava la correttezza delle notifiche eseguite; privo di rilievo erainfine il disconoscimento di tali atti compiuto dalla società.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione cheha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La società ha resistito a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente principale ha chiesto diessere rimessa in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,della copia autentica della sentenza impugnata e dell’attestazione deldeposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleriadella Corte di cassazione.

Il relativo termine scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentrei predetti documenti sono stati depositati il 13/10/2021, unitamente ad undocumento proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelquale si dà atto di un malfunzionamento dei servizi del Processo tributariotelematico - con conseguente inutilizzabilità degli stessi dalle 13,53 del9/10/2021 - ancora perdurante alla data del 12/10/2021.Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per la rimessione in terminidella ricorrente principale ai sensi dell’art. 153 comma 2° c.p.c..2.1 Sempre in via preliminare occorre rilevare che la società ha impugnatogli atti di cui aveva avuto conoscenza con il pignoramento presso terzinotificatole il 15/6/2017, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente alla notifica del pignoramento.Al riguardo, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «il contribuentepuò impugnare la cartella di pagamento della quale - a causadell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza soloconcessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una letturacostituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilitàNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato- impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilitàdi far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente siacomunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda lapossibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'eserciziodel diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità digarantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga unconcreto problema di reciproca limitazione» (Cass. Sez.

U. n.19704/2015).2.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».2.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez.

U. n. 12459/2024).

È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez.

U. n. 10553/2017).Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie, la contribuente non ha indicato, nel termine di cuiall’art. 372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sonoindicati nell’atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, allacartella n. 01920160002255375 (trattandosi di questione processuale,questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr. Cass. sez.

U n.8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a questa, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso principale.3.1 Con il primo motivo, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione e falsa applicazione in relazionealla carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 2697 cod. civ..Inesistenza delle notifiche».

Ha dedotto, in particolare, che, impugnandol’estratto di ruolo e gli altri atti, aveva correttamente notificato il ricorsoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’Agente della riscossione che aveva l’onere di chiamare in causa l’enteimpositore; non avendovi lo stesso provveduto, doveva rispondere delleconseguenze della mancata produzione degli atti idonei a dimostrare laregolare notifica degli avvisi di accertamento ed era dunque errata ladichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva con riguardo aidue avvisi di accertamento.3.2 Il motivo – che più correttamente andrebbe riqualificato ai sensidell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di questione processualeche consente l’esame agli atti del processo - è inammissibile, in quanto ladichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente dellariscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, è contenuta nellasentenza di primo grado e non è stata impugnata con l’appello, che sifondava soltanto su due motivi di impugnazione, il primo relativo allaregolarità delle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata ed ilsecondo avente ad oggetto la motivazione della sentenza di primo grado,ritenuta insufficiente con specifico riguardo al disconoscimento delle copiedelle relazioni di notifica (il contenuto delle parti più significative dell’attodi appello è riportato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, a supporto dell’unico motivo di ricorso incidentale cheriguarda la medesima questione).Né potrebbe ritenersi – come sostenuto dalla società nel propriocontroricorso (pag. 6) - che la sentenza di primo grado sia stataimpugnata, con riguardo alla statuizione sul difetto di legittimazionepassiva dell’Agente della riscossione, attraverso la sola espressione«riproponendo tutte le questioni già sollevate in primo grado ed ivi nonaccolte, e chiedendo la parziale riforma della sentenza e l’annullamento ditutte le cartelle di pagamento suindicate», contenuta, peraltro, nella parteintroduttiva dell’atto di appello, a pagina 1.È pur vero, come sostenuto dalla società, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte (cfr. Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 30525/2018; Cass. n.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/202632838/2018), sarebbe sufficiente anche la mera riproposizione delledoglianze poste a fondamento del ricorso in primo grado, incontrapposizione alla sentenza impugnata, ma sempre ove «il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sianoricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così Cass. n.32954/2018).

Del resto, la volontà di criticare una statuizione contenutanella sentenza impugnata deve pur emergere, quanto menoimplicitamente, ma comunque in maniera inequivoca, giacché se è veroche l’art. 53 d.lgs. 546/1992 costituisce norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., esso comunque richiede che l’atto di appello contenga«l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivispecifici dell’impugnazione».Orbene, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che lasentenza sia stata impugnata anche con riguardo alla questione dellalegittimazione passiva, sia perché la questione non viene espressamenteriproposta e sia perché il richiamo «a tutte le questioni già sollevate inprimo grado e non accolte» è assolutamente generico e tale da risultareuna clausola di stile, soprattutto se si considera che, nell’atto di appello,non si fa menzione alcuna della questione della legittimazione passiva.Deve dunque escludersi che tale statuizione sia stata investita dall’appello,soprattutto se si considera che l’atto di impugnazione conteneva laspecifica indicazione dei motivi (da pagina 4 a pagina 11), nei quali, però,non si fa alcun riferimento alla questione della legittimazione passiva.Alla luce di tali elementi e dell’atto di appello nel suo complesso, non puòquindi ritenersi “in termini inequivoci” che la statuizione sullalegittimazione passiva sia stata impugnata.Del resto, anche nella sentenza di appello, nel secondo capoverso delparagrafo intitolato “svolgimento del processo”, in cui vengono riportati iNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi di impugnazione, manca ogni riferimento alla questione dellalegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.È dunque evidente che nella sentenza d’appello la CTR non si èpronunciata in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell’Agentedella riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, ma si èlimitata solo a riportare quanto affermato su tale questione nella sentenzadi primo grado per sostenere, a fronte della doglianza relativa alla carenzadi motivazione della decisione di prime cure, che quest’ultima erasufficiente; ed infatti, nella sentenza d’appello, si legge che «la CTPbergamasca che ha emesso la sentenza impugnata ha rilevatocorrettamente la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delleEntrate Riscossione quale agente della sola riscossione dele imposte […]».Si tratta quindi di una mera presa d’atto del contenuto della sentenza diprimo grado e non di una nuova pronuncia sul punto.Pertanto, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.4.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c.

«in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica».

In particolare, la società ha lamentato che la CTRnon ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente operato ed inoltre ne ha escluso l’efficacia, sostenendo chenon era stata proposta istanza di verificazione, senza però tener conto delfatto che essa doveva essere proposta dall’Agente della riscossione e che,in mancanza, gli atti disconosciuti non avevano valore probatorio.4.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente lamenta, sostanzialmente,che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze del disconoscimentoe della mancata istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente - e che riguardanoesclusivamente le cartelle di pagamento rimanenti, n.01920160022268672 e n. 01920160037105109, entrambe notificatetramite posta elettronica certificata - sono infondati, sebbene lamotivazione della sentenza impugnata sia sul punto errata e vada correttaai sensi dell’art. 384 comma 4° c.p.c..Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia, giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha ritenuto cheil disconoscimento eseguito dal contribuente fosse sostanzialmente privodi effetti.4.3 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta».

L’art. 2719 c.c. stabilisce chele copie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta inNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia.

Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018;16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025).

Ciò si spiega inquanto il disconoscimento non determina automaticamente l’inefficaciaprobatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha glistessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondocod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, ameno che dopo la produzione del documento non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).4.4 Nel caso di specie il disconoscimento – che doveva riguardareesclusivamente la conformità delle copie agli originali, trattandosi didocumenti relativi alla notifica tramite posta elettronica certificata - non èstato correttamente eseguito.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrenteprincipale, tale disconoscimento era contenuto nell’originario ricorso allaCTP (che è stato trascritto, in parte qua, nel ricorso per cassazione) ed erariferito all’«eventuale documentazione prodotta in copia dal concessionarioquale prova delle asserite notifiche»; dunque lo stesso, compiuto primadella produzione dei documenti da parte dell’Agente della riscossione enon specificato successivamente, è privo di effetti per le ragioni appenaesposte (e non, come erroneamente ritenuto dalla CTR, perché la societànon aveva proposto istanza di verificazione).Inoltre, anche nel verbale di udienza del 19/1/2018 (anch’esso riportatonel ricorso), il ricorrente si è limitato a dichiarare «… si riporta ai propriscritti difensivi…».

Deve quindi escludersi che il disconoscimento eseguitocon tali modalità possa ritenersi specifico e idoneo a privare di valoreNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026probatorio le copie degli atti prodotte dall’Agente della riscossione ai finidella prova della notifica delle cartelle di pagamento.Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.5.1 Con il quarto motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente.

Inesistenza delle notifiche».

In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente,in quanto il messaggio è stato inviato da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 ed inparticolare nel registro IPA.5.2 Il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.Con il ricorso innanzi alla CTP, infatti, era stata genericamente contestatala validità delle notifiche, mentre con l’atto di appello era stata sollevatasolo la questione della validità della notifica tramite posta elettronicacertificata delle cartelle esattoriali, in quanto quelle trasmesse, ad avvisodell’appellante, non erano sottoscritte digitalmente, dovendo il relativodocumento informatico rispettare il formato PAdES o CAdES, e non vi eraelettronica al quale erano stati inviati i messaggi (le parti di tali atti,rilevanti in relazione al motivo in esame, sono trascritte nel ricorso percassazione).Non si faceva menzione della questione della necessità dell’inclusionedell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblici elenchi.5.3 Il motivo è comunque infondato.La notifica della cartella tramite messaggio spedito da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile quanto alle notifiche «oltre che in caso di totaleNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez.

U. 14916/2016).

Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità.

L’unica normache richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchi di cuiall’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguite dagliavvocati, e stabilisce che questi ultimi debbano inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi».

Con riguardo alle notifiche compiute dallaP.A. ed in particolare nell’ambito del procedimento di esecuzione medianteruolo, la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testoratione temporis vigente (la norma contiene oggi un rinvio all’art. 60 terd.P.R. 600/1973 che disciplina più compiutamente la notifica tramite postaelettronica certificata, ma comunque non richiede che l’indirizzo delmittente risulti dai pubblici elenchi), stabiliva che «la notifica della cartellaNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi diposta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di considerazioni simili questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo) da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. 15979/2022; Cass. 31160/2022; Cass. 16719/2025).6.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.

«per nullità della sentenza in relazionealla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da indirizzi noninseriti nel pubblico elenco IPA.

Inesistenza delle notifiche».

La nullitàdella sentenza, ad avviso della ricorrente principale, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quarto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) del documento informatico.In ogni caso la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquarto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agente della riscossione hadedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR si sarebbepronunciata d’ufficio nuovamente sul suo difetto di legittimazione passivain relazione ai due avvisi di accertamento, sul quale aveva già statuito ilgiudice di primo grado, senza che sul punto fosse stato proposto appello.Per giustificare il proprio interesse ad impugnare lo stesso ha dedotto che,con tale pronuncia, la CTR ha consentito alla società contribuente diriproporre innanzi a questa Corte le questioni relative ai due avvisi diaccertamento, benché sul difetto di legittimazione passiva si fosse formatoil giudicato già dopo il giudizio di primo grado.Il motivo resta assorbito, in considerazione del rigetto del primo motivo diricorso principale che riguardava la medesima questione.8.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alla cartella n. 01920160002255375, in relazione alla quale vadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; il ricorso principale vainvece rigettato con riguardo alle altre cartelle, mentre resta assorbitol’unico motivo di ricorso incidentale.9.

In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota di un quarto, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alla cartella nonindicata nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento formatosi circa l’applicabilità di taledisciplina ai giudizi pendenti; la ricorrente principale, soccombente all’esitoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026del giudizio in relazione agli altri atti, va condannata al pagamento deirimanenti tre quarti, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R.115/2002, non ostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata con riguardo alla cartella sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] infatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:cartelle diTANIA [OSCURATO:PERSONA] Presidentepagamento –disconoscimentoROBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24716/2021 R.G. proposto da:G.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneMaria Guerra dichiaratisi «ex soci ed amministratori», rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA (sezione distaccata di Brescia) n. 665/2021 depositata il18/02/2021.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La GM Transport di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, in data15/6/2017, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da partedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Con ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo deduceva di aver quindi richiestol’estratto di ruolo dal quale risultavano i debiti indicati in tre cartelle dipagamento (n. 01920160002255375, n. 01920160022268672 e n.01920160037105109) e due avvisi di accertamento esecutivi (n.T9K02EH02095/2014 e n.

T9K02EH01842/2014) ed impugnava pertantol’estratto di ruolo e tutti i predetti atti, affermando di non averne mairicevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che eccepiva la propria carenza dilegittimazione passiva in relazione ai due avvisi di accertamento edepositava documentazione attestante la regolare notifica degli atti.La CTP dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento erigettava il ricorso con riguardo agli altri atti.2.

Proponeva appello la società contribuente, deducendo che lamotivazione della sentenza di primo grado era del tutto insufficiente e cheerroneamente era stata ritenuta la regolarità della notifica degli attiimpugnati.L’Agente della riscossione si costituiva e resisteva all’appello.Con sentenza n. 665/2021, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava l’appello, rilevando che la motivazione della sentenzaimpugnata era condivisibile e che era stata prodotta la documentazioneche dimostrava la correttezza delle notifiche eseguite; privo di rilievo erainfine il disconoscimento di tali atti compiuto dalla società.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione cheha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La società ha resistito a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente principale ha chiesto diessere rimessa in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,della copia autentica della sentenza impugnata e dell’attestazione deldeposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleriadella Corte di cassazione.

Il relativo termine scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentrei predetti documenti sono stati depositati il 13/10/2021, unitamente ad undocumento proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelquale si dà atto di un malfunzionamento dei servizi del Processo tributariotelematico - con conseguente inutilizzabilità degli stessi dalle 13,53 del9/10/2021 - ancora perdurante alla data del 12/10/2021.Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per la rimessione in terminidella ricorrente principale ai sensi dell’art. 153 comma 2° c.p.c..2.1 Sempre in via preliminare occorre rilevare che la società ha impugnatogli atti di cui aveva avuto conoscenza con il pignoramento presso terzinotificatole il 15/6/2017, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente alla notifica del pignoramento.Al riguardo, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «il contribuentepuò impugnare la cartella di pagamento della quale - a causadell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza soloconcessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una letturacostituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilitàNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato- impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilitàdi far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente siacomunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda lapossibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'eserciziodel diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità digarantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga unconcreto problema di reciproca limitazione» (Cass. Sez.

U. n.19704/2015).2.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».2.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez.

U. n. 12459/2024).

È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez.

U. n. 10553/2017).Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie, la contribuente non ha indicato, nel termine di cuiall’art. 372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sonoindicati nell’atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, allacartella n. 01920160002255375 (trattandosi di questione processuale,questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr. Cass. sez.

U n.8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a questa, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso principale.3.1 Con il primo motivo, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione e falsa applicazione in relazionealla carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 2697 cod. civ..Inesistenza delle notifiche».

Ha dedotto, in particolare, che, impugnandol’estratto di ruolo e gli altri atti, aveva correttamente notificato il ricorsoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’Agente della riscossione che aveva l’onere di chiamare in causa l’enteimpositore; non avendovi lo stesso provveduto, doveva rispondere delleconseguenze della mancata produzione degli atti idonei a dimostrare laregolare notifica degli avvisi di accertamento ed era dunque errata ladichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva con riguardo aidue avvisi di accertamento.3.2 Il motivo – che più correttamente andrebbe riqualificato ai sensidell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di questione processualeche consente l’esame agli atti del processo - è inammissibile, in quanto ladichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente dellariscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, è contenuta nellasentenza di primo grado e non è stata impugnata con l’appello, che sifondava soltanto su due motivi di impugnazione, il primo relativo allaregolarità delle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata ed ilsecondo avente ad oggetto la motivazione della sentenza di primo grado,ritenuta insufficiente con specifico riguardo al disconoscimento delle copiedelle relazioni di notifica (il contenuto delle parti più significative dell’attodi appello è riportato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, a supporto dell’unico motivo di ricorso incidentale cheriguarda la medesima questione).Né potrebbe ritenersi – come sostenuto dalla società nel propriocontroricorso (pag. 6) - che la sentenza di primo grado sia stataimpugnata, con riguardo alla statuizione sul difetto di legittimazionepassiva dell’Agente della riscossione, attraverso la sola espressione«riproponendo tutte le questioni già sollevate in primo grado ed ivi nonaccolte, e chiedendo la parziale riforma della sentenza e l’annullamento ditutte le cartelle di pagamento suindicate», contenuta, peraltro, nella parteintroduttiva dell’atto di appello, a pagina 1.È pur vero, come sostenuto dalla società, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte (cfr. Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 30525/2018; Cass. n.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/202632838/2018), sarebbe sufficiente anche la mera riproposizione delledoglianze poste a fondamento del ricorso in primo grado, incontrapposizione alla sentenza impugnata, ma sempre ove «il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sianoricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così Cass. n.32954/2018).

Del resto, la volontà di criticare una statuizione contenutanella sentenza impugnata deve pur emergere, quanto menoimplicitamente, ma comunque in maniera inequivoca, giacché se è veroche l’art. 53 d.lgs. 546/1992 costituisce norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., esso comunque richiede che l’atto di appello contenga«l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivispecifici dell’impugnazione».Orbene, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che lasentenza sia stata impugnata anche con riguardo alla questione dellalegittimazione passiva, sia perché la questione non viene espressamenteriproposta e sia perché il richiamo «a tutte le questioni già sollevate inprimo grado e non accolte» è assolutamente generico e tale da risultareuna clausola di stile, soprattutto se si considera che, nell’atto di appello,non si fa menzione alcuna della questione della legittimazione passiva.Deve dunque escludersi che tale statuizione sia stata investita dall’appello,soprattutto se si considera che l’atto di impugnazione conteneva laspecifica indicazione dei motivi (da pagina 4 a pagina 11), nei quali, però,non si fa alcun riferimento alla questione della legittimazione passiva.Alla luce di tali elementi e dell’atto di appello nel suo complesso, non puòquindi ritenersi “in termini inequivoci” che la statuizione sullalegittimazione passiva sia stata impugnata.Del resto, anche nella sentenza di appello, nel secondo capoverso delparagrafo intitolato “svolgimento del processo”, in cui vengono riportati iNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi di impugnazione, manca ogni riferimento alla questione dellalegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.È dunque evidente che nella sentenza d’appello la CTR non si èpronunciata in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell’Agentedella riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, ma si èlimitata solo a riportare quanto affermato su tale questione nella sentenzadi primo grado per sostenere, a fronte della doglianza relativa alla carenzadi motivazione della decisione di prime cure, che quest’ultima erasufficiente; ed infatti, nella sentenza d’appello, si legge che «la CTPbergamasca che ha emesso la sentenza impugnata ha rilevatocorrettamente la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delleEntrate Riscossione quale agente della sola riscossione dele imposte […]».Si tratta quindi di una mera presa d’atto del contenuto della sentenza diprimo grado e non di una nuova pronuncia sul punto.Pertanto, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.4.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c.

«in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica».

In particolare, la società ha lamentato che la CTRnon ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente operato ed inoltre ne ha escluso l’efficacia, sostenendo chenon era stata proposta istanza di verificazione, senza però tener conto delfatto che essa doveva essere proposta dall’Agente della riscossione e che,in mancanza, gli atti disconosciuti non avevano valore probatorio.4.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente lamenta, sostanzialmente,che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze del disconoscimentoe della mancata istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente - e che riguardanoesclusivamente le cartelle di pagamento rimanenti, n.01920160022268672 e n. 01920160037105109, entrambe notificatetramite posta elettronica certificata - sono infondati, sebbene lamotivazione della sentenza impugnata sia sul punto errata e vada correttaai sensi dell’art. 384 comma 4° c.p.c..Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia, giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha ritenuto cheil disconoscimento eseguito dal contribuente fosse sostanzialmente privodi effetti.4.3 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta».

L’art. 2719 c.c. stabilisce chele copie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta inNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia.

Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018;16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025).

Ciò si spiega inquanto il disconoscimento non determina automaticamente l’inefficaciaprobatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha glistessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondocod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, ameno che dopo la produzione del documento non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).4.4 Nel caso di specie il disconoscimento – che doveva riguardareesclusivamente la conformità delle copie agli originali, trattandosi didocumenti relativi alla notifica tramite posta elettronica certificata - non èstato correttamente eseguito.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrenteprincipale, tale disconoscimento era contenuto nell’originario ricorso allaCTP (che è stato trascritto, in parte qua, nel ricorso per cassazione) ed erariferito all’«eventuale documentazione prodotta in copia dal concessionarioquale prova delle asserite notifiche»; dunque lo stesso, compiuto primadella produzione dei documenti da parte dell’Agente della riscossione enon specificato successivamente, è privo di effetti per le ragioni appenaesposte (e non, come erroneamente ritenuto dalla CTR, perché la societànon aveva proposto istanza di verificazione).Inoltre, anche nel verbale di udienza del 19/1/2018 (anch’esso riportatonel ricorso), il ricorrente si è limitato a dichiarare «… si riporta ai propriscritti difensivi…».

Deve quindi escludersi che il disconoscimento eseguitocon tali modalità possa ritenersi specifico e idoneo a privare di valoreNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026probatorio le copie degli atti prodotte dall’Agente della riscossione ai finidella prova della notifica delle cartelle di pagamento.Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.5.1 Con il quarto motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente.

Inesistenza delle notifiche».

In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente,in quanto il messaggio è stato inviato da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 ed inparticolare nel registro IPA.5.2 Il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.Con il ricorso innanzi alla CTP, infatti, era stata genericamente contestatala validità delle notifiche, mentre con l’atto di appello era stata sollevatasolo la questione della validità della notifica tramite posta elettronicacertificata delle cartelle esattoriali, in quanto quelle trasmesse, ad avvisodell’appellante, non erano sottoscritte digitalmente, dovendo il relativodocumento informatico rispettare il formato PAdES o CAdES, e non vi eraelettronica al quale erano stati inviati i messaggi (le parti di tali atti,rilevanti in relazione al motivo in esame, sono trascritte nel ricorso percassazione).Non si faceva menzione della questione della necessità dell’inclusionedell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblici elenchi.5.3 Il motivo è comunque infondato.La notifica della cartella tramite messaggio spedito da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile quanto alle notifiche «oltre che in caso di totaleNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez.

U. 14916/2016).

Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità.

L’unica normache richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchi di cuiall’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguite dagliavvocati, e stabilisce che questi ultimi debbano inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi».

Con riguardo alle notifiche compiute dallaP.A. ed in particolare nell’ambito del procedimento di esecuzione medianteruolo, la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testoratione temporis vigente (la norma contiene oggi un rinvio all’art. 60 terd.P.R. 600/1973 che disciplina più compiutamente la notifica tramite postaelettronica certificata, ma comunque non richiede che l’indirizzo delmittente risulti dai pubblici elenchi), stabiliva che «la notifica della cartellaNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi diposta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di considerazioni simili questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo) da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. 15979/2022; Cass. 31160/2022; Cass. 16719/2025).6.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c.

«per nullità della sentenza in relazionealla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da indirizzi noninseriti nel pubblico elenco IPA.

Inesistenza delle notifiche».

La nullitàdella sentenza, ad avviso della ricorrente principale, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quarto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) del documento informatico.In ogni caso la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquarto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agente della riscossione hadedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR si sarebbepronunciata d’ufficio nuovamente sul suo difetto di legittimazione passivain relazione ai due avvisi di accertamento, sul quale aveva già statuito ilgiudice di primo grado, senza che sul punto fosse stato proposto appello.Per giustificare il proprio interesse ad impugnare lo stesso ha dedotto che,con tale pronuncia, la CTR ha consentito alla società contribuente diriproporre innanzi a questa Corte le questioni relative ai due avvisi diaccertamento, benché sul difetto di legittimazione passiva si fosse formatoil giudicato già dopo il giudizio di primo grado.Il motivo resta assorbito, in considerazione del rigetto del primo motivo diricorso principale che riguardava la medesima questione.8.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alla cartella n. 01920160002255375, in relazione alla quale vadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; il ricorso principale vainvece rigettato con riguardo alle altre cartelle, mentre resta assorbitol’unico motivo di ricorso incidentale.9.

In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota di un quarto, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alla cartella nonindicata nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento formatosi circa l’applicabilità di taledisciplina ai giudizi pendenti; la ricorrente principale, soccombente all’esitoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026del giudizio in relazione agli altri atti, va condannata al pagamento deirimanenti tre quarti, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R.115/2002, non ostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata con riguardo alla cartella sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] infatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio lasentenza impugnata in relazione alla cartella n. 01920160002255375 edichiara inammissibile con riguardo alla stessa l’originario ricorso; rigettail ricorso principale per il resto e dichiara assorbito quello incidentale;compensa per la quota di un quarto le spese del primo e del secondogrado di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità e condanna laricorrente principale al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, dei rimanenti tre quarti che liquida (in misura già ridotta diun quarto) in € 6.750 per il giudizio di primo grado, in € 7.200 per ilgiudizio di appello ed in € 4.350 per quello di legittimità, oltre ai tre quartidelle spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAKP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio lasentenza impugnata in relazione alla cartella n. 01920160002255375 edichiara inammissibile con riguardo alla stessa l’originario ricorso; rigettail ricorso principale per il resto e dichiara assorbito quello incidentale;compensa per la quota di un quarto le spese del primo e del secondogrado di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità e condanna laricorrente principale al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, dei rimanenti tre quarti che liquida (in misura già ridotta diun quarto) in € 6.750 per il giudizio di primo grado, in € 7.200 per ilgiudizio di appello ed in € 4.350 per quello di legittimità, oltre ai tre quartidelle spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24716/2021 R.G. proposto da:G.M. [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneMaria Guerra dichiaratisi «ex soci ed amministratori», rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA (sezione distaccata di Brescia) n. 665/2021 depositata il18/02/2021.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La GM Transport di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, in data15/6/2017, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da partedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Con ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo deduceva di aver quindi richiestol’estratto di ruolo dal quale risultavano i debiti indicati in tre cartelle dipagamento (n. 01920160002255375, n. 01920160022268672 e n.01920160037105109) e due avvisi di accertamento esecutivi (n.T9K02EH02095/2014 e n. T9K02EH01842/2014) ed impugnava pertantol’estratto di ruolo e tutti i predetti atti, affermando di non averne mairicevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che eccepiva la propria carenza dilegittimazione passiva in relazione ai due avvisi di accertamento edepositava documentazione attestante la regolare notifica degli atti.La CTP dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento erigettava il ricorso con riguardo agli altri atti.2. Proponeva appello la società contribuente, deducendo che lamotivazione della sentenza di primo grado era del tutto insufficiente e cheerroneamente era stata ritenuta la regolarità della notifica degli attiimpugnati.L’Agente della riscossione si costituiva e resisteva all’appello.Con sentenza n. 665/2021, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava l’appello, rilevando che la motivazione della sentenzaimpugnata era condivisibile e che era stata prodotta la documentazioneche dimostrava la correttezza delle notifiche eseguite; privo di rilievo erainfine il disconoscimento di tali atti compiuto dalla società.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione cheha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La società ha resistito a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente principale ha chiesto diessere rimessa in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,della copia autentica della sentenza impugnata e dell’attestazione deldeposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleriadella Corte di cassazione. Il relativo termine scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentrei predetti documenti sono stati depositati il 13/10/2021, unitamente ad undocumento proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelquale si dà atto di un malfunzionamento dei servizi del Processo tributariotelematico - con conseguente inutilizzabilità degli stessi dalle 13,53 del9/10/2021 - ancora perdurante alla data del 12/10/2021.Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per la rimessione in terminidella ricorrente principale ai sensi dell’art. 153 comma 2° c.p.c..2.1 Sempre in via preliminare occorre rilevare che la società ha impugnatogli atti di cui aveva avuto conoscenza con il pignoramento presso terzinotificatole il 15/6/2017, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente alla notifica del pignoramento.Al riguardo, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «il contribuentepuò impugnare la cartella di pagamento della quale - a causadell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza soloconcessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una letturacostituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilitàNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato- impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilitàdi far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente siacomunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda lapossibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'eserciziodel diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità digarantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga unconcreto problema di reciproca limitazione» (Cass. Sez. U. n.19704/2015).2.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».2.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez. U. n. 12459/2024). È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez. U. n. 10553/2017).Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie, la contribuente non ha indicato, nel termine di cuiall’art. 372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sonoindicati nell’atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, allacartella n. 01920160002255375 (trattandosi di questione processuale,questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr.  Cass. sez. U n.8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a questa, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso principale.3.1 Con il primo motivo, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione e falsa applicazione in relazionealla carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 2697 cod. civ..Inesistenza delle notifiche». Ha dedotto, in particolare, che, impugnandol’estratto di ruolo e gli altri atti, aveva correttamente notificato il ricorsoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’Agente della riscossione che aveva l’onere di chiamare in causa l’enteimpositore; non avendovi lo stesso provveduto, doveva rispondere delleconseguenze della mancata produzione degli atti idonei a dimostrare laregolare notifica degli avvisi di accertamento ed era dunque errata ladichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva con riguardo aidue avvisi di accertamento.3.2 Il motivo – che più correttamente andrebbe riqualificato ai sensidell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di questione processualeche consente l’esame agli atti del processo - è inammissibile, in quanto ladichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente dellariscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, è contenuta nellasentenza di primo grado e non è stata impugnata con l’appello, che sifondava soltanto su due motivi di impugnazione, il primo relativo allaregolarità delle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata ed ilsecondo avente ad oggetto la motivazione della sentenza di primo grado,ritenuta insufficiente con specifico riguardo al disconoscimento delle copiedelle relazioni di notifica (il contenuto delle parti più significative dell’attodi appello è riportato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, a supporto dell’unico motivo di ricorso incidentale cheriguarda la medesima questione).Né potrebbe ritenersi – come sostenuto dalla società nel propriocontroricorso (pag. 6) - che la sentenza di primo grado sia stataimpugnata, con riguardo alla statuizione sul difetto di legittimazionepassiva dell’Agente della riscossione, attraverso la sola espressione«riproponendo tutte le questioni già sollevate in primo grado ed ivi nonaccolte, e chiedendo la parziale riforma della sentenza e l’annullamento ditutte le cartelle di pagamento suindicate», contenuta, peraltro, nella parteintroduttiva dell’atto di appello, a pagina 1.È pur vero, come sostenuto dalla società, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte (cfr. Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 30525/2018; Cass. n.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/202632838/2018), sarebbe sufficiente anche la mera riproposizione delledoglianze poste a fondamento del ricorso in primo grado, incontrapposizione alla sentenza impugnata, ma sempre ove «il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sianoricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così Cass. n.32954/2018). Del resto, la volontà di criticare una statuizione contenutanella sentenza impugnata deve pur emergere, quanto menoimplicitamente, ma comunque in maniera inequivoca, giacché se è veroche l’art. 53 d.lgs. 546/1992 costituisce norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., esso comunque richiede che l’atto di appello contenga«l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivispecifici dell’impugnazione».Orbene, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che lasentenza sia stata impugnata anche con riguardo alla questione dellalegittimazione passiva, sia perché la questione non viene espressamenteriproposta e sia perché il richiamo «a tutte le questioni già sollevate inprimo grado e non accolte» è assolutamente generico e tale da risultareuna clausola di stile, soprattutto se si considera che, nell’atto di appello,non si fa menzione alcuna della questione della legittimazione passiva.Deve dunque escludersi che tale statuizione sia stata investita dall’appello,soprattutto se si considera che l’atto di impugnazione conteneva laspecifica indicazione dei motivi (da pagina 4 a pagina 11), nei quali, però,non si fa alcun riferimento alla questione della legittimazione passiva.Alla luce di tali elementi e dell’atto di appello nel suo complesso, non puòquindi ritenersi “in termini inequivoci” che la statuizione sullalegittimazione passiva sia stata impugnata.Del resto, anche nella sentenza di appello, nel secondo capoverso delparagrafo intitolato “svolgimento del processo”, in cui vengono riportati iNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi di impugnazione, manca ogni riferimento alla questione dellalegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.È dunque evidente che nella sentenza d’appello la CTR non si èpronunciata in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell’Agentedella riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, ma si èlimitata solo a riportare quanto affermato su tale questione nella sentenzadi primo grado per sostenere, a fronte della doglianza relativa alla carenzadi motivazione della decisione di prime cure, che quest’ultima erasufficiente; ed infatti, nella sentenza d’appello, si legge che «la CTPbergamasca che ha emesso la sentenza impugnata ha rilevatocorrettamente la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delleEntrate Riscossione quale agente della sola riscossione dele imposte […]».Si tratta quindi di una mera presa d’atto del contenuto della sentenza diprimo grado e non di una nuova pronuncia sul punto.Pertanto, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.4.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. «in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica». In particolare, la società ha lamentato che la CTRnon ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente operato ed inoltre ne ha escluso l’efficacia, sostenendo chenon era stata proposta istanza di verificazione, senza però tener conto delfatto che essa doveva essere proposta dall’Agente della riscossione e che,in mancanza, gli atti disconosciuti non avevano valore probatorio.4.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente lamenta, sostanzialmente,che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze del disconoscimentoe della mancata istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente - e che riguardanoesclusivamente le cartelle di pagamento rimanenti, n.01920160022268672 e n. 01920160037105109, entrambe notificatetramite posta elettronica certificata - sono infondati, sebbene lamotivazione della sentenza impugnata sia sul punto errata e vada correttaai sensi dell’art. 384 comma 4° c.p.c..Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia, giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha ritenuto cheil disconoscimento eseguito dal contribuente fosse sostanzialmente privodi effetti.4.3 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta». L’art. 2719 c.c. stabilisce chele copie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta inNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018;16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025). Ciò si spiega inquanto il disconoscimento non determina automaticamente l’inefficaciaprobatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha glistessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondocod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, ameno che dopo la produzione del documento non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).4.4 Nel caso di specie il disconoscimento – che doveva riguardareesclusivamente la conformità delle copie agli originali, trattandosi didocumenti relativi alla notifica tramite posta elettronica certificata - non èstato correttamente eseguito. Come riconosciuto dalla stessa ricorrenteprincipale, tale disconoscimento era contenuto nell’originario ricorso allaCTP (che è stato trascritto, in parte qua, nel ricorso per cassazione) ed erariferito all’«eventuale documentazione prodotta in copia dal concessionarioquale prova delle asserite notifiche»; dunque lo stesso, compiuto primadella produzione dei documenti da parte dell’Agente della riscossione enon specificato successivamente, è privo di effetti per le ragioni appenaesposte (e non, come erroneamente ritenuto dalla CTR, perché la societànon aveva proposto istanza di verificazione).Inoltre, anche nel verbale di udienza del 19/1/2018 (anch’esso riportatonel ricorso), il ricorrente si è limitato a dichiarare «… si riporta ai propriscritti difensivi…». Deve quindi escludersi che il disconoscimento eseguitocon tali modalità possa ritenersi specifico e idoneo a privare di valoreNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026probatorio le copie degli atti prodotte dall’Agente della riscossione ai finidella prova della notifica delle cartelle di pagamento.Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.5.1 Con il quarto motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente. Inesistenza delle notifiche». In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente,in quanto il messaggio è stato inviato da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 ed inparticolare nel registro IPA.5.2 Il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.Con il ricorso innanzi alla CTP, infatti, era stata genericamente contestatala validità delle notifiche, mentre con l’atto di appello era stata sollevatasolo la questione della validità della notifica tramite posta elettronicacertificata delle cartelle esattoriali, in quanto quelle trasmesse, ad avvisodell’appellante, non erano sottoscritte digitalmente, dovendo il relativodocumento informatico rispettare il formato PAdES o CAdES, e non vi eraelettronica al quale erano stati inviati i messaggi (le parti di tali atti,rilevanti in relazione al motivo in esame, sono trascritte nel ricorso percassazione).Non si faceva menzione della questione della necessità dell’inclusionedell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblici elenchi.5.3 Il motivo è comunque infondato.La notifica della cartella tramite messaggio spedito da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile quanto alle notifiche «oltre che in caso di totaleNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez. U. 14916/2016). Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità. L’unica normache richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchi di cuiall’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguite dagliavvocati, e stabilisce che questi ultimi debbano inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi». Con riguardo alle notifiche compiute dallaP.A. ed in particolare nell’ambito del procedimento di esecuzione medianteruolo, la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testoratione temporis vigente (la norma contiene oggi un rinvio all’art. 60 terd.P.R. 600/1973 che disciplina più compiutamente la notifica tramite postaelettronica certificata, ma comunque non richiede che l’indirizzo delmittente risulti dai pubblici elenchi), stabiliva che «la notifica della cartellaNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi diposta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di considerazioni simili questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo) da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. 15979/2022; Cass. 31160/2022; Cass. 16719/2025).6. Con il quinto motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. «per nullità della sentenza in relazionealla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da indirizzi noninseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche». La nullitàdella sentenza, ad avviso della ricorrente principale, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quarto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) del documento informatico.In ogni caso la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquarto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agente della riscossione hadedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR si sarebbepronunciata d’ufficio nuovamente sul suo difetto di legittimazione passivain relazione ai due avvisi di accertamento, sul quale aveva già statuito ilgiudice di primo grado, senza che sul punto fosse stato proposto appello.Per giustificare il proprio interesse ad impugnare lo stesso ha dedotto che,con tale pronuncia, la CTR ha consentito alla società contribuente diriproporre innanzi a questa Corte le questioni relative ai due avvisi diaccertamento, benché sul difetto di legittimazione passiva si fosse formatoil giudicato già dopo il giudizio di primo grado.Il motivo resta assorbito, in considerazione del rigetto del primo motivo diricorso principale che riguardava la medesima questione.8. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alla cartella n. 01920160002255375, in relazione alla quale vadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; il ricorso principale vainvece rigettato con riguardo alle altre cartelle, mentre resta assorbitol’unico motivo di ricorso incidentale.9. In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota di un quarto, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alla cartella nonindicata nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento formatosi circa l’applicabilità di taledisciplina ai giudizi pendenti; la ricorrente principale, soccombente all’esitoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026del giudizio in relazione agli altri atti, va condannata al pagamento deirimanenti tre quarti, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R.115/2002, non ostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata con riguardo alla cartella sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] infatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025).Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:cartelle diTANIA [OSCURATO:PERSONA] Presidentepagamento –disconoscimentoROBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24716/2021 R.G. proposto da:G.M. [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneMaria Guerra dichiaratisi «ex soci ed amministratori», rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA (sezione distaccata di Brescia) n. 665/2021 depositata il18/02/2021.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La GM Transport di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva, in data15/6/2017, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi da partedell’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Con ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo deduceva di aver quindi richiestol’estratto di ruolo dal quale risultavano i debiti indicati in tre cartelle dipagamento (n. 01920160002255375, n. 01920160022268672 e n.01920160037105109) e due avvisi di accertamento esecutivi (n.T9K02EH02095/2014 e n. T9K02EH01842/2014) ed impugnava pertantol’estratto di ruolo e tutti i predetti atti, affermando di non averne mairicevuto la notifica.Si costituiva l’Agente della riscossione che eccepiva la propria carenza dilegittimazione passiva in relazione ai due avvisi di accertamento edepositava documentazione attestante la regolare notifica degli atti.La CTP dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento erigettava il ricorso con riguardo agli altri atti.2. Proponeva appello la società contribuente, deducendo che lamotivazione della sentenza di primo grado era del tutto insufficiente e cheerroneamente era stata ritenuta la regolarità della notifica degli attiimpugnati.L’Agente della riscossione si costituiva e resisteva all’appello.Con sentenza n. 665/2021, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia rigettava l’appello, rilevando che la motivazione della sentenzaimpugnata era condivisibile e che era stata prodotta la documentazioneche dimostrava la correttezza delle notifiche eseguite; privo di rilievo erainfine il disconoscimento di tali atti compiuto dalla società.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione cheha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La società ha resistito a sua volta al ricorso incidentale con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente principale ha chiesto diessere rimessa in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,della copia autentica della sentenza impugnata e dell’attestazione deldeposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleriadella Corte di cassazione. Il relativo termine scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentrei predetti documenti sono stati depositati il 13/10/2021, unitamente ad undocumento proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelquale si dà atto di un malfunzionamento dei servizi del Processo tributariotelematico - con conseguente inutilizzabilità degli stessi dalle 13,53 del9/10/2021 - ancora perdurante alla data del 12/10/2021.Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per la rimessione in terminidella ricorrente principale ai sensi dell’art. 153 comma 2° c.p.c..2.1 Sempre in via preliminare occorre rilevare che la società ha impugnatogli atti di cui aveva avuto conoscenza con il pignoramento presso terzinotificatole il 15/6/2017, nonché quelli risultanti dall’estratto di ruoloacquisito successivamente alla notifica del pignoramento.Al riguardo, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che «il contribuentepuò impugnare la cartella di pagamento della quale - a causadell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza soloconcessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una letturacostituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilitàNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato- impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilitàdi far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente siacomunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda lapossibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'eserciziodel diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità digarantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga unconcreto problema di reciproca limitazione» (Cass. Sez. U. n.19704/2015).2.2 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».2.3 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivorafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez. U. n. 12459/2024). È noto, del resto, chel’interesse ad agire va valutato al momento della decisione (cfr., ex multis,Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez. U. n. 10553/2017).Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».Con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurre l’interesse adagire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che «l’interesse inquestione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il qualenon è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottataall'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando lasentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità deldeposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione,prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insortodopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice delrinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie, la contribuente non ha indicato, nel termine di cuiall’art. 372 c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti che non sonoindicati nell’atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, allacartella n. 01920160002255375 (trattandosi di questione processuale,questa Corte può esaminare gli atti e i documenti; cfr.  Cass. sez. U n.8077/2012; Cass. n. 896/2014).In relazione a questa, quindi, va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso per difetto di interesse ad agire.Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso principale.3.1 Con il primo motivo, la società ha lamentato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione e falsa applicazione in relazionealla carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 2697 cod. civ..Inesistenza delle notifiche». Ha dedotto, in particolare, che, impugnandol’estratto di ruolo e gli altri atti, aveva correttamente notificato il ricorsoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026all’Agente della riscossione che aveva l’onere di chiamare in causa l’enteimpositore; non avendovi lo stesso provveduto, doveva rispondere delleconseguenze della mancata produzione degli atti idonei a dimostrare laregolare notifica degli avvisi di accertamento ed era dunque errata ladichiarazione della sua carenza di legittimazione passiva con riguardo aidue avvisi di accertamento.3.2 Il motivo – che più correttamente andrebbe riqualificato ai sensidell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di questione processualeche consente l’esame agli atti del processo - è inammissibile, in quanto ladichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente dellariscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, è contenuta nellasentenza di primo grado e non è stata impugnata con l’appello, che sifondava soltanto su due motivi di impugnazione, il primo relativo allaregolarità delle notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata ed ilsecondo avente ad oggetto la motivazione della sentenza di primo grado,ritenuta insufficiente con specifico riguardo al disconoscimento delle copiedelle relazioni di notifica (il contenuto delle parti più significative dell’attodi appello è riportato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, a supporto dell’unico motivo di ricorso incidentale cheriguarda la medesima questione).Né potrebbe ritenersi – come sostenuto dalla società nel propriocontroricorso (pag. 6) - che la sentenza di primo grado sia stataimpugnata, con riguardo alla statuizione sul difetto di legittimazionepassiva dell’Agente della riscossione, attraverso la sola espressione«riproponendo tutte le questioni già sollevate in primo grado ed ivi nonaccolte, e chiedendo la parziale riforma della sentenza e l’annullamento ditutte le cartelle di pagamento suindicate», contenuta, peraltro, nella parteintroduttiva dell’atto di appello, a pagina 1.È pur vero, come sostenuto dalla società, che secondo la giurisprudenza diquesta Corte (cfr. Cass. n. 24641/2018; Cass. n. 30525/2018; Cass. n.Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/202632838/2018), sarebbe sufficiente anche la mera riproposizione delledoglianze poste a fondamento del ricorso in primo grado, incontrapposizione alla sentenza impugnata, ma sempre ove «il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sianoricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così Cass. n.32954/2018). Del resto, la volontà di criticare una statuizione contenutanella sentenza impugnata deve pur emergere, quanto menoimplicitamente, ma comunque in maniera inequivoca, giacché se è veroche l’art. 53 d.lgs. 546/1992 costituisce norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., esso comunque richiede che l’atto di appello contenga«l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivispecifici dell’impugnazione».Orbene, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che lasentenza sia stata impugnata anche con riguardo alla questione dellalegittimazione passiva, sia perché la questione non viene espressamenteriproposta e sia perché il richiamo «a tutte le questioni già sollevate inprimo grado e non accolte» è assolutamente generico e tale da risultareuna clausola di stile, soprattutto se si considera che, nell’atto di appello,non si fa menzione alcuna della questione della legittimazione passiva.Deve dunque escludersi che tale statuizione sia stata investita dall’appello,soprattutto se si considera che l’atto di impugnazione conteneva laspecifica indicazione dei motivi (da pagina 4 a pagina 11), nei quali, però,non si fa alcun riferimento alla questione della legittimazione passiva.Alla luce di tali elementi e dell’atto di appello nel suo complesso, non puòquindi ritenersi “in termini inequivoci” che la statuizione sullalegittimazione passiva sia stata impugnata.Del resto, anche nella sentenza di appello, nel secondo capoverso delparagrafo intitolato “svolgimento del processo”, in cui vengono riportati iNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi di impugnazione, manca ogni riferimento alla questione dellalegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.È dunque evidente che nella sentenza d’appello la CTR non si èpronunciata in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell’Agentedella riscossione in relazione ai due avvisi di accertamento, ma si èlimitata solo a riportare quanto affermato su tale questione nella sentenzadi primo grado per sostenere, a fronte della doglianza relativa alla carenzadi motivazione della decisione di prime cure, che quest’ultima erasufficiente; ed infatti, nella sentenza d’appello, si legge che «la CTPbergamasca che ha emesso la sentenza impugnata ha rilevatocorrettamente la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delleEntrate Riscossione quale agente della sola riscossione dele imposte […]».Si tratta quindi di una mera presa d’atto del contenuto della sentenza diprimo grado e non di una nuova pronuncia sul punto.Pertanto, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.4.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 2702 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. «in relazione al tempestivodisconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni postesui referti di notifica». In particolare, la società ha lamentato che la CTRnon ha tenuto conto del disconoscimento tempestivamente especificamente operato ed inoltre ne ha escluso l’efficacia, sostenendo chenon era stata proposta istanza di verificazione, senza però tener conto delfatto che essa doveva essere proposta dall’Agente della riscossione e che,in mancanza, gli atti disconosciuti non avevano valore probatorio.4.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento operato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.«sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti dinotifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento diNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente lamenta, sostanzialmente,che la CTR non avrebbe preso atto delle conseguenze del disconoscimentoe della mancata istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente - e che riguardanoesclusivamente le cartelle di pagamento rimanenti, n.01920160022268672 e n. 01920160037105109, entrambe notificatetramite posta elettronica certificata - sono infondati, sebbene lamotivazione della sentenza impugnata sia sul punto errata e vada correttaai sensi dell’art. 384 comma 4° c.p.c..Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia, giacché, come sievince anche dalla formulazione del primo motivo, la CTR ha ritenuto cheil disconoscimento eseguito dal contribuente fosse sostanzialmente privodi effetti.4.3 Quanto al merito, va osservato che, in base all’art. 2702 c.c., «lascrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadelle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale lascrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta». L’art. 2719 c.c. stabilisce chele copie «di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loroconformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competenteovvero non è espressamente disconosciuta».Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all’originale siadell’autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previstedall’art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso vaeseguito «nella prima udienza o con la prima risposta successiva allaproduzione».Circa le modalità del disconoscimento della copia all’originale è statoosservato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere laconformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta inNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formulesacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specificocontenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivocogli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che lacopia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciutaconforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la partecomparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale especifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla suaproduzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass.n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).Peraltro, la «contestazione della conformità all'originale di un documentoprodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchéinammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - inmodo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali siassume differisca dall'originale» (Cass. 7775/2014; in senso conformeCass. n. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018;16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025). Ciò si spiega inquanto il disconoscimento non determina automaticamente l’inefficaciaprobatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, «non ha glistessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondocod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta diverificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione dellascrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare laconformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copiafotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»(Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass.n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivodella conformità della copia all’originale, proprio perché, per sua natura,non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, ameno che dopo la produzione del documento non venga ribadito edadeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – delquale pure in passato è stata esclusa l’efficacia (Cass. n. 2290/1996;Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo adimpedire il riconoscimento tacito a condizione che «vi sia certezza delriferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti» (Cass.n. 6890/2021).4.4 Nel caso di specie il disconoscimento – che doveva riguardareesclusivamente la conformità delle copie agli originali, trattandosi didocumenti relativi alla notifica tramite posta elettronica certificata - non èstato correttamente eseguito. Come riconosciuto dalla stessa ricorrenteprincipale, tale disconoscimento era contenuto nell’originario ricorso allaCTP (che è stato trascritto, in parte qua, nel ricorso per cassazione) ed erariferito all’«eventuale documentazione prodotta in copia dal concessionarioquale prova delle asserite notifiche»; dunque lo stesso, compiuto primadella produzione dei documenti da parte dell’Agente della riscossione enon specificato successivamente, è privo di effetti per le ragioni appenaesposte (e non, come erroneamente ritenuto dalla CTR, perché la societànon aveva proposto istanza di verificazione).Inoltre, anche nel verbale di udienza del 19/1/2018 (anch’esso riportatonel ricorso), il ricorrente si è limitato a dichiarare «… si riporta ai propriscritti difensivi…». Deve quindi escludersi che il disconoscimento eseguitocon tali modalità possa ritenersi specifico e idoneo a privare di valoreNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026probatorio le copie degli atti prodotte dall’Agente della riscossione ai finidella prova della notifica delle cartelle di pagamento.Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno rigettati.5.1 Con il quarto motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 3 bis l. 53/1994 «in relazione alle notifiche effettuate via PECdall’Ente. Inesistenza delle notifiche». In particolare, ha rilevato che lanotifica eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe inesistente,in quanto il messaggio è stato inviato da indirizzi di posta elettronica nonindicati nei pubblici elenchi, in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 ed inparticolare nel registro IPA.5.2 Il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova.Con il ricorso innanzi alla CTP, infatti, era stata genericamente contestatala validità delle notifiche, mentre con l’atto di appello era stata sollevatasolo la questione della validità della notifica tramite posta elettronicacertificata delle cartelle esattoriali, in quanto quelle trasmesse, ad avvisodell’appellante, non erano sottoscritte digitalmente, dovendo il relativodocumento informatico rispettare il formato PAdES o CAdES, e non vi eraelettronica al quale erano stati inviati i messaggi (le parti di tali atti,rilevanti in relazione al motivo in esame, sono trascritte nel ricorso percassazione).Non si faceva menzione della questione della necessità dell’inclusionedell’indirizzo di posta elettronica del mittente nei pubblici elenchi.5.3 Il motivo è comunque infondato.La notifica della cartella tramite messaggio spedito da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 terd.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012 deve ritenersi valida.Va esclusa innanzi tutto l’inesistenza invocata dalla ricorrente, giacché lastessa è ravvisabile quanto alle notifiche «oltre che in caso di totaleNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inessere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass.Sez. U. 14916/2016). Tali principi, di carattere generale, enunciati inordine alla notifica degli atti processuali appaiono applicabili anche allenotifiche degli atti dell’esecuzione mediante ruolo.Non può ritenersi neppure che ricorra il vizio della nullità. L’unica normache richiede che l’indirizzo del mittente sia contenuto negli elenchi di cuiall’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l, 221/2012, è l’art. 3 bis l. 53/1994che però riguarda la specifica materia delle notifiche eseguite dagliavvocati, e stabilisce che questi ultimi debbano inviare il messaggio«utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificanterisultante da pubblici elenchi». Con riguardo alle notifiche compiute dallaP.A. ed in particolare nell’ambito del procedimento di esecuzione medianteruolo, la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. 601/1973, nel testoratione temporis vigente (la norma contiene oggi un rinvio all’art. 60 terd.P.R. 600/1973 che disciplina più compiutamente la notifica tramite postaelettronica certificata, ma comunque non richiede che l’indirizzo delmittente risulti dai pubblici elenchi), stabiliva che «la notifica della cartellaNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi diposta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fannorichiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di postaelettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiaratoall'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600».La norma, dunque, così come il d.P.R. 68/2005, al quale fa riferimento,non contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 3 bis l.53/1994.Sulla base di considerazioni simili questa Corte ha rilevato, in tema dinotifica del ricorso per cassazione (ma non vi è motivo per escludere che imedesimi principi possano valere anche per gli atti della riscossionemediante ruolo) da parte di un ente pubblico da un indirizzo di postaelettronica certificata non indicato nei pubblici elenchi, ma comunque dinatura istituzionale e rinvenibile sul suo sito internet e quindi allo stessofacilmente riconducibile, non è nullo ma valido ed efficace (cfr. Cass.SS.UU. 15979/2022; Cass. 31160/2022; Cass. 16719/2025).6. Con il quinto motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. «per nullità della sentenza in relazionealla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da indirizzi noninseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche». La nullitàdella sentenza, ad avviso della ricorrente principale, deriverebbe dallamancata pronuncia in ordine alla questione dell’inesistenza delle predettenotifiche eseguite tramite posta elettronica certificata.Il motivo è infondato, in quanto, come rilevato in ordine al quarto motivo,la questione dell’indirizzo di provenienza non è mai stata sollevata conNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’atto d’appello che riguardava esclusivamente quella, diversa, sul formato(PAdES o CAdES) del documento informatico.In ogni caso la questione è infondata, come evidenziato con riguardo alquarto motivo, e ciò escluderebbe ogni rilevanza anche dell’eventualeomessa pronuncia sulla stessa (Cass. n. 17416/2023; Cass. n.21968/2015; Cass. n. 2313/2010).7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agente della riscossione hadedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR si sarebbepronunciata d’ufficio nuovamente sul suo difetto di legittimazione passivain relazione ai due avvisi di accertamento, sul quale aveva già statuito ilgiudice di primo grado, senza che sul punto fosse stato proposto appello.Per giustificare il proprio interesse ad impugnare lo stesso ha dedotto che,con tale pronuncia, la CTR ha consentito alla società contribuente diriproporre innanzi a questa Corte le questioni relative ai due avvisi diaccertamento, benché sul difetto di legittimazione passiva si fosse formatoil giudicato già dopo il giudizio di primo grado.Il motivo resta assorbito, in considerazione del rigetto del primo motivo diricorso principale che riguardava la medesima questione.8. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio conriguardo alla cartella n. 01920160002255375, in relazione alla quale vadichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso; il ricorso principale vainvece rigettato con riguardo alle altre cartelle, mentre resta assorbitol’unico motivo di ricorso incidentale.9. In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione per la quota di un quarto, in considerazionedell’inammissibilità dell’originario ricorso con riguardo alla cartella nonindicata nell’avviso di iscrizione ipotecaria, per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. 146/2021 e dell’orientamento formatosi circa l’applicabilità di taledisciplina ai giudizi pendenti; la ricorrente principale, soccombente all’esitoNumero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026del giudizio in relazione agli altri atti, va condannata al pagamento deirimanenti tre quarti, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R.115/2002, non ostandovi la circostanza della cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata con riguardo alla cartella sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] infatti affermato che «il raddoppio del contributo unificato contemplatodall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass.30202/2025). P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio lasentenza impugnata in relazione alla cartella n. 01920160002255375 edichiara inammissibile con riguardo alla stessa l’originario ricorso; rigettail ricorso principale per il resto e dichiara assorbito quello incidentale;compensa per la quota di un quarto le spese del primo e del secondogrado di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità e condanna laricorrente principale al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, dei rimanenti tre quarti che liquida (in misura già ridotta diun quarto) in € 6.750 per il giudizio di primo grado, in € 7.200 per ilgiudizio di appello ed in € 4.350 per quello di legittimità, oltre ai tre quartidelle spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAKP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio lasentenza impugnata in relazione alla cartella n. 01920160002255375 edichiara inammissibile con riguardo alla stessa l’originario ricorso; rigettail ricorso principale per il resto e dichiara assorbito quello incidentale;compensa per la quota di un quarto le spese del primo e del secondogrado di giudizio, nonché del presente giudizio di legittimità e condanna laricorrente principale al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, dei rimanenti tre quarti che liquida (in misura già ridotta diun quarto) in € 6.750 per il giudizio di primo grado, in € 7.200 per ilgiudizio di appello ed in € 4.350 per quello di legittimità, oltre ai tre quartidelle spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 24716/2021Numero sezionale 8721/2025Numero di raccolta generale 7353/2026Data pubblicazione 26/03/2026pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK