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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06292/2025

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21902/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorefalzone@avvocatiagri- gento.it)domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Oggetto:avviso di inti- mazione di pagamento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorecucchiara@avvocatia- grigento.it),elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanniPasquale Mosca in Roma, Corso d’Italia , n. 1 0 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 124 / 8 /201 9 , depositata il 9 . 1 .201 9 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. n.124/8/2019, depositata il 9.1.2019 veniva accolto l’appello pro- postodall’agente della riscossione per la Provincia di Agrigento av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Agri- genton. 1 912 / 2 /201

7. Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in liquidazione , avente ad oggetto l’avviso di intimazione di paga- mento, sul presupposto della mancata rituale notifica dell a cartell a dipagamento sottostant e .

Ilgiudice d’appello accertava che l a cartell a era stat a correttamente notificatain data 23/2/2015 a mani dell'impiegato della societ ̀ ad- dettoalla ricezione degli atti ai sensi dell'art 60, comma 1, lett b) bis d.P.R.600/73 e dell'art. 139 cod. proc. civ. ed era stata data comu- nicazionedi tale notifica a mezzo di raccomandata .

Dal momento che la cartell a non era stat a tempestivamente impugnat a e che l’impu- gnazionedell’avviso di intimazione di pagamento non poteva che es- sereutilmente proposta per vizi propri, il giudice riteneva assorbita ognialtra doglianza e accoglieva l’appello.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’agente della riscos- sionecon controricorso .

Considerato che:

1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrentedi inammissibilità del ricorso per cd. difetto di autosuf- ficienza, questione scrutinabile unitamente alla disamina delle sin- gole censure.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett.b ) bis d .

P .

R . 602/73, 2697 c od. c iv. ; si so- stiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata lacartella di pagamento in quanto risulta errato l'indirizzo del desti- natario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.

3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ., non avendo l’agente della riscossione dimostrato di aver assolto l’onere di ese- guire la notificazion e nelle forme previste per la notificazione alle persone giuridiche, essendo stata consegnata a soggetto non legit- timato alla ricezione degli atti, in quanto persona diversa dal legale rappresentante della società.

4. I motivi, di analoga formulazione e largamente sovrapponibili sono inammissibili per carenza di specificit̀ ai sensi dell'art 366 , 1° comma,n. 6 , cod. proc. civ. .

Questa Corte ha ripetutamente affer- mato che, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch̀ alla specifica i ndicazione del luogo in cui ̀ avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fon- datezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit̀ di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass.n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass.n.12288/2016;Cass. n. 23575/ 2015).

Con riferimento alla notifica degli atti ̀ stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione in- tegrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilit̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie,sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod.proc. c iv . non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.

Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili,la va- lidit̀ del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o pro- dotto larelata di notifica , strettamente funzionali alla comprensione del motivo,ń ha specificato la sede dove reperirl a .

5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedott o , in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’error in iudicando com- messo dalla CTR per non essersi ilgiudice di secondo grado pronun- ciatosugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle con- trodeduzioni dell'appello aventi ad oggetto, tra l’altro,l'omessa mo- tivazione dell’avviso di intimazione di pagamento ex art.7 l. 212/2000, l’omessa sottoscrizione dell’attoe la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.

6. Il terzo motivo ̀ infondato .

Vapreliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una do- manda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprez- zabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attivit̀ di esame delgiudice che si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bens̀ una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione ( cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014).

Orbene ̀ evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appellata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicch̀ il motivo erroneamente rubricato come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.va pi ̀ correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all'art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

7. Cì premesso, così individua to il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giu- sto processo dettati dall’art. 111 Cost..

Infatti, nel giudizio di legitti- mità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragione- vole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una let- tura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sen- tenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.,ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., s en- tenzan. 21968 del 28/10/2015) .

7.1. Laricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere con- tenute nell'atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizzaalle pagg. 9 e s s. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cogni- zione della CTRuna serie di questioni inammissibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità dellanotificazione dell a sottes a car- telladi pagamento: violazione dell’art.15 , comma 1 , d.lgs. 546/92 e 92, comma 2 , cod. proc. civ., inconducente perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese; dell’art.96 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata riformata con inevitabile travolgimento anche della statuizione sulla responsabilità aggravata; sulla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, inammissibile perché la no- tifica della cartella di pagamento sottostante è stata ritenuta rituale.

8. Residuano trequestioni, riferibili a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l'omessa motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000, l’inesistenza/nullit̀ dell’atto per mancata sotto- scrizionee la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, sulle quali il giudice effettivamente non si è pronunciato, ritenendo erroneamente che fossero assorbite dalla decisione sulla legittimità della notifi ca dell a cartell a .

Tuttavia, sono manifesta- mente infondate.

8.1. Quanto alla decorrenza degli interessi , alla misura e al tasso, sonotutti elementi determinabili ex lege e compete al debit ore pro- vare che eventualmente il calcolo è errato.

Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione (espressoda Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessiattraverso parametri predeterminati ex lege , un'operazione matematicaconseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte.

Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell’insegna- mento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sen- tenzan. 22281 del 14/07/2022, perché l’atto impugnato in questa sede– l’avviso di intimazione di pagamento - non ha natura di atto impositivoin senso sostanziale e data l’accertata rituale notifica dell a cartellasottostante il contribuente si trovava nelle condizioni di co- noscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base nor- mativae di calcolo relativa agli interessi reclamati.

8.2. Quanto alla motivazione dell’avviso di intimazione di paga- mento, la questione è manifestamente infondata, poiché non viene chiarito dalla ricorrente quale sia il vizio concreto di motivazione dell’atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa.

Èdestituita di fondamento anche nella parte in cui afferma che mo- dalità, termine e organo giurisdizionale cui ricorrere non sarebbero stati indicati dall’atto in modo preciso, alla luce della tempestiva im- pugnazione davanti al giudice tributario con un’efficace difesa.

In- fine, non è controverso il fatto che la cartella sottostante fosse esat- tamente identificata, e non è contestato che questa rispettasse la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quale attoper la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, sia stata pre- disposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., consen- tendo alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa imposi- tiva.

8.3. Manifestamente infondata è anche la terza questione, relativa all’omessa sottoscrizione dell’atto.

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema di riscossione (v. ad es.

Cass. Sez. 5, or- dinanza n. 31605 del 04/12/2019 e giurisprudenza ivi citata), l'o- messa sottoscrizione dell’atto che contiene l’ingiunzione di paga- mento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del si- gillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo ammi- nistrativo titolare del potere di emetterlo, e la censura non deduce neppure la circostanza contraria.

8.4. L’esito della decisione in appello, ove scrutinate le suddette que- stioni, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass.17416/2023).

9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore del l’agente della riscossione in 5.900 e uro per compensi,euro 200,00 per spese borsuali, s pese forfetarie 15%, Iva eCpa.

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21902/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorefalzone@avvocatiagri- gento.it)domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Oggetto:avviso di inti- mazione di pagamento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorecucchiara@avvocatia- grigento.it),elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanniPasquale Mosca in Roma, Corso d’Italia , n. 1 0 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 124 / 8 /201 9 , depositata il 9 . 1 .201 9 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. n.124/8/2019, depositata il 9.1.2019 veniva accolto l’appello pro- postodall’agente della riscossione per la Provincia di Agrigento av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Agri- genton. 1 912 / 2 /201 7. Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in liquidazione , avente ad oggetto l’avviso di intimazione di paga- mento, sul presupposto della mancata rituale notifica dell a cartell a dipagamento sottostant e . Ilgiudice d’appello accertava che l a cartell a era stat a correttamente notificatain data 23/2/2015 a mani dell'impiegato della societ ̀ ad- dettoalla ricezione degli atti ai sensi dell'art 60, comma 1, lett b) bis d.P.R.600/73 e dell'art. 139 cod. proc. civ. ed era stata data comu- nicazionedi tale notifica a mezzo di raccomandata . Dal momento che la cartell a non era stat a tempestivamente impugnat a e che l’impu- gnazionedell’avviso di intimazione di pagamento non poteva che es- sereutilmente proposta per vizi propri, il giudice riteneva assorbita ognialtra doglianza e accoglieva l’appello.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’agente della riscos- sionecon controricorso . Considerato che: 1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrentedi inammissibilità del ricorso per cd. difetto di autosuf- ficienza, questione scrutinabile unitamente alla disamina delle sin- gole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett.b ) bis d . P . R . 602/73, 2697 c od. c iv. ; si so- stiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata lacartella di pagamento in quanto risulta errato l'indirizzo del desti- natario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa. 3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ., non avendo l’agente della riscossione dimostrato di aver assolto l’onere di ese- guire la notificazion e nelle forme previste per la notificazione alle persone giuridiche, essendo stata consegnata a soggetto non legit- timato alla ricezione degli atti, in quanto persona diversa dal legale rappresentante della società. 4. I motivi, di analoga formulazione e largamente sovrapponibili sono inammissibili per carenza di specificit̀ ai sensi dell'art 366 , 1° comma,n. 6 , cod. proc. civ. . Questa Corte ha ripetutamente affer- mato che, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch̀ alla specifica i ndicazione del luogo in cui ̀ avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fon- datezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit̀ di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass.n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass.n.12288/2016;Cass. n. 23575/ 2015). Con riferimento alla notifica degli atti ̀ stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione in- tegrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilit̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie,sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod.proc. c iv . non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili,la va- lidit̀ del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o pro- dotto larelata di notifica , strettamente funzionali alla comprensione del motivo,ń ha specificato la sede dove reperirl a . 5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedott o , in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’error in iudicando com- messo dalla CTR per non essersi ilgiudice di secondo grado pronun- ciatosugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle con- trodeduzioni dell'appello aventi ad oggetto, tra l’altro,l'omessa mo- tivazione dell’avviso di intimazione di pagamento ex art.7 l. 212/2000, l’omessa sottoscrizione dell’attoe la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi. 6. Il terzo motivo ̀ infondato . Vapreliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una do- manda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprez- zabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attivit̀ di esame delgiudice che si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bens̀ una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione ( cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014). Orbene ̀ evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appellata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicch̀ il motivo erroneamente rubricato come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.va pi ̀ correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all'art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 7. Cì premesso, così individua to il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giu- sto processo dettati dall’art. 111 Cost.. Infatti, nel giudizio di legitti- mità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragione- vole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una let- tura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sen- tenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.,ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., s en- tenzan. 21968 del 28/10/2015) . 7.1. Laricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere con- tenute nell'atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizzaalle pagg. 9 e s s. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cogni- zione della CTRuna serie di questioni inammissibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità dellanotificazione dell a sottes a car- telladi pagamento: violazione dell’art.15 , comma 1 , d.lgs. 546/92 e 92, comma 2 , cod. proc. civ., inconducente perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese; dell’art.96 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata riformata con inevitabile travolgimento anche della statuizione sulla responsabilità aggravata; sulla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, inammissibile perché la no- tifica della cartella di pagamento sottostante è stata ritenuta rituale. 8. Residuano trequestioni, riferibili a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l'omessa motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000, l’inesistenza/nullit̀ dell’atto per mancata sotto- scrizionee la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, sulle quali il giudice effettivamente non si è pronunciato, ritenendo erroneamente che fossero assorbite dalla decisione sulla legittimità della notifi ca dell a cartell a . Tuttavia, sono manifesta- mente infondate. 8.1. Quanto alla decorrenza degli interessi , alla misura e al tasso, sonotutti elementi determinabili ex lege e compete al debit ore pro- vare che eventualmente il calcolo è errato. Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione (espressoda Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessiattraverso parametri predeterminati ex lege , un'operazione matematicaconseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte. Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell’insegna- mento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sen- tenzan. 22281 del 14/07/2022, perché l’atto impugnato in questa sede– l’avviso di intimazione di pagamento - non ha natura di atto impositivoin senso sostanziale e data l’accertata rituale notifica dell a cartellasottostante il contribuente si trovava nelle condizioni di co- noscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base nor- mativae di calcolo relativa agli interessi reclamati. 8.2. Quanto alla motivazione dell’avviso di intimazione di paga- mento, la questione è manifestamente infondata, poiché non viene chiarito dalla ricorrente quale sia il vizio concreto di motivazione dell’atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa. Èdestituita di fondamento anche nella parte in cui afferma che mo- dalità, termine e organo giurisdizionale cui ricorrere non sarebbero stati indicati dall’atto in modo preciso, alla luce della tempestiva im- pugnazione davanti al giudice tributario con un’efficace difesa. In- fine, non è controverso il fatto che la cartella sottostante fosse esat- tamente identificata, e non è contestato che questa rispettasse la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quale attoper la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, sia stata pre- disposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., consen- tendo alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa imposi- tiva. 8.3. Manifestamente infondata è anche la terza questione, relativa all’omessa sottoscrizione dell’atto. Per consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema di riscossione (v. ad es. Cass. Sez. 5, or- dinanza n. 31605 del 04/12/2019 e giurisprudenza ivi citata), l'o- messa sottoscrizione dell’atto che contiene l’ingiunzione di paga- mento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del si- gillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo ammi- nistrativo titolare del potere di emetterlo, e la censura non deduce neppure la circostanza contraria. 8.4. L’esito della decisione in appello, ove scrutinate le suddette que- stioni, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass.17416/2023). 9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore del l’agente della riscossione in 5.900 e uro per compensi,euro 200,00 per spese borsuali, s pese forfetarie 15%, Iva eCpa. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co
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