CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
composizione: OggettoICI IMUDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FABBRICATI INAGIBILIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 15040/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15040/2022 R.G., propostoCologna [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (BS), in persona del Sindaco protempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento invirtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14luglio 2022, n. 62, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morotti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inBrescia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].), giusta procura inNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 28 marzo 2022, n. 1194/25/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 29 dicembre 2019 marzo 2022,n. 1194/25/2022, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di due avvisi di accertamento (con il medesimo)n. 15195 del 29 dicembre 2009 da parte del Comune di TorboleCasaglia (BS) per omessa denuncia e insufficiente versamentodell’ICI relativa, rispettivamente, agli anni 2003 e 2004,essendo stata disconosciuta la natura agricola per alcuniterreni del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” e la destinazione rurale peralcuni fabbricati in categorie A/3, A/4 e D/1, dopo la cassazionecon rinvio della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Lombardia – sezione staccata diBrescia il 25 marzo 2014, n. 1563/64/2014, da parte dellasentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il10 aprile 2019, n. 10005, a seguito di riassunzione delprocedimento, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA](BS) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Brescia il 13 giugno 2011, n.101/7/2011, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure - che aveva rigettato, all’esito della riunione perconnessione, i ricorsi originari del contribuente – con laseguente motivazione: «Secondo parte appellante il Comuneavrebbe errato nel sottoporre a tassazione ICI per gli anni 2003e 2004 l’area di natura agricola di cui al foglio 9, mappale 1151,denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, considerandola areafabbricabile quando invece il certificato di destinazioneurbanistica dello stesso Comune la ricomprende tra le areeagricole di salvaguardia (zona E2) e edifici rurali di interessestorico-ambientale (zona E3) sussistendo sull’area ruderi diantica fornace poi definita nella VAS del nuovo PGT come areaboscata. L’Ufficio mette in evidenza che, se è vero quantoasserisce parte contribuente, è altrettanto vero che a mentedelle disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PRG,per tali zone e nel caso di fabbricati dismessi o in stato diabbandono, era ammesso il loro recupero sia per scoporesidenziale che per altre attività, come si evince dai documentiprodotti in atti. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (PRG)invocato dalla contribuente tra le [OSCURATO:PERSONA] diAttuazione, a qualificare l’area in questione come edificabile.Anche il riferimento operato da parte contribuente allaValutazione [OSCURATO:PERSONA] (VAS) del nuovo Piano diGoverno del Territorio (PGT) secondo la quale quella per cui ècausa costituirebbe “area boscata” è una lettura distante dallarealtà. L’area identificata come E3 nel PRG è infatti (pure nelprogetto VAS) quasi per intero “lotto destinato allaedificazione” tanto che alla parte contribuente è data facoltà,approvato il PGT, di edificare sul comparto in discussione unaSuperficie Lorda di Pavimento pari a 8.000 mq, circostanzaanche questa documentata. La capacità edificatoria dell’area inNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026questione era ben nota al contribuente che ha dichiarato periscritto di non avere inoltrato all’UTE richiesta di collabenza alfine di non “annullare la volumetria esistente cherappresentava il valore commerciale del mappale 1151”,circostanza anch’essa documentata in atti. (…) In merito allaeccezione proposta dal contribuente, solo in sede di appello,che il Comune non ha informato il proprietario di un terrenodiventato edificabile in base al PRG, violando la norma invigore, tale eccezione è tardiva e non può essere presa inesame (art. 57 d.lgs. 546/1992) e comunque all’epoca dei fattinon vi era alcuna norma che imponesse tale obbligo. In ordineal presunto giudicato formatosi per l’anno 2002 con sentenzadella CTP di Brescia diventata definitiva (sentenza che haconfermato la natura agricola e non edificabile di detta areaper l’anno 2002, occorre precisare che la pronuncia indiscussione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.36/3/10 del 10/5/10) si èlimitata a stabilire la intervenuta decadenza/prescrizione delComune dal potere di accertare l’ICI per quell’anno, quindinulla a che vedere con il merito della querelle. Circa l’asseritaillegittimità della sentenza della CTP e dell’avviso diaccertamento per l’attribuzione della natura di “areafabbricabile di fatto accertata” ad una area che invece sarebbevincolata alla costruzione di alloggi agrituristici strumentali adcontribuente si lamenta del fatto che il Comune ha accertato -per dieci mesi della annualità 2003 - la omessa dichiarazioneai fini ICI dei terreni di cui al foglio 13, mappale 58, al quale èstato incorporato il mappale 59, asserendo che 89.000 mqsarebbe vincolato alla non edificabilità e comunque a servizioesclusivo della attività agricola del costituendo immobile, inforza di atto notarile. Trattasi di terreno edificabile secondo leNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026disposizioni del PRG del 2000; a partire dal novembre 2001vennero rilasciate dal Comune una serie di concessioni edilizie;a novembre 2003 parte appellante accatastò sedici fabbricatiin categoria A3, A4, C2 e C6. Tutto ciò è sintomatico chesostenere la tesi della non edificabilità cozza con la realesituazione di fatto. Il Comune ha sottoposto a tassazione unaarea fabbricabile sulla quale poi sono stati costruiti fabbricaticertamente non rurali e dalla concessione edilizia del novembre2001 emerge che l’area in discussione era diventata edificabilee potevano essere edificati 2.690 metri cubi. Basta l’adozionedegli strumenti urbanistici per legittimare la imposizione ICI,come già detto e confermato dalla Cassazione con la sopracitata sentenza n.15558/2009».3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (BS) ha resistito concontroricorso.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente hadepositato memoria illustrativa. In tale sede, oltre a ribadire leproprie difese sulla vincolatività dei giudicati invocati con imotivi di ricorso, egli ha richiamato la più recentegiurisprudenza di questa Corte sui fabbricati destinati adagriturismo, in relazione alla classificazione catastale incategorie diverse da A/6 e D/10.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a dodici motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondo grado del «giudicato formatosi, per il medesimotributo, con riferimento all'anno 2002, sulla medesimaquestione di diritto e di fatto, attinente in particolare la naturafabbricabile o meno dell'area denominata "CompartoCommissione tributaria provinciale di Brescia il 10 maggio2010, n. 36/3/2010 («Tale motivo concerne la pretesa dell'ICIsulla l'area denominata "[OSCURATO:PERSONA]", anni 2003 e2004»).A dire del ricorrente: «Nel caso di specie, atteso che gli avvisidi accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 sono statiemessi, per quanto riguarda la ripresa a tassazione dell'ICIsull'area denominata "[OSCURATO:PERSONA]" in ragione della suapresunta natura di area fabbricabile, sulla base dei medesimipresupposti di diritto e di fatto posti a base dell'avviso diaccertamento ICI emesso per l'anno 2002, vista l'assolutaidentità della fattispecie e posto che la decisione della CTP diBrescia, intervenuta sul giudizio relativo all'annualità 2002 epassata in giudicato per mancanza di proposizione dell'appelloda parte del Comune, ha concluso in senso favorevole alcontribuente ritenendo di escludere la natura fabbricabiledell'area e dunque non dovuta l'ICI, deve riconoscersil'efficacia vincolante del giudicato formatosi con riferimentoalla sentenza emessa dalla CTP di Brescia n. 36/3/10 del 10maggio 2010 per l'anno 2002».3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice disecondo grado del giudicato formatosi sulla sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laLombardia – sezione staccata di Brescia il 21 gennaio 2014, n.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202631/63/2014, la quale «ha riconosciuto che le costruzioni per lequali il Comune ha preteso l'ICI sono da considerarsi, ai finifiscali, fabbricati rurali e quindi improduttivi di reddito difabbricati».Secondo il ricorrente: «La natura rurale degli immobili,riconosciuta ai fini dell'imposizione sui redditi, non può chevalere naturalmente anche ai fini dell’imposizione ICI essendoirragionevole che, per uno stesso anno, il medesimo immobilepossa essere considerato rurale ai fini dell'imposizione suiredditi e non rurale ai fini dell'ICI» («Tale motivo concerne lapretesa dell'ICI su n. 16 alloggi agrituristici, identificati confoglio 13, mapp. 58»).4. I predetti motivi – la cui stretta e intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione della pretesa vincolatività dei giudicati esterniinvocati dal contribuente nel presente procedimento – sonoinfondati.4.1 Come è stato condivisibilmente rilevato nella proposta didefinizione anticipata: «Le prime due censure non hannopregio. In primo luogo la sentenza della CTP n. 36/2010 hadichiarato prescritta la pretesa tributaria del Comune, mentrele successive argomentazioni in merito alla natura agricola omeno dei cespiti rappresentano solo argomenti adabundantiam; il secondo giudicato (sentenza CTR n. 311/2014)è intervenut(o) in materia di Irpef, con la conseguenza che nonpuò produrre effetti nell’ambito del rapporto di imposta tra duesoggetti diversi (contribuente e Comune).In ogni caso, occorre evidenziare in relazione all'eccezione digiudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicatoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendie petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioniNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche,v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17;n.20257/15; 21395/17).Nel caso in esame, deve escludersi una preclusione diretta, edanche una efficacia espansiva esterna nel presente giudizio, delgiudicato invocato dalle parti nei precedenti gradi di meritotenuto conto che quello che viene definito "punto comune allecause" si risolve in una questione di diritto che involge l'attivitàinterpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e chenell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli.Ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa,in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinatodalla sentenza della Commissione tributaria né dalle altresentenze dei giudici di merito, nel giudizio attualmentependente: non in relazione alla "interpretazione giuridica" dellanorma tributaria, ove intesa come mera argomentazionegiuridica.È appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativadelle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attivitàesegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamareal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinatodalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispettoa quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principiodello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenzialevincolante") che non trova riconoscimento nell'attualeordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n.23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021,in motiv.). Ne consegue che la interpretazione edindividuazione della norma giuridica poste a fondamento dellaNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudicedell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuareed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e nonsono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamentedalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendoad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione(cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n.19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5,21/10/2013, n. 23723)».4.2 Invero, è pacifico che l'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutividell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente equella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, ancheil petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine,l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto daesaminare per pervenire alla decisione (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 7 giugno 2021, n. 15817; Cass., Sez. 3^, 14dicembre 2024, n. 32545; Cass., Sez. 3^, 6 maggio 2025, n.11887).Senza contare che l’irrevocabilità della statuizione giudizialee non alla classificazione in diritto degli immobili, trovandoapplicazione il principio generale che, in materia tributaria,l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso digiudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma neisoli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anchein relazione alle conseguenze giuridiche (da ultima: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405).Aggiungasi che, nel processo tributario, l'efficacia espansivadel giudicato esterno non ricorre quando i separati giudiziriguardano tributi diversi (come, nella specie, ICI ed IRPEF),Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se lapretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto(Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24416).5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 36,comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «per avere laCTR confermato l’avviso di accertamento con il quale il Comuneha richiesto il pagamento dell’ICI sull'area denominata"[OSCURATO:PERSONA]" (contraddistinta al catasto al foglio 9,mappale 1151) nell'errato presupposto che si tratti di un'areaedificabile».A dire del ricorrente, «il certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal Comune (allegato 5) ha ricompreso l'area de quatra le "aree agricole di salvaguardia" (zona E2), a motivo delfatto che trattasi un'area vincolata a bosco ad uso pubblico,sulla quale insistono i ruderi dell’antica fornace, qualificati"edifici rurali di interesse storico-ambientale" (zona E3). Talearea è stata originariamente definita nel Piano di Governo delTerritorio (ex PRG) quale come "area boscata". Soltanto aseguito dell'adozione del nuovo PGT, intervenuta il 25novembre 2010, è stata attribuita all'area in questione lanatura di area fabbricabile».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Come è stato rilevato in sede di proposta di definizioneanticipata: «Il terzo motivo non può trovare ingresso. La CTRha correttamente motivato la natura edificabile del Comparto.Del resto, in disparte il certificato di destinazione urbanistica,risulta che nel PRG del 1999 l’area in questione era qualificatacome area agricola E2 e zona di interesse storico ambientaleNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026E3, ma le norme di attuazione già depositate nel giudizio dimerito ed allegate al controricorso risulta chiaramente che peri fabbricati dismessi o in stato di abbandono parziale o totale,prevedevano il loro recupero a scopo residenziale che per altreE3 e la riqualificazione dei fabbricati dismessi, oltre allapossibilità in zona E2 è prevista l’edificazione fuori dalle areeindicate negli appositi perimetri per determinate attività».5.3 Invero, al riguardo, la sentenza impugnata ha dato attoche: «Bisogna specificare le ragioni perché il terreno “Comparti58 dovrebbero ritenersi edificabili, per cui i fabbricati asservitialla attività di agriturismo non possono essere consideratifabbricati rurali. Secondo parte appellante il Comune avrebbeerrato nel sottoporre a tassazione ICI per gli anni 2003 e 2004l’area di natura agricola di cui al foglio 9, mappale 1151,denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, considerandola areafabbricabile quando invece il certificato di destinazioneurbanistica dello stesso Comune la ricomprende tra le areeagricole di salvaguardia (zona E2) e edifici rurali di interessestorico-ambientale (zona E3) sussistendo sull’area ruderi diantica fornace poi definita nella VAS del nuovo PGT come areaboscata. L’Ufficio mette in evidenza che, se è vero quantoasserisce parte contribuente, è altrettanto vero che a mentedelle disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PRG,per tali zone e nel caso di fabbricati dismessi o in stato diabbandono, era ammesso il loro recupero sia per scoporesidenziale che per altre attività, come si evince dai documentiprodotti in atti. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (PRG)invocato dalla contribuente tra le [OSCURATO:PERSONA] diAttuazione, a qualificare l’area in questione come edificabile.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anche il riferimento operato da parte contribuente allaValutazione [OSCURATO:PERSONA] (VAS) del nuovo Piano diGoverno del Territorio (PGT) secondo la quale quella per cui ècausa costituirebbe “area boscata” è una lettura distante dallarealtà. L’area identificata come E3 nel PRG è infatti (pure nelprogetto VAS) quasi per intero “lotto destinato allaedificazione” tanto che alla parte contribuente è data facoltà,approvato il PGT, di edificare sul comparto in discussione unaSuperficie Lorda di Pavimento pari a 8.000 mq, circostanzaanche questa documentata. La capacità edificatoria dell’area inquestione era ben nota al contribuente che ha dichiarato periscritto di non avere inoltrato all’UTE richiesta di collabenza alfine di non “annullare la volumetria esistente cherappresentava il valore commerciale del mappale 1151”,circostanza anch’essa documentata in atti». E tanto è più chesufficiente, nella logica del minimum costituzionale, agiustificare il rigetto del motivo di appello.6. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado diconsiderare che lo stesso ente impositore aveva ammesso chel’area in questione sarebbe stata soggetta ad IMU (soltanto)con decorrenza dal 25 novembre 2010, per cui nessuna pretesapoteva essere avanzata per gli anni 2003 e 2004.6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Basta in proposito richiamare le condivisibiliargomentazioni della proposta di definizione anticipata,secondo cui: «Il quarto motivo è infondato. La CTR ha chiaritoche dalle norme di attuazione del PRG vigente all’epoca dellaimposizione risultava la possibilità di recupero degli immobili.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026La circostanza che un successivo Piano del 2010 abbiaconfermato l’edificabilità dell’area risulta del tuttoinconferente, avendo il Collegio d’appello correttamentemotivato in merito alla natura edificatoria dei fondi. D’altraparte, i giudici regionali hanno accertato che l’area indicatacome E3 nel PRG è quasi per intero lotto destinato allaedificazione tanto che alla parte contribuente è stata data lafacoltà di edificare sul comparto in questione una superficielorda pari a 8.000 mq, tant’è che, si legge nella sentenzaimpugnata la stessa contribuente non aveva fatto istanza dicollabenza per non perdere la volumetria esistente cherappresenta il valore commerciale dell’area ».7. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 36,comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato ritenuto dal giudice di secondo grado che gli attiimpositivi avevano correttamente richiesto il pagamentodell’ICI sull’area censita in catasto con la particella 58 del folio13, sul presupposto che si trattasse di area edificabile.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il quintomezzo è inammissibile. La circostanza dedotta secondo laquale la proprietaria si sarebbe impegnata con il Comune amantenere la destinazione del costruendo immobile al serviziodell’attività agricola nonché la sottoscrizione del vincolo didestinazione dell’area in questione non risulta prospettata algiudice d’appello né dalla sentenza emerge che dettacircostanza sia stata discussa. In ogni caso, il vincolo delfabbricato da edificare ad attività agricola non esclude di perNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026sé l’edificabilità dell’area così come la sottoscrizione di unvincolo di destinazione non elide la natura edificabile dell’areaimpressa dal PRG».7.3 Il ricorrente ha replicato in memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ. di aver contestato nel ricorso per riassunzione (dopola cassazione con rinvio della prima sentenza di appello) «laillegittimità degli avvisi di accertamento per erroneaad un’area che invece è vincolata alla costruzione di alloggiagrituristici strumentali ad attività agricola».7.4 Ciò non di meno, il giudice del rinvio ha accertato in puntodi fatto che: «Trattasi di terreno edificabile secondo ledisposizioni del PRG del 2000; a partire dal novembre 2001vennero rilasciate dal Comune una serie di concessioni edilizie;a novembre 2003 parte appellante accatastò sedici fabbricatiin categoria A3, A4, C2 e C6. Tutto ciò è sintomatico chesostenere la tesi della non edificabilità cozza con la realesituazione di fatto». Per cui, si tratta di valutazioneinsindacabile dal giudice di legittimità.8. Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4),cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre1992 n. 546, in connessione con l'art. 111, sesto comma,Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado ilmotivo di appello circa il mancato riconoscimento della ruralità(con la conseguente esenzione da ICI) ai fabbricati destinatiall’attività agrituristica.8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo la condivisibile motivazione della proposta didefinizione anticipata: «La sesta censura, da esaminarsiNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026preliminarmente, è infondata, avendo il giudice d’appellomotivato l’esclusione della natura agricola del compartofornaci ; la mancanza di motivazione, quale causa di nullitàper mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, siconfigura “nei soli casi di radicale carenza di essa, ovvero delsuo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la“ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra diloro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse odobiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi viziemergano dal provvedimento in sé, restando esclusa lariconducibilità in detta previsione di una verifica sullasufficienza e razionalità della motivazione medesima inraffronto con le risultanze probatorie( Cass. n. 27790/2021).Rimangono quindi estranee al vizio di legittimità “riformato”,tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione quantola censura che, anteriormente alla modifica della normaprocessuale, veicolava “il vizio di “insufficienza” dellosvolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato alGiudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorioesaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che ilcomplesso circostanziale avrebbe consentito di desumere,pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “reslitigiosa”, ovvero – di non avere considerato elementicostituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli,a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia –erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbiola efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa)fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei adevidenziare eventuali lacune o salti logici dello stessoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteriinduttivo-deduttivo della logica formale.La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdottadall’art. 54 co. 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83,convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134(recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che hasostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ha infattilimitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o inunico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuoridell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimitàrimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “innegativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità; nello specifico, il prospettatovizio di insufficienza motivazionale non appare attagliarsi allamotivazione che innerva l’impugnata sentenza, avendo laCorte distrettuale congruamente dato conto del proprioconvincimento in ordine alla natura non agricola delcomparto».8.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20265 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).8.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, dal momento che vi è congrua motivazione, al di làdella fondatezza o meno in punto di diritto, sul disconoscimentodella ruralità per i fabbricati in questione, essendo statoargomentato dalla sentenza impugnata che: «Trattasi diterreno edificabile secondo le disposizioni del PRG del 2000; apartire dal novembre 2001 vennero rilasciate dal Comune unaserie di concessioni edilizie; a novembre 2003 parte appellanteaccatastò sedici fabbricati in categoria A3, A4, C2 e C6. Tuttociò è sintomatico che sostenere la tesi della non edificabilitàcozza con la reale situazione di fatto. Il Comune ha sottopostoa tassazione una area fabbricabile sulla quale poi sono staticostruiti fabbricati certamente non rurali e dalla concessioneedilizia del novembre 2001 emerge che l’area in discussioneera diventata edificabile e potevano essere edificati 2.690metri cubi». E tanto basta a soddisfare il parametro delminimum costituzionale.9. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, 2e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in connessione conl'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nonché dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., «per avere i giudici di appello ritenuto legittimol'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto ilpagamento dell'ICI sui fabbricati asserviti all'attività diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026agriturismo, nell'errato presupposto che si tratti di fabbricatinon aventi il requisito della ruralità».9.1 Il predetto motivo è infondato.9.2 Come si è visto nell’esame del precedente motivo, il giudicedel gravame ha escluso la ruralità in base alla classificazionecatastale dei fabbricati in categorie diverse da A/6 e D/10.9.3 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il settimomotivo è privo di pregio. Gli immobili sono iscritti in Catasto incat. A/3, A/4 e D/1. Le stesse ordinanze di questa Corte citatedalla ricorrente confermano la statuizione dei giudici di appello.Ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettivaclassificazione catastale del cespite come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 oD/10), con il conseguente onere di impugnazione del diversoclassamento da parte di chi richieda il riconoscimento delrequisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinarela variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, lamera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7,comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle normesuccessive, se il relativo procedimento non si sia concluso conla relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineatodalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n.115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioniregolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escluderel’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto dellamera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n.26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez.5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 6 24 agosto 2021, n.23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez.5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022,n. 10894).Giova ribadire (in proposito Cass. Sez. 5, n. 22674/2024, Rv.672272 – 01) che la stessa conclusione deve essere riaffermataalla luce dell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente lafacoltà di presentazione di domanda autocertificata divariazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralitàA/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass.,n. 7930/2016 cit.; Cass., Sez. 5, n. 21094/2019), il cheesclude l’applicazione dell’ICI dall’annualità annualità 2006,ma non anche per le annualità di imposta 2003 e 2004 oggettodel presente giudizio».9.4 Di contro, il contribuente ha dedotto in ricorso che: «Sinoall'emanazione dell'art. 9 del DL 30 dicembre 1993 n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133 (provvedimento che, al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, ha previstol'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, purmantenendo tale qualificazione), non essendo previstal'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, se nefaceva discendere la non (autonoma) assoggettabilità ad ICI ditali immobili; l'imposizione ICI avveniva quindi esclusivamentesui terreni agricoli cui i fabbricati rurali erano asserviti.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con l’entrata in vigore dell’art. 9 cit. l'assoggettabilità o menodi un fabbricato all'ICI, invece, si basa necessariamente sullaverifica della presenza del requisito della ruralità comeindividuato dall'art. 9 del D.L 30 dicembre 1993, n. 557.(…) Per quanto riguarda invece gli altri locali, anch'essi oggettodi contestazione, di cui al Fg.13, Mappale 58 - sub 5 C/2, sub11 C/6 e sub 19 C/6, è evidente la loro funzione strumentaleall'attività agricola, trattandosi rispettivamente di localedeposito e scuderie».A suo dire, l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, con valore di norma di interpretazione autenticadell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, «ha posto rilievo, ai fini del riconoscimento della ruralitàdi un fabbricato, ai requisiti normativamente individuati daicomm(i) 3 e 3-bis dell'art. 9 del DL n. 557/1993, arrivando adaffermare l'irrilevanza dell'inquadramento catastale delfabbricato».Dunque: «L'art. 23, comma 1-bis del DL n. 207/2008 è statoabrogato dall'articolo 13, comma 14, del DL n. 201/2011 adecorrere dal l gennaio 2012 (l'abrogazione è intervenuta aragione del fatto che a far data dal 2012 le costruzioni ruralisono state soggette ad IMU). Tutto ciò conferma che la normadi interpretazione autentica di cui sopra ha esplicato efficaciaretroattiva ed ha trovato applicazione fino alla data del 31dicembre 2011». Per cui: «Anteriormente al 2011 per ifabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all'attività agricola(agriturismo), era sufficiente un classamento in base alleregole ordinarie in una delle categorie catastali previste dalquadro generale (A/2, A/3, A/4) senza obbligo specifico diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026classamento in D/10 o A/6, ma facendo riferimento ai solirequisiti di ruralità ai sensi dell'art.9 del D.L. 577/93».Da qui la conclusione che: «Per quanto sopra riferito, si ritieneche al tempo di cui qui si controverte, l'esclusione dall'impostaICI delle unità immobiliari era legata ai requisiti soggettivi eoggettivi riconducibili all'imprenditore agricolo ed alla suaIl ricorrente, in ogni caso, viste anche le incertezzeinterpretative esistenti in materia, coerentemente con gliinterventi normativi nelle more intervenuti, previsti dall'art. 7,comma 2 bis del DL 13 maggio 2011 n. 70, ritenendo sussisterein capo ai fabbricati qui in questione i requisiti di ruralità di cuiall'art. 9 del DL 557/1993, ha comunque presentato domandadi variazione catastale con Prot. 476194 del 29.09.2011, aisensi dell'art. 7 del DL n. 70/2011 cit., richiedendol'attribuzione della categoria A/6, per gli immobili rurali ad usoabitativo, e della categoria D/10, per gli immobili strumentaliall'attività agricola (agriturismo), in sostituzione delle categorieA/3 e A/4 autocertificandone il possesso dei requisiti di ruralitàper gli anni precedenti, fino al quinquennio precedente allapresentazione».9.5 Nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,il ricorrente ha altresì richiamato a sostegno del proprio asserto«l’orientamento di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione inmateria di tassazione ICI sui fabbricati abitativi utilizzatidall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’attività diagriturismo», con particolare riferimento agli arresti tematicidell’anno 2022 (Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2022, n.27198), dell’anno 2024 (Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n.22674) e dell’anno 2025 (Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5458).Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20269.6 Lo scrutinio della censura impone un sintetico (maesaustivo) riepilogo dell’evoluzione subita dal sistemanormativo in ordine al regime dell’ICI per i fabbricati rurali.9.7 Con l’originaria istituzione del tributo (a partire dall’anno1993), l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,prevedeva che: «Presupposto dell'imposta è il possesso difabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nelterritorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresiquelli strumentali o alla cui produzione o scambio è direttal'attività dell'impresa». L’art. 2, comma 1, lett. a), precisava,altresì, che: «a) per fabbricato si intende l'unità immobiliareiscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupatadalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; ilfabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partiredalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, seantecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato».Come è stato rilevato dal ricorrente: «Sino all'emanazionedell'art. 9 del DL 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133(provvedimento che, al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, ha previstol'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, purmantenendo tale qualificazione), non essendo previstal'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, se nefaceva discendere la non (autonoma) assoggettabilità ad ICI ditali immobili; l'imposizione ICI avveniva quindi esclusivamentesui terreni agricoli cui i fabbricati rurali erano asserviti».Tale impostazione era stata condivisa da questa Corte, la qualeaveva sancito che, in tema di ICI, dall’1 gennaio 1993, data dientrata in vigore dell’imposta (art. 50 del d.lgs. 30 novembreNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20261992, n. 504), e sino al 30 dicembre 1993, data di entrata invigore delle modifiche normative introdotte nella disciplinacatastale dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati rurali (qualifica all'epoca attribuita anche infunzione della loro appartenenza allo stesso proprietario delterreno agricolo cui erano asserviti) non erano iscritti nelcatasto edilizio urbano, a norma dell'art. 4 del r.d.l. 13 aprile1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 1dicembre 1949, n. 1142, e quindi non erano autonomamentesoggetti al tributo. Successivamente, i medesimi fabbricati, purmantenendo la qualificazione di rurali, devono essere iscrittinel catasto edilizio urbano, ridenominato “catasto deifabbricati”, e l'iscrizione non comporta di per sé l'autonomoassoggettamento all'imposta, essendo questa ancoraricompresa in quella che grava sui terreni agricoli a cui gliimmobili sono strumentali (art. 5, comma 7, del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504). Per il riconoscimento della ruralità aifini fiscali, i fabbricati, nel vigore delle nuove disposizioni,devono rispondere alle condizioni soggettive ed oggettivedelineate dall'art. 9, commi 3 e 4, del citato d.l. 30 dicembre1993, n. 557, ivi compresa quella della identità soggettiva trail possessore del fabbricato, da un lato, e il titolare del dirittodi proprietà o di altro diritto reale sul terreno, oppure ilconduttore del terreno medesimo, dall'altro (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2005, n. 1330; Cass., Sez. 5^, 1aprile 2005, n. 6884; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2005, n.18853; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2008, nn. 23571, 23572 e23573; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15513; Cass., Sez.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20265^, 14 luglio 2010, n. 16527; Cass., Sez. 6^-5, 22 novembre2021, n. 35855).In buona sostanza (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 1aprile 2005, n. 6884), coordinando le due norme, emerge cheil legislatore ha voluto escludere l'assoggettamento all'impostadi quelle costruzioni rurali che venivano iscritte nel catastoterreni in quanto non produttive di reddito autonomo distintoda quello del fondo cui inerivano. Così disponendo, il legislatoresi è mantenuto nel solco di una tradizione assai risalente, datoche già la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, istitutivadell'imposta sui fabbricati, ne aveva escluso le costruzionirurali a condizione che fossero asservite ad un terreno,appartenessero al proprietario di quest'ultimo e fosserodestinate ad abitazione dei coltivatori od a ricovero deglianimali od alla conservazione e prima manipolazione deiprodotti agricoli.La legislazione successiva si è mossa sulla stessa linea,ampliando le possibili destinazioni dei fabbricati rurali ericonoscendo che gli stessi potevano appartenere non soltantoal proprietario, ma anche all'affittuario del terreno. Così, l’art.39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha recepito i predettisviluppi, ribadendo che non si consideravano produttive direddito di fabbricati le costruzioni rurali e le loro pertinenzeappartenenti al proprietario od all'affittuario del terreno edestinate ad abitazione delle persone addette alla coltivazioneod alla vigilanza dei fondi e dei lavoratori (lett. a), al ricoverodegli animali (lett. b), alla custodia delle macchine, deglialla protezione delle piante od alla conservazione,manipolazione e trasformazione dei prodotti (lett. d).Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nell’intento di scoraggiare il dilagante fenomeno di spacciareper rurali delle costruzioni che tali non erano, l’art. 1, comma5, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto che: «Lecostruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzionidestinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte alcatasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991».La portata innovativa di tale disposizione è stata, poi, limitatadall’art. 70, comma 4, della legge 30 novembre 1991, n. 413,modificandone il testo nel senso che: «Le costruzioni o porzionidi costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terrenicome rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindiad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devonoessere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre1993». Tale termine è stato, poi, prorogato al 31 dicembre1995 dall’art. 9, comma 8, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.9.8 La materia è stata profondamente incisa dal legislatore adistanza di circa un biennio.Difatti, premesso che: «1. Al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero dellefinanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni difabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo talequalificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà laNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026denominazione di "catasto dei fabbricati» (comma 1), l’art. 9del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha stabilito(commi 3 e 4) che: «3. Ai fini del riconoscimento della ruralitàdegli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni difabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare deldiritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovverodetenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto chead altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiaratoasservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dallecertificazioni anagrafiche;b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o perfunzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui allalettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendentiesercitanti attività agricole nella azienda a tempoindeterminato o a tempo determinato per un numero annuo digiornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto dellanormativa in materia di collocamento;c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deveavere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati edessere censito al catasto terreni con attribuzione di redditoagrario. Qualora sul terreno siano praticate colturespecializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limiteviene ridotto a 3.000 metri quadrati;d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggettoche conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suoreddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che nonpresentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto si presume pari al limite massimo di cui all’articoloNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202634, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633;e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristichedelle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato inpubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del 27 agosto 1969,non possono comunque essere riconosciuti rurali.4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considerarurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cuil'immobile è stato dichiarato asservito, purché entrambirisultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti».9.9 Tuttavia, tale disciplina, tacitamente abrogativa dell'art. 39del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è risultata troppolimitativa, per cui se ne è ben presto invocata la riformaprincipalmente per ciò che riguardava i fabbricati non impiegaticome abitazioni.Dando ascolto a tali richieste, con l’art. 3, comma 156, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, il Parlamento ha delegato ilGoverno ad emanare a tal fine uno o più regolamenti per «larevisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati ruraliprevisti dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deveessere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa conparticolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che sideve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili adestinazione speciale per il classamento dei fabbricatistrumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivitàagrituristica»Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026In esecuzione di tale delega:- l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, haprevisto che: «3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari giàcensite al catasto edilizio urbano non sono oggetto divariazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensidell'articolo 2. 4. Le costruzioni rurali costituenti unitàimmobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengonocensite autonomamente mediante l'attribuzione diclassamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti inciascuna zona censuaria. 5. Le costruzioni strumentaliall'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni,comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengonocensite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioniproduttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui lecaratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da nonconsentire, senza radicali trasformazioni, una destinazionediversa da quella per la quale furono originariamentecostruite»;- l’art. 2 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, ha modificato l’art.9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e,distinguendo a seconda che i fabbricati venissero utilizzati omeno come abitazioni, ha stabilito che la previgente normativacontinuava ad essere applicabile soltanto per i primi, dato cheper i secondi doveva riconoscersi carattere rurale a tutte lecostruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero destinateall'agriturismo od alla protezione delle piante, allaconservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia dellemacchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione; in particolare, il comma 3 del citato art. 9 è statoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026così novellato (anche con l’addizione di un comma 3-bis): «3.Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effettifiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad ediliziaabitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare deldiritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovverodall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altrotitolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiariconviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagraficheo da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti aseguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritticome tali ai fini previdenziali;b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione daisoggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo,ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda atempo indeterminato o a tempo determinato per un numeroannuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nelrispetto 3 della normativa in materia di collocamento ovverodalle persone addette all'attività di alpeggio in zone dimontagna;c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficienon inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito alcatasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sulterreno siano praticate colture specializzate in serra o lafunghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno èubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1,comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limiteviene ridotto a 3.000 metri quadrati;d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggettoche conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suoreddito complessivo, determinato senza far confluire in esso iNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svoltain agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune consideratomontano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume diaffari derivante da attività agricole del soggetto che conduce ilfondo deve risultare superiore ad un quarto del suo redditocomplessivo, determinato secondo la disposizione del periodoprecedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentanola dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limitemassimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristichedelle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato inpubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del 27 agosto 1969,non possono comunque essere riconosciuti rurali.3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale allecostruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzionistrumentali all'attività agricola destinate alla protezione dellepiante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodiadelle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo».9.10 Ulteriore innovazione in subiecta materia è stataintrodotta dall’art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, a tenore del quale: «Ai sensi e per gli effettidell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non siconsiderano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte oiscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisitidi ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».Disposizione, quest'ultima, di chiara natura interpretativa,avendo con essa il legislatore inteso porre fine a dubbiapplicativi e contrasti giurisprudenziali sulla nonassoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà dellecooperative esercenti attività agricole (si vedano: Cass., Sez.5^, 21 gennaio 2005, n. 1330; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2008,n. 20953; in senso contrario: Cass., Sez. 5^, 27 settembre2005, n. 18853; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2007, n. 16701); atal fine specificando che non si considerano fabbricati le unitàimmobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, perle quali ricorrano i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30dicembre 1993, n. 557 (Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, n.27088).Tanto è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, lequali hanno affermato che la norma in questione, mediante ilrichiamo all’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,è dichiarata espressamente disposizione di interpretazioneautentica, ed è quindi applicabile retroattivamente; si tratta, inogni caso, di una norma che ha effettivamente carattereinterpretativo, intervenendo su una materia oggetto didifferenziati orientamenti esegetici, sia in giurisprudenza chein dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze,che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmandouna lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè unNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità enormativa ICI, definendo il senso della disposizionefondamentale in materia circa il concetto di “fabbricato” il cuipossesso è presupposto dell'imposizione (Cass., Sez. Un., 21agosto 2009, n. 18565).9.11 Alla luce di tali modifiche, quantunque in dissonanza dalledirettive successivamente impartite dall’Agenzia del Territorio(in particolare, vedasi la nota resa il 26 febbraio 2010, prot. n.10933, che è stata menzionata e citata dal ricorrente, nel sensoche «i requisiti necessari e sufficienti per riconoscimento delcarattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quantoprevisto all'art. 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastalecategoria D/10, l'eventuale successiva perdita dei suddettirequisiti implicа l'obbligo di dichiarazione di variazione alcompetente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e laconseguente attribuzione di una diversa categoria catastale»),le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 agosto2009, nn. 18565 e n. 18570) hanno ritenuto che, in tema diICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricaticome “rurale”, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 oD/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza deirequisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1,lett. a), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, comeinterpretato dall'art. 23, comma 1-bis, del 30 dicembre 2008,n. 207, quale aggiunto in sede di conversione dalla legge 27febbraio 2009, n. 14. Per cui, qualora l'immobile sia iscritto inuna diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto diclassamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimoassoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovràimpugnare autonomamente l'attribuzione della categoriacatastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamentepretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta(vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2010, n. 7102;Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2010, n. 8845; Cass., Sez. 5^, 30settembre 2011, n. 20001; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2012,n. 19872; Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass.,Sez. 5^, 12 agosto 2015, n. 16737; Cass., Sez. 5^, 20 aprile2016, n. 7931; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12291;Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., Sez. 5^,21 giugno 2019, n. 16712; Cass., Sez. 6^-5, 30 gennaio 2020,n. 2049; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2021, n. 26425;Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib.,10 aprile 2024, n. 9665; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18855).Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultimadisposizione, le Sezioni Unite hanno tratto argomento peraffermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentirela necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazionecatastale, l'abbia ulteriormente confortata e resaimprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricatostrumentale all'imposizione di un tributo che trova il suopresupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato oaccatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 deld.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante, non giàl'esenzione dalla classificazione in categoria catastale diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di taliunità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativamedesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n.18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n.5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez.5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass.,Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile2022, n. 10894).Per cui, riaffermando la «decisività della classificazionecatastale come elemento determinante per escludere, oaffermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le SezioniUnite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di naturainterpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità delfabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini dellarelativa classificazione catastale, ma ricollega a questaconseguita classificazione l'esclusione del fabbricato(catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozionedi fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto2009, n. 18565). Affermazione, quest'ultima, certamentevalida anche nell'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 9 deld.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 novembre 1994, n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12aprile 2019, n. 10283).9.12 Da ultimo, l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralitàdegli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabileentro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territoriouna domanda di variazione della categoria catastale perNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026l'attribuzione delle categoria “A/6” e “D/10”, a seconda delladestinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla basedi un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobiledei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre1994, n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29novembre 2007, n. 222, «in via continuativa a decorrere dalquinto anno antecedente a quello di presentazione delladomanda».Come è stato espressamente riconosciuto dalla circolareemanata dall’Agenzia del Territorio il 22 settembre 2011, n. 6:«La norma recepisce, sostanzialmente, l’orientamento dellaCorte di Cassazione secondo cui i benefici fiscali connessi allaruralità degli immobili sono subordinati all’attribuzione dellecategorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, aduso abitativo ovvero strumentali all’attività agricola (cfr. Cass.,SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009)» (par. 1).In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui alpredetto d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero«gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisitodella ruralità fermo restando il classamento originario degliimmobili ad uso abitativo».Ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Aifabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricatistrumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito ilclassamento, in base alle regole ordinarie, in una dellecategorie catastali previste nel quadro generale diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto dellasussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati ruralidi cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoriaD/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivitàagricole), è apposta una specifica annotazione. Per ilriconoscimento del requisito di ruralità, si applicano ledisposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133».Da ultimo, l'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14-bis,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deveintendersi nel senso che le domande di variazione catastalepresentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimentodell'annotazione negli atti catastali, producono gli effettiprevisti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decretolegge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, adecorrere dal quinto anno antecedente a quello dipresentazione della domanda».Si tratta, infatti, di disposizioni che disciplinano le modalità (divariazione-annotazione) attraverso le quali è possibilepervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, ancheretroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sullabase di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragiond'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosseNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamentestrumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loroclassificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n.29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez.5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023,n. 28851; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22674; Cass.,Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5458).Pertanto, le richiamate disposizioni rafforzano l'orientamentoesegetico già adottato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21agosto 2009, n. 18565), in quanto disciplinano le modalità (divariazione-annotazione) attraverso le quali è possibilepervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, ancheretroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sullabase di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragiond'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fossedipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamentestrumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loroclassificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 12 aprile2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386;Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. Trib.,25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2919;Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 726).Ciò posto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può innessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel qualesono comprese tanto la data di entrata in vigore del d.l. 13maggio 2011, n. 70, quanto la data di entrata in vigore dellalegge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del d.l. 6Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2011, n. 201), il quinquennio coperto dall'efficaciaretroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazioneconseguente alla presentazione di detta domanda è costituitodagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5^, 25novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5^, 6 luglio2016, n. 13763; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, nn. 16178,16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 30815; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, nn. 16711,16714 e 16715; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10009;Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2864).Ne consegue che si deve escludere l’efficacia retroattiva delloius superveniens per le domande presentate dopo il 30settembre 2012 (termine ultimo per la domanda diannotazione) (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2017, n. 12663;Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez.5^, 23 luglio 2019, n. 19814; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022,n. 10009; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez.Trib., 18 maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio2024, n. 2864).A maggior ragione, poi, se si tratta di un’ordinaria “domandadi variazione” ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 19 aprile1994, n. 701 (nell’ambito di procedura DOCFA), la quale nonha mai efficacia retroattiva, a meno che la rettifica catastalenon sia stata originata dall’esigenza di emendare un erroreimputabile all’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., Sez. 5^, 5febbraio 2019, n. 3273; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16679; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31556; Cass.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., Sez. Trib., 12settembre 2024, n. 24542; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5454).9.13 Come è stato chiarito anche dalla circolare emanatadall’Agenzia del Territorio il 7 agosto 2012, n. 2, « ai sensi eper gli effetti delle nuove disposizioni richiamate in premessa,la sussistenza dei requisiti di ruralità è indicata negli atticatastali attraverso la suddetta annotazione,indipendentemente dalla categoria attribuita», « peraltro, (…)in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, lettera e), deldecreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, permanela preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per ifabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliariappartenenti alle categorie A/1 e A/8», né «la qualificazione“rurale” (…) può essere riconosciuta per le abitazioni che hannole caratteristiche “di lusso” previste dal decreto 2 agosto 1969del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA]» (par. 1).Ancora: «Alla luce di quanto sopra esposto, gli immobili per iquali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al CEU eoggetto della domanda di cui all’art. 13, comma 14-bis, deldecreto- legge n. 201 del 2011, siano essi a destinazioneabitativa o strumentale all’attività agricola, mantengono lacategoria attribuita e gli altri dati di classamento. Ai fini fiscali,per i fabbricati rurali non è quindi più necessaria l’attribuzionedella categoria A/6 e D/10 per gli immobili, rispettivamente,abitativi e strumentali, così come in precedenza previstodall’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto-leggen. 70 del 2011, in quanto l’apposizione dell’annotazioneprevista dall’articolo 1, comma 2, del “Decreto” ha lo stessoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026effetto dell’assegnazione delle suddette categorie disciplinatedalla norma abrogata» (par. 1).Da qui la conclusione che: « In particolare, se è stato propostoil classamento in categoria A/6 è necessario, in sede di verifica,appropriata in base alle caratteristiche oggettive del fabbricatoe apporre, laddove ne sussistano i presupposti, lacorrispondente annotazione riguardante il carattere di ruralità.Analoghe considerazioni possono essere svolte per le unitàimmobiliari strumentali all’attività agricola, non censibili nellacategoria speciale D/10, ma inquadrabili in uno dei gruppi dellecategorie ordinarie e per questo censibili in tali categorie (C/2,C/6, etc.)» (par. 1).Viceversa, per i fabbricati non iscritti in catasto, si deveconfermare l’orientamento di questa Corte, secondo cuil'esenzione da ICI è condizionata all'accertamentopositivamente concluso della sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, esuccessive modificazioni, che può essere immediatamentecondotto dal giudice tributario investito dalla domanda dirimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere didare prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., Sez.Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016,n. 7930; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez.5^, 6 novembre 2019, nn. 28556 e 28557; Cass., Sez. Trib.,18 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 25 settembre2024, n. 25595; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18855).9.14 Dunque, la stessa conclusione è stata riaffermata alla lucedell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011, n. 70,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente lafacoltà di presentazione di domanda autocertificata divariazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralitàA/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass.,Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto2019, n. 21094; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28851;Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2024, n. 25595; Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2025, n. 18855).Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, aifini del trattamento esonerativo rileva l'oggettivaclassificazione catastale del cespite come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 oD/10), con il conseguente onere di impugnazione del diversoclassamento da parte di chi richieda il riconoscimento delrequisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinarela variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, lamera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7,comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle normesuccessive, se il relativo procedimento non si sia concluso conla relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineatodalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n.115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioniregolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escluderel’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto dellamera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202626617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez.5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n.23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez.5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022,n. 10894).Va, dunque, ribadito che il requisito della classificazione nellecategorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini delconseguimento del beneficio fiscale, salva la derogatransitoriamente consentita dalla tempestività dell’annotazionecatastale (cioè, fino al 30 settembre 2012) in caso diclassificazione diversa dalla categoria D/10.9.15 Ora, incontestato in punto di fatto che i fabbricati inquestione sono classificati in categorie A/3, A/4, C/2, C/6 e D/1e che la domanda di variazione catastale (ai finidell’annotazione di ruralità) è stata presentata il 29 settembre2011, il riconoscimento della ruralità è irrimediabilmenteprecluso per la mancata classificazione in categorie A/6 e D/10,non essendo coperti gli anni 2003 e 2004 dalla retroattivitàquinquennale della variazione catastale. Il che rende superfluoed ultroneo lo scrutinio della connessa questione se dalladestinazione all’agriturismo possa o meno derivare il caratteredi strumentalità all'attività agricola che giustifichi ilriconoscimento della ruralità.10. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione dell’art. 5,comma 2, del d.lgs., 30 novembre 1992, n. 504, nonchédell'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo gradoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026che l’ente impositore aveva liquidato l’ICI sulla base di unarendita mai comunicata in precedenza al contribuente.10.1 Il predetto motivo è inammissibile.10.2 Con riguardo a tale censura, si può confermare lavalutazione espressa nella proposta di definizione anticipata,secondo cui: « L’ottavo motivo è inammissibile, non risultandola questione sottoposta alla CTR. In ogni caso, non risulta dallasentenza impugnata che sia stata variata la rendita ma soloapplicato l’ICI in relazione alla categoria catastale attribuita aicespiti».11. Con il nono motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità degliavvisi di accertamento per mancata esclusione e/o riduzionedell'ICI per inagibilità e fatiscenza del fabbricato censito incatasto con la particella 286 sub. 7 del folio 13.11.1 Il predetto motivo è fondato.11.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il nonomotivo di ricorso è infondato, atteso che non risulta che laricorrente abbia presentato dichiarazione per avvalersi dellariduzione dell’imposta per l’inagibilità degli immobili (fl 13,mappale 286, sub 7). Il motivo risulta peraltro inammissibilenon avendo la parte trascritto il contenuto della comunicazioneal Comune e neppure allegato la lettera che avrebbe inoltratoall’ente locale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Senza dimenticare che non èsufficiente una comunicazione al Comune, dovendo questaessere accompagnata da idonea documentazione attestante lostato di degrado del cespite ovvero da dichiarazione sostitutivaai sensi della legge 18/1968. In questo senso, la perizia delNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20262010, successiva alle annualità di imposta sub iudice, risultadel tutto inidonea ai fini della invocata riduzione di imposta».11.3 In verità, melius re perpensa, verificato che il ricorrenteha rispettato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione relativa all’inagibilità nel ricorsooriginario e nell’atto di appello, si rileva che la sentenzaimpugnata non ha affatto scrutinato la predetta censura.11.4 Ora, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processodi cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878;Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903;Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023,n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass.,Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez.Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12gennaio 2025, n. 791).11.5 In proposito, si rammenta che, secondo l’orientamento diquesta Corte, secondo l’orientamento di questa Corte, in temadi IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile,l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellatodall’art. 4, comma 5, lett. b, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44(e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche inassenza di richiesta del contribuente quando lo stato diinagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto delprincipio di collaborazione e buona fede che deve improntare irapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1,della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anchela regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta laprova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6,comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardoall’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez.5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6^-5, 29maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n.28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – conriguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901;Cass., Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5,22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021,n. 35474; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016;Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. Trib., 8maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2024, n.31479; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18892).11.6 Invero, il contribuente ha dedotto di aver comunicatoall’ente impositore lo stato di inagibilità e fatiscenza delfabbricato censito in catasto con la particella 286 sub. 7 delfolio 13, per gli anni di riferimento, con nota trasmessa il 7settembre 1990 e perizia di parte del 3 maggio 2010, che sonostate prodotte nella documentazione di parte.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si tratta, quindi, di omessa pronuncia che, abbisognando di unaccertamento in fatto, non può essere emendata dal collegio.12. Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità degliavvisi di accertamento per mancato riconoscimento dellastrumentalità all'attività agricola del fabbricato censito incatasto con la particella 286 sub. 3 del folio 9, giacché: «Dettaunità immobiliare denominata "ex [OSCURATO:PERSONA]", indicata concategoria catastale D/1 dal Comune ma in effetti catastalmenteD/10 (vedasi visura catastale), è costituita da stalle, fienili emagazzini agricoli».12.1 Il predetto motivo deve intendersi assorbito.12.2 Come è stato rilevato dalla proposta di definizioneanticipata: « Il decimo motivo non può trovare accoglimento,risultando il cespite accatastato in categoria D/1. Come giàaffermato solo gli immobili accatastati nelle categorie A/6 eD/10 possono essere considerati rurali».12.3 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente harispettato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, il relativo esame è reso superfluo ed ultroneo daquanto detto in relazione al settimo motivo.13. Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice disecondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa lanullità degli avvisi di accertamento per violazione dell’art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212.13.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202613.2 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente haosservato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, si può ritenere che vi sia stato un rigetto implicito dellacensura da parte del giudice di appello, secondo il principio percui, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice,nonostante l'eccezione di nullità dell'atto impositivo, siapassato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere,per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissionitributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamenteinfondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente adoggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, èformalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” algiudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano viziformali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, ilgiudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in talguisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizionen. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass.,Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1081).13.3 Ad ogni modo, si possono, comunque, condividere leargomentazioni illustrate nella proposta di definizioneanticipata, secondo cui: «L’undicesimo motivo è infondato. Nelgiudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si trattidi questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto. non essendo intervenuta la prescrizione decennale deltributo annualità 2006-2010, avendo il contribuente ricevutoregolare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data24.02.2016 (Cass. n. 17416/2023).Gli atti impositivi risultando adeguatamente motivati conriferimento alle annualità di imposta, ai dati catastali, allaimposizione per la classificazione in categoria catastale diversada A/6 e D/10 e con riferimento alle sanzioni per omessadenuncia. Gli atti sono accompagnati dai listini dei valori delleunità immobiliari del Comune; non solo, ma l’area edificabile(Comparto FORNACI ) è stata valutata alla luce della perizia distima redatta nel 1991 dal consulente incaricato dal tribunalenell’ambito di un giudizio ereditario, senza procedere ad unarivalutazione dell’area, indicata nell’avviso n. 15195/2009».13.4 Invero, gli atti impositivi (che sono stati prodotti in questasede dall’ente impositore) contengono una dettagliaesposizione delle ragioni sottese alla rettifica dei valoriimponibili ed alla liquidazione della maggiore imposta,conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte per cuil'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materiadi ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche perl’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione –dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, delvalore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’impostaliquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso dispecie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 11 agosto 2025, n. 23100).14. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice disecondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa lanullità dell’avviso di accertamento per avvenuta decadenzadella potestà di accertamento almeno per l’ICI relativa all’anno2003.14.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202614.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Laricorrente sostiene l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo inquanto il vincolo dell’area agricola era propedeutico allarealizzazione di alloggi agrituristici strumentali all’attivitàagricola e quindi esenti da imposta. Sul punto si è già affermatoche la sottoscrizione di un vincolo – di cui si ignora il contenuto,gli effetti e la natura in mancanza della allegazione e dellatrascrizione della scrittura che la ricorrente afferma aversottoscritto con il Comune - non elide la natura edificabiledell’area. Inoltre, le Sezioni Unite hanno tratto argomento peraffermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentirela necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazionecatastale, l'abbia ulteriormente confortata e resaimprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricatostrumentale all'imposizione di un tributo che trova il suopresupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato oaccatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 deld.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante, non giàl'esenzione dalla classificazione in categoria catastale diruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di taliunità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativamedesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n.18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n.5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez.5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass.,Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile2022, n. 10894). Da tanto discende la tempestività dellaNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026notifica dell’avviso di accertamento per le annualità di impostanon versate».14.3 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente haosservato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degliavvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenzadell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si può ribadire che,in tema di ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo deltermine quinquennale di decadenza del potere di accertamentoda parte degli enti locali, occorre distinguere l'ipotesi di omessoversamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovutoessere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine allaquale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbedovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto,in coerenza con la previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, mentre nella prima ipotesi ilprimo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quellosuccessivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso delquale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nellaseconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo annosuccessivo a quello oggetto di accertamento, atteso che iltermine di presentazione della dichiarazione scade l'annosuccessivo a quello di chiusura del periodo di imposta (Cass.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio2021, n. 352; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e8199; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037;Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10893).14.4 Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso diomessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2003, eravenuto a scadenza il 31 dicembre 2009, per cui l’attoimpositivo era stato tempestivamente notificato il 30 dicembre2009.15. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del nono motivo, l’inammissibilitàdell’ottavo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorsopuò trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAriunita in camera di consiglio nella seguente composizione: OggettoICI IMUDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA] FABBRICATI INAGIBILIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 15040/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15040/2022 R.G., propostoCologna [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (BS), in persona del Sindaco protempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento invirtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14luglio 2022, n. 62, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morotti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inBrescia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].), giusta procura inNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 28 marzo 2022, n. 1194/25/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 29 dicembre 2019 marzo 2022,n. 1194/25/2022, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di due avvisi di accertamento (con il medesimo)n. 15195 del 29 dicembre 2009 da parte del Comune di TorboleCasaglia (BS) per omessa denuncia e insufficiente versamentodell’ICI relativa, rispettivamente, agli anni 2003 e 2004,essendo stata disconosciuta la natura agricola per alcuniterreni del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” e la destinazione rurale peralcuni fabbricati in categorie A/3, A/4 e D/1, dopo la cassazionecon rinvio della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Lombardia – sezione staccata diBrescia il 25 marzo 2014, n. 1563/64/2014, da parte dellasentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il10 aprile 2019, n. 10005, a seguito di riassunzione delprocedimento, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA](BS) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Brescia il 13 giugno 2011, n.101/7/2011, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure - che aveva rigettato, all’esito della riunione perconnessione, i ricorsi originari del contribuente – con laseguente motivazione: «Secondo parte appellante il Comuneavrebbe errato nel sottoporre a tassazione ICI per gli anni 2003e 2004 l’area di natura agricola di cui al foglio 9, mappale 1151,denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, considerandola areafabbricabile quando invece il certificato di destinazioneurbanistica dello stesso Comune la ricomprende tra le areeagricole di salvaguardia (zona E2) e edifici rurali di interessestorico-ambientale (zona E3) sussistendo sull’area ruderi diantica fornace poi definita nella VAS del nuovo PGT come areaboscata. L’Ufficio mette in evidenza che, se è vero quantoasserisce parte contribuente, è altrettanto vero che a mentedelle disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PRG,per tali zone e nel caso di fabbricati dismessi o in stato diabbandono, era ammesso il loro recupero sia per scoporesidenziale che per altre attività, come si evince dai documentiprodotti in atti. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (PRG)invocato dalla contribuente tra le [OSCURATO:PERSONA] diAttuazione, a qualificare l’area in questione come edificabile.Anche il riferimento operato da parte contribuente allaValutazione [OSCURATO:PERSONA] (VAS) del nuovo Piano diGoverno del Territorio (PGT) secondo la quale quella per cui ècausa costituirebbe “area boscata” è una lettura distante dallarealtà. L’area identificata come E3 nel PRG è infatti (pure nelprogetto VAS) quasi per intero “lotto destinato allaedificazione” tanto che alla parte contribuente è data facoltà,approvato il PGT, di edificare sul comparto in discussione unaSuperficie Lorda di Pavimento pari a 8.000 mq, circostanzaanche questa documentata. La capacità edificatoria dell’area inNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026questione era ben nota al contribuente che ha dichiarato periscritto di non avere inoltrato all’UTE richiesta di collabenza alfine di non “annullare la volumetria esistente cherappresentava il valore commerciale del mappale 1151”,circostanza anch’essa documentata in atti. (…) In merito allaeccezione proposta dal contribuente, solo in sede di appello,che il Comune non ha informato il proprietario di un terrenodiventato edificabile in base al PRG, violando la norma invigore, tale eccezione è tardiva e non può essere presa inesame (art. 57 d.lgs. 546/1992) e comunque all’epoca dei fattinon vi era alcuna norma che imponesse tale obbligo. In ordineal presunto giudicato formatosi per l’anno 2002 con sentenzadella CTP di Brescia diventata definitiva (sentenza che haconfermato la natura agricola e non edificabile di detta areaper l’anno 2002, occorre precisare che la pronuncia indiscussione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.36/3/10 del 10/5/10) si èlimitata a stabilire la intervenuta decadenza/prescrizione delComune dal potere di accertare l’ICI per quell’anno, quindinulla a che vedere con il merito della querelle. Circa l’asseritaillegittimità della sentenza della CTP e dell’avviso diaccertamento per l’attribuzione della natura di “areafabbricabile di fatto accertata” ad una area che invece sarebbevincolata alla costruzione di alloggi agrituristici strumentali adcontribuente si lamenta del fatto che il Comune ha accertato -per dieci mesi della annualità 2003 - la omessa dichiarazioneai fini ICI dei terreni di cui al foglio 13, mappale 58, al quale èstato incorporato il mappale 59, asserendo che 89.000 mqsarebbe vincolato alla non edificabilità e comunque a servizioesclusivo della attività agricola del costituendo immobile, inforza di atto notarile. Trattasi di terreno edificabile secondo leNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026disposizioni del PRG del 2000; a partire dal novembre 2001vennero rilasciate dal Comune una serie di concessioni edilizie;a novembre 2003 parte appellante accatastò sedici fabbricatiin categoria A3, A4, C2 e C6. Tutto ciò è sintomatico chesostenere la tesi della non edificabilità cozza con la realesituazione di fatto. Il Comune ha sottoposto a tassazione unaarea fabbricabile sulla quale poi sono stati costruiti fabbricaticertamente non rurali e dalla concessione edilizia del novembre2001 emerge che l’area in discussione era diventata edificabilee potevano essere edificati 2.690 metri cubi. Basta l’adozionedegli strumenti urbanistici per legittimare la imposizione ICI,come già detto e confermato dalla Cassazione con la sopracitata sentenza n.15558/2009».3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (BS) ha resistito concontroricorso.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorsoper cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente hadepositato memoria illustrativa. In tale sede, oltre a ribadire leproprie difese sulla vincolatività dei giudicati invocati con imotivi di ricorso, egli ha richiamato la più recentegiurisprudenza di questa Corte sui fabbricati destinati adagriturismo, in relazione alla classificazione catastale incategorie diverse da A/6 e D/10.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a dodici motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondo grado del «giudicato formatosi, per il medesimotributo, con riferimento all'anno 2002, sulla medesimaquestione di diritto e di fatto, attinente in particolare la naturafabbricabile o meno dell'area denominata "CompartoCommissione tributaria provinciale di Brescia il 10 maggio2010, n. 36/3/2010 («Tale motivo concerne la pretesa dell'ICIsulla l'area denominata "[OSCURATO:PERSONA]", anni 2003 e2004»).A dire del ricorrente: «Nel caso di specie, atteso che gli avvisidi accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 sono statiemessi, per quanto riguarda la ripresa a tassazione dell'ICIsull'area denominata "[OSCURATO:PERSONA]" in ragione della suapresunta natura di area fabbricabile, sulla base dei medesimipresupposti di diritto e di fatto posti a base dell'avviso diaccertamento ICI emesso per l'anno 2002, vista l'assolutaidentità della fattispecie e posto che la decisione della CTP diBrescia, intervenuta sul giudizio relativo all'annualità 2002 epassata in giudicato per mancanza di proposizione dell'appelloda parte del Comune, ha concluso in senso favorevole alcontribuente ritenendo di escludere la natura fabbricabiledell'area e dunque non dovuta l'ICI, deve riconoscersil'efficacia vincolante del giudicato formatosi con riferimentoalla sentenza emessa dalla CTP di Brescia n. 36/3/10 del 10maggio 2010 per l'anno 2002».3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice disecondo grado del giudicato formatosi sulla sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laLombardia – sezione staccata di Brescia il 21 gennaio 2014, n.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202631/63/2014, la quale «ha riconosciuto che le costruzioni per lequali il Comune ha preteso l'ICI sono da considerarsi, ai finifiscali, fabbricati rurali e quindi improduttivi di reddito difabbricati».Secondo il ricorrente: «La natura rurale degli immobili,riconosciuta ai fini dell'imposizione sui redditi, non può chevalere naturalmente anche ai fini dell’imposizione ICI essendoirragionevole che, per uno stesso anno, il medesimo immobilepossa essere considerato rurale ai fini dell'imposizione suiredditi e non rurale ai fini dell'ICI» («Tale motivo concerne lapretesa dell'ICI su n. 16 alloggi agrituristici, identificati confoglio 13, mapp. 58»).4. I predetti motivi – la cui stretta e intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione della pretesa vincolatività dei giudicati esterniinvocati dal contribuente nel presente procedimento – sonoinfondati.4.1 Come è stato condivisibilmente rilevato nella proposta didefinizione anticipata: «Le prime due censure non hannopregio. In primo luogo la sentenza della CTP n. 36/2010 hadichiarato prescritta la pretesa tributaria del Comune, mentrele successive argomentazioni in merito alla natura agricola omeno dei cespiti rappresentano solo argomenti adabundantiam; il secondo giudicato (sentenza CTR n. 311/2014)è intervenut(o) in materia di Irpef, con la conseguenza che nonpuò produrre effetti nell’ambito del rapporto di imposta tra duesoggetti diversi (contribuente e Comune).In ogni caso, occorre evidenziare in relazione all'eccezione digiudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicatoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendie petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioniNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche,v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17;n.20257/15; 21395/17).Nel caso in esame, deve escludersi una preclusione diretta, edanche una efficacia espansiva esterna nel presente giudizio, delgiudicato invocato dalle parti nei precedenti gradi di meritotenuto conto che quello che viene definito "punto comune allecause" si risolve in una questione di diritto che involge l'attivitàinterpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e chenell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli.Ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa,in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinatodalla sentenza della Commissione tributaria né dalle altresentenze dei giudici di merito, nel giudizio attualmentependente: non in relazione alla "interpretazione giuridica" dellanorma tributaria, ove intesa come mera argomentazionegiuridica.È appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativadelle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attivitàesegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamareal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinatodalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispettoa quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principiodello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenzialevincolante") che non trova riconoscimento nell'attualeordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n.23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021,in motiv.). Ne consegue che la interpretazione edindividuazione della norma giuridica poste a fondamento dellaNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudicedell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuareed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e nonsono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamentedalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendoad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione(cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n.19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5,21/10/2013, n. 23723)».4.2 Invero, è pacifico che l'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutividell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente equella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, ancheil petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine,l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto daesaminare per pervenire alla decisione (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 7 giugno 2021, n. 15817; Cass., Sez. 3^, 14dicembre 2024, n. 32545; Cass., Sez. 3^, 6 maggio 2025, n.11887).Senza contare che l’irrevocabilità della statuizione giudizialee non alla classificazione in diritto degli immobili, trovandoapplicazione il principio generale che, in materia tributaria,l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso digiudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma neisoli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anchein relazione alle conseguenze giuridiche (da ultima: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405).Aggiungasi che, nel processo tributario, l'efficacia espansivadel giudicato esterno non ricorre quando i separati giudiziriguardano tributi diversi (come, nella specie, ICI ed IRPEF),Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se lapretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto(Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24416).5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 36,comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «per avere laCTR confermato l’avviso di accertamento con il quale il Comuneha richiesto il pagamento dell’ICI sull'area denominata"[OSCURATO:PERSONA]" (contraddistinta al catasto al foglio 9,mappale 1151) nell'errato presupposto che si tratti di un'areaedificabile».A dire del ricorrente, «il certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal Comune (allegato 5) ha ricompreso l'area de quatra le "aree agricole di salvaguardia" (zona E2), a motivo delfatto che trattasi un'area vincolata a bosco ad uso pubblico,sulla quale insistono i ruderi dell’antica fornace, qualificati"edifici rurali di interesse storico-ambientale" (zona E3). Talearea è stata originariamente definita nel Piano di Governo delTerritorio (ex PRG) quale come "area boscata". Soltanto aseguito dell'adozione del nuovo PGT, intervenuta il 25novembre 2010, è stata attribuita all'area in questione lanatura di area fabbricabile».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Come è stato rilevato in sede di proposta di definizioneanticipata: «Il terzo motivo non può trovare ingresso. La CTRha correttamente motivato la natura edificabile del Comparto.Del resto, in disparte il certificato di destinazione urbanistica,risulta che nel PRG del 1999 l’area in questione era qualificatacome area agricola E2 e zona di interesse storico ambientaleNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026E3, ma le norme di attuazione già depositate nel giudizio dimerito ed allegate al controricorso risulta chiaramente che peri fabbricati dismessi o in stato di abbandono parziale o totale,prevedevano il loro recupero a scopo residenziale che per altreE3 e la riqualificazione dei fabbricati dismessi, oltre allapossibilità in zona E2 è prevista l’edificazione fuori dalle areeindicate negli appositi perimetri per determinate attività».5.3 Invero, al riguardo, la sentenza impugnata ha dato attoche: «Bisogna specificare le ragioni perché il terreno “Comparti58 dovrebbero ritenersi edificabili, per cui i fabbricati asservitialla attività di agriturismo non possono essere consideratifabbricati rurali. Secondo parte appellante il Comune avrebbeerrato nel sottoporre a tassazione ICI per gli anni 2003 e 2004l’area di natura agricola di cui al foglio 9, mappale 1151,denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, considerandola areafabbricabile quando invece il certificato di destinazioneurbanistica dello stesso Comune la ricomprende tra le areeagricole di salvaguardia (zona E2) e edifici rurali di interessestorico-ambientale (zona E3) sussistendo sull’area ruderi diantica fornace poi definita nella VAS del nuovo PGT come areaboscata. L’Ufficio mette in evidenza che, se è vero quantoasserisce parte contribuente, è altrettanto vero che a mentedelle disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PRG,per tali zone e nel caso di fabbricati dismessi o in stato diabbandono, era ammesso il loro recupero sia per scoporesidenziale che per altre attività, come si evince dai documentiprodotti in atti. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (PRG)invocato dalla contribuente tra le [OSCURATO:PERSONA] diAttuazione, a qualificare l’area in questione come edificabile.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anche il riferimento operato da parte contribuente allaValutazione [OSCURATO:PERSONA] (VAS) del nuovo Piano diGoverno del Territorio (PGT) secondo la quale quella per cui ècausa costituirebbe “area boscata” è una lettura distante dallarealtà. L’area identificata come E3 nel PRG è infatti (pure nelprogetto VAS) quasi per intero “lotto destinato allaedificazione” tanto che alla parte contribuente è data facoltà,approvato il PGT, di edificare sul comparto in discussione unaSuperficie Lorda di Pavimento pari a 8.000 mq, circostanzaanche questa documentata. La capacità edificatoria dell’area inquestione era ben nota al contribuente che ha dichiarato periscritto di non avere inoltrato all’UTE richiesta di collabenza alfine di non “annullare la volumetria esistente cherappresentava il valore commerciale del mappale 1151”,circostanza anch’essa documentata in atti». E tanto è più chesufficiente, nella logica del minimum costituzionale, agiustificare il rigetto del motivo di appello.6. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado diconsiderare che lo stesso ente impositore aveva ammesso chel’area in questione sarebbe stata soggetta ad IMU (soltanto)con decorrenza dal 25 novembre 2010, per cui nessuna pretesapoteva essere avanzata per gli anni 2003 e 2004.6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Basta in proposito richiamare le condivisibiliargomentazioni della proposta di definizione anticipata,secondo cui: «Il quarto motivo è infondato. La CTR ha chiaritoche dalle norme di attuazione del PRG vigente all’epoca dellaimposizione risultava la possibilità di recupero degli immobili.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026La circostanza che un successivo Piano del 2010 abbiaconfermato l’edificabilità dell’area risulta del tuttoinconferente, avendo il Collegio d’appello correttamentemotivato in merito alla natura edificatoria dei fondi. D’altraparte, i giudici regionali hanno accertato che l’area indicatacome E3 nel PRG è quasi per intero lotto destinato allaedificazione tanto che alla parte contribuente è stata data lafacoltà di edificare sul comparto in questione una superficielorda pari a 8.000 mq, tant’è che, si legge nella sentenzaimpugnata la stessa contribuente non aveva fatto istanza dicollabenza per non perdere la volumetria esistente cherappresenta il valore commerciale dell’area ».7. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 36,comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato ritenuto dal giudice di secondo grado che gli attiimpositivi avevano correttamente richiesto il pagamentodell’ICI sull’area censita in catasto con la particella 58 del folio13, sul presupposto che si trattasse di area edificabile.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il quintomezzo è inammissibile. La circostanza dedotta secondo laquale la proprietaria si sarebbe impegnata con il Comune amantenere la destinazione del costruendo immobile al serviziodell’attività agricola nonché la sottoscrizione del vincolo didestinazione dell’area in questione non risulta prospettata algiudice d’appello né dalla sentenza emerge che dettacircostanza sia stata discussa. In ogni caso, il vincolo delfabbricato da edificare ad attività agricola non esclude di perNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026sé l’edificabilità dell’area così come la sottoscrizione di unvincolo di destinazione non elide la natura edificabile dell’areaimpressa dal PRG».7.3 Il ricorrente ha replicato in memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ. di aver contestato nel ricorso per riassunzione (dopola cassazione con rinvio della prima sentenza di appello) «laillegittimità degli avvisi di accertamento per erroneaad un’area che invece è vincolata alla costruzione di alloggiagrituristici strumentali ad attività agricola».7.4 Ciò non di meno, il giudice del rinvio ha accertato in puntodi fatto che: «Trattasi di terreno edificabile secondo ledisposizioni del PRG del 2000; a partire dal novembre 2001vennero rilasciate dal Comune una serie di concessioni edilizie;a novembre 2003 parte appellante accatastò sedici fabbricatiin categoria A3, A4, C2 e C6. Tutto ciò è sintomatico chesostenere la tesi della non edificabilità cozza con la realesituazione di fatto». Per cui, si tratta di valutazioneinsindacabile dal giudice di legittimità.8. Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4),cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre1992 n. 546, in connessione con l'art. 111, sesto comma,Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado ilmotivo di appello circa il mancato riconoscimento della ruralità(con la conseguente esenzione da ICI) ai fabbricati destinatiall’attività agrituristica.8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo la condivisibile motivazione della proposta didefinizione anticipata: «La sesta censura, da esaminarsiNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026preliminarmente, è infondata, avendo il giudice d’appellomotivato l’esclusione della natura agricola del compartofornaci ; la mancanza di motivazione, quale causa di nullitàper mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, siconfigura “nei soli casi di radicale carenza di essa, ovvero delsuo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la“ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra diloro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse odobiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi viziemergano dal provvedimento in sé, restando esclusa lariconducibilità in detta previsione di una verifica sullasufficienza e razionalità della motivazione medesima inraffronto con le risultanze probatorie( Cass. n. 27790/2021).Rimangono quindi estranee al vizio di legittimità “riformato”,tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione quantola censura che, anteriormente alla modifica della normaprocessuale, veicolava “il vizio di “insufficienza” dellosvolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato alGiudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorioesaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che ilcomplesso circostanziale avrebbe consentito di desumere,pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “reslitigiosa”, ovvero – di non avere considerato elementicostituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli,a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia –erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbiola efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa)fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei adevidenziare eventuali lacune o salti logici dello stessoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteriinduttivo-deduttivo della logica formale.La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdottadall’art. 54 co. 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83,convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134(recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che hasostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ha infattilimitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o inunico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuoridell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimitàrimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “innegativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità; nello specifico, il prospettatovizio di insufficienza motivazionale non appare attagliarsi allamotivazione che innerva l’impugnata sentenza, avendo laCorte distrettuale congruamente dato conto del proprioconvincimento in ordine alla natura non agricola delcomparto».8.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20265 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).8.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, dal momento che vi è congrua motivazione, al di làdella fondatezza o meno in punto di diritto, sul disconoscimentodella ruralità per i fabbricati in questione, essendo statoargomentato dalla sentenza impugnata che: «Trattasi diterreno edificabile secondo le disposizioni del PRG del 2000; apartire dal novembre 2001 vennero rilasciate dal Comune unaserie di concessioni edilizie; a novembre 2003 parte appellanteaccatastò sedici fabbricati in categoria A3, A4, C2 e C6. Tuttociò è sintomatico che sostenere la tesi della non edificabilitàcozza con la reale situazione di fatto. Il Comune ha sottopostoa tassazione una area fabbricabile sulla quale poi sono staticostruiti fabbricati certamente non rurali e dalla concessioneedilizia del novembre 2001 emerge che l’area in discussioneera diventata edificabile e potevano essere edificati 2.690metri cubi». E tanto basta a soddisfare il parametro delminimum costituzionale.9. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, 2e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in connessione conl'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nonché dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., «per avere i giudici di appello ritenuto legittimol'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto ilpagamento dell'ICI sui fabbricati asserviti all'attività diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026agriturismo, nell'errato presupposto che si tratti di fabbricatinon aventi il requisito della ruralità».9.1 Il predetto motivo è infondato.9.2 Come si è visto nell’esame del precedente motivo, il giudicedel gravame ha escluso la ruralità in base alla classificazionecatastale dei fabbricati in categorie diverse da A/6 e D/10.9.3 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il settimomotivo è privo di pregio. Gli immobili sono iscritti in Catasto incat. A/3, A/4 e D/1. Le stesse ordinanze di questa Corte citatedalla ricorrente confermano la statuizione dei giudici di appello.Ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettivaclassificazione catastale del cespite come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 oD/10), con il conseguente onere di impugnazione del diversoclassamento da parte di chi richieda il riconoscimento delrequisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinarela variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, lamera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7,comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle normesuccessive, se il relativo procedimento non si sia concluso conla relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineatodalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n.115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioniregolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escluderel’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto dellamera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n.26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez.5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 6 24 agosto 2021, n.23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez.5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022,n. 10894).Giova ribadire (in proposito Cass. Sez. 5, n. 22674/2024, Rv.672272 – 01) che la stessa conclusione deve essere riaffermataalla luce dell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente lafacoltà di presentazione di domanda autocertificata divariazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralitàA/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass.,n. 7930/2016 cit.; Cass., Sez. 5, n. 21094/2019), il cheesclude l’applicazione dell’ICI dall’annualità annualità 2006,ma non anche per le annualità di imposta 2003 e 2004 oggettodel presente giudizio».9.4 Di contro, il contribuente ha dedotto in ricorso che: «Sinoall'emanazione dell'art. 9 del DL 30 dicembre 1993 n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133 (provvedimento che, al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, ha previstol'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, purmantenendo tale qualificazione), non essendo previstal'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, se nefaceva discendere la non (autonoma) assoggettabilità ad ICI ditali immobili; l'imposizione ICI avveniva quindi esclusivamentesui terreni agricoli cui i fabbricati rurali erano asserviti.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con l’entrata in vigore dell’art. 9 cit. l'assoggettabilità o menodi un fabbricato all'ICI, invece, si basa necessariamente sullaverifica della presenza del requisito della ruralità comeindividuato dall'art. 9 del D.L 30 dicembre 1993, n. 557.(…) Per quanto riguarda invece gli altri locali, anch'essi oggettodi contestazione, di cui al Fg.13, Mappale 58 - sub 5 C/2, sub11 C/6 e sub 19 C/6, è evidente la loro funzione strumentaleall'attività agricola, trattandosi rispettivamente di localedeposito e scuderie».A suo dire, l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, con valore di norma di interpretazione autenticadell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, «ha posto rilievo, ai fini del riconoscimento della ruralitàdi un fabbricato, ai requisiti normativamente individuati daicomm(i) 3 e 3-bis dell'art. 9 del DL n. 557/1993, arrivando adaffermare l'irrilevanza dell'inquadramento catastale delfabbricato».Dunque: «L'art. 23, comma 1-bis del DL n. 207/2008 è statoabrogato dall'articolo 13, comma 14, del DL n. 201/2011 adecorrere dal l gennaio 2012 (l'abrogazione è intervenuta aragione del fatto che a far data dal 2012 le costruzioni ruralisono state soggette ad IMU). Tutto ciò conferma che la normadi interpretazione autentica di cui sopra ha esplicato efficaciaretroattiva ed ha trovato applicazione fino alla data del 31dicembre 2011». Per cui: «Anteriormente al 2011 per ifabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all'attività agricola(agriturismo), era sufficiente un classamento in base alleregole ordinarie in una delle categorie catastali previste dalquadro generale (A/2, A/3, A/4) senza obbligo specifico diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026classamento in D/10 o A/6, ma facendo riferimento ai solirequisiti di ruralità ai sensi dell'art.9 del D.L. 577/93».Da qui la conclusione che: «Per quanto sopra riferito, si ritieneche al tempo di cui qui si controverte, l'esclusione dall'impostaICI delle unità immobiliari era legata ai requisiti soggettivi eoggettivi riconducibili all'imprenditore agricolo ed alla suaIl ricorrente, in ogni caso, viste anche le incertezzeinterpretative esistenti in materia, coerentemente con gliinterventi normativi nelle more intervenuti, previsti dall'art. 7,comma 2 bis del DL 13 maggio 2011 n. 70, ritenendo sussisterein capo ai fabbricati qui in questione i requisiti di ruralità di cuiall'art. 9 del DL 557/1993, ha comunque presentato domandadi variazione catastale con Prot. 476194 del 29.09.2011, aisensi dell'art. 7 del DL n. 70/2011 cit., richiedendol'attribuzione della categoria A/6, per gli immobili rurali ad usoabitativo, e della categoria D/10, per gli immobili strumentaliall'attività agricola (agriturismo), in sostituzione delle categorieA/3 e A/4 autocertificandone il possesso dei requisiti di ruralitàper gli anni precedenti, fino al quinquennio precedente allapresentazione».9.5 Nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,il ricorrente ha altresì richiamato a sostegno del proprio asserto«l’orientamento di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione inmateria di tassazione ICI sui fabbricati abitativi utilizzatidall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’attività diagriturismo», con particolare riferimento agli arresti tematicidell’anno 2022 (Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2022, n.27198), dell’anno 2024 (Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n.22674) e dell’anno 2025 (Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5458).Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20269.6 Lo scrutinio della censura impone un sintetico (maesaustivo) riepilogo dell’evoluzione subita dal sistemanormativo in ordine al regime dell’ICI per i fabbricati rurali.9.7 Con l’originaria istituzione del tributo (a partire dall’anno1993), l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,prevedeva che: «Presupposto dell'imposta è il possesso difabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nelterritorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresiquelli strumentali o alla cui produzione o scambio è direttal'attività dell'impresa». L’art. 2, comma 1, lett. a), precisava,altresì, che: «a) per fabbricato si intende l'unità immobiliareiscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupatadalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; ilfabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partiredalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, seantecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato».Come è stato rilevato dal ricorrente: «Sino all'emanazionedell'art. 9 del DL 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133(provvedimento che, al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, ha previstol'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, purmantenendo tale qualificazione), non essendo previstal'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, se nefaceva discendere la non (autonoma) assoggettabilità ad ICI ditali immobili; l'imposizione ICI avveniva quindi esclusivamentesui terreni agricoli cui i fabbricati rurali erano asserviti».Tale impostazione era stata condivisa da questa Corte, la qualeaveva sancito che, in tema di ICI, dall’1 gennaio 1993, data dientrata in vigore dell’imposta (art. 50 del d.lgs. 30 novembreNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20261992, n. 504), e sino al 30 dicembre 1993, data di entrata invigore delle modifiche normative introdotte nella disciplinacatastale dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, i fabbricati rurali (qualifica all'epoca attribuita anche infunzione della loro appartenenza allo stesso proprietario delterreno agricolo cui erano asserviti) non erano iscritti nelcatasto edilizio urbano, a norma dell'art. 4 del r.d.l. 13 aprile1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 1dicembre 1949, n. 1142, e quindi non erano autonomamentesoggetti al tributo. Successivamente, i medesimi fabbricati, purmantenendo la qualificazione di rurali, devono essere iscrittinel catasto edilizio urbano, ridenominato “catasto deifabbricati”, e l'iscrizione non comporta di per sé l'autonomoassoggettamento all'imposta, essendo questa ancoraricompresa in quella che grava sui terreni agricoli a cui gliimmobili sono strumentali (art. 5, comma 7, del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504). Per il riconoscimento della ruralità aifini fiscali, i fabbricati, nel vigore delle nuove disposizioni,devono rispondere alle condizioni soggettive ed oggettivedelineate dall'art. 9, commi 3 e 4, del citato d.l. 30 dicembre1993, n. 557, ivi compresa quella della identità soggettiva trail possessore del fabbricato, da un lato, e il titolare del dirittodi proprietà o di altro diritto reale sul terreno, oppure ilconduttore del terreno medesimo, dall'altro (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2005, n. 1330; Cass., Sez. 5^, 1aprile 2005, n. 6884; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2005, n.18853; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2008, nn. 23571, 23572 e23573; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15513; Cass., Sez.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20265^, 14 luglio 2010, n. 16527; Cass., Sez. 6^-5, 22 novembre2021, n. 35855).In buona sostanza (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 1aprile 2005, n. 6884), coordinando le due norme, emerge cheil legislatore ha voluto escludere l'assoggettamento all'impostadi quelle costruzioni rurali che venivano iscritte nel catastoterreni in quanto non produttive di reddito autonomo distintoda quello del fondo cui inerivano. Così disponendo, il legislatoresi è mantenuto nel solco di una tradizione assai risalente, datoche già la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, istitutivadell'imposta sui fabbricati, ne aveva escluso le costruzionirurali a condizione che fossero asservite ad un terreno,appartenessero al proprietario di quest'ultimo e fosserodestinate ad abitazione dei coltivatori od a ricovero deglianimali od alla conservazione e prima manipolazione deiprodotti agricoli.La legislazione successiva si è mossa sulla stessa linea,ampliando le possibili destinazioni dei fabbricati rurali ericonoscendo che gli stessi potevano appartenere non soltantoal proprietario, ma anche all'affittuario del terreno. Così, l’art.39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha recepito i predettisviluppi, ribadendo che non si consideravano produttive direddito di fabbricati le costruzioni rurali e le loro pertinenzeappartenenti al proprietario od all'affittuario del terreno edestinate ad abitazione delle persone addette alla coltivazioneod alla vigilanza dei fondi e dei lavoratori (lett. a), al ricoverodegli animali (lett. b), alla custodia delle macchine, deglialla protezione delle piante od alla conservazione,manipolazione e trasformazione dei prodotti (lett. d).Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nell’intento di scoraggiare il dilagante fenomeno di spacciareper rurali delle costruzioni che tali non erano, l’art. 1, comma5, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto che: «Lecostruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzionidestinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte alcatasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991».La portata innovativa di tale disposizione è stata, poi, limitatadall’art. 70, comma 4, della legge 30 novembre 1991, n. 413,modificandone il testo nel senso che: «Le costruzioni o porzionidi costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terrenicome rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindiad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devonoessere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre1993». Tale termine è stato, poi, prorogato al 31 dicembre1995 dall’art. 9, comma 8, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.9.8 La materia è stata profondamente incisa dal legislatore adistanza di circa un biennio.Difatti, premesso che: «1. Al fine di realizzare un inventariocompleto ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero dellefinanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni difabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo talequalificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà laNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026denominazione di "catasto dei fabbricati» (comma 1), l’art. 9del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha stabilito(commi 3 e 4) che: «3. Ai fini del riconoscimento della ruralitàdegli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni difabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare deldiritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovverodetenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto chead altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiaratoasservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dallecertificazioni anagrafiche;b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o perfunzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui allalettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendentiesercitanti attività agricole nella azienda a tempoindeterminato o a tempo determinato per un numero annuo digiornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto dellanormativa in materia di collocamento;c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deveavere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati edessere censito al catasto terreni con attribuzione di redditoagrario. Qualora sul terreno siano praticate colturespecializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limiteviene ridotto a 3.000 metri quadrati;d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggettoche conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suoreddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che nonpresentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto si presume pari al limite massimo di cui all’articoloNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202634, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633;e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristichedelle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato inpubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del 27 agosto 1969,non possono comunque essere riconosciuti rurali.4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considerarurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cuil'immobile è stato dichiarato asservito, purché entrambirisultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti».9.9 Tuttavia, tale disciplina, tacitamente abrogativa dell'art. 39del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è risultata troppolimitativa, per cui se ne è ben presto invocata la riformaprincipalmente per ciò che riguardava i fabbricati non impiegaticome abitazioni.Dando ascolto a tali richieste, con l’art. 3, comma 156, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, il Parlamento ha delegato ilGoverno ad emanare a tal fine uno o più regolamenti per «larevisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati ruraliprevisti dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deveessere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa conparticolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che sideve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili adestinazione speciale per il classamento dei fabbricatistrumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivitàagrituristica»Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026In esecuzione di tale delega:- l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, haprevisto che: «3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari giàcensite al catasto edilizio urbano non sono oggetto divariazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensidell'articolo 2. 4. Le costruzioni rurali costituenti unitàimmobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengonocensite autonomamente mediante l'attribuzione diclassamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti inciascuna zona censuaria. 5. Le costruzioni strumentaliall'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni,comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengonocensite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioniproduttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui lecaratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da nonconsentire, senza radicali trasformazioni, una destinazionediversa da quella per la quale furono originariamentecostruite»;- l’art. 2 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, ha modificato l’art.9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e,distinguendo a seconda che i fabbricati venissero utilizzati omeno come abitazioni, ha stabilito che la previgente normativacontinuava ad essere applicabile soltanto per i primi, dato cheper i secondi doveva riconoscersi carattere rurale a tutte lecostruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero destinateall'agriturismo od alla protezione delle piante, allaconservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia dellemacchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione; in particolare, il comma 3 del citato art. 9 è statoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026così novellato (anche con l’addizione di un comma 3-bis): «3.Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effettifiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad ediliziaabitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare deldiritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovverodall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altrotitolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiariconviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagraficheo da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti aseguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritticome tali ai fini previdenziali;b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione daisoggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo,ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda atempo indeterminato o a tempo determinato per un numeroannuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nelrispetto 3 della normativa in materia di collocamento ovverodalle persone addette all'attività di alpeggio in zone dimontagna;c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficienon inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito alcatasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sulterreno siano praticate colture specializzate in serra o lafunghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno èubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1,comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limiteviene ridotto a 3.000 metri quadrati;d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggettoche conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suoreddito complessivo, determinato senza far confluire in esso iNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svoltain agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune consideratomontano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume diaffari derivante da attività agricole del soggetto che conduce ilfondo deve risultare superiore ad un quarto del suo redditocomplessivo, determinato secondo la disposizione del periodoprecedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentanola dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limitemassimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristichedelle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato inpubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del 27 agosto 1969,non possono comunque essere riconosciuti rurali.3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale allecostruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzionistrumentali all'attività agricola destinate alla protezione dellepiante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodiadelle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo».9.10 Ulteriore innovazione in subiecta materia è stataintrodotta dall’art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 14, a tenore del quale: «Ai sensi e per gli effettidell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non siconsiderano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte oiscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisitidi ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».Disposizione, quest'ultima, di chiara natura interpretativa,avendo con essa il legislatore inteso porre fine a dubbiapplicativi e contrasti giurisprudenziali sulla nonassoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà dellecooperative esercenti attività agricole (si vedano: Cass., Sez.5^, 21 gennaio 2005, n. 1330; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2008,n. 20953; in senso contrario: Cass., Sez. 5^, 27 settembre2005, n. 18853; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2007, n. 16701); atal fine specificando che non si considerano fabbricati le unitàimmobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, perle quali ricorrano i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30dicembre 1993, n. 557 (Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, n.27088).Tanto è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, lequali hanno affermato che la norma in questione, mediante ilrichiamo all’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,è dichiarata espressamente disposizione di interpretazioneautentica, ed è quindi applicabile retroattivamente; si tratta, inogni caso, di una norma che ha effettivamente carattereinterpretativo, intervenendo su una materia oggetto didifferenziati orientamenti esegetici, sia in giurisprudenza chein dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze,che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmandouna lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè unNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità enormativa ICI, definendo il senso della disposizionefondamentale in materia circa il concetto di “fabbricato” il cuipossesso è presupposto dell'imposizione (Cass., Sez. Un., 21agosto 2009, n. 18565).9.11 Alla luce di tali modifiche, quantunque in dissonanza dalledirettive successivamente impartite dall’Agenzia del Territorio(in particolare, vedasi la nota resa il 26 febbraio 2010, prot. n.10933, che è stata menzionata e citata dal ricorrente, nel sensoche «i requisiti necessari e sufficienti per riconoscimento delcarattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quantoprevisto all'art. 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastalecategoria D/10, l'eventuale successiva perdita dei suddettirequisiti implicа l'obbligo di dichiarazione di variazione alcompetente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e laconseguente attribuzione di una diversa categoria catastale»),le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 agosto2009, nn. 18565 e n. 18570) hanno ritenuto che, in tema diICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricaticome “rurale”, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 oD/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza deirequisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1,lett. a), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, comeinterpretato dall'art. 23, comma 1-bis, del 30 dicembre 2008,n. 207, quale aggiunto in sede di conversione dalla legge 27febbraio 2009, n. 14. Per cui, qualora l'immobile sia iscritto inuna diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto diclassamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimoassoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovràimpugnare autonomamente l'attribuzione della categoriacatastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamentepretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta(vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2010, n. 7102;Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2010, n. 8845; Cass., Sez. 5^, 30settembre 2011, n. 20001; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2012,n. 19872; Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass.,Sez. 5^, 12 agosto 2015, n. 16737; Cass., Sez. 5^, 20 aprile2016, n. 7931; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12291;Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., Sez. 5^,21 giugno 2019, n. 16712; Cass., Sez. 6^-5, 30 gennaio 2020,n. 2049; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2021, n. 26425;Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib.,10 aprile 2024, n. 9665; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n.18855).Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultimadisposizione, le Sezioni Unite hanno tratto argomento peraffermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentirela necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazionecatastale, l'abbia ulteriormente confortata e resaimprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricatostrumentale all'imposizione di un tributo che trova il suopresupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato oaccatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 deld.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante, non giàl'esenzione dalla classificazione in categoria catastale diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di taliunità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativamedesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n.18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n.5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez.5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass.,Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile2022, n. 10894).Per cui, riaffermando la «decisività della classificazionecatastale come elemento determinante per escludere, oaffermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le SezioniUnite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di naturainterpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità delfabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini dellarelativa classificazione catastale, ma ricollega a questaconseguita classificazione l'esclusione del fabbricato(catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozionedi fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto2009, n. 18565). Affermazione, quest'ultima, certamentevalida anche nell'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 9 deld.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 novembre 1994, n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12aprile 2019, n. 10283).9.12 Da ultimo, l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralitàdegli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabileentro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territoriouna domanda di variazione della categoria catastale perNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026l'attribuzione delle categoria “A/6” e “D/10”, a seconda delladestinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla basedi un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobiledei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre1994, n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29novembre 2007, n. 222, «in via continuativa a decorrere dalquinto anno antecedente a quello di presentazione delladomanda».Come è stato espressamente riconosciuto dalla circolareemanata dall’Agenzia del Territorio il 22 settembre 2011, n. 6:«La norma recepisce, sostanzialmente, l’orientamento dellaCorte di Cassazione secondo cui i benefici fiscali connessi allaruralità degli immobili sono subordinati all’attribuzione dellecategorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, aduso abitativo ovvero strumentali all’attività agricola (cfr. Cass.,SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009)» (par. 1).In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui alpredetto d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero«gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisitodella ruralità fermo restando il classamento originario degliimmobili ad uso abitativo».Ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Aifabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricatistrumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito ilclassamento, in base alle regole ordinarie, in una dellecategorie catastali previste nel quadro generale diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto dellasussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati ruralidi cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoriaD/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivitàagricole), è apposta una specifica annotazione. Per ilriconoscimento del requisito di ruralità, si applicano ledisposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133».Da ultimo, l'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14-bis,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deveintendersi nel senso che le domande di variazione catastalepresentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimentodell'annotazione negli atti catastali, producono gli effettiprevisti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decretolegge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, adecorrere dal quinto anno antecedente a quello dipresentazione della domanda».Si tratta, infatti, di disposizioni che disciplinano le modalità (divariazione-annotazione) attraverso le quali è possibilepervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, ancheretroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sullabase di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragiond'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosseNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamentestrumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loroclassificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n.29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez.5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023,n. 28851; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22674; Cass.,Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5458).Pertanto, le richiamate disposizioni rafforzano l'orientamentoesegetico già adottato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21agosto 2009, n. 18565), in quanto disciplinano le modalità (divariazione-annotazione) attraverso le quali è possibilepervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, ancheretroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sullabase di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragiond'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fossedipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamentestrumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loroclassificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 12 aprile2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386;Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. Trib.,25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2919;Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 726).Ciò posto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può innessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel qualesono comprese tanto la data di entrata in vigore del d.l. 13maggio 2011, n. 70, quanto la data di entrata in vigore dellalegge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del d.l. 6Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dicembre 2011, n. 201), il quinquennio coperto dall'efficaciaretroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazioneconseguente alla presentazione di detta domanda è costituitodagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5^, 25novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5^, 6 luglio2016, n. 13763; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, nn. 16178,16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 30815; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, nn. 16711,16714 e 16715; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10009;Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2864).Ne consegue che si deve escludere l’efficacia retroattiva delloius superveniens per le domande presentate dopo il 30settembre 2012 (termine ultimo per la domanda diannotazione) (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2017, n. 12663;Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez.5^, 23 luglio 2019, n. 19814; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022,n. 10009; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez.Trib., 18 maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio2024, n. 2864).A maggior ragione, poi, se si tratta di un’ordinaria “domandadi variazione” ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 19 aprile1994, n. 701 (nell’ambito di procedura DOCFA), la quale nonha mai efficacia retroattiva, a meno che la rettifica catastalenon sia stata originata dall’esigenza di emendare un erroreimputabile all’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., Sez. 5^, 5febbraio 2019, n. 3273; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16679; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31556; Cass.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., Sez. Trib., 12settembre 2024, n. 24542; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5454).9.13 Come è stato chiarito anche dalla circolare emanatadall’Agenzia del Territorio il 7 agosto 2012, n. 2, « ai sensi eper gli effetti delle nuove disposizioni richiamate in premessa,la sussistenza dei requisiti di ruralità è indicata negli atticatastali attraverso la suddetta annotazione,indipendentemente dalla categoria attribuita», « peraltro, (…)in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, lettera e), deldecreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, permanela preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per ifabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliariappartenenti alle categorie A/1 e A/8», né «la qualificazione“rurale” (…) può essere riconosciuta per le abitazioni che hannole caratteristiche “di lusso” previste dal decreto 2 agosto 1969del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA]» (par. 1).Ancora: «Alla luce di quanto sopra esposto, gli immobili per iquali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al CEU eoggetto della domanda di cui all’art. 13, comma 14-bis, deldecreto- legge n. 201 del 2011, siano essi a destinazioneabitativa o strumentale all’attività agricola, mantengono lacategoria attribuita e gli altri dati di classamento. Ai fini fiscali,per i fabbricati rurali non è quindi più necessaria l’attribuzionedella categoria A/6 e D/10 per gli immobili, rispettivamente,abitativi e strumentali, così come in precedenza previstodall’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto-leggen. 70 del 2011, in quanto l’apposizione dell’annotazioneprevista dall’articolo 1, comma 2, del “Decreto” ha lo stessoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026effetto dell’assegnazione delle suddette categorie disciplinatedalla norma abrogata» (par. 1).Da qui la conclusione che: « In particolare, se è stato propostoil classamento in categoria A/6 è necessario, in sede di verifica,appropriata in base alle caratteristiche oggettive del fabbricatoe apporre, laddove ne sussistano i presupposti, lacorrispondente annotazione riguardante il carattere di ruralità.Analoghe considerazioni possono essere svolte per le unitàimmobiliari strumentali all’attività agricola, non censibili nellacategoria speciale D/10, ma inquadrabili in uno dei gruppi dellecategorie ordinarie e per questo censibili in tali categorie (C/2,C/6, etc.)» (par. 1).Viceversa, per i fabbricati non iscritti in catasto, si deveconfermare l’orientamento di questa Corte, secondo cuil'esenzione da ICI è condizionata all'accertamentopositivamente concluso della sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, esuccessive modificazioni, che può essere immediatamentecondotto dal giudice tributario investito dalla domanda dirimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere didare prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., Sez.Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016,n. 7930; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez.5^, 6 novembre 2019, nn. 28556 e 28557; Cass., Sez. Trib.,18 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 25 settembre2024, n. 25595; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18855).9.14 Dunque, la stessa conclusione è stata riaffermata alla lucedell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011, n. 70,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente lafacoltà di presentazione di domanda autocertificata divariazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralitàA/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass.,Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto2019, n. 21094; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28851;Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2024, n. 25595; Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2025, n. 18855).Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, aifini del trattamento esonerativo rileva l'oggettivaclassificazione catastale del cespite come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 oD/10), con il conseguente onere di impugnazione del diversoclassamento da parte di chi richieda il riconoscimento delrequisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinarela variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, lamera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7,comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle normesuccessive, se il relativo procedimento non si sia concluso conla relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineatodalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n.115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioniregolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escluderel’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto dellamera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202626617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez.5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n.23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez.5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022,n. 10894).Va, dunque, ribadito che il requisito della classificazione nellecategorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini delconseguimento del beneficio fiscale, salva la derogatransitoriamente consentita dalla tempestività dell’annotazionecatastale (cioè, fino al 30 settembre 2012) in caso diclassificazione diversa dalla categoria D/10.9.15 Ora, incontestato in punto di fatto che i fabbricati inquestione sono classificati in categorie A/3, A/4, C/2, C/6 e D/1e che la domanda di variazione catastale (ai finidell’annotazione di ruralità) è stata presentata il 29 settembre2011, il riconoscimento della ruralità è irrimediabilmenteprecluso per la mancata classificazione in categorie A/6 e D/10,non essendo coperti gli anni 2003 e 2004 dalla retroattivitàquinquennale della variazione catastale. Il che rende superfluoed ultroneo lo scrutinio della connessa questione se dalladestinazione all’agriturismo possa o meno derivare il caratteredi strumentalità all'attività agricola che giustifichi ilriconoscimento della ruralità.10. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione dell’art. 5,comma 2, del d.lgs., 30 novembre 1992, n. 504, nonchédell'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo gradoNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026che l’ente impositore aveva liquidato l’ICI sulla base di unarendita mai comunicata in precedenza al contribuente.10.1 Il predetto motivo è inammissibile.10.2 Con riguardo a tale censura, si può confermare lavalutazione espressa nella proposta di definizione anticipata,secondo cui: « L’ottavo motivo è inammissibile, non risultandola questione sottoposta alla CTR. In ogni caso, non risulta dallasentenza impugnata che sia stata variata la rendita ma soloapplicato l’ICI in relazione alla categoria catastale attribuita aicespiti».11. Con il nono motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità degliavvisi di accertamento per mancata esclusione e/o riduzionedell'ICI per inagibilità e fatiscenza del fabbricato censito incatasto con la particella 286 sub. 7 del folio 13.11.1 Il predetto motivo è fondato.11.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il nonomotivo di ricorso è infondato, atteso che non risulta che laricorrente abbia presentato dichiarazione per avvalersi dellariduzione dell’imposta per l’inagibilità degli immobili (fl 13,mappale 286, sub 7). Il motivo risulta peraltro inammissibilenon avendo la parte trascritto il contenuto della comunicazioneal Comune e neppure allegato la lettera che avrebbe inoltratoall’ente locale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Senza dimenticare che non èsufficiente una comunicazione al Comune, dovendo questaessere accompagnata da idonea documentazione attestante lostato di degrado del cespite ovvero da dichiarazione sostitutivaai sensi della legge 18/1968. In questo senso, la perizia delNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/20262010, successiva alle annualità di imposta sub iudice, risultadel tutto inidonea ai fini della invocata riduzione di imposta».11.3 In verità, melius re perpensa, verificato che il ricorrenteha rispettato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione relativa all’inagibilità nel ricorsooriginario e nell’atto di appello, si rileva che la sentenzaimpugnata non ha affatto scrutinato la predetta censura.11.4 Ora, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processodi cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878;Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903;Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023,n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass.,Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez.Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12gennaio 2025, n. 791).11.5 In proposito, si rammenta che, secondo l’orientamento diquesta Corte, secondo l’orientamento di questa Corte, in temadi IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile,l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellatodall’art. 4, comma 5, lett. b, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44(e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche inassenza di richiesta del contribuente quando lo stato diinagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto delprincipio di collaborazione e buona fede che deve improntare irapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1,della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anchela regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta laprova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6,comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardoall’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez.5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6^-5, 29maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n.28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – conriguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901;Cass., Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5,22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021,n. 35474; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016;Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. Trib., 8maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2024, n.31479; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18892).11.6 Invero, il contribuente ha dedotto di aver comunicatoall’ente impositore lo stato di inagibilità e fatiscenza delfabbricato censito in catasto con la particella 286 sub. 7 delfolio 13, per gli anni di riferimento, con nota trasmessa il 7settembre 1990 e perizia di parte del 3 maggio 2010, che sonostate prodotte nella documentazione di parte.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si tratta, quindi, di omessa pronuncia che, abbisognando di unaccertamento in fatto, non può essere emendata dal collegio.12. Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità degliavvisi di accertamento per mancato riconoscimento dellastrumentalità all'attività agricola del fabbricato censito incatasto con la particella 286 sub. 3 del folio 9, giacché: «Dettaunità immobiliare denominata "ex [OSCURATO:PERSONA]", indicata concategoria catastale D/1 dal Comune ma in effetti catastalmenteD/10 (vedasi visura catastale), è costituita da stalle, fienili emagazzini agricoli».12.1 Il predetto motivo deve intendersi assorbito.12.2 Come è stato rilevato dalla proposta di definizioneanticipata: « Il decimo motivo non può trovare accoglimento,risultando il cespite accatastato in categoria D/1. Come giàaffermato solo gli immobili accatastati nelle categorie A/6 eD/10 possono essere considerati rurali».12.3 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente harispettato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, il relativo esame è reso superfluo ed ultroneo daquanto detto in relazione al settimo motivo.13. Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice disecondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa lanullità degli avvisi di accertamento per violazione dell’art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212.13.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202613.2 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente haosservato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, si può ritenere che vi sia stato un rigetto implicito dellacensura da parte del giudice di appello, secondo il principio percui, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice,nonostante l'eccezione di nullità dell'atto impositivo, siapassato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere,per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissionitributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamenteinfondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente adoggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, èformalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” algiudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano viziformali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, ilgiudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in talguisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizionen. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass.,Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1081).13.3 Ad ogni modo, si possono, comunque, condividere leargomentazioni illustrate nella proposta di definizioneanticipata, secondo cui: «L’undicesimo motivo è infondato. Nelgiudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si trattidi questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto. non essendo intervenuta la prescrizione decennale deltributo annualità 2006-2010, avendo il contribuente ricevutoregolare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data24.02.2016 (Cass. n. 17416/2023).Gli atti impositivi risultando adeguatamente motivati conriferimento alle annualità di imposta, ai dati catastali, allaimposizione per la classificazione in categoria catastale diversada A/6 e D/10 e con riferimento alle sanzioni per omessadenuncia. Gli atti sono accompagnati dai listini dei valori delleunità immobiliari del Comune; non solo, ma l’area edificabile(Comparto FORNACI ) è stata valutata alla luce della perizia distima redatta nel 1991 dal consulente incaricato dal tribunalenell’ambito di un giudizio ereditario, senza procedere ad unarivalutazione dell’area, indicata nell’avviso n. 15195/2009».13.4 Invero, gli atti impositivi (che sono stati prodotti in questasede dall’ente impositore) contengono una dettagliaesposizione delle ragioni sottese alla rettifica dei valoriimponibili ed alla liquidazione della maggiore imposta,conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte per cuil'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materiadi ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche perl’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione –dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, delvalore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’impostaliquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso dispecie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 11 agosto 2025, n. 23100).14. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice disecondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa lanullità dell’avviso di accertamento per avvenuta decadenzadella potestà di accertamento almeno per l’ICI relativa all’anno2003.14.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/202614.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Laricorrente sostiene l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo inquanto il vincolo dell’area agricola era propedeutico allarealizzazione di alloggi agrituristici strumentali all’attivitàagricola e quindi esenti da imposta. Sul punto si è già affermatoche la sottoscrizione di un vincolo – di cui si ignora il contenuto,gli effetti e la natura in mancanza della allegazione e dellatrascrizione della scrittura che la ricorrente afferma aversottoscritto con il Comune - non elide la natura edificabiledell’area. Inoltre, le Sezioni Unite hanno tratto argomento peraffermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentirela necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazionecatastale, l'abbia ulteriormente confortata e resaimprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricatostrumentale all'imposizione di un tributo che trova il suopresupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato oaccatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 deld.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante, non giàl'esenzione dalla classificazione in categoria catastale diruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di taliunità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativamedesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n.18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n.5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez.5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021,n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass.,Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile2022, n. 10894). Da tanto discende la tempestività dellaNumero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026notifica dell’avviso di accertamento per le annualità di impostanon versate».14.3 Premesso, anche in questo caso, che il ricorrente haosservato il canone dell’autosufficienza in relazione alladeduzione della questione nel ricorso originario e nell’atto diappello, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degliavvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenzadell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si può ribadire che,in tema di ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo deltermine quinquennale di decadenza del potere di accertamentoda parte degli enti locali, occorre distinguere l'ipotesi di omessoversamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovutoessere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine allaquale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbedovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto,in coerenza con la previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, mentre nella prima ipotesi ilprimo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quellosuccessivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso delquale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nellaseconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo annosuccessivo a quello oggetto di accertamento, atteso che iltermine di presentazione della dichiarazione scade l'annosuccessivo a quello di chiusura del periodo di imposta (Cass.,Numero registro generale 15040/2022Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 7139/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio2021, n. 352; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e8199; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037;Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10893).14.4 Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso diomessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2003, eravenuto a scadenza il 31 dicembre 2009, per cui l’attoimpositivo era stato tempestivamente notificato il 30 dicembre2009.15. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del nono motivo, l’inammissibilitàdell’ottavo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorsopuò trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il nono motivo e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.IL PRESIDENTEDott.ssa Milena BalsamoP.Q.MLa Corte accoglie il nono motivo e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.IL PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]