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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04496/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22107/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'Oranges -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 2031/2022 depositata i l 22/02/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Napoli gli avvisi di accertamento n.564814/2864 IMU 2017 e n.564815/336 IMU 2018 con i quali il Comune di Napoli chiedeva il pagamento di somme a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica in relazione a due unità immobiliari di proprietà rispettivamente per complessivi € 9.957,00 (anno 2017) ed € 8.008,00 (2018), eccependo, in particolare la non debenza dell’imposta con riferimento all’immobile sito in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n.107, in quanto da considerarsi quale “immobile adibito a residenza personale” ed abitazione principale e come tale esente dall’imposta IMU.

Sosteneva che in seguito ad atto di donazione, aveva stabilito la sua residenza personale ed anagrafica in detta unità immobiliare.

Il Comune contestava la sussistenza della dimora, rilevando che l’immobile era destinato per la maggiore estensione a studio professionale.

2. I giudici di prossimità di Napoli respingevano il ricorso, affermando che Non basta… esibire il certificato storico di residenza anagrafica, dal momento che l'altro requisito al quale è subordinata la condizione di esclusione dall'imposta IMU è dato dalla effettiva dimora… Neppure ha rilievo il disconoscimento della sottoscrizione asseritamente apposta dall'odierno ricorrente sul verbale di cui si è appena detto, trattandosi di contestazione generica, resa al solo fine di ridimensionare l'efficacia probatoria del documento, non confortata da alcun elemento che possa farne apprezzare una sia pure minima consistenza.In ogni caso quello che qui si apprezza di quel documento non è il contenuto della dichiarazione del ricorrente circa la destinazione della rimanente parte dell'immobile, quanto invece rileva il contenuto delle operazioni svolte e gli esiti delle stesse, sulle quali non Vi è una diretta e chiara contestazione di falsità .

Circa l’uso promiscuo, la Commissione statuiva che manca la prova dell'uso promiscuo del bene in quanto provato l’uso professionale dell'appartamento, sia pure nel limite circoscritto a una porzione dell'appartamento….Nel caso, invece, si rivendichi, come nella fattispecie, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal perimetro di applicazione dell'IMU, questa o ricorre nella sua pienezza e per l'unità immobiliare unitariamente censita, oppure non ricorre…. .

2.1. L’appello veniva respinto dalla Corte regionale la quale, per quel che ancora interessa, così statuiva i primi Giudici hanno correttamente considerato, quanto al primo degli immobili in oggetto, che il requisito indefettibile per ottenere la rivendicata esenzione d’imposta deve consistere nel dato ontologico della dimora abituale del contribuente, il che va escluso nella specie, provata essendo la destinazione della maggior parte di esso bene a studio professionale degli oneri condominiali e delle utenze, elementi criticamente neutri agli effetti considerati.

Né può ritenersi, come bene divisato in prime cure, che una prova idonea ad inficiare una tale verità possa essere costituita dal dato formale della residenza anagrafica o dal pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, elementi criticamente neutri agli effetti considerati . 2.2.Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 2031/2022 svolgendo tre motivi.

Replica con controricorso l’amministrazione comunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., denuncia la violazione dell’art 112 cod. proc. civ. - omesso esame di uno o più specifici motivi di appello-Nullità della sentenza .

Si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] abbia del tutto omesso di esaminare il motivo di appello avente ad oggetto la violazione da parte del giudice di prime cure del principio che opera nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, secondo cui trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 e ss. c.p.c., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma apposta in calce alla scheda censuaria esibita dall’Ente impositore, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede mediante la procedura di verificazione.

La Corte partenopea avrebbe omesso di esaminare altresì il secondo ed il terzo motivo di appello con cui si denunciava l’errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della insussistenza della dimora abituale, invece, dimostrata dal ricorrente attraverso la produzione di documentazione non contestata (visura catastale e planimetria catastale), la quale rivelava una superficie dell’immobile ad uso abitativo nettamente maggiore e prevalente rispetto all’uso professionale nonche’ rispetto alla scheda di censimento del 03/11/2015, prodotta dal comune resistente, espressamente contestata e disconosciuta dal ricorrente, ex art.214 cpc, e dunque inutilizzabile sotto il profilo processuale e nulla sotto il profilo sostanziale.

Si soggiunge che la C.T.R. della Campania ha trascurato di decidere anche con riferimento al quinto motivo di appello con il quale aveva dedotto l’erronea valutazione, operata dal giudice di prime cure, del mero rinvio, all’interno dei due avvisi di rettifica impugnati, al regolamento comunale in materia Imu quale elemento sufficiente a porre il ricorrente nelle condizioni di comprendere il tasso d’interesse e le sanzioni applicate rispettando il suo diritto di difesa ex art.24 cost.

Si osserva che l’omessa pronuncia riverbera i propri effetti soprattutto in punto motivazionale, non superando la sentenza il cd.

“minimo costituzionale”

2. La censura è fondata per quanto di ragione, assorbito il secondo mezzo di ricorso. 2.1.La decisione di prime cure ha escluso la destinazione prevalente ad abitazione dell’immobile ritenendo irrilevante il disconoscimento generico della sottoscrizione apposta in calce alla “scheda di censimento” ai fini della TARI, che sarebbe stata redatta da tal Sig. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in contraddittorio con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

In detta scheda veniva riportato che …il contribuente dichiara che la parte dell’immobile (int.16) viene utilizzato come studio professionale, la parte dell’immobile (int.16 bis) viene utilizzata come abitazione (alla quale non ho avuto accesso) . [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha fondato la propria decisione apprezzando il contenuto delle operazioni svolte e gli esiti delle stesse, contenute nella predetta scheda. 2.2.Sennochè, il contribuente aveva proposto motivo di gravame insistendo nel disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla scheda, di cui contestava l’efficacia probatoria in quanto i rilievi erano stati effettuati in sua assenza e senza il suo consenso all’accesso. 2.3.Su questa doglianza il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi. 2.4.La parte ricorrente ha assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di specifica indicazione del motivo di appello, sia in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, che di articolazione del motivo.

Vi è effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione.

Il giudizio di appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr. Cass. 05/07/2025, n. 18373; Cass. n. 19579/2018; n. 3559/2010; n. 17127/2007).

2.5. Né può questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito trattandosi di questione che richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 17416/2023). 2.6.Le altre doglianze concernenti la erronea valutazione delle prove prodotte dal ricorrente non superano il vaglio di ammissibilità. 2.3.

2.7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, può porsi solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova sog getti invece a valutazione.

Non può il ricorrente rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione( Cass. n. 32505/2023; Cass. n.10927/24). 3.Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma n. 3) cod. proc. civ., reca la denuncia di Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011; Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si evidenzia che, con il secondo motivo di appello, si criticava l’errata valutazione circa l’insussistenza della dimora abituale, invece, dimostrata dal ricorrente attraverso la produzione di documentazione probatoria (visura catastale e planimetria catastale); mentre con il terzo motivo di appello si censurava l’errata valutazione probatoria, operata dal giudice di prime cure, della documentazione prodotta dal ricorrente nella sua nota di deposito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], consistente nella planimetria catastale e nella visura catastale

2.4.2.5. dell’immobile che dimostravano, ad avviso del proprietario, in maniera oggettiva una superficie dell’immobile ad uso abitativo nettamente maggiore e prevalente rispetto all’uso professionale, nonche’ l’erroneità della decisione rispetto alla scheda di censimento del 03/11/2015, prodotta dal Comune resistente, espressamente contestata e disconosciuta dal ricorrente, ex art.214 c.p.c., sostenendo che dal dato documentale esibito fin dal giudizio di primo grado l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.107 non ha una superficie totale di 154 mq, di cui 50 mq adibiti ad abitazione e 104 mq adibiti a studio legale ma, a contrario, di ben 228 mq, come accertato dalla visura catastale e dalla planimetria catastale prodotti in 1° grado in data 11/12/2020, per cui, pur a voler seguire l’errato presupposto dell’[OSCURATO:PERSONA], rimaneva comunque accertato che la superficie dell’immobile dedicata ad esclusivo uso abitativo era pari ad almeno 124mq (228 mq - 104 mq = 124 mq), con ciò escludendo l’uso “prevalente” di tipo professionale della unità immobiliare contestata dal Comune di Napoli.

Si obietta che la C.T.R.

Campania con motivazione meramente apparente statuiva che il requisito indefettibile per ottenere la rivendicata esenzione d'imposta deve consistere nel dato ontologico della dimora abituale del contribuente, esclusa nella specie, avendo l’immobile una destinazione –per la maggior parte dell’unità - a studio professionale, senza valutare il dato documentale probatorio, quali le bollette condominiali, anni 2017 e 2018, nonché il contratto del Gas ed il relativo pagamento delle bollette relative all’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.107 ed intestate al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Per effetto dell’omesso esame, la Corte regionale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011.

3.1. La censura resta assorbito nell’accoglimento del primomotivo di ricorso. 4.La terza ragione di contestazione, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4) cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art 132, II co., cod. proc. civ., in quanto la Commissione ha, con motivazione apparente o comunque “perplessa”, deciso l’appello non consentendo l’adeguata comprensione del percorso logico-giuridico della sua ratio decidendi.

La sentenza oggetto del presente ricorso sarebbe particolarmente paradigmatica in quanto presenta accanto a motivazioni apodittiche o tautologiche (nel più tipico schema: “la domanda è fondata perché l’attore ha ragione; il convenuto deve essere condannato perché ha torto”), anche di quelle prive di qualsiasi effettiva giustificazione (secondo lo schema “l’appello è infondato per l’inconsistenza delle doglianze proposte”). 4.1.Al riguardo, va evidenziato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). 4.2.Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si caratterizza per i vari passaggi argomentativi utilizzati dalla Corte d’appello per confermare la correttezza dell’imposizione, vale a dire l’esclusione della dimora abituale del contribuente, provata essendo la destinazione della maggior parte di esso bene a studio professionale , ritenendo che la dimora abituale del contribuente non possa essere costituita dal dato formale della residenza anagrafica o dal pagamento degli oneri condominialie delle utenze, elementi reputati neutri agli effetti considerati. 5.L’accoglimento parziale del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Assorbita l a censuradi cui al secondo motivo e respinto l’ultimo.

P.Q.M Accoglie, per quanto di ragione,il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22107/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'Oranges -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 2031/2022 depositata i l 22/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Napoli gli avvisi di accertamento n.564814/2864 IMU 2017 e n.564815/336 IMU 2018 con i quali il Comune di Napoli chiedeva il pagamento di somme a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica in relazione a due unità immobiliari di proprietà rispettivamente per complessivi € 9.957,00 (anno 2017) ed € 8.008,00 (2018), eccependo, in particolare la non debenza dell’imposta con riferimento all’immobile sito in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n.107, in quanto da considerarsi quale “immobile adibito a residenza personale” ed abitazione principale e come tale esente dall’imposta IMU. Sosteneva che in seguito ad atto di donazione, aveva stabilito la sua residenza personale ed anagrafica in detta unità immobiliare. Il Comune contestava la sussistenza della dimora, rilevando che l’immobile era destinato per la maggiore estensione a studio professionale. 2. I giudici di prossimità di Napoli respingevano il ricorso, affermando che Non basta… esibire il certificato storico di residenza anagrafica, dal momento che l'altro requisito al quale è subordinata la condizione di esclusione dall'imposta IMU è dato dalla effettiva dimora… Neppure ha rilievo il disconoscimento della sottoscrizione asseritamente apposta dall'odierno ricorrente sul verbale di cui si è appena detto, trattandosi di contestazione generica, resa al solo fine di ridimensionare l'efficacia probatoria del documento, non confortata da alcun elemento che possa farne apprezzare una sia pure minima consistenza.In ogni caso quello che qui si apprezza di quel documento non è il contenuto della dichiarazione del ricorrente circa la destinazione della rimanente parte dell'immobile, quanto invece rileva il contenuto delle operazioni svolte e gli esiti delle stesse, sulle quali non Vi è una diretta e chiara contestazione di falsità . Circa l’uso promiscuo, la Commissione statuiva che manca la prova dell'uso promiscuo del bene in quanto provato l’uso professionale dell'appartamento, sia pure nel limite circoscritto a una porzione dell'appartamento….Nel caso, invece, si rivendichi, come nella fattispecie, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal perimetro di applicazione dell'IMU, questa o ricorre nella sua pienezza e per l'unità immobiliare unitariamente censita, oppure non ricorre…. . 2.1. L’appello veniva respinto dalla Corte regionale la quale, per quel che ancora interessa, così statuiva i primi Giudici hanno correttamente considerato, quanto al primo degli immobili in oggetto, che il requisito indefettibile per ottenere la rivendicata esenzione d’imposta deve consistere nel dato ontologico della dimora abituale del contribuente, il che va escluso nella specie, provata essendo la destinazione della maggior parte di esso bene a studio professionale degli oneri condominiali e delle utenze, elementi criticamente neutri agli effetti considerati. Né può ritenersi, come bene divisato in prime cure, che una prova idonea ad inficiare una tale verità possa essere costituita dal dato formale della residenza anagrafica o dal pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, elementi criticamente neutri agli effetti considerati . 2.2.Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 2031/2022 svolgendo tre motivi. Replica con controricorso l’amministrazione comunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., denuncia la violazione dell’art 112 cod. proc. civ. - omesso esame di uno o più specifici motivi di appello-Nullità della sentenza . Si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] abbia del tutto omesso di esaminare il motivo di appello avente ad oggetto la violazione da parte del giudice di prime cure del principio che opera nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, secondo cui trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 e ss. c.p.c., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma apposta in calce alla scheda censuaria esibita dall’Ente impositore, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede mediante la procedura di verificazione. La Corte partenopea avrebbe omesso di esaminare altresì il secondo ed il terzo motivo di appello con cui si denunciava l’errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della insussistenza della dimora abituale, invece, dimostrata dal ricorrente attraverso la produzione di documentazione non contestata (visura catastale e planimetria catastale), la quale rivelava una superficie dell’immobile ad uso abitativo nettamente maggiore e prevalente rispetto all’uso professionale nonche’ rispetto alla scheda di censimento del 03/11/2015, prodotta dal comune resistente, espressamente contestata e disconosciuta dal ricorrente, ex art.214 cpc, e dunque inutilizzabile sotto il profilo processuale e nulla sotto il profilo sostanziale. Si soggiunge che la C.T.R. della Campania ha trascurato di decidere anche con riferimento al quinto motivo di appello con il quale aveva dedotto l’erronea valutazione, operata dal giudice di prime cure, del mero rinvio, all’interno dei due avvisi di rettifica impugnati, al regolamento comunale in materia Imu quale elemento sufficiente a porre il ricorrente nelle condizioni di comprendere il tasso d’interesse e le sanzioni applicate rispettando il suo diritto di difesa ex art.24 cost. Si osserva che l’omessa pronuncia riverbera i propri effetti soprattutto in punto motivazionale, non superando la sentenza il cd. “minimo costituzionale” 2. La censura è fondata per quanto di ragione, assorbito il secondo mezzo di ricorso. 2.1.La decisione di prime cure ha escluso la destinazione prevalente ad abitazione dell’immobile ritenendo irrilevante il disconoscimento generico della sottoscrizione apposta in calce alla “scheda di censimento” ai fini della TARI, che sarebbe stata redatta da tal Sig. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in contraddittorio con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In detta scheda veniva riportato che …il contribuente dichiara che la parte dell’immobile (int.16) viene utilizzato come studio professionale, la parte dell’immobile (int.16 bis) viene utilizzata come abitazione (alla quale non ho avuto accesso) . [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha fondato la propria decisione apprezzando il contenuto delle operazioni svolte e gli esiti delle stesse, contenute nella predetta scheda. 2.2.Sennochè, il contribuente aveva proposto motivo di gravame insistendo nel disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla scheda, di cui contestava l’efficacia probatoria in quanto i rilievi erano stati effettuati in sua assenza e senza il suo consenso all’accesso. 2.3.Su questa doglianza il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi. 2.4.La parte ricorrente ha assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di specifica indicazione del motivo di appello, sia in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, che di articolazione del motivo. Vi è effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione. Il giudizio di appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr. Cass. 05/07/2025, n. 18373; Cass. n. 19579/2018; n. 3559/2010; n. 17127/2007). 2.5. Né può questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito trattandosi di questione che richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 17416/2023). 2.6.Le altre doglianze concernenti la erronea valutazione delle prove prodotte dal ricorrente non superano il vaglio di ammissibilità. 2.3. 2.7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, può porsi solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova sog getti invece a valutazione. Non può il ricorrente rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione( Cass. n. 32505/2023; Cass. n.10927/24). 3.Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma n. 3) cod. proc. civ., reca la denuncia di Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011; Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si evidenzia che, con il secondo motivo di appello, si criticava l’errata valutazione circa l’insussistenza della dimora abituale, invece, dimostrata dal ricorrente attraverso la produzione di documentazione probatoria (visura catastale e planimetria catastale); mentre con il terzo motivo di appello si censurava l’errata valutazione probatoria, operata dal giudice di prime cure, della documentazione prodotta dal ricorrente nella sua nota di deposito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], consistente nella planimetria catastale e nella visura catastale 2.4.2.5. dell’immobile che dimostravano, ad avviso del proprietario, in maniera oggettiva una superficie dell’immobile ad uso abitativo nettamente maggiore e prevalente rispetto all’uso professionale, nonche’ l’erroneità della decisione rispetto alla scheda di censimento del 03/11/2015, prodotta dal Comune resistente, espressamente contestata e disconosciuta dal ricorrente, ex art.214 c.p.c., sostenendo che dal dato documentale esibito fin dal giudizio di primo grado l’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.107 non ha una superficie totale di 154 mq, di cui 50 mq adibiti ad abitazione e 104 mq adibiti a studio legale ma, a contrario, di ben 228 mq, come accertato dalla visura catastale e dalla planimetria catastale prodotti in 1° grado in data 11/12/2020, per cui, pur a voler seguire l’errato presupposto dell’[OSCURATO:PERSONA], rimaneva comunque accertato che la superficie dell’immobile dedicata ad esclusivo uso abitativo era pari ad almeno 124mq (228 mq - 104 mq = 124 mq), con ciò escludendo l’uso “prevalente” di tipo professionale della unità immobiliare contestata dal Comune di Napoli. Si obietta che la C.T.R. Campania con motivazione meramente apparente statuiva che il requisito indefettibile per ottenere la rivendicata esenzione d'imposta deve consistere nel dato ontologico della dimora abituale del contribuente, esclusa nella specie, avendo l’immobile una destinazione –per la maggior parte dell’unità - a studio professionale, senza valutare il dato documentale probatorio, quali le bollette condominiali, anni 2017 e 2018, nonché il contratto del Gas ed il relativo pagamento delle bollette relative all’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.107 ed intestate al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto dell’omesso esame, la Corte regionale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011. 3.1. La censura resta assorbito nell’accoglimento del primomotivo di ricorso. 4.La terza ragione di contestazione, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4) cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art 132, II co., cod. proc. civ., in quanto la Commissione ha, con motivazione apparente o comunque “perplessa”, deciso l’appello non consentendo l’adeguata comprensione del percorso logico-giuridico della sua ratio decidendi. La sentenza oggetto del presente ricorso sarebbe particolarmente paradigmatica in quanto presenta accanto a motivazioni apodittiche o tautologiche (nel più tipico schema: “la domanda è fondata perché l’attore ha ragione; il convenuto deve essere condannato perché ha torto”), anche di quelle prive di qualsiasi effettiva giustificazione (secondo lo schema “l’appello è infondato per l’inconsistenza delle doglianze proposte”). 4.1.Al riguardo, va evidenziato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). 4.2.Questo vizio non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si caratterizza per i vari passaggi argomentativi utilizzati dalla Corte d’appello per confermare la correttezza dell’imposizione, vale a dire l’esclusione della dimora abituale del contribuente, provata essendo la destinazione della maggior parte di esso bene a studio professionale , ritenendo che la dimora abituale del contribuente non possa essere costituita dal dato formale della residenza anagrafica o dal pagamento degli oneri condominialie delle utenze, elementi reputati neutri agli effetti considerati. 5.L’accoglimento parziale del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. Assorbita l a censuradi cui al secondo motivo e respinto l’ultimo. P.Q.M Accoglie, per quanto di ragione,il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,
Sentenza Cassazione n. 04496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris