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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06291/2025

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10070/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorefalzone@avvocatiagri- gento.it)domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Oggetto:preavviso fermo beni mobili dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorecucchiara@avvocatia- grigento.it),elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanniPasquale Mosca in Roma, Corso d’Italia , n. 1 0 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 40 10 / 8 /201 8 , depositata il 25 . 9 .201 8 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4010/8/2018, depositata il 25.9.2018 veniva accolto l’appello pro- postodall’agente della riscossione per la Provincia di Agrigento av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Agri- genton. 1 795 / 2 /201

7. Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora inliquidazione, avente ad oggetto il preavviso di fermo di beni mo- bili,sul presupposto della mancata rituale notifica delle cartelle sot- tostanti.

Il giudice d’appello accertava che le cartelle erano state corretta- mente notificate “ in data 11 / 8/2015, 3/9/2013, 1/6/2011, 25/6/2012,19/9/2012, 7/8/2014 e 23 / 2 / 2015 ” a mani d i impiegat i della societ ̀ addett i alla ricezione degli atti ai sensi dell'art 60, comma1, lett b) bis d.P.R. 600/73 e dell'art. 139 cod. proc. civ. ed erastata data comunicazione di tale notifica a mezzo di raccoman- data.Dal momento che le cartelle non erano state tempestivamente impugnatee che l’impugnazione del preavviso di fermo di beni mobili non poteva che essere utilmente proposta per vizi propri, il giudice ritenevaassorbita ogni altra doglianza e accoglieva l’appello.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’agente della riscos- sionecon controricorso .

Considerato che:

1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrentedi inammissibilità del ricorso per cd. difetto di autosuf- ficienza, questione scrutinabile unitamente alla disamina delle sin- gole censure.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett.b ) bis d .

P .

R . 602/73, 2697 c od. c iv. ; si so- stiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificate lecartelle di pagamento in quanto risulta errato o “insufficiente” l'in- dirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.

3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ., non avendo l’agente della riscossione dimostrato di aver assolto l’onere di ese- guire le notificazioni nelle forme previste per la notificazione alle per- sone giuridiche, essendo state consegnate a soggetto non legitti- mato alla ricezione degli atti, in quanto persona diversa dal legale rappresentante della società.

4. I motivi, di analoga formulazione e largamente sovrapponibili, sono inammissibili per carenza di specificit̀ ai sensi dell'art 366 , 1° comma,n. 6 , cod. proc. civ. .

Questa Corte ha ripetutamente affer- mato che in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch̀ alla specifica i ndicazione del luogo in cui ̀ avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fon- datezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit̀ di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass.n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass.n.12288/2016;Cass. n. 23575/ 2015).

Con riferimento alla notifica degli atti ̀ stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione in- tegrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilit̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie,sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod.proc. c iv . non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.

Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili,la va- lidit̀ del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o pro- dotto lerelate di notifica , strettamente funzionali alla comprensione del motivo,ń ha specificato la sede dove reperirl e .

5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedott o , in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’error in iudicando com- messo dalla CTR per non essersi ilgiudice di secondo grado pronun- ciatosugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle con- trodeduzioni dell'appello aventi ad oggetto, tra l’altro,l'omessa mo- tivazione dell'atto di preavviso di fermo di beni mobili ex art.7 l. 212/2000e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.

6. Il terzo motivo ̀ infondato .

Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una do- manda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprez- zabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attivit̀ di esame del giudiceche si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bens̀ una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014).

Orbene ̀ evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appellata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicch̀ il motivo erroneamente rubricato come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.va pi ̀ correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all'art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

7. Cì premesso, così individua to il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giu- sto processo dettati dall’art. 111 Cost..

Infatti, nel giudizio di legitti- mità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragione- vole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una let- tura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sen- tenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.,ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., s en- tenzan. 21968 del 28/10/2015) .

7.1. Laricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere con- tenute nell'atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizzaalle pagg. 14e ss. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cogni- zione della CTRuna serie di questioni inammissibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità delle notificazioni delle sottese car- telle di pagamento: argomentazioneriportata alle pagg.14 e 15 del ricorso (“l’odierna appellante sostiene che la sentenza oggi impu- gnata vada riformata…”), inammissibile per difetto di rilevanza per- ché non è una questionebensì una mera difesa e perché il giudice si è pronunciato sul fatto della legittimità della notifica delle cartelle; violazione dell’art.15 comma 1 d.lgs. 546/92 e 92 comma 2 cod. proc. civ., inconducente perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese; dell’art.96 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata rifor- mata con inevitabile travolgimento anche della statuizione sulla re- sponsabilità aggravata; sulla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, inammissibile perché la notifica delle cartelle di pa- gamento sottostanti è stata ritenuta rituale; sulla illegittima decor- renza degli interessi di mora ed aggio, inammissibileperché questa correttamente tiene conto delle cartelle dal momento che la loro le- gittima notifica è stata confermata.

8. Residuano due questioni, riferibili a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l'omessa motivazione del preavviso di fermo di beni mobili ex art.7 l. 212/2000 e la mancata indicazione del procedimento di cal- colo degli interessi, sulle quali il giudice effettivamente non si è pro- nunciato, ritenendo erroneamente che fossero assorbite dalla deci- sione sulla legittimità delle notifiche delle cartelle.

Tuttavia, en- trambe sono manifestamente infondate.

8.1. Quanto alla decorrenza degli interessi , alla misura e al tasso, sonotutti elementi determinabili ex lege e compete al debit ore pro- vare che eventualmente il calcolo è errato.

Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione (espressoda Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessiattraverso parametri predeterminati ex lege , un'operazione matematicaconseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte.

Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell’insegna- mento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sen- tenzan. 22281 del 14/07/2022, perché l’atto impugnato in questa sede – preavviso di fermo di beni mobili - non ha natura di atto impositivoin senso sostanziale e data l’accertata rituale notifica delle cartelle sottostanti il contribuente si trovava nelle condizioni di co- noscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base nor- mativae di calcolo relativa agli interessi reclamati.

8.2. Quanto alla motivazione del preavviso di fermo di beni mobili il vizio di motivazione dell’atto, per come ̀ riassunto in ricorso, si ri- duce alla mancata indicazione del ruolo, un elemento non decisivo, perché non è controverso il fatto che le cartelle sono esattamente identificate attraverso il numero , e non è contestato che queste ri- spettino la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quali atti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, siano state predisposte secondo l'apposito modello approvato co n specifico decreto ministeriale.

8.3. L’esito della decisione in appello, ove scrutinate le suddette que- stioni, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass.17416/2023).

9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per l’agente della riscossione in e uro 18.000 ,00 per compensi,euro 200,00 per spese borsuali, s pese forfetarie 15%, Iva eCpa.

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10070/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in per- sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorefalzone@avvocatiagri- gento.it)domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Oggetto:preavviso fermo beni mobili dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatorecucchiara@avvocatia- grigento.it),elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanniPasquale Mosca in Roma, Corso d’Italia , n. 1 0 2 ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 40 10 / 8 /201 8 , depositata il 25 . 9 .201 8 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4010/8/2018, depositata il 25.9.2018 veniva accolto l’appello pro- postodall’agente della riscossione per la Provincia di Agrigento av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Agri- genton. 1 795 / 2 /201 7. Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora inliquidazione, avente ad oggetto il preavviso di fermo di beni mo- bili,sul presupposto della mancata rituale notifica delle cartelle sot- tostanti. Il giudice d’appello accertava che le cartelle erano state corretta- mente notificate “ in data 11 / 8/2015, 3/9/2013, 1/6/2011, 25/6/2012,19/9/2012, 7/8/2014 e 23 / 2 / 2015 ” a mani d i impiegat i della societ ̀ addett i alla ricezione degli atti ai sensi dell'art 60, comma1, lett b) bis d.P.R. 600/73 e dell'art. 139 cod. proc. civ. ed erastata data comunicazione di tale notifica a mezzo di raccoman- data.Dal momento che le cartelle non erano state tempestivamente impugnatee che l’impugnazione del preavviso di fermo di beni mobili non poteva che essere utilmente proposta per vizi propri, il giudice ritenevaassorbita ogni altra doglianza e accoglieva l’appello.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo tre motivi, cui replica l’agente della riscos- sionecon controricorso . Considerato che: 1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrentedi inammissibilità del ricorso per cd. difetto di autosuf- ficienza, questione scrutinabile unitamente alla disamina delle sin- gole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett.b ) bis d . P . R . 602/73, 2697 c od. c iv. ; si so- stiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificate lecartelle di pagamento in quanto risulta errato o “insufficiente” l'in- dirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa. 3. Il secondo motivo prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ., non avendo l’agente della riscossione dimostrato di aver assolto l’onere di ese- guire le notificazioni nelle forme previste per la notificazione alle per- sone giuridiche, essendo state consegnate a soggetto non legitti- mato alla ricezione degli atti, in quanto persona diversa dal legale rappresentante della società. 4. I motivi, di analoga formulazione e largamente sovrapponibili, sono inammissibili per carenza di specificit̀ ai sensi dell'art 366 , 1° comma,n. 6 , cod. proc. civ. . Questa Corte ha ripetutamente affer- mato che in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch̀ alla specifica i ndicazione del luogo in cui ̀ avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fon- datezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit̀ di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass.n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass.n.12288/2016;Cass. n. 23575/ 2015). Con riferimento alla notifica degli atti ̀ stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione in- tegrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilit̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie,sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod.proc. c iv . non è fine a séstesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili,la va- lidit̀ del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o pro- dotto lerelate di notifica , strettamente funzionali alla comprensione del motivo,ń ha specificato la sede dove reperirl e . 5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedott o , in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’error in iudicando com- messo dalla CTR per non essersi ilgiudice di secondo grado pronun- ciatosugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle con- trodeduzioni dell'appello aventi ad oggetto, tra l’altro,l'omessa mo- tivazione dell'atto di preavviso di fermo di beni mobili ex art.7 l. 212/2000e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi. 6. Il terzo motivo ̀ infondato . Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una do- manda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprez- zabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attivit̀ di esame del giudiceche si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bens̀ una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014). Orbene ̀ evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appellata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicch̀ il motivo erroneamente rubricato come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.va pi ̀ correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all'art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 7. Cì premesso, così individua to il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giu- sto processo dettati dall’art. 111 Cost.. Infatti, nel giudizio di legitti- mità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragione- vole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una let- tura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sen- tenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.,ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., s en- tenzan. 21968 del 28/10/2015) . 7.1. Laricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere con- tenute nell'atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizzaalle pagg. 14e ss. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cogni- zione della CTRuna serie di questioni inammissibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità delle notificazioni delle sottese car- telle di pagamento: argomentazioneriportata alle pagg.14 e 15 del ricorso (“l’odierna appellante sostiene che la sentenza oggi impu- gnata vada riformata…”), inammissibile per difetto di rilevanza per- ché non è una questionebensì una mera difesa e perché il giudice si è pronunciato sul fatto della legittimità della notifica delle cartelle; violazione dell’art.15 comma 1 d.lgs. 546/92 e 92 comma 2 cod. proc. civ., inconducente perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese; dell’art.96 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata rifor- mata con inevitabile travolgimento anche della statuizione sulla re- sponsabilità aggravata; sulla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, inammissibile perché la notifica delle cartelle di pa- gamento sottostanti è stata ritenuta rituale; sulla illegittima decor- renza degli interessi di mora ed aggio, inammissibileperché questa correttamente tiene conto delle cartelle dal momento che la loro le- gittima notifica è stata confermata. 8. Residuano due questioni, riferibili a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l'omessa motivazione del preavviso di fermo di beni mobili ex art.7 l. 212/2000 e la mancata indicazione del procedimento di cal- colo degli interessi, sulle quali il giudice effettivamente non si è pro- nunciato, ritenendo erroneamente che fossero assorbite dalla deci- sione sulla legittimità delle notifiche delle cartelle. Tuttavia, en- trambe sono manifestamente infondate. 8.1. Quanto alla decorrenza degli interessi , alla misura e al tasso, sonotutti elementi determinabili ex lege e compete al debit ore pro- vare che eventualmente il calcolo è errato. Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione (espressoda Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessiattraverso parametri predeterminati ex lege , un'operazione matematicaconseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte. Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell’insegna- mento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sen- tenzan. 22281 del 14/07/2022, perché l’atto impugnato in questa sede – preavviso di fermo di beni mobili - non ha natura di atto impositivoin senso sostanziale e data l’accertata rituale notifica delle cartelle sottostanti il contribuente si trovava nelle condizioni di co- noscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base nor- mativae di calcolo relativa agli interessi reclamati. 8.2. Quanto alla motivazione del preavviso di fermo di beni mobili il vizio di motivazione dell’atto, per come ̀ riassunto in ricorso, si ri- duce alla mancata indicazione del ruolo, un elemento non decisivo, perché non è controverso il fatto che le cartelle sono esattamente identificate attraverso il numero , e non è contestato che queste ri- spettino la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quali atti per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, siano state predisposte secondo l'apposito modello approvato co n specifico decreto ministeriale. 8.3. L’esito della decisione in appello, ove scrutinate le suddette que- stioni, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass.17416/2023). 9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per l’agente della riscossione in e uro 18.000 ,00 per compensi,euro 200,00 per spese borsuali, s pese forfetarie 15%, Iva eCpa. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quate
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