Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31013/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29003/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 80, rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] - U.T.G., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l i rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 6418/2022 depositata i l 28/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, che respingeva il ricorso amministrativo proposto contro il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada, per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Il Tribunale, adito dal Prosperini, ha confermato il rigetto dell’opposizione, rilevando in via preliminare come il gravame fosse «al limite dell’inammissibilità» e comunque ritenendo infondato nel meritol’originario ricorso.

In particolare, per quanto concerne la pretesa illegittimità della sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del viceprefetto, il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] prodotto il decreto in data 28.1.2019 con il quale fu prorogato al viceprefetto dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di dirigente titolare dell’Area III bis relativa “all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, comprensiva del potere di emettere ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative.

Nel merito il Tribunale ha precisato che il Prosperini non aveva fornito prova del suo assunto circa la scarsa visibilità della segnaletica, aggiungendo, per quanto riguarda l’assenza di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici nella corsia loro riservata, che il rilievo non incideva sul perfezionamento dell’illecito, perché «diversamente opinando sarebbe discrezionalmente rimesso al privato il transito si dette corsie indipendentemente dall’orario della trasgressione».

Il Tribunale rilevava ancora che l’apparecchiatura [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, necessitasse di omologazione e taratura solo con riferimento ai rilievi di eccesso di velocità, essendo invece sufficiente la sola omologazione per il tipo di infrazione contestata al Prosperini.

Per la cassazione della decisione, il Prosperini ha proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma hanno depositato un atto di costituzione “ al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione”. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, proposto in via subordinata, denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale aveva dubitato dell’ammissibilità dell’appello.

Il motivo è assorbito, in quanto, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto generica l’impugnazione, avendo infatti deciso nel merito.

Con il secondo motivo, si censura la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per plurime violazione di legge, per avere il Tribunale riconosciuto la competenza del viceprefetto a emettere l’ingiunzione, pur in assenza di specifica delega.

Secondo il ricorrente occorre «una delega apposita per determinati provvedimenti, e perciò da considerarsi espressa, invero non potendola implicare il semplice incarico di Dirigente delle corrispondenti Aree funzionali considerato ex sé , esso infatti comportando logicamente l’insieme delle attività, delle iniziative e dei provvedimenti propri dell’Area ma non certo tra questi potendosi tout court includere quelli che la legge attribuisce espressamente al Prefetto»(pag. 22 e 23 del ricorso).

La censura è infondata.

L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dalvice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto,vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. n. 3904/2014).

Invero, la competenza a adottare provvedimenti concernenti le sanzioni amministrativa per violazione del Codice della strada non spetta in via esclusiva al Prefetto, potendo evincersi dall'esame dell'art. 14,D.Lgs. n. 139 del 2000 che i dirigenti adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti (Cons.

St., sez.

VI, 12 ottobre 2006, n. 6077).

Nel caso all'esame risulta che il funzionario il qualeha sottoscritto il provvedimento lo ha fatto nell'esercizio della funzione di Dirigente, titolare dell’Area III bis relativa “all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, comprendente la gestione dei relativi procedimenti e dunque la competenza ad emanare i relativi provvedimenti.

Infatti, il viceprefetto è un funzionario della carriera prefettizia cui compete, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali conferitegli, adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell'ambito dell'area funzionale cui sia preposto (cfr.artt. 1,2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139).

Né può considerarsi dirimente la circostanza che non sia stata espressamente menzionata la delega, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi di adottare in sua vece i relativi atti, deriva direttamente dalla legge.

Dunque, per tali ragioni, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha negato il vizio di incompetenza, è immune da censure.

Il terzo motivo denunzia omissione di pronunzia, sia sul motivo di appello, con il quale fu dedotto che il giudice di pace, respingendo l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, non aveva motivato su ulteriori argomenti difensivi posti nell’atto di opposizione - in particolare sull’eccepita nullità dell’accertamento, stante che il dispositivo elettronico di rilevamento non era presegnalato - sia sul diverso motivo di appello , con il quale si denunziava che il giudice di pace aveva statuito sulla legittimità del dispositivo per se stesso, senza che il ricorrente avesse mai dedotto una simile questione.

Nello stesso tempo si denunzia che la pronunzia del Tribunale, sui corrispondenti motivi di appello così come indicati ed esplicitati, incorre a sua volta nel vizio di extra petizione, non esistendo in realtà i motivi di impugnazione ipotizzati dal giudice del gravame.

In sé, l’omissione d i pronunzia sulla questione della presegnalazione sussiste; nondimeno ciò non giustifica la cassazione della sentenza, imponendosi solo la integrazione della motivazione in presenza di censura, come quella in esame, su questione di puro diritto che non implica accertamenti in fatto , manifestamente infondata.

Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416/2023; n. 21968/2015).

Ebbene, rileva la Corte che la presegnalazione è richiesta solo per le violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, come chiarito in motivazione da Cass. n. 8415/2016: «In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione (conf. n. 26990/2018)».

Il motivo in esame, invece, nella parte in cui denunzia omissione di pronunzia sul vizio di extra petizione in cui era incorso il giudice di pace, è inammissibile, per difetto di interesse.

«In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.

In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale» (Cass. n. 20834/2022).

Vale pur sempre il principio secondo cui «La denuncia divizi fondati sulla pretesa violazione di normeprocessuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito» (Cass. n. 26419/2020).

In contrasto con quanto risulta da tali principi, il ricorrente lamenta il vizio procedurale in modo formale, senza indicare quale sia stato il pregiudizio subito in dipendenza di esso.

Nello stesso tempo si deve rilevare la infondatezza della censura che aveva realmente inteso proporre (quella relativa alla presegnalazione), e che il Tribunale non avrebbe invece correttamente percepito.

Le stesse considerazioni valgono in relazione al vizio di extra petizione autonomamente denunziato dal ricorrente con riferimento alla sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite, non svolgendo difese l'intimato.

Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29003/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 80, rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] - U.T.G., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l i rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 6418/2022 depositata i l 28/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, che respingeva il ricorso amministrativo proposto contro il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada, per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il Tribunale, adito dal Prosperini, ha confermato il rigetto dell’opposizione, rilevando in via preliminare come il gravame fosse «al limite dell’inammissibilità» e comunque ritenendo infondato nel meritol’originario ricorso. In particolare, per quanto concerne la pretesa illegittimità della sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del viceprefetto, il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] prodotto il decreto in data 28.1.2019 con il quale fu prorogato al viceprefetto dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di dirigente titolare dell’Area III bis relativa “all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, comprensiva del potere di emettere ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative. Nel merito il Tribunale ha precisato che il Prosperini non aveva fornito prova del suo assunto circa la scarsa visibilità della segnaletica, aggiungendo, per quanto riguarda l’assenza di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici nella corsia loro riservata, che il rilievo non incideva sul perfezionamento dell’illecito, perché «diversamente opinando sarebbe discrezionalmente rimesso al privato il transito si dette corsie indipendentemente dall’orario della trasgressione». Il Tribunale rilevava ancora che l’apparecchiatura [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, necessitasse di omologazione e taratura solo con riferimento ai rilievi di eccesso di velocità, essendo invece sufficiente la sola omologazione per il tipo di infrazione contestata al Prosperini. Per la cassazione della decisione, il Prosperini ha proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma hanno depositato un atto di costituzione “ al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione”. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, proposto in via subordinata, denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale aveva dubitato dell’ammissibilità dell’appello. Il motivo è assorbito, in quanto, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto generica l’impugnazione, avendo infatti deciso nel merito. Con il secondo motivo, si censura la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per plurime violazione di legge, per avere il Tribunale riconosciuto la competenza del viceprefetto a emettere l’ingiunzione, pur in assenza di specifica delega. Secondo il ricorrente occorre «una delega apposita per determinati provvedimenti, e perciò da considerarsi espressa, invero non potendola implicare il semplice incarico di Dirigente delle corrispondenti Aree funzionali considerato ex sé , esso infatti comportando logicamente l’insieme delle attività, delle iniziative e dei provvedimenti propri dell’Area ma non certo tra questi potendosi tout court includere quelli che la legge attribuisce espressamente al Prefetto»(pag. 22 e 23 del ricorso). La censura è infondata. L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dalvice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto,vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. n. 3904/2014). Invero, la competenza a adottare provvedimenti concernenti le sanzioni amministrativa per violazione del Codice della strada non spetta in via esclusiva al Prefetto, potendo evincersi dall'esame dell'art. 14,D.Lgs. n. 139 del 2000 che i dirigenti adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti (Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6077). Nel caso all'esame risulta che il funzionario il qualeha sottoscritto il provvedimento lo ha fatto nell'esercizio della funzione di Dirigente, titolare dell’Area III bis relativa “all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, comprendente la gestione dei relativi procedimenti e dunque la competenza ad emanare i relativi provvedimenti. Infatti, il viceprefetto è un funzionario della carriera prefettizia cui compete, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali conferitegli, adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell'ambito dell'area funzionale cui sia preposto (cfr.artt. 1,2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139). Né può considerarsi dirimente la circostanza che non sia stata espressamente menzionata la delega, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi di adottare in sua vece i relativi atti, deriva direttamente dalla legge. Dunque, per tali ragioni, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha negato il vizio di incompetenza, è immune da censure. Il terzo motivo denunzia omissione di pronunzia, sia sul motivo di appello, con il quale fu dedotto che il giudice di pace, respingendo l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, non aveva motivato su ulteriori argomenti difensivi posti nell’atto di opposizione - in particolare sull’eccepita nullità dell’accertamento, stante che il dispositivo elettronico di rilevamento non era presegnalato - sia sul diverso motivo di appello , con il quale si denunziava che il giudice di pace aveva statuito sulla legittimità del dispositivo per se stesso, senza che il ricorrente avesse mai dedotto una simile questione. Nello stesso tempo si denunzia che la pronunzia del Tribunale, sui corrispondenti motivi di appello così come indicati ed esplicitati, incorre a sua volta nel vizio di extra petizione, non esistendo in realtà i motivi di impugnazione ipotizzati dal giudice del gravame. In sé, l’omissione d i pronunzia sulla questione della presegnalazione sussiste; nondimeno ciò non giustifica la cassazione della sentenza, imponendosi solo la integrazione della motivazione in presenza di censura, come quella in esame, su questione di puro diritto che non implica accertamenti in fatto , manifestamente infondata. Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416/2023; n. 21968/2015). Ebbene, rileva la Corte che la presegnalazione è richiesta solo per le violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, come chiarito in motivazione da Cass. n. 8415/2016: «In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione (conf. n. 26990/2018)». Il motivo in esame, invece, nella parte in cui denunzia omissione di pronunzia sul vizio di extra petizione in cui era incorso il giudice di pace, è inammissibile, per difetto di interesse. «In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale» (Cass. n. 20834/2022). Vale pur sempre il principio secondo cui «La denuncia divizi fondati sulla pretesa violazione di normeprocessuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito» (Cass. n. 26419/2020). In contrasto con quanto risulta da tali principi, il ricorrente lamenta il vizio procedurale in modo formale, senza indicare quale sia stato il pregiudizio subito in dipendenza di esso. Nello stesso tempo si deve rilevare la infondatezza della censura che aveva realmente inteso proporre (quella relativa alla presegnalazione), e che il Tribunale non avrebbe invece correttamente percepito. Le stesse considerazioni valgono in relazione al vizio di extra petizione autonomamente denunziato dal ricorrente con riferimento alla sentenza impugnata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite, non svolgendo difese l'intimato. Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove
Decreto Cassazione n. 31013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris