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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14155/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 423/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,depositata il 04/06/2024 R.G.N. 1349/2022;Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1.

Gli odierni ricorrenti, dapprima lavoratori socialmente utili dal 2001al 2005, poi assunti dal Comune di Partinico con plurimi contratti di lavoroa tempo determinato e parziale, per un arco temporale dai dieci ai quindicianni, adivano il Tribunale di Palermo per ottenere la conversione deirapporti, il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di talicontratti a termine, il pagamento della progressione economica orizzontale(PEO) e di due giorni di ferie all’anno a far data dall’ultima PEO nonprescritta.2.

Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, rigettava il ricorso,evidenziando che la stabilizzazione medio tempore intervenuta dovevaritenersi satisfattiva e idonea ad escludere il danno comunitario.Riteneva, inoltre, che fosse rimasto sfornito di qualsivoglia supportoprobatorio l’eventuale maggior danno subito dai ricorrenti stessi (inveroneanche enucleato pienamente in ricorso).Rigettava la domanda tesa ad ottenere le differenze retributiveconseguenti al mancato riconoscimento della anzianità maturata a seguitodella stabilizzazione, poiché formulata solo con memoria difensivasuccessiva al deposito del ricorso.Reputava, infine, infondate le domande aventi ad oggetto la mancataprogressione economica orizzontale, nonché la presunta mancata fruizionedi due giorni di ferie all’anno.3.

Proponevano appello gli odierni ricorrenti, censurando la pronunciadi prime cure per aver ritenuto ex se la sopravvenuta stabilizzazionemisura riparatoria, senza invece valutare se essa fosse stata l’effettodiretto ed immediato dell’illecito comunitario e senza valutare lacorrettezza della procedura seguita.RGN 24624/2024Pag.2Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/20264.

La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, aderendo allemotivazioni del Tribunale.Evidenziava che la documentazione depositata dal Comune attestavache la disposta procedura di stabilizzazione era volta al superamento delprecariato e che con deliberazione del Commissario straordinario n. 37 del20.5.2020 era stata approvata la rimodulazione della dotazione organicadell’ente al fine di perseguire la stabilizzazione del personale precario (sierano trasformati i rapporti di lavoro del personale precario da full time apart time, al dichiarato fine di consentire a tutta la platea dei lavoratori atempo determinato di essere inseriti nei ruoli organici dell’ente).

Inoltre,era stata espressamente indicata quale fonte del reclutamento specialel’art. 20 d.lgs. n. 75/2017.Riteneva infondata la tesi secondo cui “l’illecita reiterazione deicontratti a termine, avvenuta oltre gli otto anni antecedenti la data del31.12.2017” non sarebbe riparata dalla eventuale stabilizzazione ex art.20 d.lgs. cit.; al riguardo, evidenziava che quelli descritti dalle lett. a), b)c) sono solo requisiti minimi richiesti per il reclutamento speciale regolatodalla norma.Confermava che quella relativa all’anzianità di servizio fosse domandanuova e traeva a tal fine argomenti anche dal fatto che tale domanda nonavrebbe potuto essere formulata nel ricorso introduttivo essendoconseguenza del dato temporale oggettivo della stabilizzazione,intervenuta solo in corso di causa.Quanto al motivo di gravame concernente le altre rivendicazionirespinte (PEO e due giorni di ferie all’anno non fruite), escludeva chepotesse riscontrarsi una non contestazione idonea a sollevare la partedagli oneri probatori sui fatti costitutivi del diritto azionato e ciò in quanto,nello specifico, non erano contestate le “date di assunzione, l’esistenza deicontratti a termine, le date dei vari plurimi contratti, il livello acquisito”,ma non certo i fatti costitutivi dell’accesso alla PEO che gli appellanti, delRGN 24624/2024Pag.3Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026resto, non avevano neanche allegato, avendo solo lamentato di essernestati esclusi.Precisava, al riguardo, che l’attribuzione della progressione economicaorizzontale non è automatica in base al CCNL di settore (cfr. 16 CCNL2018 di tenore analogo a quelli precedenti) essendo previsti specificirequisiti di ammissione (permanenza nella posizione economica ingodimento) e, comunque, derivando, l’attribuzione di che trattasi,dall’apposito procedimento di valutazione che individua il contingente degliaventi diritto in relazione alle risorse annualmente disponibili rispetto alquale difetta ogni sorta di allegazione anche solo per accertare l’eventualeperdita di chance che, in ogni caso, metterebbe capo ad una pretesarisarcitoria che i ricorrenti non avevano neanche domandato, avendo, essi,richiesto l’attribuzione della PEO.5.

Hanno proposto ricorso i lavoratori con cinque motivi cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 edell’art. 32 legge n. 183/2010, in connessione con la clausola n. 5 accordoquadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, comma 2, cod. civ. e violazione dell’art. 3 Cost.Lamentano che la Corte d’appello abbia deciso per la efficacia sanantedella stabilizzazione in corso di causa, da ritenersi equivalente al ristoro dadanno comunitario, senza alcuna prova e senza alcun accertamento delrequisito della stretta relazione causale diretta ed immediata trastabilizzazione dei ricorrenti e la illegittima reiterazione dei contratti atermine, concludendo per l’efficacia sanante della stabilizzazione, sullabase della mera e semplice volontà di stabilizzazione dell’ente ritenendoidonea, tale mera volontà, ad escludere il diritto al danno comunitario.

Sicensura la sentenza per avere limitato dunque la propria indagine allaRGN 24624/2024Pag.4Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026esistenza della mera volontà dell’ente di porre fine al precariato,assumendo a sostegno della propria decisione due determine dirigenziali,intervenute in corso di causa, ed estrapolando dalle stesse la dichiarata emera volontà dell’ente, per ciò stesso ritenendola sufficiente a configurarela suddetta efficacia sanante.

Ciò in contrasto con l’insegnamento diquesta Corte, che condiziona l’efficacia sanante della stabilizzazione allasussistenza e all’accertamento del fatto che la reiterazione dei contrattiillegittima costituisce l’origine diretta ed immediata della stabilizzazione, enon una solo una mera causa agevolatrice per l’immissione in ruolo.2.

Il motivo è inammissibile.Esso, riassunto nei termini sopra indicati dagli stessi ricorrenti, sirisolve in un continuo richiamo ai precedenti resi dalla questa Corte dilegittimità senza, però, cogliere il decisum della sentenza impugnata che,oltre ad imputare agli appellanti, un difetto di allegazione sulle modalitàdella procedura, aggiunge che gli stessi “non hanno neanche contestato diessere stati immessi in servizio per assunzione diretta, senza cioè alcunaselezione neanche blanda, ai sensi dell’art. 20, comma 1, l n. 75/2017,sicché le censure al riguardo avverso la sentenza di primo grado, cheaveva ritenuto l’immissione in servizio ex se sufficiente a riparare l’abuso,sono manifestamente infondate ed è del tutto inconducente il riferimentoalla giurisprudenza citata sull’assunzione a seguito di concorso nonvertendosi nella specie in ipotesi di reclutamento di tale tipo”.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenzaper illogica motivazione e travisamento dei fatti, motivazione apparente,violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha travisato ladetermina dirigenziale, posta a fondamento della decisione diaccertamento del requisito della volontà dell’ente di procedere allastabilizzazione, ritenendo che con la stessa si fosse espressa la volontà distabilizzazione, mentre invece tale delibera aveva ad oggetto, al contrarioRGN 24624/2024Pag.5Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026di quanto ritenuto dalla Corte, non già la procedura di stabilizzazione,bensì la proroga dei contratti a tempo determinato.

Lamentano, dunque, iltravisamento dei fatti, e la conseguente illogicità - mancanza dellamotivazione.4.

Il motivo è inammissibile.Esso, innanzitutto, sollecita un accertamento di fatto sulla determinadirigenziale richiamata (peraltro la Corte territoriale ha inteso la determinasuddetta quale atto prodromico alla successiva stabilizzazione).Per il resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro disaminalogica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017;conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimocostituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., Sez.

U,nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 16595/2019); nelcaso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenereintervenuta, con la stabilizzazione, la piena soddisfazione delle pretese5.

Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Deducono l’omessa pronuncia della Corte su un motivo di appello conil quale i ricorrenti avevano lamentato che le spese del giudizio dovevanoessere poste a carico del Comune perché la stabilizzazione degli stessi eraavvenuta solo a seguito della domanda giudiziale.RGN 24624/2024Pag.6Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/20266.

Effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata sul motivodi appello riguardante la regolamentazione delle spese.Peraltro, occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante diquesta Corte, secondo il quale, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su unmotivo di appello o la carenza assoluta di motivazione, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendereviene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti diquestione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (quantoall’omessa pronuncia si vedano Cass. n. 2313/2010; Cass. n.15112/2013; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 17416/2023; quanto al viziodi omessa motivazione in diritto, Cass., Sez.

U, n. 2731/2017; Cass. n.28663/2013; Cass. n. 6145/2019).Nella specie, tanto il motivo non esaminato quanto la carenza dimotivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cuiesame non richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata.Ed infatti, la domanda dei lavoratori è stata rigettata e, pertanto, lacircostanza che la stabilizzazione fosse intervenuta in corso di causapoteva giustificare la compensazione delle spese (disposta dal Tribunale)ma non poteva in ogni caso condurre alla condanna del Comune, inviolazione della regola della soccombenza.7.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché della clausola 4 della direttivan. 1999/70/CE, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.RGN 24624/2024Pag.7Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026Criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ladomanda al riconoscimento dell’anzianità pregressa diretta a far cessare ladiscriminazione ex clausola 4, direttiva 1999/70/CE, fosse collegata alladomanda di conversione dei contratti, e perciò non potesse avere ulterioreefficacia ai fini della cessazione della discriminazione.

Al contrario,richiamando l’insegnamento della Suprema Corte, evidenziano che l’art. 4impone allo Stato ogni misura riparatoria diretta alla cessazione delladiscriminazione, ivi incluso il mancato riconoscimento dell’anzianità ai finiretributivi e previdenziali, essendo a ciò sufficiente, per la obbligatorietàdella riparazione, il solo accertamento della avvenuta discriminazione, eperciò risultando sempre dovuta ogni misura riparatoria, ivi compresa lareintegra nella anzianità maturata ad ogni effetto di legge.Osservano, inoltre, che ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il creditore ètenuto a provare il fatto generatore dell’obbligazione, mentre incombe sulconvenuto l’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto tutte leobbligazioni, e di averle, inoltre, eseguite esattamente, con laconseguenza che era onere dei convenuti dimostrare l’avvenutoriconoscimento dell’anzianità pregressa, indipendentemente da unaspecifica domanda dei ricorrenti, e al fine della integrale reintegra delleconseguenze negative dell’illecito discriminante.8.

Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con il decisum della Corte d’appello, sintetizzatonello storico di lite, con il quale è stato evidenziato non solo che ladomanda avente ad oggetto l’anzianità non era stata tempestivamenteavanzata ma sono state anche spiegate le ragioni per cui ciò non potevaessere accaduto.9.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ.,violazione artt. 115 cod. proc. civ. e 1123 cod. civ. ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.RGN 24624/2024Pag.8Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026Lamentano che la Corte abbia erroneamente interpretato la domandaprocessuale dei ricorrenti, non dando rilievo alla effettiva volontà deglistessi di ottenere comunque il riconoscimento dell’anzianità pregressa aifini retributivi e previdenziali.Si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte territoriale, non abbiaaccertato, sulla base dell’art. 1362 cod. civ., la volontà dei ricorrenti sullabase di tutti gli atti processuali e del comportamento processuale,emergendo già nell’atto introduttivo la loro intenzione di ottenere ilriconoscimento dell’anzianità retributiva e previdenziale, sia pureformulata unitamente alla domanda di conversione, nonché dalladeduzione, sia pure ulteriormente nel corso del processo, della mancata econcreta attribuzione dell’intera anzianità pregressa, con negativaincidenza sul trattamento economico e previdenziale.Censurano, inoltre, la decisione per non avere dato il giusto rilievo allarichiesta di risarcimento danni formulata nell’atto introduttivo, chesecondo l’insegnamento di questa Corte, sebbene formulata in modogenerico, deve essere intesa nel senso di comprendere ogni voce didanno, e dunque, nel caso di specie, anche il danno per mancatoriconoscimento dell’anzianità contributiva.9.

Anche questo motivo è inammissibile, per le medesime ragionievidenziate al punto

8. Inoltre, quanto alle posizioni organizzative, lasentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi ed escludeche le PEO potessero essere attribuite in base solo all’anzianità e cheanche la durata delle ferie dipendesse dall’anzianità.

Tale ulteriore rationon è censurata.10.

In definitiva il ricorso va respinto.11.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.12.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.RGN 24624/2024Pag.9Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 24624/2024Pag.10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 423/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,depositata il 04/06/2024 R.G.N. 1349/2022;Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1. Gli odierni ricorrenti, dapprima lavoratori socialmente utili dal 2001al 2005, poi assunti dal Comune di Partinico con plurimi contratti di lavoroa tempo determinato e parziale, per un arco temporale dai dieci ai quindicianni, adivano il Tribunale di Palermo per ottenere la conversione deirapporti, il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di talicontratti a termine, il pagamento della progressione economica orizzontale(PEO) e di due giorni di ferie all’anno a far data dall’ultima PEO nonprescritta.2. Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, rigettava il ricorso,evidenziando che la stabilizzazione medio tempore intervenuta dovevaritenersi satisfattiva e idonea ad escludere il danno comunitario.Riteneva, inoltre, che fosse rimasto sfornito di qualsivoglia supportoprobatorio l’eventuale maggior danno subito dai ricorrenti stessi (inveroneanche enucleato pienamente in ricorso).Rigettava la domanda tesa ad ottenere le differenze retributiveconseguenti al mancato riconoscimento della anzianità maturata a seguitodella stabilizzazione, poiché formulata solo con memoria difensivasuccessiva al deposito del ricorso.Reputava, infine, infondate le domande aventi ad oggetto la mancataprogressione economica orizzontale, nonché la presunta mancata fruizionedi due giorni di ferie all’anno.3. Proponevano appello gli odierni ricorrenti, censurando la pronunciadi prime cure per aver ritenuto ex se la sopravvenuta stabilizzazionemisura riparatoria, senza invece valutare se essa fosse stata l’effettodiretto ed immediato dell’illecito comunitario e senza valutare lacorrettezza della procedura seguita.RGN 24624/2024Pag.2Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/20264. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, aderendo allemotivazioni del Tribunale.Evidenziava che la documentazione depositata dal Comune attestavache la disposta procedura di stabilizzazione era volta al superamento delprecariato e che con deliberazione del Commissario straordinario n. 37 del20.5.2020 era stata approvata la rimodulazione della dotazione organicadell’ente al fine di perseguire la stabilizzazione del personale precario (sierano trasformati i rapporti di lavoro del personale precario da full time apart time, al dichiarato fine di consentire a tutta la platea dei lavoratori atempo determinato di essere inseriti nei ruoli organici dell’ente). Inoltre,era stata espressamente indicata quale fonte del reclutamento specialel’art. 20 d.lgs. n. 75/2017.Riteneva infondata la tesi secondo cui “l’illecita reiterazione deicontratti a termine, avvenuta oltre gli otto anni antecedenti la data del31.12.2017” non sarebbe riparata dalla eventuale stabilizzazione ex art.20 d.lgs. cit.; al riguardo, evidenziava che quelli descritti dalle lett. a), b)c) sono solo requisiti minimi richiesti per il reclutamento speciale regolatodalla norma.Confermava che quella relativa all’anzianità di servizio fosse domandanuova e traeva a tal fine argomenti anche dal fatto che tale domanda nonavrebbe potuto essere formulata nel ricorso introduttivo essendoconseguenza del dato temporale oggettivo della stabilizzazione,intervenuta solo in corso di causa.Quanto al motivo di gravame concernente le altre rivendicazionirespinte (PEO e due giorni di ferie all’anno non fruite), escludeva chepotesse riscontrarsi una non contestazione idonea a sollevare la partedagli oneri probatori sui fatti costitutivi del diritto azionato e ciò in quanto,nello specifico, non erano contestate le “date di assunzione, l’esistenza deicontratti a termine, le date dei vari plurimi contratti, il livello acquisito”,ma non certo i fatti costitutivi dell’accesso alla PEO che gli appellanti, delRGN 24624/2024Pag.3Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026resto, non avevano neanche allegato, avendo solo lamentato di essernestati esclusi.Precisava, al riguardo, che l’attribuzione della progressione economicaorizzontale non è automatica in base al CCNL di settore (cfr. 16 CCNL2018 di tenore analogo a quelli precedenti) essendo previsti specificirequisiti di ammissione (permanenza nella posizione economica ingodimento) e, comunque, derivando, l’attribuzione di che trattasi,dall’apposito procedimento di valutazione che individua il contingente degliaventi diritto in relazione alle risorse annualmente disponibili rispetto alquale difetta ogni sorta di allegazione anche solo per accertare l’eventualeperdita di chance che, in ogni caso, metterebbe capo ad una pretesarisarcitoria che i ricorrenti non avevano neanche domandato, avendo, essi,richiesto l’attribuzione della PEO.5. Hanno proposto ricorso i lavoratori con cinque motivi cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 edell’art. 32 legge n. 183/2010, in connessione con la clausola n. 5 accordoquadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, comma 2, cod. civ. e violazione dell’art. 3 Cost.Lamentano che la Corte d’appello abbia deciso per la efficacia sanantedella stabilizzazione in corso di causa, da ritenersi equivalente al ristoro dadanno comunitario, senza alcuna prova e senza alcun accertamento delrequisito della stretta relazione causale diretta ed immediata trastabilizzazione dei ricorrenti e la illegittima reiterazione dei contratti atermine, concludendo per l’efficacia sanante della stabilizzazione, sullabase della mera e semplice volontà di stabilizzazione dell’ente ritenendoidonea, tale mera volontà, ad escludere il diritto al danno comunitario. Sicensura la sentenza per avere limitato dunque la propria indagine allaRGN 24624/2024Pag.4Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026esistenza della mera volontà dell’ente di porre fine al precariato,assumendo a sostegno della propria decisione due determine dirigenziali,intervenute in corso di causa, ed estrapolando dalle stesse la dichiarata emera volontà dell’ente, per ciò stesso ritenendola sufficiente a configurarela suddetta efficacia sanante. Ciò in contrasto con l’insegnamento diquesta Corte, che condiziona l’efficacia sanante della stabilizzazione allasussistenza e all’accertamento del fatto che la reiterazione dei contrattiillegittima costituisce l’origine diretta ed immediata della stabilizzazione, enon una solo una mera causa agevolatrice per l’immissione in ruolo.2. Il motivo è inammissibile.Esso, riassunto nei termini sopra indicati dagli stessi ricorrenti, sirisolve in un continuo richiamo ai precedenti resi dalla questa Corte dilegittimità senza, però, cogliere il decisum della sentenza impugnata che,oltre ad imputare agli appellanti, un difetto di allegazione sulle modalitàdella procedura, aggiunge che gli stessi “non hanno neanche contestato diessere stati immessi in servizio per assunzione diretta, senza cioè alcunaselezione neanche blanda, ai sensi dell’art. 20, comma 1, l n. 75/2017,sicché le censure al riguardo avverso la sentenza di primo grado, cheaveva ritenuto l’immissione in servizio ex se sufficiente a riparare l’abuso,sono manifestamente infondate ed è del tutto inconducente il riferimentoalla giurisprudenza citata sull’assunzione a seguito di concorso nonvertendosi nella specie in ipotesi di reclutamento di tale tipo”.3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenzaper illogica motivazione e travisamento dei fatti, motivazione apparente,violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha travisato ladetermina dirigenziale, posta a fondamento della decisione diaccertamento del requisito della volontà dell’ente di procedere allastabilizzazione, ritenendo che con la stessa si fosse espressa la volontà distabilizzazione, mentre invece tale delibera aveva ad oggetto, al contrarioRGN 24624/2024Pag.5Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026di quanto ritenuto dalla Corte, non già la procedura di stabilizzazione,bensì la proroga dei contratti a tempo determinato. Lamentano, dunque, iltravisamento dei fatti, e la conseguente illogicità - mancanza dellamotivazione.4. Il motivo è inammissibile.Esso, innanzitutto, sollecita un accertamento di fatto sulla determinadirigenziale richiamata (peraltro la Corte territoriale ha inteso la determinasuddetta quale atto prodromico alla successiva stabilizzazione).Per il resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro disaminalogica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017;conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimocostituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., Sez. U,nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 16595/2019); nelcaso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenereintervenuta, con la stabilizzazione, la piena soddisfazione delle pretese5. Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Deducono l’omessa pronuncia della Corte su un motivo di appello conil quale i ricorrenti avevano lamentato che le spese del giudizio dovevanoessere poste a carico del Comune perché la stabilizzazione degli stessi eraavvenuta solo a seguito della domanda giudiziale.RGN 24624/2024Pag.6Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/20266. Effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata sul motivodi appello riguardante la regolamentazione delle spese.Peraltro, occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante diquesta Corte, secondo il quale, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su unmotivo di appello o la carenza assoluta di motivazione, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendereviene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti diquestione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (quantoall’omessa pronuncia si vedano Cass. n. 2313/2010; Cass. n.15112/2013; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 17416/2023; quanto al viziodi omessa motivazione in diritto, Cass., Sez. U, n. 2731/2017; Cass. n.28663/2013; Cass. n. 6145/2019).Nella specie, tanto il motivo non esaminato quanto la carenza dimotivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cuiesame non richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata.Ed infatti, la domanda dei lavoratori è stata rigettata e, pertanto, lacircostanza che la stabilizzazione fosse intervenuta in corso di causapoteva giustificare la compensazione delle spese (disposta dal Tribunale)ma non poteva in ogni caso condurre alla condanna del Comune, inviolazione della regola della soccombenza.7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché della clausola 4 della direttivan. 1999/70/CE, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.RGN 24624/2024Pag.7Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026Criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ladomanda al riconoscimento dell’anzianità pregressa diretta a far cessare ladiscriminazione ex clausola 4, direttiva 1999/70/CE, fosse collegata alladomanda di conversione dei contratti, e perciò non potesse avere ulterioreefficacia ai fini della cessazione della discriminazione. Al contrario,richiamando l’insegnamento della Suprema Corte, evidenziano che l’art. 4impone allo Stato ogni misura riparatoria diretta alla cessazione delladiscriminazione, ivi incluso il mancato riconoscimento dell’anzianità ai finiretributivi e previdenziali, essendo a ciò sufficiente, per la obbligatorietàdella riparazione, il solo accertamento della avvenuta discriminazione, eperciò risultando sempre dovuta ogni misura riparatoria, ivi compresa lareintegra nella anzianità maturata ad ogni effetto di legge.Osservano, inoltre, che ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il creditore ètenuto a provare il fatto generatore dell’obbligazione, mentre incombe sulconvenuto l’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto tutte leobbligazioni, e di averle, inoltre, eseguite esattamente, con laconseguenza che era onere dei convenuti dimostrare l’avvenutoriconoscimento dell’anzianità pregressa, indipendentemente da unaspecifica domanda dei ricorrenti, e al fine della integrale reintegra delleconseguenze negative dell’illecito discriminante.8. Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con il decisum della Corte d’appello, sintetizzatonello storico di lite, con il quale è stato evidenziato non solo che ladomanda avente ad oggetto l’anzianità non era stata tempestivamenteavanzata ma sono state anche spiegate le ragioni per cui ciò non potevaessere accaduto.9. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ.,violazione artt. 115 cod. proc. civ. e 1123 cod. civ. ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.RGN 24624/2024Pag.8Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026Lamentano che la Corte abbia erroneamente interpretato la domandaprocessuale dei ricorrenti, non dando rilievo alla effettiva volontà deglistessi di ottenere comunque il riconoscimento dell’anzianità pregressa aifini retributivi e previdenziali.Si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte territoriale, non abbiaaccertato, sulla base dell’art. 1362 cod. civ., la volontà dei ricorrenti sullabase di tutti gli atti processuali e del comportamento processuale,emergendo già nell’atto introduttivo la loro intenzione di ottenere ilriconoscimento dell’anzianità retributiva e previdenziale, sia pureformulata unitamente alla domanda di conversione, nonché dalladeduzione, sia pure ulteriormente nel corso del processo, della mancata econcreta attribuzione dell’intera anzianità pregressa, con negativaincidenza sul trattamento economico e previdenziale.Censurano, inoltre, la decisione per non avere dato il giusto rilievo allarichiesta di risarcimento danni formulata nell’atto introduttivo, chesecondo l’insegnamento di questa Corte, sebbene formulata in modogenerico, deve essere intesa nel senso di comprendere ogni voce didanno, e dunque, nel caso di specie, anche il danno per mancatoriconoscimento dell’anzianità contributiva.9. Anche questo motivo è inammissibile, per le medesime ragionievidenziate al punto 8. Inoltre, quanto alle posizioni organizzative, lasentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi ed escludeche le PEO potessero essere attribuite in base solo all’anzianità e cheanche la durata delle ferie dipendesse dall’anzianità. Tale ulteriore rationon è censurata.10. In definitiva il ricorso va respinto.11. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.12. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.RGN 24624/2024Pag.9Numero registro generale 24624/2024Numero sezionale 1388/2026Numero di raccolta generale 14155/2026Data pubblicazione 14/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 24624/2024Pag.10
Sentenza Cassazione n. 14155/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris