CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1817/2021, depositata in data 1/3/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1817/2021, depositata in data 1/3/2021, laCommissione Tributaria regionale della Campania ha rigettato gli appelliproposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e -Numero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/2026in via incidentale - dal [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituitotra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate -Riscossione EPE),[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario delservizio di gestione e riscossione di TARSU e TIA per Napoli e provincia,avverso la decisione della CTP di Napoli che, in parziale accoglimento delricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 16752/71,di importo pari a euro 30.890,88, lo aveva annullato con riferimento allasola annualità 2011 e, quanto alla annualità 2012, aveva accertato lasuperficie tassabile in mq 491,00.Avverso la sentenza il R.T.I. propone ricorso per cassazione, sulla basedi due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. di Salvatore LucaArchetto resiste mediante controricorso, con cui propone anche ricorsoincidentale, affidato a due motivi ed illustrato con successiva memoria. IlR.T.I. deposita controricorso al ricorso incidentale.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si censura, con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1,comma 161, legge n. 296/2006, per aver la CTR dichiarato l’intervenutadecadenza dal potere di accertamento per l’anno di imposta 2011, sulpresupposto – secondo la ricorrente errato – che l’avviso andassenotificato entro il 31/12/2016, mentre la notifica era avvenuta in data22/12/2017. In particolare, nella prospettazione di RTI, l'espressione"entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione",contenuta nell'art. 70, cit., riguarda, sempre e comunque, l'annosuccessivo, a prescindere dal momento in cui nell'anno di riferimentoabbia inizio l'occupazione.1.1. La censura è infondata.1.2. Come noto, l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. "legge finanziaria 2007") prevede che "Gli enti locali,Numero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/2026relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo postacon raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati".1.3. Venendo all'obbligo di denuncia, secondo la più recentegiurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU, l'art. 70, comma 1,d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di impostae, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva: nel primo caso, il termine di decadenza dicui all'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 decorre dall'anno corrente,mentre nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (Cass.15798/2025; 19531/2022; 18070/2021; 17874/2021; 28255/2020;8275/2020; 3058/2019; 22224/2016; 12795/2016).1.4. Ciò in considerazione della chiarezza del dettato normativo, che fariferimento al "20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione odetenzione", e non anche al 20 gennaio "dell'anno" successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione.1.5. Ove, infatti, il legislatore avesse inteso postergare il momentodichiarativo "all'anno successivo", l'avrebbe espressamente previsto, cosìcome avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, ilquale, in tema di ICI, dispone che "i soggetti passivi devono dichiarare gliimmobili posseduti nel territorio dello Stato, (...) entro il termine diNumero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/2026presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ilpossesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass. 22224/2016).1.6. Condividendone le argomentazioni, il Collegio ritiene di dover darecontinuità a tale orientamento, che è nettamente prevalente rispetto a piùdatati e ormai superati precedenti secondo cui l'espressione "entro il 20gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" riguarda,sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa dapagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'annodi riferimento, abbia inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deveessere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando adecorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenzaprevisto dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (Cass. 27578/2018;17219/2018).1.7. Orbene, nel caso in esame è incontroverso che l’occupazionefosse iniziata prima del 20/1/2011, con la conseguenza che il quinquenniorilevante, ai fini della decadenza, maturava il 31/12/2016, sicché èevidente che l'avviso di accertamento è stato notificato dall'enteimpositore al contribuente (il 22/12/2017, quindi) ben oltre il termineprevisto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,come correttamente ritenuto dai giudici di appello.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciare sulmotivo di appello incidentale relativo all'errata determinazione dellasuperficie imponibile, col quale il concessionario chiedeva al giudice diappello di riconoscere la superficie tassabile risultante dalla scheda dirilevazione tecnica del 24/1/2014, prodotta in appello ex art. 58 d. lgs. n.546/1992.2.1. La censura è inammissibile.Numero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/20262.2. Era onere del ricorrente riprodurre nell’atto di impugnazione ilcontenuto del documento a suo dire decisivo per l’accertamento dellasuperficie imponibile ed inoltre indicare quando e con quale atto delgiudizio di appello esso sarebbe stato prodotto, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso, specie tenuto conto che la controricorrente hacontestato l’esistenza del documento (cfr. pg. 15 controricorso: “Ciò che ilricorrente omette di riferire è che il documento richiamato ed ex adversoasseritamente versato in atti non esiste! Difatti, da una attenta analisidella intera documentazione versata agli atti del giudizio di appello dallaR.T.I. si evince la presenza di un documento denominato “scheda dicensimento” che non corrisponde al documento indicato nel corpo dell’attodalla ricorrente. La RTI afferma di aver depositato scheda di rilevazionetecnica del 24.01.2014, laddove il documento presente in atti reca in calcela data del 24.01.2017, data di gran lunga successiva ai periodi di impostacontemplati nell’avviso di accertamento relativo agli anni di imposta 2011e 2012!”).2.3. Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366cod. proc. civ. – impone che il ricorso per cassazione contenga in sé tuttigli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazionedella sentenza di merito e, quindi, a permettere la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fontiesterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti alpregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarespecificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne èavvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso èfondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione dellaparte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (ex multis,Cass. 27610/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017;14784/2015).Numero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/20262.4. Non avendo a ciò provveduto parte ricorrente, la censura è daritenere inammissibile.3. Va, quindi, osservato che col il primo motivo del ricorso incidentale,si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., peraver la CTR rigettato il motivo di appello relativo all’esatta determinazionedella superficie tassabile, erroneamente indicata in mq 491, nonostantedalla documentazione depositata emergesse che la superficie soggetta allatassazione era pari a 342,59 millesimi dei 491,00 mq. In particolare,secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nella valutazionedelle prove ed in particolare di alcuni documenti (come il contratto dicomodato del 12/5/2006).3.1. Tale censura è inammissibile, disvelando il tentativo di contestareinammissibilmente, sotto l'inappropriata doglianza del vizio ex art. 360,primo comma, n. 4) c.p.c., la valutazione di merito compiuta dal giudiceregionale in merito all’accertamento della superficie tassabile (ai finiTARSU).3.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).3.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale eNumero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/2026della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).3.4. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).3.5. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).3.6. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.Numero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/20263.7. Resta, peraltro, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n.. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).4. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per aver la CTR omesso di esaminare il motivo di appello relativo allariforma della disciplina delle spese del giudizio di primo grado, che, nellaprospettazione del ricorrente, sarebbero state compensate senzamotivazione.4.1. La censura è infondata.4.2. Sebbene la CTR abbia, in effetti, omesso di pronunciare sulmotivo di appello proposto dalla contribuente riguardo alla disciplina dellespese del giudizio di primo grado, la doglianza – il cui esame non implicaulteriori accertamenti di fatto ed è quindi consentito in questa sede - èinfondata, avendo la CTP motivato la compensazione delle spese con lasoccombenza reciproca, secondo quanto si legge nella sentenzaimpugnata (pag. 4).4.3. La fattispecie in esame rientra appieno in quelle ipotesi in cui èconsentito a questa Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito, allorquando la questione didiritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizioneNumero registro generale 25439/2021Numero sezionale 3559/2026Numero di raccolta generale 14043/2026Data pubblicazione 13/05/2026da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello(determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti difatto. Ciò alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevoledurata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2,Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. ispirata a tali principi (ex multis, Cass. 17416/2023;16171/2017; 21968/2015; 15112/2013; 2313/2010).5. Al rigetto di entrambi i ricorsi segue la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenzadelle parti. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi e compensa per intero le spese del presentegiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partesia del ricorrente in via principale che della ricorrente in via incidentale, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente