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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15315/2026

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ata e difesa, in ragione di procura speciale e nomineposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], (codice fiscale MRRSFN 59M02 H274 E), dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], (codice fiscalePNZ NDR 71P02 G478 N) dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleMRN NLL 79R11 A509 W), nonchè dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 66P15 L304 N).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 3464/21/2021 della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata in data 28 settembre2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di donazione nella misura dell’8%, ai sensidell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, sull’importo di 8.219.248,24 € (intitoli e denaro) detenuto dalla madre della contribuente in territorioestero, ricevuto dalla ricorrente e manifestato nella dichiarazione deiredditi dalla medesima presentata per l’anno 2013.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicataricorrente, osservando che:- la dichiarazione del rappresentante della ricorrente all’Agenzia,con cui veniva asserito che la predetta somma proveniva da unarelazione bancaria intrattenuta dalla madre dell’istante, era genericae non riferita ad una liberalità, né ad un mutuo, ma significativa delfatto che detta disponibilità non avesse natura reddituale;- nondimeno la valutazione offerta dal primo Giudice circa lanatura di «autodichiarazione della liberalità indiretta», valevole ancheai fini dell’individuazione del termine decadenziale, doveva essereconfermata, tenendo conto, in linea con quanto ritenuto in analogocaso dalla Corte di cassazione (in fattispecie in cui, peraltro, ilcapitale estero era transitato solo per brevissimo tempo sul conto delNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026beneficiario), che si trattava di liberalità diversa dalla donazione, diuna donazione indiretta o liberalità atipica, sussistendo il datosoggettivo dell’incremento patrimoniale a favore del beneficiario equello oggettivo del trasferimento di ricchezza e del depauperamentodel patrimonio del disponente e, quindi, un arricchimento senzacorrispettivo;- la stessa ricorrente aveva escluso la natura redditualedell’accredito, mentre non era mai stata fatta menzione, primadell’anno 2019, di un mutuo, di cui comunque mancava la provaanche delle relative ragioni, come pure difettava ogni indiziodell’obbligo restitutorio della somma, laddove le pretese, parziali,restituzioni erano successive all’attività accertatrice dell’Ufficio e nonvi era evidenza della loro diretta riferibilità all’accredito in esame;- non era stata, dunque, fornita prova di una causale del predettoarricchimento diversa da quella della liberalità, «invero scaturentedalla prima sintetica dichiarazione del maggio 2017 finalizzata solo asottrare il capitale dall’imposizione fiscale quale reddito personale»(così nella pronuncia impugnata);- era applicabile l’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, norma nonabrogata, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.24665/2020), ricorrendone i presupposti della risultanza dellaliberalità da una dichiarazione resa nell’ambito di procedimenti direttiall’accertamento di tributi diversi dalla donazione.3.

Con atto notificato in data 4 marzo 2022, la suindicatacontribuente proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati con lamemoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c.4.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONEI motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dieci e verrannoriportati nei termini puntualmente sintetizzati nel ricorso.Ciò, non senza aver prima avvertito che ragioni di connessioneinducono a trattare unitariamente il primo ed il secondo motivo, ilterzo ed il sesto, il quarto ed il quinto, il settimo e l’ottavo ed infine lanona e la decima censura.1.

Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs.n. 546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delledisp. att. del c.p.c. […], in quanto essa reca una motivazioneapparente, che non permette di comprendere l’iter logico compiutodai giudici di appello per addivenire al rigetto del secondo motivo diappello e, quindi, per confermare illegittimamente la tempestivitàdell’azione impositiva della DP nel caso di specie […].

La CTR haomesso di motivare in maniera chiara e comprensibile perché haritenuto che il dies a quo del termine decadenziale quinquennale perla DP ([OSCURATO:PERSONA] II di Milano della agenzia delle entrate)per procedere all’emissione dell’avviso di liquidazione debba essereindividuato nel momento in cui è stata verbalizzata la dichiarazione, equindi il 24 maggio 2017.

Impossibilità di comprendere lamotivazione addotta» (v. pagina 2 del ricorso).2.

Con la seconda censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delledisp. att. del c.p.c. […] in quanto essa reca una motivazioneNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026apparente, in quanto non permette di comprendere l’iter logicocompiuto dalla CTR per affermare che la dichiarazione verbalizzata il24 maggio 2017 è idonea ad integrare il presupposto perl’applicazione del art. 56-bis del TUSD, stabilito dal c. 1, lett. a) delmedesimo – Apparenza della motivazione nella parte in cui affermal’esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto pur rilevandol’esistenza di parziali restituzioni dell’importo asseritamente oggettodi liberalità […].

I giudici della CTR hanno omesso di esternareper le quali hanno ritenuto che la dichiarazione verbalizzata il 24maggio 2017 fosse idonea ad integrare la condizione perl’applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, stabilita dal c. 1, lett. a) delmedesimo.

Per giustificare tale statuizione, essi si sono limitati arichiamare dei principi enunciati in un provvedimento di CodestaEcc.ma Corte senza indicarne gli estremi e senza considerare che intale provvedimento i giudici di legittimità hanno vagliato unafattispecie diversa e non sono stati chiamati a pronunciarsi sullacorretta interpretazione dell’art. 56-bis, c.1, lett. a), del TUSD.Inoltre, dal testo della sentenza è impossibile comprendere come irichiamati principi possano condurre alla conclusione adottata daigiudici: il sillogismo giudiziale reca una premessa maggiore discutibilee difetta della premessa minore.

Inoltre, la motivazione risultaintrinsecamente contraddittoria nella parte in cui la CTR affermal'esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto, pur rilevandol'esistenza di parziali restituzioni dell'importo asseritamente oggettodi liberalità» (v. pagine nn. 2 e 3 del ricorso).2.1.

Le suindicate ragioni di contestazione, inerenti l’eccepitamotivazione apparente e contraddittoria della pronuncia impugnata,risultano prive di ogni fondamento.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez.

U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoche deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando,invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez.

U., n. 19881/2014;Cass., Sez.

U., n. 16599/2016; Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass.n. 9105/2017; Cass., Sez.

U., n. 7667/2017; Cass., Sez.

U., n.14430/2017; Cass., Sez.

U., n. 16159/2018; Cass., Sez.

U., n.9558/2018 e Cass., Sez.

U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; cui adde, ex multis, Cass.n. 21174/2024; Cass. n. 32370/2025; Cass. 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass. n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, cherichiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/202612123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).2.2.

Ebbene, l’illustrato resoconto della pronuncia impugnatameglio di qualsiasi argomentazione rende manifesta l’ampiaesposizione delle ragioni poste a base della decisione con particolareriferimento alla ritenuta natura dell’operazione in esame in termini didonazione indiretta, tramite l’applicazione del principiogiurisprudenziale affermato dalla pronuncia n. 27665/2020(espressamente e più volte citata nella sentenza in esame) infattispecie del tutto analoga (accredito su conto corrente) a quella inoggetto, considerando detta qualificazione non impedita dalla nondimostrate e, comunque, (reputate) non pertinenti restituzioneparziali della somma di parte di terzi, così come esplicitamente si èritenuta la tempestività dell’accertamento, ancorando il dies a quoalla data della dichiarazione della contribuente.In tali termini, si è al cospetto di una motivazione che si pone benoltre la soglia del minimo costituzionalmente esigibile.3.

Con la terza doglianza, la contribuente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 56-bis, c. 1, lett. a), del d.lgs. 346/1990 […] peraver erroneamente ritenuto che le condizioni per l’applicazione delmenzionato articolo siano integrate anche quando il contribuente,nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, si limitiad ammettere di aver ricevuto un trasferimento senza però affermareche tale trasferimento è realizzativo di una liberalità indiretta a suofavore – conseguente erronea individuazione del dies a quo deltermine dell’azione accertativa […].

La condizione di cui all’art. 56-bis,c. 1, lett. a), del TUSD è integrata solo laddove il contribuente,nell’ambito di un procedimento per l’accertamento di tributi diversiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’imposta di donazione, renda una dichiarazione esplicitamenterivelativa di una liberalità indiretta.

Non è sufficiente che eglicomunichi solo l’esistenza di un trasferimento senza qualificarlo comeliberalità indiretta.

Il vizio che qui si denuncia non solo investel’applicabilità nel caso concreto dell’art. 56-bis del TUSD, ma altresìl’esatta individuazione del dies a quo del termine della notificadell’avviso di liquidazione.

In mancanza di una dichiarazione rivelativadi una liberalità indiretta, il termine dell’azione accertativa decorre daltrasferimento.

Pertanto, nel caso di specie, mancando unaconfessione di una liberalità indiretta non erano venuti ad esistenza ipresupposti per l’emissione dell’avviso di liquidazione né questo èstato pronunciato tempestivamente, essendo stato emesso ben oltrecinque anni dal compimento dell’operazione di bancogiro» (cfr. paginan. 3 del ricorso).3.1.

Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 56-bis, c. 1, del d.lgs. 346/1990 […] per avererroneamente ritenuto che l’esistenza di una liberalità indiretta possaessere desunta da elementi fattuali diversi dalla dichiarazionerivelativa della medesima resa dal contribuente […].

L’art. 56-bis delTUSD non consente di provare l'esistenza di una liberalità indirettaavvalendosi di presunzioni.

Esso pone dei vincoli ben precisi riguardola prova dell’esistenza di una liberalità indiretta: essa deve essererivelata apertamente (“confessata”) dal contribuente interessato nelcorso di un procedimento accertativo per altri tributi. la sua esistenzanon può essere altrimenti provata o inferita (cfr. pagina n. 4 delricorso).3.2.

Detti motivi sono stati ulteriormente illustrati dalla difesadella ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. in cuiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026sono state menzionate le pronunce di questa Corte nn. 9780/2023,7442/2024 e 187/2024, insistendo, quindi, sulla necessità di unadichiarazione esplicita, dal contenuto apertamente “confessorio”, nellaspecie negata dal Giudice tributario sulla base del tenore letteraledella dichiarazione resa all’Ufficio, ma recuperata attraverso unragionamento presuntivo, laddove – a dire dell’istante - ove ilcontribuente non abbia inteso dichiarare la donazione indiretta,l’Ufficio non potrebbe procedere alla liquidazione di tale operazione aisensi dell’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, dovendo, invece, provvedereall’accertamento del tributo, in assenza dello spontanea dichiarazionedel contribuente volta ad utilizzare lo strumento di cautelaconcessogli scontando una tassazione di vantaggio.3.3.

Tale ordine di idee non può essere condiviso e risente di unalettura riduttiva e forzata delle citate pronunce di questa Corte.Val la pena ricordare che l’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, rationetemporis applicabile, stabiliva che «Ferma l'esclusione delle donazionio liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile,l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quellerisultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residentipuò essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe leseguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti dadichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbianodeterminato, da sole o unitamente a quelle già effettuate neiconfronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimonialesuperiore all'importo di 350 milioni di lire».La norma si riferiva, dunque, testualmente a liberalità risultanti dadichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi diversi dalla donazione.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026La giurisprudenza di questa Corte, invocata dalla difesa dellaricorrente, nel solco di un orientamento già espresso (v.

Cass.2765/2020 e Cass. 735/2022 citate dalle pronunce citate dallaricorrente nella suddetta memoria), ha precisato che per liberalitàrisultanti dalla menzionata dichiarazione debba aversi riguardo ad uno«spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato atassazione» (v. pag. n. 17 di Cass. n. 7442/2024), ammettendo lanorma la «possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di accertarel'esistenza di tali liberalità (diverse dalle donazioni) ove l'attribuzionepatrimoniale gratuita emerga nel corso di un'attività di controllo delleimposte sui redditi, a condizione che la natura liberaledell'attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dalcontribuente» (v. pag. n. 19 di Cass. n. 7442/2024).È stato, dunque, ribadito che «le liberalità […] sono accertate esottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loroesistenza resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigieoggi esistenti […]» (v. pag. n. 21 Cass. n. 7442/2024) e che il«richiamato art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346[…] va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalledonazioni […] ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i qualiviene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad unimpoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne delcontratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e checostituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertatee sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di unadichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambitodi procedimenti diretti all'accertamento di tributi, essendo irrilevantea tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante ilfatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad unNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026altro (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2022, n. 735)».In tal modo – si è aggiunto - resta «integrato […] pienamente ilparadigma dell'arricchimento senza corrispettivo, che si rinvieneanche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalitàin grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti dadetto contratto, benché non rivestano la forma dell'atto pubblico» (v.pag. n. 22 di Cass. n. 7442/2024).Nei medesimi termini si era espressa la pronuncia n. 9708/2023(pure richiamata dalla ricorrente).Ed in entrambi i casi la Corte ha ritenuto corretta lariqualificazione operata dall’Ufficio in termini di liberalità indiretta deitrasferimenti di ricchezza eseguiti mediante ordinativi bancari.3.4.

Da quanto precede consegue che la dichiarazione da cuirisulta la liberalità, considerata dall’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, vaintesa - ed è stata in realtà da questa Corte intesa - nel sensodell’esplicitazione di un trasferimento di ricchezza senza contropartita,avendo cioè riguardo alla rappresentazione di un’attribuzionepatrimoniale a titolo gratuito da cui può trarsi il dato fattualedell’arricchimento di una parte cui si collega l’impoverimentodell’altra.In tal senso va colto il riferimento operato da questa Corte alla“confessione” della donazione, non a caso sempre utilizzato in dettepronunce con l’uso del virgolettato proprio al fine di avvertire il sensoallusivo con cui il termine è stato adoperato e valorizzare il datopeculiare della dichiarazione di un fatto sfavorevole all’enunciante perle sue ricadute fiscaliNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per tale via, per «donazioni indirette "confessate"» deve intendersi ilfatto «che la natura liberale dell'attribuzione risulti da esplicitedichiarazioni rese dal contribuente» (così nelle predette pronunce), il chesignifica che l’esistenza dell’attribuzione patrimoniale gratuita deveemerge dalla dichiarazione del contribuente, dove il datocaratterizzante è costituito – per l’appunto – da una «dichiarazionecirca la loro esistenza», rilevando, in definitiva, le disposizionipatrimoniali senza contropartita che «sono accertate e sottoposte adimposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza» (cosinella pronuncia n. 7442/2024).Ciò significa che il dato, di per sé neutro, dello spostamentopatrimoniale autorizza l’attività di qualificazione da parte dell’Ufficio, chenon può essere rimessa ad una “autodefinizione” della parte, sicchè la“confessione” deve riguardare non la natura dell’asserzione, ma il fattooggettivo e materiale della dichiarazione che ad aggetto la suddettaIn questi ribaditi termini, pertanto, i menzionati motivi diimpugnazione vanno disattesi.4.

Con la quarta ragione di contestazione, la parte privata hadenunciato, in base all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,l’«illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990 e dell’art. 809 del c.c., cosìcome interpretato da [OSCURATO:PERSONA].ma corte nella sentenza SS.UU. n.18725/2017 […], per aver ritenuto che l’operazione di bancogirointercorsa tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisca unaliberalità di tipo indiretto […].

Anche a voler ammettere (senzariconoscerlo) che l’operazione di bancogiro è realizzativa di unaliberalità, questa, in applicazione dei principi di diritto enunciati dacodesta ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve essereNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026qualificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta.

Diconseguenza, essa soggiace a un diverso paradigma accertativo enon può essere per certo determinata tramite l’esercizio dei poteriprevisti dall’art. 56-bis del TUSD, utilizzabili esclusivamente peraccertare liberalità indirette» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso).4.1.

Con il quinto mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilparadigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed insubordine rispetto al motivo precedente, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato lalegittimità della sentenza «per violazione e falsa applicazione dell’art.769 del c.c., così come interpretato da [OSCURATO:PERSONA].ma Corte nellasentenza SS.UU. n. 18725/2017, e dell’art. 2, c. 49, d.l. n. 262/2006[…] per non aver applicato all’operazione di bancogiro intercorsa trala Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’aliquota del 4% […].

In viasubordinata rispetto al motivo precedente, anche a voler ammettere(senza riconoscerlo) che l'operazione di bancogiro è realizzativa diuna liberalità, questa, in applicazione dei principi di diritti enunciati daCodesta Ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve esserequalificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta.

Diconseguenza, laddove si ritenesse che la DP non fosse decaduta daltermine per accertare l’operazione di bancogiro, l’aliquota applicabilesulla quota eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro non sarebbequella prevista dall’art. 56-bis, c. 2, del TUSD (8%) riservata solo alleliberalità indirette accertate con il particolare meccanismo in essopreviste, ma quella del 4% prevista dall’art. 2, c. 49, del d.l. n.262/2006» (v. pagina n. 4 del ricorso).4.2.

Anche tali censure non possono essere accolte.E si ripetono, anche sul punto, principi più volte espressi dallepredette pronunce di questa Corte nel confermare che, purprendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai finiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026civilistici, la Sezione Tributaria di questa Corte ha ritenuto che ladonazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità,presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero,la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una diversaconnotazione ai fini fiscali (così Cass. n. 7442/2024, che richiamaCass. n. 735/2022).A tal fine, si è precisato che l'ordine di bonifico ha natura dinegozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce dauna precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si èobbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente edil cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, conconseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto,l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura didelegazione di pagamento (così Cass. n. 7442/2024 che menzionaCass. n. 10545/2015; Cass. n. 13068/2018; Cass. n. 7428/2021).Attraverso l'atto di delegazione si realizza il fine di liberalità,producendo l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzionegratuita.

Infatti, l'accreditamento nel conto del beneficiario sipresenta come il frutto di un'operazione eseguita da un soggettodiverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto dimandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffattorapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario.4.3.

Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha ravvisato ildato soggettivo rappresentato dall'intenzione del donante diprovocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, condepauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuatomediante l'ordine bancario, nonché il dato oggettivo, rappresentatodall'effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile alNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente (sul principio, v.

Cass. n. 7442/2024, che richiama Cass.n. 7428/2021; Cass. n. 8720/2021).Interpretazione questa confermata e ribadita da recenti arresti diquesta Sezione (in termini: Cass. n. 7442/2024, che cita Cass. n.5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. n. 9780/2023).4.4.

Allo stesso modo, risulta infondata la contestazioneconcernente l’aliquota applicata (l’8% in luogo del 4%).Anche tale doglianza non può essere accolta alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, ai cui più ampi contenutisi rimanda (v.

Cass. n. 27665/2020; Cass. n. 28047/2020; Cass. n.732/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass.9780/2023; Cass. n. 7442/2024 citt.).L’art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006 (conv., con modificazioni,dalla l. n. 286/2006), ratione temporis vigente, stabiliva che «Perquanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico dicui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigentealla data del 24 ottobre 2001».Si ripetono, in tale direzione, considerazioni già sviluppate nelritenere che con l’introduzione dell'art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 (daparte della legge n. 342/2000, art. 69, comma 1, lett. p), illegislatore ha previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalledonazioni», quali appunto sono le liberalità "indirette", nel cui ampiogenus rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma,liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi dimeri comportamenti materiali, oppure che risultano da documentiscritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che anche la donazione, per così dire, "informale"non può reputarsi estranea al meccanismo di emersione oggetto dicausa, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiestadall'art. 782 c.c. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sulpiano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenzaproducono sul piano tributario, in ragione del principio generaleaffermato dall'art. 53 Cost. (v.

Cass. n. 5802/2023 che richiamaCass. 27662/2020 e Cass. nn. 15144/2017; n. 15144/2017; n.634/2012; cui adde Cass. 7442/2024).Anche a seguito delle modifiche introdotte al complessivo impiantonormativo delle imposte sulle successioni e donazioni (a seguitodell'articolo 2, commi da 47 a 53, d.l., n. 262/2006, convertito, conmodificazioni, dalla legge 286/2006), l'art. 56- bis citato non puòritenersi implicitamente abrogato, trattandosi di disposizione che hauna propria autonomia funzionale, rispetto a quanto previsto e, per ilresto, disciplinato dal TUS.La ratio legis della disciplina in tema di liberalità attuate in formediverse da quella della donazione tipica (art. 769 c.c.) induce adescludere che il prospettato contrasto tra vecchie e nuove normecomporti necessariamente l'implicita abrogazione delle prime, attesoche a siffatta opzione interpretativa conseguirebbe un vuoto di regolenel complessivo quadro normativo di riferimento delineato dal d.l. n.262/2006 e dal d.lgs. n. 346/1990 (v.

Cass. 5802/2023, che richiamaCass. 735/2022).La citata disposizione regola l'emersione di peculiari fattispecieimpositive, avendo il legislatore inteso, da un lato, incentivarel'autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e piùonerose pretese fiscali e, dall'altro, limitare l'esercizio del potere diaccertamento dell'Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalitàNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026ivi contemplate, ancorandolo alla ricorrenza di determinatipresupposti.Nel delineato contesto normativo, dunque, come già esposto,l'articolo 56-bis, comma 1, va interpretato (v.

Cass. n. 5802/2023che richiama Cass. 27665/2020) nel senso che le liberalità diversedalle donazioni (nel senso in precedenza chiarito) sono accertate esottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loroesistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigieoggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta,euro 100.000 per fratelli e sorelle – ed è il caso di specie -, euro1.500.000 per persone portatrici di handicap).Il terzo comma dell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 stabilisce, poi,che «Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registratevolontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del Testo unico dell'imposta diregistro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131.

In tale caso si applica l'imposta con le aliquoteindicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria siaeffettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre percento».Da ciò si desume che soltanto nel caso in cui il contribuente abbiaprovveduto alla registrazione spontanea, e non anche allorquando laregistrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, d’ufficio, trovanoapplicazione le aliquote indicate nell’art. 56 e, quindi, essendo statoquest’ultimo abrogato dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (v. art. 2,comma 51, lett. c) , quelle riportate nell’art. 2, comma 49, di taled.l., a mente del quale si applicano le seguenti aliquote: a) a favoredel coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%; a-bis) aNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6%; b) a favoredegli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) afavore di altri soggetti: 8%.Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate,l'aliquota da applicare è quella dell'8%, che costituisce attualmente lapercentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapportodi parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamentesanzionatoria contemplata dal legislatore, non esistendo più l'aliquotadel 7% e non apparendo coerente mescolare tra loro aliquote efranchigie vecchie e nuove (v.

Cass. n. 27665/2020; Cass.28047/2020; Cass. n. 735/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n.6077/2023; Cass. n. 9780/2023; Cass. 7442/2024).5.

Con la settima censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, promocomma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità/illegittimitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. […] per non averpronunciato sul terzo motivo di appello in cui è stata censurata lasentenza della CTP nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che laDP ha correttamente assolto gli obblighi probatori e, quindi, dimotivazione su di essa gravanti in sede di applicazione dell’art. 56-bisdel d.lgs. n. 346/1990 […].

Non pronunciandosi sul terzo motivo diappello i giudici della CTR hanno violato il principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 del c.p.c.in relazione ad una domanda attinente ad una questione di dirittodecisiva per la risoluzione della presente controversia» (cfr. paginenn. 4 e 5 del ricorso).5.1.

Con l’ottava doglianza, la contribuente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, dell’art. 52, c. 2 bis, del TUR,dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dall’art. 3 della L. n. 241/1990 […]per aver implicitamente rigettato il terzo motivo di appello, ritenendoche la DP avesse correttamente assolto all’onere probatorio emotivazionale su di essa gravante […].

L'art. 56-bis del TUSD richiedeche l'esistenza di una liberalità indiretta emerga da una dichiarazionerivelativa della medesima proveniente dal contribuente sottoposto adaccertamento: non può essere provata per altre vie dall'ufficioprocedente.

Questa limitazione sul piano probatorio plasma l’obbligomotivazionale dell’avviso emanato ex art. 56-bis del TUSD: soloindicando come prova la “confessione” del contribuente l’agenzia delleentrate correda di una motivazione corretta la pretesa impositiva,rispettando l’obbligo imposto dal combinato disposto dell’art. 52, c. 2bis, del TUR, dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della l. n.241/1990» (v. pagina n. 5 del ricorso).5.2.

Le suindicate contestazioni non possono essere seguite perragioni che, a monte, rendono la seconda delle censure in oggettopriva di fondamento, anche a voler ipotizzare un’omessa pronuncia (enon un implicito rigetto) sul terzo motivo d’appello, non essendonecessari accertamento in fatto per rigettare le censure, stante lanatura giuridica delle questioni emergenti (v. sul principio, ex multis,Cass. n. 22698/2024, Cass. 17416/2023).La ricapitolazione in ricorso di tale motivo di gravame, infatti,rende manifesto che la doglianza era stata articolata sul rilievo chel’Ufficio non aveva «[…] correttamente assolto gli obblighi probatori e,quindi, di motivazione su di essa gravanti» (v. pag. n. 32 del ricorso),non essendovi «[…] evidenza nell’atto impugnato di alcuna provaneppure dedotta in via presuntiva degli elementi costitutivi delladonazione indiretta» (v. pag. n. 33 del ricorso), per cui la «[…] DPNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026non aveva soddisfatto l’onere probatorio stabilito dall’art. 56-bisTUSD» (v. pag. n. 33 del ricorso), tra cui, in particolare, lacircostanza che il contribuente avesse ricevuto «[…] l’esistenza di unaliberalità indiretta, emergente da dichiarazione rivelativa dellamedesima […]» (v. pag. n. 37 del ricorso), giacché solo indicandocome prova la confessione del contribuente poteva ritenersi plasmatol’obbligo motivazionale dell’avviso.In precedenza, la ricorrente ha riportato il contenuto dell’avviso,assumendo che lo stesso era motivato, «[…] adducendo che lecontabili bancari prodotte sono generiche e non consentono uncollegamento diretto con l’originario importo trasferito […]; inoltrenon è stato nemmeno dimostrato lo scopo per il quale fosse statoerogato il presunto finanziamento.

Pertanto, la somma trasferita dieuro 8.219.248,24 costituisce a parere dell’Ufficio una liberalitàdiretta […]» (v. pagina 7 del ricorso).Ebbene, da quanto precede si comprende che l’avviso avevafornito una adeguata motivazione delle ragioni per cui l’Ufficio avevaritenuto, in assenza di evidenze circa le ragioni del versamento e larestituzione dello stesso, la natura liberale dell’attribuzionepatrimoniale.Vero è, invece, che l’avviso non doveva fornire la prova dellacontestazione dell’Ufficio e la censura in oggetto (la settima)confonde il profilo motivazionale dell’atto con quello della prova dellapretesa fiscale.Con ciò, ponendosi contro il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamentocostituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto daquello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fattiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinatadalle regole processuali dell'istruzione probatoria operantinell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra letante, Cass. n. 13305/2024, che richiama Cass. n. 4639/2020 e, nellostesso senso, Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 14744/2022).5.3.

Valgono, invece, con riferimento all’ottavo motivo, leriflessioni in precedenza svolte circa il significato da attribuire alladichiarazione rivelatrice la sussistenza di una liberalità e sullaconseguita prova di tale atto.6.

Con la nona ragione di contestazione, l’istante ha lamentato, amente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio […] per non aver considerato chela Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la restituzione di quanto ricevuto dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] con l’operazione di bancogiro già nel 2014, ben primadell’inizio delle attività accertative dell’ufficio (24 maggio 2017), fattooggetto di discussione tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la DP nei precedentigradi di giudizio e decisivo perché idoneo a spezzare la plausibilitàdell’iter logico che ha portato i giudici a escludere che l’operazione dibancogiro fosse esecutiva di un mutuo infruttifero […].

Si tratta di unfatto storico già ritualmente allegato e provato nel primo grado digiudizio, totalmente omesso dalla CTR in sede di formazione delproprio convincimento, sebbene decisivo.

Infatti, esso è da soloidoneo a interrompere l’argomentazione svolta dai giudici di appello,spezzando il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilitàdelle conseguenze (v. pagina 5 del ricorso).6.2.

Con il decimo mezzo di impugnazione, proposto secondo ilcanone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente haeccepito la «nullità/illegittimità della sentenza per violazione/falsaapplicazione degli articoli 1350, 1813, 1814, 1817 e dell’art. 2729 delNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.c. […] per aver erroneamente ritenuto che l’operazione di bancogirofosse strumentale alla realizzazione di una liberalità indiretta e nonalla consegna di importi concessi a titolo di mutuo infruttifero perchémanca nel caso di specie prova scritta del contratto di mutuoinfruttifero intercorso tra la Sig.ra rossini e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonchéin quanto non è mai stata fatta menzione sia delle ragioni sottostantia detto mutuo sia dei tempi previsti per la restituzione del capitale –elementi privi di gravità, precisione e concordanza […].

I Giudici diappello adducono come ulteriore giustificazione della qualificazionedell'operazione di bancogiro come liberalità indiretta taluni elementifattuali (assenza di forma scritta, mancata esplicitazione delle ragioniper le quali il mutuo è stato concesso, mancata pattuizione dei tempiprevisti per la restituzione del capitale).

Si tratta però di elementimaggiormente sintomatici dell'esistenza di un contratto di mutuo.Emerge così anche la violazione dell'art. 2729 del c.c. perché i Giudicihanno preteso di inferire l'esistenza di una liberalità da elementi prividi gravità, precisione e concordanza, cioè da elementi dai quali nonpossibile desumere con necessità logica e giuridica l'esistenza di unaliberalità indiretta» (così alle pagine nn. 5 e 6 del ricorso).6.3.

Si tratta di motivi inammissibili ed infondati.La censura (nono motivo) elaborata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5., c.p.c., non supera la preclusione della doppiaconforme e la dedotta circostanza nemmeno risulta decisiva, avendola Commissione espressamente considerato che non vi era «[…]prova concludente della diretta riferibilità degli accrediti [….]all’adempimento del contratto di mutuo» (così a pag. n. 5 nellapronuncia impugnata), le cui ragioni peraltro nemmeno era statechiarite, come non lo erano state le «anche solo ragionevoliaspettative di rientro del capitale nella disponibilità della mutuante»,Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026da parte dell’«allora giovanissima figlia» (così a pag. n. 6 nellapronuncia impugnata).6.4.

Il decimo motivo, invece, oltre a basarsi su di unainterpretazione del bancogiro smentita dalla suindicata giurisprudenzadi questa Corte in ambito tributario, tradisce il tentativo di rimetterein discussione, sotto l’improprio canone censorio della violazione dilegge, l’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale intermini corretti, esaminando e selezionando gli elementi indiziaririlevanti, rappresentativi di una potenziale efficacia probatoria e poioperando una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi,accertando la loro concordanza al fine di fornire una provalogicamente valida, secondo crismi di ragionevole probabilità e nonnecessariamente di certezza (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. n.28751/2025 e Cass. 27/03/2025, n. 8115).Nello specifico, la Commissione regionale ha correttamente trattoil convincimento circa la natura liberale dell’attribuzione,considerando la disponibilità da parte della ricorrente dell’ingentecapitale conferitole, la pacifica esclusione della natura reddituale dellaprovvista, il sicuro incremento di ricchezza a favore della conferentecon pari depauperamento della dante causa, l’assenza di unriferimento, prima del 2019, ad un mutuo infruttifero, l’assenza diprova circa l’obbligo restitutorio di tale presunto prestito, l’inidoneitàprobatoria, a tal fine, delle parziali restituzioni, la mancatarappresentazione delle ragioni sottostanti il preteso mutuo e l’assenzadi una anche solo ragionevole aspettativa di rientro del capitale nelladisponibilità della mutuante, tenuto conto dell’allora giovanissima etàdella figlia conferitaria.Con ciò, quindi, ritenendo, alla fine, che la sussistenza di unarricchimento di un’attribuzione patrimoniale riconducibile ad unaNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026liberalità scaturente della prima sintetica dichiarazione del maggio del2017, finalizzata solo a sottrarre il capitale dall’imposizione fiscalequale reddito personale, non fosse stata smentita da una provacontraria da parte della contribuente.In tali complessi ed articolati termini il ragionamento inferenzialesviluppato dal Giudice di appello si pone in linea con i suindicatiprincipi forniti dall’elaborazione di questa Corte.7.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,rigettato.8.

Le spese seguono la soccombenza.9.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenziadelle Entrate nella somma di 12.000,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributounificato.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTENumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa, in ragione di procura speciale e nomineposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], (codice fiscale MRRSFN 59M02 H274 E), dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], (codice fiscalePNZ NDR 71P02 G478 N) dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleMRN NLL 79R11 A509 W), nonchè dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 66P15 L304 N).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 3464/21/2021 della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata in data 28 settembre2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava l’imposta di donazione nella misura dell’8%, ai sensidell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, sull’importo di 8.219.248,24 € (intitoli e denaro) detenuto dalla madre della contribuente in territorioestero, ricevuto dalla ricorrente e manifestato nella dichiarazione deiredditi dalla medesima presentata per l’anno 2013.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicataricorrente, osservando che:- la dichiarazione del rappresentante della ricorrente all’Agenzia,con cui veniva asserito che la predetta somma proveniva da unarelazione bancaria intrattenuta dalla madre dell’istante, era genericae non riferita ad una liberalità, né ad un mutuo, ma significativa delfatto che detta disponibilità non avesse natura reddituale;- nondimeno la valutazione offerta dal primo Giudice circa lanatura di «autodichiarazione della liberalità indiretta», valevole ancheai fini dell’individuazione del termine decadenziale, doveva essereconfermata, tenendo conto, in linea con quanto ritenuto in analogocaso dalla Corte di cassazione (in fattispecie in cui, peraltro, ilcapitale estero era transitato solo per brevissimo tempo sul conto delNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026beneficiario), che si trattava di liberalità diversa dalla donazione, diuna donazione indiretta o liberalità atipica, sussistendo il datosoggettivo dell’incremento patrimoniale a favore del beneficiario equello oggettivo del trasferimento di ricchezza e del depauperamentodel patrimonio del disponente e, quindi, un arricchimento senzacorrispettivo;- la stessa ricorrente aveva escluso la natura redditualedell’accredito, mentre non era mai stata fatta menzione, primadell’anno 2019, di un mutuo, di cui comunque mancava la provaanche delle relative ragioni, come pure difettava ogni indiziodell’obbligo restitutorio della somma, laddove le pretese, parziali,restituzioni erano successive all’attività accertatrice dell’Ufficio e nonvi era evidenza della loro diretta riferibilità all’accredito in esame;- non era stata, dunque, fornita prova di una causale del predettoarricchimento diversa da quella della liberalità, «invero scaturentedalla prima sintetica dichiarazione del maggio 2017 finalizzata solo asottrare il capitale dall’imposizione fiscale quale reddito personale»(così nella pronuncia impugnata);- era applicabile l’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, norma nonabrogata, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.24665/2020), ricorrendone i presupposti della risultanza dellaliberalità da una dichiarazione resa nell’ambito di procedimenti direttiall’accertamento di tributi diversi dalla donazione.3. Con atto notificato in data 4 marzo 2022, la suindicatacontribuente proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati con lamemoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONEI motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dieci e verrannoriportati nei termini puntualmente sintetizzati nel ricorso.Ciò, non senza aver prima avvertito che ragioni di connessioneinducono a trattare unitariamente il primo ed il secondo motivo, ilterzo ed il sesto, il quarto ed il quinto, il settimo e l’ottavo ed infine lanona e la decima censura.1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs.n. 546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delledisp. att. del c.p.c. […], in quanto essa reca una motivazioneapparente, che non permette di comprendere l’iter logico compiutodai giudici di appello per addivenire al rigetto del secondo motivo diappello e, quindi, per confermare illegittimamente la tempestivitàdell’azione impositiva della DP nel caso di specie […]. La CTR haomesso di motivare in maniera chiara e comprensibile perché haritenuto che il dies a quo del termine decadenziale quinquennale perla DP ([OSCURATO:PERSONA] II di Milano della agenzia delle entrate)per procedere all’emissione dell’avviso di liquidazione debba essereindividuato nel momento in cui è stata verbalizzata la dichiarazione, equindi il 24 maggio 2017. Impossibilità di comprendere lamotivazione addotta» (v. pagina 2 del ricorso).2. Con la seconda censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 36, c. 2, n. 4), del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 132, c. 2, n. 4), del c.p.c. e dell’art. 118 delledisp. att. del c.p.c. […] in quanto essa reca una motivazioneNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026apparente, in quanto non permette di comprendere l’iter logicocompiuto dalla CTR per affermare che la dichiarazione verbalizzata il24 maggio 2017 è idonea ad integrare il presupposto perl’applicazione del art. 56-bis del TUSD, stabilito dal c. 1, lett. a) delmedesimo – Apparenza della motivazione nella parte in cui affermal’esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto pur rilevandol’esistenza di parziali restituzioni dell’importo asseritamente oggettodi liberalità […]. I giudici della CTR hanno omesso di esternareper le quali hanno ritenuto che la dichiarazione verbalizzata il 24maggio 2017 fosse idonea ad integrare la condizione perl’applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, stabilita dal c. 1, lett. a) delmedesimo. Per giustificare tale statuizione, essi si sono limitati arichiamare dei principi enunciati in un provvedimento di CodestaEcc.ma Corte senza indicarne gli estremi e senza considerare che intale provvedimento i giudici di legittimità hanno vagliato unafattispecie diversa e non sono stati chiamati a pronunciarsi sullacorretta interpretazione dell’art. 56-bis, c.1, lett. a), del TUSD.Inoltre, dal testo della sentenza è impossibile comprendere come irichiamati principi possano condurre alla conclusione adottata daigiudici: il sillogismo giudiziale reca una premessa maggiore discutibilee difetta della premessa minore. Inoltre, la motivazione risultaintrinsecamente contraddittoria nella parte in cui la CTR affermal'esistenza di una liberalità indiretta nel caso concreto, pur rilevandol'esistenza di parziali restituzioni dell'importo asseritamente oggettodi liberalità» (v. pagine nn. 2 e 3 del ricorso).2.1. Le suindicate ragioni di contestazione, inerenti l’eccepitamotivazione apparente e contraddittoria della pronuncia impugnata,risultano prive di ogni fondamento.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoche deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando,invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014;Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass.n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n.14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n.9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; cui adde, ex multis, Cass.n. 21174/2024; Cass. n. 32370/2025; Cass. 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass. n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, cherichiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/202612123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).2.2. Ebbene, l’illustrato resoconto della pronuncia impugnatameglio di qualsiasi argomentazione rende manifesta l’ampiaesposizione delle ragioni poste a base della decisione con particolareriferimento alla ritenuta natura dell’operazione in esame in termini didonazione indiretta, tramite l’applicazione del principiogiurisprudenziale affermato dalla pronuncia n. 27665/2020(espressamente e più volte citata nella sentenza in esame) infattispecie del tutto analoga (accredito su conto corrente) a quella inoggetto, considerando detta qualificazione non impedita dalla nondimostrate e, comunque, (reputate) non pertinenti restituzioneparziali della somma di parte di terzi, così come esplicitamente si èritenuta la tempestività dell’accertamento, ancorando il dies a quoalla data della dichiarazione della contribuente.In tali termini, si è al cospetto di una motivazione che si pone benoltre la soglia del minimo costituzionalmente esigibile.3. Con la terza doglianza, la contribuente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 56-bis, c. 1, lett. a), del d.lgs. 346/1990 […] peraver erroneamente ritenuto che le condizioni per l’applicazione delmenzionato articolo siano integrate anche quando il contribuente,nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, si limitiad ammettere di aver ricevuto un trasferimento senza però affermareche tale trasferimento è realizzativo di una liberalità indiretta a suofavore – conseguente erronea individuazione del dies a quo deltermine dell’azione accertativa […]. La condizione di cui all’art. 56-bis,c. 1, lett. a), del TUSD è integrata solo laddove il contribuente,nell’ambito di un procedimento per l’accertamento di tributi diversiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’imposta di donazione, renda una dichiarazione esplicitamenterivelativa di una liberalità indiretta. Non è sufficiente che eglicomunichi solo l’esistenza di un trasferimento senza qualificarlo comeliberalità indiretta. Il vizio che qui si denuncia non solo investel’applicabilità nel caso concreto dell’art. 56-bis del TUSD, ma altresìl’esatta individuazione del dies a quo del termine della notificadell’avviso di liquidazione. In mancanza di una dichiarazione rivelativadi una liberalità indiretta, il termine dell’azione accertativa decorre daltrasferimento. Pertanto, nel caso di specie, mancando unaconfessione di una liberalità indiretta non erano venuti ad esistenza ipresupposti per l’emissione dell’avviso di liquidazione né questo èstato pronunciato tempestivamente, essendo stato emesso ben oltrecinque anni dal compimento dell’operazione di bancogiro» (cfr. paginan. 3 del ricorso).3.1. Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 56-bis, c. 1, del d.lgs. 346/1990 […] per avererroneamente ritenuto che l’esistenza di una liberalità indiretta possaessere desunta da elementi fattuali diversi dalla dichiarazionerivelativa della medesima resa dal contribuente […]. L’art. 56-bis delTUSD non consente di provare l'esistenza di una liberalità indirettaavvalendosi di presunzioni. Esso pone dei vincoli ben precisi riguardola prova dell’esistenza di una liberalità indiretta: essa deve essererivelata apertamente (“confessata”) dal contribuente interessato nelcorso di un procedimento accertativo per altri tributi. la sua esistenzanon può essere altrimenti provata o inferita (cfr. pagina n. 4 delricorso).3.2. Detti motivi sono stati ulteriormente illustrati dalla difesadella ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. in cuiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026sono state menzionate le pronunce di questa Corte nn. 9780/2023,7442/2024 e 187/2024, insistendo, quindi, sulla necessità di unadichiarazione esplicita, dal contenuto apertamente “confessorio”, nellaspecie negata dal Giudice tributario sulla base del tenore letteraledella dichiarazione resa all’Ufficio, ma recuperata attraverso unragionamento presuntivo, laddove – a dire dell’istante - ove ilcontribuente non abbia inteso dichiarare la donazione indiretta,l’Ufficio non potrebbe procedere alla liquidazione di tale operazione aisensi dell’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, dovendo, invece, provvedereall’accertamento del tributo, in assenza dello spontanea dichiarazionedel contribuente volta ad utilizzare lo strumento di cautelaconcessogli scontando una tassazione di vantaggio.3.3. Tale ordine di idee non può essere condiviso e risente di unalettura riduttiva e forzata delle citate pronunce di questa Corte.Val la pena ricordare che l’art. 56-bis d.lgs. n. 546/1990, rationetemporis applicabile, stabiliva che «Ferma l'esclusione delle donazionio liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile,l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quellerisultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residentipuò essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe leseguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti dadichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbianodeterminato, da sole o unitamente a quelle già effettuate neiconfronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimonialesuperiore all'importo di 350 milioni di lire».La norma si riferiva, dunque, testualmente a liberalità risultanti dadichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi diversi dalla donazione.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026La giurisprudenza di questa Corte, invocata dalla difesa dellaricorrente, nel solco di un orientamento già espresso (v. Cass.2765/2020 e Cass. 735/2022 citate dalle pronunce citate dallaricorrente nella suddetta memoria), ha precisato che per liberalitàrisultanti dalla menzionata dichiarazione debba aversi riguardo ad uno«spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato atassazione» (v. pag. n. 17 di Cass. n. 7442/2024), ammettendo lanorma la «possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di accertarel'esistenza di tali liberalità (diverse dalle donazioni) ove l'attribuzionepatrimoniale gratuita emerga nel corso di un'attività di controllo delleimposte sui redditi, a condizione che la natura liberaledell'attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dalcontribuente» (v. pag. n. 19 di Cass. n. 7442/2024).È stato, dunque, ribadito che «le liberalità […] sono accertate esottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loroesistenza resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigieoggi esistenti […]» (v. pag. n. 21 Cass. n. 7442/2024) e che il«richiamato art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346[…] va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalledonazioni […] ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i qualiviene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad unimpoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne delcontratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e checostituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertatee sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di unadichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambitodi procedimenti diretti all'accertamento di tributi, essendo irrilevantea tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante ilfatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad unNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026altro (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2022, n. 735)».In tal modo – si è aggiunto - resta «integrato […] pienamente ilparadigma dell'arricchimento senza corrispettivo, che si rinvieneanche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalitàin grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti dadetto contratto, benché non rivestano la forma dell'atto pubblico» (v.pag. n. 22 di Cass. n. 7442/2024).Nei medesimi termini si era espressa la pronuncia n. 9708/2023(pure richiamata dalla ricorrente).Ed in entrambi i casi la Corte ha ritenuto corretta lariqualificazione operata dall’Ufficio in termini di liberalità indiretta deitrasferimenti di ricchezza eseguiti mediante ordinativi bancari.3.4. Da quanto precede consegue che la dichiarazione da cuirisulta la liberalità, considerata dall’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990, vaintesa - ed è stata in realtà da questa Corte intesa - nel sensodell’esplicitazione di un trasferimento di ricchezza senza contropartita,avendo cioè riguardo alla rappresentazione di un’attribuzionepatrimoniale a titolo gratuito da cui può trarsi il dato fattualedell’arricchimento di una parte cui si collega l’impoverimentodell’altra.In tal senso va colto il riferimento operato da questa Corte alla“confessione” della donazione, non a caso sempre utilizzato in dettepronunce con l’uso del virgolettato proprio al fine di avvertire il sensoallusivo con cui il termine è stato adoperato e valorizzare il datopeculiare della dichiarazione di un fatto sfavorevole all’enunciante perle sue ricadute fiscaliNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per tale via, per «donazioni indirette "confessate"» deve intendersi ilfatto «che la natura liberale dell'attribuzione risulti da esplicitedichiarazioni rese dal contribuente» (così nelle predette pronunce), il chesignifica che l’esistenza dell’attribuzione patrimoniale gratuita deveemerge dalla dichiarazione del contribuente, dove il datocaratterizzante è costituito – per l’appunto – da una «dichiarazionecirca la loro esistenza», rilevando, in definitiva, le disposizionipatrimoniali senza contropartita che «sono accertate e sottoposte adimposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza» (cosinella pronuncia n. 7442/2024).Ciò significa che il dato, di per sé neutro, dello spostamentopatrimoniale autorizza l’attività di qualificazione da parte dell’Ufficio, chenon può essere rimessa ad una “autodefinizione” della parte, sicchè la“confessione” deve riguardare non la natura dell’asserzione, ma il fattooggettivo e materiale della dichiarazione che ad aggetto la suddettaIn questi ribaditi termini, pertanto, i menzionati motivi diimpugnazione vanno disattesi.4. Con la quarta ragione di contestazione, la parte privata hadenunciato, in base all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,l’«illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990 e dell’art. 809 del c.c., cosìcome interpretato da [OSCURATO:PERSONA].ma corte nella sentenza SS.UU. n.18725/2017 […], per aver ritenuto che l’operazione di bancogirointercorsa tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisca unaliberalità di tipo indiretto […]. Anche a voler ammettere (senzariconoscerlo) che l’operazione di bancogiro è realizzativa di unaliberalità, questa, in applicazione dei principi di diritto enunciati dacodesta ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve essereNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026qualificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta. Diconseguenza, essa soggiace a un diverso paradigma accertativo enon può essere per certo determinata tramite l’esercizio dei poteriprevisti dall’art. 56-bis del TUSD, utilizzabili esclusivamente peraccertare liberalità indirette» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso).4.1. Con il quinto mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilparadigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed insubordine rispetto al motivo precedente, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato lalegittimità della sentenza «per violazione e falsa applicazione dell’art.769 del c.c., così come interpretato da [OSCURATO:PERSONA].ma Corte nellasentenza SS.UU. n. 18725/2017, e dell’art. 2, c. 49, d.l. n. 262/2006[…] per non aver applicato all’operazione di bancogiro intercorsa trala Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’aliquota del 4% […]. In viasubordinata rispetto al motivo precedente, anche a voler ammettere(senza riconoscerlo) che l'operazione di bancogiro è realizzativa diuna liberalità, questa, in applicazione dei principi di diritti enunciati daCodesta Ecc.ma nella sentenza a SS.UU. n. 18725/2017, deve esserequalificata quale donazione tipica (o diretta) a esecuzione indiretta. Diconseguenza, laddove si ritenesse che la DP non fosse decaduta daltermine per accertare l’operazione di bancogiro, l’aliquota applicabilesulla quota eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro non sarebbequella prevista dall’art. 56-bis, c. 2, del TUSD (8%) riservata solo alleliberalità indirette accertate con il particolare meccanismo in essopreviste, ma quella del 4% prevista dall’art. 2, c. 49, del d.l. n.262/2006» (v. pagina n. 4 del ricorso).4.2. Anche tali censure non possono essere accolte.E si ripetono, anche sul punto, principi più volte espressi dallepredette pronunce di questa Corte nel confermare che, purprendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai finiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026civilistici, la Sezione Tributaria di questa Corte ha ritenuto che ladonazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità,presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero,la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una diversaconnotazione ai fini fiscali (così Cass. n. 7442/2024, che richiamaCass. n. 735/2022).A tal fine, si è precisato che l'ordine di bonifico ha natura dinegozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce dauna precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si èobbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente edil cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, conconseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto,l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura didelegazione di pagamento (così Cass. n. 7442/2024 che menzionaCass. n. 10545/2015; Cass. n. 13068/2018; Cass. n. 7428/2021).Attraverso l'atto di delegazione si realizza il fine di liberalità,producendo l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzionegratuita. Infatti, l'accreditamento nel conto del beneficiario sipresenta come il frutto di un'operazione eseguita da un soggettodiverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto dimandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffattorapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario.4.3. Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha ravvisato ildato soggettivo rappresentato dall'intenzione del donante diprovocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, condepauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuatomediante l'ordine bancario, nonché il dato oggettivo, rappresentatodall'effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile alNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente (sul principio, v. Cass. n. 7442/2024, che richiama Cass.n. 7428/2021; Cass. n. 8720/2021).Interpretazione questa confermata e ribadita da recenti arresti diquesta Sezione (in termini: Cass. n. 7442/2024, che cita Cass. n.5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. n. 9780/2023).4.4. Allo stesso modo, risulta infondata la contestazioneconcernente l’aliquota applicata (l’8% in luogo del 4%).Anche tale doglianza non può essere accolta alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, ai cui più ampi contenutisi rimanda (v. Cass. n. 27665/2020; Cass. n. 28047/2020; Cass. n.732/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass.9780/2023; Cass. n. 7442/2024 citt.).L’art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006 (conv., con modificazioni,dalla l. n. 286/2006), ratione temporis vigente, stabiliva che «Perquanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico dicui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigentealla data del 24 ottobre 2001».Si ripetono, in tale direzione, considerazioni già sviluppate nelritenere che con l’introduzione dell'art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 (daparte della legge n. 342/2000, art. 69, comma 1, lett. p), illegislatore ha previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalledonazioni», quali appunto sono le liberalità "indirette", nel cui ampiogenus rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma,liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi dimeri comportamenti materiali, oppure che risultano da documentiscritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione.Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che anche la donazione, per così dire, "informale"non può reputarsi estranea al meccanismo di emersione oggetto dicausa, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiestadall'art. 782 c.c. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sulpiano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenzaproducono sul piano tributario, in ragione del principio generaleaffermato dall'art. 53 Cost. (v. Cass. n. 5802/2023 che richiamaCass. 27662/2020 e Cass. nn. 15144/2017; n. 15144/2017; n.634/2012; cui adde Cass. 7442/2024).Anche a seguito delle modifiche introdotte al complessivo impiantonormativo delle imposte sulle successioni e donazioni (a seguitodell'articolo 2, commi da 47 a 53, d.l., n. 262/2006, convertito, conmodificazioni, dalla legge 286/2006), l'art. 56- bis citato non puòritenersi implicitamente abrogato, trattandosi di disposizione che hauna propria autonomia funzionale, rispetto a quanto previsto e, per ilresto, disciplinato dal TUS.La ratio legis della disciplina in tema di liberalità attuate in formediverse da quella della donazione tipica (art. 769 c.c.) induce adescludere che il prospettato contrasto tra vecchie e nuove normecomporti necessariamente l'implicita abrogazione delle prime, attesoche a siffatta opzione interpretativa conseguirebbe un vuoto di regolenel complessivo quadro normativo di riferimento delineato dal d.l. n.262/2006 e dal d.lgs. n. 346/1990 (v. Cass. 5802/2023, che richiamaCass. 735/2022).La citata disposizione regola l'emersione di peculiari fattispecieimpositive, avendo il legislatore inteso, da un lato, incentivarel'autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e piùonerose pretese fiscali e, dall'altro, limitare l'esercizio del potere diaccertamento dell'Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalitàNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026ivi contemplate, ancorandolo alla ricorrenza di determinatipresupposti.Nel delineato contesto normativo, dunque, come già esposto,l'articolo 56-bis, comma 1, va interpretato (v. Cass. n. 5802/2023che richiama Cass. 27665/2020) nel senso che le liberalità diversedalle donazioni (nel senso in precedenza chiarito) sono accertate esottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loroesistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti direttiall'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigieoggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta,euro 100.000 per fratelli e sorelle – ed è il caso di specie -, euro1.500.000 per persone portatrici di handicap).Il terzo comma dell’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 stabilisce, poi,che «Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registratevolontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del Testo unico dell'imposta diregistro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquoteindicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria siaeffettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre percento».Da ciò si desume che soltanto nel caso in cui il contribuente abbiaprovveduto alla registrazione spontanea, e non anche allorquando laregistrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, d’ufficio, trovanoapplicazione le aliquote indicate nell’art. 56 e, quindi, essendo statoquest’ultimo abrogato dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (v. art. 2,comma 51, lett. c) , quelle riportate nell’art. 2, comma 49, di taled.l., a mente del quale si applicano le seguenti aliquote: a) a favoredel coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%; a-bis) aNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6%; b) a favoredegli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) afavore di altri soggetti: 8%.Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate,l'aliquota da applicare è quella dell'8%, che costituisce attualmente lapercentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapportodi parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamentesanzionatoria contemplata dal legislatore, non esistendo più l'aliquotadel 7% e non apparendo coerente mescolare tra loro aliquote efranchigie vecchie e nuove (v. Cass. n. 27665/2020; Cass.28047/2020; Cass. n. 735/2022; Cass. n. 5802/2023; Cass. n.6077/2023; Cass. n. 9780/2023; Cass. 7442/2024).5. Con la settima censura, sviluppata ai sensi dell’art. 360, promocomma, num. 4, c.p.c., l’istante ha dedotto la «nullità/illegittimitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. […] per non averpronunciato sul terzo motivo di appello in cui è stata censurata lasentenza della CTP nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che laDP ha correttamente assolto gli obblighi probatori e, quindi, dimotivazione su di essa gravanti in sede di applicazione dell’art. 56-bisdel d.lgs. n. 346/1990 […]. Non pronunciandosi sul terzo motivo diappello i giudici della CTR hanno violato il principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 del c.p.c.in relazione ad una domanda attinente ad una questione di dirittodecisiva per la risoluzione della presente controversia» (cfr. paginenn. 4 e 5 del ricorso).5.1. Con l’ottava doglianza, la contribuente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione dell’art. 56-bis del TUSD, dell’art. 52, c. 2 bis, del TUR,dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dall’art. 3 della L. n. 241/1990 […]per aver implicitamente rigettato il terzo motivo di appello, ritenendoche la DP avesse correttamente assolto all’onere probatorio emotivazionale su di essa gravante […]. L'art. 56-bis del TUSD richiedeche l'esistenza di una liberalità indiretta emerga da una dichiarazionerivelativa della medesima proveniente dal contribuente sottoposto adaccertamento: non può essere provata per altre vie dall'ufficioprocedente. Questa limitazione sul piano probatorio plasma l’obbligomotivazionale dell’avviso emanato ex art. 56-bis del TUSD: soloindicando come prova la “confessione” del contribuente l’agenzia delleentrate correda di una motivazione corretta la pretesa impositiva,rispettando l’obbligo imposto dal combinato disposto dell’art. 52, c. 2bis, del TUR, dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della l. n.241/1990» (v. pagina n. 5 del ricorso).5.2. Le suindicate contestazioni non possono essere seguite perragioni che, a monte, rendono la seconda delle censure in oggettopriva di fondamento, anche a voler ipotizzare un’omessa pronuncia (enon un implicito rigetto) sul terzo motivo d’appello, non essendonecessari accertamento in fatto per rigettare le censure, stante lanatura giuridica delle questioni emergenti (v. sul principio, ex multis,Cass. n. 22698/2024, Cass. 17416/2023).La ricapitolazione in ricorso di tale motivo di gravame, infatti,rende manifesto che la doglianza era stata articolata sul rilievo chel’Ufficio non aveva «[…] correttamente assolto gli obblighi probatori e,quindi, di motivazione su di essa gravanti» (v. pag. n. 32 del ricorso),non essendovi «[…] evidenza nell’atto impugnato di alcuna provaneppure dedotta in via presuntiva degli elementi costitutivi delladonazione indiretta» (v. pag. n. 33 del ricorso), per cui la «[…] DPNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026non aveva soddisfatto l’onere probatorio stabilito dall’art. 56-bisTUSD» (v. pag. n. 33 del ricorso), tra cui, in particolare, lacircostanza che il contribuente avesse ricevuto «[…] l’esistenza di unaliberalità indiretta, emergente da dichiarazione rivelativa dellamedesima […]» (v. pag. n. 37 del ricorso), giacché solo indicandocome prova la confessione del contribuente poteva ritenersi plasmatol’obbligo motivazionale dell’avviso.In precedenza, la ricorrente ha riportato il contenuto dell’avviso,assumendo che lo stesso era motivato, «[…] adducendo che lecontabili bancari prodotte sono generiche e non consentono uncollegamento diretto con l’originario importo trasferito […]; inoltrenon è stato nemmeno dimostrato lo scopo per il quale fosse statoerogato il presunto finanziamento. Pertanto, la somma trasferita dieuro 8.219.248,24 costituisce a parere dell’Ufficio una liberalitàdiretta […]» (v. pagina 7 del ricorso).Ebbene, da quanto precede si comprende che l’avviso avevafornito una adeguata motivazione delle ragioni per cui l’Ufficio avevaritenuto, in assenza di evidenze circa le ragioni del versamento e larestituzione dello stesso, la natura liberale dell’attribuzionepatrimoniale.Vero è, invece, che l’avviso non doveva fornire la prova dellacontestazione dell’Ufficio e la censura in oggetto (la settima)confonde il profilo motivazionale dell’atto con quello della prova dellapretesa fiscale.Con ciò, ponendosi contro il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamentocostituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto daquello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fattiNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinatadalle regole processuali dell'istruzione probatoria operantinell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra letante, Cass. n. 13305/2024, che richiama Cass. n. 4639/2020 e, nellostesso senso, Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 14744/2022).5.3. Valgono, invece, con riferimento all’ottavo motivo, leriflessioni in precedenza svolte circa il significato da attribuire alladichiarazione rivelatrice la sussistenza di una liberalità e sullaconseguita prova di tale atto.6. Con la nona ragione di contestazione, l’istante ha lamentato, amente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’«omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio […] per non aver considerato chela Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la restituzione di quanto ricevuto dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] con l’operazione di bancogiro già nel 2014, ben primadell’inizio delle attività accertative dell’ufficio (24 maggio 2017), fattooggetto di discussione tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la DP nei precedentigradi di giudizio e decisivo perché idoneo a spezzare la plausibilitàdell’iter logico che ha portato i giudici a escludere che l’operazione dibancogiro fosse esecutiva di un mutuo infruttifero […]. Si tratta di unfatto storico già ritualmente allegato e provato nel primo grado digiudizio, totalmente omesso dalla CTR in sede di formazione delproprio convincimento, sebbene decisivo. Infatti, esso è da soloidoneo a interrompere l’argomentazione svolta dai giudici di appello,spezzando il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilitàdelle conseguenze (v. pagina 5 del ricorso).6.2. Con il decimo mezzo di impugnazione, proposto secondo ilcanone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente haeccepito la «nullità/illegittimità della sentenza per violazione/falsaapplicazione degli articoli 1350, 1813, 1814, 1817 e dell’art. 2729 delNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.c. […] per aver erroneamente ritenuto che l’operazione di bancogirofosse strumentale alla realizzazione di una liberalità indiretta e nonalla consegna di importi concessi a titolo di mutuo infruttifero perchémanca nel caso di specie prova scritta del contratto di mutuoinfruttifero intercorso tra la Sig.ra rossini e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonchéin quanto non è mai stata fatta menzione sia delle ragioni sottostantia detto mutuo sia dei tempi previsti per la restituzione del capitale –elementi privi di gravità, precisione e concordanza […]. I Giudici diappello adducono come ulteriore giustificazione della qualificazionedell'operazione di bancogiro come liberalità indiretta taluni elementifattuali (assenza di forma scritta, mancata esplicitazione delle ragioniper le quali il mutuo è stato concesso, mancata pattuizione dei tempiprevisti per la restituzione del capitale). Si tratta però di elementimaggiormente sintomatici dell'esistenza di un contratto di mutuo.Emerge così anche la violazione dell'art. 2729 del c.c. perché i Giudicihanno preteso di inferire l'esistenza di una liberalità da elementi prividi gravità, precisione e concordanza, cioè da elementi dai quali nonpossibile desumere con necessità logica e giuridica l'esistenza di unaliberalità indiretta» (così alle pagine nn. 5 e 6 del ricorso).6.3. Si tratta di motivi inammissibili ed infondati.La censura (nono motivo) elaborata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5., c.p.c., non supera la preclusione della doppiaconforme e la dedotta circostanza nemmeno risulta decisiva, avendola Commissione espressamente considerato che non vi era «[…]prova concludente della diretta riferibilità degli accrediti [….]all’adempimento del contratto di mutuo» (così a pag. n. 5 nellapronuncia impugnata), le cui ragioni peraltro nemmeno era statechiarite, come non lo erano state le «anche solo ragionevoliaspettative di rientro del capitale nella disponibilità della mutuante»,Numero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026da parte dell’«allora giovanissima figlia» (così a pag. n. 6 nellapronuncia impugnata).6.4. Il decimo motivo, invece, oltre a basarsi su di unainterpretazione del bancogiro smentita dalla suindicata giurisprudenzadi questa Corte in ambito tributario, tradisce il tentativo di rimetterein discussione, sotto l’improprio canone censorio della violazione dilegge, l’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale intermini corretti, esaminando e selezionando gli elementi indiziaririlevanti, rappresentativi di una potenziale efficacia probatoria e poioperando una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi,accertando la loro concordanza al fine di fornire una provalogicamente valida, secondo crismi di ragionevole probabilità e nonnecessariamente di certezza (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. n.28751/2025 e Cass. 27/03/2025, n. 8115).Nello specifico, la Commissione regionale ha correttamente trattoil convincimento circa la natura liberale dell’attribuzione,considerando la disponibilità da parte della ricorrente dell’ingentecapitale conferitole, la pacifica esclusione della natura reddituale dellaprovvista, il sicuro incremento di ricchezza a favore della conferentecon pari depauperamento della dante causa, l’assenza di unriferimento, prima del 2019, ad un mutuo infruttifero, l’assenza diprova circa l’obbligo restitutorio di tale presunto prestito, l’inidoneitàprobatoria, a tal fine, delle parziali restituzioni, la mancatarappresentazione delle ragioni sottostanti il preteso mutuo e l’assenzadi una anche solo ragionevole aspettativa di rientro del capitale nelladisponibilità della mutuante, tenuto conto dell’allora giovanissima etàdella figlia conferitaria.Con ciò, quindi, ritenendo, alla fine, che la sussistenza di unarricchimento di un’attribuzione patrimoniale riconducibile ad unaNumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026liberalità scaturente della prima sintetica dichiarazione del maggio del2017, finalizzata solo a sottrarre il capitale dall’imposizione fiscalequale reddito personale, non fosse stata smentita da una provacontraria da parte della contribuente.In tali complessi ed articolati termini il ragionamento inferenzialesviluppato dal Giudice di appello si pone in linea con i suindicatiprincipi forniti dall’elaborazione di questa Corte.7. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza.9. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenziadelle Entrate nella somma di 12.000,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributounificato.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTENumero registro generale 5774/2022Numero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 15315/2026Data pubblicazione 20/05/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]