CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10742/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.”,oggi “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”»;entrambe rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 55/2024 depositata il 12/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dall’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e dagliprovinciale di Verona, la [OSCURATO:PERSONA] LTD impugnava, qualecoobbligata in solido con la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., gli avvisidi accertamento nn. MUV150003735U, n. MUV160003985U ed aventi adoggetto l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per leannualità d’imposta del 2015 e 2016, limitatamente al periodo 1/1/2016 –11/2/2016; impugnava altresì, quale coobbligata in solido con la Four LeafS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n. MUV160004086Urelativo al periodo 12/2/2016 – 31/7/2016.[OSCURATO:PERSONA] in qualità di socia e legale rappresentante della Four LeafS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]),con due distinti ricorsi, impugnava gli avvisi nn. MUV150003735U eMUV160003985U relativi alla medesima imposta rispettivamente per glianni 2015 e 2016 limitatamente al periodo 1/1/2016 – 11/2/2016.Con tre distinte sentenze, la CTP rigettava il ricorso della Stanleybet,mentre accoglieva il ricorso della Poli relativo all’avviso di accertamentoavente ad oggetto il periodo 1/1/2016 – 11/2/2016.2. I tre giudizi, scaturiti dagli appelli proposti dalla Stanleybet, dallaPoli e dall’Amministrazione, venivano riuniti; con la sentenza indicata inepigrafe la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoaccoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava quelli dei contribuenti, così difatto riconoscendo la legittimità in toto delle pretese dall’Amministrazione.Osservava, in particolare, che:Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026- gli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/98, come interpretati dalla legge220/2010, prevedono che l'imposta unica sulle scommesse siapplica, anche in assenza della concessione, in via solidale sia alcentro di trasmissione dati che al bookmaker;- la [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla procedura diregolarizzazione di cui all’art. 1 comma 643 l. 190/2014;- non essendo il centro di trasmissione dati collegato al totalizzatorenazionale, in mancanza dell’autorizzazione alla raccolta dellescommesse, l'Amministrazione aveva correttamente determinato labase imponibile ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011.Avverso tale sentenza la Stanleybet e [OSCURATO:PERSONA] «già socia erappresentante legale della società “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”,oggi “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”» hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.3. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ma le contribuenti hanno chiesto la decisione dellacontroversia ed hanno altresì depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa l’istanza delle ricorrenti di trattazionedella causa in pubblica udienza in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez.U. n. 14437/2018) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. n. 8093/2020).1.2 Ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non ènuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) eNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa,peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); è preferibile, dunque, la scelta delprocedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto dirapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. n.26480/2020). Anche per la soluzione della questione dell’applicabilità,nella fattispecie in esame, dell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015alla quale, in particolare, si riferisce l’istanza di trattazione in pubblicaudienza, come si rileverà, è sufficiente fare riferimento ai principi giàelaborati da questa Corte in ordine alla disciplina dell’imposta unica.2. Va altresì disattesa l’istanza delle ricorrenti di riunione del presentegiudizio con le cause n. 9213/2025, n. 9229/2025, n. 12805/2024, n.1475/2025 e 13531/2025 aventi il medesimo oggetto.In proposito occorre rammentare che, nel giudizio di cassazione, lefinalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative acasi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs.40/2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di unespresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità,anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allostesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza unasituazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processusin senso tecnico (Cass. n. 28686/2017; Cass. n. 4357/2010), situazionenella specie sussistente, posto che alcune delle cause suindicate, per lequali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la medesimaudienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche perragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre lariunione dei procedimenti.Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026Per le altre l’istanza va comunque disattesa, non sussistendo ragionealcuna di opportunità o di economicità che può consigliare il differimentodel presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire latrattazione congiunta con altri.3.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., «la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, conspecifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64», pernon avere la CGT di secondo grado rilevato che tale normativa non potevaessere applicata nei confronti del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], inquanto lo stesso svolgeva attività lecita e l’intento del legislatore eraquello di sanzionare esclusivamente l’attività di gioco illecita.3.2 Con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e nondiscriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, comeinterpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché conriferimento all’art 1, comma 644 L. 190/2014». Le ricorrenti propongono oinvitano a sollevare d’ufficio il rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o rinviointerpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc.della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predettoregolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, perl’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE; contestano lasoggettività passiva all’imposta unica del bookmaker comunitarioStanleybet che è già gravata da imposizione specifica in altro Paesemembro dell’Unione (Malta), essendo tale doppia imposizione diretta edincolpevole conseguenza delle discriminazioni subite ad opera dello Statoitaliano che le ha precluso il diritto di stabilimento in Italia; chiedono,Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220/1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà agliartt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli atti allaCorte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguenti quesiti:«Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’UnioneEuropea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e nondiscriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quellaitaliana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comemodificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 cheprevede l’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e iConcorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504,come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b), della Legge di Stabilità2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco perconto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della societàStanleybet [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, dei medesimi operatori discommessa in solido con i loro intermediari nazionali»;«se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’UnioneEuropea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e nondiscriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quellaitaliana contenuta nell’art. 1, comma 644 lett g) L. 190/2014 che imponeagli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto dioperatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società StanleybetMalta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa insolido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettariocoincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento».Chiedono, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 1-3 del d.lgs. 504/1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co.64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644,lett. g), l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost..3.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,Va innanzi tutto escluso, quanto al primo motivo, che vi sia omessapronuncia, potendosi ritenere che sia intervenuta quanto meno unapronuncia implicita, dal momento che la CTR ha considerato corretta lapretesa dell’Amministrazione. Non ricorre infatti il vizio in questionequando la pretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso dispecie - incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia,nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).A ciò deve aggiungersi che se anche fosse ravvisabile il vizio di omessapronuncia, lo stesso non potrebbe comunque condurre alla cassazione conrinvio della sentenza impugnata; in applicazione dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c., questa Corte ha affermato che, anche in caso di omessapronuncia, qualora la questione trascurata non richieda accertamenti dimerito e risulti infondata, come nel caso di specie, può comunque essereesaminata, con conseguente rigetto del motivo di ricorso (Cass. n.17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010).Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/20263.4 La questione in ordine alla quale si denuncia l’omessa pronuncia èinfatti infondata. Come è stato già precisato da questa Corte in numerosedecisioni, il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della leggen. 288/1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66,della legge n. 220/2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1,comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014) è stato sottopostoall’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, chene hanno compiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, conla Costituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn.8907-8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021,nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n.9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018,ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 deldecreto legislativo n. 504/1998 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se lapretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1,comma 66, della legge n. 220/2010 ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio eche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessionesono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questoriguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore perconto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo laCorte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondodiverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette a imposizione;Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria,benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellatrasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cuiil rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026conto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/2010.Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, marispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale.A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi econ riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddettaNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, ladisposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.3.4 La CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che ilpresupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (gliavvisi di accertamento riguardano gli anni 2015 e 2016), con laconseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimentodell’obbligazione impositiva in via solidale paritetica, avendo la CorteCostituzionale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti,Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell’imposta ad entrambi, conla conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a risponderesolidalmente dell’obbligazione tributaria;3.5 Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questaCorte (Cass. n. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione dellarilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta dellescommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualoral'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla retecommerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europeache sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delleconcessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato diesercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punitodall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessunainfluenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sullescommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con osenza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse (Cass. n.25450/2021), potendo al più variare, come si vedrà, solo le modalità perpervenire alla determinazione in concreto dell’imposta, che avviene in viainduttiva solo ove la parte non dimostri l’effettiva entità della baseimponibile.3.6 Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinviopregiudiziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dallaricorrente, occorre considerare che la Corte di Giustizia ha deciso, con lasentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente peroggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensidell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimentoStanleyparma Sas di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.La Corte di Giustizia, con la suindicata decisione, ha stabilito che:«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;Nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUEosti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad impostasulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaprestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eC‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28).Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/20263.7 Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte diGiustizia ha affermato che:- come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativaall’attività di raccolta di scommesse in Italia; ai sensi dell’articolo 1,comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi ditale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;- alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzionedel luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;- la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;- per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondocui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale,essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andavarilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gliStati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certaautonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo diadeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altriStati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione cherisultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della lorocompetenza fiscale (vedi, per analogia, sentenza del 1° dicembre 2011,Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026- ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale; inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;- per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse; tale società esercitava, inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica; per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;- inoltre, dall’articolo 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica; secondo il giudice del rinvio, i loroCTD, tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;- a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro; essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;- di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoriaNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.3.8 La Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perchél'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione delluogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività diuna società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»;ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settoredei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela deiconsumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessivacollegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale ingenerale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti agiustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, diconseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativasui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla lucedella propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi inquestione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n.6761/2023).3.9 Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, consideratianche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi ilNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026medesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presuppostiné per una disapplicazione della disciplina nazionale né per un ulteriorerinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte diGiustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104,secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invecesollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n.15041/2017; Cass., Sez. U. n. 20701/2013).Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakersesteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativaitaliana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti lequali rileva anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018,per quanto sopra ampiamente rilevato.3.10 Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nellaprima citata sentenza non si ravvisa la necessità di promuovere un nuovorinvio pregiudiziale neppure con riguardo all’assunta contrarietà, con ildiritto unionale, dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014. Né, alla lucedi quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiestadisapplicazione dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 percontrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.3.11 Questa Corte ha già precisato (Cass. n. 3052/2025) che laprevisione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che silimita a stabilire i criteri di determinazione della base imponibile diriferimento ai fini dell’imposta unica ove la ricevitoria non sia collegata altotalizzatore nazionale, in alcun modo ha natura sanzionatoria, néNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026determina alcun irragionevole trattamento impositivo, posto che è proprioil mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad unavalutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui la necessitàdi criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l’art. 1, comma644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione della baseimponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilitàdella raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancatocollegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a carico delcontribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando leconcrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l’effettivoammontare delle giocate effettuate), atti a giustificare la non applicazionedella base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nellaspecie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero);3.12 Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionaledell’art.1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 (nel testo vigenteratione temporis) questa Corte ha già osservato che «la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamenteinfondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che nonaderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito,ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibileforfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilitadall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998,corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favoredegli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale el'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti,per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delleNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuentecirca l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantitele esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacitàcontributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa» (Cass. n.7673/2025).Tale pronuncia, che appare pienamente condivisibile, riduce in manieranotevole anche la rilevanza, quanto meno per il profilo fiscale, delladiscriminazione che, secondo la prospettazione delle ricorrenti, avrebbesubito la Stanleybet, in quanto l’imposta grava su tutti i soggetti, anche suquelli che operano in condizione di regolarità; la differenza, per quelli chenon sono regolarizzati, riguarda solo le modalità di determinazionedell’imposta che avviene in base alle presunzioni stabilite dalla legge, neltempo, con diverse modalità, che però possono comunque essere vinteove si dimostri l’effettiva entità della base imponibile.4.1 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la «nullità dellasentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, L. 208/2015, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4) c.p.c.il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Le ricorrenti lamentano che il giudice d’appello non ha chiarito le ragioniper le quali l’imposta non era stata calcolata, per l’annualità 2016, in baseall’art. 1 comma 945 l. 208/2015, incorrendo in un’omessa pronuncia;hanno altresì dedotto che, comunque, per l’annualità in questionel’imposta andava calcolata in base a tale norma che, quindi, non è statacorrettamente applicata.4.2 In ordine al profilo dell’omessa pronuncia, va considerato, che ilmotivo è palesemente infondato, giacché, come osservato anche dallacontroricorrente, la CTR, ai punti 15.5 e 15.6 della sentenza ha osservatoche «“[OSCURATO:PERSONA]” non ha aderito alla procedura diNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026regolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre2014, n. 190, conseguentemente il caso in esame rientra nella previsionedell'art. 1, comma 926, della legge 208/2015, ai sensi del quale […]. 15.6)Ne consegue che, data l'assenza sia della regolarizzazione di cui si è dettoche del collegamento al totalizzatore nazionale, è corretto il metodoadottato dall'Amministrazione finanziaria per il calcolo della baseimponibile e della conseguente imposta, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 644, lettera g), della legge 190/2014, citato innanzi». Dunque,ha evidentemente esaminato la questione che, comunque, è statasottoposta anche a questa Corte.4.3 Prima di passare all’esame della specifica questione di diritto, varilevato che, nella fattispecie in esame, le pretese riguardano dueannualità, l’intero 2015 ed il 2016 limitatamente ad alcuni periodi; proprioa partire dal 2016 sono operanti alcune significative modifiche alladisciplina de qua, per questo motivo la doglianza in esame vieneespressamente limitata all’annualità 2016.Va infatti ricordato che fino, all’annualità 2015, l’imposta nei confrontidei soggetti che non avevano regolarizzato la loro posizione e non eranocollegati al totalizzatore nazionale andava calcolata con le modalità di cuiall’art. 24, comma 10, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, secondo il quale«Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale,ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica suiconcorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta ancheutilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dalcontribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. Inmancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si opponeall'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici,l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinainduttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media dellaNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto diaccertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai finidella determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui alpresente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia discommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504».A partire dall’annualità 2016, dovrebbe trovare applicazione, per ladeterminazione dell’imposta nei confronti dei medesimi soggetti, come sivedrà meglio, la disposizione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g) l.190/2014, secondo la quale, per i soggetti che non hanno aderito allaregolarizzazione di cui al comma 643 o ne sono decaduti, «l'imposta unicadi cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolaredi ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente aquello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111».Sennonché, nel ricorso, a pagina 7, si rappresenta che la normaappena riportata «non è stata applicata dall’[OSCURATO:PERSONA] aStanleybet nel caso di specie»; deve pertanto concludersi che anche per il2016 l’imposta è stata calcolata con le modalità di cui all’art. 24, comma10, d.l. 98/2011. Pertanto, il pregiudizio lamentato dalle contribuenti perl’anno 2016 consiste nell’applicazione dell’art. 24, comma 10, d.l. 98/2011Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026in luogo dell’art.1, comma 945, della l. 208/2015, non essendo stataapplicata la disciplina ben più onerosa di cui all’art. 1, comma 644, lett. g)l. 190/2014.4.4 Tanto premesso, va rilevato che il motivo, anche con riguardo allaquestione di diritto che pone, è infondato.L’art. 1, comma 945, della l. 208/2015 ha stabilito che: «A decorreredal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesseippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincitecorrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su retefisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza».La modifica riguarda, quindi, le modalità di calcolo dell’imposta – la cuibase imponibile non è più costituita dall’intero ammontare delle sommecorrisposte per i giochi e le scommesse (art. 2 d.lgs. 504/1998), bensìdalla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte - e non incide suisuoi presupposti oggettivi e soggettivi; la richiamata disposizione siapplica, in ogni caso, ai soli operatori collegati con il totalizzatorenazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione mediantela procedura di sanatoria.La nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell’art. 1,della l. n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura diregolarizzazione per i soggetti che «comunque offrono scommesse convincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, ancheesteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli», né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1della l. n. 190/2014; ciò appare evidente in considerazione del fatto cheproprio l’art. 1, comma 926, della stessa l. 208/2015, ha spostato dal 1°gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine a partire dal quale l'impostaunica di cui al d.lgs. n. 504/1998 si applica, per i soggetti che non hannoaderito alla regolarizzazione o ne sono decaduti, su di un imponibileNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente aquello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998,mentre per i periodi di imposta precedenti si continua ad applicare ilmetodo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. 98/2011, convertito, conmodificazioni, dalla l. 111/2011.È appena il caso di aggiungere che, ove si aderisse alla tesi dellericorrenti, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2016, dovrebbetrovare applicazione per tutti i soggetti il regime di cui all’art. 1, comma945, della l. n. 208/2015, la richiamata modifica dell’art. 1, comma 644,lett. g) l. 190/2014 non avrebbe alcun senso.Il nuovo metodo più “favorevole” di determinazione dell’imponibile edell’imposta, introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015, èevidentemente destinato a regolare la situazione di coloro che esercitanoun’attività di raccolta (fissa o a distanza) gestita in modo regolare everificabile, in quanto si inserisce nell’alveo delle misure dirette a sanarele situazioni irregolari favorendone l’emersione.Il fatto che l’interessato si sia sottratto ad ogni forma diregolarizzazione (che avrebbe permesso all’Amministrazione finanziaria dicomprendere l’ambito e l’entità della sua attività di raccolta), lo pone toutcourt in una situazione di non conformità ai principi di buona fede e dilegittimo affidamento, sicché non può invocare, a proprio favore, unadisposizione diretta a disciplinare situazioni imprenditoriali regolarmentegestite. Non può trascurarsi, peraltro, in questa prospettiva, che lariconduzione dell’attività di gioco sotto la sfera del controllo istituzionaleassolve anche ad altre esigenze di particolare rilevanza pubblica, quali laprevenzione dalle patologie da gioco, la tutela dell’ordine pubblico e dellasicurezza pubblica.Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026Poiché è pacifico che le ricorrenti non hanno regolarizzato la propriaposizione, andrebbe quindi applicato, per l’annualità 2016, il metodo dicalcolo di cui all’art. 1, comma 644, lett. g) l. 190/2014.4.5 Non si può del resto ritenere che tale differenza determini – comesostenuto dai ricorrenti – una disparità di trattamento dovuta alla diversitàdi base impositiva o, addirittura, la persistenza di un meccanismo diimposizione indiretta a fronte del generale regime di imposizione diretta. Ilmeccanismo introdotto, difatti, in assenza degli elementi utili allaricostruzione analitica dell’attività, ha una chiara valenza induttiva, afronte della quale, tuttavia, il contribuente può sempre fornire gli elementiprobatori ritenuti rilevanti (nella specie, peraltro, neppure dedotti), al finedi dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa. Ladeterminazione induttiva dell'imposta, come si è prima detto, corrispondea un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria da parte delcontribuente, essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, dicorrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialitàdell'azione amministrativa, come affermato da questa Corte anche conriguardo ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riguardo all’art.1 comma 644 lett. g) l. 190/2014 (cfr. Cass. n. 7673/2025, la cuimassima è stata riportata nel paragrafo 3.12). In altri termini, anche aicontribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione e che nonsono collegati al totalizzatore nazionale, ove forniscano la provadell’effettivo ammontare delle giocate effettuate, delle vincite pagate e,quindi, dei costi realmente sostenuti, può essere applicato il regimeordinario di tassazione previsto dall’art. 1, comma 945 l. 208/2015, inluogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetariadella base imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g) della l.190/2014.4.6 Va infine osservato che le ricorrenti sostengono altresì (pagg. 22 –25 del ricorso e pagg. 2 e ss. della memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) che,Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 945, l. 208/2015,l’imposta graverebbe esclusivamente sul bookmaker e non più anche sulcentro di trasmissione dati, come affermato in alcune pronunce di meritoriportate negli scritti difensivi.Neppure tale argomentazione può essere condivisa. Va infatti ribaditoche la legge in questione non ha abrogato – ed anzi, con il comma 926, hamodificato, riconoscendone in tal modo l’operatività – l’art. 1, comma 644,lett. g) l. 190/2014 che espressamente stabilisce che l’imposta unica èdovuta «dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale incui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccoltain Italia collegatovi telematicamente», sicché quanto meno nei casi –come quello in esame - in cui non è intervenuta la regolarizzazione, icentri di trasmissione dati continuano ad essere obbligati al pagamentodell’imposta.Deve peraltro aggiungersi che, comunque, non sono ravvisabilielementi dai quali possa farsi discendere che, per effetto dell’art. 1,comma 945, l. 208/2015, il soggetto passivo vada individuato nel solobookmaker. Come osservato in precedenza, è stata modificata la baseimponibile ma, come si evince dalla lettura della norma, l’imposta èsempre quella disciplinata d.lgs. 504/1998; pertanto i soggetti passivivanno comunque individuati in base all’art. 3 di tale decreto, comeinterpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) l. 220/2010 (secondo il quale«l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpretanel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenzao in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministerodell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli diStato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprioo di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse diqualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto perNumero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente alpagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»).5. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:«in tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo dideterminazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1,comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chiesercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile,mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continuaad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che ilmancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce unaricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Il contribuente,tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare latipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se proval'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincitepagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regimeordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazioneforfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l.n. 190 del 2014».6. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 644 lett. g) L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. dalla L.111/2011».Le ricorrenti lamentano che il giudice d’appello avrebbe omesso diconsiderare che, per la pretesa relativa all’anno 2015, non poteva operareil criterio di quantificazione dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 644,lett. g) della l. 190/2014, che si applica soltanto a decorre dal 1° gennaio2016.Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che,nello stesso ricorso, a pagina 7, si deduce che tale norma «non è stataapplicata dall’[OSCURATO:PERSONA] a Stanleybet nel caso dispecie»; come osservato sopra, deve quindi ritenersi che l’imposta non èstata calcolata con le modalità indicate dalla norma richiamata pernessuna delle annualità oggetto della controversia.7.1 Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 deld.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4,l. 212/2000», in quanto il giudice d’appello non avrebbe considerato, conriguardo alle sanzioni, le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata esull’ambito di applicazione della norma tributaria», le quali valevano ex sead escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, lasua assoggettabilità a sanzione tributaria.7.2 La questione non risulta affrontata nella sentenza di appello,sicché, non avendo la ricorrente lamentato l’omessa pronuncia in ordinealla stessa e non avendo neppure indicato in quale parte dell’appello erastata trattata, il motivo è inammissibile (Cass. n. 28072/2021; Cass. n.15367/2014).7.3 Lo stesso è in ogni caso infondato.Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, al riguardo, che «intema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore dellanorma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n.220 del 2010 effettivamente esisteva una condizione di obiettivaincertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472del 1997». La legge 220/2010, tuttavia, «ha sciolto ogni incertezza sulpunto», sicché per i periodi successivi deve escludersi l’operatività delladisciplina richiamata (cfr. Cass. n. 31678/2021; Cass. n. 10495/2024).Nel caso di specie le pretese avevano ad oggetto le annualità 2015 e 2016e dunque il motivo è infondato.Numero registro generale 18195/2024Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10742/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il ricorso va quindi rigettato.8. In considerazione della soccombenza, le ricorrenti vannocondannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che si liquidano in € 5.900 per compensoprofessionale.Occorre altresì disporre la condanna delle ricorrenti al pagamento di €2.000 in favore dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.e di € 1.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96,comma 4°, c.p.c. in quanto il giudizio è stato definito in conformità allaproposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in € 5.900,00 per compenso professionale, oltrealle spese eventualmente prenotate a debito.Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] edei Monopoli, di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, infavore della cassa delle ammende, di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]