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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 10495/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 376-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso la quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto nei propri confronti, quale coobbligato in solido con il Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CTD) operante nel territorio italiano, a riprese per imposta unica sulle scommesse raccolte dal primo relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 150/2021, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 304/2022, depositata il 10/10/2022 rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva –legittima la ripresa operata dall’Ufficio, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell’art. 1 del medesimo d. lgs. n. 504 ed insussistente, nella specie, l’esimente di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 472 del1997 e 10 della l. n. 212 del 2000, trattandosi di riprese relative agli anni di imposta 2014 e 2015, laddove l’eventuale incertezza normativa obiettiva “è esistita solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla citata legge 220/2010”; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi formulati “in via pregiudiziale”, ad una “istanza preliminare” e ad altri cinque motivi formulati “nel merito”; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto di dovere disattendere, in via preliminare, la richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in pubblica udienza (cfr. p. 95 del ricorso), in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

U, 5.6.2018, n. 14437), né vertendosi in ipotesi di decisione avente rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

U, 23.4.2020, n. 8093); Rilevato che con il primo motivo proposto “in via pregiudiziale” parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “Violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64…: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell’imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell’imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).

Stanleybet “eccezione alla regola”, soggetto sanato dalla giurisprudenza, equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati” (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della debenza dell’imposta unica, la natura “lecita” delle attività svolte da essa contribuente laddove, al contrario, “la ‘illiceità’ della attività di gioco è il presupposto della Legge applicata dall’Ufficio e, dunque, il fondamento dell’intervento del Legislatore del 2010, che con la L. n. 220 ha perseguito il chiaro obiettivo di contrastare il gioco illecito” (cfr. ricorso, p. 22, cpv.) - da ciò derivando l’” insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010” (cfr. ivi, secondo cpv.); che il motivo è infondato; che sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione dell’imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi “(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)”.

Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio; che tale carattere permea, in termini sistematici, l'intera disciplina dei tributi sui giochi: così è, ad esempio, in materia di prelievo erariale unico, laddove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, disponendo che “Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate”, ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [“agli apparecchi (...) si applica un prelievo”]; che questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con “l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.”, norma che, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 60 del 1999, prevedeva:”Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato»: tale disposizione, adoperando la parola “svolgono”, aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco.; che, analogamente è a dirsi in materia di I.V.A., dove l'art. 10, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco; che, sulla base di tali consolidate premesse, rispetto alle censure svolte con il mezzo in esame, è, allora, sufficiente richiamare, per disattenderne la fondatezza, il costante orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 30.1.2024, n. 2775, non massimata, in motivazione, § 42) per cui il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa all'ambito della disciplina dell'imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 che ha disposto che:“Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; che con il secondo “motivo” formulato “in via pregiudiziale”, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.

TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpc.

Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE” (cfr. ricorso, p. 23); che la sollevata istanza di rinvio pregiudiziale va disattesa; che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).

A ciò aggiungasi che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C- 42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47).

La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta, peraltro, che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C- 253/09, punto 83); che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca (come illustrato supra) “(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”; che la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale.

La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis) , nello Stato membro interessato ”.

Anzi, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza del 23 gennaio 2018, n. 27, a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa “risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione(...)”; che neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza.

Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che “(…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”; sicché, si conclude col punto 24, “(...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”; che quanto al centro di trasmissione dei dati (C.T.D.) –benché le censure relative alla posizione degli stessi (cfr. pp. 29 ss del ricorso) siano del tutto inammissibili, vertendo il thema decidendum del presente giudizio unicamente sulla posizione del bookmaker – per mera completezza espositiva va evidenziato come il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, 1, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro.

La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce “(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia.

Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati (ma, si ribadisce, la conclusione è evidenziata ai soli fini di completezza espositiva), di qualsiasi restrizione discriminatoria: essendosi infatti concluso che “l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”; che alla luce di quanto precede, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una sterile (per le ragioni esplicate) critica della sentenza resa nella causa C- 788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati.

Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, “(...) pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67); che con il terzo “motivo” proposto in via pregiudiziale la difesa di parte ricorrente solleva “questione di legittimità costituzionale - art. 27 dl 137/2020 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 d.lgs 546/92, anche con riferimento all’art. 6 della CEDU e all’art. 117 Cost. formulata dalla difesa”, in relazione allo svolgimento dell’udienza di discussione innanzi alla C.T.R. in maniera cartolare, laddove “la CEDU richied[e] espressamente che i canoni del giusto processo, pubblicità e contraddittorio debbano essere rispettati soprattutto laddove si trattino questioni di impatto europeo, questioni cioè sulle quali si discute dell'applicazione della normativa europea e dei principi eurounitari.

Proprio tale eventualità coinvolge il giudizio de quo, caratterizzato dalla complessità della materia che prevede le interferenze del TFUE e della copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e per il quale questa difesa ha presentato formale istanza di trattazione orale”; che va anzitutto premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (quale quello in esame) diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01); che, tuttavia, un simile motivo può essere certamente esaminato come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività, come detto, consentita alle parti; che, tuttavia, la prospettata questione (e le connesse doglianze di parte ricorrente) appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, laddove la decisione impugnata non è della C.T.R. della Puglia (cfr. ricorso, p. 46:”Tuttavia il Presidente della CTR della Puglia ha autorizzato il collegamento da remoto con decreto n. 32/2020 del 29.10.2020”) ma del Molise e considerato che dalla piana lettura della stessa emerge chiaramente che la discussione innanzi alla C.T.R. avvenne il 19.2.2022 (cfr. p. 1, intestazione della sentenza) e non già in collegamento da remoto, ma in pubblica udienza, in presenza (cfr. p. 2, sesto rigo); che con l’ulteriore motivo proposto “in via preliminare”, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e/o del procedimento – omessa pronuncia in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del dlgs 504/1998…per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 47), per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi “in relazione alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale [OSCURATO:PERSONA].” (cfr. ricorso, p. 48), non avendo quest’ultima, con riferimento alle annualità in esame (2014 e 2015) “mai stipulato un contratto di ricevitoria con il sig. [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno con la società [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. ivi); che il motivo è, sotto vari profili, inammissibile; che va anzitutto chiarito che il mezzo in esame censura una statuizione della C.T.P. (testualmente riportata alla p. 47 del ricorso) e non della C.T.R.: sennonché, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez.

L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01); che a quanto precede aggiungasi che, pur volendo riqualificare la censura in esame in termini di omessa pronunzia rispetto ad un motivo di appello proposto dalla contribuente, la stessa sarebbe in ogni caso inammissibile sotto un duplice profilo: 1) per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stato trascritto in ricorso, nel silenzio della gravata decisione sul punto, se e come la questione fu sollevata innanzi ai giudici di appello (arg. da Cass., Sez. 2, 20.8.2015, n. 17049, Rv. 636133-01); 2) per non versarsi, in ogni caso, in ipotesi di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di rigetto implicito della questione, postulando l’affermata sussistenza di responsabilità solidale di essa STANLEYBET rispetto al C.T.D. il positivo riscontro, a monte, del rapporto negoziale che legava l’una all’altro (arg. da Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Rv. 650016-01); che, passando all’esame del “merito” dei motivi proposti dalla ricorrente, con il primo di essi la difesa della STANLEYBET si duole della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 49), per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo “nel merito” la ricorrente lamenta “nullità della senenza [recte, sentenza] e/o del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c., inerente al presupposto territoriale dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 62), per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi “con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto territoriale dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 63), “già in sede di primo grado,l’esponente [avendo] rilevato e comprovato mediante produzione di ampia documentazione e, in particolare, del contratto stipulato con il CTD, che la pretesa impositiva si fonda su un presupposto territoriale del tutto inesistente” (cfr. ivi).

In particolare, si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l’imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all’estero; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell’unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3)” (cfr. ricorso, p. 66.) per avere la C.T.R. erroneamente confermato la responsabilità (solidale) di essa contribuente laddove, al contrario, i giudici di appello avrebbero dovuto procedere alla “disapplicazione della normativa sulla soggettività passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua manifesta incompatibilità con il diritto comunitario” (cfr. ivi, penultimo cpv.), avanzando, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E.

“per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, alla luce delle sentenze Gambelli (causa C.243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenza Lindman (causa C-42/02), Commissione c.

Spagna (causa C-153/08) e Blanco e Fabretti (cause riunite C- 344/13 e C 367/13) ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta Unica sulle Scommesse e [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1-3 del D.Lsg. 23.12.1998 n. 504, come modificato dall’art. 1 co.66 lett.b) della Legge di Stabilità 2011 ” (cfr. ricorso, p. 80); che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono in parte inammissibili, in parte infondati; che va anzitutto chiarito, con riferimento al secondo motivo di ricorso – che pure è formulato in maniera poco intellegibile, dolendosi la contribuente, prima, di una omissione di pronunzia e, quindi, di una presunta una violazione di legge (cfr. ricorso, p. 66) - che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.10.2015, n. 21968 e Cass., Sez.

U, 2.2.2017, n. 2731, Rv. 642269-01): sicché, essendo, i fatti contestati ormai consolidati e risolti pacificamente da questa Corte di legittimità, è ben possibile d’integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono; che le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio – anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello - sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in numerosi precedenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6- 5, n. 29366 del 2022) che si richiamano anche quali precedenti specifici, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; che il quadro normativo di riferimento è così articolato: - conformemente all'art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: “Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”; - a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, “(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze- amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; - ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento”. che siffatto impianto normativo è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale; che, in particolare, la Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.

A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole: entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggette ad imposizione.

In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker; che della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, 27.7.2015, n. 15731).

Pera altro verso, la stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. 3, 9.7.2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella “(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite(...)”; che, secondo la Corte Costituzionale, deriva da quanto precede che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale.

Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato.

Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.

La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione; che, in conseguenza di tale articolato percorso, la Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b, della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non potendosi procedere alla traslazione dell'imposta in detto periodo, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit. (cfr.

Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27).

Nella medesima occasione, peraltro, il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), cit. la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: sicché, per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b, della l. n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale; che a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per le annualità dal 2011 a seguire: ed infatti, l'illegittimità costituzionale della norma in esame è stata riscontrata, come detto, “in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011” con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., “giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010”.

A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers. che la suddetta ragione di incostituzionalità non è stata, quindi, ravvisata per i “rapporti successivi al 2011” e, dunque, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma: in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto; che, alla luce di quanto precede, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2014-2015 e che viene in rilievo la posizione del bookmaker , le complessive censure in esame sono infondate; che, avendo la Corte Costituzionale dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, non può essere messo in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] sia considerato soggetto passivo dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardando la stessa il periodo d'imposta 2014-2015 e dunque un periodo successivo all'entrata in vigore della cit. l. n. 220; che peraltro, non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker: la Corte Costituzionale ha infatti chiarito – come detto - che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha comunque fatto venire meno la responsabilità del bookmakerprivo di concessione; che, sotto altro profilo, ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, 2.4.2021, n. 9153); che, ancora, in ordine all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente", la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. che, quanto agli ulteriori profili di censura, relativi a prospettate frizioni col diritto unionale, la loro infondatezza emerge dalla stessa giurisprudenza unionale supra illustrata in relazione al secondo motivo di ricorso proposto “in via pregiudiziale”; che, alla luce di quanto precede, la gravata decisione, nel confermare la responsabilità solidale della STANLEYBET (bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio) ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi supra enunciati; che con il quarto motivo “nel merito” parte ricorrente si duole della “violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza” (cfr. ricorso, p. 87); che il motivo è infondato; che in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.

Sennonché osserva il Collegio come, nella specie, si controverta di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2014 ed al 2015 e, cioè, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220, che ha sciolto ogni incertezza sul punto: sicché, correttamente la C.T.R. ha escluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. anche Cass., Sez. 5, 4.11.2021, n. 31678, non massimata); che con il quinto ed ultimo motivo “nel merito”, infine la difesa della STANLEYBET lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in fvaore [ recte, favore] dell’ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato” (cfr. ricorso, p. 91), senza che, peraltro, questa abbia depositato la nota spese e le spese vive nonché, in ogni caso, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell’argomento giuridico trattato” (cfr. ricorso, p. 92); che il motivo è, in parte, infondato, in parte inammissibile; che, quanto alla censura concernente la liquidazione, da parte della C.T.R., delle spese di secondo grado in favore della odierna controricorrente, ancorché costituitasi in appello soltanto a mezzo funzionario, questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, 23.11.2011, n. 24675; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 11.10.2021, n. 27634); che, in particolare, come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi: il d.l. n. 437 del 1996, coordinato con la legge di conversione n. 556 del 1996 prevedeva all'art. 12, comma 1, lett. b) (recante “Modifiche alla disciplina sul processo tributario) quanto segue:”Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della l. n. 228 del 2012, all'art. 1, comma 32, la disposizione veniva così precisata: ”Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. n. 156 del 2015 (recate ”Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), ed applicabile al caso di specie, all'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2- sexies, attualmente in vigore, si prevede che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; che, pur con alcune varianti - attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi - il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato, dunque, sempre confermato; che, quanto, poi, alla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza, disponendo la compensazione delle spese di lite, a fronte della complessità e peculiarità dell’argomento giuridico trattato, la censura è inammissibile; che è infatti consolidato l’orientamento in virtù del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6-5, n. 18299/2022; Cass., Sez. 6-3, 26.4.2019, n. 11329; Cass., Sez.

U, 15.7.2005, n. 14989); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 376-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso la quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto nei propri confronti, quale coobbligato in solido con il Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CTD) operante nel territorio italiano, a riprese per imposta unica sulle scommesse raccolte dal primo relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 150/2021, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 304/2022, depositata il 10/10/2022 rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva –legittima la ripresa operata dall’Ufficio, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché dell’art. 1 del medesimo d. lgs. n. 504 ed insussistente, nella specie, l’esimente di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 472 del1997 e 10 della l. n. 212 del 2000, trattandosi di riprese relative agli anni di imposta 2014 e 2015, laddove l’eventuale incertezza normativa obiettiva “è esistita solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla citata legge 220/2010”; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi formulati “in via pregiudiziale”, ad una “istanza preliminare” e ad altri cinque motivi formulati “nel merito”; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto di dovere disattendere, in via preliminare, la richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in pubblica udienza (cfr. p. 95 del ricorso), in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U, 5.6.2018, n. 14437), né vertendosi in ipotesi di decisione avente rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, 23.4.2020, n. 8093); Rilevato che con il primo motivo proposto “in via pregiudiziale” parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “Violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64…: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell’imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell’imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010). Stanleybet “eccezione alla regola”, soggetto sanato dalla giurisprudenza, equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati” (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della debenza dell’imposta unica, la natura “lecita” delle attività svolte da essa contribuente laddove, al contrario, “la ‘illiceità’ della attività di gioco è il presupposto della Legge applicata dall’Ufficio e, dunque, il fondamento dell’intervento del Legislatore del 2010, che con la L. n. 220 ha perseguito il chiaro obiettivo di contrastare il gioco illecito” (cfr. ricorso, p. 22, cpv.) - da ciò derivando l’” insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010” (cfr. ivi, secondo cpv.); che il motivo è infondato; che sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione dell’imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi “(...) debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (...)”. Il presupposto dell'imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio; che tale carattere permea, in termini sistematici, l'intera disciplina dei tributi sui giochi: così è, ad esempio, in materia di prelievo erariale unico, laddove l'art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, disponendo che “Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate”, ancorava il presupposto dell'imposizione all'utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito [“agli apparecchi (...) si applica un prelievo”]; che questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con “l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.”, norma che, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 60 del 1999, prevedeva:”Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato»: tale disposizione, adoperando la parola “svolgono”, aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco.; che, analogamente è a dirsi in materia di I.V.A., dove l'art. 10, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un regime di esenzione nel caso della raccolta delle scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco; che, sulla base di tali consolidate premesse, rispetto alle censure svolte con il mezzo in esame, è, allora, sufficiente richiamare, per disattenderne la fondatezza, il costante orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 30.1.2024, n. 2775, non massimata, in motivazione, § 42) per cui il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa all'ambito della disciplina dell'imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 che ha disposto che:“Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; che con il secondo “motivo” formulato “in via pregiudiziale”, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpc. Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE” (cfr. ricorso, p. 23); che la sollevata istanza di rinvio pregiudiziale va disattesa; che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17). A ciò aggiungasi che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicché, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C- 42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47). La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta, peraltro, che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C- 253/09, punto 83); che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca (come illustrato supra) “(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”; che la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis) , nello Stato membro interessato ”. Anzi, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza del 23 gennaio 2018, n. 27, a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa “risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione(...)”; che neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che “(…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”; sicché, si conclude col punto 24, “(...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”; che quanto al centro di trasmissione dei dati (C.T.D.) –benché le censure relative alla posizione degli stessi (cfr. pp. 29 ss del ricorso) siano del tutto inammissibili, vertendo il thema decidendum del presente giudizio unicamente sulla posizione del bookmaker – per mera completezza espositiva va evidenziato come il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, 1, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce “(...) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti” (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati (ma, si ribadisce, la conclusione è evidenziata ai soli fini di completezza espositiva), di qualsiasi restrizione discriminatoria: essendosi infatti concluso che “l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”; che alla luce di quanto precede, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una sterile (per le ragioni esplicate) critica della sentenza resa nella causa C- 788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, “(...) pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67); che con il terzo “motivo” proposto in via pregiudiziale la difesa di parte ricorrente solleva “questione di legittimità costituzionale - art. 27 dl 137/2020 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 d.lgs 546/92, anche con riferimento all’art. 6 della CEDU e all’art. 117 Cost. formulata dalla difesa”, in relazione allo svolgimento dell’udienza di discussione innanzi alla C.T.R. in maniera cartolare, laddove “la CEDU richied[e] espressamente che i canoni del giusto processo, pubblicità e contraddittorio debbano essere rispettati soprattutto laddove si trattino questioni di impatto europeo, questioni cioè sulle quali si discute dell'applicazione della normativa europea e dei principi eurounitari. Proprio tale eventualità coinvolge il giudizio de quo, caratterizzato dalla complessità della materia che prevede le interferenze del TFUE e della copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e per il quale questa difesa ha presentato formale istanza di trattazione orale”; che va anzitutto premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (quale quello in esame) diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01); che, tuttavia, un simile motivo può essere certamente esaminato come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività, come detto, consentita alle parti; che, tuttavia, la prospettata questione (e le connesse doglianze di parte ricorrente) appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, laddove la decisione impugnata non è della C.T.R. della Puglia (cfr. ricorso, p. 46:”Tuttavia il Presidente della CTR della Puglia ha autorizzato il collegamento da remoto con decreto n. 32/2020 del 29.10.2020”) ma del Molise e considerato che dalla piana lettura della stessa emerge chiaramente che la discussione innanzi alla C.T.R. avvenne il 19.2.2022 (cfr. p. 1, intestazione della sentenza) e non già in collegamento da remoto, ma in pubblica udienza, in presenza (cfr. p. 2, sesto rigo); che con l’ulteriore motivo proposto “in via preliminare”, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e/o del procedimento – omessa pronuncia in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del dlgs 504/1998…per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 47), per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi “in relazione alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale [OSCURATO:PERSONA].” (cfr. ricorso, p. 48), non avendo quest’ultima, con riferimento alle annualità in esame (2014 e 2015) “mai stipulato un contratto di ricevitoria con il sig. [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno con la società [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. ivi); che il motivo è, sotto vari profili, inammissibile; che va anzitutto chiarito che il mezzo in esame censura una statuizione della C.T.P. (testualmente riportata alla p. 47 del ricorso) e non della C.T.R.: sennonché, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01); che a quanto precede aggiungasi che, pur volendo riqualificare la censura in esame in termini di omessa pronunzia rispetto ad un motivo di appello proposto dalla contribuente, la stessa sarebbe in ogni caso inammissibile sotto un duplice profilo: 1) per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stato trascritto in ricorso, nel silenzio della gravata decisione sul punto, se e come la questione fu sollevata innanzi ai giudici di appello (arg. da Cass., Sez. 2, 20.8.2015, n. 17049, Rv. 636133-01); 2) per non versarsi, in ogni caso, in ipotesi di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di rigetto implicito della questione, postulando l’affermata sussistenza di responsabilità solidale di essa STANLEYBET rispetto al C.T.D. il positivo riscontro, a monte, del rapporto negoziale che legava l’una all’altro (arg. da Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Rv. 650016-01); che, passando all’esame del “merito” dei motivi proposti dalla ricorrente, con il primo di essi la difesa della STANLEYBET si duole della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 49), per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al [OSCURATO:PERSONA]; che con il secondo motivo “nel merito” la ricorrente lamenta “nullità della senenza [recte, sentenza] e/o del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c., inerente al presupposto territoriale dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 62), per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi “con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto territoriale dell’imposta” (cfr. ricorso, p. 63), “già in sede di primo grado,l’esponente [avendo] rilevato e comprovato mediante produzione di ampia documentazione e, in particolare, del contratto stipulato con il CTD, che la pretesa impositiva si fonda su un presupposto territoriale del tutto inesistente” (cfr. ivi). In particolare, si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l’imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all’estero; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell’unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3)” (cfr. ricorso, p. 66.) per avere la C.T.R. erroneamente confermato la responsabilità (solidale) di essa contribuente laddove, al contrario, i giudici di appello avrebbero dovuto procedere alla “disapplicazione della normativa sulla soggettività passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua manifesta incompatibilità con il diritto comunitario” (cfr. ivi, penultimo cpv.), avanzando, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. “per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, alla luce delle sentenze Gambelli (causa C.243/01), Placanica (Causa C 338/04), [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e Laezza (causa C375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenza Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08) e Blanco e Fabretti (cause riunite C- 344/13 e C 367/13) ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta Unica sulle Scommesse e [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1-3 del D.Lsg. 23.12.1998 n. 504, come modificato dall’art. 1 co.66 lett.b) della Legge di Stabilità 2011 ” (cfr. ricorso, p. 80); che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono in parte inammissibili, in parte infondati; che va anzitutto chiarito, con riferimento al secondo motivo di ricorso – che pure è formulato in maniera poco intellegibile, dolendosi la contribuente, prima, di una omissione di pronunzia e, quindi, di una presunta una violazione di legge (cfr. ricorso, p. 66) - che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.10.2015, n. 21968 e Cass., Sez. U, 2.2.2017, n. 2731, Rv. 642269-01): sicché, essendo, i fatti contestati ormai consolidati e risolti pacificamente da questa Corte di legittimità, è ben possibile d’integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono; che le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio – anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello - sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in numerosi precedenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6- 5, n. 29366 del 2022) che si richiamano anche quali precedenti specifici, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; che il quadro normativo di riferimento è così articolato: - conformemente all'art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: “Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”; - a norma dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, “(…) a) (…) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze- amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”; - l'art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; - ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento”. che siffatto impianto normativo è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale; che, in particolare, la Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole: entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggette ad imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker; che della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, 27.7.2015, n. 15731). Pera altro verso, la stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. 3, 9.7.2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella “(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite(...)”; che, secondo la Corte Costituzionale, deriva da quanto precede che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione; che, in conseguenza di tale articolato percorso, la Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b, della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non potendosi procedere alla traslazione dell'imposta in detto periodo, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit. (cfr. Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Nella medesima occasione, peraltro, il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), cit. la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: sicché, per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b, della l. n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale; che a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per le annualità dal 2011 a seguire: ed infatti, l'illegittimità costituzionale della norma in esame è stata riscontrata, come detto, “in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011” con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., “giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010”. A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers. che la suddetta ragione di incostituzionalità non è stata, quindi, ravvisata per i “rapporti successivi al 2011” e, dunque, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma: in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto; che, alla luce di quanto precede, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2014-2015 e che viene in rilievo la posizione del bookmaker , le complessive censure in esame sono infondate; che, avendo la Corte Costituzionale dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, non può essere messo in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] sia considerato soggetto passivo dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardando la stessa il periodo d'imposta 2014-2015 e dunque un periodo successivo all'entrata in vigore della cit. l. n. 220; che peraltro, non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker: la Corte Costituzionale ha infatti chiarito – come detto - che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha comunque fatto venire meno la responsabilità del bookmakerprivo di concessione; che, sotto altro profilo, ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, 2.4.2021, n. 9153); che, ancora, in ordine all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente", la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. che, quanto agli ulteriori profili di censura, relativi a prospettate frizioni col diritto unionale, la loro infondatezza emerge dalla stessa giurisprudenza unionale supra illustrata in relazione al secondo motivo di ricorso proposto “in via pregiudiziale”; che, alla luce di quanto precede, la gravata decisione, nel confermare la responsabilità solidale della STANLEYBET (bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio) ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi supra enunciati; che con il quarto motivo “nel merito” parte ricorrente si duole della “violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza” (cfr. ricorso, p. 87); che il motivo è infondato; che in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Sennonché osserva il Collegio come, nella specie, si controverta di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2014 ed al 2015 e, cioè, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220, che ha sciolto ogni incertezza sul punto: sicché, correttamente la C.T.R. ha escluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. anche Cass., Sez. 5, 4.11.2021, n. 31678, non massimata); che con il quinto ed ultimo motivo “nel merito”, infine la difesa della STANLEYBET lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in fvaore [ recte, favore] dell’ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato” (cfr. ricorso, p. 91), senza che, peraltro, questa abbia depositato la nota spese e le spese vive nonché, in ogni caso, la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell’argomento giuridico trattato” (cfr. ricorso, p. 92); che il motivo è, in parte, infondato, in parte inammissibile; che, quanto alla censura concernente la liquidazione, da parte della C.T.R., delle spese di secondo grado in favore della odierna controricorrente, ancorché costituitasi in appello soltanto a mezzo funzionario, questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, 23.11.2011, n. 24675; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 11.10.2021, n. 27634); che, in particolare, come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi: il d.l. n. 437 del 1996, coordinato con la legge di conversione n. 556 del 1996 prevedeva all'art. 12, comma 1, lett. b) (recante “Modifiche alla disciplina sul processo tributario) quanto segue:”Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della l. n. 228 del 2012, all'art. 1, comma 32, la disposizione veniva così precisata: ”Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. n. 156 del 2015 (recate ”Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), ed applicabile al caso di specie, all'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2- sexies, attualmente in vigore, si prevede che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; che, pur con alcune varianti - attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi - il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato, dunque, sempre confermato; che, quanto, poi, alla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere la CTR derogato al principio della soccombenza, disponendo la compensazione delle spese di lite, a fronte della complessità e peculiarità dell’argomento giuridico trattato, la censura è inammissibile; che è infatti consolidato l’orientamento in virtù del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6-5, n. 18299/2022; Cass., Sez. 6-3, 26.4.2019, n. 11329; Cass., Sez. U, 15.7.2005, n. 14989); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris