CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 1588/2025 depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026La società [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.MUO140006272U, notificato il 29 luglio 2019, con il quale l’Agenzia delledogane e dei monopoli aveva accertato, nei suoi confronti, qualecoobbligata solidale con la titolare del [OSCURATO:PERSONA], ladebenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dicui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l’anno d’imposta 2014,quantificata in complessivi euro 15.171,89. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale di Latina, con sentenza n. 137/2022, pubblicata il 7 febbraio2022, rigettava il ricorso della contribuente. La società proponeva appello,deducendo plurime censure attinenti, tra l’altro, alla legittimitàcostituzionale e convenzionale della disciplina processuale applicabile, alladedotta nullità dell’avviso per violazione dell’art. 12 della l. n. 212 del2000, alla sussistenza del presupposto soggettivo e territorialedell’imposta, alla compatibilità della normativa interna con il dirittodell’Unione europea, alla libertà di prestazione dei servizi e all’applicabilitàdell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n.1588/18/2025, depositata l’11 marzo 2025, accoglieva l’appellolimitatamente alla parte riguardante l’irrogazione delle sanzioni, ritenendoconfigurabile l’obiettiva incertezza normativa, e lo rigettava per il resto,compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delledogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10ottobre 2025, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.Numero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026546 del 1992, per omessa motivazione della sentenza impugnata,assumendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado nonavrebbe reso una motivazione idonea a consentire la comprensione dellaragione posta a fondamento dell’annullamento delle sanzioni. Inparticolare, l’Amministrazione ricorrente deduce che il giudice d’appello,pur avendo dato atto che la condizione di obiettiva incertezza normativasulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italiamediante intermediari privi di concessione sarebbe sussistita soltanto finoall’entrata in vigore della disciplina interpretativa introdotta dall’art. 1,comma 66, della l. n. 220 del 2010, avrebbe nondimeno applicatol’esimente ad una fattispecie relativa ad annualità successiva al 2010,senza chiarire da quali elementi potesse desumersi, per il periodod’imposta 2014, l’impossibilità di pervenire ad una conoscenza sicura dellanorma tributaria.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 66, della l. n. 220 del 2010, nonché degli artt. 8 del d.lgs. n. 546del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10,comma 3, della l. n. 212 del 2000, deducendosi che la Corte territorialeavrebbe erroneamente annullato l’avviso nella parte relativa alle sanzionisul presupposto dell’obiettiva incertezza normativa, senza considerare chetale incertezza sarebbe venuta meno, per i periodi successivi al 2010,proprio in ragione della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1,comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale avrebbe chiaritol’assoggettamento all’imposta unica anche dei soggetti che gestisconoscommesse senza concessione e, in caso di attività esercitata per conto diterzi, la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l’attività èsvolta.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.Numero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026La sentenza impugnata, dopo avere correttamente richiamato il principiosecondo cui l’incertezza normativa oggettiva tributaria ricorre quando,all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, nonsia possibile individuare con sicurezza ed univocità la norma applicabilealla fattispecie (Cass. n. 18405/2018; Cass. n. 13079/2015; Cass. n.4394/2014; Cass. n. 10759/2024; Cass. n. 33838/2024), ha nondimenoritenuto applicabile l’esimente sanzionatoria ad una ripresa riferita all’annod’imposta 2014, pur dando atto che la condizione di incertezza sullasoggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediantepropri intermediari senza concessione era configurabile soltanto finoall’entrata in vigore della disciplina interpretativa introdotta dall’art. 1,comma 66, della l. n. 220 del 2010.La motivazione così resa non supera il minimo costituzionale richiestodall’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2,n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché muove da una premessaincompatibile con la conclusione raggiunta e non consente di ricostruirel’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n.8053/2014; Cass., Sez. U., n. 22232/2016). Se, infatti, l’incertezzanormativa è riconosciuta come esistente fino al momento dell’interventochiarificatore del legislatore del 2010, il giudice di merito non può poiestendere l’esimente ad annualità successive senza indicare quali ulteriorie specifici elementi, diversi dalla pregressa ambiguità dell’art. 3 del d.lgs.n. 504 del 1998, abbiano impedito al contribuente di conoscere consufficiente certezza la portata della disciplina tributaria.In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ilquadro normativo risultante dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 edall’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 è stato già scrutinato siadalla Corte costituzionale sia dalla Corte di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezzacorrelata all’interpretazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per ilNumero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010, ma hariconosciuto che quest’ultima ha stabilito l’assoggettamento all’impostaanche delle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e haesplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker prividi concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni; alcontempo, la declaratoria d’illegittimità costituzionale è stata limitata allesole annualità d’imposta precedenti al 2011 e alla sola posizione dellericevitorie, in ragione dell’impossibilità, per quel periodo, di traslare ilcarico tributario sul bookmaker. Ne deriva che, per le annualità successiveal 2010, la disposizione interpretativa costituisce parametro normativo diriferimento anche per i rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo leparti rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni in funzionedella nuova configurazione legale del rapporto (Corte cost. n. 27/2018;Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023; Cass. n. 7673/2025).La Corte di giustizia, nella causa C-788/18, relativa proprio a StanleybetMalta Limited, ha inoltre affermato che l’art. 56 TFUE non osta ad unanormativa nazionale che assoggetti all’imposta sulle scommesse i centri ditrasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in altro Statomembro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori edall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse. È statocosì escluso che l’imposta unica determini una discriminazione trabookmaker nazionali e bookmaker esteri, applicandosi a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano senza distinzionein funzione del luogo di stabilimento, e ciò conferma la piena rilevanza, aifini tributari, dell’attività di raccolta svolta in Italia tramite CTD (CGUE, 26febbraio 2020, causa C-788/18; Cass. n. 8907/2021; Cass. n. 9144/2021;Cass. n. 9531/2021; Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 6761/2023).Quanto al profilo sanzionatorio, i provvedimenti più recenti di questa Cortehanno ribadito che l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, di cuiNumero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 10, comma 3,della l. n. 212 del 2000, può trovare applicazione solo fino alla data dientrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1,comma 66, della l. n. 220 del 2010, la quale ha superato l’incertezzaafferente al periodo antecedente. Per le annualità successive, lapermanente vigenza della norma interpretativa e la possibilità, per laricevitoria e il bookmaker, di rimodulare il rapporto negoziale escludonoche residui un’incertezza interpretativa idonea a paralizzare le sanzioni(Cass. n. 35583/2022; Cass. n. 17083/2022; Cass. n. 21940/2024; Cass.n. 31678/2021; Cass. n. 10495/2024; Cass. n. 11584/2026). Nel caso dispecie, la pretesa riguarda l’anno d’imposta 2014, dunque un periodosuccessivo all’intervento legislativo che aveva reso certa la rilevanza, aifini dell’imposta unica, dell’attività di raccolta delle scommesse svolta nelterritorio dello Stato anche mediante intermediari operanti per conto dibookmaker esteri privi di concessione. Ne consegue che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado ha errato nel ritenere configurabilel’obiettiva incertezza normativa e nell’annullare, per tale ragione, lesanzioni irrogate con l’avviso di accertamento.Il ricorso dell’Agenzia deve dunque essere accolto e la sentenza impugnatacassata in relazione al capo concernente le sanzioni. Poiché la causa nonrichiede ulteriori accertamenti in fatto, essa può essere decisa nel merito,con rigetto anche dell’originario motivo di impugnazione proposto dallacontribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale limitatamentealla disapplicazione delle sanzioni. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alcapo concernente le sanzioni e, decidendo nel merito, rigetta anchel’originario motivo di impugnazione proposto dalla contribuente dinanziNumero registro generale 21009/2025Numero sezionale 5678/2026Numero di raccolta generale 26024/2026Data pubblicazione 01/10/2026alla Commissione tributaria provinciale limitatamente alla disapplicazionedelle sanzioni.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito, inragione della peculiarità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dellamateria. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parteintimata svolto attività difensiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteGiulia Iofrida