CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29358/2015proposto da: StanleybetMalta Limited, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di soggetto corresponsabile in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dagli Avv.ti Roberto A. Jachia, [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei primi tre ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 4615/17/15, depositata in data 19 maggio 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’1 marzo2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n. 849/17/13 del 18 novembre 2013 , aveva accolto parzialmente i l ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] , avverso l’avviso notificatole quale soggetto coobbligato solidale del CDT, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], conseguente all’accertamento dell’evasione dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2010 e 2011, dichiarando dovute le imposte, con la sola riduzione delle sanzioni del 50% di quelle applicate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, affermando che il soggetto passivo del tributo andava identificato con il titolare del centro di trasmissione dati, che sussisteva il requisito della territorialità poiché il luogo ove si manifestava la ricchezza era quello in cui si trovava lo scommettitore, ovvero in Italia e che era legittima, anche in relazione ai parametri del diritto unionale, la norma interpretativa contenuta nel comma 66 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010, che confermava la soggettività passiva del titolare del centro di trasmissione dei dati. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a otto motivi, illustrati con reiterate memorie, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorsoe memoria. 4.Con ordinanza interlocutoria pronunciata all’udienza pubblica del 10 gennaio 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita dalla Commissione provinciale di Parma, con ordinanza n. 565 del 26 novembre 2018. 5. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato proposta di conciliazione ex art. 48 bis d.lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione dell’udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023. 1.1Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023,recante «Disposizioni in materia di processo tributario », emesso in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023,prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell'articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, nell'articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento delle somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio diCassazione». 1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza, come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrente nell’istanza di fissazione dell’udienza formulata (art. 48 bisdel decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane, quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto». L’interpretazione letterale della norma, peranto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio.1.3 Soccorre in tal senso il principio di diritto statuito, di recente, da questa Corte, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’istanza di conciliazione in udienza disciplinata dall’art. 48 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile nel giudizio di cassazione, in quanto la novella di cui al d.lgs. n. 220 del 2023, con l’introduzione del comma 4 bis all’art. 48 bis, ha esteso alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione esclusivamente “conciliazione fuori udienza”, con clausola di compatibilità, ed esclusivamente per i ricorsi iscritti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023 (4 gennaio 2024)» (Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797). 2. Rileva il Collegio, in via preliminare che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 3. Tanto premesso, il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1326 e 1366(recte: 1336) cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, erronea individuazione del proponente e dell’accettante del contratto di scommessa e conseguente errore della Commissione tributaria regionale nel riconoscere la sussistenza del presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta unica. 4. Il secondo motivo deducela violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 3, comma 66, lett. b) della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, erroneità della sentenza impugnata nell’avere considerato i servizi svolti dal CTD alla stregua di «gestione per conto terzi» dell’attività di scommessa che integrerebbe la soggettività passiva del tributo. 5. Il terzo motivo deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 3, comma 66, lett. b) della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata integrazione del presupposto oggettivo d’imposta in capo al CTD. 6.Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 1, comma 66, lett. B), della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 7. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 ss e 56 ss TFUE e dei principi del diritto dell’unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, nonché violazione del principio di legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n 3, cod. proc. civ.; l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. In subordine, proposta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE sul quesito di cui a pag. 50 del ricorso per cassazione ( « 1)Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui nelle sentenze Gambelli, Placanica, Costa e Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui nelle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna e Blanco e Fabretti, ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione e legittimo affidamento, di cui anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento, anche in via retroattiva, all'imposta Unica sulle Scommesse e [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n.504, come modificati dall'art. 1, co.66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA], ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali…»). 8. Il sesto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all’art. 3 Cost., con riferimento all’art. 1, comma 66, lett. B), della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. (come riconosciuto anche dall’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della Commissione tributaria provinciale di Rieti) e l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 9. Il settimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. L’omessa pronuncia, ovvero la motivazione solamente apparente su un motivo di gravame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La domanda di annullamento delle sanzioni era sicuramente contenuta nell’atto di gravame ed era implicitamente già contenuta nella domanda di annullamento del grado introduttivo. In ogni caso, i giudici di secondo grado dovevano pervenire alla conclusione che la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento sicuramente ricomprendeva anche quella di annullamento delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, comunque, si era limitata a ritenere condivisibile la decisione assunta dai giudici di primo grado senza esaminare le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione. Peraltro,la legge di stabilità 2011 aveva introdotto una nuova lettura dell’art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998, con una interpretazione autentica diretta a superare le precedenti incertezze nascenti dall’applicazione dei presupposti dell’Imposta unica sulle scommesse. 10. L’ottavo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dell’art. 117, comma primo, Cost., con riferimento all’art. 1, comma 66, lett. B, della legge di Stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. 11.Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto , sesto e ottavo motivo, che vanno trattati unitariamente, perchéconcernono tutti la soggettività e i presupposti dell’imposta unica sulle scommesse, sono infondati, in quanto riguardanti la posizione di bookmaker. 11.1 Come questa Corte ha già precisato il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998 ; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907 - 8911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160 ; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n.9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761). 11.2In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo n.504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornitedal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. 11.2.1 S ulla base delle suddette considerazioni, la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della leggen. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla leggen. 220 del 2010. I giudici delle leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie (dove rileva anche l’anno d’imposta 2010, oltre che l’anno d’imposta 2011), non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 20 10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 11.2.2A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011»con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto(cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione). 11.3Anche la Corte di Giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle questioni in esame ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». Si tratta proprio della sentenza avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 11.3.1 Più in particolare, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi; di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte di Giustizia,24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; Corte di Giustizia, 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020 , causa C - 788/18, cit., p unto 23; per analogia, Cortedi Giustizia 1 dicembre 2011, causa C - 253/09, punto 83); 11.3.2 La Corte di Giustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza citata n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». 11.3.3 In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti leattività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, specifica che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia oin altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della leggen. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali siadiversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte di Giustizia, 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamatadalla Corte di Giustizia al punto 18 della sentenza26 febbraio 2020, causa C-788/18, citata). 11.4 Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistentenell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (cfr. tra le tante Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 11.5 Ciò posto, questa Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439),che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989 ( escludendo la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea» ed ha, tuttavia, precisato che «il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentementel'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici lo ti e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso chesoggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il bookmaker estero hadovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati» ) ed ha, altresì, affermato quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, quanto alla posizione del bookmaker estero, che «la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzie il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 (cfr. Cass., 7 marzo 2023,n. 6761, in motivazione). 11.6Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dall a società ricorrente in relazione al quinto motivo di ricorso . Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società…nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. 12.Il settimo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione . 12.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte « l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente». (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082).12.2 Proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte , in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (cfr. Cass., 12 aprile 2021, n. 9531). 12.3Più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d.lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettivitàpassiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione » (Cass., 21 settembre 2021, n. 25450, in motivazione). 12.4La fattispecie in esame, venendo in rilevo gli anni di imposta 2010 e 2011, è fondato per i principi sopra esposti solo per l’anno 2010, mentre l’annod’imposta 2011 fuoriesce dall'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472 del 1997, sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, solo fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010.13. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il settimo motivo limitatamente all’anno 2010, e vanno rigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto,e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite in relazione all'irrogazione delle sanzionilimitatamente all’anno 2010. 13.1L'intervento risolutore delle questioni, in epoca success