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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19864/2026

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sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ianluca Grifi,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 345/2024depositata il 13/02/0024.Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Pordenone laBEFeD [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità, l’annullabilità ovvero larisoluzione del contratto di affiliazione commerciale stipulato il 18novembre 2018, per asserita mancanza di trasferimento del know-how,assenza di una formula commerciale effettivamente sperimentata,violazioni della legge n. 129 del 2004 e della normativa antitrust, nonchéper inadempimenti contrattuali.

Domandava, altresì, la restituzione dellesomme corrisposte e il risarcimento dei danni; la convenuta BEFed sicostituiva e resisteva proponendo altresì domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento dell’affiliata, con chiamata in causa delsocio [OSCURATO:PERSONA] che si associava alle difese dell’attrice.Il Tribunale di Pordenone respingeva integralmente le domande attrici,ritenendo provata l’esistenza e la trasmissione del know-how, lasperimentazione della formula commerciale e l’adempimento degli obblighiinformativi e assistenziali da parte dell’affiliante, escludendo altresìviolazioni antitrust o cause di annullamento del contratto.

Accoglievainvece la domanda riconvenzionale della BeFed, dichiarando risolto ilcontratto per inadempimento dell’affiliata e condannando quest’ultima e ilsocio garante al risarcimento dei danni e alle spese di lite.Proposto gravame da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio [OSCURATO:PERSONA], la Corted’Appello di Trieste riteneva infondati tutti i motivi di impugnazione,confermando che il know-how risultava puntualmente individuato nelcontratto e nei relativi allegati, che la sua trasmissione era stataespressamente attestata dall’affiliata con dichiarazioni contrattuali dotatedi adeguato valore probatorio, e che la formula commerciale risultavasperimentata sul mercato.

La corte territoriale escludeva che potesseroNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ravvisarsi nullità per difetto di oggetto o di causa, ovvero violazioni degliobblighi informativi o della normativa antitrust, osservando che lerestrizioni contrattuali costituivano elementi tipici della formula difranchising liberamente accettata.

Quanto alle ulteriori censure, il giudicedell’impugnazione affermava l’insussistenza dei presupposti perl’annullamento del contratto per errore o dolo, nonché per la risoluzioneper inadempimento dell’affiliante, escludendo che il mancato accoglimentodi richieste di modifica della formula contrattuale potesse integrareviolazione degli obblighi nascenti dal rapporto.

Confermava la legittimitàdella risoluzione pronunciata in primo grado per grave inadempimentodell’affiliata, il corretto operare della clausola penale e la condanna allespese, rigettando integralmente l’appello e confermando la sentenzaimpugnata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in otto motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio rileva in via preliminare che i motivi del ricorso non possonoessere esaminati attesa l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.369,secondo comma, n. 2 c.p.c..Ed infatti parte ricorrente non ha depositato in atti copia della sentenzaimpugnata secondo quanto prescritto dalla citata norma.Si osserva che la relativa produzione è prescritta dalla normaespressamente a pena di improcedibilità del ricorso.

Si tratta infatti di“attività elementare che risale ad esigenza obbiettiva della gestione delprocesso di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stataNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dallagiurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali”(Cass. n.10648/2017)E ancora questa Corte, con la medesima pronuncia citata, ha rilevato che“la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o lamancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività delricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quantofrequenti, in linea di principio non sono giustificabili.

Si tratta diadempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitivautilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" econseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione delgiudicato.

Consentire il recupero della omissione mediante la produzione atempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c.vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismoprocessuale.

L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto inaltre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola lasequenza di avvio di un determinato processo.”.E’ pur vero che la medesima pronuncia ha richiamato l'art.6 § 1 dellaConvenzione che tutela il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accessocostituisce un aspetto particolare e che secondo la giurisprudenza dellaCorte EDU, tale diritto non è assoluto e si presta a limitazioniimplicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede unaregolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di unconsistente margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c.Gov .

Germania federale) soprattutto per quanto riguarda le condizioni diricevibilità di un ricorso .

Prosegue la pronuncia ricordando che laCorte di Strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni non possanolimitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che ilsuo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza.

OgniNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026limitazione si concilia con l'articolo 6 § 1 soltanto se tende ad uno scopolegittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezziutilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur.

DU 16.

6. 2015 ric.

MazzoniN. 20485/06) .E rileva che l’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto inaltre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola lasequenza di avvio di un determinato processo.

È stato insegnato ancheche essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configuratanelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevolecompressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione diquest'ultimo principio SU n. 1238/05).

La selezione delle impugnazioni dascrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatoreper la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i terministessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti .Pertanto, la verifica che i giudici nazionali devono condurre è relativaall'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accessodella parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorson. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolatodall'art. 366 bis c.p.c.).Orbene, il Collegio rileva che l’ipotesi esaminata dalla richiamatapronuncia atteneva all’omessa produzione della notifica della sentenzaimpugnata, prodotta, e che l’apertura svolta richiamando i principiespressi dalla Corte CEDU era riferita ad un adempimento processuale (lanotifica della sentenza impugnata) che riguardava la verifica del passaggioin giudicato della decisione contro la quale veniva svolto gravame.In tale caso la sanzione dell’improcedibilità del ricorso, a fronte della provacomunque esistente in atti della notifica della sentenza impugnata perchéNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026aliunde acquisita è stata ritenuta sanzione sproporzionata rispetto aldiritto di accesso ad un tribunale.Diverso è il caso in esame ove parte ricorrente non ha prodotto la stessasentenza impugnata.La relativa produzione non costituisce un mero adempimento processualeper consentire verifiche strettamente attinenti alle tempistiche processuali(passaggio in giudicato) né è assimilabile a diversa produzione didocumenti che ex art.372 c.p.c. possono essere acquisiti in un temposuccessivo al deposito del ricorso purché entro una “tappa” iniziale checonsenta poi il defluire regolare del processo.La produzione della sentenza impugnata è l’essenza stessadell’impugnazione: in tanto vi è impugnazione in quanto vi è un atto cheviene criticato.In tanto vi è interesse al ricorso in quanto viene allegato unprovvedimento che viene criticato.Dunque, la produzione non solo è un onere assolutamente modesto edagevole a carico del ricorrente, ma è strettamente funzionale alla stessaimpugnazione.Analogamente, può dirsi che in tanto vi è ricorso impugnatorio in quantovi è critica adeguata.

Se il ricorso non propone tale critica, non c’èimpugnazione.In questo ultimo caso, la mancanza di critica adeguata è insanabile esanzionata con l’inammissibilità, nel caso di omesso deposito dellasentenza, la mancanza dell’atto criticato è sanzionata con l’improcedibilità.Rileva ancora il Collegio che, nella specie, parte controricorrente risultaavere prodotto la copia autentica della sentenza, ma tale produzione nonpuò sanare l’omissione da parte del ricorrente perché, salva l’ipotesi diNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorso incidentale, essa non può integrare il presuppostodell’impugnazione che è di un altro soggetto e sostenerne il relativointeresse.

D’altro canto, la volontà del legislatore che continua ad essereespressa nel n. 2 dell’art. 369 c.p.c. nel senso della improcedibilità e laprevisione di tale sanzione implica che il comportamento sanzionato nonpuò essere sottratto all’operare della sanzione ipotizzando che lo scopodella prescrizione normativa, cioè quello di mettere a disposizione dellaCorte il provvedimento impugnato, possa reputarsi raggiunto sulla base difatti processuali verificatisi dopo la scadenza del termine per la produzionea pena di improcedibilità.Nella logica seguita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10648 del 2017,la soluzione affermata per la carenza della relata di notificazione dellasentenza, una volta considerato che la prescrizione del deposito di essaera, come è, imposta con un “con” in relazione evidentemente all’ipotesiche parte ricorrente dichiari nel ricorso che la sentenza gli è statanotificata, e, dunque, al fine di valutare la tempestività del ricorso, nonrisulta in alcun modo estensibile per omologia alla questione dellamancata produzione della copia autentica della sentenza, che, come si èrilevato pertiene alla stessa individuazione del provvedimento impugnato,che, naturalmente, se esso non viene prodotto non sussiste.Recentemente, peraltro, la Sezione Lavoro (Cass. n.28512/2025),provvedendo su un ricorso soggetto, come quello presente, alla riformadel d.lgs. n. 149 del 2022, ha ritenuto che la mancata produzione dellacopia autentica non possa comportare l’improcedibilità, giacché il nuovoart. 137-bis prescrive che sia la Cancelleria della Corte (e non più la partericorrente) a chiedere al giudice della sentenza impugnata la trasmissionedel fascicolo d’ufficio, che, se è telematico, come nella specie, contiene lacopia autentica.

In tal modo, senza dire che il n. 2 del secondo commadell’art. 369 c.p.c. risulterebbe abrogato, si è sostenuto che la suainosservanza resterebbe priva di sanzione.

Se si condividesse questa idea,Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026la circostanza che la copia autentica risulti prodotta dalla parte resistentecome nella specie, giustificherebbe la stessa soluzione a fortiori.La tesi della Sezione Lavoro non è condivisibile, perché, per superare ladisposizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., al contrario diquanto ha fatto la Sezione Lavoro risulterebbe necessario – semmai -sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che lasanzione della improcedibilità per la mancata produzione della copiaautentica, essendosi onerato l’Ufficio di chiedere la trasmissione delfascicolo d’ufficio del giudice a quo, potrebbe essere irragionevole.Tuttavia, palese appare il dubbio sulla sussistenza della non manifestainfondatezza della questione di costituzionalità, atteso che il legislatore hadiscrezionalità nel redigere le norme processuali e considerato che nellaspecie la discrezionalità parrebbe essere stata esercitata correttamente,nonostante la introduzione – in sostituzione del vecchio onere di richiestaa carico della parte – dell’obbligo della cancelleria di richiedere ex art.137-bis la trasmissione del fascicolo d’ufficio.Vi è, infatti, da rilevare che quest’obbligo è fissato con un termine,peraltro ordinatorio ed affidato alla gestione dell’attività da parte dellaCancelleria, che viene a scadere dopo sessanta giorni dal deposito delricorso.

Ebbene, entro questo termine, considerato che il termine per ildeposito del controricorso è fissato oggi entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso, la Corte, specie nella logica della durataragionevole del processo, può trovarsi nella condizione di esaminare ilricorso e, dunque, di delibarlo, specie ai fini di cui all’art. 380-bis c.p.c.Ciò, può accadere a far tempo dalla constatazione che è scaduto il termineper il deposito di controricorso, il che – considerato che il termine per ildeposito del ricorso scade entro venti giorni dalla notificazione o, nel casodi notificazioni plurime, dall’ultima notificazione – può sostanzialmenteavvenire addirittura entro quaranta giorni della detta notificazione, comeNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026emerge dalla sommatoria dei venti giorni a carico del ricorrente per ildeposito dopo la notificazione e degli altri venti giorni a carico dell’intimatoper depositare controricorso.I sessanta giorni dati alla cancelleria per richiedere il fascicolo dal depositodel ricorso scadono allora, al di là del carattere ordinatorio del termine benquaranta giorni dopo il termine a carico del controricorrente.Tanto potrebbe giustificare la ragionevolezza della conservazionedell’obbligo di depositare a pena di improcedibilità la copia autentica.

Lasoluzione della Sezione Lavoro è - come ormai accade spesso in materiaprocessuale – incline ad abrogare di fatto una norma e creando un nuovogrimaldello di assoluta incoerenza nell’applicazione delle categorieprocessuali.

Né, parrebbe, che il richiamo alla giurisprudenza comunitariafatto nella decisione sia rilevante, atteso che qui viene in rilievo non unonere di indicazione (come quello considerato da detta giurisprudenza),ma un onere di deposito (al riguardo si veda Cass. n. 17036 del 2018).Non solo: costringere la Corte ad esaminare il fascicolo d’ufficio concerneun adempimento che non riguarda gli atti direttamente sottoposti algiudice, ma gli atti del fascicolo d’ufficio che vengono ex officio acquisiti.approfondirle ulteriormente, atteso che, se si procedesse a scrutinare imotivi proposti, il ricorso sarebbe comunque inammissibile.Ed infatti con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper «violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciare su unaparte dei motivi di impugnazione e segnatamente quelli richiamantiargomentazioni esposte in atto di citazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1n° 4».Lamentano che il giudice del gravame avrebbe scelto di trattare solo imotivi trattati in atto di appello escludendo quelli contenuti nel rinvio aNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026specifiche parti (A, B, C) dell’atto di citazione pur espressamenterichiamate dall’appellante.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente invoca la violazione dell’art.112 c.p.c. senza tuttaviaenunciare con chiarezza quali siano le domande o le eccezioni in ordinealle quali la corte territoriale non si è espressa.Il giudice del gravame nelle premesse della motivazione ha dato atto che“gli appellanti hanno, in questa sede, formulato le proprie conclusioniparzialmente per relationem, facendo rinvio all’atto di citazione di primogrado (di cui è parte la sola [OSCURATO:SOCIETA]u.), e, nella specie, a parti dellamotivazione dell’atto stesso (i richiami alle lettere A, B e C dello stessoNella sentenza impugnata pertanto sono stati esaminati “i soli motivieffettivamente trattati in atto di appello, limitatamente, però, alleconclusioni rassegnate, che, .., richiamano le sole conclusioni dell’attore inprimo grado.”A fronte, dunque, dell’esame dei predetti motivi e dei rilievi svolti dallacorte territoriale sulla modalità di prospettazione del gravame, partericorrente non ha esplicitato in questa sede quali motivi siano rimastiesclusi dalla trattazione ed ove essi fossero collocati nell’atto di appello onell’atto di citazione al fine del necessario riscontro.Si rileva allora che il motivo di ricorso risulta esposto in piena violazionedel disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c. e del conseguente principiodi autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processualio dei documenti sui quali il ricorso si fonda, la cui carenza ne determinal’inammissibilità (Cass. n.34469/2019, Cass. n.28184/2020).E tale insufficienza, infatti, non può che riverberarsi sull’assunta violazionedell’art. 112 c.p.c. atteso che questa ricorre solo ove il giudice omettaNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018); è tuttavia evidenteche se tale domanda od eccezione non è enucleabile da parte del giudice,né la parte la specifica (come in questa sede), nessuna omissione puòdirsi avvenuta.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 112c.p.c., avendo omesso di pronunciare su specifico motivo di impugnazionee segnatamente l’avvenuta contestazione della validità di produzionidocumentali, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4».Deducono che la corte territoriale ha ritenuto che non vi fossecontestazione inerente alla documentazione ex adverso proposta laddoveinvece risulta documentalmente dagli atti di causa il contrario.Il motivo è inammissibile.Esso, in primo luogo, è dedotto erroneamente quale error in procedendo,come evidenzia l’evocazione dell’art. 112 c.p.c., nel mentre semmai ladoglianza attiene ad un error in iudicando.Invero, la violazione dell’art.112 c.p.c. non riguarda l’attività divalutazione del giudice di merito e, nella specie segnatamente quella diritenere o meno contestati documenti prodotti, poiché il potere del giudicedi pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti sirapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causapetendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione lavalutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti (Cass. n.15734/2022,Cass. n. 16608/2021).Ciò a prescindere dal fatto che, anche in questo caso, in violazione deldisposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c., i ricorrenti omettono completamenteNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026di riportare i documenti di cui assumono l’erronea valutazione, lacollocazione degli stessi negli atti di causa e l’individuazione dei passaggidei propri scritti in cui essi hanno contestato specificatamente i documentiprodotti od il significato attribuitogli.Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’«omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art.360 comma 1 n° 4 e 5».Rilevano che il giudice dell’impugnazione si è fondato su circostanzeoggetto di discussione fra le parti, la cui erronea percezione ha portato aconsiderare sussistenti fatti che invece non lo erano, quali ad esempio lasottoscrizione di un documento, travisando così la prova.Il motivo è inammissibile.Con esso i ricorrenti si lamentano non del mancato esame di un singolofatto storico o documento, ma della mancata corretta valutazione di unapluralità di elementi istruttori quali un “messaggio apparentementeproveniente da BeFed”, un messaggio di risposta ad esso nondisconosciuto ed apparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA], ladichiarazione di ricezione del manuale BeFed contenente le informazioniper aprire e gestire una unità del franchesee e la mancata sottoscrizionedel manuale.A prescindere dal fatto che il contenuto dei messaggi la cui valutazione èstata contestata e la relativa collocazione negli atti difensivi non vengonoindicati (si richiama genericamente la pag.8 dell’atto di appello),nuovamente in violazione del principio di autosufficienza, il vizio di cuiall’art.360 n.5 c.p.c. non è correttamente dedotto.Infatti, tale norma prevede l'"omesso esame" come riferito ad"un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, che abbia costituitoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori, o la diversa valutazione, non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).Né la violazione può essere utilmente evocata sotto il profilo dell’art.360n.4 c.p.c. poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabileneppure nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, disposizione che –per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante» (Cass. n. 23153/2018, Cass.n.11892/2016) e la parte non puòrimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dellerisultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede dilegittimità (ex plurimis Cass.n.7099/22, Cass. n.11863/2018,Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016)Pertanto, è denunciabile in cassazione sotto il profilo dell’art.360 n. 4 econ evocazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U. n.8053/2014, n.8354/2014).Ebbene con il motivo in esame la parte cerca, inammissibilmente, disottoporre invece a questa Corte l’esame delle allegazioni e dei documentiche, già presi in considerazione dal giudice di merito, sono stati solodiversamente valutati.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione ofalsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1 comma 3della l. 129/04, ai sensi dell’art 360 comma 1 n° 3.».Il motivo si fonda sulla contestata erronea applicazione/interpretazione diuna o più disposizione normative contenute nella L. 129/04 nel definire ilconcetto di know how ai fini di valutare se questo sussistesse o meno nelcaso di specie.Anche detto motivo è inammissibile.Parte ricorrente censura il passaggio motivazionale della decisioneimpugnata secondo cui il know how di cui all’art.1, comma 3, l.129/2004risulta nella specie trasmesso perché “a tale definizione corrisponde senzadubbio il contenuto contrattuale, comprensivo degli allegati, tutti prodottiin causa e sottoscritti dalle parti.

L’allegato sub B del contratto, adesempio, illustra e descrive tre marchi dell’affiliante.

Contiene, poi, unformat (punto 4) che comprende, tra l’altro: una descrizione puntualedell’ambiente di lavoro, dell’offerta gastronomica e dei principali elementiarchitettonici e di arredo presenti (ad es., e tra tanti: banco bar, cassabar, colonne, colorazioni delle pareti, tavolo con “caldera di rame”,Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026panche, tipo di illuminazione, soffitti con travature in legno, finestroni conimpianto birra a vista …) o di ulteriori elementi o oggetti volutamenteesclusi (video, posate, tovaglia, caffè, vino e prosecco, altre radio indiffusione, tovaglie o tovaglioli di stoffa, slot machine).”La corte territoriale menziona poi l’utilizzo di una stazione radio via web,fotografie che rappresentano oggetti ed elementi di arredo, illustrativi dispecifici aspetti del format, e quanto contenuto nel manuale BeFedrelativo a “tutte le informazioni fondamentali e indispensabili per poteraprire, condurre e gestire uno S. T.A.F. dell’utente’.Orbene parte ricorrente nell’argomentare la doglianza si limita arichiamare decisioni di altri giudici di merito dalle quali non si evince inalcun modo quali siano gli elementi che la società affiliata avrebbe dovutoricevere dalla concedente a titolo di know how.

Tanto meno, nuovamente,si rimanda a passaggi dei propri scritti difensivi nei quali tali elementidovrebbero essere indicati.Al contrario, a fronte delle indicazioni della corte territoriale che enunciaspecifici elementi che sono stati ritenuti atti a consentire una maggiorpenetrazione territoriale per la vendita dei prodotti o servizi dell’affiliato,non si contrappone alcuna diversa argomentazione in merito a quello chedoveva essere il know how oggetto dell’accordo e come tale discusso econvenuto tra le parti.

Pertanto, non confrontandosi adeguatamente ilmotivo con quanto esplicitato dalla decisione impugnata, esso deveritenersi inammissibile.Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 4 comma 1 lett.d) ed e) della l. 129/04 e dell'art. 12 preleggi, ai sensi dell’art 360 comma1 n° 3».Deducono l’erronea interpretazione, in violazione dell’art. 12 preleggi,dell’art. 4 della L. 129/04, in relazione alla circostanza che sia statoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ritenuto irrilevante che tra gli affiliati vi fosse un numero rilevante disoggetti riconducibile alla compagine sociale, partecipazione idonea afalsare il giudizio di bontà e sperimentazione della formula commerciale.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso omette completamente di indicare il tenore dellacensura svolta in sede di appello.In secondo luogo, parte ricorrente dopo aver indicato nell’esordio delmotivo di aver contestato a BeFed “il possesso di una formulasperimentata”, lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto irrilevante laparziale coincidenza della compagine societaria tra affiliante e affiliata.Orbene, dalla argomentazione del motivo non è dato evincere in alcunmodo in quale misura ricorra nella specie tale parziale coincidenza al finedella eventuale relativa rilevanza sulla “formula sperimentata” di knowhow o comunque sulla causa del contratto di affiliazione.

Tanto menoviene indicato quanto ed in che modo tale coincidenza può aver avutoconnessione con il numero di punti vendita aperti e successivamentechiusi al fine della valutazione dell’eventuale omessa esattaconsiderazione da parte della corte territoriale di tali circostanze ai finidella causa del contratto sottoscritto.Il motivo, dunque, non è adeguatamente dedotto ed argomentato e tantonon senza doversi rilevare la circostanza che sollecita anche unarivalutazione della quaestio facti.Ancora con il sesto motivo i ricorrenti rilevano la «nullità della sentenzaper violazione dell'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360comma 1 n° 4».Deducono che nella motivazione della decisione non si ravvisa alcunaargomentazione in relazione ad una circostanza di natura tecnicaNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026contestata dall’appellante (nella fattispecie, il numero di affiliati recedutinel corso degli anni).Con il settimo motivo si censura la sentenza per «violazione dell’art. 112c.p.c. avendo omesso di motivare sulla non ammissione delle proverichieste in atto di appello, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4».Il giudice di merito non avrebbe ammesso le prove per testi richieste dallaparte appellante, a dispetto della loro rilevanza ai fini della decisione,senza fornire alcuna motivazione, nemmeno sommaria, di tale scelta.Riguardo al sesto motivo, si deve rilevare che la prospettazione èirriducibile alla sua violazione, perché basata su elementi aliunde rispettoalla motivazione, dato che si tratta di omessa considerazione di elementiallegati e di mezzi di prova offerti in atti.

La deduzione del vizio risultaallora svolta in violazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questaCorte, poiché si fonda su elementi istruttori e dunque su elementi desuntialtrove, rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata (v.Cass.

S.U. n. 8053/2014, Cass. n. 20112/2009).Si osserva peraltro che «a seguito della riforma del 2012, scompare ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione odella mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass.

S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014).

Il sindacatodi legittimità è dunque ridotto al ‘minimo costituzionale’, certamente nellaspecie ravvisabile.D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Peraltro, parte ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia datocorso ad una consulenza tecnica d’ufficio per valutare la redditività dellaformula commerciale concordata di cui non si assume neppure la richiestasvolta in corso di causa.Con riguardo al settimo motivo, si rileva che la deduzione della violazionedell’art. 112 c.p.c. è priva di fondamento, atteso che la violazione di dettoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026paradigma, con riferimento al giudizio di appello deve riguardare unmotivo di appello, mentre nell’illustrazione del motivo si lamenta, fral’altro con rinvii del tutto generici ai capitoli di prova la loro mancataammissione, senza evidenziare come e perché essa fosse stata articolata,con riferimento alla pronuncia di primo grado, in una o più doglianzeintegratrici di motivi di appello.Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo si lamenta la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1384 c.c., ai sensidell’art 360 comma 1 n° 3».Si sostiene l’erronea applicazione della norma citata, poiché il giudicanteha rigettato infondatamente la domanda per mancanza di allegazione dielementi da cui si deduca l’eccessività della penale.Il motivo è inammissibile poiché parte ricorrente non si confrontaadeguatamente con la motivazione della corte territoriale atteso che essaha rilevato che la domanda di riduzione della penale non poteva essereaccolta perché ‘non supportata da concrete allegazioni dalle quali sidovrebbe poter formulare il giudizio di manifesta eccessività’.Ed allora, a prescindere dal rilievo d’ufficio o meno della questione, lacorte territoriale ha indicato di non aver elementi in forza dei qualiritenere eccessiva o meno la penale concordata e che pertanto, anched’ufficio, non avrebbe potuto svolgere il proprio intervento correttivo.Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile e se non fosse statotale si sarebbe dovuto dichiarare inammissibileIn considerazione della soccombenza, la parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000,00 oltreeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

P.Q.MNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario ed accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento ex art.13c.1.quater d.p.r. 115/2002 da parte della ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ianluca Grifi,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 345/2024depositata il 13/02/0024.Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Pordenone laBEFeD [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la nullità, l’annullabilità ovvero larisoluzione del contratto di affiliazione commerciale stipulato il 18novembre 2018, per asserita mancanza di trasferimento del know-how,assenza di una formula commerciale effettivamente sperimentata,violazioni della legge n. 129 del 2004 e della normativa antitrust, nonchéper inadempimenti contrattuali. Domandava, altresì, la restituzione dellesomme corrisposte e il risarcimento dei danni; la convenuta BEFed sicostituiva e resisteva proponendo altresì domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento dell’affiliata, con chiamata in causa delsocio [OSCURATO:PERSONA] che si associava alle difese dell’attrice.Il Tribunale di Pordenone respingeva integralmente le domande attrici,ritenendo provata l’esistenza e la trasmissione del know-how, lasperimentazione della formula commerciale e l’adempimento degli obblighiinformativi e assistenziali da parte dell’affiliante, escludendo altresìviolazioni antitrust o cause di annullamento del contratto. Accoglievainvece la domanda riconvenzionale della BeFed, dichiarando risolto ilcontratto per inadempimento dell’affiliata e condannando quest’ultima e ilsocio garante al risarcimento dei danni e alle spese di lite.Proposto gravame da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio [OSCURATO:PERSONA], la Corted’Appello di Trieste riteneva infondati tutti i motivi di impugnazione,confermando che il know-how risultava puntualmente individuato nelcontratto e nei relativi allegati, che la sua trasmissione era stataespressamente attestata dall’affiliata con dichiarazioni contrattuali dotatedi adeguato valore probatorio, e che la formula commerciale risultavasperimentata sul mercato. La corte territoriale escludeva che potesseroNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ravvisarsi nullità per difetto di oggetto o di causa, ovvero violazioni degliobblighi informativi o della normativa antitrust, osservando che lerestrizioni contrattuali costituivano elementi tipici della formula difranchising liberamente accettata. Quanto alle ulteriori censure, il giudicedell’impugnazione affermava l’insussistenza dei presupposti perl’annullamento del contratto per errore o dolo, nonché per la risoluzioneper inadempimento dell’affiliante, escludendo che il mancato accoglimentodi richieste di modifica della formula contrattuale potesse integrareviolazione degli obblighi nascenti dal rapporto. Confermava la legittimitàdella risoluzione pronunciata in primo grado per grave inadempimentodell’affiliata, il corretto operare della clausola penale e la condanna allespese, rigettando integralmente l’appello e confermando la sentenzaimpugnata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in otto motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio rileva in via preliminare che i motivi del ricorso non possonoessere esaminati attesa l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.369,secondo comma, n. 2 c.p.c..Ed infatti parte ricorrente non ha depositato in atti copia della sentenzaimpugnata secondo quanto prescritto dalla citata norma.Si osserva che la relativa produzione è prescritta dalla normaespressamente a pena di improcedibilità del ricorso. Si tratta infatti di“attività elementare che risale ad esigenza obbiettiva della gestione delprocesso di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stataNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dallagiurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali”(Cass. n.10648/2017)E ancora questa Corte, con la medesima pronuncia citata, ha rilevato che“la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o lamancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività delricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quantofrequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta diadempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitivautilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" econseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione delgiudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione atempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c.vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismoprocessuale. L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto inaltre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola lasequenza di avvio di un determinato processo.”.E’ pur vero che la medesima pronuncia ha richiamato l'art.6 § 1 dellaConvenzione che tutela il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accessocostituisce un aspetto particolare e che secondo la giurisprudenza dellaCorte EDU, tale diritto non è assoluto e si presta a limitazioniimplicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede unaregolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di unconsistente margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c.Gov . Germania federale) soprattutto per quanto riguarda le condizioni diricevibilità di un ricorso . Prosegue la pronuncia ricordando che laCorte di Strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni non possanolimitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che ilsuo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. OgniNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026limitazione si concilia con l'articolo 6 § 1 soltanto se tende ad uno scopolegittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezziutilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. MazzoniN. 20485/06) .E rileva che l’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto inaltre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola lasequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato ancheche essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configuratanelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevolecompressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione diquest'ultimo principio SU n. 1238/05). La selezione delle impugnazioni dascrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatoreper la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i terministessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti .Pertanto, la verifica che i giudici nazionali devono condurre è relativaall'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accessodella parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorson. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolatodall'art. 366 bis c.p.c.).Orbene, il Collegio rileva che l’ipotesi esaminata dalla richiamatapronuncia atteneva all’omessa produzione della notifica della sentenzaimpugnata, prodotta, e che l’apertura svolta richiamando i principiespressi dalla Corte CEDU era riferita ad un adempimento processuale (lanotifica della sentenza impugnata) che riguardava la verifica del passaggioin giudicato della decisione contro la quale veniva svolto gravame.In tale caso la sanzione dell’improcedibilità del ricorso, a fronte della provacomunque esistente in atti della notifica della sentenza impugnata perchéNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026aliunde acquisita è stata ritenuta sanzione sproporzionata rispetto aldiritto di accesso ad un tribunale.Diverso è il caso in esame ove parte ricorrente non ha prodotto la stessasentenza impugnata.La relativa produzione non costituisce un mero adempimento processualeper consentire verifiche strettamente attinenti alle tempistiche processuali(passaggio in giudicato) né è assimilabile a diversa produzione didocumenti che ex art.372 c.p.c. possono essere acquisiti in un temposuccessivo al deposito del ricorso purché entro una “tappa” iniziale checonsenta poi il defluire regolare del processo.La produzione della sentenza impugnata è l’essenza stessadell’impugnazione: in tanto vi è impugnazione in quanto vi è un atto cheviene criticato.In tanto vi è interesse al ricorso in quanto viene allegato unprovvedimento che viene criticato.Dunque, la produzione non solo è un onere assolutamente modesto edagevole a carico del ricorrente, ma è strettamente funzionale alla stessaimpugnazione.Analogamente, può dirsi che in tanto vi è ricorso impugnatorio in quantovi è critica adeguata. Se il ricorso non propone tale critica, non c’èimpugnazione.In questo ultimo caso, la mancanza di critica adeguata è insanabile esanzionata con l’inammissibilità, nel caso di omesso deposito dellasentenza, la mancanza dell’atto criticato è sanzionata con l’improcedibilità.Rileva ancora il Collegio che, nella specie, parte controricorrente risultaavere prodotto la copia autentica della sentenza, ma tale produzione nonpuò sanare l’omissione da parte del ricorrente perché, salva l’ipotesi diNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorso incidentale, essa non può integrare il presuppostodell’impugnazione che è di un altro soggetto e sostenerne il relativointeresse. D’altro canto, la volontà del legislatore che continua ad essereespressa nel n. 2 dell’art. 369 c.p.c. nel senso della improcedibilità e laprevisione di tale sanzione implica che il comportamento sanzionato nonpuò essere sottratto all’operare della sanzione ipotizzando che lo scopodella prescrizione normativa, cioè quello di mettere a disposizione dellaCorte il provvedimento impugnato, possa reputarsi raggiunto sulla base difatti processuali verificatisi dopo la scadenza del termine per la produzionea pena di improcedibilità.Nella logica seguita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10648 del 2017,la soluzione affermata per la carenza della relata di notificazione dellasentenza, una volta considerato che la prescrizione del deposito di essaera, come è, imposta con un “con” in relazione evidentemente all’ipotesiche parte ricorrente dichiari nel ricorso che la sentenza gli è statanotificata, e, dunque, al fine di valutare la tempestività del ricorso, nonrisulta in alcun modo estensibile per omologia alla questione dellamancata produzione della copia autentica della sentenza, che, come si èrilevato pertiene alla stessa individuazione del provvedimento impugnato,che, naturalmente, se esso non viene prodotto non sussiste.Recentemente, peraltro, la Sezione Lavoro (Cass. n.28512/2025),provvedendo su un ricorso soggetto, come quello presente, alla riformadel d.lgs. n. 149 del 2022, ha ritenuto che la mancata produzione dellacopia autentica non possa comportare l’improcedibilità, giacché il nuovoart. 137-bis prescrive che sia la Cancelleria della Corte (e non più la partericorrente) a chiedere al giudice della sentenza impugnata la trasmissionedel fascicolo d’ufficio, che, se è telematico, come nella specie, contiene lacopia autentica. In tal modo, senza dire che il n. 2 del secondo commadell’art. 369 c.p.c. risulterebbe abrogato, si è sostenuto che la suainosservanza resterebbe priva di sanzione. Se si condividesse questa idea,Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026la circostanza che la copia autentica risulti prodotta dalla parte resistentecome nella specie, giustificherebbe la stessa soluzione a fortiori.La tesi della Sezione Lavoro non è condivisibile, perché, per superare ladisposizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., al contrario diquanto ha fatto la Sezione Lavoro risulterebbe necessario – semmai -sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che lasanzione della improcedibilità per la mancata produzione della copiaautentica, essendosi onerato l’Ufficio di chiedere la trasmissione delfascicolo d’ufficio del giudice a quo, potrebbe essere irragionevole.Tuttavia, palese appare il dubbio sulla sussistenza della non manifestainfondatezza della questione di costituzionalità, atteso che il legislatore hadiscrezionalità nel redigere le norme processuali e considerato che nellaspecie la discrezionalità parrebbe essere stata esercitata correttamente,nonostante la introduzione – in sostituzione del vecchio onere di richiestaa carico della parte – dell’obbligo della cancelleria di richiedere ex art.137-bis la trasmissione del fascicolo d’ufficio.Vi è, infatti, da rilevare che quest’obbligo è fissato con un termine,peraltro ordinatorio ed affidato alla gestione dell’attività da parte dellaCancelleria, che viene a scadere dopo sessanta giorni dal deposito delricorso. Ebbene, entro questo termine, considerato che il termine per ildeposito del controricorso è fissato oggi entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso, la Corte, specie nella logica della durataragionevole del processo, può trovarsi nella condizione di esaminare ilricorso e, dunque, di delibarlo, specie ai fini di cui all’art. 380-bis c.p.c.Ciò, può accadere a far tempo dalla constatazione che è scaduto il termineper il deposito di controricorso, il che – considerato che il termine per ildeposito del ricorso scade entro venti giorni dalla notificazione o, nel casodi notificazioni plurime, dall’ultima notificazione – può sostanzialmenteavvenire addirittura entro quaranta giorni della detta notificazione, comeNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026emerge dalla sommatoria dei venti giorni a carico del ricorrente per ildeposito dopo la notificazione e degli altri venti giorni a carico dell’intimatoper depositare controricorso.I sessanta giorni dati alla cancelleria per richiedere il fascicolo dal depositodel ricorso scadono allora, al di là del carattere ordinatorio del termine benquaranta giorni dopo il termine a carico del controricorrente.Tanto potrebbe giustificare la ragionevolezza della conservazionedell’obbligo di depositare a pena di improcedibilità la copia autentica. Lasoluzione della Sezione Lavoro è - come ormai accade spesso in materiaprocessuale – incline ad abrogare di fatto una norma e creando un nuovogrimaldello di assoluta incoerenza nell’applicazione delle categorieprocessuali. Né, parrebbe, che il richiamo alla giurisprudenza comunitariafatto nella decisione sia rilevante, atteso che qui viene in rilievo non unonere di indicazione (come quello considerato da detta giurisprudenza),ma un onere di deposito (al riguardo si veda Cass. n. 17036 del 2018).Non solo: costringere la Corte ad esaminare il fascicolo d’ufficio concerneun adempimento che non riguarda gli atti direttamente sottoposti algiudice, ma gli atti del fascicolo d’ufficio che vengono ex officio acquisiti.approfondirle ulteriormente, atteso che, se si procedesse a scrutinare imotivi proposti, il ricorso sarebbe comunque inammissibile.Ed infatti con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper «violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciare su unaparte dei motivi di impugnazione e segnatamente quelli richiamantiargomentazioni esposte in atto di citazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1n° 4».Lamentano che il giudice del gravame avrebbe scelto di trattare solo imotivi trattati in atto di appello escludendo quelli contenuti nel rinvio aNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026specifiche parti (A, B, C) dell’atto di citazione pur espressamenterichiamate dall’appellante.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente invoca la violazione dell’art.112 c.p.c. senza tuttaviaenunciare con chiarezza quali siano le domande o le eccezioni in ordinealle quali la corte territoriale non si è espressa.Il giudice del gravame nelle premesse della motivazione ha dato atto che“gli appellanti hanno, in questa sede, formulato le proprie conclusioniparzialmente per relationem, facendo rinvio all’atto di citazione di primogrado (di cui è parte la sola [OSCURATO:SOCIETA]u.), e, nella specie, a parti dellamotivazione dell’atto stesso (i richiami alle lettere A, B e C dello stessoNella sentenza impugnata pertanto sono stati esaminati “i soli motivieffettivamente trattati in atto di appello, limitatamente, però, alleconclusioni rassegnate, che, .., richiamano le sole conclusioni dell’attore inprimo grado.”A fronte, dunque, dell’esame dei predetti motivi e dei rilievi svolti dallacorte territoriale sulla modalità di prospettazione del gravame, partericorrente non ha esplicitato in questa sede quali motivi siano rimastiesclusi dalla trattazione ed ove essi fossero collocati nell’atto di appello onell’atto di citazione al fine del necessario riscontro.Si rileva allora che il motivo di ricorso risulta esposto in piena violazionedel disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c. e del conseguente principiodi autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processualio dei documenti sui quali il ricorso si fonda, la cui carenza ne determinal’inammissibilità (Cass. n.34469/2019, Cass. n.28184/2020).E tale insufficienza, infatti, non può che riverberarsi sull’assunta violazionedell’art. 112 c.p.c. atteso che questa ricorre solo ove il giudice omettaNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018); è tuttavia evidenteche se tale domanda od eccezione non è enucleabile da parte del giudice,né la parte la specifica (come in questa sede), nessuna omissione puòdirsi avvenuta.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 112c.p.c., avendo omesso di pronunciare su specifico motivo di impugnazionee segnatamente l’avvenuta contestazione della validità di produzionidocumentali, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4».Deducono che la corte territoriale ha ritenuto che non vi fossecontestazione inerente alla documentazione ex adverso proposta laddoveinvece risulta documentalmente dagli atti di causa il contrario.Il motivo è inammissibile.Esso, in primo luogo, è dedotto erroneamente quale error in procedendo,come evidenzia l’evocazione dell’art. 112 c.p.c., nel mentre semmai ladoglianza attiene ad un error in iudicando.Invero, la violazione dell’art.112 c.p.c. non riguarda l’attività divalutazione del giudice di merito e, nella specie segnatamente quella diritenere o meno contestati documenti prodotti, poiché il potere del giudicedi pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti sirapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causapetendi" e dal "petitum", sicché non integra vizio di ultrapetizione lavalutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti (Cass. n.15734/2022,Cass. n. 16608/2021).Ciò a prescindere dal fatto che, anche in questo caso, in violazione deldisposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c., i ricorrenti omettono completamenteNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026di riportare i documenti di cui assumono l’erronea valutazione, lacollocazione degli stessi negli atti di causa e l’individuazione dei passaggidei propri scritti in cui essi hanno contestato specificatamente i documentiprodotti od il significato attribuitogli.Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’«omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art.360 comma 1 n° 4 e 5».Rilevano che il giudice dell’impugnazione si è fondato su circostanzeoggetto di discussione fra le parti, la cui erronea percezione ha portato aconsiderare sussistenti fatti che invece non lo erano, quali ad esempio lasottoscrizione di un documento, travisando così la prova.Il motivo è inammissibile.Con esso i ricorrenti si lamentano non del mancato esame di un singolofatto storico o documento, ma della mancata corretta valutazione di unapluralità di elementi istruttori quali un “messaggio apparentementeproveniente da BeFed”, un messaggio di risposta ad esso nondisconosciuto ed apparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA], ladichiarazione di ricezione del manuale BeFed contenente le informazioniper aprire e gestire una unità del franchesee e la mancata sottoscrizionedel manuale.A prescindere dal fatto che il contenuto dei messaggi la cui valutazione èstata contestata e la relativa collocazione negli atti difensivi non vengonoindicati (si richiama genericamente la pag.8 dell’atto di appello),nuovamente in violazione del principio di autosufficienza, il vizio di cuiall’art.360 n.5 c.p.c. non è correttamente dedotto.Infatti, tale norma prevede l'"omesso esame" come riferito ad"un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, che abbia costituitoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori, o la diversa valutazione, non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.n.4654/2024, Cass, n.13578/2020).Né la violazione può essere utilmente evocata sotto il profilo dell’art.360n.4 c.p.c. poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabileneppure nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, disposizione che –per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante» (Cass. n. 23153/2018, Cass.n.11892/2016) e la parte non puòrimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dellerisultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede dilegittimità (ex plurimis Cass.n.7099/22, Cass. n.11863/2018,Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016)Pertanto, è denunciabile in cassazione sotto il profilo dell’art.360 n. 4 econ evocazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014, n.8354/2014).Ebbene con il motivo in esame la parte cerca, inammissibilmente, disottoporre invece a questa Corte l’esame delle allegazioni e dei documentiche, già presi in considerazione dal giudice di merito, sono stati solodiversamente valutati.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «violazione ofalsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1 comma 3della l. 129/04, ai sensi dell’art 360 comma 1 n° 3.».Il motivo si fonda sulla contestata erronea applicazione/interpretazione diuna o più disposizione normative contenute nella L. 129/04 nel definire ilconcetto di know how ai fini di valutare se questo sussistesse o meno nelcaso di specie.Anche detto motivo è inammissibile.Parte ricorrente censura il passaggio motivazionale della decisioneimpugnata secondo cui il know how di cui all’art.1, comma 3, l.129/2004risulta nella specie trasmesso perché “a tale definizione corrisponde senzadubbio il contenuto contrattuale, comprensivo degli allegati, tutti prodottiin causa e sottoscritti dalle parti. L’allegato sub B del contratto, adesempio, illustra e descrive tre marchi dell’affiliante. Contiene, poi, unformat (punto 4) che comprende, tra l’altro: una descrizione puntualedell’ambiente di lavoro, dell’offerta gastronomica e dei principali elementiarchitettonici e di arredo presenti (ad es., e tra tanti: banco bar, cassabar, colonne, colorazioni delle pareti, tavolo con “caldera di rame”,Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026panche, tipo di illuminazione, soffitti con travature in legno, finestroni conimpianto birra a vista …) o di ulteriori elementi o oggetti volutamenteesclusi (video, posate, tovaglia, caffè, vino e prosecco, altre radio indiffusione, tovaglie o tovaglioli di stoffa, slot machine).”La corte territoriale menziona poi l’utilizzo di una stazione radio via web,fotografie che rappresentano oggetti ed elementi di arredo, illustrativi dispecifici aspetti del format, e quanto contenuto nel manuale BeFedrelativo a “tutte le informazioni fondamentali e indispensabili per poteraprire, condurre e gestire uno S. T.A.F. dell’utente’.Orbene parte ricorrente nell’argomentare la doglianza si limita arichiamare decisioni di altri giudici di merito dalle quali non si evince inalcun modo quali siano gli elementi che la società affiliata avrebbe dovutoricevere dalla concedente a titolo di know how. Tanto meno, nuovamente,si rimanda a passaggi dei propri scritti difensivi nei quali tali elementidovrebbero essere indicati.Al contrario, a fronte delle indicazioni della corte territoriale che enunciaspecifici elementi che sono stati ritenuti atti a consentire una maggiorpenetrazione territoriale per la vendita dei prodotti o servizi dell’affiliato,non si contrappone alcuna diversa argomentazione in merito a quello chedoveva essere il know how oggetto dell’accordo e come tale discusso econvenuto tra le parti. Pertanto, non confrontandosi adeguatamente ilmotivo con quanto esplicitato dalla decisione impugnata, esso deveritenersi inammissibile.Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 4 comma 1 lett.d) ed e) della l. 129/04 e dell'art. 12 preleggi, ai sensi dell’art 360 comma1 n° 3».Deducono l’erronea interpretazione, in violazione dell’art. 12 preleggi,dell’art. 4 della L. 129/04, in relazione alla circostanza che sia statoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026ritenuto irrilevante che tra gli affiliati vi fosse un numero rilevante disoggetti riconducibile alla compagine sociale, partecipazione idonea afalsare il giudizio di bontà e sperimentazione della formula commerciale.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso omette completamente di indicare il tenore dellacensura svolta in sede di appello.In secondo luogo, parte ricorrente dopo aver indicato nell’esordio delmotivo di aver contestato a BeFed “il possesso di una formulasperimentata”, lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto irrilevante laparziale coincidenza della compagine societaria tra affiliante e affiliata.Orbene, dalla argomentazione del motivo non è dato evincere in alcunmodo in quale misura ricorra nella specie tale parziale coincidenza al finedella eventuale relativa rilevanza sulla “formula sperimentata” di knowhow o comunque sulla causa del contratto di affiliazione. Tanto menoviene indicato quanto ed in che modo tale coincidenza può aver avutoconnessione con il numero di punti vendita aperti e successivamentechiusi al fine della valutazione dell’eventuale omessa esattaconsiderazione da parte della corte territoriale di tali circostanze ai finidella causa del contratto sottoscritto.Il motivo, dunque, non è adeguatamente dedotto ed argomentato e tantonon senza doversi rilevare la circostanza che sollecita anche unarivalutazione della quaestio facti.Ancora con il sesto motivo i ricorrenti rilevano la «nullità della sentenzaper violazione dell'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360comma 1 n° 4».Deducono che nella motivazione della decisione non si ravvisa alcunaargomentazione in relazione ad una circostanza di natura tecnicaNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026contestata dall’appellante (nella fattispecie, il numero di affiliati recedutinel corso degli anni).Con il settimo motivo si censura la sentenza per «violazione dell’art. 112c.p.c. avendo omesso di motivare sulla non ammissione delle proverichieste in atto di appello, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4».Il giudice di merito non avrebbe ammesso le prove per testi richieste dallaparte appellante, a dispetto della loro rilevanza ai fini della decisione,senza fornire alcuna motivazione, nemmeno sommaria, di tale scelta.Riguardo al sesto motivo, si deve rilevare che la prospettazione èirriducibile alla sua violazione, perché basata su elementi aliunde rispettoalla motivazione, dato che si tratta di omessa considerazione di elementiallegati e di mezzi di prova offerti in atti. La deduzione del vizio risultaallora svolta in violazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questaCorte, poiché si fonda su elementi istruttori e dunque su elementi desuntialtrove, rispetto al contenuto intrinseco della sentenza impugnata (v.Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. n. 20112/2009).Si osserva peraltro che «a seguito della riforma del 2012, scompare ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione odella mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia conriferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio dimotivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata… percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è soloquella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante esentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza",Numero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".» (Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014). Il sindacatodi legittimità è dunque ridotto al ‘minimo costituzionale’, certamente nellaspecie ravvisabile.D’altronde, la conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c. el'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c. non richiedono che il giudice delmerito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessarioche egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti afondamento della sua decisione (Cass.n.520/05, Cass. n.22801/2009); ilgiudice di merito infatti è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee allaformazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione,dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte leprove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - inmaniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti,le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. n.2930/2020, Cass. n.22801/2009).Peraltro, parte ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia datocorso ad una consulenza tecnica d’ufficio per valutare la redditività dellaformula commerciale concordata di cui non si assume neppure la richiestasvolta in corso di causa.Con riguardo al settimo motivo, si rileva che la deduzione della violazionedell’art. 112 c.p.c. è priva di fondamento, atteso che la violazione di dettoNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026paradigma, con riferimento al giudizio di appello deve riguardare unmotivo di appello, mentre nell’illustrazione del motivo si lamenta, fral’altro con rinvii del tutto generici ai capitoli di prova la loro mancataammissione, senza evidenziare come e perché essa fosse stata articolata,con riferimento alla pronuncia di primo grado, in una o più doglianzeintegratrici di motivi di appello.Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo si lamenta la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1384 c.c., ai sensidell’art 360 comma 1 n° 3».Si sostiene l’erronea applicazione della norma citata, poiché il giudicanteha rigettato infondatamente la domanda per mancanza di allegazione dielementi da cui si deduca l’eccessività della penale.Il motivo è inammissibile poiché parte ricorrente non si confrontaadeguatamente con la motivazione della corte territoriale atteso che essaha rilevato che la domanda di riduzione della penale non poteva essereaccolta perché ‘non supportata da concrete allegazioni dalle quali sidovrebbe poter formulare il giudizio di manifesta eccessività’.Ed allora, a prescindere dal rilievo d’ufficio o meno della questione, lacorte territoriale ha indicato di non aver elementi in forza dei qualiritenere eccessiva o meno la penale concordata e che pertanto, anched’ufficio, non avrebbe potuto svolgere il proprio intervento correttivo.Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile e se non fosse statotale si sarebbe dovuto dichiarare inammissibileIn considerazione della soccombenza, la parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000,00 oltreeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. P.Q.MNumero registro generale 23329/2024Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 19864/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario ed accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento ex art.13c.1.quater d.p.r. 115/2002 da parte della ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris