Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 05467/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29484/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1818/2022 depositata il 17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 26.5.2022 la Corte d’Appello di Milano – sez. specializzata agraria- accoglieva parzialmente l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi -sez. specializzata agraria- con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. il pagamento di corrispettivi non pagati dall’1.4.2015 al 31.3.2017 dovuti in forza di un contratto di lavorazione di terreni e compravendita di prodotti.

Innanzi al tribunale il Tavormina aveva dedotto di aver affidato alla società la coltivazione di alcuni terreni adatti alla produzione di mais e fieno con impegno della stessa di acquistare un certo ammontare di prodotti tale da garantirgli un corrispettivo e che tuttavia i Grugni dall’aprile 2015 non avevano corrisposto alcunché.

La società si era costituita rilevando che il contratto doveva ritenersi di affittanza agraria, contestando i conteggi svolti dall’attore e invocando un proprio controcredito per spese di pulitura di ripe ed altro.

Il t ribunale aveva rigettato sia la domanda di accertamento della simulazione del contratto stipulato sia quella di condanna al pagamento degli importi richiesti dal Tavormina.

In appello quest’ultimo aveva, pertanto, contestato la decisione di primo grado e chiesto l’integrale riforma con il riconoscimento delle somme spettantigli.

La società aveva chiesto il rigetto dell’appello.

La corte territoriale aveva riconosciuto che, a fronte delle compensazioni dei crediti vantati dalla società, era dovuto al Tavormina solo un importo di euro 28.010,21 rispetto ad altro maggiore richiesto dall’appellante ed aveva regolato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha resistito con controricorso.

Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) oppure, alternativamente, omesso esame di fatto decisivo ex art.360, n. 5 c.p.c.» per avere ignorato la mancanza di contestazione specifica da parte degli appellati in ordine all’inerenza dei costi per servizi di irrigazione risultanti da due fatture della [OSCURATO:PERSONA]; nonché «falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1 c.c., violazione degli artt.2729, comma 1 c.c. e 115, commi 1 e 2 c.p.c. oppure, alternativamente, omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.» consistente nell’inscindibilità del nesso tra coltivazione di mais e fieno, servizio di irrigazione ed energia elettrica all’uopo necessaria, come da previsione contrattuale.

Il motivo è inammissibile.

Esso, in primo luogo, propone plurime censure accorpate in un’argomentazione complessa così contrastando con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale ‘una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (Cass. Sez.

U n. 9100/2015; conf. ex plurimis Cass. n. 5987/2021, Cass.n.10156/2021, Cass n.10974/2021).

Le singole violazioni di legge, in secondo luogo, non sono adeguatamente articolate.

In particolare, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio- Cass. n. 11892/2016, Sez.

Un. n. 16598/2016, Cass. Sez.

Un., n. 20867 del 2020).

E, invece, il ricorrente si limita a dolersi del fatto che il giudice del gravame ha ritenuto la sussistenza di una contestazione in ordine ai costi delle fatture indicate, che non era stata svolta.

L’assunto è poi erroneo perché la motivazione della corte territoriale si fonda non sulla ritenuta contestazione da parte della società odierna controricorrente, ma sul mancato assolvimento dell’onere della prova in capo al concedente in merito agli esborsi sostenuti,onere non contestato.

E, peraltro, si rileva che nella comparsa di costituzione della società convenuta (pag.5 doc.8c di parte ricorrente) era riportata una chiara contestazione della riferibilità di tutti (e non solo di alcuni) gli esborsi indicati dal ricorrente ai terreni concessi alla convenuta e, conseguentemente, correttamente la corte territoriale ha ritenuto fosse onere dell’attrice fornire la relativa prova.

Quanto invece all’invocatocensura articolata in riferimento all’art. 360 n.5 c.p.c., si osserva che la norma nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Cass.n.2268/2022).

Nella specie, invece, il giudice del gravame ha ben considerato le fatture indicate dal ricorrente, salvo ritenere che esse non erano chiaramente riferibili ai terreni concessi alla società.

Quanto invece alla stretta connessione degli esborsi per energia elettrica (riconosciuti) e quelli per acqua (non riconosciuti), non può questa Corte valutarne la fondatezza atteso che il sindacato di legittimità consente solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass. n. 10927/24, Cass. n.32505/23).

E nel procedimento in oggetto il giudice di merito ha escluso ‘a monte’ la prova della riferibilità degli esborsi per consumo di acqua ai terreni concessi alla società, ancor prima di ritenerli in tutto od in parte dimostrati, e dunque, da un lato, non ha conseguentemente esaminato la dedotta connessione e, da altro lato, non è incorso in alcun vizio di illogicità della sua decisione sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)» per avere il giudice d’appello erroneamente ricostruito le conclusioni dell’attore in relazione all’importo dei crediti fatti valere.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, per la determinazione delle somme spettanti, abbia preso quale riferimento l’importo indicato dallo stesso ricorrente solo in atto di citazione e poi non lo abbia modificato a seguito degli esiti della disposta c.t.u.

Rileva, infatti, di aver richiesto nelle proprie conclusioni che gli venisse riconosciuta anche una ‘somma maggiore o minore‘ che potesse risultare come dovuta in corso di causa.

La doglianza, tuttavia, non considera che il principio invocato da parte ricorrente (di cui ex plurimis a Cass.n.4828/2006, Cass. n.7068/2002 citate) riguarda quegli importi il cui ammontare non può essere esattamente determinato fin dall’inizio del giudizio e la cui entità, quindi, necessita di ulteriori indagini istruttorie.

Inoltre, l’attore, per poter beneficiare di tale estensione del petitum deve aver comunque indicato i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, la diversa quantificazione della pretesa deve mantenere fermi i fatti costitutivi di essa.

Nella specie, allora, si rileva che la domanda riguardava la richiesta di pagamento di esborsi sostenuti dall’attore, i quali erano stati infatti dallo stesso indicati, e che, se richiesti e dovuti in misura maggiore, dovevano essere allegati fin dall’introduzione del giudizio per ottenerne il rimborso.

La pretesa di somma maggiore o minore, dunque, implicava l’allegazione di nuovi fatti (costi), evidentemente accertati dal c.t.u., ma non dedotti in citazione.

La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi enunciati in ambito di allegazione e prova.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 2225, 2697, comma 2 e 2729 c.c., nonché 112, 115, comma 1 e 244 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) nella quantificazione del controcredito fatto valere in compensazione dai convenuti per pulizia delle ripe; in subordine omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. consistente nella effettiva quantità e corrente livello di remunerazione delle ore impiegate dai convenuti nella predetta pulizia» Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, oltre a proporre ancora plurime doglianze, non si attaglia alle norme invocate (artt.112,115, 244 c.p.c.,2225, 2697 e 2729 c.c.).

Quanto all’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., questa ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018).

E tale eventualità non è lamentata nel caso in esame atteso che il ricorrente rileva, invece, che l’eccezione relativa all’esistenza del controcredito doveva essere intesa con riferimento ai soli interventi effettuati dalla società della cui entità essa fosse stata in grado di fornire la prova.

Si osserva che il Tavormina neppure può in questa sede contestare che sia stato dato ingresso alla c.t.u. in sede di giudizio di merito poiché spetta sempre al giudice la relativa decisione, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte diprova, quale strumento non solo di valutazione, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizionitecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l'accadimento o il non accadimento di un fatto la cuiprova la parte non possa in altro modo fornire) – Cass. n.3191/2006, Cass. n. 6396/2004, Cass. n.1215/2025).

E nella specie risulta incontestato che la pulizia delle ripe fosse stata svolta dalla stessa società convenuta la quale, quindi, avrebbe potuto offrire in giudizio prova poco attendibile del costo del proprio impegno all’uopo e, con alta probabilità, contestata da controparte.

Per i medesimi motivi non ricorre alcuna violazione dell’art.244 c.p.c.

Quanto all’art.115 c.p.c. valgono le considerazioni di cui al punto precedente atteso che si ripercorre un accertamento svolto dal giudice di merito che si ritiene errato, mentre non si contesta l’utilizzo di poteri officiosi o di prove non allegate dalle parti.

Neppure, peraltro, è ravvisabile la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità , entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.-Cass. n. 13395/2018).

E, nuovamente, la doglianza riguarda esclusivamente l’ingresso nel bagaglio istruttorio delle risultanze della espletata c.t.u.

Infine, la dedotta violazione dell’art.2225 c.c. non può essere svolta in questa sede perché tende esclusivamente a contrastare le risultanze della c.t.u., nell’ambito del cui esperimento dovevano essere avanzate le relative censure ed in relazione alle quali peraltro neppure si riporta il passaggio, nei motivi di appello, ove esse sarebbero state ripetute (con conseguente inammissibilità ex art. 366 n.6 c.p.c. in questa sede della relativa doglianza).

Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione degli artt. 2697, comma 2 e 2733 c.c., 4, comma 1 D.Lgs. n. 231/2002, 115, comma 1, 116, comma 1 e 416, comma 3 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.)» per non avere posto a fondamento della decisione l’avvenuta maturazione a favore dell’attore di interessi commerciali a compensazione del controcredito fatto valere dai convenuti di cui al precedente III motivo; in alternativa, «omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.» consistente nel sistematico ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte di Grugni nell’intero corso del rapporto.

Con il quinto motivo, in stretta connessione con il precedente, il ricorrente rileva la «violazione degli artt. 1282 e 1362, comma 1 c.c., 4 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2002 (eventualmente in relazione ad omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.), 115, comma 1 c.p.c., nonché - in subordine -violazione dell’art. 1194 c.c. (tutte in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) per avere erroneamente negato che i crediti fatti valere dall’attore fossero integralmente scaduti già prima dell’instaurazione della lite e fossero produttivi di interessi commerciali a far data dalla loro scadenza».

In entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la connessione delle questioni ivi dedotte, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto in debito conto il fatto che risultava incontestato in atti che la società controricorrente aveva sempre pagato in ritardo le spettanze del Tavormina al punto da essersi offerta di eseguire la pulizia delle ripe per compensare tali ritardi; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione un debito della società comprensivo degli interessi maturati sul dovuto nelle differenti scadenze.

E ciò anche per quanto relativo ai crediti per la cessione dei prodotti.

Si osserva che la corte territoriale ha motivato la propria decisione di escludere la spettanza degli interessi moratori da prima del 12 luglio 2017, data della domanda giudiziale poiché ‘la quantificazione del credito ha richiesto una complessa ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e che il credito dell’appellante comprende anche somme dovute a titolo di rimborso spese relative al 2015 che il 10 marzo 2017 non erano state ancora fatturate dal Tavormina alla società debitrice (cfr. lettera in data 10 marzo 2017, doc. 5 di parte appellata), e finanche importi pagati successivamente all’instaurazione della lite, come le fatture oggetto dell’ingiunzione di pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA].’.

Il giudice del gravame ha, dunque, valutato che le relative spettanze non risultavano certe dagli atti, ma che occorreva ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti per determinarne il relativo ammontare e ciò in quanto il contratto prevedeva pagamenti di importi che tenevano in considerazione i costi reciprocamente sopportati dalle parti per la gestione dei terreni.

Gli importi individuati al termine del giudizio sono risultati dovuti sulla base non di mere fatture, ma in quanto frutto di esame e contabilizzazione di reciproci controcrediti.

L’omesso riconoscimento di interessi non deriva pertanto dalla considerazione della mera contestazione del credito, ma dal fatto che l’importo effettivamente dovuto in relazione alle poste dedotte da entrambe le parti non era in concreto determinabile senza la necessaria ricostruzione effettuata in corso di causa.

Il ricorrente, inoltre, in questa sede non ha indicato ove avesse specificato in sede di appello per i singoli importi accertati in sede di c.t.u. le distinte richieste svolte al fine dell’esame della decorrenza degli interessi moratori sulla parte riconosciuta.

Ed allora con la doglianza il ricorrente tende inammissibilmente a richiedere una rivalutazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito relativamente alla corrispondenza degli importi richiesti a quelli in tutto od in parte riconosciuti.

Con il sesto motivo il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 1283 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)» per avere erroneamente negato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, la produzione di interessi sia sugli interessi scaduti in precedenza da più di sei mesi, sia sugli ulteriori interessi maturati e maturandi in corso di causa per ogni periodo semestrale.

Il motivo deve essere parzialmente accolto.

La corte territoriale ha escluso che potessero essere riconosciuti interessi per il periodo precedente la domanda giudiziale per i motivi di cui al precedente punto.

Pertanto, non riscontrandosi interessi scaduti prima della domanda giudiziale, il giudice del gravame ha correttamente escluso la debenza di interessi anatocistici per il periodo precedente la domanda giudiziale.

In merito invece agli interessi anatocistici sugli interessi scaduti in corso di causa e sino al saldo (per i quali vi era specifica domanda nell’atto di appello) si osserva che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

Il motivo, limitatamente a tale punto, va dunque accolto.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento del settimo ed ultimo motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione degli artt. 13, comma 6 L. n. 247/2012 e 4, comma 5, lett. c) e tabella 12 D.M. n. 55/2014 (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)» per avere escluso la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e comunque di trattazione nel giudizio di appello.

Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al sesto motivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29484/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1818/2022 depositata il 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 26.5.2022 la Corte d’Appello di Milano – sez. specializzata agraria- accoglieva parzialmente l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi -sez. specializzata agraria- con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. il pagamento di corrispettivi non pagati dall’1.4.2015 al 31.3.2017 dovuti in forza di un contratto di lavorazione di terreni e compravendita di prodotti. Innanzi al tribunale il Tavormina aveva dedotto di aver affidato alla società la coltivazione di alcuni terreni adatti alla produzione di mais e fieno con impegno della stessa di acquistare un certo ammontare di prodotti tale da garantirgli un corrispettivo e che tuttavia i Grugni dall’aprile 2015 non avevano corrisposto alcunché. La società si era costituita rilevando che il contratto doveva ritenersi di affittanza agraria, contestando i conteggi svolti dall’attore e invocando un proprio controcredito per spese di pulitura di ripe ed altro. Il t ribunale aveva rigettato sia la domanda di accertamento della simulazione del contratto stipulato sia quella di condanna al pagamento degli importi richiesti dal Tavormina. In appello quest’ultimo aveva, pertanto, contestato la decisione di primo grado e chiesto l’integrale riforma con il riconoscimento delle somme spettantigli. La società aveva chiesto il rigetto dell’appello. La corte territoriale aveva riconosciuto che, a fronte delle compensazioni dei crediti vantati dalla società, era dovuto al Tavormina solo un importo di euro 28.010,21 rispetto ad altro maggiore richiesto dall’appellante ed aveva regolato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) oppure, alternativamente, omesso esame di fatto decisivo ex art.360, n. 5 c.p.c.» per avere ignorato la mancanza di contestazione specifica da parte degli appellati in ordine all’inerenza dei costi per servizi di irrigazione risultanti da due fatture della [OSCURATO:PERSONA]; nonché «falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1 c.c., violazione degli artt.2729, comma 1 c.c. e 115, commi 1 e 2 c.p.c. oppure, alternativamente, omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.» consistente nell’inscindibilità del nesso tra coltivazione di mais e fieno, servizio di irrigazione ed energia elettrica all’uopo necessaria, come da previsione contrattuale. Il motivo è inammissibile. Esso, in primo luogo, propone plurime censure accorpate in un’argomentazione complessa così contrastando con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale ‘una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (Cass. Sez. U n. 9100/2015; conf. ex plurimis Cass. n. 5987/2021, Cass.n.10156/2021, Cass n.10974/2021). Le singole violazioni di legge, in secondo luogo, non sono adeguatamente articolate. In particolare, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio- Cass. n. 11892/2016, Sez. Un. n. 16598/2016, Cass. Sez. Un., n. 20867 del 2020). E, invece, il ricorrente si limita a dolersi del fatto che il giudice del gravame ha ritenuto la sussistenza di una contestazione in ordine ai costi delle fatture indicate, che non era stata svolta. L’assunto è poi erroneo perché la motivazione della corte territoriale si fonda non sulla ritenuta contestazione da parte della società odierna controricorrente, ma sul mancato assolvimento dell’onere della prova in capo al concedente in merito agli esborsi sostenuti,onere non contestato. E, peraltro, si rileva che nella comparsa di costituzione della società convenuta (pag.5 doc.8c di parte ricorrente) era riportata una chiara contestazione della riferibilità di tutti (e non solo di alcuni) gli esborsi indicati dal ricorrente ai terreni concessi alla convenuta e, conseguentemente, correttamente la corte territoriale ha ritenuto fosse onere dell’attrice fornire la relativa prova. Quanto invece all’invocatocensura articolata in riferimento all’art. 360 n.5 c.p.c., si osserva che la norma nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Cass.n.2268/2022). Nella specie, invece, il giudice del gravame ha ben considerato le fatture indicate dal ricorrente, salvo ritenere che esse non erano chiaramente riferibili ai terreni concessi alla società. Quanto invece alla stretta connessione degli esborsi per energia elettrica (riconosciuti) e quelli per acqua (non riconosciuti), non può questa Corte valutarne la fondatezza atteso che il sindacato di legittimità consente solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass. n. 10927/24, Cass. n.32505/23). E nel procedimento in oggetto il giudice di merito ha escluso ‘a monte’ la prova della riferibilità degli esborsi per consumo di acqua ai terreni concessi alla società, ancor prima di ritenerli in tutto od in parte dimostrati, e dunque, da un lato, non ha conseguentemente esaminato la dedotta connessione e, da altro lato, non è incorso in alcun vizio di illogicità della sua decisione sul punto. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)» per avere il giudice d’appello erroneamente ricostruito le conclusioni dell’attore in relazione all’importo dei crediti fatti valere. Il motivo è infondato. Il ricorrente lamenta che il giudice del gravame, per la determinazione delle somme spettanti, abbia preso quale riferimento l’importo indicato dallo stesso ricorrente solo in atto di citazione e poi non lo abbia modificato a seguito degli esiti della disposta c.t.u. Rileva, infatti, di aver richiesto nelle proprie conclusioni che gli venisse riconosciuta anche una ‘somma maggiore o minore‘ che potesse risultare come dovuta in corso di causa. La doglianza, tuttavia, non considera che il principio invocato da parte ricorrente (di cui ex plurimis a Cass.n.4828/2006, Cass. n.7068/2002 citate) riguarda quegli importi il cui ammontare non può essere esattamente determinato fin dall’inizio del giudizio e la cui entità, quindi, necessita di ulteriori indagini istruttorie. Inoltre, l’attore, per poter beneficiare di tale estensione del petitum deve aver comunque indicato i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, la diversa quantificazione della pretesa deve mantenere fermi i fatti costitutivi di essa. Nella specie, allora, si rileva che la domanda riguardava la richiesta di pagamento di esborsi sostenuti dall’attore, i quali erano stati infatti dallo stesso indicati, e che, se richiesti e dovuti in misura maggiore, dovevano essere allegati fin dall’introduzione del giudizio per ottenerne il rimborso. La pretesa di somma maggiore o minore, dunque, implicava l’allegazione di nuovi fatti (costi), evidentemente accertati dal c.t.u., ma non dedotti in citazione. La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi enunciati in ambito di allegazione e prova. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 2225, 2697, comma 2 e 2729 c.c., nonché 112, 115, comma 1 e 244 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) nella quantificazione del controcredito fatto valere in compensazione dai convenuti per pulizia delle ripe; in subordine omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. consistente nella effettiva quantità e corrente livello di remunerazione delle ore impiegate dai convenuti nella predetta pulizia» Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, oltre a proporre ancora plurime doglianze, non si attaglia alle norme invocate (artt.112,115, 244 c.p.c.,2225, 2697 e 2729 c.c.). Quanto all’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., questa ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n.27551/2024, Cass.n.1539/2018). E tale eventualità non è lamentata nel caso in esame atteso che il ricorrente rileva, invece, che l’eccezione relativa all’esistenza del controcredito doveva essere intesa con riferimento ai soli interventi effettuati dalla società della cui entità essa fosse stata in grado di fornire la prova. Si osserva che il Tavormina neppure può in questa sede contestare che sia stato dato ingresso alla c.t.u. in sede di giudizio di merito poiché spetta sempre al giudice la relativa decisione, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte diprova, quale strumento non solo di valutazione, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizionitecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l'accadimento o il non accadimento di un fatto la cuiprova la parte non possa in altro modo fornire) – Cass. n.3191/2006, Cass. n. 6396/2004, Cass. n.1215/2025). E nella specie risulta incontestato che la pulizia delle ripe fosse stata svolta dalla stessa società convenuta la quale, quindi, avrebbe potuto offrire in giudizio prova poco attendibile del costo del proprio impegno all’uopo e, con alta probabilità, contestata da controparte. Per i medesimi motivi non ricorre alcuna violazione dell’art.244 c.p.c. Quanto all’art.115 c.p.c. valgono le considerazioni di cui al punto precedente atteso che si ripercorre un accertamento svolto dal giudice di merito che si ritiene errato, mentre non si contesta l’utilizzo di poteri officiosi o di prove non allegate dalle parti. Neppure, peraltro, è ravvisabile la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità , entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.-Cass. n. 13395/2018). E, nuovamente, la doglianza riguarda esclusivamente l’ingresso nel bagaglio istruttorio delle risultanze della espletata c.t.u. Infine, la dedotta violazione dell’art.2225 c.c. non può essere svolta in questa sede perché tende esclusivamente a contrastare le risultanze della c.t.u., nell’ambito del cui esperimento dovevano essere avanzate le relative censure ed in relazione alle quali peraltro neppure si riporta il passaggio, nei motivi di appello, ove esse sarebbero state ripetute (con conseguente inammissibilità ex art. 366 n.6 c.p.c. in questa sede della relativa doglianza). Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione degli artt. 2697, comma 2 e 2733 c.c., 4, comma 1 D.Lgs. n. 231/2002, 115, comma 1, 116, comma 1 e 416, comma 3 c.p.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.)» per non avere posto a fondamento della decisione l’avvenuta maturazione a favore dell’attore di interessi commerciali a compensazione del controcredito fatto valere dai convenuti di cui al precedente III motivo; in alternativa, «omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.» consistente nel sistematico ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte di Grugni nell’intero corso del rapporto. Con il quinto motivo, in stretta connessione con il precedente, il ricorrente rileva la «violazione degli artt. 1282 e 1362, comma 1 c.c., 4 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2002 (eventualmente in relazione ad omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.), 115, comma 1 c.p.c., nonché - in subordine -violazione dell’art. 1194 c.c. (tutte in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) per avere erroneamente negato che i crediti fatti valere dall’attore fossero integralmente scaduti già prima dell’instaurazione della lite e fossero produttivi di interessi commerciali a far data dalla loro scadenza». In entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la connessione delle questioni ivi dedotte, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto in debito conto il fatto che risultava incontestato in atti che la società controricorrente aveva sempre pagato in ritardo le spettanze del Tavormina al punto da essersi offerta di eseguire la pulizia delle ripe per compensare tali ritardi; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione un debito della società comprensivo degli interessi maturati sul dovuto nelle differenti scadenze. E ciò anche per quanto relativo ai crediti per la cessione dei prodotti. Si osserva che la corte territoriale ha motivato la propria decisione di escludere la spettanza degli interessi moratori da prima del 12 luglio 2017, data della domanda giudiziale poiché ‘la quantificazione del credito ha richiesto una complessa ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e che il credito dell’appellante comprende anche somme dovute a titolo di rimborso spese relative al 2015 che il 10 marzo 2017 non erano state ancora fatturate dal Tavormina alla società debitrice (cfr. lettera in data 10 marzo 2017, doc. 5 di parte appellata), e finanche importi pagati successivamente all’instaurazione della lite, come le fatture oggetto dell’ingiunzione di pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA].’. Il giudice del gravame ha, dunque, valutato che le relative spettanze non risultavano certe dagli atti, ma che occorreva ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti per determinarne il relativo ammontare e ciò in quanto il contratto prevedeva pagamenti di importi che tenevano in considerazione i costi reciprocamente sopportati dalle parti per la gestione dei terreni. Gli importi individuati al termine del giudizio sono risultati dovuti sulla base non di mere fatture, ma in quanto frutto di esame e contabilizzazione di reciproci controcrediti. L’omesso riconoscimento di interessi non deriva pertanto dalla considerazione della mera contestazione del credito, ma dal fatto che l’importo effettivamente dovuto in relazione alle poste dedotte da entrambe le parti non era in concreto determinabile senza la necessaria ricostruzione effettuata in corso di causa. Il ricorrente, inoltre, in questa sede non ha indicato ove avesse specificato in sede di appello per i singoli importi accertati in sede di c.t.u. le distinte richieste svolte al fine dell’esame della decorrenza degli interessi moratori sulla parte riconosciuta. Ed allora con la doglianza il ricorrente tende inammissibilmente a richiedere una rivalutazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito relativamente alla corrispondenza degli importi richiesti a quelli in tutto od in parte riconosciuti. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 1283 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)» per avere erroneamente negato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, la produzione di interessi sia sugli interessi scaduti in precedenza da più di sei mesi, sia sugli ulteriori interessi maturati e maturandi in corso di causa per ogni periodo semestrale. Il motivo deve essere parzialmente accolto. La corte territoriale ha escluso che potessero essere riconosciuti interessi per il periodo precedente la domanda giudiziale per i motivi di cui al precedente punto. Pertanto, non riscontrandosi interessi scaduti prima della domanda giudiziale, il giudice del gravame ha correttamente escluso la debenza di interessi anatocistici per il periodo precedente la domanda giudiziale. In merito invece agli interessi anatocistici sugli interessi scaduti in corso di causa e sino al saldo (per i quali vi era specifica domanda nell’atto di appello) si osserva che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Il motivo, limitatamente a tale punto, va dunque accolto. L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento del settimo ed ultimo motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione degli artt. 13, comma 6 L. n. 247/2012 e 4, comma 5, lett. c) e tabella 12 D.M. n. 55/2014 (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)» per avere escluso la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e comunque di trattazione nel giudizio di appello. Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al sesto motivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.