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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2025

Cassazione n. 10915/2026

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o tempore, rappresentata e difesaope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrente principale - controricorrente incidentale-792 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 38/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il10/02/2025 R.G.N. 248/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerroa dli era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza impugnata conferma la pronuncia di primecure con la quale era stata accolta la domanda diDogane e dei Monopoli -[OSCURATO:PERSONA] per laPuglia, Molise e Basilicata, licenziato senza preavviso aseguito di intimazione del 15.6.2023 della datrice dilavoro, e, per l’effetto, era stato annullato ilprovvedimento di recesso e condannata l’Agenzia allareintegra del lavoratore nel posto di lavoro con leconseguenti statuizioni in termini economici, contributivi eassistenziali.2.

La decisione di secondo grado è fondata sulle seguentiargomentazioni: a) la legittimazione passiva, nei gradi dimerito, andava riconosciuta in via concorrente all’Agenziacentrale nonché agli Uffici periferici e, comunque, dovevaconsiderarsi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli èunica e le articolazioni territoriali la rappresentano,soprattutto quando si tratta di difendere un loro atto; b)l’art. 43 co. 9 n. 2 lettera e del CCNL Funzioni Centrali2019/2021, che testualmente stabilisce che: “si applica lasanzione disciplinare del licenziamento senza preavvisonel caso di condanna, anche non passata in giudicato,quando alla condanna consegua comunque l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici” non era nullo perché l’art. 55quater co. 1 lett. f del D.lgs. n. 165/2001, nell’elencare icasi in cui “si applica comunque la sanzione disciplinareNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026del licenziamento” faceva espressamente salve “uNultmeerroi odi rrai ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026ipotesi previste dal contratto collettivo”, per cui non vi eraalcuna violazione della norma imperativa in quanto essastessa prevedeva una deroga; c) l’Amministrazionedatrice di lavoro aveva applicato la sanzione espulsivaquale immediata e diretta conseguenza della condannapenale (non definitiva) riservando la valutazione inconcreto della gravità dei fatti dallo stesso commessi adun distinto procedimento disciplinare, per cuiillegittimamente non era stato svolto il giudizio dicongruità della sanzione espulsiva, dovuto ai sensi dellerichiamate sentenze della Corte Costituzionale e di quelledi legittimità.3.

Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli -[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, il Molise e laBasilicata, con quattro motivi.4.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] chepropone ricorso incidentale sulla base di tre motivi cuiresiste a sua volta, con controricorso, la ricorrenteprincipale.5.

Il Procuratore Generale rassegna conclusioni scritte concui chiede l’accoglimento del ricorso principale e il rigettodi quello incidentale.6.

Le parti depositano memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nonchéla motivazione apparente e contraddittoria.

Si sostieneche la sentenza della Corte di appello appariva ictu oculiaffetta da vizio di motivazione, sub specie di motivazioneapparente e contraddittoria, in quanto i giudici di appello,Numero registro generale 14812/2025senza considerare alcuna delle censure mosseN umero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10915/2026dall’Amministrazione appellante all’apprezzamento deiData pubblicazione 24/04/2026fatti operato dal Giudice di primo grado, si erano limitati ariportare il testo della sentenza di primo grado impugnatae a condividerla in quanto “pienamente corretta econdivisibile”, esaurendo, così, la motivazione del rigettodell’appello.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 112c.p.c., sub specie di omessa pronuncia, in relazione all’art.360, n. 4 c.p.c.

Si eccepisce, altresì, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Si deduce chela Corte di Appello, solo in apparenza prendendo posizionesul merito dei motivi di gravame, in realtà avevacompletamente ignorato le plurime censure articolate conil ricorso avverso la sentenza del Tribunale e si eralimitata, con motivazione che non raggiungeva la sogliadella sufficienza, a dichiarare di condividere le motivazioniposte a base della sentenza di primo grado, senzaesaminare in alcun modo le criticità prospettate con l’attodi gravame: in particolare, la Corte territoriale non avevaargomentato sulla ratio del rigetto dell’appello e, più inparticolare, sulle ragioni dell’infondatezza delle censureriguardanti la prospettata violazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01, art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) delCCNL funzioni centrali 2019-2021, nonché delle normeche presiedono al riparto degli oneri probatori nellamateria de qua.4.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 55 quater, D.lgs. n.165/2001, come interpretato dalla Corte Costituzionalecon sentenza n. 123 del 23 giugno 2020, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si precisa che la Cortedi Appello, nell’affermare, al pari del Giudice di primoNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026grado, che “l’amministrazione convenuta, oltre adNu maevroe dri era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026omesso ogni valutazione di adeguatezza e proporzionalitàdella sanzione espulsiva irrogata, ha omesso altresì diacquisire nel procedimento disciplinare, così come diprodurre in giudizio, ogni ulteriore documentazionerelativa al processo penale a carico del ricorrente, ivicompresa la motivazione della sentenza, di cui haacquisito e prodotto il solo dispositivo.”, era incorsa nellaviolazione delle regole che governano il riparto dell’onereprobatorio nella fattispecie in esame, avendo fattoricadere sull’Amministrazione le conseguenze negative delmancato assolvimento di un onere probatorio che gli stessigiudici di merito avevano riconosciuto come gravante suldipendente.5.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01,art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. rappresentandoche la Corte territoriale aveva erroneamente affermatoche l’Amministrazione aveva applicato la sanzioneespulsiva quale immediata e diretta conseguenza dellacondanna e aveva omesso di acquisire ogni ulterioredocumentazione relativa al processo penale, rinviando lavalutazione in concreto della gravità dei fatti a un distintoprocedimento, non considerando che il licenziamento erastato comminato a conclusione di un regolareprocedimento disciplinare -nel quale era stato garantito ildiritto di difesa del dipendente, conclusosi con l’adozionedi un provvedimento congruamente motivato, con cui erastata presa posizione su tutte le avverse difese- ove inrilievo disciplinare non veniva un comportamento deldipendente, suscettibile di valutazione ed analisi, bensì unNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026dato di fatto, ovvero la condanna alla pena accNeusmseroo rdii ara ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.6.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.10 del d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 61 e 68 d.lgs.n. 300/1999, per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, perdifetto di legittimazione processuale della DirezioneTerritoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicatadell’Agenzia delle Dogane, violando l’art. 10 del d.lgs. n.546/1992 nonché gli artt. 61 e 68 d.lgs. n. 300/1999.7.

Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 55-quater del d.lgs.n. 165/2001 e 43 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021, peravere la Corte territoriale erroneamente rigettatol’eccezione di nullità dell’art. 43, co. 9, n. 2, lett. e), delCCNL [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021, nella parte in cui èprevisto il licenziamento senza preavviso anche perl’ipotesi in cui la sentenza di condanna con interdizioneperpetua dai pubblici uffici non sia passata in giudicato, inviolazione dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001nonché lo stesso art. 43 CCNL.8.

Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità parziale della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., sub specie di omessapronuncia sul motivo di appello incidentale rubricato“Violazione dell’art. 64 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018;motivazione apparente”, avendo la Corte territorialeomesso di pronunciare sul motivo di appello con cui sieccepiva la violazione dell’art. 64 del CCNL FunzioniCentrali 2016-2018 e il vizio di motivazione apparente peravere il primo Giudice, nell’annullare il licenziamento edapplicare l’art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, fattoNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026erroneamente salvi gli effetti della sospensione caNuumteerloa dri era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026irrogata al dipendente all’atto dell’apertura delprocedimento disciplinare.9.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrenteprincipale, per essere lo stesso stato proposto, secondo ilPetrizzelli, dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, ilMolise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli e non dall’Agenzia Centrale.Invero, deve osservarsi, in punto di fatto, che il ricorsorisulta presentato dalla Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e laindicazione “[OSCURATO:PERSONA] […]” è unaspecificazione dell’organo interessato dalla vicendasostanziale, in un contesto in cui l’Avvocatura Generale hacomunque precisato che per “Direttore pt” dovevaintendersi il [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e che, inragione della particolare disciplina propria della difesa ingiudizio delle Amministrazioni dello Stato, che nonrichiede uno specifico conferimento del mandato di voltain volta e della procura, non ha alcun rilievo l’indicazionedella articolazione territoriale nella intestazione dell’atto.10.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alprimo motivo del ricorso incidentale, da esaminarepreliminarmente per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, dove va rilevato che l’appello fu proposto dallaDifesa Erariale ([OSCURATO:PERSONA] dello Stato)nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,quale soggetto unitario di diritto, a nulla rilevando laspecificazione della [OSCURATO:PERSONA] preposta allagestione del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].11.

Tornando all’esame dei motivi del ricorso principale, èopportuno sottolineare che, nei confronti del dipendente,Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026sono stati avviati, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] erod dei rai ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026Monopoli, due procedimenti disciplinari: il primo, quelloche rileva in questa sede, in relazione al quale è statoirrogato il licenziamento per omessa comunicazioneall’Amministrazione dell’esistenza del rinvio a giudizio delprocedimento penale a suo carico e per la condanna nondefinitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze a cinqueanni e sei mesi di reclusione, in data 21.12.2022, cui eraconseguita la sanzione accessoria dell’interdizioneperpetua dai pubblici uffici; il secondo è stato attivato inordine al merito delle motivazioni della sentenza, cui èseguito altro licenziamento senza preavviso, per i fatti, lecondotte e le situazioni aventi rilevanza disciplinare.12.

Il licenziamento oggetto del presente giudizio è stato,quindi, disposto ai sensi dell’art. 43 co. 9 n. 2 lett. e delCCNL [OSCURATO:PERSONA] che testualmente stabilisce: “siapplica la sanzione disciplinare del licenziamento senzapreavviso nel caso di condanna, anche non passata ingiudicato, quando alla condanna consegua comunquel’interdizione perpetua dai pubblici uffici” ed è statoadottato quale conseguenza diretta e immediata dellacondanna penale, con riserva della valutazione in concretodella gravità dei fatti da effettuare in un distintoprocedimento disciplinare.13.

Precisati i termini del thema decidendum, i primi duemotivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente per la loro connessione logico-giuridica,non sono fondati.In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio dimotivazione che comporti la nullità della gravatasentenza.Secondo le Sezioni unite di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026error in procedendo, quando, benché graficaNummeeron dti era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (così Cass., sez. un., 9.10.2019, n. 25392; id.,3.11.2016, n. 22232).Inoltre, la motivazione della sentenza, con rinvio "perrelationem" a provvedimenti giudiziari resi in altroprocesso, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché lacondivisione della decisione avvenga attraverso unautonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, conrichiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosirisolvere in una acritica adesione al provvedimentorichiamato (Cass. n. 21443/2022).Infine, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottopostaal suo esame (Cass. n. 27551/2024).I vizi denunciati, alla luce dei richiamati principi, sonoinsussistenti nel caso de quo, atteso che la Corte diappello, valutando anche implicitamente tutte le doglianzeformulate in sede di gravame dalla Agenzia delle Doganee dei Monopoli, ha dato chiaramente atto delle ragioni perle quali aveva ritenuto la illegittimità della sanzioneespulsiva, anche attraverso un condiviso richiamo alleNumero registro generale 14812/2025argomentazioni della pronuncia di prime cure fatte proprieN umero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10915/2026e modulate rispetto alle doglianze formulate.Data pubblicazione 24/04/202614.

Anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale,da scrutinare insieme per la loro interferenza, non sonofondati.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 123 del 2020,ha statuito che il principio di eguaglianza e ragionevolezzadi cui all’art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare,soprattutto quella massima di carattere espulsivo, siasempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità inconcreto, sicché la relativa applicazione non può essere diregola automatica, ma deve essere mediata dallevalutazioni di congruità cui è deputato il procedimentodisciplinare e, in secondo luogo, il sindacatogiurisdizionale.Ciò premesso, va osservato che il dictum della gravatapronuncia è in linea, oltre con quanto sopra precisatodall’Alta Corte, anche con il “diritto vivente” di questaSezione lavoro della Corte di cassazione, la cuigiurisprudenza è sempre stata univoca nel riferirel’avverbio «comunque», impiegato dall’art. 55-quater, alladialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in essorinvenendo un ostacolo imperativo a qualunquelimitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta delpotere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzatedal legislatore, ma non anche un impedimento alsindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto eproporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14dicembre 2016, n. 25750, 1° dicembre 2016, n. 24574,19 settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335,24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351).Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026Deve essere, quindi, sottolineato che la Corte terriNtuomreirao ldei r,a ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ.e delle altre disposizioni di legge denunciate, ha fattoesatta applicazione di quanto affermato da questa Corte(tra le altre, cfr. Cass. n. 18858/2016; Cass. n.24574/2016; Cass. n. 5805/2023; Cass. n. 30418/2023)secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa,anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, èda escludere qualunque sorta di automatismo a seguitodell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendol'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravitàdei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portataoggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nellequali sono stati commessi e all'intensità del profilointenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti ela sanzione inflitta.È solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva,pertanto, che è idoneo di per sé a risolvere il rapporto,non certo la pronuncia di primo grado che non è esecutivae, pertanto, in detta fattispecie non valgono i principiaffermati in tema di interdizione perpetua né, tanto meno,si può dire che l’onere dell’amministrazione sia assolto conla sola produzione in giudizio del dispositivo della sentenzadi condanna.In verità, l’anomalia della presente fattispecie,riguardante i due licenziamenti adottati nei confronti delPetrizzelli, è rappresentata dal fatto che con il primo nonera stato contestato il fatto oggetto del procedimentopenale, bensì la sola circostanza dell’esistenza di unacondanna non definitiva comportante l’interdizione daipubblici uffici, ma ciò, per quanto sopra detto, non èsufficiente ai fini della legittimità della sanzione espulsivaNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026essendo comunque necessario un accertamento dNiu mfearot tdoi r,a ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026come poi svolto nel secondo procedimento disciplinare.15.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è anche essoinfondato.È vero che l’art. 49 co. 9, n. 2 lett. e) del CCNL FunzioniCentrali 2019-2021 prevede che “si applica la sanzionedisciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso dicondanna, anche non passata in giudicato, quando allacondanna consegua comunque l’interdizione perpetua daipubblici uffici”, ma correttamente è stata esclusa daigiudici di seconde cure la nullità di tale disposizione siaperché l’art. 55 quater co. 1 del D.lgs. n. 165/2001,statuendo testualmente “Ferma la disciplina in tema dilicenziamento per giusta causa o per giustificato motivooggettivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contrattocollettivo…” non consente di rilevare una conflittualità trala norma imperativa e quella contrattuale collettiva inconsiderazione della riserva espressa prevista dalladisposizione di rango primario, sia soprattutto perché, sela fattispecie disciplinare viene, comunque, interpretatanel senso precisato dalla Corte Costituzionale e dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, come detto, vapur sempre escluso un automatismo espulsivo senza alcunapprezzamento di fatto, allora effettivamente tra le duenorme non è ravvisabile alcun contrasto che comporti lanullità di quella del CCNL per violazione della normaimperativa.16.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è, invece,meritevole di accoglimento in quanto la Corte di appelloha effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo diappello (riportato in questa sede con il rispetto delrequisito della specificità e della autosufficienza) relativoalla disposta salvezza, in primo grado, degli effetti dellaNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026sospensione cautelare irrogata contestuaNlummeeron dti era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026all’apertura del procedimento disciplinare, conclusosi conil licenziamento del presente giudizio.17.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deveessere respinto, così come i primi due motivi del ricorsoincidentale di cui va accolto, invece, il terzo; la gravatasentenza deve essere, quindi, cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appellodi Lecce, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame e provvederà, altresì, alle determinazionisulle spese anche del presente giudizio.18.

Non occorre dichiarare la sussistenza dei presuppostiper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente principale è unsoggetto istituzionalmente esonerato dal versamentodello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzomotivo del ricorso incidentale, rigettati i primi due; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesaope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrente principale - controricorrente incidentale-792 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 38/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il10/02/2025 R.G.N. 248/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerroa dli era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata conferma la pronuncia di primecure con la quale era stata accolta la domanda diDogane e dei Monopoli -[OSCURATO:PERSONA] per laPuglia, Molise e Basilicata, licenziato senza preavviso aseguito di intimazione del 15.6.2023 della datrice dilavoro, e, per l’effetto, era stato annullato ilprovvedimento di recesso e condannata l’Agenzia allareintegra del lavoratore nel posto di lavoro con leconseguenti statuizioni in termini economici, contributivi eassistenziali.2. La decisione di secondo grado è fondata sulle seguentiargomentazioni: a) la legittimazione passiva, nei gradi dimerito, andava riconosciuta in via concorrente all’Agenziacentrale nonché agli Uffici periferici e, comunque, dovevaconsiderarsi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli èunica e le articolazioni territoriali la rappresentano,soprattutto quando si tratta di difendere un loro atto; b)l’art. 43 co. 9 n. 2 lettera e del CCNL Funzioni Centrali2019/2021, che testualmente stabilisce che: “si applica lasanzione disciplinare del licenziamento senza preavvisonel caso di condanna, anche non passata in giudicato,quando alla condanna consegua comunque l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici” non era nullo perché l’art. 55quater co. 1 lett. f del D.lgs. n. 165/2001, nell’elencare icasi in cui “si applica comunque la sanzione disciplinareNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026del licenziamento” faceva espressamente salve “uNultmeerroi odi rrai ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026ipotesi previste dal contratto collettivo”, per cui non vi eraalcuna violazione della norma imperativa in quanto essastessa prevedeva una deroga; c) l’Amministrazionedatrice di lavoro aveva applicato la sanzione espulsivaquale immediata e diretta conseguenza della condannapenale (non definitiva) riservando la valutazione inconcreto della gravità dei fatti dallo stesso commessi adun distinto procedimento disciplinare, per cuiillegittimamente non era stato svolto il giudizio dicongruità della sanzione espulsiva, dovuto ai sensi dellerichiamate sentenze della Corte Costituzionale e di quelledi legittimità.3. Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli -[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, il Molise e laBasilicata, con quattro motivi.4. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] chepropone ricorso incidentale sulla base di tre motivi cuiresiste a sua volta, con controricorso, la ricorrenteprincipale.5. Il Procuratore Generale rassegna conclusioni scritte concui chiede l’accoglimento del ricorso principale e il rigettodi quello incidentale.6. Le parti depositano memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nonchéla motivazione apparente e contraddittoria. Si sostieneche la sentenza della Corte di appello appariva ictu oculiaffetta da vizio di motivazione, sub specie di motivazioneapparente e contraddittoria, in quanto i giudici di appello,Numero registro generale 14812/2025senza considerare alcuna delle censure mosseN umero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10915/2026dall’Amministrazione appellante all’apprezzamento deiData pubblicazione 24/04/2026fatti operato dal Giudice di primo grado, si erano limitati ariportare il testo della sentenza di primo grado impugnatae a condividerla in quanto “pienamente corretta econdivisibile”, esaurendo, così, la motivazione del rigettodell’appello.3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 112c.p.c., sub specie di omessa pronuncia, in relazione all’art.360, n. 4 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Si deduce chela Corte di Appello, solo in apparenza prendendo posizionesul merito dei motivi di gravame, in realtà avevacompletamente ignorato le plurime censure articolate conil ricorso avverso la sentenza del Tribunale e si eralimitata, con motivazione che non raggiungeva la sogliadella sufficienza, a dichiarare di condividere le motivazioniposte a base della sentenza di primo grado, senzaesaminare in alcun modo le criticità prospettate con l’attodi gravame: in particolare, la Corte territoriale non avevaargomentato sulla ratio del rigetto dell’appello e, più inparticolare, sulle ragioni dell’infondatezza delle censureriguardanti la prospettata violazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01, art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) delCCNL funzioni centrali 2019-2021, nonché delle normeche presiedono al riparto degli oneri probatori nellamateria de qua.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 55 quater, D.lgs. n.165/2001, come interpretato dalla Corte Costituzionalecon sentenza n. 123 del 23 giugno 2020, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si precisa che la Cortedi Appello, nell’affermare, al pari del Giudice di primoNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026grado, che “l’amministrazione convenuta, oltre adNu maevroe dri era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026omesso ogni valutazione di adeguatezza e proporzionalitàdella sanzione espulsiva irrogata, ha omesso altresì diacquisire nel procedimento disciplinare, così come diprodurre in giudizio, ogni ulteriore documentazionerelativa al processo penale a carico del ricorrente, ivicompresa la motivazione della sentenza, di cui haacquisito e prodotto il solo dispositivo.”, era incorsa nellaviolazione delle regole che governano il riparto dell’onereprobatorio nella fattispecie in esame, avendo fattoricadere sull’Amministrazione le conseguenze negative delmancato assolvimento di un onere probatorio che gli stessigiudici di merito avevano riconosciuto come gravante suldipendente.5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01,art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. rappresentandoche la Corte territoriale aveva erroneamente affermatoche l’Amministrazione aveva applicato la sanzioneespulsiva quale immediata e diretta conseguenza dellacondanna e aveva omesso di acquisire ogni ulterioredocumentazione relativa al processo penale, rinviando lavalutazione in concreto della gravità dei fatti a un distintoprocedimento, non considerando che il licenziamento erastato comminato a conclusione di un regolareprocedimento disciplinare -nel quale era stato garantito ildiritto di difesa del dipendente, conclusosi con l’adozionedi un provvedimento congruamente motivato, con cui erastata presa posizione su tutte le avverse difese- ove inrilievo disciplinare non veniva un comportamento deldipendente, suscettibile di valutazione ed analisi, bensì unNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026dato di fatto, ovvero la condanna alla pena accNeusmseroo rdii ara ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, aisensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.10 del d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 61 e 68 d.lgs.n. 300/1999, per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, perdifetto di legittimazione processuale della DirezioneTerritoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicatadell’Agenzia delle Dogane, violando l’art. 10 del d.lgs. n.546/1992 nonché gli artt. 61 e 68 d.lgs. n. 300/1999.7. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 55-quater del d.lgs.n. 165/2001 e 43 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021, peravere la Corte territoriale erroneamente rigettatol’eccezione di nullità dell’art. 43, co. 9, n. 2, lett. e), delCCNL [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021, nella parte in cui èprevisto il licenziamento senza preavviso anche perl’ipotesi in cui la sentenza di condanna con interdizioneperpetua dai pubblici uffici non sia passata in giudicato, inviolazione dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001nonché lo stesso art. 43 CCNL.8. Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità parziale della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., sub specie di omessapronuncia sul motivo di appello incidentale rubricato“Violazione dell’art. 64 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018;motivazione apparente”, avendo la Corte territorialeomesso di pronunciare sul motivo di appello con cui sieccepiva la violazione dell’art. 64 del CCNL FunzioniCentrali 2016-2018 e il vizio di motivazione apparente peravere il primo Giudice, nell’annullare il licenziamento edapplicare l’art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, fattoNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026erroneamente salvi gli effetti della sospensione caNuumteerloa dri era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026irrogata al dipendente all’atto dell’apertura delprocedimento disciplinare.9. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrenteprincipale, per essere lo stesso stato proposto, secondo ilPetrizzelli, dalla [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, ilMolise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli e non dall’Agenzia Centrale.Invero, deve osservarsi, in punto di fatto, che il ricorsorisulta presentato dalla Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e laindicazione “[OSCURATO:PERSONA] […]” è unaspecificazione dell’organo interessato dalla vicendasostanziale, in un contesto in cui l’Avvocatura Generale hacomunque precisato che per “Direttore pt” dovevaintendersi il [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia e che, inragione della particolare disciplina propria della difesa ingiudizio delle Amministrazioni dello Stato, che nonrichiede uno specifico conferimento del mandato di voltain volta e della procura, non ha alcun rilievo l’indicazionedella articolazione territoriale nella intestazione dell’atto.10. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alprimo motivo del ricorso incidentale, da esaminarepreliminarmente per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, dove va rilevato che l’appello fu proposto dallaDifesa Erariale ([OSCURATO:PERSONA] dello Stato)nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,quale soggetto unitario di diritto, a nulla rilevando laspecificazione della [OSCURATO:PERSONA] preposta allagestione del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA].11. Tornando all’esame dei motivi del ricorso principale, èopportuno sottolineare che, nei confronti del dipendente,Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026sono stati avviati, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] erod dei rai ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026Monopoli, due procedimenti disciplinari: il primo, quelloche rileva in questa sede, in relazione al quale è statoirrogato il licenziamento per omessa comunicazioneall’Amministrazione dell’esistenza del rinvio a giudizio delprocedimento penale a suo carico e per la condanna nondefinitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze a cinqueanni e sei mesi di reclusione, in data 21.12.2022, cui eraconseguita la sanzione accessoria dell’interdizioneperpetua dai pubblici uffici; il secondo è stato attivato inordine al merito delle motivazioni della sentenza, cui èseguito altro licenziamento senza preavviso, per i fatti, lecondotte e le situazioni aventi rilevanza disciplinare.12. Il licenziamento oggetto del presente giudizio è stato,quindi, disposto ai sensi dell’art. 43 co. 9 n. 2 lett. e delCCNL [OSCURATO:PERSONA] che testualmente stabilisce: “siapplica la sanzione disciplinare del licenziamento senzapreavviso nel caso di condanna, anche non passata ingiudicato, quando alla condanna consegua comunquel’interdizione perpetua dai pubblici uffici” ed è statoadottato quale conseguenza diretta e immediata dellacondanna penale, con riserva della valutazione in concretodella gravità dei fatti da effettuare in un distintoprocedimento disciplinare.13. Precisati i termini del thema decidendum, i primi duemotivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente per la loro connessione logico-giuridica,non sono fondati.In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio dimotivazione che comporti la nullità della gravatasentenza.Secondo le Sezioni unite di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026error in procedendo, quando, benché graficaNummeeron dti era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (così Cass., sez. un., 9.10.2019, n. 25392; id.,3.11.2016, n. 22232).Inoltre, la motivazione della sentenza, con rinvio "perrelationem" a provvedimenti giudiziari resi in altroprocesso, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché lacondivisione della decisione avvenga attraverso unautonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, conrichiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosirisolvere in una acritica adesione al provvedimentorichiamato (Cass. n. 21443/2022).Infine, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o dirigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottopostaal suo esame (Cass. n. 27551/2024).I vizi denunciati, alla luce dei richiamati principi, sonoinsussistenti nel caso de quo, atteso che la Corte diappello, valutando anche implicitamente tutte le doglianzeformulate in sede di gravame dalla Agenzia delle Doganee dei Monopoli, ha dato chiaramente atto delle ragioni perle quali aveva ritenuto la illegittimità della sanzioneespulsiva, anche attraverso un condiviso richiamo alleNumero registro generale 14812/2025argomentazioni della pronuncia di prime cure fatte proprieN umero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 10915/2026e modulate rispetto alle doglianze formulate.Data pubblicazione 24/04/202614. Anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale,da scrutinare insieme per la loro interferenza, non sonofondati.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 123 del 2020,ha statuito che il principio di eguaglianza e ragionevolezzadi cui all’art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare,soprattutto quella massima di carattere espulsivo, siasempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità inconcreto, sicché la relativa applicazione non può essere diregola automatica, ma deve essere mediata dallevalutazioni di congruità cui è deputato il procedimentodisciplinare e, in secondo luogo, il sindacatogiurisdizionale.Ciò premesso, va osservato che il dictum della gravatapronuncia è in linea, oltre con quanto sopra precisatodall’Alta Corte, anche con il “diritto vivente” di questaSezione lavoro della Corte di cassazione, la cuigiurisprudenza è sempre stata univoca nel riferirel’avverbio «comunque», impiegato dall’art. 55-quater, alladialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in essorinvenendo un ostacolo imperativo a qualunquelimitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta delpotere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzatedal legislatore, ma non anche un impedimento alsindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto eproporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14dicembre 2016, n. 25750, 1° dicembre 2016, n. 24574,19 settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335,24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351).Numero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026Deve essere, quindi, sottolineato che la Corte terriNtuomreirao ldei r,a ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ.e delle altre disposizioni di legge denunciate, ha fattoesatta applicazione di quanto affermato da questa Corte(tra le altre, cfr. Cass. n. 18858/2016; Cass. n.24574/2016; Cass. n. 5805/2023; Cass. n. 30418/2023)secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa,anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, èda escludere qualunque sorta di automatismo a seguitodell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendol'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravitàdei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portataoggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nellequali sono stati commessi e all'intensità del profilointenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti ela sanzione inflitta.È solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva,pertanto, che è idoneo di per sé a risolvere il rapporto,non certo la pronuncia di primo grado che non è esecutivae, pertanto, in detta fattispecie non valgono i principiaffermati in tema di interdizione perpetua né, tanto meno,si può dire che l’onere dell’amministrazione sia assolto conla sola produzione in giudizio del dispositivo della sentenzadi condanna.In verità, l’anomalia della presente fattispecie,riguardante i due licenziamenti adottati nei confronti delPetrizzelli, è rappresentata dal fatto che con il primo nonera stato contestato il fatto oggetto del procedimentopenale, bensì la sola circostanza dell’esistenza di unacondanna non definitiva comportante l’interdizione daipubblici uffici, ma ciò, per quanto sopra detto, non èsufficiente ai fini della legittimità della sanzione espulsivaNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026essendo comunque necessario un accertamento dNiu mfearot tdoi r,a ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026come poi svolto nel secondo procedimento disciplinare.15. Il secondo motivo del ricorso incidentale è anche essoinfondato.È vero che l’art. 49 co. 9, n. 2 lett. e) del CCNL FunzioniCentrali 2019-2021 prevede che “si applica la sanzionedisciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso dicondanna, anche non passata in giudicato, quando allacondanna consegua comunque l’interdizione perpetua daipubblici uffici”, ma correttamente è stata esclusa daigiudici di seconde cure la nullità di tale disposizione siaperché l’art. 55 quater co. 1 del D.lgs. n. 165/2001,statuendo testualmente “Ferma la disciplina in tema dilicenziamento per giusta causa o per giustificato motivooggettivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contrattocollettivo…” non consente di rilevare una conflittualità trala norma imperativa e quella contrattuale collettiva inconsiderazione della riserva espressa prevista dalladisposizione di rango primario, sia soprattutto perché, sela fattispecie disciplinare viene, comunque, interpretatanel senso precisato dalla Corte Costituzionale e dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, come detto, vapur sempre escluso un automatismo espulsivo senza alcunapprezzamento di fatto, allora effettivamente tra le duenorme non è ravvisabile alcun contrasto che comporti lanullità di quella del CCNL per violazione della normaimperativa.16. Il terzo motivo del ricorso incidentale è, invece,meritevole di accoglimento in quanto la Corte di appelloha effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo diappello (riportato in questa sede con il rispetto delrequisito della specificità e della autosufficienza) relativoalla disposta salvezza, in primo grado, degli effetti dellaNumero registro generale 14812/2025Numero sezionale 792/2026sospensione cautelare irrogata contestuaNlummeeron dti era ccolta generale 10915/2026Data pubblicazione 24/04/2026all’apertura del procedimento disciplinare, conclusosi conil licenziamento del presente giudizio.17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deveessere respinto, così come i primi due motivi del ricorsoincidentale di cui va accolto, invece, il terzo; la gravatasentenza deve essere, quindi, cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appellodi Lecce, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame e provvederà, altresì, alle determinazionisulle spese anche del presente giudizio.18. Non occorre dichiarare la sussistenza dei presuppostiper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art.13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente principale è unsoggetto istituzionalmente esonerato dal versamentodello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzomotivo del ricorso incidentale, rigettati i primi due; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10915/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris