CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 158/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero di raccolta generale 10314/2026generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del Draitca opurbsbolic;az ione 20/04/2026udito per le ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udita per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.1. Nell’anno 2007 [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:SOCIETA])aveva optato per il consolidato nazionale, sicché il suo redditoaveva concorso alla formazione di un’unica base imponibile in capoa [OSCURATO:SOCIETA], quale consolidante del gruppo. Per detto annod’imposta veniva notificato un avviso di accertamento, rettificandol’imponibile Ires. Il reddito complessivo globale del consolidatonazionale era rideterminato accertando una maggiore Ires di euro101.018,00 e veniva comminata una sanzione amministrativapecuniaria per dichiarazione infedele di pari importo ex art. 1,comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997. L’Ufficio non aveva riconosciuto:1.1 perdite su crediti indeducibili per euro 10.490,00 per lacancellazione di crediti verso la clientela, in quanto contabilizzatenell’esercizio 2007 anziché nell’esercizio 2003, non rispettando ilprincipio di competenza economica previsto dall’art. 109, primocomma, t.u.i.r.;1.2 la perdita derivante dalla cancellazione di un credito di euro5.238,00 (perdita coperta per euro 4.899,00 con il relativo fondoperdite e per il rimanente contabilizzata come perdita su credito),in quanto priva dei requisiti di certezza e precisione richiestidall’art. 101, quinto comma, t.u.i.r. Il componente negativo eradipeso dall’inerzia di [OSCURATO:SOCIETA] nella tutela del credito nelcorso di un procedimento giudiziario;2 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/20261.3 spese e altri componenti negativi relativi a operazioni conData pubblicazione 20/04/2026soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] privilegiati, per unimporto di euro 209.388,00, non essendo stata dimostrata lasussistenza di una delle esimenti previste dell’art. 110, undicesimocomma, t.u.i.r. I rapporti erano stati intrattenuti con AlsigEmerging Fund ltd, avente residenza nelle Isole VerginiBritanniche. I dati forniti non erano sufficienti per dimostrare che ilsoggetto estero svolgesse un’attività commerciale effettiva, nonessendo possibile una verifica sull’esistenza di una strutturaoperativa; non era altresì provato che le operazioni rispondessero aun effettivo interesse economico e che le stesse avessero avutoconcreta esecuzione.2. La CTP di Milano, con la sentenza n. 6784/2015, accoglieva ilricorso delle contribuenti. Il giudice di primo grado evidenziava:2.1 che la lieve entità dei crediti verso clienti, che avevanotruffato la banca, non consentiva recuperi certi. Le ultimeinformazioni della società di recupero crediti erano pervenute nelnovembre e nel dicembre 2006, sicché era ragionevole che levalutazioni finali della banca fossero intervenute nel successivoperiodo d’imposta;2.2 che l’inadempimento del legale rappresentante della bancanon poteva equipararsi a un comportamento acquiescente, anchese le conseguenze pratiche dell’inadempimento si riflettevano sulrapporto sottostante;2.3 che erano stati dimostrati i presupposti per disapplicare laregola della non deducibilità dei costi. Il fondo Alsig esercitavalo svolgimento di tale attività corrispondeva commissioni eaffrontava veri e propri costi di gestione organizzativa. Era stataprovata l’apertura di conto corrente fra il fondo e la banca con ildeposito di una somma di 12 milioni di euro, gestito dalla bancanell’ambito della propria attività imprenditoriale.3 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/20263. Con la sentenza n. 7357/2016 la CTR della Lombardia riformavaData pubblicazione 20/04/2026la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’avviso diaccertamento. Il giudice di appello rilevava:3.1 che il riferimento alle “ultime informazioni” acquisite inrelazione alle perdite su crediti, oggetto della prima ripresa, erafonte d’incertezza e confermava la violazione del principio dicompetenza. Non era provato che la manifestazione degli elementicerti fosse collocabile nel periodo d’imposta in cui la perdita erastata portata in deduzione. All’epoca della denuncia penale del2003, a seguito delle indagini risalenti agli anni 2001 e 2002 svolteda una società di recupero crediti, la banca era già a conoscenzadell’irrecuperabilità dei crediti;3.2 che la soccombenza della banca nel procedimento giudiziarioera stata “ … causata dall’assenza del legale rappresentante dellasocietà nell’udienza nel corso della quale il debitore [avevaopposto] l’inesistenza del debito nei confronti della società”. Eraravvisabile un comportamento sostanzialmente acquiescente dellabanca, che non aveva impugnato la sentenza che aveva accertatol’inesistenza del credito. Mancavano le condizioni per ravvisare unaperdita di quel credito;3.3 che la copia del bilancio del fondo Alsig non era sufficiente perprovare lo svolgimento di attività commerciale per l’impossibilitàdell’Ufficio d’incrociare i dati del bilancio con informazioni, mairicevute, concernenti la sede, il personale dipendente e le utenzedella società. A conclusione delle proprie valutazioni anche unasocietà di revisione aveva espresso perplessità sul bilancio per nonaver ricevuto le informazioni necessarie per il controllo dilegittimità ed era emerso che il fondo Alsig fosse privo di personaledipendente. Il deposito di una consistente somma su un contopoteva essere considerato come una sorta di finanziamento perl’assenza di una correlazione tra la raccolta dei fondi e il loroimpiego sul mercato. Le tabelle degli interessi attivi incassati su4 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026crediti verso la clientela e di quelli passivi corrisposti sulla raccoltaNumero di raccolta generale 10314/2026di conti correnti e pronti contro termine non erano sufficDiaetan ptuib bpliceazrio ne 20/04/2026dimostrare l’effettivo interesse economico, trattandosi di daticomplessivi non riguardanti l’economicità delle operazioni.4. Contro la sentenza le contribuenti hanno proposto ricorso percassazione affidato a tredici motivi mentre l’Agenzia delle entrateha depositato controricorso.5. Il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con lamemoria depositata in data 13/2/2026, chiedendo la confermadella sentenza.6. Nel termine dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. le ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 53 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al n. 3 del primocomma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546», le ricorrenti lamentano che il giudice ha erroneamenterigettato in maniera implicita l’eccezione d’inammissibilità del primomotivo appello per avere l'Ufficio specificatamente impugnatosoltanto una delle due distinte rationes decidendi della sentenza diprimo grado riguardanti l'indebita deduzione di perdite su crediti. Ilgiudice di primo grado aveva ritenuto corretto che le perdite sucrediti non dovessero essere portate in deduzione nel 2003 anchein considerazione del fatto che, "trattandosi di crediti di lievissimaentità”, vi era "fondata speranza di recupero".2. Il primo motivo non è fondato.2.1 Il motivo muove dal presupposto che ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende5 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,Numero di raccolta generale 10314/2026la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazDioatna peu bbnliocanzio ne 20/04/2026impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamentodella sentenza (Cass. 18641/2017 e Cass. 3386/2011).2.2 L’inciso della sentenza di primo grado richiamato noncorrisponde tuttavia a una ragione sufficiente a giustificare ladecisione adottata perché non vi è consequenzialità logico-giuridicatra la “lievissima entità dei crediti” e la “fondata speranza” del lororecupero, come dimostrato dalla disciplina dei crediti di modestaentità stabilita dall’art. 101, quinto comma, t.u.i.r., modificatodall’art. 33, comma 5, d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod., dallalegge n. 134 del 2012. La disposizione recepisce una prassi giàesistente che ammetteva la deducibilità di perdite di crediti dimodesto ammontare a prescindere da una prova rigorosa, potendola lieve entità del credito rendere conveniente non intraprendereazioni per il recupero per la loro antieconomicità. La modesta entitàdi un credito non accresce le probabilità di un suo recupero.3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedel quinto comma dell'art. 101 del TUIR in relazione al n. 3 delprimo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546», le ricorrenti eccepiscono che la sentenza di appellonon ha considerato che le perdite sui crediti vanno dedotte nelperiodo d'imposta in cui si acquisisce la “definitiva certezza”dell’'irrecuperabilità dei crediti. Il giudice ha invece ritenutorilevante il momento in cui la banca era venuta a conoscenza per laprima volta della possibilità che i crediti non fosserospontaneamente soddisfatti.4. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con lamotivazione della sentenza.4.1 Salve specifiche ipotesi in cui operano delle presunzionilegali, come nei casi di procedure concorsuali o procedureassimilate, di crediti di modesta entità scaduti da sei mesi,6 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026prescritti o oggetto di cancellazione dal bilancio operata inData pubblicazione 20/04/2026applicazione dei principi contabili, il principio generale è che leperdite su crediti sono deducibili qualora risultino da elementi certie precisi. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema diimposte sui redditi di impresa, l'art. 66, terzo comma, t.u.i.r,corrispondente all’attuale art. 101, quinto comma, t.u.i.r., vainterpretato nel senso che l'anno di competenza per operare ladeduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cuisi acquista certezza che i crediti non possono più essere soddisfatti,materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi"della loro irrecuperabilità. Diversamente, infatti, si rimetterebbeall'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta piùvantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regolaespressa dal principio di competenza, che rappresenta invececriterio inderogabile e oggettivo per determinare il redditod'impresa (Cass. 23330/2017, Cass. 8821/2012 e Cass.16330/2012).4.2 Il giudice di appello ha ritenuto che nel 2003 sussistessero ipresupposti per la deduzione perché le informazioni acquisite daun’impresa di recupero crediti consentivano già a quell’epoca diconcludere per la loro irrecuperabilità: la banca “[…] era venuta aconoscenza per la prima volta, della completa irrecuperabilità deicrediti” (v. motivazione della sentenza, pag. 4). Il giudice non haaffatto sostenuto che la deducibilità debba coincidere con ilmomento in cui l’istituto di credito avesse conosciuto per la primavolta la possibilità che i crediti non venissero onorati (v. ricorso percassazione, pag. 32). [OSCURATO:PERSONA] regionale non ha condivisola decisione appellata perché il riferimento a “ultime informazioni”ricevute dalla banca alla fine dell’anno 2006 era generico, nonpermettendo di comprendere quali ulteriori e diverse informazioni,in precedenza non ricevute, fossero emerse sull’impossibilità delrecupero dei crediti rispetto all’anno in cui era stata presentata la7 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026denuncia. Si tratta di una valutazione del materiale probatorio cheNumero di raccolta generale 10314/2026non può essere posta in discussione, trasformando il giDuadta ipzuibobl icadziio ne 20/04/2026legittimità in un nuovo non consentito terzo grado di merito (Cass.8758/2017 e Cass. 21381/2006).5. Con il terzo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo commadell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546», le ricorrenti deducono che il giudice di appello ha omesso dipronunciarsi sull'eccezione relativa all’illegittimità del primo rilievoper violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163t.u.i.r., non avendo l'Ufficio ammesso in deduzione le perdite sucrediti dall'imponibile IRES del periodo d'imposta 2003.6. Il terzo motivo è infondato perché non ricorre un caso di omessapronuncia.6.1 Il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessamotivazione. L’omessa pronuncia implica la completa omissione delprovvedimento indispensabile per la soluzione del caso concretomentre l’omessa motivazione presuppone l'esame della questioneoggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se nelamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificazione (Cass. 6150/2021). Ricorre la violazionedell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia delgiudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su uncapo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte: «i vizi diomessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivodella controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta lacompleta omissione del provvedimento indispensabile per lasoluzione del caso concreto che deve essere fatta valereesclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perviolazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia diviolazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di8 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questioneData pubblicazione 20/04/2026oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito,ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e vadenunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo lariformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessapronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazionedella domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, ilquale manchi completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; alcontrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto didoglianza vi sia stato, ma che esso sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass.22204/2021 e Cass. 27551/2024).6.2 Deve aggiungersi che è la stessa giurisprudenza richiamata dairicorrenti a escludere che l’avviso di accertamento abbiadeterminato una doppia imposizione. Il precedente stabilisce: «Intema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale deicomponenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendoconsentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di uncosto in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge comeesercizio di competenza, così da alterare il risultato delladichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé laconseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che èevitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione dellamaggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari dellaprescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del9 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione allaNumero di raccolta generale 10314/2026annualità non di competenza» (Cass. 6331/2008). Non è,D adtau pnubqbuliceaz,io ne 20/04/2026consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di uncosto in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge comeesercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciarecomponenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza dellaconfigurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regolesull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in viagenerale dall'art. 109 t.u.i.r., sono vincolanti sia per il contribuente,che per l’Amministrazione e, per la loro inderogabilità, nonrichiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o menodi un danno erariale, per modo che è irrilevante l'eventualeinsussistenza dello stesso nel caso concreto. All'effetto duplicativo,costituito dalla doppia imposizione, che può conseguire al recuperoa tassazione del componente positivo omesso ovvero allaneutralizzazione del componente negativo indebitamente dedotto, ilcontribuente può porre rimedio con la richiesta di restituzione dellamaggiore imposta versata nell'annualità in cui ha omesso dicontabilizzare costi di competenza ovvero in quella in cui hadichiarato ricavi imputabili ad altro periodo di imposta, richiestaproponibile a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità delrecupero dei costi indebitamente dedotti nell'annualità non dicompetenza (Cass. 18035/2021). Nel terzo motivo è omessoqualsiasi riferimento a richieste di restituzione di maggiore impostapagata per il 2003, rigettate dall’Amministrazione finanziaria.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedel quinto comma dell'art. 101 del TUIR in relazione al n. 3 delprimo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546», le ricorrenti eccepiscono che la sentenza, nellaparte in cui ha ritenuto indeducibili perdite su crediti per euro5.238,00, ha erroneamente negato la deducibilità delle rinunce aicrediti derivanti da scelte imprenditoriali. Nonostante abbia10 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026riconosciuto che la banca avesse implicitamente rinunciato alData pubblicazione 20/04/2026credito a seguito della propria soccombenza nel giudizio civile, ilgiudice non ha considerato che la rinuncia della banca era dettatadalla scelta imprenditoriale di evitare l'esperimento di ulterioriazioni giudiziali e stragiudiziali che avrebbero comportato onerisuperiori all'importo della perdita relativa al credito, tenuto contodei compensi spettanti ad un professionista.8. Il quarto motivo non è fondato.8.1 Sul tema della deducibilità delle perdite sui crediti ai fini fiscalinon correlate all'assoggettamento del debitore a procedureconcorsuali la giurisprudenza, resa dapprima sull'art. 66 t.u.i.r. epoi sull'art. 101 t.u.i.r., è costante nel ritenere la necessità per ilcontribuente di dimostrare gli elementi "certi e precisi" che hannodato luogo alla perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlaredi perdita su crediti quanto il debitore non paga volontariamente eil credito non risulta attuabile coattivamente (Cass. 24012/2018).Rilevando per il legislatore l’oggettività della perdita e non la causadella sua produzione, l’imprenditore può legittimamente compiereoperazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategiagenerale e in vista di benefici economici su altri fronti e così, in viaesemplificativa, la scelta di transigere con un cliente non rendeindeducibile la perdita conseguente (Cass. 10256/2013). Occorreverificare la sussistenza di una situazione che renda ragionevole larinuncia parziale al credito (Cass. 27096/2025). Occorre, più ingenerale, dimostrare comunque che prima di rinunciare a quelcredito il creditore abbia tentato il recupero mediante azionirivelatesi infruttuose. Non possono costituire voci passive delleperdite provenienti da una rinuncia sic et simpliciter al credito,sostanzialmente equiparabile a un atto donativo. Pur potendosiaffermare, sul piano della ricostruzione astratta del sistema, che ilmancato realizzo del credito ha in sé gli elementi della certezzadella sua perdita, non è altrettanto corretto che quando ciò11 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026avvenga la fattispecie debba necessariamente ricondursi nell'alveoNumero di raccolta generale 10314/2026della deducibilità, ai sensi dell'art. 101 t.u.i.r. (Cass. 371D4a/ta2 p0ub2bl1ica)z.io ne 20/04/2026La valutazione degli elementi forniti dalla parte contribuente perritenere il credito di difficile esazione integra una valutazioneincensurabile in Cassazione, in quanto comporta indagini di fattoprecluse nel giudizio di legittimità (Cass. 403/2015 e Cass.14568/2001).8.2 Nel caso in esame il giudice di merito ha fornito unaragionevole spiegazione sull’indeducibilità della perdita. Il giudiziocivile si era concluso accertando l’inesistenza del credito a seguitodi una condotta processuale non comprensibile del creditore: lamancata comparizione – evidentemente non giustificata négiustificabile a posteriori - del legale rappresentante della società inun’udienza in cui era prevista la sua audizione (v. motivazione dellasentenza, pag. 4). Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudicedi merito non si era trattato di un caso di difficile esazione,eventualmente per un’illiquidità finanziaria o incapienzapatrimoniale del debitore oppure di una scelta imprenditorialerispondente a un criterio di ragionevolezza ed economicità ma diuna sostanziale rinuncia al credito, non inerente all’attivitàd’impresa, dipendente esclusivamente da una macroscopicanegligenza. Non poteva nemmeno ritenersi che i costi dell’azione direcupero – secondo una prudente valutazione dell’imprenditore -rendessero l’operazione antieconomica perché la banca aveva agitoin sede civile. La scelta imprenditoriale era stata nel senso disostenere i costi del recupero del credito.9. Con il quinto motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo commadell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546», le ricorrenti eccepiscono che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione, secondo cui l’Ufficio non poteva recuperare a12 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026tassazione la quota del credito di euro 4.899,00 derivante dallaNumero di raccolta generale 10314/2026cancellazione del credito, rilevata in contropartita del Dfaotan pdubob licadziio ne 20/04/2026svalutazione dei crediti di tipo rettificativo, senza comportarel'imputazione di alcuna perdita su crediti, né concorrere allaformazione del risultato di conto economico e dell'imponibile IRES.10. Il quinto motivo è infondato per le stesse ragioni per cui è statorigettato il terzo motivo, ricorrendo non un caso di omessapronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ma semmai d’insufficientemotivazione, dato che il giudice ha ritenuto che la perdita su creditinon risultava da elementi certi e precisi. Il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c. perviolazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabileper la soluzione del caso concreto.11. Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione al n. 3 del primocomma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546», le ricorrenti lamentano che la sentenza della CTR di Milanon. 1619/2016, pronunciata tra le stesse parti, passata in giudicatosul relativo capo, ha già ritenuto inapplicabile agli effetti IRAPnell’anno d’imposta 2007 il divieto di deducibilità dei componentinegativi derivanti da operazioni concluse con società residenti inStati a regime fiscale privilegiato, per la sussistenza delle esimentipreviste dall’art. 110, comma undicesimo, t.u.i.r.: a) l’attivitàfinanziaria può essere esercita affidandone l’operatività a organisocietari o a terzi; b) il bilancio del fondo Alsig indicava la presenzadi costi organizzativi e amministrativi; c) le condizioni economichee in particolare gli interessi riconosciuti erano aderenti al mercato.La sentenza è stata impugnata unicamente dalla banca per undiverso capo, mentre il capo che interessa è passato in giudicato il12/12/2016, quando è scaduto il termine ex art. 370 c.p.c. per la13 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026proposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di un eventualeNumero di raccolta generale 10314/2026ricorso incidentale. L’Ufficio si è limitato a resistere al ricDoatras poub bpliceazrio ne 20/04/2026cassazione con controricorso depositato il 6/12/2016.12. Il sesto motivo è inammissibile.12.1 In tema d’impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno sisia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la suaesistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parteinteressata, la sentenza di appello che si sia pronunciata indifformità dal giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazionee non con quello per cassazione (Cass., Sez. U., 21493/2010, Cass.22506/2015 e Cass. 5370/2024). Nel giudizio di legittimità èopponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenutadefinitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazionedifensiva in grado di appello, termine che, nel rito ordinario,coincide con quello di scadenza delle memorie di replica -e ora conla rimessione della causa al collegio dopo la scadenza dei terminidell’art. 189 c.p.c.- mentre nel processo tributario, con l'udienza didiscussione in cui la sentenza viene deliberata (Cass. 25863/2022).L’art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che nel giudizio di meritola deliberazione possa essere rinviata «quando ne ricorrano imotivi» e anche nel giudizio di cassazione l'ultimo termine utile perfar valere il giudicato esterno, in caso di formazione successiva allanotifica del ricorso, è costituito dall’udienza di discussione e inparticolare dal momento che precede l’inizio della relazione (Cass.,Sez. U., 14883/2019).12.2 Per quando allegato dalla stessa difesa dei ricorrenti, ilgiudicato esterno si è formato, per mancata impugnazione conricorso incidentale del relativo capo della sentenza di merito, indata 12/12/2016 mentre la discussione del procedimento relativoalla sentenza impugnata ha avuto luogo in data successiva,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All’inizio della discussione il difensoreavrebbe potuto eccepire il giudicato esterno, producendo la relativa14 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026documentazione, ed eventualmente il giudice, per garantireNumero di raccolta generale 10314/2026l’affettività del contraddittorio, su richiesta dell’ente imDaptao psubitbolicraezio ne 20/04/2026appellante, avrebbe potuto differire la discussione, al fine diconsentire un accurato esame dei documenti. Non ha pregiol’argomentazione dei ricorrenti, secondo cui all’udienza didiscussione del 19/12/2016 il difensore delle società appellate,scaduto il termine dell’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 sul deposito didocumenti, non avrebbe più potuto eccepire l’esistenza delgiudicato, producendo la sentenza della CTR di Milano n.1619/2016, il ricorso per cassazione e il controricorso.Considerando che il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio,pure in appello, così come è rilevabile nel giudizio di cassazione sesia formato successivamente alla sentenza impugnata (Cass. Sez.U., 13916/2006, Cass. 15339/2018 e Cass. 12754/2022), laproduzione degli atti giudiziari necessari per dimostrarlo, atti che inprecedenza non avrebbero potuto essere depositati in formacompleta, non trovava ostacolo nell’art. 32 cit.13. Con il settimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedel comma 1 dell'art. 55 e del comma 11 dell'art. 110 del TUIR inrelazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», le ricorrenti eccepiscono cheerroneamente la sentenza ha escluso le esimenti previste dall’art.110, comma undicesimo, t.u.i.r., in quanto le attività bancarie ed’intermediazione costituiscono attività commerciali ai fini fiscali,anche se non organizzate in forma d'impresa. La nozione di attivitàcommerciale ai fini delle imposte sui redditi è dettata dal primocomma dell'art. 55 t.u.i.r., che include nel novero delle attivitàcommerciali tutte quelle indicate all'art. 2195 c.c. e quindicomprende anche le attività bancarie e d’intermediazione nellacircolazione dei beni "[…] anche se non organizzate in formad'impresa". Le predette attività si considerano commerciali aprescindere dalla dimostrazione che il loro esercizio avvenga15 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026mediante un'organizzazione d'impresa, non assumendo rilievoData pubblicazione 20/04/2026eventuali elementi quali l'impiego di personale dipendente, ilpossesso di una sede e il pagamento di utenze. È frequente chel'attività d’intermediazione prescinda dall'impiego di personaledipendente e da una sede fissa, essendo sufficiente per il suosvolgimento l’impiego di un personal computer.14. Il settimo motivo è inammissibile.14.1 La disciplina in tema di trasferimento di reddito imponibileverso Stati aventi un regime di fiscalità privilegiato è stata più voltemodificata nel tempo. L’art. 110 t.u.i.r. ratione temporis applicabileprevedeva: «non sono ammessi in deduzione le spese e gli altricomponenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra impreseresidenti ed imprese domiciliate in Stati o territori non appartenentiall’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati [...]» (decimocomma); «le disposizioni di cui al comma 10 non si applicanoquando le imprese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che leimprese estere svolgono prevalentemente un'attività commercialeeffettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad uneffettivo interesse economico e che ·le stesse hanno avuto concretaesecuzione […]» (undicesimo comma).14.2 Il giudice di merito ha motivato l’esclusione della prima delledue possibili esimenti evidenziando che le informazioni contenutenel bilancio del fondo Alsig non erano sufficienti per dimostrarel’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte delfornitore, perché non era stato possibile per l’Agenzia confrontare idati esposti nel bilancio con informazioni sulla sede, sul personaledipendente e sulle utenze, mai forniti nonostante le ripetuterichieste. Il giudice aveva aggiunto che anche una società direvisione aveva dato atto di non aver ricevuto tutte le informazioninecessarie per il controllo di legittimità e che era emerso che lasocietà estera non avesse personale dipendente. Dalla motivazionerisulta chiaramente che, sulla base di circostanze di fatto,16 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026puntualmente indicate, il giudice non avesse ritenuto provato loData pubblicazione 20/04/2026svolgimento da parte del fondo di “un’attività commercialeeffettiva”, come richiesto dalla disposizione applicabile. QuestaCorte ha già ripetutamente osservato che per dimostrare l'effettivosvolgimento di attività economica non è sufficiente produrre l'attodi costituzione della società estera, il bilancio ed il certificato diiscrizione presso il registro delle imprese, ma è necessarioprodurre, anche in base alla circolare 23/5/2003 n. 29/Edell'Agenzia delle entrate, anche la copia del contratto in virtù delquale l'impresa estera ha la disponibilità dell'immobile, in cuiesercita la sua attività, le fatture delle utenze. elettriche etelefoniche, i contratti di lavoro dei dipendenti, gli estratti contobancari, le autorizzazioni amministrative inerenti all'eserciziodell'attività svolta (Cass. 5264/2019, Cass. 34733/2024 e Cass.17455/2025).14.3 Nel sostenere che per l’attività d’intermediazione è sufficientel’utilizzo di un personal computer e che l’attività commerciale ai finidelle imposte dirette include le attività bancarie e d’intermediazionenella circolazione dei beni “anche se non organizzate in formad’impresa” (v. ricorso per cassazione, pag. 54), le parti ricorrenti,pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di leggee in particolare dell’art. 55, primo comma, t.u.i.r., mirano, inrealtà, a ottenere da questa Corte la rivalutazione dei fatti giàoperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Oggetto delgiudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è dunquel’analisi e l’applicazione delle norme invocate, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 17744/2022 e Cass. 3340/2019). È stato tuttavia piùvolte ribadito che con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno17 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattoNumero di raccolta generale 10314/2026dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili eDda ta pinub blicsaézio ne 20/04/2026coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionefatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017).15. Con l’ottavo motivo, rubricato «Omesso esame di un fattodecisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. e all'art. 62 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», le ricorrenti eccepiscono che lasentenza non ha considerato un fatto decisivo e controverso e cioèche le riserve espresse dalla società di revisione [OSCURATO:PERSONA] uno specifico rapporto di custodia in essere tra il fondo Alsig e ilbroker [OSCURATO:PERSONA] erano state sciolte in sensopositivo, come risulta dalla certificazione del bilancio relativoall'esercizio 2008.16. L’ottavo motivo non è fondato.16.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), hachiarito che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliparti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso18 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, eNumero di raccolta generale 10314/2026369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deve inDadtai cpaubrbelic azilio ne 20/04/2026«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando»tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioni aventi aoggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nellavalutazione delle risultanze istruttorie attengono alla sufficienzadella motivazione e sono, pertanto, inammissibili ove troviapplicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono“fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cuiomesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi delnum. 5 dell’art. 360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fattistorici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, néle mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettantoinammissibile è un motivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficientemotivazione, per non avere la giudice di merito considerato tutte lecircostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass.13366/2016).16.2 Dalla motivazione dalla sentenza impugnata, già riportatascrutinando il settimo motivo, emerge che quella sulla riserveespresse sul bilancio da parte della società di revisione costituivasolo un’argomentazione secondaria utilizzata dalla Commissioneregionale. Nella sentenza assume valore decisivo la circostanza chenon fossero state fornite le informazioni richieste sulla sede, sulpersonale dipendente e sulle utenze elettriche e telefoniche dellasocietà che gestiva il fondo, per verificare la sua operatività. Il fattonon esaminato deve essere effettivamente decisivo nel senso che,19 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026se il giudice lo avesse considerato, la decisione avrebbe potutoData pubblicazione 20/04/2026essere diversa. La ricorrente si duole, invero, del mancato esame diun elemento istruttorio non integrante il vizio di omesso esame diun fatto decisivo.17. Con il nono motivo, rubricato «Omesso esame di un fattodecisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. e all'art. 62 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», le ricorrenti deducono che lasentenza, nell’affermare che la banca non avrebbe avuto uninteresse economico effettivo all'operazione, ha omesso diconsiderare un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ecioè che il tasso d'interesse applicato al rapporto di conto correnteera allineato ai tassi di mercato ed era quindi idoneo a garantirealla banca un congruo margine di guadagno. [OSCURATO:SOCIETA] si eragarantita tramite l'impiego delle giacenze del rapporto del contocorrente non solo un ammontare d’interessi attivi almeno pari aquello degli interessi passivi riconosciuti al fondo Alsig, ma ancheun congruo margine positivo, a dimostrazione del suo effettivointeresse economico al rapporto.18. Il nono motivo è inammissibile in quanto le tabelle sugliinteressi sono state espressamente prese in considerazione dalgiudice di merito: “il deposito dell’importo di una cifraconsiderevole va vista come una sorta di rapporto di finanziamentoper l’assenza di correlazione tra la raccolta dei fondi depositati dallasocietà ALSIG e il loro impiego sul mercato. Le tabelle riepilogativedegli interessi attivi incassati su crediti verso la clientela e quellipassivi corrisposti sulla raccolta di conti correnti e pronti controtermine, da soli, poi non bastano a dimostrare l’effettivo interesseeconomico, trattandosi di dati complessivi e non riguardantil’economicità delle operazioni oggetto della ripresa […]” (v.motivazione della sentenza impugnata, pag. 6). Proprio prendendoin considerazione le tabelle sugli interessi, il giudice di merito ha20 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026dunque escluso che vi fossero elementi sufficienti per giustificareNumero di raccolta generale 10314/2026sul piano economico-imprenditoriale l’operazione. DaNtao pnub blicaèzio ne 20/04/2026riconducibile al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c. la censura concernente la non corretta valutazione dideduzioni difensive. Il “fatto decisivo” non esaminato, inoltre, deveessere inteso nella sua accezione storico-fenomenica.19. Con il decimo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo commadell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546», le ricorrenti lamentano che la sentenza ha completamenteomesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata didisapplicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 471 del 1997 per dichiarazione infedele, stante lasussistenza della condizione di non punibilità per obbiettivecondizioni d’incertezza della disciplina tributaria prevista dall'art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.20. Con l’undicesimo motivo sulla «Nullità della sentenza perviolazione degli art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. eall'art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546», le ricorrenti deducono, insubordine, che qualora si ritenesse implicitamente rigettata ladomanda sulla disapplicazione delle sanzioni, la sentenza deveessere annullata in quanto il giudice non ha fornito alcunamotivazione sul rigetto.21. Con il dodicesimo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all'art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 del primo commadell'art. 360 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546», le ricorrenti eccepiscono che la sentenza ha completamenteomesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata didisapplicazione della sanzione per dichiarazione infedele, quale21 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026specifica conseguenza della pretesa indeducibilità dall'imponibileNumero di raccolta generale 10314/2026IRES degli interessi passivi corrisposti da [OSCURATO:SOCIETA] al fonDdatoa pAublbslicigaz,io ne 20/04/2026per effetto dell'abrogazione della disciplina dei c.d. "costi black list"intervenuta con la legge di stabilità 2016.22. Con il tredicesimo motivo sulla «Nullità della sentenza perviolazione degli art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992. n. 546 e 132c.p.c. in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. eall'art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546», le ricorrenti lamentano, in viasubordinata, che qualora si ritenesse implicitamente rigettata ladomanda sulla disapplicazione delle sanzioni in forza dell'avvenutaabrogazione del divieto di deducibilità dei costi derivanti daoperazioni con società a regime fiscale privilegiato sancito dall’art.110, decimo comma, t.u.i.r., la sentenza deve essere annullata inquanto il giudice non ha fornito alcuna motivazione sul rigetto.23. Il decimo e il dodicesimo motivo sulla violazione dell’art. 112c.p.c. devono essere accolti, con assorbimento dei motivi formulatiin via subordinata undicesimo e tredicesimo. Restano assorbiteanche le ulteriori questioni dedotte per la prima volta con lamemoria illustrativa, in via ulteriormente subordinata, relativeall’applicazione delle lex mitior per effetto delle modifiche altrattamento sanzionatorio introdotte dall’art. 15 del d.lgs. n. 158del 2015 e, successivamente, dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del 2024.23.1 L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorrequando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, persopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronunciasulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nelmodo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabilequando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilitàdi provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicitorigetto di altre domande. L'assorbimento erroneamente dichiaratosi traduce in un’omessa pronunzia (Cass. 12193/2021; Cass.28995/2018 e Cass. 28663/2013).22 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/202623.2 Dopo aver preso in esame i tre rilievi dell’Agenzia delleNumero di raccolta generale 10314/2026entrate, la sentenza non si sofferma sui motivi conceDrantae pnubtbi licalezio ne 20/04/2026sanzioni, rimasti assorbiti nel giudizio di primo grado, perl’accoglimento del ricorso delle contribuenti. Il giudice regionale si èlimitato ad affermare apoditticamente che le argomentazioni giàsviluppate assorbivano e rendevano irrilevanti ogni ulterioreeccezione. Il giudice avrebbe invece dovuto prendere in esame lededuzioni difensive sul trattamento sanzionatorio, che assumevanoautonoma rilevanza proprio perché, all’esito del gravame,diversamente da quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, erastata confermata la fondatezza della pretesa erariale.24. In conclusione, devono essere accolti i motivi decimo edodicesimo, assorbiti l’undicesimo e il tredicesimo; vanno rigettati ilprimo, il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo e dichiaratiinammissibili i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassatain relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il decimo e il dodicesimo motivo, assorbitil’undicesimo e il tredicesimo; rigetta i motivi primo, terzo, quarto,quinto e ottavo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenzain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026.23 di 24Numero registro generale 16845/2017Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 10314/2026Il Consigliere estensore il PresidenteData pubblicazione 20/04/2026Gianluca [OSCURATO:PERSONA] Napolitano24 di 24